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(capitolo III, Annunziata 2017, IX)

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1 26.3.19 (capitolo III, Annunziata 2017, IX)
Il potere di vigilanza (capitolo III, Annunziata 2017, IX)

2 Tratti comuni e disciplina generale
Le disposizioni sulla vigilanza si applicano a tutti i soggetti previsti dal TUF Art TUF configurano una disciplina generale della vigilanza sul mercato mobiliare Disciplina vigilanza TUF simile a disciplina TUB Influenza legislatore euro-unitario e influenza ESMA Riparto tra Banca d’Italia e Consob

3 Art. 5, TUF: Finalità della vigilanza
5.1. La vigilanza sulle attivita' disciplinate dalla presente parte ha per obiettivi: a) la salvaguardia della fiducia nel sistema finanziario; b) la tutela degli investitori; c) la stabilita' e il buon funzionamento del sistema finanziario; d) la competitivita' del sistema finanziario; e) l'osservanza delle disposizioni in materia finanziaria.

4 Sintesi: vigilanza e collaborazione
Art. 4: obbligo di collaborazione tra le varie autorità creditizie Art. 5: finalità della vigilanza secondo il TUF Astrattamente potremmo avere più soluzioni: Vigilanza accentrata (una sola autorità per tutto il mercato dei capitali: prima UK) Vigilanza per categorie soggetti (banche, intermediari, assicurativi) Vigilanza funzionale (competenza vigilanza dipende dalla funzione)

5 Art. 5 TUF (distinzione funzionale)
Banca d'Italia e' competente per quanto riguarda il contenimento del rischio, la stabilita' patrimoniale e la sana e prudente gestione degli intermediari (sana=profittevole; prudente=attenta ai rischi) la Consob e' competente per quanto riguarda la trasparenza e la correttezza dei comportamenti La Banca d'Italia e la CONSOB operano in modo coordinato al fine di ridurre al minimo gli oneri gravanti sui soggetti abilitati si danno reciproca comunicazione dei provvedimenti assunti e delle irregolarita' rilevate nell'esercizio dell'attivita' di vigilanza.

6 Vigilanza: l’attività regolamentare (art. 6)
Fase iniziale legislazione nazionale: potere regolamentare CONSOB molto intenso Fase attuale: potere regolamentare CONSOB poco intenso: Regolamenti, ESMA sottraggono spazio CONSOB Gold plating

7 Principi attività regolamentare
Art. 6 TUF: principi a) valorizzazione dell’autonomia decisionale dei soggetti abilitati; b) proporzionalità, esercizio del potere con il minore sacrificio degli interessi dei destinatari; c) riconoscimento del carattere internazionale del mercato finanziario e salvaguardia della posizione competitiva dell’industria italiana; d) agevolazione dell’innovazione e della concorrenza

8 Attività regolamentare (art. 6):
Bankitalia: Obblighi patrimoniali SIM CONSOB: Trasparenza (obblighi informativi, comunicazioni pubblicitarie) Correttezza (adeguatezza, appropriatezza, best execution, conflitti interese)

9 Attività informativa e di indagine (art. 6-bis)
Nell’ambito delle loro competenze, Banca d’Italia e Consob possono: a) chiedere a chiunque la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con le modalità e nei termini dalla stessa stabiliti, che possano essere pertinenti ai fini dell’esercizio della propria funzione di vigilanza; b) procedere ad audizione personale nei confronti di chiunque possa essere in possesso di informazioni pertinenti; Consob può: procedere a perquisizioni, richiedere le registrazioni di comunicazioni telefoniche, accedere documenti tributari, Centrale rischi Tutte queste info sono coperte dal segreto d’ufficio

10 Attività ispettiva (art. 6-ter)
Banca d’Italie e Consob possono: effettuare ispezioni e richiedere l’esibizione dei documenti; La Consob può richiedere ai soggetti incaricati della revisione legale dei conti dei soggetti abilitati di fornire informazioni

11 Potere di intervento (art. 7)
La Banca d'Italia e la Consob possono: convocare gli amministratori, i sindaci e il personale, gli organi collegiali, fissandone l'ordine del giorno; procedere direttamente alla convocazione degli organi collegiali quando gli organi competenti non abbiano ottemperato a quanto previsto dalla lettera Pubblicare avvertimenti al pubblico Consob può disporre, sentita la Banca d’Italia, la rimozione di uno o più esponenti aziendali di Sim, qualora la loro permanenza in carica sia di pregiudizio alla trasparenza e correttezza dei comportamenti dei soggetti abilitati (art. 7-2ter)

12 Focus: art. 7-octies TUF La Consob può,
nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: a) rendere pubblica, anche in via cautelare, la circostanza che il soggetto non è autorizzato allo svolgimento delle attività; b) ordinare di porre termine alla violazione


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