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«DEI DELITTI E DELLE PENE»

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Presentazione sul tema: "«DEI DELITTI E DELLE PENE»"— Transcript della presentazione:

1 «DEI DELITTI E DELLE PENE»
Psicologia e psicopatologia forense «DEI DELITTI E DELLE PENE» Prof.Alfredo De Risio

2 Introduzione all’ordinamento penitenziario
ARGOMENTI Aspetti cultural – filosofici e storico – legislativi dell’(Ir)risolta questione penitenziaria Introduzione all’ordinamento penitenziario Cortometraggio “Emozioni Contro” 2

3 3

4 “nulla poena sine colpa”
“NULLA COLPA sine CRIME” “nullUM CRIME SINE LEGE”

5 Nozione di pena La sanzione penale è la reazione dell’ordinamento giuridico alla violazione penale diretta a tutelare i beni riconosciuti di particolare rilevanza da parte dello Stato

6 ELEMENTI PRINCIPALI DELLA PENA
carattere afflittivo carattere punitivo

7 Funzione della pena “Nemo prudens punit quia peccatum est, sed ne peccetur” Seneca, De Ira , 41 d.C. Il saggio non punisce perché l’azione commessa costituisca peccato (passato), ma affinché non si pecchi più in futuro

8 FINALITA’ DELLA PENA a) prevenzione generale costituisce la capacità di incidere psicologicamente sulla condotta attraverso la minaccia della sanzione b) prevenzione speciale opera direttamente sul reo, a reato commesso, attraverso l’esecuzione della pena

9 Art.27 Costituzione La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.

10 IL sistema giuridico ITALIANO conforme ad uno Stato di diritto
Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione Nessuno può essere punito per un fatto che non sia previsto dalla legge come reato

11 Ma non è stato sempre cosi....
In tempi diversi dai nostri e anche ora in altri luoghi il concetto di sanzione penale e della conseguente pena era ed è assai diverso

12 Alto e basso medio evo Tortura usata come mezzo per ottenere la confessione ...e come mezzo per far soffrire Processo privato Pena capitale e supplizio pubblico come mezzo di prevenzione per far comprendere cosa succedeva a chi violava gli ordini del Signore

13 CESARE BECCARIA ....il fine delle pene non è di tormentare ed affliggere un essere sensibile né di disfare un delitto già commesso. Il fine dunque non è altro che d’impedire il reo dal far nuovi danni ai suoi cittadini e di rimuovere gli altri dal farne uguali. Dei delitti e delle pene 1766

14 I MODELLI AMERICANI (1775 – 1830)
FILADELFIANO ISOLAMENTO CONTINUO DIURNO E NOTTURNO OBBLIGO DI LAVORO E PREGHIERA NESSUN CONTATTO CON GLI ALTRI DETENUTI AUBURNIANO ISOLAMENTO NOTTURNO PASTI E LAVORO IN COMUNE CON OBBLIGO DI SILENZIO

15 1871 NASCITA DEL METODO DI INDAGINE INDUTTIVO SPERIMENTALE
SCUOLA POSITIVA 1871 NASCITA DEL METODO DI INDAGINE INDUTTIVO SPERIMENTALE Metodo induttivo: procedimento logico che consente di risalire dal particolare al generale Sperimentale: analisi e conoscenza della realtà oggettiva, verificabile e condivisibile 15

16 SCUOLA CLASSICA Il delinquente è un uomo uguale a tutti gli altri;
La pena ha funzione etico retributiva del male commesso perciò deve essere : Proporzionale al reato Afflittiva Personale Codice Zanardelli del 1889 e regolamento del 1892 16

17 Nuovo Codice Penale del Granducato di Toscana (1853)
Adozione del sistema di isolamento cellulare

18 Codice Zanardelli 1889 Completa ispirazione ai principi della scuola classica. Abolizione della pena di morte anche per il regicidio ma segregazione cellulare Sistema Filadelfiano

19 Edilizia penitenziaria

20 Pene detentive e Misure di sicurezza
Il carcere non è giusto pei criminali divenuti folli e pei folli che diventano criminali la prigione è un ‘ingiustizia, la libertà un pericolo Vengono istituiti i manicomi giudiziari per l’esecuzione delle misure di sicurezza. Come anche le colonie agricole, e le case di lavoro. Differenza di trattamento e collocazione tra malato di mente autore di reato e malato di mente non autore di reato

21 LEGGE COSTITUENTE Art. 27 Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Art. 32 La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.

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23 Legge 354|1975 O.P. (I° Regolamento di esecuzione 1976 )
In attuazione del principio Costituzionale introduce il Modello Educativo Trattamentale ...che tenda anche attraverso i contatti con l’ambiente esterno al reinserimento sociale degli stessi...Il trattamento e attuato secondo un criterio di individualizzazione in rapporto alle condizioni specifiche dei soggetti, Art 1 legge 354 | 1975 Il trattamento rieducativo dei condannati e degli internati è diretto, inoltre, a promuovere un processo di modificazione delle condizioni e degli atteggiamenti personali, nonché delle relazioni familiari e sociali che sono di ostacolo a una costruttiva partecipazione sociale Art. 1 secondo comma D.P.R. 230\2000

24 ISTITUTI PENITENZIARI PER ADULTI
CASA CIRCONDARIALE, ove si trovano oltre ai detenuti indagati e imputati, i condannati alla pena dell’arresto e della reclusione per un tempo non superiore a 5 anni o con un residuo di pena non superiore a 5 anni. Presso le case circondariali possono essere istituite sezioni autonome di case di reclusione. CASA DI RECLUSIONE, ove si scontano pene della reclusione superiori a 5 anni o dell’ergastolo; CASA LAVORO COLONIA AGRICOLA CASA DI CURA E CUSTODIA REMS DESTINATE ALL’ESECUZIONE DI MISURE DI SICUREZZA

25 CIRCUITI PENITENZIARI
Destinato a soggetti particolarmente pericolosi, in ragione del tipo di reato commesso (art. 4-bis o.p.) e alla loro capacità di proselitismo o sopraffazione. I detenuti vengono rigorosamente separati dagli altri e sottoposti ad una sorveglianza estremamente attenta. Le esigenze della sicurezza prevalgono su quelle trattamentali. I livello (ALTA SICUREZZA) Tre sottocircuiti a.s.1 - a.s. 2- a.s.3 CIRCUITI PENITENZIARI (Circolari D.A.P n° 3359/5809 n° 3479/5929 n. 3619/6069 Destinato ai detenuti che non rientrano né nel I né nel III livello e cioè alla stragrande maggioranza. Presuppone un giusto equilibrio tra le esigenze di sicurezza e le esigenze trattamentali. II livello (MEDIA SICUREZZA) Destinato ai detenuti tossicodipendenti non particolarmente pericolosi, ossia più recuperabili. Le esigenze del trattamento prevalgono su quelle della sicurezza, nel senso che ai detenuti tossicodipendenti deve essere offerta una risposta la quale stia, non tanto sul piano punitivo, quanto sul piano della cura e della riabilitazione - finalità per le quali è sancito un obbligo di collaborazione con le ASL. III livello (CUSTODIA ATTENUATA)

26 Al fine di attuare la differenziazione tra gli istituti sono stati disciplinati tre circuiti penitenziari di carattere generale intesi alla distribuzione dei detenuti per categorie omogenee: I LIVELLO- ALTA SICUREZZA II LIVELLO- MEDIA SICUREZZA III LIVELLO-BASSA SICUREZZA Si aggiungono il Circuito per COLLABORATORI DI GIUSTIZIA; Circuito dei c.d. PROTETTI; Regime per detenuti SOTTOPOSTI AL 41BIS; Regime di SORVEGLIANZA PARTICOLARE ( art. 14bis O.P.)

27 Il Corpo di Polizia Penitenziaria
1817 Nascita Polizia Penitenziaria - Famiglie di giustizia 1873 Corpo delle Guardie Carcerarie 1890 Corpo degli Agenti di Custodia (Ordinamento Militare) 1990 Corpo di Polizia Penitenziaria Legge 15 Dicembre n. 395

28 Despondere spem munus nostrum
1890 istituzione CORPO degli Agenti di Custodia Corpo degli Agenti di Custodia inquadrato nelle Forze Armate istituzione del Corpo degli Agenti di Polizia Penitenziaria Despondere spem munus nostrum 28


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