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FATTI DOLOSI O COLPOSI COMMESSI DA PERSONE DIVERSE DALL’ASSICURATO – Corte di Cassazione sentenza n. 22339 del 26 settembre 2017 Qualora non sia, come.

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1 FATTI DOLOSI O COLPOSI COMMESSI DA PERSONE DIVERSE DALL’ASSICURATO – Corte di Cassazione sentenza n del 26 settembre 2017 Qualora non sia, come nella specie, contestato che il comportamento per il quale il commercialista è stato ritenuto responsabile verso il cliente rientrasse nel rischio assicurato, egli non è di per sè tenuto, ai fini dell'operatività della polizza, ad indicare all'assicuratore l'effettivo responsabile dell'attività dannosa, (…) Sarebbe stato piuttosto onere dell'assicurazione dedurre e provare che il comportamento era stato posto in essere da soggetto non garantito e per il quale il professionista non era chiamato a rispondere, ovvero nè dal commercialista nè da altra persona al cui operato, in base alle previsioni della polizza, si estendeva la garanzia professionale.

2 La norma in tema di assicurazione della responsabilità civile (art
La norma in tema di assicurazione della responsabilità civile (art c.c.) esclude dalla copertura assicurativa «i danni derivanti da fatti dolosi», e non quelli derivanti da fatti imputabili a titolo di colpa grave al soggetto assicurato, diversamente da quella generale in tema di assicurazione, che esclude dall'ambito del contratto sia i sinistri cagionati da dolo che quelli cagionati da colpa grave (prevedendo la possibilità di un patto contrario solo per questa seconda ipotesi) (art c.c.).

3 Cassazione civile sez. III, 23/01/2018, n. 1580
Il mandato professionale è caratterizzato dall'intuitus personae. Il comportamento dell'avvocato che, senza essere stato incaricato dal cliente, ma su incarico del difensore del cliente si ingerisca nella difesa compiendo direttamente atti difensivi, rientra di conseguenza nell’ipotesi di sostituzione non autorizzata e non necessaria per la natura dell'incarico disciplinata dall'art c.c., dovendosi ricondurre il contratto d'opera professionale alla più ampia categoria del rapporto di mandato

4 Nella ricostruzione prevalente, il mandato, pur essendo un contratto caratterizzato dall'elemento della fiducia, non è tuttavia basato necessariamente sull’ "intuitus personae", per cui al mandatario non è vietato di per sè avvalersi dell'opera di un sostituto, a meno che il divieto non sia stato espressamente stabilito oppure si tratti di attività rientrante nei limiti di un incarico fiduciario affidato "intuitu personae" (Cass. n del 2006), tant'è che l'art c.c. disciplina le ipotesi di sostituzione del mandatario allo scopo di delimitarne l'ambito di legittimità e di definire le responsabilità.

5 A fronte dell'illecita attività dell'avvocato che, in sostituzione dell'unico avvocato incaricato dai clienti e senza l'autorizzazione dei clienti si sostituisca all'avvocato di fiducia compiendo attività processuali non autorizzate con esito pregiudizievole per i clienti stessi, i clienti possono agire direttamente nei confronti del sostituto per farne accertare la responsabilità. E' una azione diretta che trae la sua fonte dall'esercizio di un'attività direttamente pregiudizievole nella sfera dei clienti altrui da parte dell'avvocato non autorizzato, ed è un'azione diretta che consente ai clienti di far valere una responsabilità contrattuale del professionista, volta, nel caso in esame, al risarcimento dei danni.

6 L'articolo 3, comma 5 lett e), del d. l. n
L'articolo 3, comma 5 lett e), del d.l. n. 138/2011 «Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo» ha elencato i principi ai quali devono ispirarsi le riforme degli ordinamenti professionali, prevedendo l'obbligo per i professionisti di stipulare un'idonea assicurazione oltre che di rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza stipulata e il relativo massimale.

7 LEGGE 8 marzo 2017, n. 24 (c.d. Legge Gelli)
Art. 1 Sicurezza delle cure in sanità La sicurezza delle cure è parte costitutiva del diritto alla salute ed è perseguita nell'interesse dell'individuo e della collettività. La sicurezza delle cure si realizza anche mediante l'insieme di tutte le attività finalizzate alla prevenzione e alla gestione del rischio connesso all'erogazione di prestazioni sanitarie e l'utilizzo appropriato delle risorse strutturali, tecnologiche e organizzative.

8 Art. 7 Responsabilità civile della struttura e dell'esercente la professione sanitaria
Comma 1: La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorchè non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose. Comma 3: L'esercente la professione sanitaria di cui ai commi 1 e 2 risponde del proprio operato ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente. (…)

9 L'esponenziale incremento del contenzioso ha avuto come effetto l'aumento dei premi da parte delle compagnie di assicurazione o addirittura il rifiuto di stipula di polizze soprattutto per gli specialisti che operano nelle specialità a più alto rischio (chirurgia plastica, ginecologia, ortopedia) e soprattutto scelte terapeutiche rivelatesi spesso «difensive». La medicina difensiva "attiva" con l'esecuzione di esami e indagini inutili, richiesti al solo scopo di tutelarsi in un eventuale procedimento legale per colpa professionale, arreca notevoli danni sotto il profilo della sostenibilità economica del sistema. La medicina difensiva "passiva" evita invece procedure diagnostiche e terapeutiche utili al malato ma considerate ad alto rischio.

10 Il fenomeno della «overcompensation» (sia in termini di incremento delle liquidazioni dei danni che sotto il profilo della progressiva formazione di un sottosistema della r.c. di matrice giurisprudenziale fortemente orientato in favore del paziente) ha determinato quello della «overdeterrence», sia in capo alla classe medica che alle imprese assicuratrici

11 Una elevata percentuale degli errori in sanità derivano da difetti organizzativi (inadeguate condizioni di lavoro; carenza di personale e conseguente irrazionale turnazione; errori o disfunzioni nei percorsi clinico-assistenziali; mancanza di idonea formazione del personale in materia di prevenzione del rischio; carenza e/o obsolescenza delle apparecchiature e dei dispositivi medici in genere, etc.).

12 Lo spostamento del baricentro della responsabilità dai singoli operatori verso le strutture, che emerge dalla legge Gelli/Bianco, è rappresentativo dell'esigenza di dirigere l'attenzione dal soggetto che ha commesso materialmente il fatto produttivo di danno a quello (id est la struttura) che ha il governo dei fattori che hanno agevolato la verificazione dell'evento lesivo

13 Oggetto e destinatari degli obblighi assicurativi introdotti dalla legge Gelli/Bianco art. 10 <Obbligo di assicurazione> Comma 1: Le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private devono essere provviste di copertura assicurativa o di altre analoghe misure per la responsabilità civile verso terzi e per la responsabilità civile verso prestatori d'opera «anche» per danni cagionati dal personale a qualunque titolo operante presso le strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche e private, «compresi coloro che svolgono attività di formazione, aggiornamento nonché di sperimentazione e di ricerca clinica »

14 L’obbligo di assicurazione si applica anche alle prestazioni sanitarie svolte in regime di convenzionamento con il SSN o in regime di professione c.d. «intramuraria » nonché mediante attività di telemedicina. Comma 2: obbligo di stipulare polizza assicurativa per il medico che operi in ambito libero professionale, con rinvio sia alla disciplina generale che ha previsto tale obbligo per tutti i professionisti, sia a quello che lo ha precisato con particolare riferimento agli esercenti la professione sanitaria: si tratta, come è evidente, di un obbligo che non grava sulla struttura.

15 Ne risulta un sistema nel quale, in base a quanto previsto nel comma 1 dell'art. 10, le strutture sanitarie sono obbligate a stipulare polizze che garantiscano la loro r.c. verso terzi, sia che si tratti di responsabilità per «fatto proprio» (carenza organizzativa, infezione nosocomiale, etc.) sia per fatto compiuto dai soggetti menzionati i quali, nella qualità di operatori di cui la struttura si avvale al fine di adempiere alle prestazioni contrattualmente assunte con i pazienti, in caso di loro eventuale condotta colposa generano, mediante il meccanismo di cui all'art c.c., la responsabilità «vicaria » della struttura

16 L'interazione tra l'istituto della responsabilità e quello dell'assicurazione della responsabilità civile consente: la miglior allocazione dei costi risarcitori, soprattutto nelle situazioni che generano una forte attenzione sociale in ragione della natura degli interessi coinvolti, la soddisfazione economica dei soggetti che sono stati danneggiati; al soggetto che svolge l'attività potenzialmente produttiva di danno di continuare ad esercitarla, proprio in virtù del trasferimento del rischio delle eventuali conseguenze economicamente negative (pagamento dei debiti risarcitori) verso un altro soggetto (l'assicuratore).

17 Art. 12 Azione diretta del soggetto danneggiato
Prevede un meccanismo di azione diretta nei confronti dell’impresa assicuratrice che consente al terzo danneggiato di assumere una posizione centrale rispetto alla situazione nella quale egli è coinvolto, in quanto lo pone nella condizione di essere l'unico soggetto legittimato a ricevere la prestazione risarcitoria.

18 Art. 12: «fatte salve le disposizioni dell'articolo 8 (…) il soggetto danneggiato ha diritto di agire direttamente, entro i limiti delle somme per le quali è stato stipulato il contratto di assicurazione, nei confronti dell'impresa di assicurazione che presta la copertura assicurativa alle strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private di cui al comma 1 dell'art. 10 e all'esercente la professione sanitaria di cui al comma 2 del medesimo articolo 10 »

19 Art. 8 comma 1 “l’azione diretta del danneggiato può essere esperita solo dopo che sia stata soddisfatta la condizione di procedibilità rappresentata, in via alternativa dall'espletamento di ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 696-bis c.p.c. o della procedura di mediazione obbligatoria di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 28/2010”.

20 La legge n. 24/2017 demanda ad un atto di formazione secondaria l'individuazione del novero delle eccezioni opponibili al danneggiato (o, in prospettiva opposta, inopponibili). In base a quanto previsto dal comma 2 dello art. 12, non sono opponibili al danneggiato, per l'intero massimale di polizza, eccezioni derivanti dal contratto «diverse da quelle stabilite dal decreto di cui all'articolo 10, comma 6», - (l’emanando decreto che dovrà indicare i requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e per gli esercenti la professione sanitaria in forma libera).

21 Il diritto di rivalsa nei confronti dell'assicurato (art
Il diritto di rivalsa nei confronti dell'assicurato (art. 12, comma 3) costituisce un contrappeso all'inopponibilità nei confronti del danneggiato delle eccezioni contrattuali che verranno individuate nel decreto attuativo. E’ prevista la partecipazione, a titolo di litisconsorte necessario, della struttura sanitaria o dell'esercente la professione sanitaria nel giudizio promosso dal danneggiato nei confronti dell'impresa assicuratrice (art. 12, comma 4).

22 La legge Gelli/Bianco prevede l'intervento di un «Fondo di garanzia » (art.14) a tutela del danneggiato ogni volta che si verifichino sinistri destinati, per vari motivi, a restare privi della garanzia obbligatoria ex lege

23 art. 11 «Estensione della garanzia assicurativa»
La garanzia assicurativa deve prevedere una operatività temporale anche per gli eventi accaduti nei dieci anni antecedenti la conclusione del contratto assicurativo, purché denunciati all'impresa di assicurazione durante la vigenza temporale della polizza.

24 art. 11 «Estensione della garanzia assicurativa»
L’articolo prevede altresì una «ultrattività» decennale (quella che nel gergo assicurativo delle polizze di r.c. viene definita come «garanzia postuma» o «sunset clause»), la cui operatività è però limitata all'ipotesi di cessazione definitiva dell'attività professionale ed offre una garanzia anche rispetto a fatti generatori di responsabilità che si siano verificati nel periodo di efficacia della polizza, «incluso il periodo di retroattività della copertura» (anch'esso a sua volta decennale, come appunto previsto dal primo periodo dell'art. 11).

25 L’art. 10 prevede l’emanazione di decreti attuativi con i quali dovranno essere fissati i requisiti minimi di garanzia e criteri generali di operatività delle polizze assicurative Tribunale di Milano ordinanza del 6 luglio 2018, sezione quattordicesima, “nelle more di un intervento regolamentare, gli obblighi in parola, ivi compreso l’obbligo di retroattività, non possono ritenersi operativi.”

26 ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA DEGLI AVVOCATI
L'art. 12 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, prevede che gli avvocati, le associazioni tra avvocati e le società fra professionisti, stipulino autonomamente o anche per il tramite di apposite convenzioni sottoscritte dal Consiglio Nazionale Forense, dagli Ordini e anche dalle Associazioni e dagli Enti previdenziali forensi, una polizza assicurativa che garantisca la responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione La norma prevede anche l'obbligo di stipulare un'apposita polizza a copertura degli infortuni derivanti all'avvocato stesso o ai propri collaboratori, ai dipendenti, ai praticanti, in conseguenza dell'attività svolta nell'esercizio della professione e ciò anche al di fuori dei locali dello studio, con l'estensione della protezione indennitaria al sostituto collaboratore esterno, anche se occasionale.

27 ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA DEGLI AVVOCATI
Con decreto del Ministero di Giustizia n. 47 del 25 febbraio 2016, si è previsto che ogni Consiglio dell'Ordine circondariale, con cadenza triennale, debba verificare, con riguardo a ciascuno degli avvocati iscritti all'Albo, la sussistenza del requisito dell'esercizio della professione in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente ai fini dell'iscrizione, indicando tra le condizioni fondamentali l'aver in corso una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione ai sensi dell'articolo 12, comma 1, della legge.

28 In base al D.M. l'assicurazione dell'avvocato deve prevedere la garanzia del patrimonio del professionista in relazione a tutti i danni che egli possa colposamente causare a terzi. Tra i danni risarcibili si devono intendere compresi sia quelli di carattere patrimoniale, sia quelli di carattere non patrimoniale, indiretti, permanenti, temporanei e futuri

29 OGGETTO DEL CONTRATTO Rappresentanza e difesa di fronte all'autorità giudiziaria e agli arbitri, con estensione agli atti preordinati, oppure connessi o consequenziali a tale attività, mediante uno specifico richiamo all'iscrizione a ruolo della causa o all'esecuzione delle notificazioni, peraltro rientranti pacificamente tra i doveri dell'attività procuratoria; attività stragiudiziali tra cui spiccano quella di consulenza e quella, assai generale, di assistenza, redazione di pareri o contratti e l'opera svolta in seno ai procedimenti di mediazione o di negoziazione assistita;

30 OGGETTO DEL CONTRATTO spicca l’assenza dell'obbligo di assicurare le attività di arbitro, di curatore fallimentare ed ereditario e altre cariche inerenti all'esercizio della professione, È comunque prevista l’ampliabilità dell’oggetto negoziale con la previsione per le parti del contratto della facoltà di pattuire l'estensione della copertura assicurativa in relazione ad ogni altra attività al cui svolgimento l'avvocato sia, comunque, abilitato.

31 Previsione dell'obbligatorietà della garanzia in relazione alla responsabilità civile derivante da fatti di collaboratori, praticanti, dipendenti e sostituti processuali e ciò anche in caso di attività dolosa da parte di costoro. Si tratta di una garanzia che solo apparentemente amplia l'ambito dei soggetti tecnicamente assicurati, in quanto il patrimonio garantito rimane quello dell'avvocato.

32 Requisito essenziale è che l'assicurazione garantisca il patrimonio dell'avvocato anche in caso di colpa grave Esiste in ogni caso per il contraente la possibilità di assicurare non solo il patrimonio dell'avvocato ma anche direttamente quello dei soggetti collaboratori o dipendenti, di modo da preservare costoro in caso di sinistro, ovviamente nel caso in cui l'illecito rientri nell'ambito dell'elemento soggettivo della colpa.

33 Con riferimento ai terzi danneggiati dall'attività del professionista in relazione ai quali la polizza opera, il decreto evidenzia che la garanzia deve coprire la responsabilità — e dunque tenere indenne l'assicurato — sia per i pregiudizi causati ai clienti sia per quelli causati a terzi (sotto il profilo patrimoniale ma anche in relazione a quello non patrimoniale, come potrebbe accadere in ipotesi di responsabilità verso i prossimi congiunti della parte assistita che subisce ad es. una detenzione evitabile, a causa dell'errore del professionista.)

34 In caso di responsabilità solidale dell'avvocato con colleghi o altri soggetti, l'assicurazione deve prevedere la garanzia patrimoniale in relazione all'intero debito. La fattispecie maggiormente ricorrente di responsabilità solidale professionale è quella data dal contributo di più professionisti, nella maggior parte dei casi avvocati e, dunque, tutti teoricamente garantiti da un'idonea copertura assicurativa.

35 Il decreto individua una serie di massimali destinati ad operare in base alla fascia reddituale e, dunque, di rischio dell'avvocato; Occorre evidenziare che il massimo obbligo per l'assicuratore si presenta, anzitutto, direttamente proporzionale al reddito dell'assicurato, avendo collegato espressamente le fasce di rischio a quelle di capacità reddituale; Va tuttavia sottolineato che se all'aumentare del reddito aumentano generalmente i rischi e il premio da corrispondere non è detto che un reddito annuale limitato non possa produrre un danno di entità rilevante

36 È prevista la facoltà delle parti di prevedere clausole di adeguamento in caso di incremento del fatturato, a contratto in corso, attraverso una clausola che prevede l'obbligo, a carico dell'assicurato, di versare un premio minimo fisso da corrispondersi anticipatamente, oltre ad un incremento periodico, il quale dipende da uno o più elementi variabili (in genere proprio il reddito) che devono essere comunicati in maniera tempestiva dal professionista all'assicuratore. Con la clausola di regolamentazione del premio, si realizza alla fine un meccanismo che predetermina l'adeguamento dell'obbligazione dell'assicurato al rischio.

37 Il d.m. del 22 settembre 2016, ha inserito, nell'ambito delle condizioni essenziali delle polizze assicurative a copertura della responsabilità civile del professionista legale, due precisi presupposti che richiamano la formulazione claims made 1.Retroattività illimitata dell’assicurazione, che ammette la garanzia anche nei confronti di quelle condotte e di quegli eventi accaduti in epoca precedente purché, ovviamente, sconosciuti al contraente al momento della stipulazione del contratto. 2.Ultrattività almeno decennale a favore degli avvocati che cessano l'attività durante il periodo di vigenza della polizza, c.d. garanzia postuma che vale, cioè, anche in relazione alle richieste di risarcimento pervenute in epoca posteriore rispetto alla scadenza del contratto (la costruzione classica prevista dal codice civile e comunemente denominata loss occurrence).

38 Art. 2 comma 2 del d.m. 22 settembre 2016, nell'ambito dell'efficacia nel tempo della garanzia assicurativa, prevede che l'assicurazione debba contenere clausole che escludano espressamente il diritto di recesso dell'assicuratore dal contratto. L'esclusione è di particolare rilievo in un ambito, quello delle claims made, che vede spesso nella successione delle polizze il sorgere dei maggiori problemi, con il rischio di creare vuoti di garanzia, soprattutto nel caso in cui da un lato l'evento si avveri perdurante un contratto e venga, magari cautelativamente, denunciato all'assicuratore, e dall'altro lato che la richiesta si origini perdurante una polizza successiva.

39 Successione di polizze tra più assicuratori.
Claims made and reported clauses L'assicurato dovrebbe provvedere a notificare all'assicuratore una circostanza dalla quale potrebbe insorgere un reclamo; L’assicuratore deve aprire il sinistro nell'ambito dell'annualità di polizza nella quale è avvenuta la notifica della circostanza, sulla base di ragioni di giustizia sostanziale poiché, altrimenti, lo stesso assicurato rimarrebbe privo di copertura con il successivo assicuratore, non potendo con quest’ultimo invocare l'operatività della polizza seguente, ove emerga la richiesta di risarcimento.

40 Cass. n del (a) nell'assicurazione contro i danni non è consentito alle parti elevare al rango di "sinistri" fatti diversi da quelli previsti dall'art c.c. ovvero, nell'assicurazione della responsabilità civile, dall'art c.c., comma 1; (b) nell'assicurazione della responsabilità civile deve ritenersi sempre e comunque immeritevole di tutela, ai sensi dell'art c.c., la clausola la quale stabilisca che la spettanza, la misura ed i limiti dell'indennizzo non già in base alle condizioni contrattuali vigenti al momento in cui l'assicurato ha causato il danno, ma in base alle condizioni contrattuali vigenti al momento in cui il terzo danneggiato ha chiesto all'assicurato di essere risarcito.

41 Cassazione civile sez. un., 24/09/2018, n. 22437
L'intervento del legislatore nazionale, in sostanziale consonanza con la regolamentazione di settore presente in altri ordinamenti di comune cultura giuridica, illumina il "fenomeno" delle clausole claims made (complessivamente inteso, nelle varie formulazioni in cui si manifesta) con una luce retrospettiva. Il diritto legislativo (o di immediata derivazione) ha recuperato nel substrato della realtà materiale socio-economica una regolamentazione giuridica pattizia già diffusa nel settore assicurativo.

42 La legge, dunque, nell'imporre l'adozione di "idonea" assicurazione per la responsabilità civile sanitaria e dei professionisti in genere, ha individuato, tra le coordinate di base, inderogabili in pejus, della disciplina del relativo contratto, il modello della clausola claims made, seppure con alcune modulazioni e varianti.

43 Riannodandosi alla fattispecie di cui all'art. 1917 c. c
Riannodandosi alla fattispecie di cui all'art c.c., il legislatore ha in tal modo evidenziato che, nello spazio concesso dalla derogabilità (art c.c.) del sotto-tipo delineato dal primo comma del citato art (ossia dello schema improntato al loss occurence o all'act committed), ben si colloca il modello claims made, da accettarsi, dunque, nell'area della tipicità legale e di quella stessa del codice del 1942, nel suo più ampio delinearsi come assicurazione contro i danni.

44 Sul piano della fase prodromica alla conclusione del contratto secondo il modello della claims made, gli obblighi informativi sul relativo contenuto devono essere assolti dall'impresa assicurativa o dai suoi intermediari in modo trasparente e mirato alla tutela effettiva dell'altro contraente, nell'ottica di far conseguire all'assicurato una copertura assicurativa il più possibile aderente alle sue esigenze. (…) Il contatto tra le parti, deve così essere improntato, alla stregua del formante normativo di cui agli artt e 1375 c.c. e art. 2 Cost., al rispetto degli obblighi di buona fede, di protezione e di informazione, che devono tendere alla trasparenza ottimale dei contenuti negoziali predisposti, così da consentire alla controparte di rappresentarsi al meglio portata e convenienza degli effetti contrattuali.

45 La violazione di tali obblighi nella fase precontrattuale (artt
La violazione di tali obblighi nella fase precontrattuale (artt e 1338 c.c.) potrà assumere rilievo anche in ipotesi di contratto validamente concluso, allorquando si accerti che la parte onerata abbia omesso, nella fase delle trattative, informazioni rilevanti che avrebbero altrimenti, con un giudizio probabilistico, indotto ad una diversa conformazione del contratto stesso (Cass., 23 marzo 2016, n. 5762).

46 Il regolamento contrattuale dovrà, quindi, modularsi, nell'assicurazione della responsabilità professionale, anzitutto in ragione della disciplina legale di base, che esprime un carattere imperativo, per essere non solo inderogabile in pejus, ma posta a tutela di interessi anche di natura pubblicistica, ossia la tutela del terzo danneggiato, che disvela il valore sociale dell'assicurazione. L’indagine sull'equilibrio sinallagmatico comporterà la nullità del contratto, ai sensi dell'art c.c. quando la stipulazione ignori e/o violi quanto dalla legge disposto.

47 A tanto il giudice potrà porre rimedio, per garantire l'equo contemperamento degli interessi delle parti e prevenire o reprimere l'abuso del diritto (Cass., S.U., n del 2016, citata), in forza della norma di cui all'art c.c., comma 2 così da integrare lo statuto negoziale (non già tramite il modello della c.d. loss occurence di cui all'art c.c., comma 1) ma attingendo quanto necessario per ripristinare in modo coerente l'equilibrio dell'assetto vulnerato dalle indicazioni reperibili dalla stessa regolamentazione legislativa.

48 Regolamentazione che, per la sua imperatività, viene a somministrare delle "regole di struttura", orientate a rendere il contratto idoneo allo scopo, tenuto conto anzitutto delle esigenze dell'assicurato, oltre che delle ricordate istanze sociali. Con la precisazione che la stessa legge di settore presenta, come si è visto, multiformi calibrature, modellando l'assicurazione "claims made" secondo varianti peculiari (ad es., la deeming clause e/o la sunset clause) anche tra loro interagenti, così da mostrare una significativa elasticità di adattamento rispetto alla concretezza degli interessi da soddisfare.

49 Il modello dell'assicurazione della responsabilità civile con clausole "on claims made basis", che è volto ad indennizzare il rischio dell'impoverimento del patrimonio dell'assicurato pur sempre a seguito di un sinistro, inteso come accadimento materiale, è partecipe del tipo dell'assicurazione contro i danni, quale deroga consentita all'art c.c., comma 1 non incidendo sulla funzione assicurativa il meccanismo di operatività della polizza legato alla richiesta risarcitoria del terzo danneggiato comunicata all'assicuratore.

50 Ne consegue che, rispetto al singolo contratto di assicurazione, non si impone un test di meritevolezza degli interessi perseguiti dalle parti, ai sensi dell'art c.c., comma 2, ma la tutela invocabile dal contraente assicurato può investire, in termini di effettività, diversi piani, dalla fase che precede la conclusione del contratto sino a quella dell'attuazione del rapporto, con attivazione dei rimedi pertinenti ai profili implicati, ossia (esemplificando): responsabilità risarcitoria precontrattuale anche nel caso di contratto concluso a condizioni svantaggiose; nullità, anche parziale, del contratto per difetto di causa in concreto, con conformazione secondo le congruenti indicazioni di legge o, comunque, secondo il principio dell'adeguatezza del contratto assicurativo allo scopo pratico perseguito dai contraenti; conformazione del rapporto in caso di clausola abusiva (come quella di recesso in caso di denuncia di sinistro)".

51 Una tale prospettiva in iure avrebbe, invece, dovuto guidare il giudice di appello nel considerare, in modo sinergicamente complessivo, l'atteggiarsi della vicenda dedotta in giudizio (ossia, della scansione diacronica tra verificazione del sinistro e richiesta risarcitoria da apprezzarsi nel precipuo contesto storico-ambientale), la sua incidenza sugli obblighi informativi che essa imponeva, la corrispettività tra premio e rischio assicurato - che doveva giustificare ragionevolmente la sensibile modificazione dell'importo della franchigia, nel collegamento stretto tra la stipulazione della prima e seconda polizza, tale da non ridondare in fenomeno di abuso del diritto -, la presenza, infine, di clausola di recesso in costanza di rapporto.

52 GRAZIE!


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