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Obblighi per imprenditori e amministratori e connesse responsabilità

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Presentazione sul tema: "Obblighi per imprenditori e amministratori e connesse responsabilità"— Transcript della presentazione:

1 Obblighi per imprenditori e amministratori e connesse responsabilità
Punti focali della riforma in relazione alle varie procedure Procedure di allerta e di composizione assistita della crisi Disciplina del gruppo d’impresa

2 Il quadro Da molto tempo era avvertita l’esigenza di una riforma organica delle procedure concorsuali e degli strumenti previsti dal R.D. n. 267/1942 nonchèri della disciplina sulla composizione della crisi da sovraindebitamento stabilita dal la legge n. 3/2012. Di particolare interesse in questo ambito è poi la Raccomandazione comunitaria n. 2014/15/UE che ha l’obiettivo di assicurare alle imprese in difficoltà l’accesso a modalità atte a ristrutturare l’impresa in una fase precoce e a dare una seconda opportunità in tutta l’Unione agli imprenditori onesti che falliscono.

3 Il quadro Sono stati, dunque, dettati principi generali e sono state introdotte alcune definizioni, talvolta nuove e , talaltra, già utilizzate( è il caso delle definizioni di «insolvenza» e di crisi» ovvero di «gruppo»). Nel contempo, sempre sul piano lessicale è stato abbandonato il termine di «fallimento» per eliminare definitivamente l’aura di discredito e di negatività ad esso connesso Il diverso approccio lessicale trova origine nell’idea che l’insolvenza sia un’evenienza fisiologica nel ciclo di un’impresa, da prevenire ed eventualmente da regolamentare al meglio.

4 Il quadro Le regole processuali sono stata semplificate in modo da ridurre le incertezze interpretative e applicative dando maggiore uniformità agli indirizzi giurisprudenziali. L’obiettivo è quello di rispondere a esigenze di certezza del diritto in un campo nel quale il livello del contenzioso è piuttosto elevato. E’ stata anche perseguita un’opera di armonizzazione delle procedure di gestione della crisi e dell’insolvenza del datore di lavoro con le esigenze e modalità di tutela dei lavoratori. Nell’ambito della rivisitazione della materia si è data preferenza a strumenti di continuità aziendale anziché a quelli di disgregazione aziendale.

5 Liquidazione giudiziale
Sono scomparsi il termine «fallimento» e quello di «fallito»; sono stati sostituiti da quello di liquidazione giudiziale e di debitore. Soggetti legittimati a chiedere la liquidazione giudiziale oltre al debitore, ai creditori, al P.M. sono anche gli organi e le autorità amministrative che hanno funzioni di controllo e di vigilanza sull’impresa. Sono escluse dalla liquidazione giudiziale, oltre agli enti pubblici, l’impresa minore di cui è fornita la definizione, caratterizzata dal mancato superamento delle soglie dimensionali quanto all’attivo patrimoniale, ai ricavi e all’indebitamento e le imprese agricole.

6 Liquidazione giudiziale
Requisito oggettivo della liquidazione giudiziale è lo stato di insolvenza inteso come lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. Non c’è dunque alcuna modifica al riguardo.

7 Liquidazione giudiziale
Per i procedimenti diversi da quelli relativi ai gruppi di imprese di rilevante dimensione è competente il Tribunale concorsuale del circondario in cui il debitore ha il centro di interessi principali ( e cioè, ai sensi dell’art. 2, il luogo in cui il debitore gestisce i suoi interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi). Tale centro si presume coincidente: per l’imprenditore persona fisica e per la persona giuridica o gli enti con la sede legale risultante dal registro delle imprese o, in mancanza, con la sede effettiva dell’attività abituale.

8 Liquidazione giudiziale
Entro un anno dalla cessazione dell’attività del debitore (se l’insolvenza si è manifestata anteriormente alla cancellazione o entro l’anno successivo) la L.G. può essere aperta. E’ obbligo dell’imprenditore mantenere attivo l’indirizzo pec comunicato all’INI-PEC per un anno decorrente dalla cessazione.

9 Liquidazione giudiziale
In base all’art. 358 CCI, possono assumere l’incarico di curatore tre categorie: i professionisti (avvocati, dottori commercialisti, consulenti del lavoro ) studi professionali associati o società tra professionisti sempre che i soci delle stesse abbiano le qualifiche professionali indicate alla lett. a); all’atto dell’accettazione dell’incarico va designata la persona fisica responsabile; c) coloro che, pur non essendo professionisti, hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società di capitali o società cooperative ( prima, solo s.p.a.), dando prova di adeguate capacità imprenditoriali e purché non sia intervenuta nei loro confronti dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.

10 Liquidazione giudiziale
Tra i soggetti esclusi dalla funzione di curatore ( coniuge, la parte di un’unione civile tra persone dello stesso sesso, il convivente di fatto, parenti e affini entro il 4^ grado,) i creditori del debitore, chi ha concorso al dissesto nonchècoloro che si trovano in conflitto di interessi ( anche potenziale) con il fallimento. Il curatore è nominato dall’autorità giudiziaria tenuto conto: risultanze dei rapporti riepilogativi incarichi in corso in modo da assicurare l’espletamento diretto, personale e tempestivo delle funzioni; esigenze di trasparenza e di turnazione degli incarichi, valutata l’esperienza richiesta dalla natura e dall’oggetto dello specifico incarico.

11 Liquidazione giudiziale
Il curatore può essere difensore nei giudizi davanti al giudice tributario quando ciò è funzionale ad un risparmio per la massa. Entro 30 giorni dalla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale il curatore presenta al G.D. un’informativa sulle cause dell’insolvenza e sulle responsabilità del debitore o degli amministratori e degli organi di controllo. Se il debitore non deposita i bilanci e le scritture contabili e fiscali, come indicato dalla sentenza di apertura, il curatore informa il P.M. senza indugio.

12 Liquidazione giudiziale
In questo caso o quando le scritture contabili sono incomplete o comunque inattendibili, il curatore, riguardo alle operazioni del debitore effettuate nei cinque anni prima della domanda di liquidazione giudiziale, può chiedere al G.D. di accedere a banche dati ulteriori rispetto a quelle previste dall’art. 49 e cioè ulteriori rispetto all’anagrafe anagrafe tributaria, all’ archivio dei rapporti finanziari, alla banca dati degli atti assoggettati ad imposta di registro.

13 Liquidazione giudiziale
Il G.D. può autorizzare il curatore a richiedere alle P.A. dati e documenti. Il curatore entro 60 giorni dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo presenta al G.D. una relazione particolareggiata circa il tempo e l’insorgenza della cause della crisi e del manifestarsi dell’insolvenza del debitore, sulla diligenza spiegata dal debitore, sulla responsabilità o su quanto può interessare il profilo penale.

14 Liquidazione giudiziale
Se il debitore è una società la relazione indica le informazioni relative alla responsabilità degli amministratori e degli organi di controllo ed eventualmente di altri soggetti che si sono rapportati ad essi. Se il debitore fa parte di un gruppo il curatore deve spiegare la natura dei rapporti con le altre società e riportare le informazioni sulle responsabilità dei relativi organi.

15 Liquidazione giudiziale
Quando non si fa luogo all’accertamento del passivo ai sensi dell’art questa relazione deve essere depositata entro 180 giorni dalla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale. Le due relazioni ( entro i 30 giorni e entro i 60 giorni) vanno trasmesse entro 5 giorni dal deposito al P.M..

16 Liquidazione giudiziale
Entro 4 mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo e successivamente ogni sei mesi il curatore deve presentare al G.D. un rapporto riepilogativo delle attività svolte, con indicazione di tutte le informazioni raccolte dopo le precedenti relazioni e con il conto della sua gestione, accompagnato dagli estratti conto bancari e postali. Copia del rapporto e dei documenti allegati va trasmesso al Comitato dei creditori. Nei 15 giorni successivi il CdC o ciascuno dei componenti può presentare osservazioni scritte. Altra copia del rapporto, con le eventuali osservazioni scritte del Comitato dei creditori, è trasmessa mezzo pec al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni.

17 Liquidazione giudiziale
Con riferimento alla responsabilità del curatore si stabilisce che la sua attività sia svolta con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico ( come in precedenza). Il curatore tiene il registro informatico, consultabile telematicamente, oltre che dal G.D., da ciascuno dei componenti del CdC; nel registro deve annotare giorno per giorno le operazioni relative alla sua amministrazione.

18 Liquidazione giudiziale
Entro dodici mesi dall’apertura della L.G. deve avere luogo il primo esperimento di vendita dei beni e devono iniziare le attività di recupero dei crediti, salvo che il G.D. non ne autorizzi il differimento. Il termine per il completamento della liquidazione non può eccedere CINQUE anni dal deposito della sentenza di apertura della L. G.. In caso di eccezionale complessità questo termine può essere differito a SETTE anni dal G.D..

19 Liquidazione giudiziale
Esdebitazione: la liberazione dai debiti pregressi è ammessa anche per le società subordinatamente a requisiti di meritevolezza.

20 Concordato preventivo
Presupposto: come in precedenza, stato di crisi o di insolvenza La crisi è ora definita: è lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l’insolvenza del debitore e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate.

21 Concordato preventivo
Incentivazione del c.p. in continuità che rappresenta la modalità preferita. Il c.p. liquidatorio è ammesso se rende migliore la soddisfazione dei creditori e fornisce un buon apporto di risorse esterne con pagamento dei creditori chirografari con un minimo del 20%. In caso di concordato liquidatorio, al liquidatore spetta l’esercizio dell’azione sociale di responsabilità; in precedenza si riteneva di competenza dell’assemblea dei soci.

22 Accordo di ristrutturazione dei debiti
Previsione di soluzioni in continuità aziendale per la ristrutturazione delle imprese Presupposto rappresentato dallo stato di crisi o di insolvenza Utilizzo dello strumento anche da imprenditori non commerciali e che non si qualifichino come impresa minore

23 Composizione della crisi da sovraindebitamento
Normativa più agile e rapida caratterizzata da esigenze di armonizzazione con altre discipline sull’insolvenza. Presentazione di un unico piano congiunto ovvero di trattazione unitaria delle procedure attivate da più membri della stessa famiglia Applicazione al socio di società di persone per debiti non sociali.

24 Il D.lgs. n. 14/2019 Il decreto legislativo n. 14/2019 prevede quattro parti. PARTE PRIMA TITOLO I (ARTT ) DISPOSIZIONI GENERALI ( Ambito di applicazione e Definizioni, Obblighi del debitore, Economicità delle procedure ( crediti prededucibili), Principi di carattere processuale, Giurisdizione Internazionale) TITOLO II (ARTT ) PROCEDURE DI ALLERTA E DI COMPOSIZIONE ASSISTITA DELLA CRISI (Strumenti di allerta, Organismo di composizione della crisi di impresa (OCRI), Procedimento di composizione assistita della crisi, Misure premiali)

25 Il D.lgs. n. . 14/2019 TITOLO III ( ARTT ) PROCEDURE DI REGOLAZIONE DELLA CRISI E DELL’INSOLVENZA (Giurisdizione, Competenza, Cessazione dell’attività del debitore, Accesso alle procedure di regolazione della crisi e dell’insolvenza) TITOLO IV ( ARTT. 56 – 120) STRUMENTI DI REGOLAZIONE DELLA CRISI (Accordi – Strumenti negoziali stragiudiziali e accordi di ristrutturazione dei debiti; Procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento; Concordato preventivo) TITOLO V ( ARTT. 121 – 283) LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE ( comprese Liquidazione controllata del sovraindebitato ed Esdebitazione) TITOLO VI ( ARTT. 284 – 292) DISPOSIZIONI RELATIVE AI GRUPPI DI IMPRESE

26 Il D.lgs. n. 14/2019 TITOLO VII ( artt ) LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA TITOLO VIII (artt ) LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE E MISURE CAUTELARI PENALI TITOLO IX ( artt. 322 – 347) DISPOSIZIONI PENALI TITOLO X ( artt. 348 – 373) DISPOSIZIONI PER L’ATTUAZIONE DEL CODICE DELLA CRISI E DELL’INSOLVENZA, NORME DI COORDINAMENTO E DISCIPLINA TRANSITORIA

27 Il d.lgs. n. 14/2019 PARTE SECONDA
MODIFICHE AL CODICE CIVILE ( artt. 374 – 383) PARTE TERZA GARANZIE IN FAVORE DEGLI ACQUIRENTI DI IMMOBILI DA COSTRUIRE ( ARTT. 384 – 387) PARTE QUARTA DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE (ARTT )

28 I nuovi obblighi per imprenditori e amministratori e le responsabilità connesse
Si fissa un principio generale: la gestione dell’impresa va svolta nel rispetto del nuovo secondo comma dell’articolo 2086 c.c. per il quale l’imprenditore individuale e gli amministratori di società devono impostare ‘un assetto organizzativo, amministrativo e contabile che sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa’.

29 I nuovi obblighi per imprenditori e amministratori e le responsabilità connesse
L’obbligo indicato non è nuovo nell’ambito societario perché già previsto per la s.p.a. e le s.a.p.a. dall’art c.c. ; tale norma demanda agli organi amministrativi delegati o al comitato esecutivo il compito di curare che l’assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa (comma 5) e al consiglio di amministrazione (comma 3) quello di valutarne l’adeguatezza.

30 I nuovi obblighi per imprenditori e amministratori e le responsabilità connesse
L’art. 376 CCI ribadisce dunque per la s.p.a. , una regola di corretta gestione già esistente; per le società di persone e per la s.r.l. contempla, invece – ed è la prima volta tale precetto, rispettivamente, con gli artt e c.c..

31 I nuovi obblighi per imprenditori e amministratori e le responsabilità connesse
La novità più rilevante consiste, tuttavia, nel fatto che il suddetto obbligo deve essere svolto ‘anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale’, nonché nell’obbligo di “attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale’. L’ assetto organizzativo, contabile e amministrativo delle società adottato dagli amministratori deve dunque essere adeguato in modo da permettere loro di rilevare per tempo i sintomi della crisi e di accertare la presenza della continuità aziendale.

32 I nuovi obblighi per imprenditori e amministratori e le responsabilità connesse
A causa dell’obbligo di adottare un assetto organizzativo, contabile e amministrativo adeguato, se la società si trovasse in stato di crisi, gli amministratori potrebbero incorrere, in presenza dei requisiti di legge, in tre distinte tipologie di responsabilità: per aver determinato o aggravato la crisi a causa dell’inadeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile per non averne tempestivamente colto i sintomi; per aver malamente adoperato gli strumenti giuridici che l’ordinamento mette a disposizione per fronteggiare la crisi e per limitarne gli effetti dannosi.

33 I nuovi obblighi per imprenditori e amministratori e le responsabilità connesse
Si segnala che: - le scelte imprenditoriali sono insindacabili da parte del giudice anche se hanno provocato o concorso a causare la crisi; non si può, tuttavia, pervenire alla stessa conclusione quando tali conseguenze negative sono, in realtà, riconducibili in tutto o in parte ad un’insufficiente organizzazione dell’impresa. In tale caso, il pregiudizio subito dalla società non risulterebbe connesso ad una scelta imprenditoriale, ma alla circostanza che, rispetto a quella scelta, la società non sarebbe stata adeguatamente organizzata per volontà, incapacità o incuranza degli amministratori.

34 I nuovi obblighi per imprenditori e amministratori e le responsabilità connesse
In tale prospettiva vanno valutati, nell’ambito delle società di capitali, i comportamenti stabiliti dalla legge e posti a carico degli amministratori, quali l’obbligo di convocare senza indugio l’assemblea dei soci per gli opportuni provvedimenti e di procedere alla redazione di un’apposita situazione patrimoniale quando si è determinata la perdita di oltre un terzo del capitale sociale e addirittura quando quest’ultimo sia divenuto inferiore al minimo legale.

35 I nuovi obblighi per imprenditori e amministratori e le responsabilità connesse
La responsabilità degli amministratori sussisterà per disposizione normativa anche quando non venga adottato lo strumento più corretto in presenza d uno stato di crisi; si tratta dunque di effettuare la scelta più diligente tra le diverse opzioni previste dal legislatore, quali l’accordo di ristrutturazione dei debiti, il piano di attestazione, il concordato preventivo, le modalità di composizione della crisi da sovraindebitamento fino a quella di assumere la decisione di chiedere la liquidazione giudiziale per non aggravare ulteriormente la situazione della società e lo stato dei creditori.

36 I nuovi obblighi per imprenditori e amministratori e le responsabilità connesse
Per capire l’istituto migliore, occorre individuare, non solo le caratteristiche dell’impresa, ma anche le cause della crisi, siano esse di natura finanziaria e/o industriale. Solo dopo aver stabilito le azioni che presentano maggiore possibilità di successo e tenuto conto dei vantaggi e degli svantaggi, dei benefici attesi e dei rischi di ciascun istituto, si potrà scegliere lo strumento più adatto; in tale ricerca potrebbe anche capitare che più di uno di essi sia in grado di raggiungere gli obiettivi prefissati.

37 I nuovi obblighi per imprenditori e amministratori e le responsabilità connesse
Il rischio di una responsabilità in capo agli amministratori sussiste anche per il ritardo della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della società intervenuta dopo tentativi infruttuosi di dar vita a soluzioni alternative di risoluzioni della crisi quando mancavano manifestamente i presupposti delle stesse e tali tentativi abbiano aggravato le condizioni patrimoniali della società. Una responsabilità degli amministratori potrebbe insorgere a causa del cattivo esito di domande di concordato preventivo o di omologa dello stesso o degli accordi di ristrutturazione quando tale esito sia dipeso dalla scorretta tenuta delle scritture contabili o dall’inadeguata organizzazione dell’impresa e ciò a prescindere dall’eventuale attestazione positiva del professionista attestatore.

38 I nuovi obblighi per imprenditori e amministratori e le responsabilità connesse
Vi è infine la possibilità che l’organo amministrativo sia ritenuto responsabile per aver lasciato sottoporre a L.G. la società senza aver fatto ricorso alle soluzioni alternative quando ci fossero state le condizioni di accesso e si fosse salvaguardato meglio il patrimonio sociale. Se la decisione fosse stata in particolare adottata per inadeguata organizzazione dell’impresa ecco che potrebbe riscontrarsi una vera e propria negligenza dell’amministratore per l’assenza di una soluzione meno pregiudizievole per i creditori.

39 Procedure di allerta e di composizione assistita della crisi
Seguendo le indicazioni della Raccomandazione n. 2014/15/UE, sono state adottate delle nuove procedure regolamentate nel Titolo II della Parte prima del decreto legislativo. La finalità è quella di «consentire alle imprese sane in difficoltà finanziaria di ristrutturarsi in una fase precoce per evitare l’insolvenza e proseguire l’attività». Come evidenziato nella Relazione governativa al Decreto legislativo, si è constatato che: - i valori di un’impresa in difficoltà sono direttamente proporzionali alla tempestività dell’intervento risanatore;

40 Procedura di allerta e di composizione assistita della crisi
la tardività nella percezione dei segnali di crisi comporti la trasformazione di quest’ultima in vera e propria insolvenza, e cioè in uno stato di decozione irreversibile. Proprio per evitare la progressiva dispersione del valore aziendale, viene prevista una fase preventiva di allerta in modo da far emergere lo stato di crisi tramite cui: accertare rapidamente le cause della crisi adottare le misure più idonee per superare la crisi ANCHE tramite un servizio di composizione assistita della crisi organizzato da un soggetto pubblico come l’OCRI.

41 Procedura di allerta e di composizione assistita della crisi
Tale servizio è funzionale ai negoziati per raggiungere un accordo con i creditori o parte di questi. Nello specifico, si tendono ad adottare logiche di mediazione e composizione delle liti tenendo conto delle diverse esigenze del debitore e dei suoi creditori e si utilizza l’assistenza professionale di organismi da istituire presso ciascuna CCIAA. E’ indubbio che il successo di queste procedure di allerta è legato all’utilizzo tempestivo delle stesse da parte degli imprenditori; in quest’ottica sono stati assunti una serie di incentivi nonché sono state previste specifiche responsabilità a carico ad amministratori e organi di controllo.

42 Procedura di allerta e di composizione assistita della crisi
Le procedure di allerta non si applicano alle società quotate in borsa e alle c.d. grandi imprese. Durante questa fase l’imprenditore può rivolgersi al tribunale per ottenere misure protettive volte ad impedire o paralizzare le eventuali aggressioni del patrimonio del debitore da parte dei creditori.

43 Art. 12 – Strumenti di allerta
Sono strumenti di allerta: gli obblighi di segnalazione posti a carico di soggetti qualificati ( art. 14 e 15) gli obblighi organizzativi posti a carico dell’imprenditore volti alla tempestiva rilevazione degli indizi di crisi dell’impresa e alla sollecita adozione delle misure più idonee al suo superamento. Il debitore, a seguito dell’utilizzo dello strumento di allerta o anche prima può accedere al procedimento di composizione assistita della crisi. Il procedimento si svolge in modo riservato e confidenziale davanti all’OCRI.

44 Art. 12 – Strumenti di allerta
Per agevolare il ricorso a procedure di allerta e di composizione assistita della crisi, è stabilito che la loro attivazione non comporta risoluzione dei contratti, anche con la PA, né revoca di affidamenti concessi. Sono inefficaci i patti contrari. In ogni caso si applicano le procedure di allerta alle imprese agricole e alle imprese minori compatibilmente con la loro struttura organizzativa; resta ferma la competenza dell’OCC per la gestione della fase successiva alle procedure di allerta. Gli obblighi di segnalazione previsti a carico di soggetti qualificati cessano in pendenza di una procedura concorsuale; l’apertura di quest’ultima dà luogo alla chiusura delle procedure di allerta e di composizione assistita della crisi.

45 Art. 12 - – Strumenti di allerta - imprese escluse
Sono esclusi dalle procedure di allerta, oltre alle società quotate e a quelle con azioni diffuse, le grandi imprese, i gruppi di imprese di rilevante dimensione nonché le banche, gli intermediari finanziari, gli istituti di moneta elettronica, le SIM, le SGR, le fondazioni bancarie, la Cassa depositi e prestiti, i fondi pensione, le imprese di assicurazione e riassicurazione, le società fiduciarie. Le imprese escluse dalle procedure di allerta sono comunque soggette alle c.d. misure premiali in presenza di requisiti di tempestività previste dalla legge in caso di crisi .

46 Art.13 – Indicatori della crisi – Oggetto
Per indicatori della crisi si intendono gli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario rapportati alle caratteristiche proprie dell’impresa, tenendo conto della data di costituzione e di inizio dell’attività e che sono rilevabili tramite appositi indici che evidenzino: la sostenibilità dei debiti per l’esercizio in corso e per almeno i sei mesi successivi le prospettive di continuità aziendale per l’esercizio in corso o, se la durata residua dell’esercizio al momento della valutazione è inferiore a sei mesi, per i sei mesi successivi. Sono indici significativi: quelli che misurano la sostenibilità degli oneri dell’indebitamento con i flussi di cassa che l’impresa è in grado di generare e l’adeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi; la presenza di significativi e reiterati ritardi nei pagamenti.

47 Art.13 – Indicatori della crisi – Oggetto ed elaborazione da parte del CNDCEC
E’ il CNDCEC l’organo deputato ad elaborare con cadenza triennale, con riferimento a qualunque tipologia di attività economica in base alla classificazione ISTAT appositi indici economici che consentano di rilevare in modo agevole, obiettivo e omogeneo quei segnali che fanno ragionevolmente presumere uno stato di crisi dell’impresa. Questi indici dovranno poi essere sottoposti all’approvazione del Ministero dello Sviluppo Economico. Specifici indici relativi alle start up innovative, alle microimprese, alle società in liquidazione e alle imprese costituite da meno di due anni dovranno essere elaborati dallo stesso CNDCEC proprio per rendere tali indici correlati il più possibile alle specifiche caratteristiche delle imprese.

48 Art.13 – Indicatori della crisi – Deroghe e obblighi in bilancio
E’ poi da considerare che proprio per poter tener conto della specificità della singola imprese si stabilisce uno apposito obbligo in sede di redazione del bilancio di esercizio: nella nota integrativa l’impresa può dichiarare le ragioni per le quali ritiene inadeguati gli indici elaborati dal CNDCEC e indicarne altri ritenuti più idonei. In questo caso, un professionista indipendente attesterà l’adeguatezza di tali indici in rapporto alla specificità dell’impresa e a partire dall’esercizio successivo, l’impresa sarà valutata sulla base di questi diversi indici.

49 Art. 14 – Obblighi di segnalazione degli organi di controllo societari e di revisione legale dei conti Gli organi di controllo societari, il revisore legale dei conti o la società di revisione, ciascuno nell’ambito della propria funzione, hanno un duplice obbligo: verificano che l’organo amministrativo monitori costantemente l’adeguatezza dell’assetto organizzativo dell’impresa, l’equilibrio economico-finanziario dell’impresa e il prevedibile andamento della gestione segnalano immediatamente al medesimo organo amministrativo l’eventuale esistenza di fondati indizi di crisi. Questi adempimenti evidenziano la cd. procedura di allerta «interna»

50 Art. 14 – Obblighi di segnalazione degli organi di controllo societari e di revisione legale dei conti Le modalità di segnalazione sono regolate in modo tale che: la segnalazione stessa sia tempestiva ed efficace dia luogo ad una sorta di dialogo tra gli organi segnalanti e l’organo amministrativo diretto ad individuare le soluzioni possibili e le iniziative concretamente prese. Nello specifico, la segnalazione: deve essere motivata, effettuata per iscritto e comunicata a mezzo pec o comunque con mezzi che assicurino la prova dell’avvenuta ricezione; deve contenere la fissazione di un congruo termine , non superiore a trenta giorni, entro il quale l’organo amministrativo deve riferire circa le soluzioni individuate e alle iniziative intraprese.

51 Art. 14 – Obblighi di segnalazione degli organi di controllo societari e di revisione legale dei conti Nell’ipotesi di: omessa risposta da parte dell’organo amministrativo inadeguata risposta da parte dell’organo amministrativo mancata adozione nei successivi 60 giorni delle misure ritenute necessarie per superare lo stato di crisi gli organi di controllo e di revisione legale dei conti devono attivare la procedura di allerta «esterna» informando senza indugio l’OCRI ( Organismo di composizione della crisi di impresa) e fornendo ogni elemento utile per le relative determinazioni anche in deroga all’obbligo di segretezza di cui art ^ comma, c.c. .

52 Art. 14 – Obblighi di segnalazione degli organi di controllo societari e di revisione legale dei conti Att.ne! La tempestiva segnalazione all’organo amministrativo da parte degli organi di controllo e di revisione legale dei conti rappresentano causa di esonero da responsabilità solidale di tali organi per le conseguenze pregiudizievoli delle omissioni o delle azioni poste in essere dagli amministratori, sempre che queste ultime non derivino direttamente da decisioni precedenti alla segnalazione e a condizione che sia stata effettuata tempestiva segnalazione all’OCRI. Per superare carenze nei meccanismi di comunicazione, le banche e gli altri intermediari finanziari, quando comunicano al cliente variazioni o revisioni o revoche degli affidamenti, hanno l’obbligo di darne notizia anche agli organi di controllo societari.

53 Art. 15 – Segnalazione dei creditori pubblici qualificati
L’Agenzia delle Entrate, l’INPS e l’Agenzia delle Entrate Riscossione sono tenuti alla segnalazione di allerta a fronte di una esposizione debitori rilevante. Per l’Agenzia delle Entrate e per l’INPS , l’obbligo sussiste a pena di inefficacia della prelazione loro spettante, per l’Agenzia delle Entrate-Riscossione a pena di inopponibilità del credito per spese e oneri di riscossione. Questi creditori pubblici devono dunque avvisare il debitore, tramite pec o, in mancanza di possesso di pec, tramite raccomandata A.R., inviata all’indirizzo risultante all’anagrafe tributaria che :

54 Art. 15 – Segnalazione dei creditori pubblici qualificati
a) la sua esposizione debitoria nei loro confronti ha superato l’importo rilevante come previsto dal secondo comma della norma; b) se entro 90 giorni dalla ricezione dell’avviso, non avrà estinto o regolarizzato per intero il proprio debito, anche in forma rateale, o non avrà presentato istanza di composizione assistita della crisi o domanda di accesso ad una procedura di regolazione della crisi e dell’insolvenza essi faranno segnalazione di tale situazione all’OCRI, anche per la segnalazione agli organi di controllo della società.

55 Art. 15 - Segnalazione dei creditori pubblici qualificati
L’esposizione debitoria si considera rilevante - Agenzia delle Entrate: quando l’ammontare del debito scaduto e non versato per Iva risultante dalla comunicazione delle liquidazioni periodiche sia pari almeno al 30% del volume d’affari del medesimo periodo e - non inferiore a Euro per volume d’affari da dichiarazione IVA relativa all’anno precedente fino a Euro ,00 non inferiore a Euro per volume d’affari da dichiarazione IVA relativa all’anno precedente fino a ,00 non inferiore a Euro per volume d’affari da dichiarazione IVA relativa all’anno precedente oltre Euro ;

56 Art. 15 - Segnalazione dei creditori pubblici qualificati
INPS: quando il debitore è in ritardo di oltre sei mesi nel versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore alla metà di quelli dovuti nell’anno precedente e superiori a € ; Agenzia Entrate- Riscossione: quando la somma dei crediti affidati per la riscossione dopo l’entrata in vigore del Codice della crisi e dell’insolvenza, autodichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre 90 giorni superi per le imprese individuali la soglia di € e per le imprese collettive l’importo di Euro

57 Art. 15 - Segnalazione dei creditori pubblici qualificati
Scaduto quindi il termine di 90 giorni senza che il debitore abbia provveduto ad uno degli adempimenti sopra indicati, i creditori pubblici qualificati procedono senza indugio alla segnalazione del debitore all’OCRI. La segnalazione non va effettuata dal creditore pubblico qualificato se il debitore documenta di essere titolare di crediti di imposta o altri crediti verso la P.a. risultanti dalla piattaforma telematica per il rilascio delle certificazioni, per un importo complessivo non inferiore alla metà del debito verso tale creditore pubblico qualificato. Si segnala che le CCIAA rendono disponibili ai soli creditori pubblici qualificati l’elenco nazionale di soggetti sottoposti alle misure di allerta da cui risultino anche le domande presentate dagli stessi per la composizione assistita della crisi o per l’accesso ad una delle procedure di regolazione della crisi o dell’insolvenza.

58 Art OCRI L’OCRI è un organismo costituito presso ciascuna CCIAA (ambito territoriale dove si trova la sede legale dell’impresa) con i seguenti compiti: ricevere le segnalazioni degli organi di controllo e di revisione legale dei conti e quelle degli creditori pubblici qualificati; gestire il procedimento di allerta; assistere l’imprenditore che ne ha fatto domanda, nel procedimento di composizione della crisi. L’OCRI opera tramite il referente, individuato dal segretario generale della CCIAA, e il collegio degli esperti.

59 Art OCRI Una volta ricevuta la segnalazione o l’istanza del debitore, il referente dell’OCRI procede senza indugio a darne comunicazione agli organi di controllo della società e alla nomina di un collegio di esperti tra quelli iscritti nell’albo di cui, uno è designato dal Presidente del Tribunale delle imprese, uno è nominato dal presidente della CCIAA e uno è designato dall’associazione di categoria rappresentativa del settore di riferimento del debitore. Le designazioni devono pervenire all’OCRI entro tre giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta; in mancanza il referente procede alla designazione sostitutiva. Si adottano criteri di trasparenza e rotazione negli incarichi, tenendo conto della specificità dell’incarico stesso.

60 Art. 18 – Audizione del debitore
L’audizione in via riservata e confidenziale del debitore deve avvenire entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione della segnalazione o dall’istanza del debitore, davanti al Collegio degli esperti. Se si tratta di società dotata di organi di controllo vengono convocati anche i componenti di questi ultimi. Il Collegio, che sceglie all’interno il proprio presidente il quale provvede, a sua volta, a nominare il relatore, dopo aver sentito il debitore, tenuto conto degli elementi di valutazione forniti da quest’ultimo e dei dati e notizie assunti, dispone l’archiviazione delle segnalazioni ricevute quando ritiene che non sussista la crisi o che si tratti di imprenditore cui non si applicano gli strumenti di allerta.

61 Art. 18 – Audizione del debitore
Se invece il Collegio rileva l’esistenza della crisi individua con il debitore le possibili misure per porvi rimedio e fissa il termine entro il quale il debitore deve riferire sulla loro attuazione. Se entro il termine predetto il debitore non assume alcuna iniziativa, il collegio informa con breve relazione scritta il referente che ne dà immediata comunicazione agli autori delle segnalazioni. Se fosse stata presentata dal debitore una domanda di composizione assistita della crisi, il referente ne dà notizia ai soggetti qualificati (organi di controllo e creditori pubblici qualificati) che non abbiano effettuato la segnalazione in modo che ne siano esonerati.

62 Art. 19 – Procedimento di composizione assistita della crisi
Su istanza del debitore, presentata anche all’esito dell’audizione dello stesso, il collegio degli esperti fissa un termine non superiore a tre mesi, prorogabile fino a un massimo di ulteriori tre mesi( solo in caso di riscontri positivi delle trattative; Relazione allo schema di decrto legislativo fa riferimento ad ulteriori sei mesi?) per la ricerca di una soluzione concordata della crisi di impresa. Il relatore segue le trattative. Il collegio acquisisce dal debitore nel più breve tempo possibile una relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’impresa, nonché un elenco dei creditori e dei titolari di diritti reali o personali con l’indicazione dei crediti stessi.

63 Art. 19 – Procedimento di composizione della crisi assistita
Se il debitore dichiara che intende presentare domanda di omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti o di apertura del c.p., il collegio procede, su richiesta del debitore, ad attestare la veridicità dei dati aziendali. Il falso in attestazione è sanzionato penalmente. L’accordo con i creditori va redatto per iscritto e va depositato presso l’OCRI e non è consultabile da parte di soggetti diversi dai sottoscrittori. L’accordo ha gli stessi effetti previsti per gli accordi alla base del piano attestato di risanamento (esenzione da revocatoria nella liquidazione giudiziale) e, su istanza del debitore e dietro consenso dei creditori, può essere iscritto al registro delle imprese.

64 Art. 20 – Procedimento di composizione assistita della crisi - Misure protettive
Se risulta possibile mantenere la riservatezza della procedura di allerta, essendo coinvolti in via generale solo il debitore, gli organi societari, i professionisti, gli uffici pubblici e l’OCRI, questa riservatezza viene meno quando si passa al procedimento di composizione assistita della crisi. Qu vengono infatti coinvolti i creditori. E’ quindi necessario permettere al debitore di tutelare l’impresa da iniziative dei creditori che potrebbero vanificare le trattative in corso. A questa necessità provvede l’art. 20 per il quale il debitore, che richiede l’assistenza dell’OCRI per le trattative con i creditori può presentare una specifica istanza al Tribunale, dopo l’audizione davanti all’OCRI stesso.

65 Art. 20 – Procedimento di composizione assistita della crisi - Misure protettive
La durata iniziale delle misure protettive non può superare i tre mesi, salvo proroga richiedibile più volte di altri tre mesi (Relazione allo schema fa riferimento a sei mesi?). La proroga è condizionata alla circostanza che siano compiuti progressi significativi nelle trattative tali da rendere probabile il raggiungimento dell’accordo su conforme attestazione del collegio degli esperti. Durante questo periodo il debitore può chiedere al giudice competente che siano disposti il differimento degli articoli 2446, 2447, 2482bis ( commi 4,5,6) e 2482 ter c.c. e la non operatività della causa di scioglimento per riduzione o perdita del capitale sociale.

66 Art. 21 - Procedimento di composizione assistita della crisi
Il provvedimento, su istanza del debitore che rinuncia alla riservatezza, può essere pubblicato sul registro delle imprese in modo da renderlo opponibile ai creditori o di soci di minoranza. Per evitare l’ingiustificato protrarsi delle misure protettive impedendo ai creditori l’esercizio dei lori diritti, si stabilisce che le misure stesse possano essere revocate in ogni momento anche d’ufficio: se risultano atti in frode ai creditori ovvero se il collegio degli esperti segnala che non vi è possibilità di soluzione concordata o che non vi sono progressi nelle misure adottate per superare la crisi.

67 Art. 22 - Procedimento di composizione assistita della crisi
Se al termine della procedura non è stato concluso un accordo con i creditori coinvolti e resta la situazione di crisi, il collegio degli esperti invita il debitore a presentare domanda di accesso ad una delle procedure di regolazione della crisi e dell’insolvenza nel termine di 30 giorni. Se il debitore aderisce all’invito può utilizzare a corredo della domanda la documentazione già predisposta Se l’esito del procedimento è negativo , l’OCRI ne dà comunicazione agli organi di controllo e di revisione societari e ai creditori pubblici qualificati che non vi hanno partecipato in modo che possano presentare l’istanza per l’apertura della liquidazione giudiziale.

68 Art. 22 - Procedimento di composizione assistita della crisi - Segnalazione al P.M.
Nel caso il debitore adotti uno dei comportamenti indicati espressamente dalla normativa che non possa essere qualificato in buona fede, ecco che deve essere effettuata una segnalazione al P.M.. In particolare, in questi casi, il collegio degli esperti se ritiene che gli elementi acquisiti rendano evidente la sussistenza di uno stato di insolvenza del debitore, lo segnala con relazione motivata al referente che ne dà notizia al P.M.. Il P.M. se ritiene fondata la notizia sull’insolvenza presenta ricorso entro 60 giorni dalla ricezione della stessa per l’apertura della procedura della liquidazione giudiziale.

69 Art. 23 - Procedimento di composizione assistita della crisi - Liquidazione del compenso
L’OCRI ha diritto ad un compenso che viene stabilito in accordo con il debitore. Se tale accordo non sussiste, il compenso viene liquidato ad opera del presidente della sezione specializzata in materia di crisi di impresa del tribunale competente in base alla sede dell’impresa interessata. Nella determinazione del compenso, si tiene conto, separatamente, dell’attività svolta per l’audizione del debitore e per l’eventuale procedura di composizione della crisi, nonché tiene conto dell’impegno concreto richiesto e degli esiti del procedimento.

70 Art. 24 – Misure premiali Per assicurare la rilevazione tempestiva delle situazioni di crisi d’impresa, il legislatore ha previsto misure premiali per gli imprenditori che di propria iniziativa presentino tempestivamente istanza di composizione assistita della crisi all’OCRI o direttamente domanda di ammissione ad una delle procedure giudiziali di regolazione della crisi o dell’insolvenza. Per individuare la tempestività, il legislatore indica i casi in cui l’iniziativa deve ritenersi tardiva. Più precisamente, l’iniziativa è tardiva:

71 Art Misure premiali quando la domanda di accesso a una delle procedure di regolazione della crisi è presentata oltre il termine di sei mesi quando l’istanza di composizione assistita della crisi è presentata oltre tre mesi rispetto alla seguente circostanza: esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno 60 giorni per un ammontare pari a oltre la metà dell’ammontare complessivo mensile delle retribuzioni; oppure b) esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno 120 giorni per un ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti; c) superamento nell’ultimo bilancio o comunque per oltre tre mesi degli indicatori della crisi elaborati dal CNDCEC.

72 Art. 25 – Misure premiali All’imprenditore
che ha presentato tempestivamente l’istanza di composizione della crisi all’OCRI e ne ha seguito in buona fede le indicazioni ovvero che ha presentato tempestivamente domanda di accesso ad una procedura di concordato preventivo o di omologazione di accordo di ristrutturazione sempre che la domanda, nei due casi, non sia stata dichiarata inammissibile competono una serie di benefici cumulabili tra loro.

73 Art. 25 – Misure premiali Più precisamente si tratta di misure premiali: di natura fiscale ( ad es.riduzione degli interessi e delle sanzioni); di natura procedurale ( ad es. possibilità di ottenere una proroga del termine fissato dal giudice per il deposito della proposta di conordato preventivo o dell’accoro di ristrutturazione dei debiti, salvo che l’OCRI non abbia dato notizia dell’insolvenza al P.M.); di natura penale (ad es. per reati di bncarotta, cause di non punibilità quando il danno è di speciale tenuità e riduzione di pena in casi specifici).

74 Crisi del gruppo di imprese
Le procedure concorsuali sono sempre state considerate in relazione alle singole imprese e dunque indipendentemente dai collegamenti partecipativi e di controllo tra le stesse. Nel gruppo, tuttavia, la crisi o l’insolvenza di uno degli enti tende facilmente ad estendersi agli altri partecipanti; da qui la necessità di regolare un fenomeno che trova il proprio fondamento nei criteri della legge delega n. 155/2017. Sono stati dunque introdotti, per la prima volta, delle nuove disposizioni che disciplinano la crisi e l’insolvenza del gruppo societario e che stabiliscono, laddove possibile, una procedura unitaria e comune a tutti gli enti partecipanti.

75 Crisi del gruppo di imprese – Criteri della Legge delega
a) Definizione di gruppo di imprese – In assenza di qualsiasi specifico riferimento nell’ambito concorsuale, il legislatore delegante ha evidenziato che la nozione di gruppo di imprese avrebbe dovuto modellarsi sulle due corrispondenti espressioni indicate dal codice civile e cioè quelle di società ed enti che esercitano attività di direzione e coordinamento di società o che sono sottoposte a quest’ultima ( art c.c.) e di gruppo paritetico cooperativo ( art septies c.c.). In quell’occasione è stato poi aggiunto che il rapporto di controllo così come indicato dall’art c.c. è per presunzione semplice indicativo dell’assoggettamento a direzione e controllo.

76 Crisi del gruppo di imprese – Criteri della Legge delega
b) Obblighi dichiarativi e di deposito del bilancio consolidato – la legge delega fissa il principio per il quale in sede di attuazione occorre indicate gli specifici doveri di natura dichiarativa nonché l’obbligo di depositare il bilancio consolidato se esistente a carico di ciascuna impresa del gruppo; ciò al fine di evidenziare e fornire informazioni “sui legami di gruppo esistenti, in vista del loro assoggettamento a procedure concorsuali”.

77 Crisi del gruppo di imprese – Criteri della Legge delega
c) Richiesta alla Consob o a qualsiasi altra autorità pubblica di informazioni sui legami di gruppo e alle società fiduciarie - E’ poi prevista la possibilità da parte dell’organo di gestione della procedura di ottenere notizie utili per l’accertamento di eventuali rapporti e collegamenti tra imprese di un gruppo. La richiesta esperibile nei riguardi della Consob o di qualsiasi altra pubblica autorità o di società fiduciarie alle quali si sarebbero potute chiedere le generalità degli effettivi titolari di diritti sulle azioni o sulle quote ad esse intestate.

78 Crisi del gruppo di imprese – Criteri della Legge delega
d) Unico ricorso e piena autonomia delle masse attive e passive – Se le imprese di un gruppo sono caratterizzate dallo stato di crisi o di insolvenza diventa possibile chiedere con unico atto l’ omologazione di un accordo unitario di ristrutturazione dei debiti, l’ammissione al concordato preventivo nonché la liquidazione giudiziale delle stesse. A tal fine occorre che le imprese del gruppo abbiano la sede legale in Italia; il decreto legislativo di attuazione deve dunque fissare il criterio di competenza per la gestione unitaria della procedura qualora le varie imprese abbiano sedi giudiziali diverse.

79 Crisi del gruppo di imprese – Criteri della Legge delega
e) Obblighi di scambio di informazione tra procedure diverse – Nel caso non sia possibile una procedura unitaria, è previsto l’obbligo tra i diversi organi di gestione delle distinte procedure di informativa e collaborazione reciproca.

80 Crisi del gruppo di imprese – Criteri della Legge delega
f)Postergazione del rimborso di crediti di società o di imprese dello stesso gruppo – In analogia all’art. 2467, c.c. è stato previsto che i finanziamenti all’impresa in crisi effettuati da altre società o imprese del gruppo siano al momento del rimborso posposti di grado in presenza dei medesimi presupposti del codice civile. Tale modalità va derogata nel caso in cui occorra favorire l’erogazione di finanziamenti infragruppo “in funzione o in esecuzione di una procedura di concordato preventivo e di un accordo di ristrutturazione dei debiti”.

81 Crisi del gruppo di imprese – Criteri della Legge delega
Con riferimento al concordato preventivo unitario, la legge delega stabilisce: la presenza di un’unica autorità giudiziaria competente, di un unico commissario giudiziale, il deposito di somme in unico fondo spese; il piano unitario di risoluzione della crisi può prevedere operazioni organizzative e contrattuali infragruppo finalizzate alla continuità aziendale con forme di tutela per i soci e i creditori della singola impresa del gruppo; l’autonomia delle masse attive e passive delle singole imprese e la votazione della proposta di concordato in forma contestuale, ma separata dei creditori delle imprese del gruppo;

82 Crisi del gruppo di imprese – Criteri della Legge delega
l’esclusione dal voto per le imprese del gruppo che siano creditrici di altre imprese soggette alla procedura; la disciplina dell’annullamento o della risoluzione della proposta unitaria di concordato preventivo che fosse omologata.

83 Crisi del gruppo di imprese – Criteri della Legge delega
Con riferimento all’eventuale liquidazione giudiziale di gruppo, la legge delega stabilisce: la presenza di un solo giudice delegato, di un solo curatore, ma di tanti comitati dei creditori quante sono le imprese del gruppo assoggettate alla procedura; la definizione di un criterio d ripartizione proporzionale dei costi di procedura tra le varie imprese del gruppo.

84 Crisi del gruppo di imprese - Decreto legislativo n. 14/2019
Definizione di Gruppo di imprese E’ l’insieme delle società, delle imprese e degli enti, escluso lo Stato, che, ai sensi degli articoli 2497 e 2545-septies del codice civile, sono sottoposti alla direzione e coordinamento di una società, di un ente o di una persona fisica, sulla base di un vincolo partecipativo o di un contratto; a tal fine si presume, salvo prova contraria, che: 1) l’attività di direzione e coordinamento di società sia esercitata dalla società o ente tenuto al consolidamento dei loro bilanci; 2) siano sottoposte alla direzione e coordinamento di una società o ente le società controllate, direttamente o indirettamente, o sottoposte a controllo congiunto, rispetto alla società o ente che esercita l’attività di direzione e coordinamento.

85 Crisi del gruppo di imprese – Decreto legislativo n. 14/2019 – C.P.
Concordato preventivo Circa il criterio della presentazione della domanda unica di accesso alla procedura di concordato preventivo si prevede che si possa scegliere se predisporre un solo piano di concordato ovvero più piani tra di loro reciprocamente collegati. La scelta per l’una o l’altra soluzione va motivata in funzione del miglior soddisfacimento dei creditori.

86 Crisi del gruppo di imprese - Decreto legislativo n. 14/2019 - C.P.
Si ribadisce il principio che la procedura unitaria non può mai dar luogo all’unificazione delle masse attive e passive; la domanda unica, poi, deve contenere informazioni analitiche sulla struttura del gruppo stesso e sui vari vincoli partecipativi e contrattuali esistenti tra le imprese. Il bilancio consolidato deve essere ancora allegato alla domanda unitaria per poter ricavare la situazione patrimoniale ed economica del gruppo.

87 Crisi del gruppo di imprese - Decreto legislativo n. 14/2019 – C.P.
Quanto al contenuto del piano unitario o dei distinti piani di concordato preventivo, si può contemplare la liquidazione di alcune imprese accanto alla continuazione dell’attività di altre imprese dello stesso gruppo, anche utilizzando trasferimenti di risorse infragruppo. In tale ipotesi, un professionista indipendente deve attestare che le operazioni sono necessarie per la continuità aziendale delle imprese e per soddisfare al meglio le esigenze dei creditori. In ogni caso l’omologa del concordato preventivo va decisa dal Tribunale sulla base di una complessiva valutazione dell’unico piano o dei piani collegati e sempre che i creditori possano essere soddisfatti in misura non inferiore a quanto ricaverebbero dalla liquidazione giudiziale della singola società.

88 Crisi del gruppo di imprese - Decreto legislativo n. 14/2019 – L.G.
Le imprese in stato di insolvenza appartenenti al medesimo gruppo con centro degli interessi principali in Italia sono assoggettabili ad una procedura unitaria di liquidazione giudiziale sulla base di un unico ricorso che va presentato all’unico Tribunale. Quest’ultimo, a sua volta, nomina l’ unico giudice delegato alla procedura di liquidazione di gruppo nonché l’ unico curatore. Per il comitato di creditori, invece, si deve procedere alla nomina di tanti organi in base al numero delle imprese interessate. In ogni caso in presenza di gruppo la liquidazione di gruppo non è sempre consentita.

89 Crisi del gruppo di imprese - Decreto legislativo n. 14/2019 – L.G.
Nella procedura unitaria di liquidazione giudiziale , le masse attive e quelle passive restano separate. Il curatore è tenuto ad illustrate nel programma di liquidazione le modalità di coordinamento da adottare relativamente alla liquidazione degli attivi delle diverse imprese. I costi della procedura sono ripartiti proporzionalmente alle masse attive. Qualora il centro degli interessi delle imprese del gruppo fosse riscontrato in distinte sedi giudiziali, il tribunale competente per la liquidazione di gruppo è individuato nel Tribunale presso il quale è stata depositata la prima domanda di liquidazione giudiziale.

90 Crisi del gruppo di imprese - Decreto legislativo n. 14/2019 – C. P
Crisi del gruppo di imprese - Decreto legislativo n. 14/2019 – C.P. e L.G Se la domanda di accesso alla procedura fosse presentata contemporaneamente da più imprese del gruppo presso tribunali diversi, si incardina la competenza del giudice nel Tribunale sulla base dei seguenti criteri: - Tribunale del centro degli interessi principali della società, ente o persona fisica che esercita l’attività di direzione e coordinamento - ovvero, in mancanza, del Tribunale di competenza dell’impresa che presenta la maggiore esposizione debitoria in base all’ultimo bilancio approvato. Nel caso diverso di distinte procedure di liquidazione giudiziale e di concordato preventivo riguardanti le imprese del gruppo pendenti davanti a Tribunali differenti, ciascun organo di gestione della procedura dovrà collaborare con gli altri per rendere quest’ultima più agevole ed efficace.

91 Crisi del gruppo di imprese - Decreto legislativo n. 14/2019 – L.G.
Il curatore, in caso di procedura unitaria ovvero di distinta procedura, esercita l’azione diretta alla dichiarazione di inefficacia di atti e contratti posti in essere nei cinque anni anteriori al deposito dell’istanza di liquidazione giudiziale che abbiano comportato lo spostamento di risorse a favore di altra impresa del gruppo con danno ai creditori. La società beneficiaria potrà difendersi dimostrando che non era a conoscenza della natura pregiudizievole dell’atto stesso. Sempre al curatore compete, infine, l’esercizio dell’azione revocatoria nei riguardi delle altre imprese del gruppo e delle azioni di responsabilità ai sensi dell’art c.c..


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