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«SALUTE MENTALE PRE-CLUSA»
Psicologia e psicopatologia forense «SALUTE MENTALE PRE-CLUSA» Prof. Alfredo De Risio
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ARGOMENTI Malattia mentale Pericolosità sociale Misure di sicurezza 2
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Il codice Zanardelli 1889 ART 94 ... non è punibile colui che, nel momento in cui ha commesso il fatto era in stato di infermità di mente da togliergli la coscienza o la libertà dei propri atti. Il giudice, nondimeno, ove stimi pericolosa la liberazione dell’imputato prosciolto, ne ordina la consegna all’Autorità competente per i provvedimenti di legge Si comincia a parlare di proscioglimento e di pericolosità sociale che però diventa un problema di pubblica sicurezza . Accoglie i principi della scuola classica Quindi se la pena ha una finalità retributiva non può esserci condanna per chi non è in grado di comprendere il disvalore dell’atto compiuto
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Regio decreto 1 febbraio 1891n 260
Regio decreto 1 febbraio 1891n 260. Regolamento generale degli stabilimenti carcerari e dei riformatori governativi ART 469 i condannati colpiti da alienazione mentale, che devono scontare una pena maggiore di un anno, sono destinati a speciali stabilimenti, manicomi giudiziari nei quali si provveda ad un tempo alla repressione e alla cura. Per la prima volta viene introdotto il termine di manicomio giudiziario Erano gestite da un direttore amministrativo Si applicava per intero il regolamento penitenziario. Non trattasi di strutture sanitarie la follia era gestita attraverso una repressione specifica più che con la cura. Non si tratta di soggetti prosciolti per incapacità d’intendere e volere ma di soggetti colpiti da malattia mentale successivamente alla condanna.
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Legge 14 febbraio 1904 n. 36 disposizione sui manicomi e sugli alienati – Legge Giolitti
A tali strutture venivano assegnati i prosciolti ai sensi dell’art. 46 codice Zanardelli ossia coloro che non sono punibili perchè al momento della commisssione del fatto erano in un tale stato di infermità di mente da togliergli la coscienza o la libertà dei propri atti. Non distinzione di trattamento quindi tra malati di mente autori di reato e malati di mente non autori di reato Sezioni speciali erano invece riservati ai perturbatori della quiete sociale posti nella zona intermedia tra follia e normalità Art. 1 Le persone affette per qualunque causa da alienazione mentale, quando sono pericolose a sè o altri o riescono di pubblico scandalo dovranno essere custoditi e curati negli istituti manicomiali. Scopo principale era la custodia e non la cura . Il sistema permetteva di internare anche soggetti sani di mente ma di pubblico scandalo. Inoltre ai ricoverati si attribuiva un marchio infamante perchè tutti i provvedimenti di ricovero venivano trascritti nel caselllario giudiziario.
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Pene detentive e Misure di sicurezza
Il carcere non è giusto pei criminali divenuti folli e pei folli che diventano criminali la prigione è un ‘ingiustizia, la libertà un pericolo Vengono istituiti i manicomi giudiziari per l’esecuzione delle misure di sicurezza. Come anche le colonie agricole, e le case di lavoro. Differenza di trattamento e collocazione tra malato di mente autore di reato e malato di mente non autore di reato Ancora in vigore
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SALUTE MENTALE E CODICE PENALE
DISTURBO MENTALE valutazione psicopatologica | PERICOLOSITA’ SOCIALE valutazione giuridica (LA PERIZIA)
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La Perizia - La perizia, sia in ambito civile, sia in ambito penale, è sempre e solo psichiatrica - Vi sono solo 4 eccezioni principali all’articolo 220 c.p.p. (che vieta la perizia psicologica): Idoneità a rendere testimonianza, Circonvenzione d’incapace, Inferiorità psichica nei reati sessuali, Immaturità in tema di minore età.
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AMBITI PENALI Concetto di Responsabilità Penale
Capacità di intendere e di volere Imputabilità Vizio di mente Pericolosità sociale La personalità del criminale La classificazione del delinquente
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Imputabilità E’ sempre presunta in chi ha compiuto 18 anni
a meno di dimostrare il contrario con la perizia psichiatrica E’ sempre esclusa in chi non ha compiuto 14 anni (art. 97 C.P.)
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Il codice penale Art. 42 – Responsabilità “nessuno può essere punito
per un’azione od omissione preveduta dalla legge come reato se non l’ha commessa con coscienza e volontà”
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Il codice penale Art. 85 – Capacità di intendere e di volere
“nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato se al momento in cui lo ha commesso non era imputabile. E’ imputabile chi ha la capacità di intendere e di volere”
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Il codice penale Art. 88 – Vizio totale di mente
“non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, era, per infermità, in tale stato di mente da escludere la capacità di intendere o di volere”
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Art. 89 – Vizio parziale di mente
Il codice penale Art. 89 – Vizio parziale di mente “chi, nel momento in cui ha commesso il fatto era, per infermità, in tale stato di mente da scemare grandemente, senza escluderla, la capacità di intendere o di volere, risponde del reato commesso, ma la pena è diminuita”
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Il codice penale Art. 203 – “Pericolosità sociale”
“è socialmente pericolosa la persona, anche se non imputabile o non punibile, la quale ha commesso taluno dei fatti previsti come reati, quando è probabile che commetta nuovi fatti preveduti dalla legge come reati”
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Differenze Capacità di intendere Capacità di volere
la capacità di intendere, vale a dire attitudine dell'individuo a comprendere il significato delle proprie azioni nel contesto in cui agisce. la capacità di volere, intesa come potere di controllo dei propri stimoli e impulsi ad agire.
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DISTURBO MENTALE E CARCERE
In ambito penitenziario, il disturbo psichiatrico può essere riferito a diverse ipotesi: soggetti in attesa di giudizio che presentano disturbo mentale e che sono sottoposti alla misura cautelare della custodia cautelare in carcere anziché in luogo di cura ex art c.p.p. soggetti che, nonostante siano affetti da una malattia mentale (es. disturbo paranoide, schizoide, narcisistico, bordeline, istrionico, antisociale), essendo riconosciuti imputabili (cd. semi imputabili) espiano una condanna definitiva a pena detentiva (diminuita) soggetti che presentano disturbo mentale sopravvenuto nel corso della detenzione (art c.p.) soggetti autori di reato riconosciuti non imputabili per vizio totale di mente, prosciolti dunque per incapacità di intendere e di volere, ma considerati socialmente pericolosi e pertanto internati nelle REMS (ex ospedali psichiatrici giudiziari) 17
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GLI ISTITUTI PENITENZIARI PER L’ESECUZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA
Gli Istituti per l’esecuzione delle misure di sicurezza detentive sono: le COLONIE AGRICOLE le CASE DI LAVORO (dove si svolgono attività artigianali o industriali) le REMS che dal 1/4/2015 hanno sostituito: - Le CASE DI CURA E CUSTODIA (il trattamento degli internati era caratterizzato dall’uso di tecniche psichiatriche) - gli OSPEDALI PSICHIATRICI GIUDIZIARI che, oltre agli internati che debbono scontare l’omonima misura di sicurezza (in quanto dichiarati seminfermi o infermi totali di mente), ospitavano gli imputati, nei casi previsti dal codice di procedura penale ed i detenuti in osservazione psichiatrica. In origine erano denominati “Manicomi criminali”, poi “Manicomi Giudiziari”. 18
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REMS Le REMS sono strutture residenziali sanitarie che garantiscono l’esecuzione delle misura di sicurezza detentive e, al tempo stesso, l’attivazione di percorsi terapeutico riabilitativi territoriali per i soggetti a cui è applicata la misura del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario (OPG) e l’assegnazione a casa di cura e custodia. Ciascuna Rems è dotata di operatori sanitari: infermieri, operatori sociosanitari, medici psichiatri, tecnici per la riabilitazione psichiatrica, psicologi, assistenti sociali. La sicurezza della struttura è fondata prioritariamente su una particolare attenzione per gli aspetti relazionali e terapeutico-riabilitativi. E’ privilegiato, per il soggetto autore di reato e malato di mente, l’aspetto della cura e riabilitazione rispetto a quello della custodia. E’ infatti definito paziente. La vigilanza del perimetro esterno e l’intervento d’urgenza in caso di necessità sono regolati da accordi con le Forze dell’ordine realizzati con il coordinamento del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. La Rems viene sorvegliata costantemente da un servizio di vigilanza privato. 19
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DURATA DELLA MISURA DI SICUREZZA
Le misure di sicurezza detentive provvisorie o definitive, compreso il ricovero nelle residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza, non possono durare oltre il tempo stabilito per la pena detentiva prevista per il reato commesso (legge n. 81 del 30/5/2014). Cessato il periodo massimo per l’esecuzione della misura di sicurezza, se permane la pericolosità, il soggetto può essere sottoposto alla libertà vigilata con prescrizioni ovvero preso in carico dai servizi territoriali 20
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