SPA “LE MODIFICAZIONI DEL CAPITALE SOCIALE”

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Presentazione sul tema: "SPA “LE MODIFICAZIONI DEL CAPITALE SOCIALE”"— Transcript della presentazione:

1 SPA “LE MODIFICAZIONI DEL CAPITALE SOCIALE”
Disciplina: art – 2447 Cod.Civ. Aumento reale (o a pagamento): aumento del capitale sociale e del patrimonio della società per effetto di nuovi conferimenti; Aumento nominale (o gratuito): incremento del solo capitale nominale, mentre il patrimonio resta invariato.

2 AUMENTO REALE SCOPO: afflusso di nuovi mezzi finanziari a titolo di capitale di rischio; CONDIZIONE PER L'ESECUZIONE: le azioni precedentemente emesse devono essere interamente liberate; COMPETENZA: in generale spetta all'assemblea straordinaria dei soci ma lo statuto ( o una sua successiva modifica) possono attribuire tale facoltà agli amministratori (aumento delegato).

3 AUMENTO REALE L'aumento reale può essere “scindibile” o “inscindibile”: Scindibile se l'aumento del capitale non é integralmente sottoscritto, il capitale sarà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte (solo espressamente previsto nella delibera di aumento, art ° comma); Inscindibile la sottoscrizione parziale non vincola né la società né i sottoscrittori che sono liberati dall'obbligo di conferimento assunto ed hanno diritto alla restituzione delle somme già versate.

4 CONFERIMENTI IN DENARO
Vale la stessa disciplina per i conferimenti al momento della costituzione della società: Anche in sede di aumento del capitale sociale, come nel caso della costituzione, dovrà essere versato il venticinque per cento dei conferimenti in denaro ma direttamente alla società e non presso una banca. Se le azioni sono emesse con sovrapprezzo, questo deve essere interamente versato all'atto della sottoscrizione (art. 2439, 1° comma)

5 AUMENTO REALE CON “CONFERIMENTO IN NATURA”
Disciplina di riferimento:art e 2440-bis Cod. Civ.; Rivio alla disciplina “costituzione società” (art ); La nuova disciplina prevede anche per l'aumento di capitale, la possibilità di conferire beni in natura senza perizia di stima, alle medesime condizioni previste in sede di costituzione (art ter e quater); La perizia di stima non è necessaria in caso di conferimento dei seguenti beni:

6 AUMENTO REALE CON CONFERIMENTO IN NATURA ( ex ART. 2343 ter)
valori mobiliari e strumenti del mercato monetario aventi un valore pari o inferiore al prezzo medio ponderato al quale sono stati negoziati su uno o più mercati regolamentati nei sei mesi precedenti; beni in natura o crediti, iscritti in un bilancio approvato da non oltre un anno, di società soggetta a revisione legale il cui valore corrisponda a quello ricavato dal bilancio; beni in natura o crediti oggetto di perizia redatta nei sei mesi precedenti da esperto indipendente il cui valore corrisponda a quello risultante dalla perizia.

7 AUMENTO REALE CON CONFERIMENTO IN NATURA
Deve comunque essere presentata “idonea documentazione” dalla quale risulti il valore attribuito ai conferimenti ( es. copia bilancio o perizia precedente per i beni in natura o crediti diversi); Nel termine di trenta giorni dall'aumento del capitale sociale gli amministratori verificano se sono intervenuti fatti eccezionali che hanno inciso sul prezzo dei valori mobiliari o degli strumenti del mercato monetario, sul valore equo dei beni o dei crediti:

8 AUMENTO REALE CON “CONFERIMENTO IN NATURA”
Qualora gli amministratori ritengano che siano intervenuti variazioni di valore dei beni conferiti o ritengano non idonei i requisiti di professionalità dell'esperto, si procederà ad una nuova valutazione e quindi il conferimento sarà assoggettato a nuova perizia; Laddove il riscontro abbia esito positivo sempre nei trenta giorni, gli amministratori depositano per l'iscrizione nel registro imprese una dichiarazione (art quater) che attesti come il conferimento non abbia subito perdite di valore.

9 AUMENTO REALE CON “CONFERIMENTO IN NATURA”
Nel caso di aumento di capitale delegato (art bis), gli amministratori devono rendere una dichiarazione da allegare al relativo verbale con i contenuti previsti dall'art quater, primo comma (valore, fonte di tale valutazione e metodo), che attesti come il valore attribuito ai beni o crediti sia pari all'aumento di capitale sociale; I soci che rappresentano alla data in cui è stato deliberato l' aumento, almeno un ventesimo del CS entro trenta giorni dall'iscrizione della dichiarazione possono richiedere una nuova valutazione ai sensi art Cod. Civ..

10 IL DIRITTO D'OPZIONE art. 2441 C.C.
Definito come il diritto dei soci attuali di essere preferiti ai terzi nella sottoscrizione dell'aumento del capitale sociale a pagamento, tale da consentire di mantenere inalterata la propria partecipazione al capitale e al patrimonio sociale; Ha per oggetto azioni di nuova emissione e compete ai vecchi azionisti in proporzione al numero di azioni già possedute; tale diritto va esercitato entro trenta giorni (quindici per le quotate) dall'iscrizione dell'offerta di opzione nel registro imprese; Suscettibile di un valore economico che può essere monetizzato cedendolo a terzi quando l'azionista non voglia o non possa concorrere all'aumento di capitale sociale.

11 IL DIRITTO D'OPZIONE Se rimangono azioni inoptate:
Nel caso di azioni “non quotate”, coloro che hanno esercitato il diritto di opzione hanno il diritto di prelazione nella sottoscrizione delle medesime; Se le azioni “sono quotate”, i diritti di opzione residui devono essere offerti nel mercato regolamentato dagli amministratori per conto della società; Solo se gli azionisti non si avvalgono per intero del diritto di prelazione o i diritti offerti nel mercato restano invenduti, le azioni di nuova emissione potranno essere liberamente collocate.

12 IL DIRITTO D'OPZIONE Non è tuttavia un diritto intangibile dell'azionista poiché al rocorrere di uno specifico e concreto interesse della società esso può essere sacrificato. Il diritto di opzione può essere escluso o limitato: è escluso per legge quando le azioni devono essere liberate mediante conferimenti in natura (nelle società con azioni quotate lo Statuto può escluderlo nei limiti del dieci per cento del capitale preesistente purché il prezzo di emissione sia pari al valore di mercato delle azioni); Quando l'interesse della società lo esige con delibera di aumento del capitale approvato con la maggioranza di oltre la metà del capitale anche nelle convocazioni successive alla prima;

13 IL DIRITTO D'OPZIONE E' escluso con delibera dell'assemblea straordinaria presa con maggioranza assoluta quando le azioni devono essere offerte in sottoscrizione ai dipendenti della società o ai dipendenti di società controllanti o controllate limitatamente a ¼ delle azioni di nuova emissione. Nei primi due casi è obbligatoria l'emissione delle nuove azioni con “sovrapprezzo” (se ci sono utili accumulati), in modo da ridimensionare il pregiudizio patrimoniale degli attuali azionisti, (determinazione del prezzo di emissione delle azioni); Opzione indiretta: il diritto d'opzione non si considera escluso o limitato quando le azioni sono sottoscritte da banche o altri soggetti autorizzati con l'obbligo di offrirle successivamente agli azionisti applicando la disciplina del diritto di opzione.

14 AUMENTO NOMINALE COMPETENZA: assemblea straordinaria;
MODALITA': si imputano a capitale le riserve e gli altri fondi iscritti in bilancio in quanto disponibili; possono essere utilizzate le riserve facoltative e statutarie prive di specifica destinazione e solo la parte di riserva legale eccedente il venti per cento del capitale sociale; EFFETTI: il passaggio a capitale di riserve e fondi disponibili, comporta per la società il divieto assoluto di distribuire ai soci, i corrispondenti valori di patrimonio netto che diventano “indisponibili”;

15 AUMENTO NOMINALE L'aumento può essere attuato: aumentando il valore nominale delle azioni in circolazione; mediante l'emissione di nuove azioni; Nella seconda ipotesi le azioni devono avere le stesse caratteristiche di quelle già in circolazione e devono essere assegnate gratuitamente agli azionisti in proporzione a quelle già possedute.

16 LE MODIFICAZIONI DEL CAPITALE SOCIALE
Riduzione reale: da luogo ad un corrispondente rimborso ai soci dei conferimenti con contestuale riduzione del patrimonio netto (art ); Riduzione nominale: non comporta né rimborsi ai soci né una contestuale riduzione del patrimonio sociale ma riguarda unicamente la riduzione del capitale per “perdite”.

17 RIDUZIONE REALE Non è più necessario che trovi giustificazione nell'esuberanza del capitale per il conseguimento dell'oggetto sociale; Condizioni: -non può essere ridotto al di sotto del minimo legale; -se la società ha emesso obbligazioni, la riduzione reale del capitale sociale non può avere luogo se non è rispettato il limite legale all'emissione di queste ultime (art ).

18 RIDUZIONE REALE L'avviso di convocazione dell'assemblea deve indicare le ragioni e le modalità della riduzione; La delibera può essere eseguita solo dopo novanta giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese; Entro questo termine i creditori sociali possono fare “opposizione” alla delibera di riduzione, la quale ne sospende l'esecuzione; Il tribunale può tuttavia disporre che l'esecuzione abbia luogo se ritiene infondato il pericolo di pregiudizio o se la società presta idonea garanzia.

19 RIDUZIONE REALE Può avere luogo (assicurando parità di trattamento): mediante liberazione dei soci dall'obbligo dei versamenti ancora dovuti; mediante rimborso agli stessi del capitale; mediante acquisto e successivo annullamento di azioni proprie; Nel caso di rimborso del solo valore nominale delle azioni, agli azionisti rimborsati vengono rilasciati speciali titoli denominati “azioni di godimento” (art. 2353).

20 RIDUZIONE PER PERDITE Consiste nell'adeguamento del capitale sociale nominale all'attuale minor valore del capitale reale dovuto alle perdite subite, (comportando soltanto una riduzione nominale in quanto il PN resta invariato); Non potrà farsi luogo a ripartizione di utili fin quando il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente alla perdita subita (art. 2433). La società è obbligata a ridurre il capitale sociale soltanto quando la perdita è “superiore ad un terzo” (oltre ad aver eroso tutte le riserve);

21 RIDUZIONE PER PERDITE La riduzione diventa obbligatoria quando il capitale è diminuito di “oltre un terzo” distinguendo due ipotesi: se il minimo legale non è stato intaccato (art. 2446), gli amministratori (o il consiglio di gestione) o in caso di inerzia il collegio sindacale devono convocare senza indugio l'assemblea e sottoporle la situazione patrimoniale aggiornata; non è tenuta a decidere l'immediata riduzione del capitale sociale rinviando a “nuovo” le perdite;

22 RIDUZIONE PER PERDITE tuttavia se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, l'assemblea ordinaria (o il consiglio di sorveglianza) che approva il bilancio dovrà ridurre il capitale in proporzione delle perdite subite; in difetto tale riduzione è disposta d'ufficio dal tribunale con decreto su richiesta degli amministratori o dei sindaci; se il minimo legale è stato intaccato (art.2447), l'assemblea convocata senza indugio deve necessariamente deliberare la riduzione del capitale sociale e il contemporaneo aumento ad una cifra non inferiore al minimo legale o la trasformazione della società; In caso contrario la società si scioglie ed entra in stato di liquidazione.

23 SRL “LE MODIFICAZIONI DEL CAPITALE SOCIALE”
Disciplina: artt – 2482 quater; Sono autonomamente disciplinate le modifiche dell'atto costitutivo in tema di variazioni del capitale sociale; E' espressamente prevista e disciplinata la delega agli amministratori per l'aumento del capitale sociale a pagamento (art. 2481); limiti e modalità di esercizio sono integralmente rimesse all'atto costitutivo, fermo restando che la decisione deve risultare da verbale redatto da notaio e iscritta nel registro imprese; La disciplina dell'aumento reale del capitale sociale mediante nuovi conferimenti ricalca quella della Spa.

24 SRL “LE MODIFICAZIONI DEL CAPITALE SOCIALE”
Per quanto riguarda l'esclusione del diritto d'opzione a differenza della S.p.a. è possibile solo se espressamente prevista dallo statuto ed i soci che non hanno consentito alla decisione hanno il diritto di recesso; Inoltre l'esclusione non è consentita quando l'aumento del capitale sociale è reso necessario da una riduzione dello stesso per perdite (art quater);

25 SRL “LE MODIFICAZIONI DEL CAPITALE SOCIALE”
Coincidente con le S.p.a. è anche la disciplina della riduzione reale (art. 2482) e nominale del capitale sociale (artt.2482-bis e 2482-ter), fermo restando il limite minimo del capitale sociale di diecimila euro. In tutti i casi di “riduzione del capitale per perdite” è esclusa ogni modificazione delle quote di partecipazione e dei diritti spettanti ai soci (art quater).

26 SRL “CONFERIMENTI” Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica (art. 2464); Il versamento del venticinque per cento dei conferimenti e l'intero sovrapprezzo può essere sostituito dalla stipula di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria, (art ° comma); E' consentito il conferimento di “prestazioni d'opera” o “servizi” purché garantito da una polizza di assicurazione o da fideiussione bancaria (art.2464 sesto comma).

27 SRL “CONFERIMENTI” Semplificata è anche la disciplina dei conferimenti in natura (art. 2465), non essendo più necessario che l'esperto chiamato ad effettuare la valutazione sia designato dal tribunale, ma è sufficiente che si tratti di un esperto o di una società di revisione; Non è inoltre prevista alcuna revisione della stima.


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