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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI VERONA

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Presentazione sul tema: "UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI VERONA"— Transcript della presentazione:

1 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI VERONA
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA CORSO DI DIRITTO REGIONALE E DEGLI ENTI LOCALI PROF. J. BERCELLI A.A Tra federalismo e decentramento: i Co.re.com. nell’ordinamento delle comunicazioni Dott. Matteo pressi AVV. GUALTIERO MAZZI

2 INTRODUZIONE Autorità Amministrative Indipendenti
Le Autorità Amministrative Indipendenti sono enti dotati di personalità giuridica di diritto pubblico investiti della tutela di interessi fondamentali (di rilevanza costituzionale) in diversi settori di grande portata sociale. Si tratta di organismi indipendenti dotati di una posizione di terzietà, di forte imparzialità, di evidente neutralità e di esplicita indifferenza verso gli stessi interessi tutelati. Art. 41 Cost.: «L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali». Alcuni esempi: A.G.C.M. – tutela la concorrenza nel libero mercato e protegge il consumatore; A.G.COM. – tutela la concorrenza nel mercato delle telecomunicazioni; A.R.T. – promuove la concorrenza nel settore dei trasporti (merci e persone); A.R.E.R.A. - promuove la concorrenza nel settore dei servizi pubblici locali e dell’energia (acqua, energia, rifiuti, reti).

3 L’A.G.COM. BREVI CENNI L'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni è un'Autorità indipendente, istituita dalla legge 249 del  Indipendenza e autonomia sono elementi costitutivi che ne caratterizzano l'attività e le deliberazioni. L'Agcom è innanzitutto un'Autorità di garanzia: la legge istitutiva affida all'Autorità il duplice compito di assicurare la corretta competizione degli operatori sul mercato delle telecomunicazioni e di tutelare i consumi di libertà fondamentali degli utenti. L'Autorità svolge funzioni di regolamentazione e vigilanza nei settori delle telecomunicazioni, dell'audiovisivo, dell'editoria e, più recentemente, delle poste. Al pari delle altre Autorità previste dall'ordinamento italiano, l'Agcom risponde del proprio operato al Parlamento, che ne ha stabilito i poteri, definito lo statuto ed eletto i componenti (2 proposti dalla Camera, 2 dal Senato. Il Presidente dell’Autorità è proposto dal Presidente delle Repubblica).

4 CO.RE.COM. CENNI INTRODUTTIVI
Il Comitato regionale per le Comunicazioni (Co.Re.Com.) è un organismo istituito (generalmente) presso il Consiglio Regionale di ciascuna regione italiana e svolge funzioni di consulenza, gestione e controllo in materia di comunicazioni. Il Comitato è, altresì, organo funzionale dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) e ha competenze istruttorie per conto del Ministero dello Sviluppo Economico.

5 LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO Legge 31 luglio 1997, n
LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO Legge 31 luglio 1997, n. 249 «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo». Art. 1, comma 13: «Riconoscendo le esigenze di decentramento sul territorio al fine di assicurare le necessarie funzioni di governo, di garanzia e di controllo in tema di comunicazione, sono funzionalmente organi dell'Autorità i comitati regionali per le comunicazioni, che possono istituirsi con leggi regionali entro sei mesi dall'insediamento, ai quali sono altresì attribuite le competenze attualmente svolte dai comitati regionali radiotelevisivi. L'Autorità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, individua gli indirizzi generali relativi ai requisiti richiesti ai componenti, ai criteri di incompatibilità degli stessi, ai modi organizzativi e di finanziamento dei comitati. Entro il termine di cui al secondo periodo e in caso di inadempienza le funzioni dei comitati regionali per le comunicazioni sono assicurate dai comitati regionali radiotelevisivi operanti. L'Autorità d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adotta un regolamento per definire le materie di sua competenza che possono essere delegate ai comitati regionali per le comunicazioni. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome ha la funzione di favorire la cooperazione tra l'attività dello Stato e quella delle Regioni e delle Province Autonome, costituendo la "sede privilegiata" della negoziazione politica tra le Amministrazioni centrali e il sistema delle autonomie secondo il principio di leale collaborazione. È la sede nella quale il Governo acquisisce l'avviso delle Regioni e delle Province di TN e BZ sui più importanti atti amministrativi e normativi di interesse regionale.

6 LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO Deliberazioni nn
LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO Deliberazioni nn. 52 e 53 del 1999 del Consiglio dell’Autorità Garante per le Comunicazioni Con delibera n. 52/99/CONS l'Autorità Garante per le Comunicazioni ha individuato gli indirizzi generali relativi ai requisiti richiesti ai componenti, alle incompatibilità, all'organizzazione e al finanziamento dei CO.RE.COM. affinché possano proficuamente esercitare le funzioni delegate. Le materie di propria competenza delegabili ai CO.RE.COM. sono state riportate nel regolamento approvato con delibera n. 53/99/CONS.

7 LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO – FUNZIONI DELEGABILI Deliberazione n
LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO – FUNZIONI DELEGABILI Deliberazione n. 53 del 1999 del Consiglio dell’Autorità Garante per le Comunicazioni Art. 1: «Funzioni proprie e funzioni delegate»  - I Comitati esercitano, come funzioni proprie, quelle loro conferite dalla legislazione statale, regionale e delle province autonome. - I Comitati esercitano, altresì, le funzioni di competenza dell'Autorità che saranno loro delegate dalla stessa Autorità, a sensi dell'art. 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249 secondo quanto stabilito dal presente regolamento. Art. 2: «Modalità di conferimento della delega» - Le funzioni di cui all'art. 1, comma 2, saranno delegate ai Comitati mediante la stipula di apposite convenzioni, nelle quali saranno specificate le singole funzioni delegate nonché le risorse assegnate per provvedere al loro esercizio.

8 LE FUNZIONI DELEGABILI AI CO. RE. COM. Deliberazione n
LE FUNZIONI DELEGABILI AI CO.RE.COM. Deliberazione n. 53 del 1999 del Consiglio dell’Autorità Garante per le Comunicazioni a) funzioni consultive, in materia di: - definizione delle tariffe massime per l'interconnessione e per l'accesso alle infrastrutture di telecomunicazioni; - emanazione delle direttive concernenti i livelli generali di qualità dei servizi; - pubblicazione e diffusione dei sondaggi; - predisposizione dello schema di convenzione annessa alla concessione di servizio pubblico radiotelevisivo; b) funzioni di gestione, con carattere prioritario, in materia di: - tenuta del registro degli operatori di comunicazione, di cui all'art. 1, comma 6, lett. a) n. 5; - monitoraggio delle trasmissioni radiotelevisive, di cui all'art. 1, comma 6, lett. b) n. 13; c) funzioni di vigilanza e controllo, in materia di: - rispetto dei tetti di radiofrequenze compatibili con la salute umana; - verifica del rispetto della normativa in materia di campagne elettorali; - modalità di distribuzione dei servizi e dei prodotti, inclusa la pubblicità in qualunque forma diffusa; - rispetto, nel settore radiotelevisivo, delle norme in materia di tutela dei minori e delle minoranze linguistiche; -rispetto delle disposizioni relative al divieto di posizioni dominanti; d) funzioni istruttorie, in materia di: - controversie in tema di interconnessione e accesso alle infrastrutture di telecomunicazioni; - controversie tra ente gestore del servizio di telecomunicazioni e utenti privati.

9 LE FUNZIONI DELEGATE AI CO.RE.COM NEL 2003 PRIMA FASE
A seguito dell'intesa con la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome - Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea dei Consigli regionali e delle Province autonome, il 25 giugno 2003 è stato approvato e sottoscritto un Accordo quadro con il quale le parti hanno ribadito i principi generali concernenti l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, individuato le materie delegabili e i programmi di attività e le risorse finanziarie, rinviando a singole convenzioni per la disciplina dei rapporti tra l'Autorità e gli Organi locali competenti come individuati dalle leggi regionali. In esecuzione dell'Accordo quadro del 2003 sono state delegate, attraverso la sottoscrizione di convenzioni bilaterali, le materie c.d. "di prima fase" ossia: a) vigilanza in materia di tutela dei minori (anche sul web), con riferimento al settore radiotelevisivo locale; b) vigilanza sul rispetto delle norme in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa in ambito locale; c) istruzione e applicazione delle procedure previste dall'articolo 10 della legge n. 223/90 in materia di esercizio del diritto di rettifica, con riferimento al settore radiotelevisivo locale; d) esperimento in tema di tentativo di conciliazione obbligatorio nell'ambito delle controversie tra organismi di telecomunicazioni e utenti;

10 LE FUNZIONI DELEGATE AI CO.RE.COM NEL 2008 SECONDA FASE
Nel 2018 il Veneto ha concluso il processo finalizzato all’attribuzione delle deleghe cd. «di seconda fase» Il successo della prima sperimentazione ha indotto le parti a sottoscrivere un nuovo Accordo-quadro nel 2008, che ha consentito il decentramento delle ulteriori funzioni delegate c.d. "di seconda fase", sul territorio relativamente alle seguenti materie: e) la definizione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazione elettronica; f) la tenuta del Registro degli Operatori della Comunicazione (R.O.C.); g) la vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva locale, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell'emittenza locale. Le materie di cui ai punti precedenti sono delegate ai Comitati mediante specifiche convenzioni bilaterali. Inoltre, l'Agcom ha emanato delle linee guida per l'esercizio delle funzioni delegate ai Co.re.com. che garantiscono l'armonizzazione del sistema, ferma restando la funzione di coordinamento e di indirizzo in capo all'Autorità, e facilitano l'applicazione uniforme delle funzioni stesse su tutto il territorio nazionale.

11 LA NATURA DEI CO.RE.COM. Alla luce dei principi di sussidiarietà e decentramento

12 «La legge n. 249 del 1997 ha attribuito ai Comitati regionali per le comunicazioni una doppia natura: Organi regionali quanto alla struttura ed al funzionamento, da una parte, e Organi funzionali dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, dall’altra parte. I Comitati sono dunque Organi misti, ai quali sono attribuiti sia compiti di consulenza delle Regioni in materia di comunicazione, sia competenze delegate dall’Autorità al fine di garantire le esigenze di decentramento sul territorio nell’esercizio delle funzioni in materia di comunicazioni. Essi si trovano in una situazione di «codipendenza funzionale» o di equidistanza rispetto alle Regioni ed all’Autorità e sono quindi chiamati a prestare la propria attività al servizio tanto di un organo politico rappresentativo delle esigenze e degli interessi della comunità locale, quanto di un organo tecnico, tenuto alla più rigorosa imparzialità ed indipendenza di azione.» Definizione di F. Donati, Università di Firenze

13 Art. 5 della Costituzione Principi di autonomia e decentramento
«La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.»

14 DECENTRAMENTO ED AUTONOMIA COME MODELLO DI ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI E DELLE FUNZIONI PUBBLICHE
Art. 1, comma 13, L. 279/1997: «Riconoscendo le esigenze di decentramento sul territorio al fine di assicurare le necessarie funzioni di governo, di garanzia e di controllo in tema di comunicazione, sono funzionalmente organi dell'Autorità i comitati regionali per le comunicazioni, che possono istituirsi con leggi regionali entro sei mesi dall'insediamento, ai quali sono altresì attribuite le competenze attualmente svolte dai comitati regionali radiotelevisivi. Articolo 118 della Costituzione della Repubblica Italiana: Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze. La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali. Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà. I principi di sussidiarietà e decentramento sanciti dall’art. 118 cost., pur essendo rivolti in via principale allo Stato, Regioni ed Enti Locali, hanno trovato applicazione anche in altri settori dell’organizzazione statale. Il rapporto tra AGCOM e CO.RE.COM. è un esempio di come tali principi possano essere applicati ai modelli organizzativi delle Autorità Amministrative Indipendenti anche sulla scorta del più generale principio autonomistico previsto all’art. 5 Cost.

15 L’art. 117 Cost. , riformato dalla l. cost. n
L’art. 117 Cost., riformato dalla l. cost. n. 3/2001, inserisce l’ordinamento della comunicazione tra le materie a legislazione concorrente. Di conseguenza allo Stato spetta la sola determinazione dei principi fondamentali della materia e alle Regioni è riservata la predisposizione della disciplina legislativa di dettaglio, nonché l'esercizio del potere regolamentare. Nonostante questa previsione, l'ordinamento della comunicazione continua ad essere oggetto di una disciplina in massima parte unitaria. caratteristiche delle reti di comunicazione elettronica, le quali richiedono il rispetto di tecniche neutrali e omogenee, che impediscono una differenziazione normativa su base locale; la disciplina delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica deve garantire l'applicazione dei principi costituzionali relativi alla libertà e segretezza delle comunicazioni, al pluralismo informativo e alla libertà di iniziativa economica e al suo esercizio in regime di concorrenza, ovverosia principi che richiamano interessi di portata unitaria. Una ulteriore significativa limitazione delle competenze normative regionali discende inoltre dalla normativa comunitaria, la quale disciplina non soltanto i profili sostanziali della materia, ma anche l'organizzazione, il funzionamento ed i compiti delle autorità‡ nazionali di regolamentazione

16 Antonio Martusciello, Commissario AGCOM
« i Co.re.Com. rappresentano un indispensabile tassello del governo delle comunicazioni su cui si innesta quel decentramento tanto auspicato dal principio sussidiarietà ». Antonio Martusciello, Commissario AGCOM

17 BREVE FOCUS SUL CO. RE. COM VENETO l. r. Veneto n
BREVE FOCUS SUL CO.RE.COM VENETO l.r. Veneto n. 18/2001 «ISTITUZIONE, ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI (CORECOM)» vigila sulla comunicazione politica e sul rispetto della “par condicio” da parte delle radio e televisioni private e della Rai regionale; svolge un’attività di consulenza agli organi regionali in materia di comunicazione e informazione locale; provvede alla messa in onda ed al rimborso dei messaggi politici autogestiti gratuiti (MAG) trasmessi dalle emittenti radiotelevisive venete; monitora il sistema televisivo locale; progetta e realizza iniziative promozionali, di studio e di ricerca nel campo della comunicazione; riceve le istanze contenenti l’esercizio del diritto di rettifica con riferimento al settore radiotelevisivo locale e qualora ravvisi verificata la fondatezza della richiesta, ordina all’emittente la rettifica; predisposizione, per conto del Ministero dello Sviluppo Economico, della graduatoria in base alla quale sono assegnati contributi ministeriali alle emittenti televisive locali; attività di vigilanza in materia di tutela dei minori con riferimento al settore radiotelevisivo locale e sul rispetto dei criteri per la pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui media locali. Il compito più conosciuto svolto dal Co.Re.Com. riguarda i tentativi di conciliazione nelle controversie tra gestori del servizio di telecomunicazione e utenti in ambito locale. Per andare incontro alle esigenze dei cittadini, i tentativi di conciliazione vengono svolti presso le sedi degli uffici Urp della Regione a Padova, Treviso, Vicenza e Venezia.


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