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Convegno: «L’acustica per gli Enti Pubblici e per i Professionisti.

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Presentazione sul tema: "Convegno: «L’acustica per gli Enti Pubblici e per i Professionisti."— Transcript della presentazione:

1 Inadempienze in acustica: i profili di responsabilità giuridica dei professionisti.
Convegno: «L’acustica per gli Enti Pubblici e per i Professionisti. Savona - Fortezza Priamar - 15 Giugno 2017 Relatore: Avv. Santo Durelli.

2 La responsabilità amministrativa, penale e deontologica dei professionisti.
Aree di responsabilità considerate Procederemo all’analisi delle due maggiori aree fonti di possibile responsabilità per i professionisti in acustica, ossia la documentazione di impatto acustico e i requisiti acustici passivi degli edifici. Preliminarmente vanno evidenziati però un principio di carattere generale in materia di responsabilità ed una norma, applicabile ad ogni fattispecie in cui l’attività del professionista diviene parte integrante di un procedimento amministrativo di tipo autorizzatorio

3 Asimmetria di informazione
Questo principio informa l’intero settore della responsabilità  professionale. La giurisprudenza è sempre più attenta, nel rapporto privatistico, alla tutela del contraente ritenuto più debole, ossia il committente privato. Il ragionamento muove dalla considerazione che, nella generalità dei casi, il rapporto fra committente e professionista è sbilanciato: il primo difficilmente dispone delle nozioni per valutare le competenze del professionista, difficilmente è in grado di controllarne la prestazione. Il buon fine dell’operazione che il committente si è prefisso dipende, e ciò lo rende “debole” contrattualmente, dalla capacità ed onestà del professionista. Da qui il rigore seguito dalla giurisprudenza nella valutazione dell’operato del professionista.

4 L’ art. 481 cod. pen. La norma è l’ art. 481 c.p (“Chiunque, nell’esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità, attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa da euro 51 a euro 516. Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro”). I documenti redatti da professionisti necessari al fine di ottenere dalla Pubblica Amministrazione un provvedimento di tipo concessorio, quale un permesso a costruire o una autorizzazione all’esercizio di una attività, hanno natura di certificati, ed i professionisti sono incaricati di un pubblico servizio, ragion per cui commettono il reato de quo se attestano il falso (Cassazione penale, Sez. III 21 ottobre 2008 n ; Cassazione penale sez. V 21 marzo n

5 In particolare per l’attività edilizia e sul rilascio del permesso di costruire.
Il D.L.vo (Testo unico edilizia), all’art. 20 rubricato “Procedimento per il rilascio del permesso di costruire”, comma 13 dispone che “ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni di cui al comma 1 (documenti da allegare alla domanda ndr ) , dichiara o attesta falsamente l’esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al medesimo comma è punito con la reclusione da uno a tre anni. In tali casi, il responsabile del procedimento informa il competente ordine professionale per l’irrogazione delle sanzioni disciplinari.”

6 Impatto acustico. Art. 8 L. 447-1995
4. Le domande per il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché le domande di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive devono contenere una documentazione di previsione di impatto acustico. 5. La documentazione di cui ai commi 2, 3 e 4 è resa sulla base dei criteri stabiliti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera l), con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 ( La Regione Liguria ha previsto il contenuto del documento nel DGR 534/1999 ) 6. La domanda di licenza o di autorizzazione all'esercizio delle attività di cui al comma 4 del presente articolo, che si prevede possano produrre valori di emissione superiori a quelli determinati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a) , deve contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti, ai fini del rilascio del nulla-osta da parte del comune.

7 D.P.R , articolo n. 4. Con questa norma, unitamente al D.L. n. 70/2011, il Legislatore è intervenuto allo scopo di semplificare i procedimenti amministrativi per promuovere lo sviluppo economico e la competitività del nostro Paese. In relazione alla documentazione di impatto acustico l’art. 4 prevede che siano escluse dall'obbligo di presentare la documentazione di cui all'art. 8, commi 2, 3 e 4, L. 447/ le attività' a bassa rumorosità' elencate nell'Allegato B. Tale elencazione è ritenersi passibile di interpretazione estensiva-analogica, così da evitare storture quale si verificherebbero in caso di attività sostanzialmente analoghe a qualcuna di quelle ricomprese nell’allegato B ma non inserire in detto elenco.

8 …segue. E’ fatta eccezione per l'esercizio di ristoranti, pizzerie, palestre ecc. che utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali. In tali casi è fatto obbligo di predisporre adeguata documentazione di previsione di impatto acustico ex art. 8, comma 2, L. 447. Resta ferma la facoltà di fare ricorso alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ove non vengano superati i limiti di emissione di rumore

9 …segue. Per le attività diverse da quelle indicate nel comma 1 le cui emissioni di rumore non siano superiori ai limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento ovvero, ove questo non sia stato adottato, ai limiti individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 novembre 1997, la documentazione di cui all'articolo 8, L. 447/1995 puoò essere resa mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 8, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n In tutti i casi in cui le attivitaà comportino emissioni di rumore superiori ai limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento ovvero, ove questo non sia stato adottato, dal DPCM 14 novembre 1997, e' fatto obbligo di presentare la documentazione di cui all'articolo 8 L. 447/95 , predisposta da un tecnico competente in acustica.

10 In sintesi Ne consegue :
a) per le attività a bassa rumorosità si è azzerato ogni incombente circa l’impatto acustico, salvo che per esercizi ove viene fatta musica b) sempre per le attività a bassa rumorosità, laddove vi sia diffusione di musica, è necessario predisporre adeguata documentazione di impatto acustico; nel caso non vi sia previsto supero dei limiti la norma consente alla parte, all’evidente fine di contenere i costi, di presentare essa stessa dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di attestazione del rispetto dei limiti acustici; c) per le altre attività diverse da quelle a bassa rumorosità è necessario predisporre adeguata documentazione di impatto acustico; anche in tal caso ove non vi sia previsto supero dei limiti la norma consente alla parte di presentare essa stessa dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;

11 E’ evidente che nei casi sub b) e c) la parte si deve essere avvalsa di tecnico competente, vuoi per la predisposizione della documentazione di impatto acustico vuoi per poter dichiarare scientemente alla Pubblica amministrazione il rispetto dei limiti di zona e/o del DPCM d) Nel caso in cui le attività, vuoi quelle considerate a bassa rumorosità che le altre, comportino – sempre all’esito evidentemente di verifiche acustiche di tecnico competente – superi dei limiti della zonizzazione e/o del DPCM , è obbligatorio che intervenga ufficialmente il tecnico competente, nel senso che è questi che deve presentare la documentazione di impatto acustico con indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni.

12 Responsabilità del professionista
Una falsità o comunque un errore nella redazione di questo documento, espone il professionista a responsabilità nei confronti della PA e del cliente. Nei confronti del Comune non fosse altro perché l’art. 14 L. 447 prevede che il comune esercita le funzioni amministrative relative al controllo sull'osservanza…..d) della corrispondenza alla normativa vigente dei contenuti della documentazione fornita ai sensi dell'articolo 8, comma 5. Nei confronti del cliente per ogni pregiudizio derivasse ad esempio per sanzioni, per necessità di interventi di mitigazione che fossero di entità superiori a quelli che sarebbero stati inizialmente.

13 Doppia tutela dall’immissione acustica. L’art. 844 c. c
Doppia tutela dall’immissione acustica. L’art. 844 c.c. e la normale tollerabilità Art. 844 c.c. (divieto di immissioni) Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi (890, Cod. Criterio comparativo-relativo (+ 3 dB sul rumore di fondo misurato con L 95) Una immissione può essere accettabile sotto il profilo pubblicistico ma essere ritenuta intollerabile ex art. 844 c.c Dovere di informativa da parte del professionista al cliente.

14 segue Art. 6 ter L.13/2009 Nell'accertare la normale tollerabilità delle immissioni e delle emissioni acustiche, ai sensi dell'articolo 844 del codice civile, sono fatte salve in ogni caso le disposizioni di legge e di regolamento vigenti che disciplinano specifiche sorgenti e la priorità di un determinato uso. Portata dell’articolo sterilizzata dalla migliore giurisprudenza, in particolare da : sentenza della Cassazione civile n / 15 che, pur dando atto che l’art. 6 ter ha una valenza di interpretazione autentica delle disposizioni di legge e di regolamento vigenti e quindi una applicabilità anche a fattispecie precedenti la sua entrata in vigore, ha riaffermato il principio (già enucleato da altra recentissima pronuncia della Suprema Corte, la n. 8474/15), secondo cui: - All’art. 6 ter deve essere data una interpretazione costituzionalmente orientata e non necessariamente derogatoria del principio di accertamento in concreto della normale tollerabilità da parte del giudice, tenuto anche conto del principio generale per cui il limite della tutela della salute è da ritenersi ormai intrinseco nell’attività di produzione oltre che nei rapporti di vicinato, dovendo considerarsi prevalente, rispetto alle esigenze della produzione, il soddisfacimento ad una normale qualità della vita” (Cass. n dell’8 marzo 2010).

15 2) I requisiti acustici passivi degli edifici
In quest’area di responsabilità i valori economici in gioco sono alti e quindi occorre prestare molta attenzione per non impegnare la nostra responsabilità I requisiti sono fissati dal D.P.C.M La norma ribadisce la finalità già espressa nella Legge Quadro ossia “di ridurre l’esposizione umana al rumore”, prescrivendo che le varie componenti dell’edificio ((facciata, partizioni interne orizzontali (parete divisorie) e verticali (solette divisorie) tra un appartamento e l’altro)) posseggano una capacità di fono-isolamento non inferiore a determinati valori a seconda della tipologia di edificio (abitazione, scuola, albergo ecc).

16 Trattasi di requisiti che devono avere gli edifici di nuova costruzione (ossia per quelli il cui permesso di costruire è stato rilasciato dopo l’entrata in vigore del DPCM) o per quelli oggetto di integrale ristrutturazione, sempre dopo tale data. Si rileva che le capacità di fono-isolamento richieste dal nostro DPCM sono tra le più basse in Europa, per cui ben può dirsi che trattasi di requisiti minimi, al di sotto dei quali è da ritenersi che lo standard acustico dell’ambiente abitativo non sia accettabile. Il vizio- difetto acustico di un immobile si ha quando uno o più dei suoi componenti ( facciata, partizioni interne orizzontali o verticali, impianti tecnologici) posseggono una capacità di insonorizzazione inferiore rispetto a quella minima prevista dal DPCM

17 Sulla vigenza del DPCM Il dubbio è lecito alla luce dell’art. 11 Legge 88 del 2009 e art. 15 Legge 96/ nonché della sentenza della Corte Costituzionale 103/2013, esaminate nel seguente paragrafo I requisiti furono fissati, come già detto, dal DPCM in attuazione di quanto disposto dalla Legge Quadro sull’inquinamento acustico n. 447/1995 e segnatamente dall’articolo 3, comma 1, lettera e. Dopo un lungo periodo di “quiete giuridica” il Legislatore intervenne in argomento con due provvedimenti tra loro ravvicinati.

18 La legge n. 88 del Una prima volta con la legge n. 88 del il cui art. 11comma 5, che qui interessa, prevedeva testualmente «In attesa del riordino della materia, la disciplina relativa ai requisiti acustici passivi….. non trova applicazione nei rapporti tra privati e, in particolare, nei rapporti tra costruttori-venditori e acquirenti di alloggi sorti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge». Gli effetti della disposizione di cui al comma 5. a) Sul piano pubblicistico, nessun effetto: il D.P.C.M. continuava a trovare applicazione nei rapporti con la Pubblica Amministrazione b) Sul piano privatistico, invece, la disposizione aveva effetti profondamente innovativi, stante che in base ad essa il D.P.C.M non poteva più trovare applicazione (quantomeno in via diretta, sul punto si ritornerà in seguito) per gli edifici sorti successivamente alla sua emanazione

19 Legge n. 96/2010 Una seconda volta il Legislatore intervenne con L. 96/2010 il cui art. 15 c. 1, lett.c sostituì l’art. 11 della L. 88/2009 nei seguenti termini «In attesa dell’emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 1, l’articolo 3, comma 1, lettera e), L. 447/1995 si interpreta nel senso che la disciplina relativa ai requisiti acustici passivi …non trova applicazione nei rapporti tra privati e, in particolare, nei rapporti tra costruttori- venditori e acquirenti di alloggi…». Gli effetti di questa nuova disposizione. A) Sul piano pubblicistico, anche la L. 96 del 2010, non ebbe alcun effetto B) Nei rapporti privatistici, in particolare tra costruttori ed acquirenti ed aventi causa, la norma era invece finalizzata a produrre effetti fortemente innovativi. Attribuendo natura interpretativa alla norma il Legislatore intendeva far retroagire la non applicabilità ab initio (cioè dalla data di emanazione del DPCM ) della normativa sui requisiti acustici

20 La sentenza della Corte Costituzionale n. 103/2013
Ha sancito la incostituzionalità dell’art. 15 della L. 96 del 2010. Effetti: -per i rapporti e/o alloggi sorti anteriormente all’entrata in vigore della L. 88/2009 si continua ad applicare nel rapporto tra costruttori e venditori il DPCM - per i rapporti e/o alloggi sorti successivamente all’entrata in vigore della L. 88/2009 , la sentenza della Corte ha avuto come effetto la riviviscenza della normativa previgente, ossia la citata L. n. 88/09, con “sospensione” della applicazione del DPCM

21 Le regole dell’arte del buon costruire (sotto il profilo acustico)
il DPCM potrà essere comunque applicato in forza di una considerazione fondata sui principi generali del nostro ordinamento. La carenza di un immobile sotto l’aspetto acustico rimane pur sempre un vizio della cosa, che può rientrare negli - ed essere fatto valere in forza degli - artt e c.c., regolanti i vizi della cosa oggetto di compravendita, ovvero degli art c.c., in materia di appalto . Se anche ammettessimo come operante tutt’ora la sospensione del DPCM per gli edifici sorti successivamente all’entrata in vigore della L. 88/2009 ciò significherebbe, da un lato, che per stabilire la presenza o meno del vizio acustico non sarebbe più possibile basarsi sul citato D.P.C.M. ma, dall’altro, che quei vizi debbano pur sempre essere valutati alla stregua di altre norme 

22 segue Quali sono queste norme?
Quelle dell’arte, vigenti al momento in cui la prestazione è resa. Anche chi opera nel campo della edilizia acustica non deve decampare mai nel rendere la sua prestazione dall’obbligo di seguire dette regole, e ciò in forza di un principio cardine del nostro ordinamento, sancito dall'art. 1176, co. 2 c.c. (dovere di diligenza nell’adempimento delle obbligazioni). E’ evidente che la carenza di quei minimi requisiti di protezione acustica fissati dal DPCM (tra i più blandi in Europa, lo si ricorda) priva l’unità abitativa del confort acustico indispensabile per la tutela della integrità psicofisica dell’individuo, cui la norma è, per espressa dichiarazione del Legislatore, finalizzata

23 segue Le regole dell’arte per la insonorizzazione degli edifici ben possono essere le stesse regole del D.P.C.M , quand’anche si ritenessero sospese. Si intende dire che la disciplina pubblicistica non si applicherebbe ope legis, ma resterebbe ben possibile che il giudice assuma i dati tecnici ed i valori limite di cui al D.P.C.M. come lo stato dell'arte tecnico medio, cui far riferimento, a prescindere dalla fonte normativa. Con l'effetto per cui il D.P.C.M. , non come tale ma quanto al suo contenuto, sarebbe comunque applicabile quale termine di riferimento per stabilire la rispondenza dell’opera alle regole dell’arte, e ciò per ordine del giudice, in quanto integrante il principio di diligenza nell'adempimento prescritto dall'art. 1176, co. 2 c.c. Altrimenti detto: se un edificio non possiede neppure le capacità di isolamento acustico minime previste dal DPCM allora deve ritenersi che chi lo ha progettato e costruito o integralmente ristrutturato non abbia rispettato le regole dell’arte, di talchè il bene compravenduto è viziato (v. Tribunale Roma, 23/06/2014,  n Trib. Lucca 1043/2015 )

24 Carenza RAP: semplice difformità ex art. 1667 c. c
Carenza RAP: semplice difformità ex art c.c. o vizio grave ex art c.c.? Non è solo una questione terminologica, stante che ne discendono conseguenze sul piano sostanziale e della responsabilità dei professionisti a) Se si tratti di difformità ex art c.c.  la denuncia deve essere a pena di decadenza fatta entro 60 giorni dallo scoperta e l’azione promossa a pena di prescrizione  del diritto entro 2 anni dalla consegna. Se trattasi di vizi gravi ex art c.c. la denuncia va fatta entro un anno dalla scoperta a pena di decadenza e l’azione promossa entro un anno dalla denuncia a pena di prescrizione del diritto comunque entro il limite dei 10 anni dalla consegna. b) In caso di difformità ex art c.c., stante che si tratta di responsabilità contrattuale, l’acquirente potrà rivolgere le proprie pretese solo verso il venditore e il committente verso l’impresa . In caso di vizio grave l’acquirente, stante che l’ipotesi si fa rientrare nel campo della responsabilità extracontrattuale tenuto conto dell’interesse pubblico a che gli immobili siano ben costruiti, potrà rivolgere le proprie pretese (oltre che verso il venditore) verso l’impresa e i collaboratori di questa, progettista, direttore lavori, perito acustico.

25 segue Intendendo il vizio acustico come mancato rispetto dei parametri di cui al DPCM , stante che questa norma fissa dei valori minimi perché un immobile risponda a livelli accettabili di confort acustico, deve presumersi che il vizio sia grave e rientri nell’ambito dell’art c.c. In una causa di RAP comunque i professionisti vengono quasi sempre coinvolti. Se non è il proprietario a chiamarli in causa direttamente, lo sarà l’impresa per essere da loro manlevata. Nei rapporti interni tra soggetti passivi il Giudice opererà una graduazione delle colpe e potrà mandare assolto del tutto o potrà attribuire una quota di responsabilità minoritaria all’uno o l’ altro dei soggetti convenuti.

26 Brevi cenni sulla valutazione del danno acustico
Vale il principio generale di cui all’art c.c. secondo cui il danneggiato può chiedere la reintegrazione in forma specifica, qualora sia possibile, oltre che naturalmente il risarcimento per equivalente. Traslati nel nostro settore queste regole impongono un distinguo tra difetti riparabili e non riparabili. Difetto riparabile si ha ad esempio quando l’intervento per rimediare può essere realizzato nell’immobile proprio di chi subisce il rumore oppure nell’immobile di chi produce il rumore, in entrambi i casi in quanto l’intervento è realizzabile alla proprietà di chi è parte in causa. Danno non riparabile si ha ad esempio nel caso in cui l’intervento dovrebbe essere eseguito nell’immobile di chi non è parte in causa.

27 segue Nel caso di danno riparabile il soggetto che subisce il rumore potrà imporre l’esecuzione degli interventi a cura e spese del responsabile, oppure (ipotesi più frequente) pretendere il rimborso delle spese che si renderanno necessarie per eseguire l’intervento di cui incaricherà impresa di fiducia in applicazione dei prezziari correnti ovvero ancora pretendere il risarcimento del danno per equivalente e non dar corso ad alcun intervento.  Nel caso di danno non riparabile il danno può essere valutato soltanto in via equitativa come svalutazione percentuale del valore commerciale dell’immobile, svalutazione che sarà tanto maggiore quanto più grave sarà il difetto. In base alle sentenze emesse sullo specifico punto in linea peraltro con quanto ritenuto da dottrina qualificata, possiamo affermare che questa svalutazione si attesta in un range tra il 10 ed il 30%. del valore.  Attenzione alla polizza della responsabilità professionale.


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