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Un po’ di definizioni: art. 2

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Presentazione sul tema: "Un po’ di definizioni: art. 2"— Transcript della presentazione:

1 Un po’ di definizioni: art. 2
LAVORATORE = persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.

2 Un po’ di definizioni: art. 2
LAVORATORE = Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell’ente stesso; l’associato in partecipazione di cui all’articolo 2549(N), e seguenti del Codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all’articolo 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196(N), e di cui a specifiche disposizioni delle Leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;

3 Un po’ di definizioni: art. 2
LAVORATORE = l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione

4 Un po’ di definizioni: art. 2
«formazione»: processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi;

5 Un po’ di definizioni: art. 2
«informazione»: complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro;

6 Un po’ di definizioni: art. 2
«addestramento»: complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l’uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro;

7 Art. 15 Misure generali di tutela
Tra le misure generali di tutela sono presenti: n) L’informazione e formazione adeguate per i lavoratori; o) l’informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti; p) l’informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; q) Le istruzioni adeguate ai lavoratori;

8 Cosa dice il Testo Unico
Articolo 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;

9 Cosa dice il Testo Unico
Articolo 19 - Obblighi del preposto b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;

10 Cosa dice il Testo Unico
Articolo 25 - Obblighi del medico competente g) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l’esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; h) informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;

11 Cosa dice il Testo Unico
Articolo 28 - Oggetto della valutazione dei rischi f) l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

12 TITOLO I - SEZIONE IV - FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO Articolo 36 - Informazione ai lavoratori 1. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata INFORMAZIONE: a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale; b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l’evacuazione dei luoghi di lavoro; c) sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di primo soccorso, lotta antincendio e gestione delle emergenze; d) sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico competente. (Arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da a euro il datore di lavoro - dirigente) RIEPILOGHIAMO BREVEMENTE QUANTO PREVISTO DAL TESTO UNICO IN MATERIA DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE

13 TITOLO I - SEZIONE IV - FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO
Articolo 36 - Informazione ai lavoratori 4. Il contenuto della informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze. Ove la informazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo. (Arresto da due a quattro mesi o ammenda da a euro il datore di lavoro - dirigente)

14 Articolo 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti 1
Articolo 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti 1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a: a) concetti di RISCHIO, DANNO, PREVENZIONE, PROTEZIONE organizzazione della prevenzione aziendale, DIRITTI e DOVERI dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza; b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda. (Arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da a euro il datore di lavoro - dirigente)

15 Art. 37 Aggiornamento 4. La formazione e, ove previsto, l’addestramento specifico devono avvenire in occasione: a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro; b) del trasferimento o cambiamento di mansioni; c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e miscele Pericolose.

16 Art. 37 Addestramento 5. L’addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro. 6. La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi.

17 Articolo 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti 9
Articolo 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti 9. I lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza devono ricevere un’adeguata e specifica formazione e un AGGIORNAMENTO periodico; in attesa dell’emanazione delle disposizioni ……, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell’interno in data 10 marzo 1998 …. (Arresto da due a quattro mesi o ammenda da a euro il datore di lavoro - dirigente)

18 Articolo 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti
13. Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le conoscenze e competenze necessarie in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Ove la formazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare utilizzata nel percorso formativo.

19 Non c’e’ nulla !!! Cosa dice il Testo Unico
Articolo 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti 14. Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione di cui al presente decreto sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all’articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni se concretamente disponibile in quanto attivato nel rispetto delle vigenti disposizioni. Il contenuto del libretto formativo è considerato dal datore di lavoro ai fini della programmazione della formazione e di esso gli organi di vigilanza tengono conto ai fini della verifica degli obblighi di cui al presente decreto. Non c’e’ nulla !!!

20 Altri articoli dove il D. Lgs
Altri articoli dove il D. Lgs. 81/08 cita esplicitamente gli OBBLIGHI di Informazione, formazione e addestramento: Art.73 Relativamente all’uso delle attrezzature di lavoro e dei DPI Art.164 Segnaletica salute e sicurezza

21 Cosa dice il Testo Unico
7. Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché: a) l'uso dell'attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto una informazione, formazione ed addestramento adeguata; b) in caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione, i lavoratori interessati siano qualificati in maniera specifica per svolgere detti compiti. (arresto da tre a sei mesi o ammenda da a euro il datore di lavoro e il dirigente)

22 Cosa dice il Testo Unico
Articolo 73 - Informazione, formazione e addestramento 1. Nell’ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37 il datore di lavoro provvede, affinché per ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione, i lavoratori incaricati dell’uso dispongano di ogni necessaria informazione e istruzione e ricevano una formazione e un addestramento adeguati, in rapporto alla sicurezza relativamente: a) alle condizioni di impiego delle attrezzature; b) alle situazioni anormali prevedibili.

23 Altri articoli dove il D. Lgs
Altri articoli dove il D. Lgs. 81/08 cita esplicitamente gli OBBLIGHI di Informazione, formazione e addestramento: Art. 169 Movimentazione manuale dei carichi Art. 177Attrezzature munite di videoterminali Art. 184 Agenti fisici

24 Art. 195 informazione e formazione contro i rischi di esposizione al rumore Art. 210 bis Informazione, formazione dei lavoratori e dei loro RLS campi elettromagnetici Art. 227 informazione e formazione per protezione da agenti chimici Art. 239 Informazione e formazione agenti cancerogeni e mutageni Art. 257 e 258 informazione e formazione rischio amianto Art. 294bis Informazione e formazione dal rischio atmosfere esplosive

25 ACCORDO STATO-REGIONI del 21 dicembre 2011
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 8 dell’11 gennaio 2012 L’accordo è entrato in vigore il 26 gennaio 2012 ma c’è un po’ di tempo in regime transitorio per adeguarsi FORMAZIONE PER DIRIGENTI FORMAZIONE PER PREPOSTI FORMAZIONE PER LAVORATORI Allegato A) L’APPLICAZIONE DEI CONTENUTI DEL PRESENTE ACCORDO NEI RIGUARDI di Dirigenti E Preposti PER QUANTO FACOLTATIVA, costituisce corretta applicazione dell’art. 37 comma 7. Nel caso venga posto in essere un percorso formativi di contenuto differente, il datore di lavoro dovrà dimostrare che tale percorso ha fornito a dirigenti e/o preposti una formazione «adeguata e specifica».

26 Formazione per lavoratori, dirigenti e preposti
Obblighi del Datore di lavoro/Dirigente Formazione per lavoratori, dirigenti e preposti Art. 37 comma 2 2. La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

27 ACCORDO STATO-REGIONI del 21 dicembre 2011 FORMAZIONE DEI LAVORATORI
Formazione Generale 4 ore Formazione specifica Rischio BASSO: 4 ore Formazione specifica Rischio MEDIO: 8 ore Formazione specifica Rischio ALTO: 12 ore Uffici e servizi, Commercio, Turismo, etc. Agricoltura, pesca, Istruzione, Trasporti, Magazzini e logistica Manifatture, edilizia, impianti, Non si applica ai lavoratori stagionali. Si applicherà dopo 18 mesi qualora non siano stati emanati accordi specifici. La formazione può avvenire sia in aula che presso il luogo di lavoro. AGGIORNAMENTO: 6 ore ogni 5 anni per tutti i macrosettori

28 Contenuti formazione lavoratori
4 ore Generali: Rischio Danno Prevenzione Protezione Organizzazione aziendale della prevenzione Diritto, doveri e sanzioni Organi di vigilanza, controllo ed assistenza Ore specifiche: Argomenti in funzione dei rischi riferiti alle mansioni, ai possibili danni ed alle misure di prevenzione e protezione caratteristici del comparto Esempio: rischio infortuni, meccanici generali, elettrici, cadute dall’alto chimici, rumore …. Etc. Enti BILATERALI: i corsi dovranno essere organizzati previa richiesta di collaborazione con gli Enti Bilaterali e agli Organismi paritetici, OVE ESISTENTI, sia nel territorio che nel settore nel quale opera l’azienda. In mancanza il datore di lavoro procede alla pianificazione e realizzazione dell’attività di formazione. Se non si riceve riscontro entro 15 gg dall’invio della richiesta il datore di lavoro può procedere autonomamente. NOTA: IL NUMERO DI ORE INDICATE COMPRENDE LA FORMAZIONE GENERALE E QUELLA SPECIFICA ma non l’addestramento, ove previsto.

29 Contenuti formazione lavoratori
Ore specifiche: Argomenti in funzione dei rischi riferiti alle mansioni, ai possibili danni ed alle misure di prevenzione e protezione caratteristici della mansione effettivamente svolta: Esempio: rischio infortuni, meccanici generali, elettrici, cadute dall’alto chimici, Rischi cancerogeni Rischio biologici etc. Enti BILATERALI: i corsi dovranno essere organizzati previa richiesta di collaborazione con gli Enti Bilaterali e agli Organismi paritetici, OVE ESISTENTI, sia nel territorio che nel settore nel quale opera l’azienda. In mancanza il datore di lavoro procede alla pianificazione e realizzazione dell’attività di formazione. Se non si riceve riscontro entro 15 gg dall’invio della richiesta il datore di lavoro può procedere autonomamente. NOTA: IL NUMERO DI ORE INDICATE COMPRENDE LA FORMAZIONE GENERALE E QUELLA SPECIFICA ma non l’addestramento, ove previsto.

30 Contenuti formazione lavoratori
Occorre considerare il macrosettore ATECO Enti BILATERALI: i corsi dovranno essere organizzati previa richiesta di collaborazione con gli Enti Bilaterali e agli Organismi paritetici, OVE ESISTENTI, sia nel territorio che nel settore nel quale opera l’azienda. In mancanza il datore di lavoro procede alla pianificazione e realizzazione dell’attività di formazione. Se non si riceve riscontro entro 15 gg dall’invio della richiesta il datore di lavoro può procedere autonomamente. NOTA: IL NUMERO DI ORE INDICATE COMPRENDE LA FORMAZIONE GENERALE E QUELLA SPECIFICA ma non l’addestramento, ove previsto.

31 Contenuti formazione lavoratori
I contenuti della formazione comprendono la FORMAZIONE GENERALE e la FORMAZIONE SPECIFICA ma non L’ADDESTRAMENTO OVE PREVISTO Enti BILATERALI: i corsi dovranno essere organizzati previa richiesta di collaborazione con gli Enti Bilaterali e agli Organismi paritetici, OVE ESISTENTI, sia nel territorio che nel settore nel quale opera l’azienda. In mancanza il datore di lavoro procede alla pianificazione e realizzazione dell’attività di formazione. Se non si riceve riscontro entro 15 gg dall’invio della richiesta il datore di lavoro può procedere autonomamente. NOTA: IL NUMERO DI ORE INDICATE COMPRENDE LA FORMAZIONE GENERALE E QUELLA SPECIFICA ma non l’addestramento, ove previsto.

32 ACCORDO STATO-REGIONI del 21 dicembre 2011 FORMAZIONE DEI LAVORATORI
Formazione Generale 4 ore Può essere svolta in modalità e-learning Formazione specifica Rischio BASSO: 4 ore Formazione specifica Rischio MEDIO: 8 ore Formazione specifica Rischio ALTO: 12 ore Uffici e servizi, Commercio, Turismo, etc. Agricoltura, pesca, Istruzione, Trasporti, Magazzini e logistica Manifattura, edilizia, impianti, … AGGIORNAMENTO: 6 ore ogni 5 anni per tutti i macrosettori Può essere svolta in modalità e-learning


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