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Relatore: Avv. Savino Guglielmi
UDIENZA DI CONVALIDA ART. 391 CODICE DI PROCEDURA PENALE Relatore: Avv. Savino Guglielmi
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CASO PRATICO In data 21 luglio 2018, in Roma, nei pressi del quartiere “Tiburtino Terzo”, gli operanti della Guardia Finanza effettuavano l’arresto di TIZIO. Nel corso di un servizio di controllo del territorio, infatti, gli stessi notavano un soggetto italiano che transitava “con fare molto svelto e guardingo” ed “insospettiti da tale condotta” decidevano di sottoporlo a controllo. TIZIO risultava nervoso ed impacciato ed “effettuava dei movimenti insoliti delle mani all’interno delle proprie tasche tali da far intendere che quest’ultimo stesse tentando di occultare un oggetto di piccole dimensioni”. A quel punto gli operanti procedevano ad effettuare una ispezione e controllo, ai sensi dell’art. 103 DPR 309/90, che dava ESITO POSITIVO, rinvenendo una sola dose di HASHISH pari a gr. 2,35. Al momento della richiesta del luogo di domicilio TIZIO evidenziava un maggiore stato di nervosismo. Gli operanti, pertanto, decidevano di effettuare una perquisizione domiciliare, ex art. 103 DPR 309/90, la quale dava ESITO POSITIVO. All’interno dell’abitazione di TIZIO, infatti, gli operanti rinvenivano ulteriore sostanza stupefacente “per un totale di grammi 304,80 di HASHISH e grammi 0,35 di cocaina”, oltre ad un coltello da cucina con lama di centimetri 16 intriso di HASHISH, un bilancino elettronico di precisione ed un rotolo di carta stagnola “utilizzata per il confezionamento delle dosi”. ACCERTATA LA FLAGRANZA DEL REATO p. e p. dall’art. 73 del DPR 309/90 e dall’art. 110 c.p. gli operanti procedevano all’arresto ed alla denuncia a piede libero.
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TUTELA COSTITUZIONALE
Articolo 13 Costituzione della Repubblica Italiana 1. La libertà personale è inviolabile. 2. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra costruzione della libertà personale, se non per atto motivato dell’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge. 3. In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l’autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori che devono essere comunicati entro 48 ore all’autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive 48 ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto. 4. E’ punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà. 5. La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.
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MISURE PRE-CAUTELARI ARRESTO IN FLAGRANZA E FERMO
STATO DI FLAGRANZA Art. 382 c.p.p. E’ in stato di flagranza che viene colto nell’atto di commettere il reato, ovvero chi, subito dopo il reato, è inseguito dalla p.g., dalla p.o. o da altre persone ovvero è sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima. Nel reato permanente lo stato di flagranza dura fino a quando non è cessata la permanenza. FLAGRANZA Il soggetto agente viene sorpreso durante il compimento del reato QUASI FLAGRANZA Il soggetto agente viene trovato con cose o tracce dalle quali appare evidente che ha appena compiuto un fatto criminoso, quando si rinvengono su di esso elementi materiali che dimostrano la sua responsabilità in ordine alla commissione di un reato
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PERQUISIZIONE DOMICILIARE DI TIZIO
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MISURE PRE-CAUTELARI ARRESTO E FERMO
ARRESTO FERMO OBBLIGATORIO FERMI DI INDIZIATO DI DELITTO Art. 380 c.p.p Art. 384 c.p.p. Gli ufficiali e gli agenti di P.G. procedono all’arresto di Anche nei casi di flagranza, quando sussistono specifici elementi che, chiunque è colto in flagranza di un delitto non colposo, anche in relazione alla impossibilità di identificare l’indiziato, fanno consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena ritenere fondato il pericolo di fuga, il PM dispone il fermo della dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a persona gravemente indiziata di un delitto per il quale la legge anni e nel massimo a 20 anni la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a 2 anni e superiore nel massimo a 6 anni ovvero di un delitto concernente le armi da guerra e gli esplosivi o di un delitto commesso per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell’ordine democratico. FACOLTATIVO Art. 381 c.p.p. Gli ufficiali e gli agenti di P.G. hanno facoltà di arrestare chiunque è colto in flagranza non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a 3 anni ovvero di un delitto colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a 5 anni FACOLTA’ DI ARRESTO DA PARTE DI PRIVATI Art. 383 c.p.p.
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DOVERI DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA
1. dare immediata notizia al PM del luogo in cui l’arresto o il fermo è stato eseguito (art ° comma) 2. avvertire la persona della facoltà di nominare un difensore di fiducia (art ° comma c.p.p.) 3. informare immediatamente il difensore, di fiducia o d’ufficio (art ° comma c.p.p.) 4. porre la persona a disposizione del PM entro e non oltre 24 ore dall’arresto o fermo (art ° e 4° comma c.p.p.) 5. trasmettere il verbale di fermo al PM che lo ha disposto (art. 386 comma 3° e 6° c.p.p.) 6. dare avviso ai familiari se la persona vi consente (art. 387 c.p.p.) 7. liberare la persona nei casi dell’art. 389 c.p.p.
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COPIA VERBALE DI ARRESTO DI TIZIO
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COPIA VERBALE DI ARRESTO DI TIZIO
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COPIA VERBALE DI ARRESTO DI TIZIO
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DOVERI DEL PUBBLICO MINISTERO
1. liberare immediatamente la persona nei casi di cui agli artt. 389 c.p.p. e 121 att. c.p.p. 2. richiedere entro 48 ore dall’arresto o dal fermo la CONVALIDA al GIP competente in relazione al luogo dove l’arresto o il fermo è stato eseguito (art. 390, comma 1°, c.p.p.) 3. se non ritiene di comparire alla CONVALIDA egli trasmette al giudice le richieste in ordine alla libertà personale con gli elementi su cui le stesse si fondano (art. 390 comma 3 bis c.p.p.)
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COPIA PRESENTAZIONE DELL’IMPUTATO AL DIBATTIMENTO PER LA CONVALIDA DELL’ARRESTO E PER IL GIUDIZIO DIRETTISSIMO
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ATTIVITA’ DEL DIFENSORE
1. ricezione della comunicazione telefonica dell’arresto o del fermo in flagranza o in quasi flagranza e/o successiva comunicazione dell’avviso (ai sensi dell’art. 386 comma 2 c.p.p.) 2. verifica del nominativo dell’arrestato o del fermato presso l’UFFICIO ARRESTATI 3. visione fascicolo della PROCURA
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ATTIVITA’ DEL DIFENSORE
VERIFICA DEL FASCICOLO DELLA PROCURA A. la sussistenza della flagranza o quasi flagranza del reato sia in caso di arresto obbligatorio che facoltativo o in caso di fermo, nonché nel caso di arresto da parte di privati e fermo indiziario ed infine i casi di arresto o di fermo in determinate circostanze (artt. 381, 382, 383, 384, 385 c.p.p.); B. decorso dei termini ex art. 386 comma 3 e 7 c.p.p.: - comma 3° “qualora non ricorra l’ipotesi prevista dall’art. 389 comma 2, gli ufficiali e gli agenti di PG pongono l’arrestato ed il fermato a disposizione del PM al più presto e comunque non oltre 24 ore dall’arresto o dal fermo. Entro il medesimo termine trasmettono il relativo verbale, anche per via telematica, salvo che il PM autorizzi una dilazione maggiore. Il verbale contiene l’eventuale nomina del difensore di fiducia, l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo in cui l’arresto e il fermo è stato eseguito e l’enunciazione delle ragioni che lo hanno determinato nonché la menzione dell’avvenuta consegna della comunicazione scritta o dell’informazione orale fornita ai sensi del comma 1 bis.” - comma 7° “L’arresto o il fermo diviene inefficace se non sono osservati i termini previsti dal comma 3.” C. decorso dei termini indicati all’art. 390 comma 1, 2 e 3 c.p.p.: - comma 1 “Entro 48 dall’arresto o dal fermo il PM, qualora non debba ordinare la immediata liberazione dell’arresto o del fermato richiese la convalida al giudice per le indagini preliminari competente in relazione al luogo dove l’arresto o il fermo è stato eseguito.” - comma 2 “Il giudice fissa l’udienza di convalida al più presto e comunque entro le quarantotto ore successive dandone avviso, senza ritardo, al PM e al difensore.” - comma 3 “L’arresto o il fermo diviene inefficace se il pubblico ministero non osserva le prescrizioni del comma 1.”
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ATTIVITA’ DEL DIFENSORE
4. parlare con l’arrestato e condividere ove possibile la strategia difensiva e concordare se rendere l’interrogatorio o avvalersi della facoltà di non rispondere 5. partecipare all’UDIENZA DI CONVALIDA 6. escutere prima gli operanti e poi formulare domande all’arrestato o al fermato in caso egli renda interrogatorio 7. procedere alla DISCUSSIONE in ordine alla convalida dell’arresto o del fermo: OPPOSIZIONE ALLA CONVALIDA/ CONFERMA DELLA CONVALIDA in merito alle misure coercitive se richieste dal PM NESSUNA MISURA CAUTELARE /MISURA MENO GRAVOSA 8. richiesta o meno del TERMINE A DIFESA 9. scelta del RITO ALTERNATIVO
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DOVERI DEL G.I.P. 1. fissare l’UDIENZA DI CONVALIDA al più presto e comunque entro le 48 ore successive alla richiesta di convalida 2. dare i relativi avvisi (artt. 390 comma 2° e 148 ss. c.p.p.) 3. tenere l’UDIENZA DI CONVALIDA (art. 391 comma 1°, 2°, 3°) 4. all’esito della discussione delle parti adottare i PROVVEDIMENTI in ordine alla CONVALIDA dell’arresto o del fermo ed in merito alle MISURE COERCITIVE (art. 391, comma 4°, 5°, 6° e 7° c.p.p.)
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PROVVEDIMENTI DEL G.I.P. DECISIONI 1. ORDINANZA SULLA CONVALIDA
(391 comma 4°c.p.p.) “Quando risulta che l’arresto o il fermo è stato legittimamente eseguito e sono stati osservati i termini previsti dagli articoli 386 comma 3 e 390 comma 1, il giudice provvede alla convalida con ordinanza”. 2. ORDINANZA IN ORDINE ALLA LIBERTA’ PERSONALE (391 comma 5° e 6° c.p.p.) “Se ricorrono le condizioni di applicabilità previste dall’articolo 273 e taluna delle esigenze cautelari previste dall’articolo 274, il giudice dispone l’applicazione di una misura coercitiva a norma dell’articolo 291. Quando l’arresto è stato eseguito per uno dei delitti indicati nell’articolo 381, comma 2, ovvero per uno dei delitti per i quali è consentito anche fuori dei casi di flagranza, l’applicazione della misura è disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dagli articoli 274 comma 1 lett. c) e 280. Quando non provvede a norma del comma 5, il giudice dispone con ordinanza la immediata liberazione dell’arrestato o del fermato.”
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ORDINANZA DI CONVALIDA DI TIZIO
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ORDINANZA DI CONVALIDA DI TIZIO BIS
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PROVVEDIMENTI DEL G.I.P. 1. ORDINANZA CHE DECIDE SULLA CONVALIDA
(391 comma 4°c.p.p.) Quando risulta che l’arresto o il fermo è stato legittimamente eseguito e sono stati osservati i termini previsti dagli artt. 386 comma 3° e 390 comma 1°, il giudice provvede alla convalida con ordinanza (att. 138). GRAVAME avverso ordinanza di convalida possono proporre RICORSO PER CASSAZIONE il PM e l’arrestato o il fermato
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PROVVEDIMENTI DEL G.I.P. Misura coercitiva ex art. 291 c.p.p.
2. ORDINANZA CHE DECIDE IN ORDINE ALLA LIBERTA’ PERSONALE (391 comma 5° e 6° c.p.p.) Misura coercitiva ex art. 291 c.p.p. GRAVAME RIESAME EX ART. 309 C.P.P. DA PARTE DELL’INDAGATO O DEL DIFENSORE B. NESSUNA Misure coercitive ma dispone l’immediata liberazione dell’arrestato o del fermato APPELLO EX ART. 310 C.P.P. DA PARTE DEL PM
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TERMINE A DIFESA SENTENZA
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1. L’udienza di convalida si svolge in camera di consiglio (127) con la partecipazione necessario del (pubblico ministero) (1) e del difensore (3862) dell’arrestato o del fermato. (att.123). (1) Inciso soppresso dall’art. 25 del D.L.vo 14 gennaio 1991, n. 12, recante norme integrative e correttive del processo penale. 2. Se il difensore di fiducia o di ufficio non è stato reperito o non è comparso, il giudice provvede a norma dell’art. 97 comma 4. Il giudice altresì, anche d’ufficio, verifica che all’arrestato o al fermato sia stata data la comunicazione di cui all’articolo 386, comma 1, o che comunque sia stato informato ai sensi del comma 1 bis dello stesso articolo, e provvede, se del caso, a dare o a completare la comunicazione o l’informazione ivi indicate. (2) (2) Questo periodo è stato aggiunto dall’art. 1 comma 1, lett. f), del D.L. vo 1 luglio 2014, n. 101, a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (G.U. Serie gen.-n. 164 del 17 luglio 2014).
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3. Il pubblico ministero, se comparso, indica i motivi dell’arresto o del fermo e illustra le richieste in ordine alla libertà personale.(291). Il giudice procede quindi all’interrogatorio dell’arrestato o del fermato, salvo che questi non abbia potuto o si sia rifiutato di comparire (5036); sente in ogni caso il suo difensore. (3). (3)Questo comma è stato così sostituito dall’art. 25 del –D.L.vo 14 gennaio 1991, n. 12, recante norme integrative e correttive del processo penale. 4.Quando risulta che l’arresto (380) o il fermo (384) è stato legittimamente eseguito e sono stati osservati i termini previsti dagli artt. 386 comma 3 (4) e 390 comma 1, il giudice provvede alla convalida con ordinanza (att. 138). Contro l’ordinanza che decide sulla convalida, il pubblico ministero e l’arrestato o il fermato possono proporre ricorso per Cassazione (606). (4) Il riferimento al comma 4 è stato soppresso dall’art. 25 del D.L.vo 14 gennaio 1991, n. 12, recante norme integrative e correttive del processo penale.
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5. Se ricorrono le condizioni di applicabilità previste dall’art
5. Se ricorrono le condizioni di applicabilità previste dall’art.273 e taluna delle esigenze cautelari previste dall’art. 274, il giudice dispone l’applicazione di una misura coercitiva a norma dell’art Quando l’arresto è stato eseguito per uno dei delitti indicati nell’art. 381, comma 2, ovvero per uno dei delitti per i quali è consentito anche fuori dai casi di flagranza, l’applicazione della misura è disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dagli articoli 274, comma 1, lettera c), e 280 (5) (3) (6). (5) Il secondo periodo di questo comma è stato così sostituito dall’art. 12 della L. 26 marzo 2001, n.128. (3)Questo comma è stato così sostituito dall’art. 25 del D.L.vo 14 gennaio 1991, n. 12, recante norme integrative e correttive del processo penale. (6) Si veda anche l’art.3 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, recante provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata, convertito, con modificazioni, nella L. 12 luglio 1991, n. 203. 6. Quando non provvede a norma del comma 5, il giudice dispone con ordinanza la immediata liberazione dell’arrestato o del fermato.
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7. Le ordinanze previste dai commi precedenti, se non sono pronunciate in udienza, sono comunicate o notificate a coloro che hanno diritto di proporre impugnazione. Le ordinanze pronunciate in udienza sono comunicate al pubblico ministero e notificate all’arrestato o al fermato, se non comparsi. I termini per l’impugnazione decorrono dalla lettura del provvedimento in udienza ovvero dalla sua comunicazione o notificazione. L’arresto o il fermo cessa di avere efficacia se l’ordinanza di convalida non è pronunciata o depositata nelle quarantotto ore successive al momento in cui l’arrestato o il fermato è stato posto a disposizione del giudice. (13 Cost.) (3). (3)Questo comma è stato così sostituito dall’art. 25 del –D.L.vo 14 gennaio 1991, n. 12, recante norme integrative e correttive del processo penale.
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L’udienza di convalida del provvedimento pre-cautelare viene celebrata secondo il rito camerale e, al fine di rendere effettiva e continuativa l’assistenza tecnica, è prevista la partecipazione necessaria del difensore di fiducia o, qualora questi manchi, del difensore d’ufficio, ovvero nel caso in cui il difensore non sia stato reperito o non sia comparso, di un altro difensore immediatamente reperibile nominato come sostituto. Se il pubblico ministero decide di comparire in udienza indicherà espressamente le ragioni che costituiscono il fondamento sostanziale dell’arresto o del fermo e presenterà, qualora ne ricorrano i presupposti, le richieste in ordine ai provvedimenti attinenti la libertà personale.
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Successivamente il giudice procederà all’interrogatorio dell’arrestato o del fermato e sentirà il suo difensore: l’interrogatorio di cui trattasi è sottoposto alle stesse regole generali dettate dagli artt. 64 e 65, anche per quanto riguarda le conseguenze in tema di rifiuto di rispondere, previste dal comma quarto di quest’ultima disposizione. Il rispetto di tali norme fa comunque conseguire lo scopo principale voluto dal legislatore indipendentemente dal completo comportamento del fermato o dell’arrestato, la cui scelta di mantenere il silenzio non può paralizzare l’attività processuale. In tale situazione non si verifica la condizione prevista dall’art. 302 in ordine al venir meno dell’efficacia della misura cautelare laddove l’indagato non sia sottoposto a nuovo interrogatorio.(Cassazione n.2222 del 1998).
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Al termine dell’udienza di convalida dell’arresto o del fermo l’organo giudicante si pronuncia con un provvedimento avente la forma di ordinanza con la quale viene adottata una delle seguenti decisioni: - convalida dell’arresto o del fermo quando risulta essere stato legittimamente eseguito e sono stati rispettati i termini entro i quali gli organi di polizia giudiziaria devono mettere l’arrestato o il fermato a disposizione del pubblico ministero o entro i quali deve essere presentata la richiesta di convalida della misura applicata; - mancata convalida dell’arresto o del fermo per illegittimità della misura disposta o per violazione dei suddetti termini; - applicazione di misure cautelari coercitive, qualora ne ricorrono i requisiti legali stabiliti, vale a dire i gravi indizi di colpevolezza e le esigenze cautelari. Se l’arresto è stato disposto per uno di quei delitti di cui al secondo comma dell’art. 381, per i quali è previsto l’arresto facoltativo in flagranza o per uno dei delitti per i quali l’arresto è consentito anche fuori dei casi di flagranza, la misura cautelare coercitiva può essere legittimamente applicata a prescindere dai limiti indicati dagli artt. 274 e 280. Sul punto appare opportuno ribadire che l’adozione della misura cautelare coercitiva non è conseguenza automatica della convalida dell’arresto o del fermo, risultando necessaria, anche in questo contesto, la proposizione di apposita istanza da parte del magistrato inquirente fondata sui presupposti di legge. - immediata liberazione dell’arrestato o del fermato quando si ritengono non sussistenti le ragioni giustificatrici dell’applicazione di misure cautelari.
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Quanto all’oggetto della valutazione effettuata dal giudice per le indagini preliminari , in tema di convalida del fermo o dell’arresto, questi deve controllare che siano presenti i presupposti che hanno giustificato il provvedimento restrittivo della libertà: l’intervento dell’organo giudicante pertanto, non si esaurisce in un mero controllo di natura formale, ma deve estendersi alla verifica dell’esistenza del fumus commissi delicti.
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Le ordinanze emesse al termine dell’udienza di convalida del fermo o dell’arresto, possono essere impugnate di fronte alla Corte di Cassazione e, a seconda che siano state o meno pronunciate direttamente in udienza: vengono comunicate al pubblico ministero e notificate all’interessato nel caso in cui non sia comparso; devono essere comunicate al pubblico ministero o notificate a coloro che hanno diritto di proporre impugnazione. I termini entro i quali può essere proposta impugnazione cominciano a decorrere o dal giorno della lettura in udienza del provvedimento o dalla data di notificazione o comunicazione dell’ordinanza. Come più volte accennato, le misure dell’arresto e del fermo vanno ad incidere in senso negativo sul fondamentale diritto di libertà individuale che l’ordinamento giuridico italiano riconosce e garantisce a ciascun cittadino: in ragione di tanto il legislatore ha predisposto una disciplina molto rigorosa nella quale si innesta la regola per cui l’ordinanza di convalida deve essere pronunciata entro quarantotto ore dal momento in cui l’arrestato o il fermato sono stati messi a disposizione del giudice, pena la perdita di efficacia della misura restrittiva applicata.
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Dopo la riforma del 2014 Il D.Lgs. 101/2014, emanato in attuazione della direttiva 2012/13/UE, novella l’articolo in commento, in tema di udienza di convalida in caso di arresto o di fermo. L’art. 286 c.p.p. prevede che in caso di arresto o fermo l’ufficiale o agente di polizia giudiziaria deve, una volta preso in consegna il fermato, fornirgli una comunicazione scritta, in una lingua a lui comprensibile, sui suoi diritti di difesa. La comunicazione deve essere consegnata a pena di nullità degli atti successivi e dell’esecuzione di tale adempimento deve essere tempestivamente informato anche il PM. L’intervento legislativo sulla norma è il medesimo che ha interessato l’art. 293 c.p.p. La ratio valorizzata è quella di portare il fermato o l’arrestato a conoscenza di tutti i diritti allo stesso assicurati dalla legge, al fine di ottenere tutte le informazioni allo stesso spettanti e permettergli di esercitare al meglio il proprio diritto di difesa.
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In sede di udienza di convalida, poi, il giudice, anche d’ufficio, verifica che all’arrestato o al fermato sia stata data la comunicazione di cui all’articolo 386, comma 1, relativa ai diritti allo stesso assicurati, o che comunque sia stato informato ai sensi del comma 1 bis dello stesso articolo, secondo cui qualora la comunicazione scritta di cui al comma 1 non sia prontamente disponibile in una lingua comprensibile all’arrestato o al fermato, le informazioni sono fornite oralmente, salvo l’obbligo di dare comunque, senza ritardo comunicazione scritta all’arrestato o al fermato e provvede, se del caso, a dare o a completare la comunicazione o l’informazione. L’intervento legislativo impone quindi al giudice che si occupa di convalidare l’arresto o il fermo, al pari di quanto avviene in caso di interrogatorio di persona sottoposta a misura cautelare, ex art. 294 c.p.p., di verificare se effettivamente il fermato o l’arrestato sia stato portato a conoscenza dei diritti di cui gode; ai fini di garantirgli a pieno il diritto di difesa e di conoscenza degli atti processuali, infatti, il legislatore si preoccupa di imporre al giudice di verificare se effettivamente l’informazione è stata resa ed, in caso contrario, di renderla o completarla.
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE
AVVOCATO SAVINO GUGLIELMI
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