La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

LA RESPONSABILITA’ PROFESSIONALE DELL’INFERMIERE avv. Francesca Nappi

Presentazioni simili


Presentazione sul tema: "LA RESPONSABILITA’ PROFESSIONALE DELL’INFERMIERE avv. Francesca Nappi"— Transcript della presentazione:

1 LA RESPONSABILITA’ PROFESSIONALE DELL’INFERMIERE avv. Francesca Nappi

2 IL CONCETTO DI RESPONSABILITA’ E LA SUA FUNZIONE SOCIALE
Il termine responsabilità deriva dal latino respònsus, participio passato del verbo respòndere, rispondere cioè, in un significato filosofico generale, a qualcuno o a se stessi, delle proprie azioni e delle conseguenze che ne derivano

3 IL CONCETTO DI RESPONSABILITA’ E LA SUA FUNZIONE SOCIALE
La responsabilità può essere definita come la "possibilità di prevedere le conseguenze del proprio comportamento e correggere lo stesso sulla base di tale previsione» La responsabilità presuppone una situazione di libertà, in cui la persona può scegliere quale comportamento tenere; se tale scelta non gli fosse possibile, infatti, anche laddove fosse in grado di prevedere le conseguenze delle sue azioni, non potrebbe comunque adottare un diverso comportamento alla luce della sua previsione. Da quanto detto emerge che una persona si può dire responsabile di uno stato di cose se: lo stato di cose è una conseguenza del suo comportamento; la persona avrebbe potuto prevedere questa conseguenza del suo comportamento; la persona, volendo, avrebbe potuto comportarsi diversamente, evitando così tale conseguenza.

4 La responsabilità professionale dell’infermiere alla luce dell’evoluzione normativa
La professione infermieristica, nel corso degli anni, ha subito profondi cambiamenti imputabili all'evoluzione normativa e formativa che hanno consentito il passaggio da attivita' ausiliaria della professione medica a professione sanitaria autonoma

5 La responsabilità professionale dell’infermiere alla luce dell’evoluzione normativa
Negli anni: Il DM 739/1994 ha tracciato il profilo professionale La legge 42/99 ha abolito il mansionario abrogando il concetto di professione ausiliaria e riconosciuto la professione infermieristica come professione sanitaria autonoma La legge 251/2000 oltre ad aver istituito la dirigenza sanitaria e gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea ha ribadito che l’infermiere svolge con autonomia professionale attivita' dirette alla prevenzione, alla cura e salvaguardia della salute individuale e collettiva La legge 43/2006 ha previsto espressamente l’obbligo di iscrizione all’albo per l’esercizio dell’attività professionale come avviene per tutte le professioni intellettuali

6 La responsabilità professionale dell’infermiere alla luce dell’evoluzione normativa
questa evoluzione ha determinato un radicale cambiamento in tema di autonomia professionale che ha inciso profondamente sul tema della responsabilita’ L'infermiere, da semplice esecutore e' diventato soggetto attivo nello svolgimento della propria attività professionale con conseguenti responsabilita', nell'ipotesi di errori nel proprio operato o nelle proprie decisioni, in sede civile, penale e disciplinare/amministrativo.

7 AUTONOMIA E RESPONSABILITA’
L’infermiere è titolare del proprio atto sanitario Si passa da una responsabilità limitata e circoscritta al mero atto esecutivo eseguito sotto il controllo medico – in quanto ausiliario della professione medica - alla assunzione di una responsabilità piena e diretta dell’atto infermieristico compiuto in autonomia dal professionista infermiere

8 L’INFERMIERE E LA SUA RESPONSABILITA’
Il professionista infermiere sceglie in autonomia e si assume la responsabilita' delle sue scelte. Per autonomia si intende la possibilita' di esercitare le attivita' assistenziali, negli ambiti di propria competenza, in funzione della tutela del malato, dell’efficacia, dell’efficienza e dell’economicita' del servizio; Per responsabilita' si intende l’insieme delle conseguenze alle quali si espone il professionista nello svolgimento delle sue attività professionali. La responsabilita’ dell’infermiere nasce da una prestazione inadeguata che ha prodotto effetti negativi sulla salute del paziente e questa è una responsabilità aggravata in quanto responsabilità professionale.

9 L’INFERMIERE E LA SUA RESPONSABILITA’
Esistono diverse tipologie di responsabilita': Responsabilità penale e' la responsabilita' che deriva dalla commissione di un reato Responsabilità civile e' la responsabilita' che derivi da un atto illecito che abbia prodotto un danno patrimoniale o extrapatrimoniale. Puo' discendere, ma non necessariamente, da un reato Responsabilità deontologica/disciplinare e' la responsabilita' che discende dalla violazione di un regolamento di disciplina come il CODICE DEONTOLOGICO .

10 La Responsabilità Penale
Equivale all’obbligo di rispondere per azioni che costituiscono un reato si tratta solo ed esclusivamente di fattispecie specifiche espressamente previste dal codice penale La responsabilità penale è sempre personale e non è trasferibile a terzi.

11 La Responsabilità Penale
In ambito penale l’esercizio dell’attivita' infermieristica e' caratterizzata anche dall’attribuzione di determinate qualifiche giuridiche : pubblico ufficiale incaricato di pubblico servizio esercente un servizio di pubblica necessita’ Tali qualifiche giuridiche assumono rilievo perchè alcuni reati vengono puniti piu' gravemente se commessi nella veste di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio alcuni reati sussistono solo in quanto commessi da chi riveste tali qualifiche (es. rifiuto di atti d’ufficio, falso in atto pubblico..)

12 La Responsabilità Penale
Sono pubblici ufficiali, ai sensi dellart. 357 del c.p., 'coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa…..» Sono incaricati di pubblico servizio, ai sensi dellart. 358 del codice penale, 'coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio ….” Sono persone che esercitano un servizio di pubblica necessita', ai sensi dell’art. 359 del codice penale, 'i privati che esercitano professioni forensi o sanitarie, o altre professioni il cui esercizio sia per legge vietato senza una speciale abilitazione dello Stato, quando dell’opera di essi il pubblico sia per legge obbligato a valersi; i privati che, non esercitando una pubblica funzione, ne' prestando un pubblico servizio, adempiono un servizio dichiarato di pubblica necessita' mediante un atto della pubblica amministrazione'

13 La Responsabilità Penale
L’infermiere che presta la propria attivita' lavorativa alle dipendenze di strutture pubbliche riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio L’infermiere che svolge attivita' libero-professionale o alle dipendenze di una struttura privata riveste la qualifica di esercente un servizio di pubblica necessita’ Tali qualifiche non sono astratte ma sono correlate alla specifica attivita' effettuata nel momento in cui si e' verificato il reato….. Un infermiere che esercita la propria attivita' alle dipendenze di una struttura pubblica, ma che, al di fuori del proprio orario di servizio, svolge attivita' libero- professionale, puo' assumere, a seconda dei casi, sia la qualifica di incaricato di pubblico servizio che quella di esercente un servizio di pubblica necessita'

14 La Responsabilità Penale
Gli Elementi oggettivi del reato sono La condotta antigiuridica che puo' essere: - commissiva: cioe' consistente in una attivita' che modifica il mondo esterno ( una coltellata); - omissiva: cioe' consistente in una omissione, ossia nel non aver compiuto una azione che per legge si e' tenuti a compiere (mancato soccorso). L’evento e' la conseguenza della condotta, il risultato del comportamento, attivo od omissivo, tenuto dal soggetto. Il nesso causale, cioe' il rapporto di causa ed effetto tra condotta ed evento che deve essere conseguenza dell’azione od omissione

15 La Responsabilità Penale
Gli Elementi soggettivi sono Il dolo che si caratterizza per la volontarieta' della condotta offensiva e per la previsione di un evento dannoso conseguente a quella condotta; In questo caso l’autore del reato e' pienamente consapevole delle conseguenze del proprio operato ed agisce per il conseguimento di tale risultato La colpa che consiste in un atteggiamento psicologico caratterizzato da negligenza, imprudenza, imperizia. In caso di colpa manca la volonta’ dell’evento La preterintenzione (al di la' dell’intenzione) che si verifica quando si agisce per procurare un evento che si vuole, procurandone un altro che non si vuole

16 La Responsabilità Penale
Agisce con colpa anche chi non applica o agisce in violazione di regolamenti, ordini, discipline. In particolare concretano un comportamento colposo penalmente rilevante: La negligenza che consiste in un comportamento caratterizzato da disattenzione, trascuratezza, superficialita’; L’imprudenza che consiste in un comportamento avventato, precipitoso, privo delle cautele dettate dalla scienza e dalla comune esperienza; L’imperizia che consiste nell’aver agito con cognizioni e/o abilita' tecniche inadeguate, al di sotto, cioe', del livello standard di preparazione che l’infermiere deve essere in grado di possedere.

17 La Responsabilità Penale
Esistono alcune cause oggettive di esclusione di reato cd SCRIMINANTI Si tratta di specifiche situazioni nelle quali l’autore di un reato non viene considerato punibile in quanto, in relazione al particolare contesto nel quale il fatto illecito viene commesso, tale condotta viene giustificata. La ragione sostanziale per cui queste cause eliminano l'antigiuridicita' e' ravvisabile nella mancanza di danno sociale   Queste sono tassativamente previste dal Codice Penale

18 La Responsabilità Penale
Tra le cause di esclusione dell'antigiuridicita' che assumono rilievo per la professione infermieristica possono essere menzionate: Il consenso dell'avente diritto ex art. 50 codice penale: 'non e' punibile chi lede o pone in pericolo un diritto col consenso della persona che puo' validamente disporne’. Al riguardo si evidenzia che il consenso puo' essere prestato soltanto per i c.d. diritti disponibili. Particolare importanza riveste il consenso nel campo dei diritti personalissimi (alla vita, all'onore, etc.) infatti il diritto alla vita non e' disponibile tanto che l'art. 579 c.p. prevede espressamente come reato l'omicidio del consenziente

19 La Responsabilità Penale
B) l’esercizio di un diritto o adempimento di un dovere ex art. 51 codice penale: 'L'esercizio di un diritto o l'adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica autorita', esclude la punibilita' ...’. In campo infermieristico tale ipotesi potrebbe ricorrere quando e' necessario procedere alla contenzione fisica della persona assistita, che di norma si configura come atto coercitivo in contrasto con la liberta' della persona, allo scopo di tutelarne la vita o la salute, a fronte di una condizione di incapacita' di intendere e di volere del soggetto. Ed ancora puo' essere menzionata l'ipotesi in cui l'infermiere proceda, in assenza del consenso dell'interessato, al prelievo di materiale biologico in forza di un ordine dell'Autorita' Giudiziaria.

20 La Responsabilità Penale
C) Lo stato di necessita' (art. 54 codice penale): 'non e' punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessita' di salvare se' od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, ne' altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo...'. E' lecito, pertanto l'intervento dei sanitari con atti diagnostici o terapeutici, anche invasivi o demolitivi, su di un paziente incosciente che non ha preventivamente prestato il consenso perche' impossibilitato a farlo, che versi in una situazione di grave pericolo di vita e in assenza di alternative possibili.

21 La Responsabilità Penale
D) la legittima difesa (art. 52 codice penale). 'Non e' punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessita' di difendere un diritto proprio o altrui contro il pericolo attuale di unoffesa ingiusta e sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa’. Tale ipotesi si potrebbe ravvisare quando la violazione del segreto professionale si renda necessario per difendersi da un'accusa ingiusta.

22 La Responsabilità Penale
E) Il caso fortuito e forza maggiore (art. 45 codice penale) 'non e punibile chi ha commesso il fatto per caso fortuito o per forza maggiore'. In tali ipotesi il fatto illecito commesso dal sanitario non costituisce reato in quanto determinato da eventi imprevedibili ed inevitabili che ne escludono la responsabilita’. Ad esempio un sanitario che scriva sulla propria agenda, ad uso esclusivamente personale, dati relativi alla stato di salute dei propri pazienti, non ha nessuna colpa se subisce il furto della stessa ed il contenuto viene divulgato.

23 La Responsabilità Penale
Tra i principali reati possibili nello svolgimento della professione infermieristica si possono annoverare L’ omicidio colposo ex art. 589 codice penale: 'Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona e' punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni’. In campo sanitario tale reato si realizza quando medici od infermieri abbiano determinato, con il loro operato, la morte del paziente. Tale reato e' stato contestato ad infermieri, ad esempio, in casi di errata somministrazione di farmaci o di errate valutazioni in ambito di triage di pronto soccorso o di emergenza collegata al servizio 118.

24 La Responsabilità Penale
Le Lesioni personali colpose, art. 590 codice penale: 'Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale e' punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309’. In campo sanitario tale reato e' ravvisabile in ipotesi di trattamenti medico-chirurgici in assenza di un valido consenso del paziente.

25 La Responsabilità Penale
Rifiuto di atti di ufficio, art. 328 codice penale: 'Il pubblico ufficiale o l'incaricato d un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanita', deve essere compiuto senza ritardo, e' punito con la reclusione da sei mesi a due anni’. Il reato si configura in presenza di condotte omissive anche se da tali condotte non derivano conseguenze dannose per il paziente. Soggetto attivo del reato e' colui che riveste la qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio.

26 La Responsabilità Penale
Violenza privata, previsto allart. 610 codice penale: 'Chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa e' punito con la reclusione fino a quattro anni’. In ambito sanitario il reato si configura essenzialmente quando il trattamento sanitario viene praticato in assenza di un valido consenso od in occasione di pratiche contenitive, o comunque coercitive, attuate nei confronti di pazienti affetti da disturbi psichiatrici, tossicodipendenti, disabili od anziani incapaci di intendere e di volere.

27 La Responsabilità Penale
Sequestro di persona, previsto all’art. 605 del codice penale: 'Chiunque priva taluno della liberta' personale e' punito con la reclusione da sei mesi a otto anni. La pena e' della reclusione da uno a dieci anni, se il fatto e' commesso: 1) in danno di un ascendente, di un discendente o del coniuge; 2) da un pubblico ufficiale con abuso dei poteri inerenti alle sue funzioni. Tale reato puo' essere commesso da operatori sanitari che esplicano la loro attivita' in ambito psichiatrico, geriatrico o delle tossicodipendenze. La fattispecie, il piu' delle volte, si realizza in ipotesi di contenzione ingiustificata.

28 La Responsabilità Penale
Esercizio abusivo di una professione, art. 348 codice penale: 'Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale e' richiesta una speciale abilitazione dello Stato, e' punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da euro 103 a euro 516’. Modificato dalla LEGGE GELLI introducendo un sostanziale aggravamento delle pene L'articolo e' posto a tutela dell'interesse pubblico, affinche' determinate professioni siano esercitate, solo ed esclusivamente, da soggetti abilitati ed iscritti ad un albo professionale, per garantire ai cittadini i requisiti minimi di idoneita' e capacita' di colui che la esercita. La professione infermieristica rientra tra queste cosiddette professioni 'protette'

29 La Responsabilità Penale
Abbandono di persone minori o incapaci, previsto all’art. 591 codice penale: 'Chiunque abbandona una persona minore degli anni quattordici, ovvero una persona incapace, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia,’ o per altra causa, di provvedere a se stessa, e della quale abbia la custodia o debba avere la cura, e punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. La pena e della reclusione da uno a sei anni se dal fatto deriva una lesione personale, ed e da tre a otto anni se ne deriva la morte’. Nella professione infermieristica il reato si concretizza attraverso la mancata esecuzione del rapporto di cura, qualora gli operatori abbandonano o non esercitano la custodia di minori o incapaci a loro affidati, o omettono di fornire le prestazioni assistenziali o le cure di cui necessitano i pazienti, con conseguenti rischi per la salute.

30 La Responsabilità Penale
Stato di incapacita' procurato mediante violenza, art. 613 codice penale: 'Chiunque, mediante suggestione ipnotica o in veglia o mediante somministrazione di sostanze alcooliche o stupefacenti, o con qualsiasi altro mezzo, pone una persona, senza il consenso di lei, in stato di incapacita’ di intendere o di volere, e' punito con la reclusione fino a un anno. Il consenso dato dalle persone indicate nell’ultimo capoverso dellarticolo 579 (omicidio del consenziente) non esclude la punibilita'... ‘. La fattispecie puo' ricorrere nell’ipotesi in cui il paziente venga sottoposto ad una sedazione farmacologica in assenza di un valido consenso o da ragioni giustificative dettate dalla situazione clinica o da necessita' assistenziali.

31 La Responsabilità Penale
L’omissione di referto: l'art. 365 codice penale prevede espressamente che 'chiunque, avendo nell'esercizio di una professione sanitaria prestato la propria assistenza od opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto per il quale si debba procedere d'ufficio, omette o ritarda di riferirne all'Autorita'... e' punito con la multa fino a euro 516 € . Questa disposizione non si applica quando il referto esporrebbe la persona assistita a procedimento penale'. Il referto, pertanto, e' l'atto col quale l'esercente una professione sanitaria riferisce all'autorita' giudiziaria di avere prestato la propria assistenza od opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto perseguibile d'ufficio.

32 La Responsabilità Penale
Nel caso in cui il sanitario svolga la propria attivita' come pubblico dipendente, quindi con la qualifica giuridica di pubblico ufficiale od incaricato di pubblico servizio, gli articoli 331 e 332 del codice penale prevedono anche per tali soggetti l’obbligo di informare l’Autorita' Giudiziaria dell’esistenza di reati mediante la trasmissione, senza ritardo, della cosiddetta denuncia di reato, limitatamente, come per il referto, ai soli reati perseguibili dufficio.

33 La Responsabilità Penale
Si ricordano poi i reati di rivelazione del segreto professionale e rivelazione del segreto d'ufficio. L'infermiere e' tenuto, nell'ambito della sua attivita', a mantenere il riserbo sulle notizie apprese in virtu' del rapporto con il paziente; tale dovere e' previsto anche nel codice deontologico, che nel codice penale agli artt. 622 (rivelazione del segreto professionale) e 326 (rivelazione del segreto d'ufficio).

34 La Responsabilità Penale
La differenza tra i due reati e' data dalla qualifica giuridica del sanitario al momento in cui commette il fatto illecito. La rivelazione del segreto professionale riguarda il sanitario che svolge attivita' libero professionale, mentre la rivelazione del segreto d'ufficio riguarda il sanitario pubblico dipendente. Il reato consiste nella rivelazione, senza giusta causa, di qualsiasi tipo di notizia personale anche non di tipo sanitario che il paziente non e' intenzionato a divulgare, ovvero nel suo impiego a proprio od altrui profitto.

35 La Responsabilità Penale
La rivelazione del segreto professionale e' legittima solo se sussiste una giusta causa. In alcune ipotesi, infatti, la divulgazione e' espressione di un dovere stabilito dall'ordinamento giuridico (es. denunce sanitarie di malattie infettive, referto all'Autorita' Giudiziaria, perizia e consulenza tecnica). In tali casi, l'eventuale rifiuto del sanitario ad ottemperare l'obbligo giuridico di rivelazione, potrebbe esporlo, a sua volta, a sanzioni penali. In tali ipotesi, comunque, il sanitario e' tenuto a rispettare l'obbligo del riserbo su tutte quelle notizie irrilevanti ai fini dell'espletamento dell'incarico e per le quali non sussiste l'obbligo di riferire all'Autorita' Giudiziaria.

36 La Responsabilità Penale
Il reato di rivelazione ed utilizzo di segreto d'ufficio, previsto dall'art. 326 codice penale: 'Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualita', rivela notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni’. La giurisprudenza ha ravvisato la configurazione di tale reato a carico di alcuni infermieri addetti alla camera mortuaria di un ospedale i quali, violando i doveri di riservatezza ed imparzialita' alla cui osservanza erano tenuti, nella loro qualita' di pubblici impiegati, avevano concordato con determinate imprese di onoranze funebri di dare a queste ultime, dietro corrispettivo in danaro, immediata notizia dei decessi (Cass n 2266).

37 Responsabilità civile
La responsabilita' civile si ricollega alla realizzazione di una condotta (commissive o omissiva) che ha come conseguenza la produzione di un danno patrimoniale o non patrimoniale ad un altro soggetto. Presupposto della responsabilita' civile e’ l’esistenza di un danno risarcibile La responsabilità civile si distingue in Responsabilita' contrattuale Responsabilità extracontrattuale

38 Responsabilità civile
La responsabilità contrattuale è la responsabilità che sorge in capo al soggetto debitore ( dell’obbligazione contrattuale) di risarcire i danni cagionati al creditore con la non esatta esecuzione della prestazione dovuta in virtù del rapporto obbligatorio tra loro sorto ed avente come fonte un contratto o qualsiasi atto o fatto (che non sia fatto illecito) idoneo a produrre un'obbligazione

39 Responsabilità civile
La responsabilità contrattuale è disciplinata dall'art cc che stabilisce che 'il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta, e' tenuto al risarcimento del danno se non prova che l’inadempimento o il ritardo nell’adempimento e' stato determinato da impossibilita' della prestazione derivante da causa a lui non imputabile’. Nell’adempimento delle obbligazioni i criteri guida sono dettati dall'art cc secondo cui il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia Nelle obbligazioni inerenti l’esercizio di una attivita' professionale la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell’attivita' esercitata'.

40 Responsabilità civile
Il paziente che abbia subito un danno ed invochi la responsabilita' contrattuale dovrà' semplicemente fornire la prova dell’esistenza di un contratto, indicando l’inadempimento dell’obbligazione derivante dal contratto e l’entita' del danno derivato dall’inadempimento. Sara’ onere del professonista per escludere la propria responsabilità dimostrare che tutti i suoi comportamenti professionali siano stati improntati alla diligenza professionale e che quindi il danno sia derivato da cause da lui indipendenti (c.d. inversione dell’onere della prova).

41 Responsabilità civile
L’art codice civile pone una limitazione di responsabilità del prestatore d’opera professionale, circoscrivendola ai soli casi di dolo o colpa grave, qualora il professionista si trovi di fronte a problemi tecnici di speciale difficoltà. Nelle ipotesi in cui si prospettano speciali difficoltà è onere di chi lamenta il danno dover fornire la prova della colpa grave del professionista sanitario che ha operato e dover dimostrare che vi sia stato quel particolare grado di imperizia che fonda la responsabilità e giustifica il risarcimento Occorre però fare una precisazione la norma si applica soltanto quando in discussione sia la perizia del professionista, non quando al contrario, ci si trovi di fronte all’imprudenza o all’incuria (ritenendosi tali condotte degne delle valutazioni più severe e rigorose).

42 Responsabilità civile
La responsabilita' extracontrattuale o aquiliana, si configura nelle ipotesi di violazione di diritti assoluti ed e' disciplinata dall'art codice civile che prevede che qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto obbliga colui che lo ha commesso a risarcire il danno’. La distinzione ha delle importanti conseguenze sul piano pratico della tutela dei diritti. Infatti, in caso di responsabilità extracontrattuale il paziente che intende agire ex art dovra' rigorosamente dimostrare gli errori del sanitario ed il nesso causale tra questi ed il danno subito

43 Responsabilità civile
Per diverso tempo la giurisprudenza e' stata dell'avviso di ritenere che, nell’ambito della sanita' pubblica, la responsabilita' degli operatori sanitari nei confronti del paziente fosse di natura extracontrattuale’ in quanto il sanitario agisce in regime di dipendenza della struttura pubblica senza essere vincolato da alcun contratto od accordo diretto con il paziente. Più di recente invece, anche l’obbligazione del sanitario dipendente dalla struttura pubblica, pur non fondata su di un contratto tipico, e' considerata dalla giurisprudenza di natura contrattuale.

44 Responsabilità civile
ATTENZIONE La Corte di Cassazione ha stabilito che il rapporto professionale nasce anche in assenza di un vero e proprio contratto con il paziente ed e' sufficiente l'esistenza di un 'contatto sociale’ per aversi responsabilità contrattuale in quanto chi esercita la professione sanitaria ha precisi doveri di comportamento verso chi si e' affidato alle sue cure 'entrando in contatto con lui', indipendentemente dall'esistenza di un impegno formale – contratto scritto' (Cfr. Cass. n /2004).

45 Responsabilità professionale in specifiche attività
IN SALA OPERATORIA IN CASI DI EMERGENZA PER LA SOMMINSITRAZIONE DI FARMACI PER LA REDAZIONE DELLA CARTELLA CLINICA E LA DOCUMENTAZIONE INFERMIERISTICA PER L’ACQUISIZIONE DEL CONSENSO INFORMATO IN CASO DI RIFIUTO DELLE CURE

46 La legge 24/2017 – legge Gelli La riforma introdotta dalla legge Gelli (l. 8 marzo 2017, n. 24) si pone in linea di continuità con il c.d. Decreto Balduzzi (d.l. 13 settembre 2012, n. 158) per quanto riguarda la previsione di un sistema di responsabilità medica, obbligatoriamente assicurata, allo scopo di arginare il fenomeno della medicina difensiva Rispetto al Decreto Balduzzi, la nuova legge ridisegna in modo più organico gli assetti della nuova responsabilità sanitaria predisponendo un modello di gestione del rischio clinico che, agendo in via preventiva, monitora e limita le ipotesi di rischio avverso, implementando la ‘sicurezza delle cure’, obiettivo divenuto fondamentale, in quanto parte integrante del diritto alla tutela della salute

47 La legge 24/2017 – legge Gelli La riforma persegue TRE OBIETTIVI
La TUTELA degli esercenti le professioni sanitarie La TUTELA del danneggiato Il RISPARMIO della spesa pubblica attraverso un CONTENIMENTO DELLA MEDICINA DIFENSIVA

48 Art. 1. (Sicurezza delle cure in sanità)
“La sicurezza delle cure è parte costitutiva del diritto alla salute ed è perseguita nell’interesse dell’individuo e della collettività”. La riforma si apre con l’enunciazione di questo principio cardine Il diritto alla salute è inteso anche come diritto alle cure che, seppur condizionato dalla limitatezza delle disponibilità finanziarie, non può negarsi agli individui. La qualità e la sicurezza delle cure sono ora componenti imprescindibili nell’erogazione del servizio sanitario.

49 Art. 2. (Difensore civico regionale o provinciale e Centri regionali per la gestione del rischio)
Con questa disposizione viene affidato all’ufficio del difensore civico la funzione di ‘garante del diritto alla salute’. Ogni disfunzione del sistema sanitario può così essere oggetto di un ricorso gratuito al difensore civico che acquisisce gli atti e, qualora il ricorso sia fondato, agisce a tutela del diritto leso.

50 Art. 4. (Trasparenza dei dati)
Le prestazioni sanitarie devono essere erogate nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali di cui al d.lgs. 196/2003. La disposizione prevede che la direzione sanitaria della struttura entro sette giorni dalla presentazione della richiesta deve fornire la documentazione sanitaria disponibile relativa al paziente

51 Art. 5. (Buone pratiche clinico-assistenziali e raccomandazioni previste dalle linee guida)
Gli esercenti le professioni sanitarie nell’esecuzione delle prestazioni sanitarie con finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche, palliative, riabilitative e di medicina legale, si attengono, salve le specificità del caso concreto, alle raccomandazioni previste dalle LINEE GUIDA pubblicate ai sensi del comma 3 ed elaborate da enti e istituzioni pubblici e privati nonché dalle società scientifiche e dalle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie iscritte in un apposito elenco istituto e regolamentato con decreto del Ministero della salute da emanare entro novanta giorni... In mancanza delle suddette raccomandazioni gli esercenti le professioni sanitarie si attengono alle buone pratiche clinico-assistenziali.

52 Art. 6. (Responsabilità penale dell'esercente la professione sanitaria) Nel codice penale viene introdotta la fattispecie di cui al nuovo art. 590-sexies, che disciplina la responsabilità colposa per morte o per lesioni personali in ambito sanitario: La punibilità del fatto viene esclusa se l’evento si sia verificato a causa di imperizia, purché risultino rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida o, in mancanza di queste, dalle buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto.

53 Art. 7. Responsabilità civile della struttura e dell’esercente la professione sanitaria.
La disposizione dà vita ad un sistema di DOPPIO BINARIO della responsabilità civile Risponde a titolo di responsabilità contrattuale - la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata l’esercente la professione sanitaria in regime libero – professionale che abbia agito in forza di una obbligazione contrattuale assunta con il paziente Risponde a titolo di responsabilità extracontrattuale l’esercente la professione sanitaria dipendente di una struttura privata o pubblica Il libero professionista in regime di prestazione intramuraria L’operatore in regime di convenzione con il SSN L’operatore che svolge attività di sperimentazione e ricerca

54 Art. 7. Responsabilità civile della struttura e dell’esercente la professione sanitaria. Le conseguenze processuali di tale sistema bipartito sono molto importanti. La responsabilità contrattuale si prescrive in 10 anni La responsabilità extracontrattuale si prescrive in 5 anni In caso di responsabilità contrattuale al paziente danneggiato basta provare il titolo (che dimostri il ricovero e dunque l’assunzione dell’obbligazione da parte dell’ospedale o dell’infermirìere libero professionista) ed allegare l’inadempimento In caso di responsabilità extracontrattuale il danneggiato deve provare il danno, il nesso causale tra la condotta e il danno, e la colpa dell’agente

55 Art. 7. Responsabilità civile della struttura e dell’esercente la professione sanitaria.
La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose (responsabilità contrattuale) L'esercente la professione sanitaria di cui ai commi 1 e 2 risponde del proprio operato ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente (responsabilità extracontrattuale)

56 Art. 7. Responsabilità civile della struttura e dell’esercente la professione sanitaria. Nella determinazione del danno il giudice dovrà tener conto di come l’operatore sanitario ha seguito le buone pratiche clinico-assistenziali e le raccomandazioni previste dalle linee guida

57 Art. 8. Tentativo obbligatorio di conciliazione
Art. 8. Tentativo obbligatorio di conciliazione. Chi intende esercitare un'azione innanzi al giudice civile relativa a una controversia di risarcimento del danno derivante da responsabilità sanitaria è tenuto preliminarmente a proporre ricorso ai sensi dell'articolo 696-bis del codice di procedura civile dinanzi al giudice competente ( consulenza tecnica preventiva). Ovvero esperire il procedimento di mediazione civile ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28. Questa previsione è finalizzata ad una riduzione delle controversie giudiziali

58 Art. 9. Azione di rivalsa o di responsabilità amministrativa
Art. 9. Azione di rivalsa o di responsabilità amministrativa. L’azione di rivalsa o di responsabilità amministrativa della struttura sanitaria nei confronti dell’esercente la professione sanitaria è limitata e si può esperire: solo in caso di dolo o colpa grave del sanitario solo successivamente all’avvenuto risarcimento (sulla base di titolo giudiziale o stragiudiziale) ed entro un anno dall’avvenuto pagamento. La rivalsa si esercita entro il limite massimo del triplo dello stipendio annuo percepito al momento della condotta Inoltre la decisione pronunciata nel giudizio promosso contro la struttura sanitaria o la compagnia assicuratrice non fa stato nel giudizio di rivalsa se l’esercente la professione sanitaria non è stato parte del giudizio

59 Art. 10. Obbligo di assicurazione
Art. 10. Obbligo di assicurazione. Le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private devono essere provviste di copertura assicurativa o di altre analoghe misure per la responsabilità civile verso terzi e per la responsabilità civile verso prestatori d'opera, ..anche per danni cagionati dal personale a qualunque titolo operante presso le strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche e private, compresi coloro che svolgono attività di formazione, aggiornamento nonché di sperimentazione e di ricerca clinica. Tale obbligo concerne anche le strutture sociosanitarie e le prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramoenia ovvero in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale, nonché attraverso la telemedicina Le medesime strutture devono stipulare altresì una polizza assicurativa per la copertura della responsabilità extracontrattuale (ex art c.c.) verso terzi degli esercenti le professioni sanitarie.

60 Art. 10. Obbligo di assicurazione
Art. 10. Obbligo di assicurazione. Al fine di garantire efficacia alle azioni di cui all'articolo 9 e all'articolo 12, comma 3, ciascun esercente la professione sanitaria operante a qualunque titolo in strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private provvede alla stipula, con oneri a proprio carico, di un'adeguata polizza di assicurazione per colpa grave. Viene confermato, inoltre, l’obbligo di copertura assicurativa ( già previsto dall’art. 3 comma 5 lett. E del D.legge 138/2011) per il sanitario che eserciti al di fuori di una delle strutture sopra indicate o che presti la propria opera all’interno della stessa struttura in regime libero-professionale o si avvalga della stessa struttura nell’adempimento della propria obbligazione contrattuale assunta direttamente con il paziente .

61 Art. 13. Obbligo di comunicazione all’esercente la professione sanitaria del giudizio basato sulla sua responsabilità. Le strutture sanitarie e sociosanitarie e le compagnie di assicurazione devono comunicare all’esercente la professione sanitaria l’instaurazione del giudizio promosso nei loro confronti dal danneggiato, entro dieci giorni dalla ricezione della notifica dell’atto introduttivo. Il suddetto obbligo (con i relativi effetti, in caso di inadempimento) è esteso anche alla comunicazione (all'esercente la professione sanitaria) dell'avvio di trattative stragiudiziali con il danneggiato (comunicazione che deve recare l'invito a prendervi parte): l'omissione, la tardività o l'incompletezza delle comunicazioni preclude l'ammissibilità delle azioni di rivalsa o di responsabilità amministrativa di cui all'articolo 9.

62 Art. 15. Nomina dei consulenti tecnici d’ufficio e dei periti nei giudizi di responsabilità sanitaria. Riforma la disciplina sulla nomina dei CTU (consulenti tecnici d'ufficio) in ambito civile e dei periti in ambito penale. …l'autorità giudiziaria affida l'espletamento della consulenza tecnica e della perizia a un medico specializzato in medicina legale e a uno o più specialisti nella disciplina che abbiano specifica e pratica conoscenza di quanto oggetto del procedimento Tali modifiche appaiono di particolare rilievo, costituendo le perizie i cardini del giudizio nell'ambito del contenzioso e dei giudizi sanitari.


Scaricare ppt "LA RESPONSABILITA’ PROFESSIONALE DELL’INFERMIERE avv. Francesca Nappi"

Presentazioni simili


Annunci Google