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Entra in vigore a partire dagli esercizi iniziati dal 1° gennaio 2016.

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Presentazione sul tema: "Entra in vigore a partire dagli esercizi iniziati dal 1° gennaio 2016."— Transcript della presentazione:

1 Entra in vigore a partire dagli esercizi iniziati dal 1° gennaio 2016.
Il recepimento della direttiva 34 nei bilanci 2016 con brevi richiami alla fiscalità Il DLgs 139/15 (GU 4 Settembre 2015) ha recepito nell’ordinamento italiano la Direttiva europea 2013/34 comportando le seguenti modifiche : al codice civile: art dal 2423 al 2428, art 2435-bis e art 2435-ter, art 2478-bis e art 2357-ter relativi alla redazione del bilancio agli schemi di bilancio alla relazione del revisore; introduce il Rendiconto Finanziario – escluse : Micro –Imprese e società con bilanci abbreviato Si rivolge a SpA, a SApA, a Srl e a società di persone (snc o sas) qualora i soci siano società di capitali, sono escluse le società senza fini di lucro. Entra in vigore a partire dagli esercizi iniziati dal 1° gennaio 2016. Lezione del 13 ottobre " La Rilevazione delle Immobilizzazioni "

2 Finalità della Direttiva n.34
Le novità introdotte dalla Dir. 2013/34 rispondono ai seguenti obiettivi: ridurre gli oneri amministrativi a carico soprattutto delle PMI; migliorare la comparabilità dell’informativa resa con i bilanci; tutelare l’interesse degli utilizzatori dei bilanci attraverso una corretta rappresentazione delle informazioni contabili più rilevanti (derivati al fair value escluse : Micro.Imprese/ società bilancio abbreviato, titoli immobilizzati, crediti e debiti al costo ammortizzato facoltà : Micro.Imprese/ società bilancio abbreviato, coperture dei rischi finanziari contabilizzati in bilancio, ammortamenti degli avviamenti), un diverso modo di classificare alcune voci di bilancio (azioni proprie, costi di ricerca e di pubblicità, operazioni intrattenute con società appartenenti allo stesso Gruppo ) Lezione del 13 ottibre " La Rilevazione delle Immobilizzazioni "

3 Lezione del 13 ottibre 2016 " La Rilevazione delle Immobilizzazioni "
Impatti contabili Differenze tra i valori determinati secondo il nuovo principio contabile e quelli determinati secondo quello precedente: «di apertura» aggiustamenti da apportare agli elementi del patrimonio esistenti al 1/1/2016, determinati in accordo alle precedenti disposizioni legislative, affinché lo stesso sia espresso secondo le nuove norme; «prospettici» che si produrranno a partire dal 2016 sui conti economici, sugli aggregati economico/finanziari e sugli indicatori di performance conseguenti ai nuovi modelli valutativi e criteri di misurazione delle poste di bilancio. In attesa dei chiarimenti da parte dell’OIC le differenze di apertura: - secondo l’attuale OIC 29 si imputano al conto economico del 2016, - secondo i principi contabili internazionali si imputerebbero ad una riserva di Patrimonio netto. Lezione del 13 ottibre " La Rilevazione delle Immobilizzazioni "

4 Lezione del 13 ottibre 2016 " La Rilevazione delle Immobilizzazioni "
Modifiche agli schemi Modifiche allo schema di Stato patrimoniale : Azioni proprie: art 2357-ter c.c sono portate a diminuzione del patrimonio netto e non più iscritte nell’attivo patrimoniale ( riserva neg per azioni proprie in portafoglio) NB : utile/perdita per compravendita azioni proprie, negli IFRS direttamente nel PN per gli OIC ??? Costi di ricerca, sviluppo, pubblicità: le parole “pubblicità e ricerca” sono eliminate dalla voce B.I.3. I costi di ricerca accumulati nel bilancio 2015 devono essere eliminati. L’OIC 24 ha stabilito che il saldo residuo 2015 può essere riclassificato nella voce “Costi di sviluppo” se soddisfa i requisiti per la capitalizzazione in tale categoria; al contrario se non li soddisfa andrà a riduzione del patrimonio netto iniziale I costi di pubblicità accumulati nel bilancio 2015 devono essere eliminati. L’OIC 24 ha stabilito che il saldo residuo 2015 può essere riclassificato nella voce “Costi di impianto e ampliamento” se soddisfa i requisiti per la capitalizzazione in tale categoria; al contrario se non li soddisfa andrà a riduzione del patrimonio netto iniziale. i costi di sviluppo restano capitalizzabili , da ammortizzare secondo la vita utile o se non è possibile stabilirla, in massimo 5 anni. Lezione del 13 ottibre " La Rilevazione delle Immobilizzazioni "

5 Lezione del 13 ottibre 2016 " La Rilevazione delle Immobilizzazioni "
Modifiche agli schemi Società sotto comune controllo: vengono introdotte specifiche voci per i crediti e i debiti ( es soc Holding spa ha 100% di A srl ed il 90% di B srl - il bilancio di A srl deve indicare deb/cred con B srl « controllate delle controllanti «) Derivati: sono aggiunte le voci BIII.4 e CIII.5 Strumenti Finanziari Derivati Attivi, per i Derivati Passivi compresi tra i fondi per rischi ed oneri. L’iscrizione attiva /passiva è in funzione del suo fair value positivo o neg Riserva di copertura: una voce specifica nelle poste del patrimonio netto per i derivati . La rilevazione contabile al fair value del derivato di copertura, dei soli flussi finanziari, comporta l’iscrizione di una riserva non disponibile e non utilizzabile per coprire le perdite. Conti d’ordine: la voce viene eliminata e le informazioni sugli impegni e i rischi dovranno essere commentati analiticamente nelle note al bilancio. Aggi e disaggi di emissione: eliminata dalle voci ratei/risconti la richiesta di separata indicazione degli aggi e disaggi di emissione. Introdotto il criterio del costo ammortizzato per titoli e debiti conseguentemente gli aggi e i disaggi sono portati a rettifica del valore di iscrizione del titolo o del prestito. Lezione del 13 ottibre " La Rilevazione delle Immobilizzazioni "

6 Lezione del 13 ottibre 2016 " La Rilevazione delle Immobilizzazioni "
Modifiche agli schemi Modifiche allo schema di Conto Economico : Oneri e proventi finanziari: introdotte nuove voci nella classe C per i proventi che derivano dai rapporti con imprese sottoposte al controllo delle controllanti. Oneri/proventi da derivati: introdotte nella classe D delle specifiche voci per gli oneri/proventi derivanti dalle variazioni aL fair value degli strumenti derivati (che non sono trattati come operazioni di copertura). Classe D, Rettifiche di valore di attività finanziarie: viene rinominata in : « Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie». Oneri/proventi straordinari: la Classe E, Partite straordinarie è eliminata dallo schema e dunque non sono ammesse nel conto economico le voci straordinarie, che devono essere solo illustrate nella nota integrativa quando si tratta di voci eccezionali. (IRES con l’ inclusione dei proventi/oneri straordinari nella sezione ordinaria si ha effetto sui limiti di deducibilità di: spese di rappresentanza (Art.108TUIR), int passivi (Art.96TUIR), spese per opere e servizi utilizzabili dalla generalità dei dipendenti (Art. 100 co. 1 TUIR), MOL società di comodo) – IRAP possibile rilevanza dei componenti di reddito relativi ad operazioni straordinarie oggi esclusi dalla base imponibile Lezione del 13 ottibre " La Rilevazione delle Immobilizzazioni "

7 Modifiche ai criteri di valutazione e misurazione
Fair value: è introdotto uno specifico comma all’art c.c. (n. 4) per i criteri di determinazione. Il fair value è il criterio di base per la misurazione degli strumenti finanziari derivati. Continua ad essere vietato per la misurazione delle altre attività e passività, a meno che sia consentito da una specifica legge di rivalutazione. Derivati: sono iscritti in bilancio in base al loro fair value, con variazione di fair value imputato al conto economico ( IRES art 112 non coordinato con la definizione di operazione «fuori bilancio», limite di deducibilità dei componenti negativi ) Copertura del rischio dei flussi di cassa: se lo strumento derivato copre il rischio di variazione dei flussi finanziari attesi o di un’operazione programmata, la variazione di fair value è imputata a una riserva di patrimonio netto. Questa riserva è “rigirata” a conto economico nella misura e nei tempi corrispondenti al verificarsi dei flussi di cassa dello strumento coperto. Lezione del 13 ottibre " La Rilevazione delle Immobilizzazioni "

8 Modifiche ai criteri di valutazione e misurazione
Amortized cost: i titoli immobilizzati, i crediti nuovo OIC 15, i debiti nuovo OIC 19 sono rappresentati con il modello del costo ammortizzato; dal 2016 non saranno più iscritti al costo storico, valore di presumibile realizzazo o al valore nominale. Sui debiti e sui crediti si effettuano le attualizzazioni nei casi specificati. La legge concede una deroga per i saldi del bilancio ( IRES disallineamento art 106 Tuir Vn vs Costo ammortizzato – art 96 c. 3 crediti e debiti commerciali : int attivi ok plafond , int pass no plafond – rilevano i maggiori oneri finanziari iscrtti in bilancio) N.B. facoltativo per società con bilancio abbreviata e micro-imprese Partecipazioni valutate con il metodo del PN: Per la rilevazione iniziale delle partecipazioni valutate con il metodo del PN, la differenza iniziale con il costo di acquisto si determina alla data di acquisizione. Non è più consentito utilizzare come data di riferimento l’inizio o la fine dell’esercizio di acquisizione OIC 17 Avviamento: si ammortizza in base alla vita utile. Nei rari casi in cui questa non è determinabile si ammortizza al massimo in dieci anni. E’ concessa una deroga per i saldi del bilancio E’ espressamente vietato il ripristino delle svalutazioni dell’avviamento. Lezione del 13 ottibre " La Rilevazione delle Immobilizzazioni "

9 Modifiche ai criteri di valutazione e misurazione
Costi di sviluppo: si ammortizzano in base alla vita utile. Nei rari casi in cui questa non è determinabile si ammortizzano al massimo in cinque anni Costi Ricerca e Pubblicità sono eliminate dalla voce B.I.3. Ai fini IRES rilevanza fiscale ai sensi dell’art 108 Tuir. Per le poste sorte per effetto della «transizione»: deducibilità nel periodo della transizione oppure deducibilità secondo il piano di ammortamento originario ??? Operazioni in valuta: art 2426 c. 8 –bis c.c viene introdotto il concetto di poste monetarie/non monetarie al fine delle conversioni in cambi. La legge non introduce delle novità rispetto alle precedenti disposizioni dei principi contabili nazionali. Perdite durevoli di valore OIC 9 Secondo la nuova normativa dal 2015, non è più possibile sospendere l’ammortamento per i cespiti non utilizzati per lungo tempo. L’inutilizzo non può essere una causa di sospensione dell’ammortamento poiché il bene è sempre soggetto ad obsolescenza tecnica ed economica. Lezione del 13 ottibre " La Rilevazione delle Immobilizzazioni "

10 Modifiche alla nota integrativa
Il nuovo n. 6 dell’art., 2426 c.c., dedicato ai criteri di valutazione, nella Nota integrativa deve essere fornita una spiegazione del periodo di ammortamento dell’avviamento Il nuovo art 2427 bis del Codice civile ai commi b-bis) b-ter) b-quater) ; richiede specifiche informazioni per il fair value dei derivati, All’art c.c. vengono fatte le seguenti modifiche: n. 3) eliminati i costi di ricerca e di pubblicità che non sono più capitalizzabili n. 7) la composizione delle voci “ratei e risconti attivi”, “ratei e risconti passivi” e “altri fondi” va indicata indipendentemente dal loro ammontare, nella precedente versione era richiesta solo se di ammontare apprezzabile n. 10) la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo categorie di attività e secondo aree geografiche va sempre indicata. Nella precedente versione era richiesta solo se significativa n. 13) eliminata la richiesta della composizione delle voci “proventi straordinari e: “oneri straordinari” di ammontare apprezzabile, essendo venuta meno l’area straordinaria in bilancio, e sostituita dall’indicazione dell’”importo e natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali Lezione del 13 ottibre " La Rilevazione delle Immobilizzazioni "

11 Modifiche alla nota integrativa
All’art c.c. vengono fatte le seguenti modifiche: n. 16) vanno ora indicate le eventuali anticipazioni e crediti concessi amministratori ed ai sindaci , precisando il tasso di interesse, le condizioni e gli importi rimborsati, cancellati o oggetto di rinuncia, nonché gli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate, precisando il totale per ciascuna categoria; n. 18) oltre all’indicazione delle azioni di godimento e obbligazioni convertibili in azioni emessi dalla società, vanno indicati gli eventuali warrants e opzioni; n. 22-bis) nuovo le operazioni realizzate con parti correlate non concluse a normali condizioni di mercato, (con importo, natura del rapporto e ogni altra informazione necessaria per la comprensione del bilancio) vanno indicate sempre. Nella precedente versione l’indicazione era richiesta solo se le operazione erano rilevanti n. 22-quater) nuovo natura ed effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio, che in precedenza erano contenuti nell’ambito della Relazione sulla gestione; n. 22- quinquies) nuovo nome e sede legale dell’impresa che redige il bilancio consolidato dell’insieme più piccolo di imprese di cui l’impresa fa parte in quanto impresa controllata, e il luogo in cui è disponibile la copia del bilancio consolidato; n. 22- septies) nuovo la proposta di destinazione degli utili o copertura perdite. Lezione del 13 ottibre " La Rilevazione delle Immobilizzazioni "

12 Modifiche alla nota integrativa
gli eventi successivi alla chiusura del bilancio vanno segnalati in Nota integrativa e non più nella relazione sulla gestione; maggiori informazioni circa il nome e la sede legale dell’impresa che redige il bilancio consolidato; dovrà essere indicata la proposta di destinazione dell’utile; dovranno essere fornite informazioni che possono influenzare l’importo, le scadenze e la certezza dei flussi finanziari futuri; nella Nota integrativa andrà inserita una tabella che indichi i movimenti della riserva di fair value avvenuti nell’esercizio le informazioni della Nota integrativa devono essere presentate secondo l’ordine delle voci indicate nello Stato patrimoniale e nel Conto economico. NB : Per le micro-imprese è previsto l’esonero dalla redazione della Nota integrativa, a patto che in calce allo stato patrimoniale siano riportate le informazioni previste dai n. 9) e 16) dell’art c.c. Lezione del 13 ottibre " La Rilevazione delle Immobilizzazioni "

13 L’apertura dei conti del bilancio 2016
D.Lgs. 139/2015 è entrata in vigore dal 1 gennaio 2016 e non ha effetto retroattivo, pur tuttavia ha effetti sui bilanci in chiusura 2015. Alcune facilitazioni per la transizione senza modificare i dati di apertura : deroga al criterio del costo ammortizzato per i Debiti, Crediti e titoli iscritti nel bilancio nel i quali possono continuare ad essere misurati con gli stessi criteri L’avviamento nel bilancio 2015 continua il piano di ammortamento originario, senza necessità che sia allineato alla nuova normativa In sede di apertura dei conti nell’esercizio 2016 si dovrà provvedere a: far confluire le plusvalenze e le minusvalenze di apertura dei conti tra i componenti ordinari dell’esercizio, avendo il legislatore abolito i componenti straordinari del Conto economico (gruppo E); Inventariare tutti i derivati, in quanto a partire dal 1° gennaio essi dovranno essere valutati al “fair-value” e iscritti in contabilità come un credito o fondo rischi a seconda se positivo o negativo e come contropartita il relativo componente di reddito “rettifiche di valore”, a meno che si tratti di operazioni di copertura Lezione del 13 ottibre " La Rilevazione delle Immobilizzazioni "


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