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Vigilanza: ESMA, CONSOB

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Presentazione sul tema: "Vigilanza: ESMA, CONSOB"— Transcript della presentazione:

1 Vigilanza: ESMA, CONSOB
- CAPITOLO II, manuale Annunziata, (ed IX) - tirocini

2 ESMA – European Securities and Markets Authority (Reg. UE/1095/2010)
- Sede a Paris, insieme a EBA (Londra, Paris) e EIOPA (Francoforte) partecipa all’ERSB (European Systemic Risk Board), vertice istituzioni europee del mercato dei capitali - tutela investitori - contribuisce elaborazione norme, prassi e fornisce pareri, raccomandazioni, progetti di norme a istituzioni UE; - verifica altre autorità (nazionali ed europee); - decisioni individuali vs operatori di mercato (enforcement)

3 Esma: potere normativo
l’elaborazione di norme tecniche di regolamentazione richiede una competenza tecnica in una forma specifica al settore dei servizi finanziari. È necessario introdurre uno strumento efficace per fissare norme tecniche di regolamentazione armonizzate in materia di servizi finanziari, in modo da assicurare, in particolare grazie ad un corpus unico di norme, condizioni di parità e la tutela adeguata degli investitori e dei consumatori in tutta l’Unione. È efficace e opportuno che l’Autorità, in quanto organismo dotato di competenze tecniche altamente specialistiche, sia incaricata dell’elaborazione, in settori definiti dal diritto dell’Unione, di progetti di norme tecniche di regolamentazione che non comportino scelte politiche. Date le competenze tecniche dell’Autorità nei settori di elaborazione delle norme tecniche di regolamentazione, occorre prendere atto dell’intenzione dichiarata dalla Commissione di basarsi, come regola generale, sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l’Autorità le ha sottoposto in vista dell’adozione degli atti delegati corrispondenti. I progetti di norme tecniche di regolamentazione sarebbero soggetti a modifica qualora si rivelassero incompatibili con il diritto dell’Unione, non rispettassero il principio di proporzionalità o violassero i principi fondamentali del mercato interno dei servizi finanziari sanciti nell’acquis dell’Unione in materia di servizi finanziari.

4 ESMA enforcement Assicurare la corretta e integrale applicazione del diritto dell’Unione è un prerequisito essenziale per l’integrità, la trasparenza, l’efficienza e il regolare funzionamento dei mercati finanziari, per la stabilità del sistema finanziario e l’instaurazione di condizioni di concorrenza neutre per i partecipanti ai mercati finanziari dell’Unione. Occorre quindi istituire un meccanismo che permetta all’Autorità di trattare i casi di mancata o errata applicazione del diritto dell’Unione che risultino in una violazione dello stesso e che questo meccanismo sia applicato nei casi in cui il diritto dell’Unione definisce obblighi chiari e incondizionati. 1) ESMA ha potere di condurre indagini sui casi di presunta applicazione errata o insufficiente degli obblighi previsti dal diritto dell’Unione da parte delle autorità nazionali nelle loro pratiche di vigilanza, emanando al termine una raccomandazione. 2) qualora l’autorità nazionale competente non segua la raccomandazione, la Commissione dovrebbe avere la facoltà di formulare un parere formale, che tenga conto della raccomandazione dell’ESMA e che imponga all’autorità competente di adottare le misure necessarie per assicurare il rispetto del diritto dell’Unione. 3) per porre fine a situazioni eccezionali di persistente inerzia dell’autorità competente interessata, ESMA ha il potere di adottare, in ultima istanza, decisioni indirizzate a singoli partecipanti ai mercati finanziari. Occorre che tale potere sia limitato a casi eccezionali, nei quali un’autorità competente non si conformi al parere formale adottato nei suoi confronti e in cui il diritto dell’Unione sia direttamente applicabile ai partecipanti ai mercati finanziari, conformemente a vigenti o futuri regolamenti dell’Unione.

5 ESMA: vigilanza Specifica attribuzione di un intero settore (ag. Rating, short selling) Art. 9, para 5, reg. UE/1095/2010: L’Autorità può proibire o limitare temporaneamente talune attività finanziarie che mettono a repentaglio il corretto funzionamento e l’integrità dei mercati finanziari o la stabilità generale o parziale del sistema finanziario dell’Unione Short selling: vendita di beni altrui nella speranza che il prezzo scenda così da riacquistarlo in futuro a un prezzo più basso e ottenere un profitto

6 Short selling - esempio
Le azioni di BETA SPA valgono 5 euro. Tizio si fa prestare 1000 azioni di BETA SPA dal broker Caio che accetta di riavere lo stesso numero di titoli prestati, senza tener conto del valore di mercato delle azioni Tizio vende le 1000 azioni (per un totale di 5000euro) Perché? Tizio spero che azioni di BETA perdano di valore PRIMA di doverle restituire a CAIO così che: - quando valgono 3,5 euro ne ricompra 1000 per un totale di euro La differenza di 1500 euro, data dal prezzo al quale avete venduto le azioni e il prezzo più basso pagato per riacquistarle, rappresenta il profitto lordo, a cui andranno sottratti la commissione e gli interessi sul prestito.

7 CGE, C‑270/12 (Regno Unito v. Parlamento Europeo)
L’art. 28 reg. UE/236/2012 relativo alle vendite allo scoperto e a taluni aspetti dei contratti derivati aventi ad oggetto la copertura del rischio di inadempimento dell’emittente (credit default swap) consente a ESMA di vietare vendita allo scoperto (richiamando quindi art. 9 para 5 di reg. 1095/2010) L’emanazione di tale divieto è possibile quando quelle vendite determinano una minaccia all’ordinato funzionamento e all’integrità dei mercati finanziari o alla stabilità di tutto o di parte del sistema finanziario dell’Unione e sussistono implicazioni transfrontaliere e nessuna autorità competente ha adottato misure per affrontare la minaccia;

8 CGE, C‑270/12 (Regno Unito v. Parlamento Europeo)
Regno Unito chiede annullamento art. 28 perché: - «potere discrezionale assai ampio» + «criteri altamente soggettivi» - L’adozione di decisioni di questo tipo assocerebbe tale organismo all’attuazione di una vera e propria politica economica. Anche divieti temporanei aventi ad oggetto operazioni sui mercati finanziari potrebbero determinare conseguenze significative a lungo termine, in particolare un impatto sulla liquidità dei mercati, e comportare effetti potenzialmente durevoli sul globale affidamento di questi ultimi

9 CGE, C‑270/12 (Regno Unito v. Parlamento Europeo)
Corte respinge domanda di annullamento, perché esclude che ESMA sia investita di un «vero potere discrezionale» incompatibile con il Trattato FUE: - art. 28, reg. 236/2012 rientra nei poteri riconosciuti dal regolamento ESMA - l’eventuale decisione deve essere motivata: prima di vietare short selling ESMA deve esaminare un numero rilevante di fattori indicati dall’art. 28, reg. 236/2012 - i poteri di cui l’Aesfem dispone in forza dell’articolo 28 reg. n. 236/2012 sono disciplinati in modo preciso e sono soggetti a un controllo giurisdizionale alla luce degli obiettivi stabiliti dall’autorità delegante

10 Consob - legge 7 giugno 1974, n. 216 - art. 2 TUF (rapporto diritto eurounitario) Il Ministero dell'economia e delle finanze, la Banca d'Italia e la Consob esercitano i poteri loro attribuiti in armonia con le disposizioni dell'Unione europea, applicano i regolamenti e le decisioni dell'Unione europea e provvedono in merito alle raccomandazioni concernenti le materie disciplinate dal presente decreto; - art. 3 TUF (potere regolamentare) - adottati con forma di regolamento, pubblicati su GU, riparto competenza con Banca d’Italia; - art. 4 TUF (collaborazione tra Autorità) La Banca d'Italia, la Consob, la Commissione di vigilanza sui fondi pensione e l'IVASS collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare le rispettive funzioni. Dette autorità non possono reciprocamente opporsi il segreto d'ufficio;

11 Consob: obbligo di segnalazione atti rilevanza penale
Art. 4.11, TUF: 11. I dipendenti della Consob, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, sono pubblici ufficiali e hanno l'obbligo di riferire esclusivamente alla Commissione tutte le irregolarità constatate, anche quando integrino ipotesi di reato. E all’autorità giudiziaria? Tesi 1: discrezione della Consob Tesi 2: obbligo per la Consob Tesi 3: dopo avere adottato le misure necessarie alla tenuta del mercato, scatta obbligo per la Consob di provvedere con la trasmissione della notizia all’autorità penale


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