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La riforma penitenziaria

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Presentazione sul tema: "La riforma penitenziaria"— Transcript della presentazione:

1 La riforma penitenziaria
(dd.lgs. 121, 123, 124/2018) La riforma penitenziaria Avv. Veronica Manca Camera penale «M. Pompermaier» di Trento Trento, 7 febbraio 2019

2 L’iter parlamentare dei dd.lgs. 123 e 124/2018
Il 26 ottobre 2018 sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale (Supplemento Ordinario n. 50L tre decreti legislativi dedicati alla riforma dell’ordinamento penitenziario: N. 121/2018: riforma dell’ordinamento penitenziario minorile; N. 123/2018: riforma dell’ordinamento penitenziario; N. 124/2018: riforma della disciplina del lavoro penitenziario e di alcuni aspetti della vita detentiva Entrati in vigore con il 10 novembre 2018, dopo la «manina» del Governo tra uno schema e l’altro …

3 L’iter parlamentare dei dd.lgs. 123 e 124/2018
Sono stati pubblicati anche i decreti legislativi: N. 120/2018 in materia di spese di giustizia; N. 122/2018 in materia di Casellario giudiziale. Attenzione all’art. 47 T.U. del casellario giudiziale , per cui: «eliminazione delle iscrizioni di cui al comma 1 è effettuata dall’ufficio locale decorsi 15 anni dalla morte della persona alla quale si riferiscono e, comunque, decorsi cento anni dalla sua nascita».

4 I criteri della legge delega 23 giugno 2017, n. 103 (art. 1, co. 85):
a) semplificazione delle procedure, anche con la previsione del contraddittorio differito ed eventuale … d) previsione di una necessaria osservazione scientifica della personalità da condurre in libertà, stabilendone tempi, modalità e soggetti chiamati ad intervenire; integrazione delle previsioni sugli interventi degli UEPE … i) disciplina dell’utilizzo dei collegamenti audiovisivi … l) revisione delle disposizioni dell’ordinamento penitenziario alla luce del riordino della medicina penitenziaria … m) previsione dell’esclusione del sanitario dal consiglio di disciplina … o) previsione di norme che favoriscano l’integrazione delle persone straniere … r) previsione di norme volte al rispetto della dignità umana attraverso la responsabilizzazione dei detenuti, la massima conformità della vita penitenziaria, la sorveglianza dinamica … t) previsione di norme che considerino gli specifici bisogni delle donne detenute; u) revisione del sistema delle pene accessorie …

5 Quel che resto della riforma: d.lgs. N. 123/2018
Il D.lgs. N. 123/2018 si compone di 12 articoli, suddivisi in 4 Capi: Capo I (artt. 1 e 2) sull’assistenza sanitaria in ambito penitenziario; Capo II (artt. 3-8) sulla semplificazione dei procedimenti; Capo III (artt. 9-10) sulle competenze dell’UEPE e del ruolo della Polizia Penitenziaria; Capo IV (artt ) sulla vita penitenziaria

6 L’assistenza sanitaria: art. 11 O.P.
Integrale riscrittura dell’art. 11 OP (a cui si associa l’interpolazione del co. 2 dell’art. 1 D.lgs. N. 230/1999): Allineamento delle prestazioni sanitarie penitenziarie a quelle esterne: co. 1 e 2: DIRITTO SOGGETTIVO PIENO; Razionalizzazione delle competenze a decidere in caso di trasferimento in luogo esterno di cura; Visita di primo ingresso e doveri di documentazione e referto del medico; Princìpi guida dell’assistenza sanitaria in ambito penitenziario; Disciplina dell’assistenza sanitaria in carcere e ruolo del medico; Recluse in stato di gravidanza e detenute madri; Disciplina delle prestazioni sanitarie a spese del detenuto; Controlli amministrativi del Direttore generale del servizio sanitario e obblighi di comunicazione

7 L’assistenza sanitaria: art. 11, co. 4 O.P.
Razionalizzazione delle competenze a decidere in caso di trasferimento in luogo esterno di cura: Indagato in stato di custodia cautelare prima dell’esercizio dell’azione penale Giudice per le indagini preliminari Arrestato in caso di direttissimo fino alla presentazione in udienza per la contestuale convalida dell’arresto in flagranza Pubblico Ministero Imputato in custodia cautelare dopo l’esercizio dell’azione penale Giudice che procede Condannati e internati Magistrato di sorveglianza Casi di urgenza Il direttore (ex art. 17, co. 8 DPR n. 230/2000)

8 L’assistenza sanitaria: art. 11 O.P.
Visita di primo ingresso e doveri di documentazione e referto del medico: Dovere di informazione complete sullo stato di salute Scompare la documentazione fotografica (Cucchi …) Obbligo di referto: al magistrato di sorveglianza e al direttore Scompare l’ausilio del presidio psichiatrico e servizio per le dipendenze

9 La semplificazione ai procedimenti
Modifiche all’art. 18-ter O.P. sulla razionalizzazione delle competenze in materia di controlli sulla corrispondenza: a) nei confronti dei condannati e degli internati: Magistrato di sorveglianza; b) nei confronti degli imputati, il giudice indicato nell’art. 279 c.p.p. Modifiche all’art. 30 O.P. (permessi di necessità) sulla razionalizzazione delle competenze: rinvio integrale all’art. 11 O.P.; Modifiche all’art. 35-bis O.P.: fissazione dell’udienza notificata anche all’Amministrazione penitenziaria; in giudizio con un proprio funzionario; Abrogazione dell’art. 69-bis, co. 5 O.P.: ATTENZIONE ALLE RICADUTE SULLA 199/2010

10 Il nuovo rito semplificatorio: comma 1-ter art. 678 c.p.p.
Condannati liberi c.d. «sospesi» per una pena di anni 1 e sei mesi (simile alla 199/2010): Presidente del Tribunale di sorveglianza designa un magistrato (come membro del collegio), relatore all’udienza collegiale; Presidente cura l’istruttoria e dà un termine al magistrato (Firenze: 30 gg.); Magistrato di sorveglianza emette ordinanza provvisoria solo concessiva (mai di rigetto) che rimane sospesa fino alla conferma del Tribunale di Sorveglianza: tutto senza formalità e senza udienza; Entro 10 giorni con deposito presso il Tribunale di Sorveglianza è possibile fare opposizione con l’istaurazione del rito «camerale»

11 La partecipazione a distanza alle udienze
Modifiche all’art. 678, co e 3.2: Quando l’interessato ne fa richiesta l’udienza è pubblica; Avviso di fissazione dell’udienza , notificato all’interessato, deve contenere a pena di nullità, l’avvertimento della facoltà di parteciparvi; Agevolata la partecipazione a distanza (ATTENZIONE D.L. N. 91/2018– «MILLEPROROGHE»). Si conserva comunque un potere generale di disporre la traduzione, salvo che: Ipotesi di reato di cui all’art. 146-bis disp. att. c.p.p. L’interessato chieda la partecipazione a distanza L’interessato fuori distretto chieda la partecipazione a distanza (abolita la rogatoria interna)

12 Sospensione cautelativa e revoca della misura in corso; pene accessorie
Art. 51-bis O.P.: MDS deve verificare la permanenza delle condizioni della misura in corso, anche in termini di pena residua (scioglimento virtuale del cumulo ex art. 4-bis O.P.); potere di accompagnamento diretto in istituto senza l’intervento del P.M.; Art. 51-ter O.P.: Margine di flessibilità al MDS, il quale segnala al TDS situazioni che potrebbero comportare la revoca: TDS può revocare, sostituire o dichiarare la prosecuzione della misura; Art. 51-quater O.P.: Esecuzione contestuale delle pene accessorie

13 Modalità di accesso alle misure alternative, UEPE
Modifica all’art. 72 O.P.: osservazione scientifica dell’UEPE si estende anche al comportamento serbato dall’utente; Modifica all’art. 47, co. 2 O.P.: rispetto ai condannati liberi c.d. sospesi osservazione scientifica; Accesso della polizia penitenziaria preso l’UEPE, sotto la direzione del Direttore, per compiti «strettamente» di controllo e di verifica. 2) Modalità di accesso alle misure alternative: … anche da parte dei prossimi congiunti (ex art. 307 c.p.) e dal gruppo di trattamento …

14 Le disposizioni in materia di vita penitenziaria
Il file rouge è il rafforzamento complessivo dell’efficacia del trattamento rieducativo: Introduzione di «norme bandiera» che enunciano diritti fondamentali (v. art. 1 O.P., sul divieto di discriminazione in base all’orientamento sessuale); Rimodulazione della disciplina dei colloqui visivi e telefonici, permanenza all’aria aperta; Armonizzazione della funzione custodiale con quella trattamentale (artt O.P.; art. 14/42 O.P.; 19 O.P.); Previsione di disposizione per il post pena: le dimissioni con documenti di identità validi e iscrizione anagrafica al comune in cui è sito il carcere; stato di disoccupazione (art O.P.)

15 Vivibilità penitenziaria Entreranno in vigore il 31 dicembre 2021
Il «decreto lavoro» n. 124/2018 Vivibilità penitenziaria Entreranno in vigore il 31 dicembre 2021 Lavoro penitenziario Stanza singola di pernottamento; Locali idonei per aree comuni (per attività lavorative e formazione); Art. 20 O.P.: afflittività e obbligatorietà del lavoro/estensione anche alle REMS; Art. 20 O.P.: modifica alla Commissione/due elenchi; Art. 20 O.P.: sulla tipologia di attività lavorative Disposizioni per i servizi igienici (1065 le celle con WC a vista, contenenti detenuti) LPU penitenziario

16 LPU penitenziario L’importanza dell’ampliamento dell’offerta lavorativa: al 2014, solo unità (sui detenuti presenti) aveva accesso al lavoro, di cui 85% al servizio interno della Amministrazione penitenziaria. LPU: Può essere svolto anche all’interno del carcere; Può essere gestito direttamente dall’Amministrazione penitenziaria, diverse da quelle di ordinaria manutenzione e gestione; Ha acceso ai Fondi della Cassa delle Ammende; Viene svolto a favore anche all’esterno a favore delle amministrazioni dello Stato, Regione, Province, Comuni, Aziende sanitarie, sulla base di apposite convenzioni; Rimangono fuori i detenuti o internati per reati di cui all’art. 416-bis O.P., per gli altri reati ostativi stringente valutazione del Magistrato di Sorveglianza; Segue la disciplina esecutiva del lavoro all’esterno ex art. 21 O.P.

17 Il d.lgs. n. 121/2018 sull’esecuzione penale dei minorenni
Il testo si suddivide in 26 articoli per 4 Capi: Capo I: Disposizioni generali (art. 1): si applica il D.lg. N. 121/2018, in via sussidiaria il Codice di procedura penale, l’Ordinamento penitenziario, il rito processuale minorile e il relativo regolamento di esecuzione; Capo II: Esecuzione pena all’esterno e le misure penali di comunità: 1. Affidamento in prova al servizio sociale; 2. Affidamento in prova con detenzione domiciliare; 3. Detenzione domiciliare; 4. Semilibertà; 5. Affidamento al servizio sociale in casi particolari; Capo III: La disciplina dell’esecuzione della pena detentiva; Capo IV: Intervento educativo; organizzazione della permanenza in istituto del minore

18 Il 4-bis nell’esecuzione penale minorile
Si introduce il «doppio binario penitenziario» anche per i minori con forti dubbi di legittimità costituzionale: Art. 656, co. 5 c.p.p. per tutte le pene non superiori ai 4 anni (non si applica l’art. 656, co. 9 c.p.p.): in esecuzione scatta il 4-bis O.P.; 30 gg di tempo per presentazione della richiesta; il TDS entro 45 gg fissa l’udienza; termini per le memorie e documenti 5 gg prima, eccetto per l’USSM che può depositare anche in udienza; Concorso di titoli di fatti commessi da minorenni e maggiorenne: trasmissione degli atti al MDS che valuta la prosecuzione secondo l’iter per minorenni; eccetto il caso in cui a far data di 18 anni il condannato minorenne si trovi in stato di custodia cautelare (di dubbia legittimità costituzionale)

19 Legge n. 3/2019: modifiche all’ordinamento penitenziario
A far data dal 31 gennaio 2019 si applicano le nuove disposizioni peggiorative introdotte all’ordinamento penitenziario: Ampliamento delle ipotesi comprese nel co. 1 dell’art. 4-bis O.P. «artt. 314, co. 1, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, co. 1, 320, 321, 322, 322-bis c.p.»: con preclusione oggettiva dell’accesso – tranne la liberazione anticipata – dei benefici penitenziari (permessi-premio, lavoro all’esterno e misure alternative); Inclusione di tali fattispecie nel novero dell’art. 656, co. 9 lett a): divieto di sospensione dell’ordine di carcerazione; Introduzione della nuova ipotesi di collaborazione ex art. 323-bis c.p. parametrata all’art. 58-ter O.P. per l’ammissibilità ai benefici penitenziari

20 Legge n. 3/2019: modifiche all’ordinamento penitenziario
Modifica all’art. 47, co. 12 O.P.: esito positivo dell’affidamento in prova non comporta l’estinzione delle pene accessorie perpetue; Modifica alla disciplina della riabilitazione (179 c.p.) che non produce effetto sulle pene accessorie perpetue: queste si estinguono a far data da 7 anni dalla riabilitazione (sempre che sia provata la buona condotta)

21 La riforma penitenziaria
(dd.lgs. 121, 123, 124/2018) La riforma penitenziaria Avv. Veronica Manca Camera penale «M. Pompermaier» di Trento Trento, 7 febbraio 2019


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