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LA FATTURAZIONE ELETTRONICA ASPETTI CONTABILI E FISCALI

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Presentazione sul tema: "LA FATTURAZIONE ELETTRONICA ASPETTI CONTABILI E FISCALI"— Transcript della presentazione:

1 LA FATTURAZIONE ELETTRONICA ASPETTI CONTABILI E FISCALI
AVIS REGIONALE MARCHE Montegranaro 24 novembre 2018 LA FATTURAZIONE ELETTRONICA ASPETTI CONTABILI E FISCALI Dott. Claudio Bianchini Via A. Ponchielli Milano

2 LA FATTURAZIONE ELETTRONICA
NORMATIVA DI RIFERIMENTO E ASPETTI GENERALI

3 LA FATTURAZIONE ELETTRONICA
Normativa di riferimento Direttiva 2001/115/CE recepita in Italia con D.Lgs. N. 52/2004 (impronta comune europea in materia di documenti fiscali rilevanti ai fini tributari); Legge di Bilancio 2018 Art. 21 DPR 633/1972 e DM 23/01/2004 (Modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi a documenti informatici); Art. 1 Comma 209 Legge n. 244/2007; Provvedimento del Direttore AE n del 30 aprile 2018 (regole per predisporre, trasmettere, ricevere e conservare le fatture elettroniche) aggiornata al 10 ottobre 2018; CM n. 45/E/2005; Provvedimento AE 13/06/2018 ; CM 13/E del 2/07/2018; Documento di prassi settembre 2018 (sito Agenzia informa) DL 119/2018 (collegato fiscale alla manovra 2019)

4 LA FATTURAZIONE ELETTRONICA
OBIETTIVO DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA: Predisporre la documentazione fiscale rilevante con impronta europea, in modo che sia comprensibile in tutti i Paesi dell’Unione. L’Italia si è proposta come apripista per l’introduzione obbligatoria della fattura elettronica. Il periodo di applicazione è dal 1° luglio 2018 al 31 dicembre 2021 (richiesta di proroga alle disposizioni degli artt. 218 e 232 della Direttiva IVA). Vi sarà poi una Relazione alla Commissione europea per l’eventuale ulteriore efficacia della disposizione. Il percorso è già stato avviato per: Fatturazione PA Fatturazione per carburanti e servizi accessori Fatturazione per le società TAX FREE OBTV FINALE: DEMATERIALIZZAZIONE DOCUMENTALE

5 LA FATTURAZIONE ELETTRONICA
OBIETTIVO DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA: Trattandosi di una novità assoluta, modifiche, emendamenti e correzioni della normativa saranno all’ordine del giorno. In tal senso le sanzioni per eventuali violazioni della normativa non saranno applicate per il 1° semestre 2019 NB: (emendamento atteso nel DL 119/2018 per sospensione delle sanzioni sino al 30/09/2019).

6 LA FATTURAZIONE ELETTRONICA
DECORRENZA OBBLIGO FATTURA ELETTRONICA DAL 01 Gennaio 2019 PER: Le fatture emesse per cessioni di beni e prestazioni di servizi tra 2 operatori nazionali Iva (cd. «B2B –Business to Business») e Le fatture emesse verso consumatori finali (cd. «B2C – Business to Consumer»); NB: Per le fatture elettroniche verso la PA restano valide le regole previste dal DM n. 55/2013 – sito:

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SONO QUINDI ESCLUSE DALL’OBBLIGO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA (esclusione oggettiva): Le operazioni nei confronti di soggetti non residenti Esportazioni Cessioni intracomunitarie Operazioni verso soggetti esteri identificati ai fini IVA in Italia (inserito emendamento nel DL 119/2018) Prestazioni di servizi effettuate verso soggetti esteri (art. 7 ter e seguenti) NB: Per questi soggetti, a certe condizioni, opererà il cd. «esterometro». NB: Per le operazioni fuori campo IVA la fattura non è obbligatoria. Ma se la emetto la devo emettere in formato elettronico.

8 LA FATTURAZIONE ELETTRONICA
ESCLUSIONI DALL’ OBBLIGO DI EMETTERE FATTURAZIONE ELETTRONICA (esclusione soggettiva): Imprese e lav. Autonomi rientranti nel regime di vantaggio art. 27 commi 1 e 2, DL n. 98 del 06/07/2011 (Regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità); Regime forfettario art. 1 commi L. n. 190 del 23/12/2014 previsto solo per i lavoratori autonomi e non per le imprese; Piccoli produttori agricoli art. 34 comma 6 DPR 633/1972. NB: E’ possibile che i soggetti in flag tax al 15% sino a € vengano considerati assimilati ai regimi forfettari. Atteso emendamento. NB: questi soggetti possono comunque emettere le fatture elettroniche seguendo le disposizioni del provvedimento del 30 aprile 2018.

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ESCLUSIONI DA OBBLIGO DI EMETTERE FATTURAZIONE ELETTRONICA (esclusione soggettiva): Medici e farmacie: escluse dall’obbligo di fatturazione elettronica per i problemi segnalati dal Garante Privacy. Previsto emendamento nel DL 119/2018 per la loro esclusione in attesa di risolvere il problema con il Garante.

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DIFFERENZE TRA FATTURA ELETTRONICA E FATTURA CARTACEA La fattura elettronica si differenzia da una fattura cartacea solo per due aspetti: 1) va necessariamente redatta utilizzando un pc, un tablet o uno smartphone; 2) deve essere trasmessa elettronicamente al cliente tramite il c.d. Sistema di Interscambio (SDI) il quale: verifica se la fattura contiene almeno i dati obbligatori ai fini fiscali (art. 21 e 21 bis DPR 633/1972 DPR 633/1972); Verifica l’Indirizzo telematico (c.d. “codice destinatario” o indirizzo PEC) al quale il cliente desidera che venga recapitata la fattura; Controlla che la Partita IVA del prestatore e la partita IVA o Codice Fiscale del destinatario siano corretti; Consegna la fattura al destinatario e la ricevuta di recapito a chi ha emesso la fattura.

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DIFFERENZE TRA FATTURA ELETTRONICA E FATTURA CARTACEA NB: Le fatture predisposte ed inviate in forma diversa da quella XML (eXtensible Markup Language) ovvero con modalità diverse dal Sistema di Interscambio, si considerano non emesse, con conseguenti sanzioni (art. 6 del Dlgs n. 471/1997) a carico del fornitore e con la impossibilità di detrazione dell’Iva a carico del cliente.

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I VANTAGGI PREVISTI PER LA FATTURAZIONE ELETTRONICA Permette di eliminare il consumo della carta, risparmiando i costi di stampa, spedizione e conservazione dei documenti (conservazione per 1 anno a cura dell’AE); Rende più rapido il processo di contabilizzazione dei dati delle fatture in quanto il file XML (eXtensible Markup Language) può essere acquisito in contabilità; Riduzione errori manuali e maggiore efficienza nei rapporti commerciali tra clienti e fornitori; Per i soggetti in contabilità semplificata che emettono solo fatture (non per i commercianti al minuto ex art. 22 DPR 633/1972) che si avvalgono dei dati che l’Agenzia delle Entrate mette loro a disposizione, viene meno l’obbligo di tenere i registri Iva (artt. 23 e 25 del DPR n. 633/1972).

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I VANTAGGI PREVISTI PER LA FATTURAZIONE ELETTRONICA per tutti gli operatori Iva che emettono e ricevono solo fatture, che effettuano o ricevono pagamenti in modalità tracciata sopra il valore di 500 euro, i termini di accertamento fiscale sono ridotti di 2 anni (ci si riferisce al termine di decadenza di cui all'art. 57, primo comma, del DPR n. 633/1972 e al termine di decadenza di cui all’art. 43, primo comma, del DPR n. 600/1973); Possibilità di consultare e/o acquisire in qualsiasi momento copia delle proprie fatture elettroniche emesse e ricevute sul sito AE: 1 anno per consultazione e presa visione; 10 anni se si utilizza il servizio di conservazione gratuito dell’AE. NB: il rilascio delle FE conservate dall’Agenzia delle Entrate viene consentito solo per determinate casistiche (es: accertamento fiscale) e viene effettuato dietro apposita istanza. NB: presa di distanza da parte di AE per la normativa sui dati personali di cui al DGPR UE/679 . Problematica da risolvere con il Garante.

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I VANTAGGI PREVISTI PER LA FATTURAZIONE ELETTRONICA Deroga dalla comunicazione degli acquisti effettuati dagli operatori di San Marino; Esonero comunicazione dei dati inerenti i contratti delle società di leasing; Priorità dei rimborsi IVA ottenuti entro 3 mesi dall’invio della dichiarazione; Riduzione del periodo di accertamento per l’IVA e le imposte dirette da 5 a 4 anni.

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COME INVIARE E RICEVERE LA FATTURA ELETTRONICA Riferimenti: PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE AGENZIA ENTRATE DEL 30 APRILE 2018 Aggiornato al 10 ottobre 2018

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COME INVIARE E RICEVERE LA FATTURA ELETTRONICA Per compilare una fattura elettronica è necessario disporre di: Un PC ovvero di un tablet o uno smartphone Un programma (software) che consenta la compilazione del file fattura nel formato XML; Possono essere utilizzati i software gratuiti dell’Agenzia delle Entrate. Dipende dal sistema contabile utilizzato e dall’organizzazione interna della società. I software dell’Agenzia delle Entrate sono 3: • una procedura web per coloro che dispongono di una connessione in rete); • un software scaricabile su PC (utilizzabile anche senza connessione di rete); • un’App per tablet e smartphone per coloro che dispongono di una connessione in rete

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COME INVIARE E RICEVERE LA FATTURA ELETTRONICA NB: Per le aziende strutturate che si avvalgono di un software di gestione contabile o che si avvalgono di un soggetto esterno per la tenuta delle scritture contabili, è opportuno l’utilizzo del software rilasciato dal produttore di software gestionale utilizzato dalla società al fine di predisporre la fattura elettronica e registrarla in contabilità evitando duplicazioni nei flussi di registrazione contabili. .

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COME INVIARE E RICEVERE LA FATTURA ELETTRONICA Indipendentemente dal software utilizzato la procedura per l’emissione di una fattura elettronica è la seguente: Connettersi alla procedura di emissione della fattura che si intende utilizzare; Compilare correttamente i dati della fattura: i dati da inserire sono esattamente quelli obbligatori previsti per le fatture cartacee (art. 21 e 21 bis DPR 633/1972); Inserire l’indirizzo telematico del cliente («codice destinatario o indirizzo PEC»).

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L’INDIRIZZO TELEMATICO DEL CLIENTE L’indirizzo telematico del cliente va richiesto al cliente. E’ costituito da: un codice alfanumerico identificativo di 7 cifre Oppure da un indirizzo (PEC) comunicato dal cliente. L’indirizzo telematico del cliente andrà indicato nel campo «codice destinatario» o «PEC destinatario» nella procedura di emissione della fattura elettronica. Se si utilizza l’indirizzo PEC il campo codice destinatario si compilerà indicando « ».

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COME OTTENERE L’INDIRIZZO TELEMATICO a) Codice alfanumerico Il codice destinatario a 7 caratteri alfanumerici può essere richiesto solo dai soggetti titolari di un canale di trasmissione già accreditato presso il Sistema di Interscambio (SDI) per ricevere le fatture. Le istruzioni per l’accreditamento sono evidenziate alla pagina «fatturapa.gov.it Accreditare il canale del sito del Sistema di Interscambio» del sito dell’Agenzia delle Entrate. L’accreditamento consiste nell’ottenere un canale nel SDI nel quale far confluire tutte le fatture elettroniche. L’accreditamento comporta sia l’attivazione dei servizi forniti gratuitamente dall’AE, sia l’attivazione del servizio che consente la trasmissione del file dei dati fattura. Gli utenti accreditati possono richiedere uno o più codici (fino a un massimo di 100) attraverso l’apposita sezione del sito.

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COME OTTENERE L’INDIRIZZO TELEMATICO Disponibile un test di connessione Sono ovviamente a carico dell’utente le verifiche, tramite un test di connessione, se riesce a raggiungere e richiamare il servizio esposto dal sistema ricevente e, a test concluso, richiedere il passaggio in produzione per l’accreditamento del proprio canale. NB: Sul mercato sono disponibili imprese (Aruba, Archivist, ecc..) che offrono servizi di ottenimento di Codici identificativi SDI.

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COME OTTENERE L’INDIRIZZO TELEMATICO b) Indirizzo PEC In alternativa al codice alfanumerico è possibile ricevere e o inviare le fatture elettroniche comunicando un indirizzo PEC al proprio fornitore. L’indirizzo PEC può essere quello attualmente in uso dal contribuente oppure uno utilizzato appositamente per questo scopo. Un soggetto intermediario può ottenere un indirizzo PEC su cui fare confluire le fatture elettroniche ricevute da più clienti. NB: Per i soggetti che intendono ricevere le fatture elettroniche attraverso il canale PEC è prevista l’indicazione in fattura del codice identificativo standard « » e l’indicazione della casella PEC di ricezione nel campo «pec destinatario».

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REGISTRAZIONE DEL CODICE IDENTIFICATIVO PRESSO L’AGENZIA DELLE ENTRATE Una volta ottenuto il codice identificativo o che si è scelta la modalità PEC per la ricezione delle fatture elettroniche, occorre effettuare la registrazione del codice identificativo/PEC presso l’Agenzia delle Entrate. La registrazione può essere effettuata: Dal singolo contribuente; Oppure da un intermediario che registrerà una unica PEC abbinandola ai numeri di partita IVA dei suoi clienti delegati, sino ad un massimo di 100 unità. I soggetti che hanno delegato un intermediario per la registrazione non dovranno registrarsi al sito dell’Agenzia. Qualora si decida di cambiare intermediario o di registrarsi successivamente, l’ultima registrazione sostituisce quelle precedenti e farà confluire tutte le fatture elettroniche su quest’ultima.

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REGISTRAZIONE DEL CODICE IDENTIFICATIVO PRESSO L’AGENZIA DELLE ENTRATE La registrazione avviene attraverso l’accesso al portale dell’Agenzia delle Entrate. Per accedere al portale i singoli utenti (o il soggetto delegato) devono essere in possesso di una delle seguenti credenziali: delle credenziali SPID (sistema pubblico dell’identità digitale) (ottenibili tramite Aruba o altri gestori); di una Carta nazionale dei Servizi (CNS) (ottenibile attraverso Smart card o tessera Regionale Sanitaria); delle credenziali Fiscoline/Entratel rilasciate dall’Agenzia delle Entrate.

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REGISTRAZIONE DEL CODICE IDENTIFICATIVO PRESSO L’AGENZIA DELLE ENTRATE Nel caso in cui le credenziali di cui sopra non siano disponibili bisogna ottenere alternativamente: Codice SPID: rivolgersi a soggetti preposti (es. Aruba) il quale fornisce il codice; CNS: - rivolgersi alla Camera di Commercio locale per richiedere una Smart Card; - rivolgersi alla Regione competente, che registra la Tessera Sanitaria; Se si opta per le credenziali CNS bisogna disporre di un lettore di Smart Card da acquistare e scaricare i driver compatibili. Credenziali Fiscoline/Entratel: registrarsi sui corrispondenti siti Fiscoline/Entratel dell’Agenzia delle Entrate.

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REGISTRAZIONE DEL CODICE IDENTIFICATIVO PRESSO L’AGENZIA DELLE ENTRATE Il portale dedicato per inserire i codici identificativi (pec/codice identificativo) si trova nell’area denominata «Fatture elettroniche e corrispettivi» dell’Agenzia. Cliccando sul link del portale si apre la maschera dove vanno inserite le credenziali di accesso Nel riquadro denominato «Fatturazione elettronica» si trova il link di registrazione della modalità di ricezione della fattura elettronica. Questo servizio permette di abbinare alla partita Iva del Cliente l’indirizzo telematico o il codice identificativo dove ricevere di default tutte le fatture elettroniche. Nella stesso link si trova la possibilità di generare il QR code. Il QR code contiene tutte le informazioni relative alla Società e consente di velocizzare la compilazione della fattura elettronica.

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INVIO E RICEZIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE Ottenuto il codice identificativo del fornitore si potrà predisporre ed inviare la fattura elettronica utilizzando il SDI dell’Agenzia. Il SDI provvede a verificare i dati (controllo formale) e, se questi sono corretti, ad inviare copia della fattura al destinatario. Ricevuta di avvenuta consegna verrà inviata al soggetto emittente. In caso di errori viene recapitata entro 5 giorni una ricevuta di scarto del file al soggetto trasmittente e la fattura si considera non emessa. La fattura scartata dovrà essere inviata nuovamente al SDI entro 5 giorni dalla data di notifica della scarto.

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INVIO E RICEZIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE: LE NUOVE REGOLE

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INVIO E RICEZIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE La fattura si considera: emessa per il fornitore quando il fornitore ha ricevuto la ricevuta di consegna da parte di SDI. In caso di ricevuta di scarto la fattura non è considerata emessa. Ricevuta dal Cliente quando lo stesso effettua lo scarico della fattura dal SDI. In caso di ricevuta di impossibilità di consegna la fattura si considera emessa per il soggetto emittente ma non ricevuta per il destinatario. Per tale motivo è importante che il soggetto emittente avvisi il destinatario che la fattura è a sua disposizione nell’area riservata in modo da poterla consultare e scaricare.

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FAC SIMILE DI RICEVUTA

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INVIO E RICEZIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE Nel caso in cui il cliente non comunichi alcun indirizzo telematico oppure è un consumatore finale ovvero un operatore in regime di vantaggio o forfettario ovvero un piccolo agricoltore, o ente non profit, sarà sufficiente compilare solo il campo “Codice Destinatario” con il valore “ ”. Tuttavia in tal caso il fornitore dovrà rilasciare al suo cliente una copia su carta (o inviarla per ) della fattura inviata al SDI comunicandogli anche che potrà consultare e scaricare l’originale della fattura elettronica nella sua area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate (per gli operatori Iva tale area è quella denominata “Consultazione Dati rilevanti ai fini IVA” del portale “Fatture e Corrispettivi”)

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EMISSIONE ED INVIO DELLA FATTURA ELETTRONICA Art. 11 DL 119/2018: inserisce un nuovo elemento da indicare in fattura dal 01/07/2019: «Comma 1 lett. a) al comma 2, dopo la lettera g) (dell’art. 21 del DPR 633/1972) è inserita la seguente: «g-bis) data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreché tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura;» Nel caso di fattura immediata o fattura emessa il giorno stesso dell’operazione il dato può essere omesso. NB: in caso di DDT la data di trasporto indicata nel DDT può andare bene?

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EMISSIONE ED INVIO DELLA FATTURA ELETTRONICA LATO ATTIVO Art. 11 DL 119/2018 – modifica data emissione delle fatture: «Comma 1 lett. b) al comma 4, il primo periodo (dell’art. 21 del DPR 633/1972) è sostituito dal seguente: «La fattura è emessa entro dieci giorni dall'effettuazione dell'operazione determinata ai sensi dell'articolo 6.». Comma 2. Le modifiche di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal 1° luglio 2019». In altre parole: L’effettuazione dell’operazione è determinata dall’art. 6 del DPR 633/1972 ed ho 10 giorni per l’emissione (invio) della fattura al SDI (modifica art. 21 comma 4 DPR 633/1972). La disposizione non è limitata alla fatture elettroniche. NB: Dal 1° luglio 2019 il sistema sanzionatorio ritorna a regime.

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EMISSIONE ED INVIO DELLA FATTURA ELETTRONICA Si dovrà quindi fare attenzione al momento di effettuazione dell’operazione ex art. 6 DPR 633/1972 e disporre per l’invio al SDI entro i successivi 10 giorni. Es.: Cambia radicalmente la prassi di emissione delle fatture a fine mese in base ai pagamenti ricevuti nel mese. Dal 01/07/2019 si dovrà operare con modalità diverse.

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ANNOTAZIONE DELLE FATTURE – IL NUOVO ART. 23 DPR 633/1972 Il contribuente deve annotare in apposito registro le fatture emesse, nell’ordine della loro numerazione, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni. Le fatture di cui all’art. 21 comma 4 terzo periodo lettera b) sono registrate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di emissione e con riferimento al medesimo mese.

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REGISTRAZIONE DEGLI ACQUISTI L’art. 13 DL 119 – modificativo Art. 25, commi 1 e 2 DPR 633/1972 ha previsto: L’abrogazione della numerazione progressiva delle fatture ricevute. Per le fatture elettroniche questo adempimento è infatti assolto automaticamente tramite SDI. Il testo emendato così recita: «dalla registrazione devono risultare la data della fattura o bolletta,, la ditta, denominazione o ragione sociale del cedente del bene o prestatore del servizio, ovvero il nome e cognome se non si tratta di impresa, società o enti, nonché l’ammontare imponibile e l’ammontare dell’imposta distinti secondo l’aliquota». E’ stato tolto il riferimento del numero progressivo attribuito.

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ENTI NON PROFIT (ETS) Occorre distinguere tra: ETS con partita IVA ETS senza partita IVA ETS con Partita IVA Per i primi si applicheranno tutti gli adempimenti previsti per le aziende commerciali. Quindi obbligo di emissione di fatturazione elettronica, ecc.. Potrebbe essere opportuno distinguere, ai fini IVA, l’indirizzo telematico su cui ricevere le fatture inerenti l’attività commerciale da quelle inerenti l’attività istituzionale.

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ENTI NON PROFIT (ETS) ETS senza Partita IVA Gli ETS senza Partita IVA ai fini dell’introduzione della fatturazione elettronica sono equiparati a consumatori finali. Non sono obbligati ad emettere fattura elettronica. Nei loro confronti sussiste l’obbligo di emissione della fatturazione elettronica ma il fornitore deve inviargli anche la fattura cartacea (AE 12/11/2018 durante incontro con stampa specializzata - Indirizzo AE da confermare). Per gli ETS non registrati nel SDI, il fornitore sembra sia obbligato a segnalare l’emissione della fattura elettronica, indicando che la stessa è disponibile nell’area riservata del SDI. ETS con obbligo di scritture contabili Es. ETS iscritti all’elenco del cinque per mille, ETS non commerciali che applicano il regime forfettario per le ODV, ecc..: il tono letterale della norma sembra indicare l’obbligo di conservazione delle fatture elettroniche. Infatti «dal 01/01/2018 le uniche fatture valide saranno quelle elettroniche e le cartacee non si considerano emesse».

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ENTI NON PROFIT (ETS) PROBLEMATICHE APERTE PER GLI ETS Deve essere chiarito il regime da applicare agli ETS senza partita IVA con scritture contabili, e quello da applicare agli ETS con partita IVA per l’attività istituzionale. Dovrà infatti essere chiarito: Dal punto di vista contabile, sarà valida solo la fattura elettronica o anche quella cartacea? Quale dovrò conservare e registrare? In caso di contenzioso, sarà valida solo la fattura elettronica ricevuta o anche quella cartacea? ETS con diverse estensioni territoriali ma senza partita IVA e con contabilità semplificata: basta la conservazione della fattura cartacea in loco? Proposto quesito al Prof. Santacroce de Il Sole 24 Ore in data 22 novembre 2018

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COOPERATIVE SOCIALI E IMPRESE SOCIALI Sono enti e imprese a fiscalità agevolata. Per essi valgono tutte le norme per il B2B. Quindi obbligo di emissione e conservazione delle FE.

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ALCUNE PROBLEMATICHE APERTE Invio copia fattura cartacea ( , PDF, ecc..) ai clienti che non hanno partita IVA (consumatori finali e enti non profit, ecc..): obbligo o facoltà? Sono stati presentati alcuni emendamenti per introdurre l’obbligo della fattura elettronica gradualmente differendolo dal 2020; Il Garante della Privacy ha segnalato problematiche nei confronti del DGPR – Privacy in particolare per le fatture elettroniche da parte di medici e farmacie (esonero proposto nel DL 119/2018). Il Sistema Tessera Sanitaria sostituisce l’obbligo di fatturazione elettronica per medici e farmacie? Micro imprese: per questi soggetti si chiede a gran voce un esonero analogo a quello riconosciuto ai soggetti forfettari (che sono solo lavoratori autonomi); Possibile non corrispondenza della normativa alla decisione di esecuzione del Consiglio dell’Unione Europea n. 2018/593 (in merito alla deroga richiesta all’UE dall’Italia); Modifiche all’Art. 21 DPR 633/1972 troppo restrittive. L’archivio della AE potrebbe essere utilizzato come unico archivio per tutte le partite IVA con sgravio dei contribuenti da questo onere.

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ADEMPIMENTI DICHIARATIVI (in base alla bozza del DL 119/2018) SPESOMETRO 2018 SCADENZE: 1° ottobre 2018 – 28 Febbraio2019 – abrogato dal 2019 COMUNICAZIONI DATI IVA- confermate SCADENZE: 1° TRIMESTRE 31 MAGGIO 2° TRIMESTRE 17 SETTEMBRE 3° TRIMESTRE 30 NOVEMBRE 4° TRIMESTRE 28 FEBBRAIO dell’anno successivo DICHIARAZIONE ANNUALE IVA- confermata SCADENZE 30 APRILE 2019 INTRASTAT per valori superiori ai (beni) e (servizi) scadenze mensili – confermato.

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ADEMPIMENTI DICHIARATIVI LIQUIDAZIONI MENSILI IVA Confermate SCADENZE: Giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento LIQUIDAZIONI TRIMESTRALI IVA - confermate 1° TRIMESTRE 16/05 2° TRIMESTRE 16/08 3° TRIMESTRE 16/11 4° TRIMESTRE 16/03 dell’anno successivo ESTEROMETRO 2019 mensile (16° giorno mese successivo) per le operazioni transfrontaliere ove non c’è emissione di bolla doganale - Nuovo

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ADEMPIMENTI DICHIARATIVI CORRISPETTIV I TELEMATICI – Nuovo (in bozza DL ) Obbligo di inviare telematicamente i corrispettivi degli incassi giornalieri attraverso un registratore di cassa telematico. Dal 1/07/2019 per imprese con corrispettivi superiori a €; Dal 1/01/2020 per le imprese con corrispettivi inferiori a € Previsto un credito d’imposta pari al 50% del costo dei registratori di cassa. Vantaggi: esonero dall’obbligo di compilazione dei corrispettivi giornalieri; Esonero dall’obbligo di emissione degli scontrini e ricevute con valenza fiscale. Opzione da esercitare entro il 31/12/2018 in via telematica sull’apposito sito dell’Agenzia, anche tramite un intermediario. Per i distributori automatici obbligo già in vigore dal 01/04/2017.

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GRAZIE PER L’ATTENZIONE CLAUDIO BIANCHINI


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