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PubblicatoOliviero Ilario Massaro Modificato 5 anni fa
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SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO Aspetti generali - La retribuzione
Corso formatori Forma.Temp Roma, 9 Aprile 2019
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Inquadramento dei Lavoratori in somministrazione
Art. 28 CCNL somministrazione Il CCNL somministrazione raggruppa i lavoratori in tre grandi gruppi omogenei: Gruppo A: lavoratori con elevato contenuto professionale; Gruppo B: lavoratori di concetto, operai specializzati e/o intermedi caratterizzati da autonomia operativa ma non decisionale e da un elevato livello di conoscenze teorico/pratiche. Gruppo C: lavoratori qualificati e d'ordine. Ai fini dell'attribuzione del livello di inquadramento contrattuale, si deve fare riferimento ai diversi livelli/categorie di inquadramento previste per le specifiche mansioni di cui al CCNL delle imprese utilizzatrici
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Art. 33 CCNL somministrazione
Periodo di prova Art. 33 CCNL somministrazione Lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato. Durata: 1 giorno per ogni 15 di calendario; non può essere inferiore a 1 giorno e superiore a 11 per missioni fino a 6 mesi nonché a 13 per quelle superiori a 6 mesi ed infine 30 giorni per contratti superiori a 12 mesi; non é consentito apporlo in caso di successive missioni entro 12 mesi dalla fine della precedente con la stessa impresa utilizzatrice e stesse mansioni, né in caso di trasformazione a tempo indeterminato; Lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Durata: Gruppo A: 6 mesi di calendario; Gruppo B: 50 giorni servizio effettivo; Gruppo C: 30 giorni di servizio effettivo. Per tutti i lavoratori Durante il periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal contratto in qualsiasi momento senza alcun preavviso. In caso di dimissioni o licenziamento durante il periodo di prova al lavoratore spetta la retribuzione per le ore lavorate. Attenzione! Le dimissioni comportano la perdita del diritto all’indennità di disoccupazione 3
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Art. 33 CCNL somministrazione
Periodo di prova Art. 33 CCNL somministrazione Lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato. Durata: 1 giorno per ogni 15 di calendario; non può essere inferiore a 1 giorno e superiore a 11 per missioni fino a 6 mesi nonché a 13 per quelle superiori a 6 mesi ed infine 30 giorni per contratti superiori a 12 mesi; non é consentito apporlo in caso di successive missioni entro 12 mesi dalla fine della precedente con la stessa impresa utilizzatrice e stesse mansioni, né in caso di trasformazione a tempo indeterminato; Lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Durata: Gruppo A: 6 mesi di calendario; Gruppo B: 50 giorni servizio effettivo; Gruppo C: 30 giorni di servizio effettivo. Per tutti i lavoratori Durante il periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal contratto in qualsiasi momento senza alcun preavviso. In caso di dimissioni o licenziamento durante il periodo di prova al lavoratore spetta la retribuzione per le ore lavorate. Attenzione! Le dimissioni comportano la perdita del diritto all’indennità di disoccupazione 4
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Artt. 36 e 45 CCNL somministrazione
Lavoratori a tempo determinato: interruzione missione e risoluzione anticipata (art.36) Artt. 36 e 45 CCNL somministrazione In caso di interruzione anticipata della missione da parte dell’ApL, questa potrà proporre il lavoratore a tempo determinato le seguenti ipotesi: essere impiegato in un’altra missione o nella stessa Agenzia per il lavoro, nella stessa area professionale prevista inizialmente; partecipare ad interventi formativi. Il trattamento economico originariamente previsto rimane comunque garantito. Penalità risoluzione anticipata (da parte del lavoratore) In caso il lavoratore a tempo determinato interrompa il contratto prima della data di scadenza è stabilità una penalità economica calcolata in 1 giorno per 15 di missione per un massimo di: 7 giorni gruppo C; 10 giorni gruppo B; 20 giorni gruppo A. La penalità non si applica alle risoluzione che si verificano nei primi 15 giorni del rapporto di lavoro. 5
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Parità di trattamento e tutela del lavoratore
Art. 30 CCNL somministrazione Al/alla lavoratore/trice è corrisposto un trattamento non inferiore a quello cui hanno diritto i dipendenti dell'impresa utilizzatrice inquadrati al corrispondente livello, secondo la contrattazione collettiva applicata alla stessa. La retribuzione dei lavoratori viene liquidata con periodicità mensile, sulla base delle ore lavorate e di quelle contrattualmente dovute nel corso di ciascun mese dell'anno, assumendo come coefficiente divisore orario mensile quello risultante dalla seguente formula, valida anche per ferie e mensilità aggiuntive: Orario settimanale aziendale* x 52 / 12 (divisore orario mensile) Esempio: x 52 / 12 = 173,33 *per orario settimanale aziendale si intende l'orario effettivo di lavoro
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Parità di trattamento e tutela del lavoratore
Art. 30 CCNL somministrazione La definizione della paga oraria avviene secondo la seguente formula: Retribuzione mensile / divisore orario mensile Esempio: (1432, ,71) / 173,33= 8,30375 I dati retributivi ed orari da utilizzare sono quelli contrattuali sia di primo che di secondo livello; al/alla lavoratore/trice dovranno inoltre essere riconosciute le spettanze di ROL/ ex festività, o altri istituti (festività, patrono, PAR) non assorbiti nei regimi di orario ridotto, vigenti nell'azienda utilizzatrice.
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Parità di trattamento e tutela del lavoratore
Accordo rinnovo 21/12/2018 Nel caso in cui il CCNL applicato dall'utilizzatore preveda una retribuzione calcolata su base oraria e non mensilizzata, la retribuzione dei/delle lavoratori/trici dovrà essere calcolata utilizzando il divisore contrattuale applicato dall'utilizzatore e non il divisore tecnico previsto dal CCNL somministrazione
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Parità di trattamento e tutela del lavoratore
Art. 30 CCNL somministrazione Le Parti concordano che, come condizione globalmente più favorevole,la maturazione dei ratei, qualsiasi sia la durata della missione, avviene in proporzione alle ore ordinarie lavorate, ed a quelle non prestate ma contrattualmente dovute, con le successive modalità. Ratei di tredicesima e eventuali altre mensilità aggiuntive: Per ognuna delle ore retribuite verrà corrisposto un importo per ratei pari all'8,33% della retribuzione ordinaria spettante computata come segue: Retribuzione lorda globale di fatto / divisore orario mensile x 0,0833 Esempio: 1439,28898 / 173 x 0,0833 =0,691702
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Parità di trattamento e tutela del lavoratore
Art. 30 CCNL somministrazione Maturazione degli istituti: La maturazione di ferie, permessi retribuiti, riduzioni di orario di lavoro, nella misura prevista dei singoli CCNL applicati dall'impresa utilizzatrice avverrà applicando la seguente formula: Ore annue spettanti/ (divisore orario mensile x 12) / (ore lavorate+ore dovute*) Esempio maturazione ferie: 160/ (173 x 12) x 144 =11,007 *sono ore dovute quelle non lavorate ma retribuite in virtù di legge o di contratto che danno diritto alla maturazione dell'istituto Il/la lavoratore/trice può usufruire delle ferie maturate per missioni pari o superiori a tre mesi e di almeno 1 giorno per missioni inferiori a tre mesi. Ai fini del raggiungimento del requisito i periodi di missione sono cumulati in caso di reiterazione presso lo stesso utilizzatore.
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Parità di trattamento e tutela del lavoratore
Art. 30 CCNL somministrazione Divisore orario mensile di turnisti addetti al ciclo continuo Nel caso di orari di lavoro svolti su turnazioni a ciclo continuo o per turnazioni con ciclicità non settimanale dove non è possibile individuare con esattezza l'orario settimanale aziendale (esclusi i regimi di orario multiperiodale) la determinazione del divisore orario mensile avverrà facendo riferimento all'orario settimanale convenzionale di 40 ore. 40 * 52 / 12=173,33
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Parità di trattamento e tutela del lavoratore
Art. 30 CCNL somministrazione Divisore orario mensile di turnisti addetti al ciclo continuo Ferma restando la retribuzione delle ore effettivamente lavorate, le eventuali ore eccedenti la 40esima sarà compensata nell'ambito del ciclo di turnazione previsto se effettuato per intero. In caso di missione non corrispondente alla durata del ciclo le prestazioni eccedenti le 40 ore andranno retribuite per intero o, diversamente, qualora le prestazioni siano inferiori dovrà essere comunque garantita la retribuzione corrispondente alle 40 ore
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Parità di trattamento e tutela del lavoratore
Art. 30 CCNL somministrazione Premi di produzione o di risultato I premi di produzione o di risultato previsti dalla contrattazione collettiva applicata presso l'utilizzatore sono corrisposti ai lavoratori somministrati in costanza di missione e proporzionalmente al lavoro svolto, secondo i tempi e le modalità previsti dagli accordi stessi. Qualora non fosse possibile erogare tali premi in costanza di missione in quanto non ancora determinati ma comunque dovuti, i premi saranno corrisposti ai lavoratori sulla base di quanto erogato a tale titolo l'anno precedente ai dipendenti dell'utilizzatore.
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Parità di trattamento e tutela del lavoratore
Art. 30 CCNL somministrazione TFR Il pagamento del TFR deve avvenire in coincidenza con il pagamento dell'ultima busta paga di retribuzione basata sull'ultimo coefficiente di rivalutazione disponibile. La maturazione dei ratei avviene in base alle disposizioni di legge e solo in caso di missioni inferiori ai 15 giorni, qualora fosse riattivata un'ulteriore missione nell'arco di 30 giorni dalla fine della prima, i giorni di missione si sommano qualora utili alla maturazione del rateo. Tale ipotesi ricorre solo in caso di reiterazione da parte della stessa Agenzia, per lo stesso utilizzatore, con la medesima mansione e inquadramento. Il calcolo dovrà essere effettuato con la retribuzione in atto nella seconda missione.
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Parità di trattamento e tutela del lavoratore
Art. 30 CCNL somministrazione Festività Calcolo: orario lavorativo giornaliero x paga oraria Festività natalizie, tre ipotesi: Lavoratori con prima missione che cessa il 23 o il 24 dicembre e con successiva missione riattivata entro il 6/7 gennaio: pagamento delle festività del 1 e 6 gennaio al 100%; Lavoratori con prima missione che cessa il 23 o il 24 dicembre e con successiva missione riattivata dopo il 26 dicembre ma con cessazione il entro il 31 dicembre: pagamento del 25 e 26 dicembre al 50%; Lavoratori con prima missione che cessa il 23 o il 24 dicembre con missione riattivata dopo il 26 dicembre con cessazione entro il 31 dicembre e riattivazione entro il 6/7 gennaio: pagamento al 50% del dicembre e 1-6 gennaio;
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Parità di trattamento e tutela del lavoratore
Art. 30 CCNL somministrazione Festività/2 Con esclusione della festività natalizia, in caso di successione di due contratti, dove il primo termina il giorno antecedente una o più festività e il secondo inizia il primo giorno lavorativo successivo alla stessa i due contratti, ai soli fini del pagamento della/delle festività, si considerano continuativi. Tale ipotesi si verifica solo in caso di reiterazione da parte della stessa Agenzia, stesso utilizzatore, stesso inquadramento e mansioni.
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Parità di trattamento e tutela del lavoratore
Artt CCNL somministrazione Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia il/la lavoratore/trice non in prova ha diritto ad un trattamento economico a carico dell'Agenzia, ad integrazione delle indennità INPS: 100% della normale retribuzione giornaliera netta per i primi tre giorni; 75% della normale retribuzione giornaliera netta dal 4° al 20° giorno; 100% della normale retribuzione giornaliera netta dal 21° giorno in poi; Qualora l'Agenzia non possa anticipare le relative indennità per disposizione dell'INPS, è tenuta al pagamento delle integrazioni previste. L'integrazione a carico dell'Agenzia non è dovuta se l'INPS non corrisponde, per qualsiasi motivo, l'indennità prevista per legge.
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Parità di trattamento e tutela del lavoratore
Artt CCNL somministrazione Malattia (obblighi, perdita del trattamento economico) Il certificato medico (protocollo) deve essere consegnato all'Agenzia (o deve pervenire) non oltre il terzo giorno di calendario dalla data dell'inizio della malattia; In caso di prolungamento del periodo di malattia la certificazione deve pervenire entro 24 ore; Il/la lavoratrice è tenuto/a a trovarsi nel proprio domicilio (o quello comunicato sul certificato) dalle 10,00 alle 12,00 e dalle 17,00 alle 19,00; Il ritardato invio del certificato e/o l'impossibilità di effettuare la visita medica di controllo, salvo comprovati casi di impedimento, comportano la riduzione del trattamento economico secondo le modalità previste dall'INPS; La mancata reperibilità nelle fasce orarie comportano la perdita del trattamento economico oltre all'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 5 L. 638/83; In caso di mancato rientro, l'assenza è considerata ingiustificata;
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Parità di trattamento e tutela del lavoratore
Art CCNL somministrazione Malattia (periodo di comporto) Il/la lavoratore/trice non in prova ha diritto alla conservazione del posto per 180 giorni per anno solare (nei limiti di scadenza contrattuale); Per i soggetti con disabilità di cui all'art. 3 comma 3 L. 104/92, i permessi per cure sono esclusi dal computo dei giorni di malattia; Sono escluse dal periodo di comporto le giornate di assenza per terapie salvavita trattamenti oncologici e malattie ingravescenti (accordo rinnovo 21/12/2018) La conservazione del posto è prolungata, a richiesta scritta del/della lavoratore/trice, per un ulteriore periodo di 120 giorni alle seguenti condizioni: Che siano esibiti regolari certificati medici; Che il periodo eccedente i 180 giorni sia considerato aspettativa non retribuita;
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Parità di trattamento e tutela del lavoratore
Artt CCNL somministrazione Infortunio Obbligo assicurativo presso INAIL; Il/la lavoratore/trice deve dare immediata notizia,all'Agenzia, di qualsiasi infortunio. In caso di mancata comunicazione all'Agenzia dell'evento, il datore di lavoro è esonerato da ogni responsabilità derivante dal ritardo stesso; A decorrere dal 1° giorno successivo a quello dell'infortunio è corrisposta una integrazione della indennità corrisposta dall'INAIL fino al 100% della retribuzione netta; In presenza dei requisiti di accesso al trattamento economico INAIL le somme vengono anticipate dall'Agenzia; In caso di impossibilità di anticipare le indennità INAIL, l'Agenzia è tenuta a corrispondere la prevista integrazione;
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Parità di trattamento e tutela del lavoratore
Accordo rinnovo 21/12/2018 Infortunio lavoratori a tempo indeterminato Nel caso in cui l'infortunio prosegua oltre la scadenza della missione, al/alla lavoratore/trice è garantita la piena parificazione al trattamento previsto dal CCNL applicato dall'utilizzatore fino a chiusura formale dell'infortunio (integrazione apl trattamento Inail) In questo caso, conseguentemente, il/la lavoratore/trice non può essere messo/a in disponibilità
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Parità di trattamento e tutela del lavoratore
Accordo rinnovo 21/12/2018 Maternità lavoratrici a tempo indeterminato Nel caso in cui la maternità obbligatoria e anticipata prosegua oltre la scadenza della missione, alla lavoratrice è garantita la piena parificazione al trattamento previsto dal CCNL applicato dall'utilizzatore fino al termine del congedo obbligatorio e secondo la retribuzione precedentemente percepita (integrazione apl trattamento Inps) In questo caso, conseguentemente, la lavoratrice non può essere messa in disponibilità
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Parità di trattamento e tutela del lavoratore
CIG Nelle ipotesi di accesso alla Cassa integrazione Guadagni attivata presso l'azienda utilizzatrice, è prevista l'attivazione del Fondo di Solidarietà per i lavoratori in somministrazione presso l'utilizzatore. Il Fondo di Solidarietà garantisce lo stesso trattamento economico stabilito dall'accordo utilizzatore/OO.SS. L'attivazione del Fondo di Solidarietà avviene tramite l'esame congiunto attivato tra l'Agenzia e le OO.SS. firmatarie del CCNL Somministrazione.
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