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PubblicatoEdmondo Perini Modificato 5 anni fa
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TITOLO III ATTIVITA’ SINDACALE MISURE SOSTEGNO SELEZIONE SINDACATI
DIRITTI SINDACALI TITOLO III ATTIVITA’ SINDACALE MISURE SOSTEGNO SELEZIONE SINDACATI
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DIRITTO A GESTIONE COLLETTIVA
ASSEMBLEA ART. 20 I lavoratori hanno diritto di riunirsi nell’unità produttiva in cui prestano la loro opera, fuori dell’orario di lavoro, nonché durante l’orario di lavoro nel limite di 10 ore annue per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione. Migliori condizioni possono essere stabilite dalla contrattazione collettiva. Le riunioni - che possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi - sono indette, singolarmente o congiuntamente, dalle RSA nell’unità produttiva, con ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro, comunicato al datore. Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso al datore, dirigenti esterni del sindacato che ha costituito la RSA OLTRE ART. 1 DIRITTO A GESTIONE COLLETTIVA LIMITI
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REFERENDUM ART. 21 Il datore deve consentire nell’ambito aziendale lo svolgimento, fuori dell’orario di lavoro, di referendum, sia generali sia per categoria, su materie inerenti all’attività sindacale, indetti da tutte le RSA tra i lavoratori, con diritto di partecipazione di tutti i lavoratori appartenenti all’unità produttiva e alla categoria particolarmente interessata. Ulteriori modalità per lo svolgimento del referendum possono essere stabilite dai CC, anche aziendali LIMITI USO
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AFFISSIONE ART. 25 Le RSA hanno diritto di affiggere su appositi spazi, che il datore ha l’obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all’interno dell’unità produttiva, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro INTERESSE SINDACALE
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RICONOSCIMENTO A TUTTI
PROSELITISMO ART. 26 I lavoratori hanno diritto di raccogliere contributi e di svolgere opera di proselitismo per le loro organizzazioni sindacali all’interno dei luoghi di lavoro, senza pregiudizio del normale svolgimento dell’attività aziendale. [Le associazioni sindacali dei lavoratori hanno diritto di percepire, tramite ritenuta sul salario nonché sulle prestazioni erogate per conto degli enti previdenziali, i contributi sindacali che i lavoratori intendono loro versare, con modalità stabilite dai contratti collettivi di lavoro, che garantiscano la segretezza del versamento effettuato dal lavoratore a ciascuna associazione sindacale. Nelle aziende nelle quali il rapporto di lavoro non è regolato da contratti collettivi, il lavoratore ha diritto di chiedere il versamento del contributo sindacale all’associazione da lui indicata] LIMITI CONTRIBUTI SINDACALI RICONOSCIMENTO A TUTTI
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USO DI LOCALI ART. 27 Il datore nelle unità produttive con almeno 200 dipendenti pone permanentemente a disposizione delle RSA, per l’esercizio delle loro funzioni, un idoneo locale comune all’interno dell’unità produttiva o nelle immediate vicinanze di essa. Nelle unità produttive con un numero inferiore di dipendenti le RSA hanno diritto di usufruire, ove ne facciano richiesta, di un locale idoneo per le loro riunioni
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TUTELE DIRIGENTI SINDACALI ARTT. 18-22
Nell’ipotesi di licenziamento dei dirigenti di RSA, su istanza congiunta del lavoratore e del sindacato cui questo aderisce o conferisce mandato, il giudice, in ogni stato e grado del giudizio di merito, può disporre con ordinanza, quando ritenga irrilevanti o insufficienti gli elementi di prova forniti dal datore, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro. Il trasferimento dall’unità produttiva dei dirigenti di RSA, dei candidati e dei membri di commissione interna, può essere disposto solo previo nulla osta delle associazioni sindacali di appartenenza TUTELA SPECIFICA PER RITORSIONI DIRIGENTI SINDACALI FUNZIONE ANTIDISCRIMINATORIA
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PERMESSI NON RETRIBUTI
PERMESSI SINDACALI DIRIGENTI RSA ARTT I dirigenti delle RSA di cui all’A 19 hanno diritto, per l’espletamento del loro mandato, a permessi retribuiti. Salvo clausole più favorevoli dei CC hanno diritto ai permessi di cui al comma 1 almeno: un dirigente per ciascuna RSA nelle unità produttive che occupano fino a 200 dip della categoria per cui la stessa è organizzata ….. I dirigenti delle RSA di cui all’A 19 hanno diritto a permessi non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale, in misura non inferiore a 8 giorni all’anno DIRIGENTI RSA PERMESSI RETRIBUTI PERMESSI NON RETRIBUTI
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PERMESSI SINDACALI DIRIGENTI EXTRA AZIENDALI
ART. 30 I componenti degli organi direttivi, provinciali e nazionali, delle associazioni sindacali di cui all’A 19 hanno diritto a permessi retribuiti, secondo le norme dei CC, per la partecipazione alle riunioni degli organi suddetti EXTRA - AZIENDALI
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ASPETTATIVA FUNZIONI ELETTIVE
ART. 31 I lavoratori che siano eletti membri del Parlamento nazionale o del Parlamento europeo o di assemblee regionali ovvero siano chiamati ad altre funzioni pubbliche elettive possono, a richiesta, essere collocati in aspettativa non retribuita, per tutta la durata del loro mandato. La medesima disposizione si applica ai lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali ALTRE ORGANIZZAZIONI
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CAMPO APPLICAZIONE TITOLO III
ART. 35 Per le imprese industriali e commerciali, le disposizioni del Titolo III [salvo A 26 (proselitismo) che ha un ambito generale & A 27, co 1, (locali) che ha un ambito di 200 dip] della presente legge si applicano a ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo che occupa più di 15 dipendenti. Le stesse disposizioni si applicano alle imprese agricole che occupano più di 5 dipendenti. Le norme suddette si applicano, altresì, alle imprese industriali e commerciali che nell’ambito dello stesso comune occupano più di 15 dipendenti e alle imprese agricole che nel medesimo ambito territoriale occupano più di 5 dipendenti anche se ciascuna unità produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti OBBLIGHI DATORE AMBITO LIMITATO NON IMPRENDITORI
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ART. 28 Qualora il datore ponga in essere comportamenti diretti a impedire o limitare l’esercizio della libertà e dell’attività sindacale nonché del diritto di sciopero, su ricorso degli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse, il Tribunale del luogo ove è posto in essere il comportamento denunziato, nei 2 giorni successivi, convocate le parti e assunte sommarie informazioni, qualora ritenga sussistente la violazione, ordina al datore, con decreto motivato e immediatamente esecutivo, la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti. L’efficacia esecutiva del decreto non può essere revocata fino alla sentenza con cui il Tribunale in funzione di giudice del lavoro definisce il giudizio instaurato a norma del comma successivo. Contro il decreto che decide sul ricorso è ammessa, entro 15 giorni dalla comunicazione del decreto alle parti, opposizione davanti al Tribunale in funzione di giudice del lavoro, che decide con sentenza immediatamente esecutiva. Si osservano le disposizioni degli A 413 ss. CPC. Il datore che non ottempera al decreto o alla sentenza pronunciata nel giudizio di opposizione è punito ai sensi dell’A 650 CP. L’autorità giudiziaria ordina la pubblicazione della sentenza penale di condanna nei modi stabiliti dall’A 36 CP
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APPLICAZIONE GENERALE
FUNZIONE CONTROPOTERE SINDACALE APPLICAZIONE GENERALE EFFETTIVITA’ LIBERTA’
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OPPOSIZIONE NEL CONFLITTO OPPOSIZIONE AL CONFLITTO
NOZIONE NORMA IN BIANCO TELEOLOGIA OPPOSIZIONE NEL CONFLITTO OPPOSIZIONE AL CONFLITTO
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Espressa qualificazione
TIPIZZAZIONE Espressa qualificazione LEGGE CONTRATTAZIONE
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LESIONE INTERESSE SINDACATO INTERESSE LAVORATORE PLURIOFFENSIVITA’ DIVERSITA’ AZIONI
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REGOLE PROCESSUALI FASE SOMMARIA FASE ORDINARIA EVENTUALE
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APPARATO SANZIONATORIO
CONDANNA RIPRISTINO STATUS QUO ANTE COAZIONE SANZIONE PENALE PUBBLICAZIONE
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