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L’ESTERNALIZZAZIONE DEL

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Presentazione sul tema: "L’ESTERNALIZZAZIONE DEL"— Transcript della presentazione:

1 L’ESTERNALIZZAZIONE DEL
LAVORO 25 marzo 2019 Avv. Simone Carrà

2 IL DISTACCO 2

3 IL DISTACCO: Art. 30 c. 1 D. lgs 276/2003 art. 72 d. lgs
IL DISTACCO: Art. 30 c. 1 D.lgs 276/2003 art. 72 d. lgs. 72/200 in attuazione della direttiva 96/71/CE Il distacco determina un mutamento temporaneo del luogo di esecuzione della prestazione lavorativa e una “delega” ad un altro datore di lavoro dell’esercizio del potere direttivo nei confronti del lavoratore. Il datore di lavoro per soddisfare un proprio interesse pone temporaneamente il lavoratore a disposizione di un altro soggetto per l’esecuzione di una determinata attività lavorativa 3

4 GLI ELEMENTI CHE CARATTERIZZANO IL DISTACCO:
LA TEMPORANEITÀ DEL DISTACCO L’INTERESSE DEL DISTACCANTE IL LEGAME ORGANICO TRA DATORE DI LAVORO E LAVORATORE 4

5 LAVORATORE 5 DISTACCANTE DISTACCATARIA Deve essere TEMPORANEO
Assume con contratto di lavoro subordinato (a tempo indeterminato o determinato) Presta attività lavorativa a favore della Paga la retribuzione e versa i relativi contributi DISTACCANTE DISTACCATARIA Interesse qualificato Deve essere TEMPORANEO Consenso del lavoratore: se mutamento delle mansioni 5

6 CASI PARTICOLARI Qualora il distacco preveda mutamento di mansioni del lavoratore è necessario il consenso del lavoratore interessato. In ogni caso l’accettazione del lavoratore è consigliabile, anche per cristallizzare le condizioni di distacco (c.d. “contratto di distacco”) Quando comporta un trasferimento a più di 50 km dalla sede di lavoro deve essere motivato da comprovate ragioni di carattere tecnico, organizzativo e produttivo 6

7 VIOLAZIONE DELLE PRESCRIZIONI DI LEGGE
Qualora il distacco avvenga in violazione delle prescrizioni di legge il lavoratore può chiedere la costituzione del rapporto nei confronti del soggetto che ha effettivamente beneficiato della prestazione lavorativa (art. 30, 4bis, d. lgs. 276/2003) In caso di distacco privo dei requisiti stabiliti dall’art. 30, d.lgs. 276/2003 è prevista la sanzione amministrativa di euro 50 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione (min /max ). Sono escluse la sanzione per lavoro nero e la sospensione dell’attività imprenditoriale (interpello Ministero del Lavoro n. 27/2014) 7

8 Si verifica quando il lavoratore presta solo una parte della
DISTACCO PARZIALE Si verifica quando il lavoratore presta solo una parte della propria attività presso il distaccatario, continuando a svolgere presso il distaccante la restante parte della prestazione. 8

9 DISTACCO TRA LE IMPRESE
9 DISTACCO TRA LE IMPRESE Art. 30 D.LGS. N. 276/2003 4-ter. Qualora il distacco di personale avvenga tra aziende che abbiano sottoscritto un contratto di rete di impresa che abbia validità ai sensi del decreto-legge 10 febbraio 2009 n.5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009 n.33, l'interesse della parte distaccante sorge automaticamente in forza dell'operare della rete, fatte salve le norme in materia di mobilità dei lavoratori previste dall'articolo 2103 del codice civile. Inoltre per le stesse imprese è ammessa la codatorialità dei dipendenti ingaggiati con regole stabilite attraverso il contratto di rete stesso (comma aggiunto dall’art. 7, c. 2 Dl 76/2013 conv. in l. 99/2013) In sostanza la giustificazione al distacco del dipendente è data dal fatto stesso di operare in rete, senza quindi dover diversamente provare l’interesse del distaccante 9

10 APPALTO 10 BOZZA PER DISCUSSIONE

11 NOZIONE: IL CONTRATTO DI APPALTO
Art c.c. L'appalto è il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro . Parte che assume l’obbligazione: APPALTATORE Parte in favore della quale viene svolta l’opera o il servizio: COMMITTENTE 11 11

12 NOZIONE: IL CONTRATTO DI APPALTO
ART. 29 COMMA 1 “ […] il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa” (…segue distinzione tra contratto d’appalto e somministrazione). 12 12

13 APPALTO D’OPERA ED APPALTO DI SERVIZI
realizzazione di una o più opere specifiche 2. Appalto di servizi relativo alla prestazione di uno o più servizi o lavorazioni ad organizzazioni esterne ENDO -AZIENDALI servizi resi e svolti direttamente all’interno degli spazi aziendali e/o del ciclo produttivo del committente. EXTRA -AZIENDALI servizi resi nella sede dell’appaltatore. 13 13

14 A. Organizzazione dei mezzi necessari
APPALTO GENUINO Criteri distintivi A. Organizzazione dei mezzi necessari Potere direttivo-organizzativo Capitali macchine, attrezzature (il Ministero del lavoro ritiene compatibile anche l’uso di mezzi del destinatario del servizio purché la responsabilità del loro utilizzo rimanga totalmente in capo all’appaltatore - Nota Interpello n. 77/2009) B. Rischio d’impresa l’appaltatore assume l'alea economica dell'attività oggetto dell'appalto 14 14

15 APPALTO GENUINO L’appaltatore non deve limitare la propria attività a meri compiti di gestione amministrativa Nel redigere un contratto di appalto va quindi tenuto conto di quelli che sono gli indici rivelatori di un appalto illecito. Ad esempio: la sottoposizione del personale dell’appaltatore alla direzione gerarchica dell’appaltante; l’autorizzazione e il coordinamento del medesimo personale in materia di ferie, permessi e assenze sempre da parte dell’appaltante; l’omogeneità di direttive nella gestione dell’orario lavorativo; l’intercambiabilità di ruoli con altri dipendenti dell’appaltante; il rapporto di monocommittenza: vanno pertanto evitate eventuali clausole di esclusiva  15

16 LA RESPONSABILITÀ SOLIDALE
ART. 29 COMMA 2 D.LGS. 276/2003 RATIO: tutelare i lavoratori impiegati nell’appalto rispetto all’eventuale insolvenza dell’appaltatore-datore In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento. 16

17 LA RESPONSABILITÀ SOLIDALE
ART. 29 COMMA 2 D.LGS. 276/2003 Il committente imprenditore o datore di lavoro è convenuto in giudizio per il pagamento unitamente all'appaltatore e con gli eventuali ulteriori subappaltatori. Il committente imprenditore o datore di lavoro può eccepire, nella prima difesa, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore medesimo e degli eventuali subappaltatori. In tal caso il giudice accerta la responsabilità solidale di tutti gli obbligati, ma l'azione esecutiva può essere intentata nei confronti del committente imprenditore o datore di lavoro solo dopo l'infruttuosa escussione del patrimonio dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori. ABROGATO CON D.L. 25/2017 (non ancora convertito in legge) dove sono i requisiti di necessità ed urgenza? restano le regole privatistiche sul regresso nelle obbligazioni solidali 17

18 LA RESPONSABILITÀ SOLIDALE
ART. 29 COMMA 2 D.LGS. 276/2003 DURATA: entro il limite di 2 anni dalla cessazione dell’appalto; OGGETTO: trattamenti retributivi incluse quote TFR e contributi previdenziali e premi assicurativi  N.B. in relazione al periodo di esecuzioni del contratto d’appalto; AZIONE DI REGRESSO del committente nei confronti dell’appaltatore . 18

19 INTERPOSIZIONE ILLECITA DI MANODOPERA
APPALTO NON GENUINO INTERPOSIZIONE ILLECITA DI MANODOPERA . Possibilità per il lavoratore interessato di chiedere la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze del committente; Sanzione amministrativa di 50 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione 19

20 DISTINZIONE TRA SOMMINISTRAZIONE E APPALTO
ART. 29 D.LGS. 276/2003 E Circ. Min. Lav. 48/2004 PUNTI PRINCIPALI: attività appaltata, durata presumibile del contratto, dettagli in ordine all’apporto dell’appaltatore e precisazioni circa l’organizzazione dei mezzi necessari per la realizzazione dell’opera o del servizio dedotto in contratto; nel caso di contratti d’appalto concernenti lavori per i quali non risulta rilevante l’utilizzo di attrezzatura o di beni strumentali, devono essere acquisite notizie in ordine al know how aziendale o alle elevate professionalità possedute dal personale impiegato nell’ambito dell’appalto, nonché indicazioni sulle modalità di esercizio del potere organizzativo e direttivo dei lavoratori; l’appalto riferito ai rapporti di mono committenza deve essere attentamente valutato, al fine di verificare se in capo all’appaltatore incomba l’organizzazione dei mezzi necessari e se è rintracciabile il rischio d’impresa; rischio d’impresa indici: l’appaltatore ha già in essere un’attività imprenditoriale; l’appaltatore svolge propria attività produttiva o opera per conto di diverse imprese. 20

21 DISTINZIONE TRA SOMMINISTRAZIONE E APPALTO
Negli appalti in cui l’impiego di mezzi e di strumenti risulta esiguo rispetto all’impiego di personale dipendente, la distinzione tra appalto e somministrazione deve potere essere ricondotta a queste due diversità riscontrabili nell’oggetto del contratto tra le due entità (Circ. Min. Lav. 5/2011): l’appalto prevede un “fare”, poiché l’appaltatore si impegna a fornire all’appaltatore un’opera o un servizio realizzatore attraverso la sua organizzazione di uomini e di mezzi; la somministrazione prevede invece un “dare”, poiché l’Agenzia di somministrazione fornisce la sua forza lavoro ad un soggetto terzo, affinché questa sia adottata al proprio sistema organizzativo ed utilizzata secondo le proprie necessità. 21

22 GRAZIE PER L’ATTENZIONE!
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