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Criteri di selezione dell’offerta
Direttiva Europea 24/2014 UE Art. 95 D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (Codice appalti) Art. 97 Codice appalti Linee Guida Anac n. 2 “offerta economicamente più vantaggiosa”
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Direttiva europea 24/2014/ue
(89) La nozione di criteri di aggiudicazione è fondamentale per la presente direttiva. […] Per evitare confusione con il criterio di aggiudicazione attualmente noto come «offerta economicamente più vantaggiosa» nelle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, occorre utilizzare un termine diverso per tradurre tale concetto, il «miglior rapporto qualità/prezzo».[…] (90) [...] Al fine di incoraggiare maggiormente l’orientamento alla qualità degli appalti pubblici, dovrebbe essere consentito agli Stati membri di proibire o limitare il ricorso al solo criterio del prezzo o del costo per valutare l’offerta economicamente più vantaggiosa qualora lo ritengano appropriato. […] (92)[…] Nel contesto del miglior rapporto qualità/prezzo, è riportato nella presente direttiva un elenco non esaustivo di possibili criteri di aggiudicazione comprendenti aspetti ambientali e sociali. Le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero essere incoraggiate a scegliere criteri di aggiudicazione che consentano loro di ottenere lavori, forniture e servizi di alta qualità che rispondano al meglio alle loro necessità. I criteri di aggiudicazione prescelti non dovrebbero conferire alle amministrazioni aggiudicatrici una libertà incondizionata di scelta e dovrebbero garantire la possibilità di una concorrenza effettiva e leale ed essere accompagnati da disposizioni che consentano l’efficace verifica delle informazioni fornite dagli offerenti.[…]
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L. Delega 11/2016 ff) utilizzo, nel rispetto dei princìpi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, per l’aggiudicazione degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, seguendo un approccio costo/efficacia, quale il costo del ciclo di vita e includendo il «miglior rapporto qualità/prezzo» valutato con criteri oggettivi sulla base degli aspetti qualitativi, ambientali o sociali connessi all’oggetto dell’appalto pubblico o del contratto di concessione; regolazione espressa dei criteri, delle caratteristiche tecniche e prestazionali e delle soglie di importo entro le quali le stazioni appaltanti ricorrono al solo criterio di aggiudicazione del prezzo o del costo, inteso come criterio del prezzo più basso o del massimo ribasso d’asta, nonché indicazione delle modalità di individuazione e valutazione delle offerte anomale, che rendano non predeterminabili i parametri di riferimento per il calcolo dell’offerta anomala, con particolare riguardo ad appalti di valore inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria;
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Art. 95 codice appalti I criteri di aggiudicazione non conferiscono alla stazione appaltante un potere di scelta illimitata dell'offerta. Essi garantiscono la possibilità di una concorrenza effettiva e sono accompagnati da specifiche che consentono l'efficace verifica delle informazioni fornite dagli offerenti al fine di valutare il grado di soddisfacimento dei criteri di aggiudicazione delle offerte. Le stazioni appaltanti verificano l'accuratezza delle informazioni e delle prove fornite dagli offerenti.
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Art. 95 c. 2 codice appalti Fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative relative al prezzo di determinate forniture o alla remunerazione di servizi specifici, le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procedono all'aggiudicazione degli appalti e all'affidamento dei concorsi di progettazione e dei concorsi di idee, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o sulla base dell'elemento prezzo o del costo, seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita, conformemente all'articolo 96.
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CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA MINOR PREZZO MIGLIOR RAPPORTO QUALITA’/PREZZO MIGLIOR RAPPORTO COSTO/EFFICACIA
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Art. 95 c. 3 Codice Appalti 3. Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo: a) i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti all'articolo 50, comma 1, fatti salvi gli affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a); b) i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a euro; Linee guida anac n. 2 a) dialogo competitivo (art. 64, comma 1); b) partenariato per l’innovazione (art. 65, comma 4); c) affidamento di servizi sanitari, servizi sociali e servizi connessi, servizi di prestazioni sociali, altri servizi pubblici, sociali e personali, inclusi i servizi forniti da associazioni sindacali, da organizzazioni politiche, da associazioni giovanili e altri servizi di organizzazioni associative, così come individuati dall’art. 142, commi 5-bis e 5-septies, in quanto non compresi dall’ipotesi sub 95, comma 3, lett. a); d) servizi di ristorazione (allegato IX), ai sensi dell’art. 144, comma 1; e) affidamento di servizi sostitutivi di mensa, ai sensi dell’art. 144, comma 6; f) finanza di progetto, ai sensi dell’art. 183, comma 4; g) locazione finanziaria, ai sensi dell’art. 187, comma 2; h) contratto di disponibilità, ai sensi dell’art. 188, comma 3; i) affidamento a contraente generale, ai sensi dell’art. 195, comma 4.
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Art. 95 c. 4 Codice appalti Quando posso usare il minor prezzo motivando? a) fermo restando quanto previsto dall’articolo 36, comma 2, lettera d), per i lavori di importo pari o inferiore a di euro, quando l'affidamento dei lavori avviene con procedure ordinarie, sulla base del progetto esecutivo; in tali ipotesi, qualora la stazione appaltante applichi l'esclusione automatica, la stessa ha l'obbligo di ricorrere alle procedure di cui all'articolo 97, commi 2 e 8; b) per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato; c) per i servizi e le forniture di importo fino a euro, nonché per i servizi e le forniture di importo pari o superiore a euro e sino alla soglia di cui all’articolo 35 solo se caratterizzati da elevata ripetitività (tar veneto sez. venezia n. 1025/2017), fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo. La stazione appaltante deve motivare il ricorso a questo criterio (tar veneto sez. venezia n. 1025/2017)
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Art. 95 comma 10 bis codice appalti
La stazione appaltante, al fine di assicurare l'effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo, valorizza gli elementi qualitativi dell'offerta e individua criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici. A tal fine la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30 per cento.
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METODOLOGIA DEFINIZIONE CRITERI
1. definizione degli obiettivi 2. definizione degli elementi o i criteri da valutare 3. definizione pesi o fattori di ponderazione
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Art. 95 c. 6 codice appalti criteri di valutazione
a) la qualità, che comprende pregio tecnico, caratteristiche estetiche e funzionali, accessibilità per le persone con disabilità, progettazione adeguata per tutti gli utenti, certificazioni e attestazioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, quali OSHAS 18001, caratteristiche sociali, ambientali, contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali dell'opera o del prodotto, caratteristiche innovative, commercializzazione e relative condizioni; b) il possesso di un marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) in relazione ai beni o servizi oggetto del contratto, in misura pari o superiore al 30 per cento del valore delle forniture o prestazioni oggetto del contratto stesso;
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Art. 95 c. 6 codice appalti criteri di valutazione
c) il costo di utilizzazione e manutenzione avuto anche riguardo ai consumi di energia e delle risorse naturali, alle emissioni inquinanti e ai costi complessivi, inclusi quelli esterni e di mitigazione degli impatti dei cambiamenti climatici, riferiti all'intero ciclo di vita dell'opera, bene o servizio, con l'obiettivo strategico di un uso più efficiente delle risorse e di un'economia circolare che promuova ambiente e occupazione; d) la compensazione delle emissioni di gas ad effetto serra associate alle attività dell'azienda calcolate secondo i metodi stabiliti in base alla raccomandazione n. 2013/179/UE della Commissione del 9 aprile 2013, relativa all'uso di metodologie comuni per misurare e comunicare le prestazioni ambientali nel corso del ciclo di vita dei prodotti e delle organizzazioni; e) l'organizzazione, le qualifiche e l'esperienza del personale effettivamente utilizzato nell'appalto, qualora la qualità del personale incaricato possa avere un'influenza significativa sul livello dell'esecuzione dell'appalto; f) il servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica; g) le condizioni di consegna quali la data di consegna, il processo di consegna e il termine di consegna o di esecuzione.
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Art. 95 c. 13 codice appalti criteri di valutazione
CRITERI PREMIALI PROPOSTE MIGLIORATIVE CAM “[…]le amministrazioni aggiudicatrici indicano nel bando di gara, nell'avviso o nell'invito, i criteri premiali che intendono applicare alla valutazione dell'offerta in relazione al maggior rating di legalità e di impresa dell'offerente, nonché per agevolare la partecipazione alle procedure di affidamento per le microimprese, piccole e medie imprese, per i giovani professionisti e per le imprese di nuova costituzione. Indicano altresì il maggior punteggio relativo all'offerta concernente beni, lavori o servizi che presentano un minore impatto sulla salute e sull'ambiente ivi inclusi i beni o prodotti da filiera corta o a chilometro zero. […]”
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Art. 95 c. 13 codice appalti criteri di valutazione
CAM – Criteri Ambientali Minini Rappresentano le “Misure volte all’integrazione delle esigenze di sostenibilità ambientali nelle procedure di acquisto di beni e servizi delle amministrazioni competenti”; adottati con decreto del ministro dell’ambiente attualmente sono 17 consultabili alla pagina ambientali-minimi
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Art. 95 c. 14 codice appalti criteri di valutazione
Varianti a) le stazioni appaltanti possono autorizzare o esigere la presentazione di varianti da parte degli offerenti. Esse indicano nel bando di gara ovvero, se un avviso di preinformazione è utilizzato come mezzo di indizione di una gara, nell'invito a confermare interesse se autorizzano o richiedono le varianti; in mancanza di questa indicazione, le varianti non sono autorizzate. Le varianti sono comunque collegate all'oggetto dell'appalto; b) le stazioni appaltanti che autorizzano o richiedono le varianti menzionano nei documenti di gara i requisiti minimi che le varianti devono rispettare, nonché le modalità specifiche per la loro presentazione, in particolare se le varianti possono essere presentate solo ove sia stata presentata anche un'offerta, che è diversa da una variante. Esse garantiscono anche che i criteri di aggiudicazione scelti possano essere applicati alle varianti che rispettano tali requisiti minimi e alle offerte conformi che non sono varianti; per gli appalti di cui al comma 3 le ss.aa. non possono attribuire alcun punteggio per l’offerta di opere aggiuntive rispetto al progetto esecutivo a basa di gara Comma 14 bis
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Art. 96 codice appalti criteri di valutazione
Costo del ciclo della vita Costi sostenuti dalla s.a. relativi all’acquisizione; connessi all’utilizzo ordinario (es. consumo di energia); manutenzione; costi relativi al fine vita (smaltimento/riciclaggio); Costi imputati a esternalità ambientali legate ai prodotti, servizi o lavori nel corso del ciclo di vita, purchè il loro valore monetario possa essere determinato e verificato. (costi delle emissioni di gas a effetto serra e di altre sostanze inquinanti -costi legati all’attenuazione dei cambiamenti climatici)
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LA PONDERAZIONE I° FASE: Stabilire i criteri di valutazione II° FASE Assegnare a ciascun criterio il suo punteggio/peso proporzionato all’importanza del criterio ed alla rilevanza per i bisogni della s.a. SOMMA DEI PUNTEGGI 100 MAX 10 punti criteri soggettivi o elementi premianti Massima discrezionalità S.A. MAX 30 parte economica MIN 70 parte tecnica
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LA PONDERAZIONE Esempio: Università degli Studi di Ferrara
Lavori di rifunzionalizzazione e adeguamento alle norme di prevenzione incendi del complesso universitario Nuovi Istituti Biologici – I fase funzionale AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE CIG F83 Art. 17 – “Criterio di aggiudicazione" - Disciplinare di Gara.
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PUNTEGGI CRITERI
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VALUTAZIONE ELEMENTI QUALITATIVI
COEFFICIENTE PREFERENZA MASSIMA 6 PREFERENZA GRANDE 5 PREFERENZA MEDIA 4 PREFERENZA PICCOLA 3 PREFERENZA MINIMA 2 NESSIN APREFERENZA 1 CONFRONTO A COPPIE ATTRIBUZIONE DI UN COEFFICIENTE DISCREZIONALE VARIABILE TRA 0 e 1 Ciascun commissario confronta l’offerta di ciascun concorrente tra di loro e attribuisce una preferenza VALUTAZIONE COEFFICIENTE ECCELLENTE 1 OTTIMO 0,8 BUONO 0,6 DISCRETO 0,4 SUFFICIENTE 0,2 SCARSO Ogni commissario discrezionalmente attribuisce una valutazione per ciascun criterio di selezione MOTIVAZIONE SULLA BASE DEI CRITERI MOTIVAZIONALI
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VALUTAZIONE ELEMENTI QUALITATIVI
CONFRONTO A COPPIE Commissario 3 Criterio a) 1 2 3 4 5 Ditta b Ditta c Ditta d totale Ditta a 7 Ditta 4d 6 Commissario 1 Criterio a) 1 2 3 4 5 Ditta b Ditta c Ditta d totale Ditta a 11 7 Commissario 2 Criterio a) 1 2 3 4 5 Ditta b Ditta c Ditta d totale Ditta a 10 Commissario 1 Criterio b) 1 2 3 4 5 Ditta b Ditta c Ditta d totale Ditta a 6 8 13 Commissario 3 Criterio b) 1 2 3 4 5 Ditta b Ditta c Ditta d totale Ditta a 6 8 13 Commissario 2 Criterio b) 1 2 3 4 5 Ditta b Ditta c Ditta d totale Ditta a 6 8 13
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VALUTAZIONE ELEMENTI QUALITATIVI
CONFRONTO A COPPIE – I° METODO somma dei punteggi ottenuta da ciascun offerta SOMMA PUNTEGGI CRITERIO A max 50 COMMISSARIO 1 COMMISSARIO 2 COMMISSARIO 3 SOMMA coefficiente DITTA a 4 3 7 14 0,5 DITTA b 11 10 28 1 DITTA c 0,00 DITTA d 6 17 0,60 SOMMA PUNTEGGI CRITERIO B max 30 COMMISSARIO 1 COMMISSARIO 2 COMMISSARIO 3 SOMMA COEF. coefficiente DITTA a 4 12 0,30 DITTA b 8 24 0,61 DITTA c 0,00 DITTA d 13 39 1
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VALUTAZIONE ELEMENTI QUALITATIVI
CONFRONTO A COPPIE – I° METODO media dei punteggi ottenuta da ciascun offerta SOMMA PUNTEGGI CRITERIO A max 50 COMMISSARIO 1 COMMISSARIO 2 COMMISSARIO 3 media coefficiente DITTA a 4 3 7 4,66 0,5 DITTA b 11 10 9,33 1 DITTA c 0,00 DITTA d 6 5,66 0,60 SOMMA PUNTEGGI CRITERIO B max 30 COMMISSARIO 1 COMMISSARIO 2 COMMISSARIO 3 media coefficiente DITTA a 4 0,30 DITTA b 8 0,61 DITTA c 0,00 DITTA d 13 1
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FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
METODO AGGREGATIVO COMPENSATORE METODO ELECTRE METODO TOPSIS
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FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
METODO AGGREGATIVO COMPENSATORE SOMMA PUNTEGGI CRITERIO A max 50 COMMISSARIO 1 COMMISSARIO 2 COMMISSARIO 3 SOMMA coefficiente Punteggio derivato max 50 DITTA a 4 3 7 14 0,5 25 DITTA b 11 10 28 1 50 DITTA c 0,00 DITTA d 6 17 0,60 30 SOMMA PUNTEGGI CRITERIO B max 30 COMMISSARIO 1 COMMISSARIO 2 COMMISSARIO 3 SOMMA COEF. Coefficiente Punteggio derivato max 30 DITTA a 4 12 0,30 9 DITTA b 8 24 0,61 18,30 DITTA c 0,00 DITTA d 13 39 1 30
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Punteggi finali offerta tecnica max 80
Offerat tecnica (a+b) Offerta tecnica riparametrata DITTA a 34,00 39,82 DITTA b 68,30 80 DITTA c DITTA d 60 70,27
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LA PONDERAZIONE - riparametrazione
“Quando i punteggi relativi a un determinato criterio sono attribuiti sulla base di subcriteri può accadere che nessun concorrente raggiunga il punteggio massimo previsto; ciò rischia di alterare la proporzione stabilita dalla stazione appaltante tra i diversi elementi di ponderazione, specie quando la valutazione è basata sul metodo aggregativo compensatore. La stazione appaltante procede, se previsto nel bando di gara, alla riparametrazione dei punteggi per riallinearli ai punteggi previsti per l’elemento di partenza. L’operazione di riparametrazione può avvenire sia in relazione ai criteri qualitativi sia in relazione ai criteri quantitativi (laddove non siano previste modalità che consentono di attribuire alla migliore offerta il punteggio massimo) con riferimento ai punteggi relativi ai singoli criteri o, laddove siano previsti, in relazione ai singoli sub-criteri. La stazione appaltante può procedere, altresì, a una seconda riparametrazione dei punteggi ottenuti per la parte tecnica o quella economica, complessivamente considerate. Anche in questo caso condizioni essenziali per procedere alla riparametrazione è che la stessa sia prevista nel bando di gara e che siano chiaramente individuati gli elementi che concorrono a formare la componente tecnica e la componente economica.”
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VALUTAZIONE ELEMENTI QUANTITATIVI
PREZZO TEMPO DI ESECUZIONE PRESENZA ASSENZA DI CARATTERISTICHE (es. certificazioni - rating)
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VALUTAZIONE ELEMENTI QUANTITATIVI
Il punteggio attribuito alle offerte può essere calcolato tramite un’interpolazione lineare. 𝑉𝑎𝑖 = 𝑅𝑎/𝑅𝑚𝑎x 𝑉𝑎𝑖 = Coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i), variabile tra 0 e 1 𝑅𝑎 = Valore (ribasso) offerto dal concorrente a 𝑅𝑚𝑎𝑥 = Valore (ribasso) dell’offerta più conveniente metodo bilineare 𝐶𝑖 (𝑝𝑒𝑟 𝐴𝑖 ≤ 𝐴𝑠𝑜𝑔𝑙𝑖𝑎) = 𝑋 ∗ 𝐴𝑖/𝐴𝑠𝑜𝑔𝑙𝑖a Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo Ai = ribasso percentuale del concorrente i-esimo A soglia= media aritmetica dei valori del ribasso offerto dai concorrenti X = 0,90 A max = valore del ribasso più conveniente
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VALUTAZIONE ELEMENTI QUANTITATIVI
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OFFERTA ECONOMICA MAX 20 PUNTI
RIBASSO coefficiente PUNTEGGIO Ditta a 25,32 0,97 19,40 Ditta b 22,85 0,88 17,60 Ditta c 18,42 0,71 14,20 Ditta d 26,39 1 20 A soglia= media aritmetica dei valori del ribasso offerto dai concorrenti : 23,245 𝐶𝑖 (𝑝𝑒𝑟 𝐴𝑖 ≤ 𝐴𝑠𝑜𝑔𝑙𝑖𝑎) = 𝑋 ∗ 𝐴𝑖/𝐴𝑠𝑜𝑔𝑙𝑖 – 0,90 X 22,85/23,245= 0,88 𝐶𝑖 (𝑝𝑒𝑟 𝐴𝑖 ≤ 𝐴𝑠𝑜𝑔𝑙𝑖𝑎) = 𝑋 ∗ 𝐴𝑖/𝐴𝑠𝑜𝑔𝑙𝑖 – 0,90 X 18,42/23,245= 0,71 X+(1,00 - X) x [(𝐴𝑖 - 𝐴𝑠𝑜𝑔𝑙𝑖𝑎) / (Amax – Asoglia)] – (25,32-23,245)/(26,39-23,245)= 0,66 0,90 + (1-0,90) x 0,66 = 0,966 0,90 + (1-0,90)x [(26,39-23,245)/(26,39-23,245]= 1
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Offerta tecnica riparametrato
Punteggi finali Offerta tecnica riparametrato Offerta economica TOTALE DITTA a 39,82 19,40 59,22 DITTA b 80 17,60 94,20 DITTA c 14,20 DITTA d 70,27 20 90,27 Graduatoria Offerta tecnica Offerta economica totale DITTA b 80 17,60 94,20 DITTA d 70,27 20 90,27 DITTA a 39,82 19,40 59,22 DITTA c 14,20
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ANOMALIA DELL’OFFERTA
PREZZO PIU’ BASSO ART. 97 COMMA 2 MIGLIOR RAPPORTO QUALITA’ PREZZO ART. 97 COMMA 3
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ANOMALIA DELL’OFFERTA
MIGLIOR RAPPORTO QUALITA’ PREZZO ART. 97 COMMA 3 “ Quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.” Graduatoria PUNTEGGIO DITTA b 80 17,60 94,20 DITTA d 70,27 20 90,27 DITTA a 39,82 19,40 59,22 DITTA c 14,20
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ANOMALIA DELL’OFFERTA
PREZZO PIU’ BASSO – sono anomale le offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia determinata (solo se il numero di offerte ammesse è pari o superiore a 5) a) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del venti per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media; b) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del venti per cento rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso arrotondato all’unità superiore, tenuto conto che se la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi è pari ovvero uguale a zero la media resta invariata; qualora invece la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi è dispari, la media viene decrementata percentualmente di un valore pari a tale cifra; c) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, incrementata del quindici per cento; d) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse incrementata del dieci per cento; e) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media, moltiplicato per un coefficiente sorteggiato dalla commissione giudicatrice o, in mancanza della commissione, dal RUP, all'atto del suo insediamento tra i seguenti valori: 0,6; 0,7; 0,8; 0,9.”
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ANOMALIA DELL’OFFERTA
PREZZO PIU’ BASSO – sono anomale le offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia determinata “b) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del venti per cento rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso arrotondato all’unità superiore, tenuto conto che se la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi è pari ovvero uguale a zero la media resta invariata; qualora invece la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi è dispari, la media viene decrementata percentualmente di un valore pari a tale cifra; ADUNZA PLENARIA N. 13 DEL 30 AGOSTO 2018 “la locuzione “offerte ammesse” (al netto del c.d. ‘taglio delle ali’) da prendere in considerazione ai fini del computo della media aritmetica dei ribassi e la locuzione “concorrenti ammessi” da prendere in considerazione al fine dell’applicazione del fattore di correzione fanno riferimento a platee omogenee di concorrenti; conseguentemente, la somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi (finalizzata alla determinazione del fattore di correzione) deve essere effettuata con riferimento alla platea dei concorrenti ammessi, ma al netto del c.d. ‘taglio delle alI”.
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PROCEDIMENTO VERIFICA ANOMALIA DELL’OFFERTA
Competenza del RUP (eventualmente coadiuvato dalla Commissione); Può riguardare offerte che non si presentano anomale ai sensi del comma 2 e 3 art. 97 se queste appaiano anormalmente basse sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà e realizzabilità; Richiesta chiarimenti termine non inferiore a 15 giorni su: economie di processo; soluzioni tecniche prescelte o condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori; l'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente.
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PROCEDIMENTO VERIFICA ANOMALIA DELL’OFFERTA
È ANOMALA quando: la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi di cui al comma 4 se è stato acclarato che: non rispetta gli obblighi in materia ambientale , sociale e del lavoro; In materia di subappalto gli oneri aziendali della sicurezza sono incongrui rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture; il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 23, comma 16. La stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
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PROCEDIMENTO VERIFICA ANOMALIA DELL’OFFERTA
Natura del procedimento non ha carattere sanzionatorio e non ha per oggetto la ricerca di specifiche e singole inesattezze dell’offerta economica, mirando piuttosto ad accertare se in concreto l’offerta, nel suo complesso, sia attendibile ed affidabile in relazione alla corretta esecuzione dell’appalto, mirando, in generale, a garantire e tutelare l’interesse pubblico concretamente perseguito dall’amministrazione attraverso la procedura di gara per la effettiva scelta del miglior contraente possibile ai fini dell’esecuzione dell’appalto, così che l’esclusione dalla gara dell’offerente per l’anomalia della sua offerta sia l’effetto della valutazione (operata dall’amministrazione appaltante) di complessiva inadeguatezza della stessa rispetto al fine da raggiungere. Cons. Stato, sez. V, 30 ottobre 2017, n. 4978
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PROCEDIMENTO VERIFICA ANOMALIA DELL’OFFERTA
Il contradditorio il corretto svolgimento del procedimento di verifica presuppone l’effettività del contraddittorio (tra amministrazione appaltante ed offerente), di cui costituiscono necessari corollari: l’assenza di preclusioni alla presentazione di giustificazioni ancorate al momento della scadenza del termine di presentazione delle offerte; la immodificabilità dell’offerta ed al contempo la sicura modificabilità delle giustificazioni, nonché l’ammissibilità di giustificazioni sopravvenute e di compensazioni tra sottostime e sovrastime, purché l’offerta risulti nel suo complesso affidabile al momento dell’aggiudicazione e a tale momento dia garanzia di una seria esecuzione del contratto;
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PROCEDIMENTO VERIFICA ANOMALIA DELL’OFFERTA
DISCREZIONALITA’ TECNICA il relativo giudizio costituisce espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile solo in caso di macroscopica illogicità o di erroneità fattuale che rendano palese l’inattendibilità complessiva dell’offerta. Cons. Stato, sez. V, 21 dicembre 2017, n. 6003
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PROCEDIMENTO VERIFICA ANOMALIA DELL’OFFERTA
GLOBALITA’ DELL’OFFERTA la valutazione di congruità deve essere globale e sintetica, senza concentrarsi esclusivamente ed in modo parcellizzato sulle singole voci di prezzo, dal momento che l’obiettivo dell’indagine non è l’accertamento dell’affidabilità, atomisticamente considerata, delle singole voci che lo compongono: il che, beninteso, non impedisce all’amministrazione appaltante e, per essa, alla commissione di gara di limitarsi a chiedere le giustificazioni per le sole voci sospette di anomalia e non per le altre, giacché il concorrente per illustrare la propria offerta e dimostrarne la congruità può fornire, ex art. 87, 1º comma, d. lgs. n. 163 del 2006, spiegazioni e giustificazioni su qualsiasi elemento dell’offerta e quindi anche su voci non direttamente indicate dall’amministrazione come incongrue, così che se un concorrente non è in grado di dimostrare l’equilibrio complessivo della propria offerta attraverso il richiamo di voci ed elementi diversi da quelli individuati nella richiesta di giustificazioni, in via di principio ciò non può essere ascritto a responsabilità della stazione appaltante per erronea o inadeguata formulazione della richiesta di giustificazioni. Cons. Stato, sez. V, n. 4978/2017
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PROCEDIMENTO VERIFICA ANOMALIA DELL’OFFERTA
UTILE D’IMPRESA “un esiguo utile d'impresa, sebbene costituisca un indice sintomatico, non è sufficiente da solo a configurare l’anomalia dell’offerta, ma comporta la necessità della verifica accurata da parte dell’amministrazione procedente dell’equilibrio complessivo dell’offerta.” Consiglio di giustizia amministrativa per la regione Sicilia 25 giugno 2018 n. 368 Nei contratti d'appalto anche un utile apparentemente modesto può comportare un vantaggio significativo per il concorrente, sia per la prosecuzione in sé dell'attività lavorativa, sia per la qualificazione, per la pubblicità e per il curriculum derivanti per l'impresa dall'essere aggiudicataria e aver portato a termine un contratto pubblico. Cons. Stato 1 marzo 2018 n. 1278
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PROCEDIMENTO VERIFICA ANOMALIA DELL’OFFERTA
MINIMI SALARIALI “La censura non può essere accolta per il decisivo rilievo che le tabelle ministeriali esprimono un costo del lavoro medio, ricostruito su basi statistiche, per cui esse non rappresentano un limite inderogabile per gli operatori economici partecipanti a procedure di affidamento di contratti pubblici, ma solo un parametro di valutazione della congruità dell’offerta, con la conseguenza che lo scostamento da esse, specie se di lieve entità, non legittima di per sé un giudizio di anomalia (giurisprudenza assolutamente consolidata di questo Consiglio di Stato, da ultimo ribadita da: III, 25 novembre 2016, n. 4989, 2 marzo 2015, n. 1020; IV, 29 febbraio 2016, n. 854; V, 24 luglio 2014, n. 3937). Nell’ambito di questo indirizzo giurisprudenziale si afferma quindi che gli scostamenti del costo del lavoro rispetto ai valori medi delle tabelle ministeriali possono essere ritenuti anomali se eccessivi e tali da compromettere l’affidabilità dell’offerta (da ultimo: Cons. Stato, III, 17 giugno 2016, n. 2685).” Cons. Stato 6 febbraio 2017 n. 501
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