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GLI AMMORTIZZATORI SOCIALI Sono un complesso di misure finalizzate al sostegno del reddito dei lavoratori che hanno appena perso il posto di lavoro. Strumento.

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1 GLI AMMORTIZZATORI SOCIALI Sono un complesso di misure finalizzate al sostegno del reddito dei lavoratori che hanno appena perso il posto di lavoro. Strumento “Ammortizzatori Sociali”: 18Febbraio 2011

2 AMMORTIZZATORI SOCIALI:
CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA CASSA INTEGRAZIONE STRAORDINARIA CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA MOBILITA’ INDENNIZZATA (L. 223/91) MOBILITA’ NON INDENNIZZATA (L. 236/93) PREPENSIONAMENTI CONTRATTI DI SOLIDARIETA’ INDENNITA’ ORDINARIA DI DISOCCUPAZIONE

3 CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI
Lo strumento tradizionalmente usato per gestire le crisi occupazionali è la cassa integrazione guadagni. Garantisce un reddito, anche se inferiore a quello ordinario, a lavoratori di imprese in crisi. Ordinaria:introdotta nel Quando la crisi dell’azienda dipende da eventi temporanei (mancanza di commesse, eventi meteorologici ecc.) ed è certa la ripresa dell’attività produttiva. Straordinaria: introdotta nel Quando l’azienda deve fronteggiare processi di ristrutturazione (cambiamento di tecnologie), riorganizzazione (cambiamento dell’organizzazione aziendale), riconversione (cambiamento dell’attività) o in caso di crisi aziendale. Inoltre, l’intervento straordinario può essere richiesto anche a seguito di fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria.

4 CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI ORDINARIA
L’integrazione salariale ordinaria spetta ai lavoratori che appartengono alle seguenti categorie: Operai (qualunque sia la qualifica) Intermedi Impiegati (tecnici e amministrativi) Quadri Soci di cooperative di produzione e lavoro Lavoratori a tempo indeterminato dipendenti da cooperative agricole soggette alla Cassa integrazione Lavoratori assunti con benefici contributivi (contratto di inserimento, disoccupati di lunga durata, lavoratori provenienti dalle liste di mobilità ecc.).

5 CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI ORDINARIA
Le aziende interessate: imprese del settore industriale (indipendentemente dal numero dei lavoratori occupati); società cooperative di produzione e lavoro esercenti attività industriale; industrie boschive, forestali e del tabacco; cooperative agricole e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici ricavati prevalentemente dalla coltivazione di propri fondi, dalla silvicoltura e dall’allevamento del bestiame; imprese addette al noleggio ed alla distribuzione dei film, imprese che svolgono attività di sviluppo e stampa di pellicole; aziende addette alla frangitura delle olive per conto terzi in quanto classificate industriali; imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato; imprese addette agli impianti elettrici e telefonici; aziende che operano nei settori dell’installazione di impianti, anche ferroviari, che effettuano attività connesse alla costruzione di opere di natura edile e non solo di “rifinitura” di opere già costruite

6 CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI ORDINARIA
La durata E’ pagata per un periodo massimo di 13 settimane consecutive (3 mesi continuativi), il periodo può essere prorogato, in casi eccezionali, fino ad un massimo di 12 mesi. Raggiunto tale limite, prima di presentare una nuova domanda, l’impresa deve riprendere l’attività per almeno 52 settimane. I periodi di integrazione salariale sono equiparati a quelli di effettivo lavoro, anche per il conseguimento del diritto a pensione. l compenso: il salario è pari all’80% A chi non spetta Dirigenti Lavoratori a domicilio (assistenti familiari, colf, baby sitter..) Apprendisti Personale religioso Autisti dipendenti addetti esclusivamente al servizio personale del titolare dell’impresa o della sua famiglia; Lavoratori dei porti

7 CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI ORDINARIA
L’assegno per il nucleo familiare è dovuto in misura intera; Il diritto di ferie matura solamente in basa a quanto previsto dai singoli contratti nazionali di riferimento Per il congedo matrimoniale si ha diritto all’intero trattamento economico previsto dai contratti collettivi nazionali; Durante il periodo di inabilità temporanea conseguente ad infortunio sul lavoro, la CIGO viene sospesa e sostituita dall’indennità INAIL; Durante il periodo di divieto di licenziamento, la lavoratrice non può essere sospesa dal lavoro, salvo il caso che sia sospesa l’attività dell’azienda o del reparto che abbia autonomia funzionale. L’indennità giornaliera per maternità obbligatoria sostituisce la CIGO.

8 CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI ORDINARIA
L’indennità di malattia prevale sempre sull’indennità di CIGO, qualunque sia il momento d’insorgenza dell’evento, comunque nei limiti del massimale INPS. Il lavoratore può chiedere al datore di lavoro l’autorizzazione ad andare a lavorare per brevi periodi c/o altra azienda, sospendendo la CIGO, comunicandolo preventivamente all’INPS, pena la decadenza al diritto alla prestazione della CIGO per tutto il periodo della concessione.

9 CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA Le aziende interessate
Imprese industriali, comprese quelle edili e lapidee Imprese artigiane che sospendono i lavoratori a causa della CIGS delle aziende dalle cui commesse hanno ricavato almeno il 50% del fatturato complessivo nel biennio precedente; Imprese commerciali con più di 200 dipendenti; Aziende appaltatrici di servizi mensa se effettuano prestazioni ridotte a causa della crisi dell’impresa appaltante che si trova in Cassa integrazione ordinaria o straordinaria; Imprese appaltatrici di servizi di pulizia se l’impresa appaltante è soggetta a CIGS; Imprese cooperative di lavorazione di prodotti agricoli e zootecnici; Cooperative di produzione e lavoro.

10 Si applica alle aziende per i casi di:
CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA Si applica alle aziende per i casi di: Crisi aziendale Riorganizzazione aziendale, Ristrutturazione aziendale, Riconversione , Procedure concorsuali. L’intervento straordinario è destinato a categorie di imprese, tra le quali quelle industriali, purchè abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti nel semestre precedente la richiesta di CIGS. I periodi di integrazione salariale sono equiparati a quelli di effettivo lavoro, anche per il conseguimento del diritto a pensione

11 CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA
I requisiti I presupposti per la concessione delle integrazioni salariali sono: l’esistenza di un rapporto di lavoro dipendente con un’anzianità di servizio di almeno 90 giorni; la sospensione dal lavoro o la riduzione dell’orario per le cause individuate dalla legge la perdita o la riduzione della retribuzione; la previsione di ripresa dell’attività lavorativa. Non si può chiedere l’intervento straordinario per le unità produttive per le quali è stato richiesto, per lo stesso periodo, l’intervento ordinario.

12 CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA
Quanto L’importo dell’integrazione salariale è pari all’80% della retribuzione complessiva che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate fino ad un massimo di 40 ore settimanali e ridotta pian piano a una data percentuale. L’indennità di malattia prevale sempre sull’indennità di CIGS, qualunque sia il momento d’insorgenza dell’evento, comunque nei limiti del massimale INPS. L’Azienda deve garantire al lavoratore il trattamento economico che avrebbe percepito se non fosse stato ammalato. Durante il periodo di inabilità temporanea conseguente ad infortunio sul lavoro, la CIGS viene sospesa e sostituita dall’indennità INAIL nella misura intera.

13 CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA
Le lavoratrici madri non possono essere sospese salvo che la CIGS riguardi l’intera azienda o il reparto cui è abilitata la lavoratrice stessa. Alla lavoratrice madre spetta l’indennità di maternità al posto della CIGS. Per il congedo matrimoniale durante il periodo di CIGS si ha diritto all’intero trattamento economico previsto dai contratti collettivi nazionali . Il diritto delle ferie matura solamente in base a quanto previsto dai singoli contratti di riferimento. L’assegno per il nucleo familiare è dovuto in misura intera Prevede l’obbligo per gli interessati a partecipare a programmi di formazione predisposti. Il lavoratore può chiedere al datore di lavoro l’autorizzazione ad andare a lavorare per brevi periodi c/o altra azienda, sospendendo la CIGS, comunicandolo preventivamente all’INPS.

14 CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA
L’assunzione può avvenire con contratto a tempo determinato (part time o full time) In questo caso il lavoratore comunica all’Azienda di provenienza e all’INPS la rinuncia alla CIGS, per le giornate di lavoro da effettuare (raccomandata R.R.) Alla fine del rapporto l’azienda dovrà rilasciare un attestato che certifica la cessazione del rapporto di lavoro, e inviarlo all’INPS e al datore di origine; Il lavoratore rientrerà in CIDS e ricomincerà a percepire l’integrazione salariale.

15 CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI IN DEROGA (CIGD) Aziende destinatarie:
artigiane non rientranti nella normativa sulla CIGS imprese industriali fino a 15 dipendenti imprese industriali con più di 15 dipendenti che non possono o non possono più (perché esaurite o perché superati i 36 mesi nel quinquennio) utilizzare le vigenti disposizioni in materia di ammortizzatori sociali aziende che pur utilizzando la CIGO o la CIGS hanno la necessità di sospendere i lavoratori apprendisti Requisiti necessari L’azienda deve aver iniziato effettivamente l’attività nel settore da almeno 12 mesi I lavoratori devono avere una anzianità presso l’impresa di almeno 90 giorni. Sono compresi, diversamente dalla normativa sulla CIGS, gli apprendisti, e i contratti di somministrazione. Sono esclusi i dirigenti. La durata massimo 12 mesi con rinnovo a 4 o 8 mesi a seconda della tipologia dell’azienda.

16 CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI IN DEROGA (CIGD)
Incentivi alla riassunzione in deroga Per gli anni 2009 e i datori di lavoro che assumeranno lavoratori destinatari di ammortizzatori in deroga, licenziati o sospesi, riceveranno dall’Inps un incentivo pari all’indennità spettante al lavoratore, per il numero di mensilità ancora non erogate (Comma 7 art. 7 ter della legge n. 5/2009) Mobilità in deroga I lavoratori licenziati da aziende che non hanno diritto alla mobilità L. 223 (quindi le piccole aziende con meno di 15 dipendenti), vengono inclusi in Liste di Mobilità senza la corresponsione della relativa indennità, ma con la sola indennità di disoccupazione ordinaria. Godono di particolari agevolazioni contributive le aziende che li assumono.

17 CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI IN DEROGA (CIGD)
Datori di lavoro ammessi L’incentivo spetta ai datori di lavoro che assumano – a tempo pieno o parziale determinato o indeterminato – lavoratori destinatari per gli anni 2009 e 2010 di ammortizzatori sociali in deroga. L’incentivo NON spetta se: L’assunzione è effettuata in conformità di un preesistente obbligo legale o contrattuale Tra il datore di lavoro che assume e l’impresa da cui proviene il lavoratore intercorrano rapporti di collegamento o controllo; in tali casi il beneficio spetta se l’assunzione avviene dopo sei mesi dal licenziamento. L’azienda ha in atto sospensioni dal lavoro per azioni legate alla L. 223/91 o L.2/2009 o ha effettuato riduzioni di personale nei sei mesi precedenti l’assunzione. In questo caso l’incentivo spetta se l’assunzione avviene al fine di acquisire professionalità diverse da quelle dei lavoratori interessati alle predette riduzioni o sospensioni.

18 MOBILITÀ E’ un sostegno economico ai lavoratori licenziati e attiva i meccanismi necessari per favorirne la rioccupazione..

19 Mobilità indennizzata L. 223/91
MOBILITÀ (nata nel 1991) Mobilità indennizzata L. 223/91 Hanno diritto alla indennità i lavoratori posti in mobilità, compresi i lavoratori a domicilio assunti a tempo indeterminato e che abbiano il requisito di una anzianità aziendale minima di 12 mesi di cui almeno sei mesi di lavoro effettivamente prestato. Mobilità non indennizzata L. 236/93, si applica a lavoratori licenziati da imprese, anche artigiane o cooperative di produzione e lavoro, che occupano meno di 15 dipendenti o appartenenti ad altre categorie particolari.

20 MOBILITÀ L. 223/91 Le aziende interessate
le imprese con più di 15 dipendenti ammesse alla Cassa integrazione guadagni straordinaria che, nel corso del programma di risanamento, dichiarano di non essere in grado di garantire il reimpiego di tutti i lavoratori sospesi e di non poter attivare misure alternative; le imprese che occupano più di 15 dipendenti (compresi apprendisti e contratti di formazione) che, in seguito a una riduzione o trasformazione dell’attività o di lavoro, decidono di effettuare un licenziamento collettivo. Perché il licenziamento possa essere definito collettivo occorrono almeno 5 licenziamenti nell’arco di 120 giorni, in una o più unità produttive (intendendo per unità produttiva una sede, uno stabilimento ecc.) nell’ambito della stessa provincia; imprese che occupano più di 15 dipendenti che intendono effettuare licenziamenti collettivi per la cessazione dell’attività.

21 Documenti utili per l’iscrizione
MOBILITÀ Iscrizione Bisogna iscriversi entro 60 gg dal ricevimento della lettera di licenziamento, tempistica da non confondere con i termini previsti per avere l’indennizzo. Deve essere compilata presso le sedi sindacali e consegnata al Centro per l’impiego Documenti utili per l’iscrizione La lettera di licenziamento Il codice fiscale o documento d’identità Coordinate bancarie Il permesso di soggiorno Il libretto di lavoro (se si possiede ancora) Eventuali titoli di studio e/o attestati di qualifica

22 MOBILITÀ Quindi, i lavoratori possono essere collocati in mobilità sia direttamente, a seguito del licenziamento, sia, come spesso accade, dopo un periodo di Cassa integrazione guadagni. La durata La durata dell’indennità varia in funzione dell’età del lavoratore: fino al compimento del 39° anno di età del lavoratore, l’indennità spetta per un massimo di 12 mesi; da 40 a 49 anni di età, il periodo di godimento dell’indennità è elevato a 24 mesi; oltre i 50 anni di età, la durata sale a 36 mesi. Per le aziende del mezzogiorno i limiti salgono nel seguente modo: fino al compimento del 39° anno di età del lavoratore, l’indennità spetta per un massimo di 24 mesi; da 40 a 49 anni di età, il periodo di godimento dell’indennità è elevato a 36 mesi; oltre i 50 anni di età, la durata sale a 48 mesi..

23 MOBILITÀ Avere diritto ad un sostegno al reddito se ci sono le condizioni; Essere inseriti in apposite liste di mobilità presso i CPI; Reinserirsi nel mercato del lavoro grazie a consistenti sgravi contributivi per l’impresa che li assume; Avere precedenza in caso di assunzioni da parte dell’azienda di provenienza, entro i primi 6 mesi dal licenziamento.

24 MOBILITÀ Spetta nella misura dell’80% della retribuzione teorica lorda spettante, che comprende le soli voci fisse che compongono la busta paga Per i primi 12 mesi, è pari al 100% del trattamento di integrazione salariale, detratta un’aliquota contributiva del 5.84 % Dal 13° mese è pari all’80% dell’importo lordo corrisposto nel 1° anno L’indennità non può superare i massimali stabiliti annualmente TRATTENUTE FISCALI Verificare sempre tramite i servizi fiscali sindacali CAAF l’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi tramite modello 730 o modello Unico ASSEGNO DEL NUCLEO FAMILIARE Diritto per intero durante la percezione dell’indennità di mobilità MATERNITA’ Diritto alla maternità di sovrappone, sostituendolo, al trattamento di mobilità. Il periodo retribuito a titolo di maternità obbligatoria garantirà solo lo slittamento del diritto all’iscrizione in lista di mobilità ma non al recupero economico dell’indennità di mobilità PENSIONE L’indennità di mobilità è incompatibile con tutte le pensioni dirette.

25 MOBILITÀ PAGAMENTO IN UNICA SOLUZIONE
I lavoratori in mobilità che intraprendono un’attività autonoma o che intendano associarsi in cooperativa possono richiedere la corresponsione anticipata dell’indennità di mobilità loro spettante, detratte le eventuali mensilità già godute Mobilità anticipata: ha lo scopo di aiutare il lavoratore in mobilità che decide di iniziare un’attività autonoma o imprenditoriale; la domanda va presentata entro 60 giorni dalla data di inizio dell’attività; Mobilità lunga: è l’indennità che si prolunga oltre il termine della mobilità ordinaria per consentire al lavoratore di maturare il diritto alla pensione

26 CONTRATTI DI SOLIDARIETA’
Possono essere: Difensivo: comporta una riduzione dell’orario di lavoro finalizzata ad evitare la riduzione di personale Espansivo:comporta una riduzione dell’orario di lavoro finalizzata ad assumere nuovo personale a tempo indeterminato (con scarsa applicazione). Il datore di lavoro è incentivato all'uso di questo strumento mediante sgravi, vale a dire una riduzione contributiva per i lavoratori coinvolti nei contratti di solidarietà in percentuale variabile tra il 25% e il 40%. Durata Il limite massimo del contratto di solidarietà è di 24 mesi, prorogabile di altri 24 mesi o di 36 mesi (nel Mezzogiorno). Il contratto di solidarietà si può applicare anche ai lavoratori con contratto di apprendistato a seguito dell'emanazione dei provvedimenti anticrisi

27 CONTRATTI DI SOLIDARIETA’
Il lavoratore non subisce danni in ordine alla maturazione e all'ammontare della pensione. Il TFR non subisce variazioni, in quanto tale istituto deve essere conteggiato sulla base della retribuzione che il lavoratore avrebbe avuto diritto di percepire, nel periodo di riduzione di orario di lavoro. Le FERIE spettanti non subiscono variazioni; ma cambia soltanto la retribuzione che, anziché essere piena, sarà ridotta secondo il parametro applicato nel periodo di solidarietà. la MALATTIA, la MATERNIA’ e il CONGEDO MATRIMONIALE saranno conteggiati usando lo stesso parametro. Le ore di allattamento, per le lavoratrici madri, non subiscono invece variazioni. Ogni attività di lavoro straordinario deve ritenersi preclusa. Solo in casi di forza maggiore può essere consentita, ma previa comunicazione all'Ispettorato Provinciale del lavoro. E infine, durante il periodo di vigenza del contratto di solidarietà, è vietato il licenziamento per riduzione di personale.

28 DISOCCUPAZIONE ORDINARIA DISOCCUPAZIONE A REQUISITI RIDOTTI

29 DISOCCUPAZIONE ORDINARIA Spetta a tutti i lavoratori subordinati licenziati iscritti nelle liste di collocamento. Per averne diritto devono far valere almeno 52 settimane di contributi nell’ultimo biennio. La durata dell’indennità di disoccupazione è di 8 mesi che diventano 12 per coloro che hanno superato i 50 anni di età. Sono esclusi coloro che: si dimettono volontariamente (fatte salve le dimissioni per giusta causa da documentare) gli apprendisti i part time verticali nei periodi di pausa, i parasubordinati iscritti alla gestione separata INPS.

30 DISOCCUPAZIONE ORDINARIA
Norme recenti delle quali mancano ancora i decreti attuativi, hanno esteso la disoccupazione ordinaria, per un massimo di 90 giornate annue, per tutti i lavoratori sospesi per crisi aziendali e non tutelati da altri ammortizzatori sociali (devono essere però in possesso dei requisiti delle 52 settimane negli ultimi 2 anni). Gli apprendisti assunti a partire dal (data di pubblicazione del DL 185, convertito in L. 2/2009) hanno diritto, in caso di crisi aziendale, alla disoccupazione ordinaria per un massimo di 90 giorni all’interno del periodo di vigenza del contratto di apprendistato; devono però avere almeno 3 mesi di servizio presso l’azienda. Tale diritto può essere esercitato anche nel casso di licenziamento.

31 DISOCCUPAZIONE REQUISITI RIDOTTI Ne hanno diritto i lavoratori senza le 52 settimane utili per la disoccupazione ordinaria ma che: abbiano lavorato per almeno 78 giorni nell’anno precedente risultino assicurati da almeno due anni abbiano almeno un contributo settimanale prima del biennio antecedente la domanda, quindi deve aver lavorato almeno 1 giorno Spetta, di regola, per un numero di giornate pari a quelle effettivamente lavorate nell’anno precedente e per un massimo di 180 giornate. Norme recenti delle quali mancano ancora i decreti attuativi hanno esteso la copertura della disoccupazione R.R. per un massimo di 90 giornate annue, a tutti i lavoratori sospesi per crisi aziendali e non tutelati da altri ammortizzatori sociali (devono essere però in possesso dei normali requisiti la disoccupazione requisiti ridotti).

32 DISOCCUPAZIONE ORDINARIA DISOCCUPAZIONE REQUISITI RIDOTTI
52 settimane negli ultimi 2 anni Iscritti all’INPS da almeno 2 anni Aver lavorato 78 giorni nell’ultimo anno solare (compresi giorni di malattia e maternità). Aver lavorato almeno 1 giorno prima del biennio precedente a quello della domanda ( 1 giorno per l’INPS equivale ad 1 settimana) Ultimo rapporto deve essere terminato per: fine contratto, licenziamento e dimissioni per giusta causa. La DOMANDA deve essere presentata entro 68 giorni dalla data di licenziamento La Domanda deve essere presentata entro il 31/3 dell’anno successivo a quello in cui è terminato il rapporto di lavoro L’IMPORTO è calcolato sulla retribuzione lorda degli ultimo 3 mesi L’INDENNITA’ è 35% della retribuzione media giornaliera per i primi 120 giorno, 40% per quelli successivi. (max 858,58 euro. Per lavoratori con uno stipendio superiore alle 1857,48 l’indennità è 1031,93

33 DISOCCUPAZIONE ORDINARIA DISOCCUPAZIONE REQUISITI RIDOTTI
NON SPETTA: lavoratori che si dimettono volontariamente a meno che non si tratti di dimissioni per giusta causa lavoratori che si domettono volontariamente a meno che non si tratti di dimissioni per giusta causa

34 DISOCCUPAZIONE PER GLI APPRENDISTI
Per il biennio 2010/2011 anche chi ha un contratto di apprendistato avrà diritto alla DISOCCUPAZIONE in caso di crisi aziendali seguite dal licenziamento del lavoratore apprendista, verrà data l'indennità di disoccupazione ordinaria per la durata massima di 90 giorni. I requisiti per ottenere la disoccupazione sono: avere il contratto di apprendistato dal 29 novembre 2008 con almeno tre mesi di servizio prestati in azienda. Essere stati licenziati dall’azienda per giusta causa Tuttavia, i giorni lavorati con il contratto di apprendistato, possono essere utilizzati per arrivare alla disoccupazione a requisiti ridotti

35 PREPENSIONAMENTO E’ una forma di ammortizzatore sociale che prevede la conclusione anticipata dell'attività lavorativa prima del raggiungimento dell'età di pensionamento prevista dalle normative e dai contratti in vigore.

36 TIPOLOGIA DI ASSUNZIONI INCENTIVATE
L’assunzione può essere a tempo determinato e indeterminato L’assunzione può essere sia a tempo pieno che parziale L’agevolazione spetta anche nel caso in cui il lavoratore viene assunto per un periodo inferiore alla durata residua dell’ammortizzatore sociale; al termine del rapporto di lavoro il lavoratore potrà riprendere a godere dell’ammortizzatore sociale per il periodo rimanente. L’incentivo è compatibile con qualunque tipo di contratto di lavoro subordinato (es. apprendistato o di inserimento)


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