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Studio Tributario Paolo Parodi
LA NUOVA SISTEMATICA DI FATTURE ELETTRONICHE, PIATTAFORMA CREDITI E SIOPE+ Studio Tributario Paolo Parodi
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Monitoraggio pre SIOPE+
FATTURA ELETTRONICA FATTURA ELETTRONICA ORDINATIVO CARTACEO/OIL Fornitori Enti pubblici SDI Istituti tesorieri MEF Legenda: • SDI Sistema di interscambio • PCC Piattaforma dei crediti commerciali • BDAP Banca dati delle amministrazioni pubbliche • SIOPE Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici PCC Flussi SIOPE BKI BDAP SIOPE Flussi SIOPE Transazione Monitoraggi separati PCC - SIOPE - BDAP Flusso informativo
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Lo scenario a regime SIOPE+ a regime Enti pubblici SIOPE+ SDI
FATTURA ELETTRONICA FATTURA ELETTRONICA Enti pubblici OPI/ESITI OPI/ESITI Fornitori SDI SIOPE+ Istituti tesorieri Legenda: • SDI sistema di interscambio • SIOPE+ nuovo sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici • PCC piattaforma dei crediti commerciali • BDAP banca dati delle amministrazioni pubbliche • SIOPE sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici MEF PCC Flussi SIOPE BDAP BKI SIOPE SIOPE+ a regime Monitoraggio «automatico» Transazione Flusso informativo
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SISTEMATICA GENERALE : centralita’ della fattura elettronica
FATTURAZIONE ELETTRONICA Evoluzione sempre più spinta con obbligo nei rapporti B2B dal 2019 e possibile estensione a tutto il ciclo passivo delle P.A. anche per i documenti fuori campo Iva. Centralità della corretta compilazione dei campi Nuove regole sulle possibilità di respingere le fatture FUNZIONI IN DUE MACROSETTORII: MONITORAGGIO DEL DEBITO PUBBLICO CONTROLLI FISCALI Studio Tributario Paolo Parodi
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SISTEMATICA GENERALE IN CUI SI INSERISCE SIOPE+
PROFILI FISCALI LIQUIDAZIONI TRIMESTRALI Incrocio dati con SdI SPLIT PAYMENT Ampliamento platea e controlli a mezzo PCC MONITORAGGIO DEBITO PUBBLICO PCC Da strumento di certificazione a strumento di monitoraggio del debito, con controlli anche su Iva split INDICATORE DI TEMPESTIVITA’ DEI PAGAMENTI Conteggio anche da parte PCC INTERESSI DI MORA D.Lgs. 231/02 Studio Tributario Paolo Parodi
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SIOPE PLUS E INCROCI CON:
IL NUOVO SPESOMETRO, LE LIQUIDAZIONI, L’IVA SPLIT L’acquisizione automatica dei dati implica la necessità che siano corretti e completi: si pensi, ad esempio, all’indicazione della partita Iva dell’ente destinatario, indicazione che consente la legittima detrazione Iva acquisti. Si pensi anche che, con Siope +, si avrà contestualità del pagamento fatture e gestione dei controlli su Iva detraibile e su Iva split Studio Tributario Paolo Parodi
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NORMATIVA DI RIFERIMENTO SIOPE
Art. 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 Comma 8-bis. Al fine di favorire il monitoraggio del ciclo completo delle entrate e delle spese, le amministrazioni pubbliche ordinano gli incassi e i pagamenti al proprio tesoriere o cassiere esclusivamente attraverso ordinativi informatici emessi secondo lo standard Ordinativo Informatico emanato dall’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID), per il tramite dell’infrastruttura della banca dati SIOPE gestita dalla Banca d’Italia nell’ambito del servizio di tesoreria statale. Studio Tributario Paolo Parodi
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NORMATIVA DI RIFERIMENTO SIOPE
Art. 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 Comma 8-bis. Le modalità con cui enti e tesorieri scambiano gli ordinativi informatici con l’infrastruttura SIOPE sono definite da apposite regole di colloquio definite congiuntamente con l’AgID e disponibili nelle sezioni dedicate al SIOPE del sito internet istituzionale del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. I tesorieri e i cassieri non possono accettare disposizioni di pagamento con modalità differenti da quelle descritte nel periodo precedente. 8-ter. Con decreti del Ministero dell’economia e delle finanze, sentite la Conferenza unificata e l’AgID, sono stabiliti le modalità e i tempi per l’attuazione delle disposizioni di cui al comma 8-bis. Studio Tributario Paolo Parodi
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LA PIATTAFORMA SIOPE + La piattaforma SIOPE+ è l’infrastruttura informatica, gestita dalla Banca d’Italia che, secondo quanto previsto dall’art.14 della L. 196/09, come modificato dalla L. 232/2016, intermedia tutti i flussi relativi agli incassi e ai pagamenti delle amministrazioni pubbliche, disposti attraverso ordinativi informatici conformi allo standard OPI emanato dall’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID). Tale piattaforma ha l’obiettivo di favorire il monitoraggio del ciclo completo delle entrate e delle spese delle amministrazioni pubbliche e, in particolare, di monitorare i tempi di pagamento dei debiti commerciali degli enti pubblici. Studio Tributario Paolo Parodi
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SIOPE PLUS L’art. 1, comma 533, della legge 11 dicembre 2016 (legge di bilancio 2017), ha previsto l’evoluzione della rilevazione SIOPE in SIOPE+, al fine di migliorare il monitoraggio dei tempi di pagamento dei debiti commerciali delle amministrazioni pubbliche attraverso l’integrazione delle informazioni rilevate da SIOPE con quelle delle fatture passive registrate dalla Piattaforma elettronica (PCC) e, in prospettiva, di seguire l’intero ciclo delle entrate e delle spese. SIOPE+ chiede a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, della legge n. 196 del 2009, di: a) ordinare incassi e pagamenti al proprio tesoriere o cassiere utilizzando esclusivamente ordinativi informatici emessi secondo lo standard definito dall’AgID; b) trasmettere gli ordinativi informatici al tesoriere/cassiere solo ed esclusivamente per il tramite dell’infrastruttura SIOPE, gestita dalla Banca d’Italia. Studio Tributario Paolo Parodi
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SIOPE PLUS Come SIOPE, anche SIOPE+ consente di acquisire informazioni dagli enti “in automatico”. In particolare, il sistema libera, a regime, gli enti dall’obbligo di provvedere alla continua trasmissione alla Piattaforma elettronica PCC di dati riguardanti il pagamento delle fatture, che costituisce la principale criticità dell’attuale sistema di monitoraggio dei debiti commerciali e dei relativi tempi di pagamento, che richiede la comunicazione, da parte di ciascuna amministrazione pubblica. Studio Tributario Paolo Parodi
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SIOPE PLUS Dal punto di vista operativo, il nuovo sistema (denominato appunto «Siope+») determina l’inversione dell’ordine dei flussi finanziari fra enti, tesorieri e Banca d’Italia. Con l’attuale gestione Siope, l’ente è tenuto a trasmettere l’ordinativo al tesoriere e quest’ultimo trasmette poi il relativo flusso alla Banca d’Italia. Le modalità sono ora definite in via autonoma purché siano presenti le codifiche prescritte. Con Siope+, invece, gli ordinativi saranno trasmessi attraverso un’unica infrastruttura informatica alla Banca d’Italia, la quale provvederà poi a inviarle al tesoriere per la loro lavorazione. Studio Tributario Paolo Parodi
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SIOPE PLUS Le prime applicazioni del progetto SIOPE+ sono disciplinate dal decreto MEF del 14 giugno 2017 e dal decreto MEF del 25 settembre 2017, riguardanti: sperimentazione dal 1° luglio 2017 per n. 7 enti (1 regione, 1 provincia e 5 comuni), sperimentazione dal 1°ottobre 2017 per ulteriori n. 23 enti (1 regione, 1 città metropolitana, 4 province, 17 comuni). Per un totale di 30 enti sperimentatori. avvio a regime dal 1°gennaio 2018 per tutte le regioni e le Province autonome, le città metropolitane, le province; avvio a regime dal 1° aprile 2018 per Comuni oltre abitanti; avvio a regime dal 1° luglio 2018 per Comuni da a abitanti; avvio a regime dal 1° ottobre 2018 per Comuni fino a abitanti; avvio a regime dal 1° ottobre 2018 per le aziende sanitarie e ospedaliere. Studio Tributario Paolo Parodi
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SIOPE PLUS ESTENSIONE In data 30 maggio 2018 è stato emanato il Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze concernente l’estensione di SIOPE+ sostanzialmente a tutti gli enti già soggetti attualmente alla rilevazione SIOPE, con decorrenza dal 1° gennaio 2019. In data 30 maggio 2018 sono stati pubblicati i decreti MEF concernenti l’impegno e il pagamento dei contributi di premialità per gli enti sperimentatori SIOPE+. In data 29 maggio 2018 è stato firmato dal Ministro dell’economia e delle finanze un nuovo “ decreto SIOPE” concernente la codifica gestionale delle Autorità di sistema portuali, il quale prevede l'avvio della rilevazione SIOPE e l’attuazione delle disposizioni di cui all’art.14, comma 8-bis, della legge n. 196 del 2009 (SIOPE+). Studio Tributario Paolo Parodi
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SIOPE PLUS ESTENSIONE Elenco enti in Siope+ dal 1/1/19: Consigli Regionali e delle Province autonome, Unioni di Comuni, Comunità montane e isolane e gli altri enti di cui all’art. 2 del D.Lgs. 267/00; Gli enti strumentali in contabilità finanziaria delle Regioni e delle Province Autonome e degli enti locali, ivi compresi gli enti gestori di parchi; Gli organismi strumentali delle Regioni e delle Province autonome e degli enti locali; Gli enti parco nazionale e gli enti gestori di parchi in contabilità economico-patrimoniale; Gli enti di ricerca nazionali e le Università pubbliche, Le Camere di Commercio, Gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, Gli Istituti zooprofilattici sperimentali, Le Agenzie sanitarie nazionali Le Autorità di sistema portuale Studio Tributario Paolo Parodi
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SIOPE PLUS I vari decreti disciplinano anche le modalità di collaudo delle procedure di SIOPE+, il venir meno dell’obbligo di comunicare alla PCC le informazioni riguardanti i pagamenti delle fatture effettuati tramite SIOPE+, e le modalità di adesione al servizio gratuito, fornito dalla Ragioneria Generale dello Stato per favorire l’attuazione del progetto SIOPE+, agli enti interessati Per ciascun comparto di enti, tre mesi prima dell’avvio a regime è disponibile l’ambiente di collaudo. Dalla data di avvio a regime, i tesorieri e i cassieri potranno accettare solo ordini di pagamento secondo lo standard OPI, trasmessi attraverso il nodo dei pagamenti SIOPE+. Studio Tributario Paolo Parodi
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SIOPE PLUS E PCC Fermo resta il disposto dell’art. 7-bis comma 4 del decreto legge n. 35 del 2013 che prescrive l’obbligo, entro il 15 di ciascun mese, di comunicare i dati dei debiti non estinti, certi, liquidi ed esigibili per somministrazioni, forniture e appalti e obbligazioni relative a prestazioni professionali per i quali nel mese precedente sia stato superato il termine di decorrenza degli interessi moratori. L’invio delle informazioni riguardanti il pagamento delle fatture o richieste equivalenti di pagamento con le modalità previste al comma 1, assolve all’obbligo previsto dall’articolo 7-bis, comma 5, del medesimo decreto. Studio Tributario Paolo Parodi
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SIOPE PLUS E BANCA TESORIERE
L’infrastruttura SIOPE+ esegue controlli sulla correttezza formale dei flussi rispetto alle regole del presente documento e li inoltra al destinatario, limitandosi a bloccare e restituire al mittente esclusivamente i flussi che impediscono di identificare correttamente mittente e destinatario del «flusso» o di verificarne il contenuto (validazione XML). L’infrastruttura SIOPE+ non esegue controlli sulla firma del «flusso», verifiche che rimangono demandate alla BT. La BT documenta e mantiene aggiornate le modalità operative per l’esecuzione degli OPI. In particolare, la BT documenta e mantiene aggiornate, coerentemente con le citate “Regole di colloquio SIOPE+”, le proprie specifiche tecniche e le modalità di interscambio dei dati per via telematica e per la comunicazione alla PA, per il tramite del sistema SIOPE+, dell’avvenuta esecuzione degli ordinativi stessi. Inoltre, la BT e la PA definiscono i requisiti relativi all’eventuale documentazione cartacea che deve essere inoltrata alla BT a supporto degli OPI, le disposizioni per il pagamento degli ordinativi di spesa urgenti, le modalità di aggiornamento e conservazione delle informazioni.. Studio Tributario Paolo Parodi
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SIOPE PLUS E BANCA TESORIERE
Una volta accettato il «flusso» proveniente da SIOPE+, inizia, presso la BT, il ciclo di vita del singolo ordinativo. Il trattamento del singolo OPI e la conseguente risposta della BT nei confronti della PA non deve condizionare il trattamento di altri ordinativi eventualmente contenuti nel medesimo «flusso». La Banca Tesoriera effettua i controlli di merito sui singoli ordinativi in funzione delle diverse tipologie di OPI (acquisizione, annullamento, variazione, sostituzione). In particolare, per quanto riguarda il trattamento dell'imposta di bollo, la BT si atterrà alle indicazioni contenute nell'OPI ricevuto: tali indicazioni devono stabilire la debenza o l'esenzione dall'imposta e l’indicazione del soggetto cui la stessa fa carico. La BT effettua esclusivamente controlli demandabili a sistemi informatici. Nel caso in cui siano rilevate anomalie a livello di OPI, la BT non sospende l'elaborazione degli eventuali OPI privi di anomalie presenti nello stesso «flusso». La comunicazione delle anomalie rilevate nella fase di presa in carico degli OPI avviene mediante il “messaggio di esito applicativo” di rifiuto, riferito alla specifica tipologia di OPI interessata (acquisizione, annullamento, variazione, sostituzione). Studio Tributario Paolo Parodi
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SIOPE PLUS Le modalità con cui enti e tesorieri scambiano gli ordinativi informatici con l’infrastruttura SIOPE sono stabilite da regole di colloquio definite congiuntamente dal Ministero dell’economia – RGS, dalla Banca d’Italia e dall’AgID. Per la trasmissione degli ordinativi informatici a SIOPE+ gli enti possono servirsi di intermediari. I tesorieri e i cassieri non possono accettare disposizioni di pagamento trasmesse con modalità differenti da quelle previste nelle Regole di colloquio SIOPE+. Piano di collaudo per l’avvio di SIOPE+ nel 2018. Manuale per la registrazione e autenticazione a SIOPE+. Guida alla registrazione del codice A2A nella PCC . FAQ riguardanti la registrazione e l’autenticazione a SIOPE+ . Linee Guida per lo sfruttamento ottimale dell’interfaccia A2A di SIOPE+ . Studio Tributario Paolo Parodi
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SIOPE PLUS : i quesiti Al fine di stabilire un canale diretto con le controparti (enti, banche, software house, provider tecnologici) che interagiscono, a vario titolo, con la piattaforma SIOPE+, è stata istituita la casella funzionale dedicata Il quesito deve specificare la natura della controparte (ente, tesoriere, software house, etc.) e della problematica incontrata e contenere tutti i riferimenti ai codici utilizzati nel colloquio con la piattaforma (A2A, UNI_UO, riferimento temporale, risposte di errore fornite dal sistema, etc.). Le domande su materie di competenza della Ragioneria Generale dello Stato e dell'Agenzia per l'Italia Digitale, potranno essere indirizzate alle seguenti caselle funzionali: - per i quesiti di natura amministrativo-contabile è possibile scrivere a - per le domande che riguardano lo standard OPI è possibile scrivere a - per dubbi relativi al pagamento di fatture e al funzionamento della Piattaforma dei Crediti Commerciali è possibile rivolgersi a Studio Tributario Paolo Parodi
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SIOPE PLUS : le principali FAQ di natura contabile
B1)Anche i mandati non commerciali devono essere trasmessi tramite SIOPE+? Tutti gli ordinativi di pagamento e incasso, sia commerciali che non commerciali, devono essere effettuati secondo lo standard OPI ed inviati al tesoriere/cassiere tramite la piattaforma SIOPE+ B2)Come si gestiranno i mandati con allegato cartaceo in SIOPE+? Gli allegati cartacei potranno essere gestiti liberamente in base a specifici accordi con la banca tesoriera. Nel tracciato OPI è previsto il riferimento al documento allegato. B3)I provvisori di entrata/spesa registrati dal Tesoriere “compaiono” in Siope+? I sospesi saranno segnalati dal tesoriere all'interno del giornale di cassa e regolarizzati attraverso un OPI. Studio Tributario Paolo Parodi
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SIOPE PLUS : le principali FAQ di natura contabile e PCC
B9) Nel caso di pagamenti di fatture al netto della compensazione con delle note di credito, come va compilato l’OPI? Le note di credito riferite a fatture non ancora pagate, possono essere compensate, in accordo col proprio fornitore, all’interno dell’OPI, indicandole nella struttura “Fattura SIOPE”, all’interno del mandato, con importo negativo. L’importo complessivo dell’ordinativo sarà quindi uguale alla somma algebrica delle fatture e delle note di credito compensate. Studio Tributario Paolo Parodi
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SIOPE PLUS : le principali FAQ di natura contabile e PCC
C2)Una volta inviato il mandato la PCC registra il pagamento della fattura in automatico o si deve attendere la fine della lavorazione del mandato stesso? L’aggiornamento dei pagamenti nel sistema PCC è automatico per gli Enti in regime Siope+ sulla base degli OPI trasmessi. La piattaforma PCC riceve dal nodo della Banca d’Italia un aggiornamento giornaliero, per cui i dati di un ordinativo saranno normalmente acquisiti da PCC entro la mattina del giorno successivo alla trasmissione da parte dell’Ente. Nel caso in cui, successivamente all’acquisizione da parte della PCC, la banca tesoriera trasmetta un esito negativo, questo darà luogo automaticamente ad uno storno, sempre, di norma, entro la mattina del giorno successivo. Studio Tributario Paolo Parodi
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SIOPE PLUS : le principali FAQ sui rapporti con la PCC
C3)Per le amministrazioni in regime Siope+, è possibile effettuare operazioni di contabilizzazione in PCC prima di eseguire pagamenti tramite OPI? Sì, attraverso l’operazione di contabilizzazione può essere rideterminato l’importo della fattura che si intende pagare tramite OPI; in particolare, nel caso di un importo da pagare minore dell’importo del documento, la contabilizzazione del nuovo importo consente al sistema PCC di attribuire alla fattura lo stato di “lavorato”, al momento del pagamento. Qualora sia stato già eseguito il pagamento tramite OPI, non devono essere effettuate operazioni di contabilizzazione in quanto esse avvengono automaticamente. Studio Tributario Paolo Parodi
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SIOPE PLUS : le principali FAQ sui rapporti con la PCC
C4) I dati delle fatture digitali o analogiche, specificati all'interno di un OPI devono coincidere con quanto presente in PCC? Sì. Nel caso di fattura ANALOGICA, il controllo prevede l’identificazione univoca tramite i campi codice_IPA_ente_siope, fattura_siope, codice_fiscale_emittente_siope e anno_emissione_fattura_siope. In particolare, i dati dei documenti analogici equivalenti alle fatture elettroniche devono essere inseriti a cura dell'Amministrazione debitrice in PCC mediante le apposite funzionalità di inserimento documento. Per le fatture intra comunitarie è possibile inserire nel campo id fiscale iva, una stringa alfanumerica da 1 a 28 caratteri (es. FR ) mentre per le transazioni extra-comunitarie occorre inserire i dati in modalità di autofattura. Si ricorda che il pagamento tramite OPI di fatture non registrate nel sistema PCC comporta un messaggio di warning da parte del nodo Siope+ e l'assenza di scritture contabili in PCC. Studio Tributario Paolo Parodi
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SIOPE PLUS : le principali FAQ sui rapporti con la PCC
C5) Cosa succede se la fattura è inserita in PCC dopo aver inviato il pagamento tramite OPI? Il sistema PCC ri-elabora giornalmente gli OPI che non trovano corrispondenza con le fatture presenti. Nel caso in cui la fattura sia inserita successivamente al pagamento l’associazione avverrà automaticamente senza alcun intervento manuale in PCC da parte dell’utente. C6) Come trattare le fatture pagate con cassa economale e in generale i documenti contabili per i quali non si emette un mandato di pagamento che transiti nel nodo SIOPE+? Per questa tipologia di documenti contabili, il pagamento in PCC deve essere registrato mediante la funzione Siope+JEccezioni delle registrazioni dei pagamenti. L’eccezione deve essere limitata all’unità organizzativa destinataria della fatture, la motivazione deve riportare la descrizione della fattispecie specificando il codice fiscale del fornitore che ha emesso le fatture in questione e l’intervallo temporale non può superare i sei mesi (l’eccezione pertanto andrà rinnovata a cura dell’Amministrazione ogni sei mesi). Stu dio Tributario Paolo Parodi
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SIOPE PLUS : le principali FAQ sui rapporti con la PCC
C7) Come trattare le fatture "nate già pagate" e per le quali non si emette mandato di pagamento? Per questa tipologia di fatture, il pagamento in PCC deve essere registrato mediante la funzione Siope+JEccezioni delle registrazioni dei pagamenti. In fase di registrazione del pagamento è cura dell’Amministrazione indicare: Data Pagamento = Data Emissione N. Mandato = Qualsiasi identificativo utile all’Amministrazione per identificare il fenomeno nel proprio sistema contabile Data di Scadenza = La data di scadenza dovrà essere quella prevista dalla normativa vigente per la generalità dei debiti commerciali salvo che il contratto o la convenzione istitutivi del rapporto non dispongano diversamente. Nel rispetto del principio contabile generale dell’integrità, che richiede la registrazione contabile anche delle operazioni che non determinano flussi di cassa effettivi, tali operazione sono contabilizzare attraverso le regolarizzazioni contabili, costituite da impegni cui corrispondono accertamenti di pari importo e da mandati (tipo non commerciali) versati in quietanza di entrata nel bilancio dell’amministrazione stessa. Stu dio Tributario Paolo Parodi
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SIOPE PLUS : le principali FAQ sul CIG
D1) Che motivo di esclusione posso indicare se il CIG è legato al pagamento di una fattura commerciale di componenti del collegio dei Revisori? È possibile indicare "CONTRATTI_LAVORO" come motivo esclusione CIG per le fatture emesse dal Collegio dei Revisori. D3 Quale tra i “MOTIVI DI ESCLUSIONE CIG SIOPE” occorre indicare nei casi di partecipazione a corsi, nel caso in cui il rapporto con il docente non si configuri come un appalto di servizi? E’ possibile indicare la causa di esclusione CIG denominata DIRITTO_ESCLUSIVO visto che la partecipazione di un dipendente ad un seminario o ad un convegno non integra la fattispecie di un appalto di servizi e, pertanto, non è necessaria l’acquisizione del CIG (NOTA: RISPOSTA NON DEL TUTTO COORDINATA CON DELIBERA ANAC 31/5/17) Stu dio Tributario Paolo Parodi
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LA PIATTAFORMA DEI CREDITI COMMERCIALI
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CONSIDERAZIONI PRELIMINARI
Molto stretta è la correlazione fra una corretta gestione della fattura elettronica ed una più agevole gestione della piattaforma per la certificazione dei crediti. Come vedremo, se viene attuata una attenta analisi nell’accettare o respingere le fatture elettroniche, la gestione della PCC è molto più automatizzabile. E’ importante anche la corretta compilazione dei campi del tracciato xml Studio Tributario Paolo Parodi
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LE FUNZIONI DELLA PIATTAFORMA
NASCE PER CONSENTIRE LA CERTIFICAZIONE DEI CREDITI VANTATI DALLE IMPRESE NEI CONFRONTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. E’ DIVENUTA UNO STRUMENTO FONDAMENTALE PER IL MONITORAGGIO DEI DEBITI DELLE P.A. Studio Tributario Paolo Parodi
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I DEBITI IN PIATTAFORMA
CON L’INTRODUZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA OBBLIGATORIA NEI CONFRONTI DELLE P.A., TUTTE LE FATTURE CHE TRANSITANO PER IL S.D.I. VENGONO AUTOMATICAMENTE INSERITE IN PCC ED IVI DEVONO ESSERE GESTITE DALLE AMMINISTRAZIONI DEBITRICI Studio Tributario Paolo Parodi
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COMUNICAZIONE DEBITI AL 31.12.17
09/04/2018 Comunicazione dei debiti - Ricognizione 2018 Si informa che è disponibile la funzione di Comunicazione di assenza posizioni debitorie in adempimento a quanto prescritto dall'art. 7, comma 4-bis del DL 35/ Si ricorda anche che l’obbligo di comunicare i debiti certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre 2017, che non risultano estinti alla data della comunicazione stessa è assolto dalla comunicazione di scadenza mensile ai sensi dell’art. 7bis, comma 4 del medesimo decreto. Studio Tributario Paolo Parodi
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OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE DEBITI PER LE P.A.
L. 145/18 art. 1 co. 867 A decorrere dal 2020, le singole amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, Legge n. 196/2009, comunicano, a mezzo della piattaforma per la certificazione dei crediti, l’ammontare complessivo dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine dell’esercizio precedente. Per l’anno 2019 la comunicazione è effettuata dal 1° al 30 aprile 2019. Per chi effettua incassi e pagamenti tramite lo standard OPI, l’obbligo di comunicazione permane fino alla chiusura dell’esercizio nel corso del quale il predetto standard viene adottato Studio Tributario Paolo Parodi
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OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE DEBITI PER LE P.A.
L. 145/18 art. 1 co A decorrere dal 1° gennaio 2019, per le singole amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, Legge n. 196/2009, sono pubblicati e aggiornati nel sito web istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri: con cadenza trimestrale, i dati riguardanti gli importi complessivi delle fatture ricevute dall’inizio dell’anno, i pagamenti effettuati e i relativi tempi medi ponderati di pagamento e di ritardo; con cadenza mensile i dati riguardanti le fatture ricevute nell’anno precedente, scadute e non ancora pagate da oltre dodici mesi (questi dati costituiscono indicatori rilevanti ai fini della definizione del programma delle verifiche da parte dei servizi ispettivi di finanza pubblica del MEF); entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento, l’ammontare dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine dell’esercizio precedente. Studio Tributario Paolo Parodi
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INDICATORE TEMPESTIVITA’ PAGAMENTI
06/06/2017 INDICATORE DI TEMPESTIVITÀ DI PAGAMENTI - ITP Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, entro breve termine, renderà disponibili e liberamente consultabili a tutte le Amministrazioni Pubbliche i dati relativi agli Indicatori di tempestività dei pagamenti (ITP) di tutte le pubbliche amministrazioni tramite un apposito cruscotto che verrà predisposto sulla Banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP). Al fine di consentire la verifica dei dati presenti su PCC, è fin d’ora disponibile una nuova funzionalità con la quale ciascun Ente potrà visualizzare i propri dati dell’ITP, trimestrale ed annuale, con il dettaglio delle fatture computate nel calcolo. Si invitano, pertanto, gli utenti Responsabili a procedere tempestivamente al riscontro della correttezza delle proprie informazioni presenti su PCC ed eventualmente al loro aggiornamento, seguendo le istruzioni pubblicate sul sistema. Per le Amministrazioni dello Stato che utilizzano il Sistema di contabilità generale (SICOGE) si rinvia alle istruzioni presenti su tale sistema. In PCC, per ciascun Responsabile la funzione consente di visualizzare tutte le informazioni utilizzate ai fini del calcolo dell’ITP delle fatture delle Unità Organizzative gerarchicamente sottoposte, così come definite nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni – IPA. La funzionalità, raggiungibile dal menu utilità elenco report, è disponibile in modalità asincrona. Si suggerisce, pertanto, dopo aver inserito una richiesta di elaborazione Report ITP - Indice Tempestività Pagamenti, di monitorarne lo stato dell’elaborazione. Studio Tributario Paolo Parodi
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MONITORAGGIO DEI DEBITI
ART. 27 DEL D.L. 66/14 e MONITORAGGIO DEI DEBITI Dopo l'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n.35, e' inserito il seguente "Art. 7-bis (Trasparenza nella gestione dei debiti contratti dalle pubbliche amministrazioni) COMMA 1. Allo scopo di assicurare la trasparenza al processo di formazione ed estinzione dei debiti, i titolari di crediti per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali nei confronti delle amministrazioni pubbliche individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, possono comunicare, mediante la piattaforma elettronica di cui all'articolo 7, comma 1, i dati riferiti alle fatture o richieste equivalenti di pagamento emesse a partire dal 1° luglio 2014, riportando, ove previsto, il relativo Codice identificativo Gara (CIG). Studio Tributario Paolo Parodi
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ART. 27 DEL D.L. 66/14 COMMA 2. Utilizzando la medesima piattaforma elettronica, anche sulla base dei dati di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche comunicano le informazioni inerenti alla ricezione ed alla rilevazione sui propri sistemi contabili delle fatture o richieste equivalenti di pagamento relativi a debiti per somministrazioni, forniture e appalti e obbligazioni relative a prestazioni professionali, emesse a partire dal 1° gennaio 2014 (in conversione, il termine è spostato al ) COMMA 3. Nel caso di fatture elettroniche trasmesse alle pubbliche amministrazioni attraverso il sistema di interscambio di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 7 marzo 2008, i dati delle fatture comprensivi delle informazioni di invio e ricezione, di cui ai commi 1 e 2, sono acquisiti dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni in modalita' automatica. Studio Tributario Paolo Parodi
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ART. 27 DEL D.L. 66/14 COMMA 4. Fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 2, le amministrazioni pubbliche comunicano, mediante la medesima piattaforma elettronica, entro il 15 di ciascun mese, i dati relativi ai debiti non estinti, certi, liquidi ed esigibili per somministrazioni, forniture e appalti e obbligazioni relative a prestazioni professionali, per i quali, nel mese precedente, sia stato superato il termine di decorrenza degli interessi moratori di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e successive modificazioni. COMMA 5. Con riferimento ai debiti comunicati ai sensi dei commi 1, 2 e 4, le amministrazioni pubbliche, contestualmente all'ordinazione di pagamento, immettono obbligatoriamente sulla piattaforma elettronica i dati riferiti alla stessa. Studio Tributario Paolo Parodi
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ART. 27 DEL D.L. 66/14 COMMA 7. Le informazioni di cui al presente articolo sono accessibili alle amministrazioni pubbliche e ai titolari dei crediti accreditati sulla piattaforma elettronica, anche ai fini della certificazione dei crediti e del loro utilizzo, per gli adempimenti di cui all'articolo 7, comma 4-bis, nonche' utilizzabili per la tenuta del registro delle fatture da parte delle amministrazioni pubbliche. COMMA 8. Il mancato rispetto degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 e‘ rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale del dirigente responsabile e comporta responsabilita' dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, o misure analogamente applicabili. Il competente organo di controllo di regolarita' amministrativa e contabile verifica la corretta attuazione delle predette procedure. Studio Tributario Paolo Parodi
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CIRCOLARE RGS 21/14 E LINEE GUIDA PCC
Fasi del ciclo di vita dei debiti da monitorare Invio della fattura da parte del creditore ricezione della fattura da parte della P.A. contabilizzazione, con indicazione dell’importo liquidato, sospeso e/o non liquidabile eventuale comunicazione mensile dei debiti scaduti (entro il 15 del mese successivo) eventuale certificazione dei crediti su istanza del creditore eventuale anticipazione/cessione a intermediario finanziario eventuale compensazione dei crediti certificati con cartelle scadute (art. 28quater Dpr 602/73) o in istituti deflativi contenzioso tributario pagamento della fattura Studio Tributario Paolo Parodi
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I NUOVI STATI CONTABILI DA FEBBRAIO 2017
Con il rilascio del 20 febbraio 2017 sono stati introdotti nuovi stati contabili delle fatture. La corrispondenza con gli stati della precedente release del sistema PCC è illustrata nella tabella apag. 70 del Manuale Guida Utente PA. Non c’è più lo stato di «non liquidabile» ma i concetti non mutano. Con il rilascio del 20 febbraio 2017 è stato previsto il nuovo tipo operazione CONT da utilizzare in alternativa a tutte le operazioni di contabilizzazione della precedente release del sistema PCC Studio Tributario Paolo Parodi
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I NUOVI STATI CONTABILI DA FEBBRAIO 2017
CONTABILIZZAZIONE CON LE MODALITÀ PREVISTE DALLA PRECEDENTE RELEASE DEL SISTEMA PCC Con il nuovo tipo operazione CONT da utilizzare in alternativa a tutte le operazioni di contabilizzazione della precedente release del sistema PCC, il modello 003 e i web service continuano ad accettare le operazioni di contabilizzazione impiegate antecedentemente al 20 febbraio 2017. Gli stati contabili della precedente release del sistema PCC, seppur consentiti ai fini della compilazione Modello 003 e nei web service, sono automaticamente tradotti secondo la corrispondenza descritta al paragrafo «I nuovi stati contabili». Studio Tributario Paolo Parodi
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CIRCOLARE RGS N. 21 DEL LE FUNZIONI DELLA PIATTAFORMA E IL MONITORAGGIO L’utilizzo delle nuove funzionalità della piattaforma per la certificazione dei crediti, che sono disponibili a partire dal 1° luglio 2014, permetterà a regime: ai creditori di verificare on line lo stato dei propri crediti verso ciascun debitore; alle pubbliche amministrazioni di controllare in tempo reale lo stato dei propri debiti distinti per scadenza e per creditore (anche in caso di cessione, successione ereditaria, operazioni societarie, ecc.), supportando l’obbligo di cui all’articolo 42 del D.L. 66/2014 di tenuta del registro unico delle fatture; ai competenti organi governativi di conoscere in tempo reale l’ammontare complessivo dei debiti delle Pubbliche amministrazioni e la loro evoluzione. Il sistema PCC acquisirà automaticamente dal sistema di interscambio, le informazioni relative alle fatture emesse in formato elettronico. Studio Tributario Paolo Parodi
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LINEE GUIDA PCC Il documento, nelle versioni rilasciate a partire dal , descrive le modalità e i formati mediante i quali gli utilizzatori della PCC (creditori e PP.AA) possono comunicare i dati relativi a fatture e richieste equivalenti di pagamento riferiti a crediti per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali ai sensi dell’art. 7-bis del DL 35/13 come modificato dall’art. 27 del DL 66/14 Finalità a regime: monitorare in modo continuativo l’andamento dei debiti e dei tempi di pagamento Periodo del monitoraggio: fatture emesse a decorrere dal 1° luglio 2014, sia cartacee che elettroniche Studio Tributario Paolo Parodi
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CIRCOLARE RGS N. 21 DEL 25.06.14 E LINEE PCC
IL DIALOGO CON LA PIATTAFORMA Il caricamento delle informazioni sul sistema, tanto per i creditori quanto per le pubbliche amministrazioni, può avvenire in tre distinte modalità : immissione manuale dei dati via web: questa modalità è idonea solo se si ha necessità di comunicare quantità limitate di informazioni; immissione massiva dei dati tramite invio di file pre-compilati: questa modalità, che consente di comunicare grandi quantità di informazioni, richiede comunque un’attività manuale per predisporre e caricare i file; trasmissione telematica di flussi di dati: questa modalità permette di comunicare grandi quantità di informazioni senza necessità di particolari interventi manuali; tuttavia richiede che il soggetto (creditore o pubblica amministrazione) che intende avvalersene disponga di sistemi informatici in grado di connettersi alle interfacce rese disponibili dalla piattaforma per la certificazione dei crediti. Studio Tributario Paolo Parodi
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PRESUPPOSTI OGGETTIVI PER INSERIMENTO IN PCC
Deve trattarsi di : somministrazioni, forniture e appalti : la norma non brilla per univocità ma il riferimento è al D.lgs. 163/06 obbligazioni relative a prestazioni professionali : non è chiaro se il termine «professionali» debba essere inteso a livello contenutistico-contrattuale (con riferimento all’art. 7 del D.Lgs. 165/01) o con riferimento alla condizione del soggetto percipiente Studio Tributario Paolo Parodi
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PRESUPPOSTI OGGETTIVI
fatture : per operazioni rilevanti ai fini Iva, anche se esenti o non imponibili richieste equivalenti di pagamento : sicuramente i preavvisi di fattura dei professionisti, ma anche – in estrema teoria– le notule degli occasionali Studio Tributario Paolo Parodi
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IL CICLO DI VITA DEL DEBITO: GLI STATI IN PCC
INVIATA: la ft. è stata trasmessa dal creditore (in automatico da SdI) RICEVUTA: è pervenuta alla P.A. (in automatico da SdI) RESPINTA: la ft è stata rifiutata dalla P.A. ricevente (in automatico da SdI) CONTABILIZZATA: la ft è stata rilevata nel sistema contabile del debitore, con indicazione dell’importo liquidato, sospeso e/o non liquidabile IN SCADENZA: sono trascorsi i termini di pagamento indicati in fattura (in assenza di termine in fattura, decorsi 30 gg.) SCADUTA: la P.A. ha comunicato che la fattura è scaduta (ai sensi del DLgs 231/02), previa conferma o modifica del termine acquisito di default dalla piattaforma CERTIFICATA: la ft è stata inclusa in una certificazione PAGATA: la P.A. ha emesso il mandato di pagamento Studio Tributario Paolo Parodi
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FATTURE IN SCADENZA E FATTURE SCADUTE
La PCC segnala le fatture in scadenza Le P.A. sono comunque tenute a confermare che i debiti sono effettivamente scaduti o, meglio, decorrono potenzialmente interessi ex D.Lgs. 231/02 in quanto il ritardo è imputabile al debitore Se il ritardo non dipende dal debitore, dovrà essere segnalato lo stato di sospensione e/o non liquidabilità Studio Tributario Paolo Parodi
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PROBLEMATICHE APPLICATIVE
Il concetto di “non liquidabilità”: ritengo debba essere riferito a quelle situazioni in cui la fattura non può né potrà essere liquidata in quanto mancano taluni elementi fondamentali per poter addivenire all’atto di liquidazione; penso ad esempio ai casi in cui manchi, a monte, l’impegno o il contratto o l’ordine e cioè ai casi in cui si debba richiedere o sia già stata richiesta nota di credito altra ipotesi è l’assenza di CIG se obbligatorio Studio Tributario Paolo Parodi
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PROBLEMATICHE APPLICATIVE
Diverso è invece il caso degli importi sospesi: potrebbe trattarsi di situazioni in cui si attendano dati di natura tecnica per attestare la regolare esecuzione della fornitura; potrebbe essere una situazioni in cui, a fronte di Durc non regolare, sia stato attivato l’intervento sostitutivo e si sia in attesa della risposta dell’Inps. Studio Tributario Paolo Parodi
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PROBLEMATICHE APPLICATIVE
Ulteriore casistica potrebbe poi essere quella della verifica Equitalia negativa, in attesa di pignoramento: qui l’importo è liquidato ma dovrà essere retrocesso allo stato di sospeso Studio Tributario Paolo Parodi
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LE NOTE DI CREDITO Sono contabilizzate in due diversi modi: Se la NC si riferisce a fattura contabilizzata come non liquidabile (con la causale ATNC, in attesa di NC), si usa la causale NCRED Negli altri casi, è inserita come gli altri documenti Per le fatture che pervengono a mezzo SdI con importi negativi, la PCC gestisce come note di credito Studio Tributario Paolo Parodi
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LE FATTURE ESTERE Per le fatture dei comunitari, il sistema consente l’immissione con l’identificativo Iva del fornitore Per le fatture degli extracomunitari, occorre procedere con l’inserimento di «autofattura», indicando peraltro il codice N6 (inversione contabile) L’Iva calcolata ai fini del reverse charge deve essere contabilizzata come non liquidabile utilizzando l’apposita causale IVARC (Iva da reverse charge) La versione di luglio 2016 porta ulteriori precisazioni Studio Tributario Paolo Parodi
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CIRCOLARE RGS N. 21 DEL 25.06.14 E LINEE PCC
Il ruolo dei creditori Sebbene l’immissione dei predetti dati non costituisca un obbligo per i creditori ed abbia natura temporanea in funzione dell’utilizzo generalizzato della fattura elettronica, è da sottolineare che la stessa può costituire un notevole vantaggio. Infatti, i creditori che avranno comunicato per mezzo del sistema PCC i riferimenti delle fatture emesse ed inviate, potranno verificare il puntuale adempimento delle successive fasi del processo da parte delle pubbliche amministrazioni destinatarie, fino al pagamento. Inoltre il formato dei dati e i modi di trasmissione previsti corrispondono a quelli prescritti per il processo di fatturazione elettronica. Ne consegue che eventuali implementazioni sui sistemi informatici dei creditori che si rendessero necessarie per trasmettere le informazioni in modalità massiva, potranno essere proficuamente riutilizzate per adempiere agli obblighi di invio delle fatture elettroniche. Studio Tributario Paolo Parodi
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CIRCOLARE RGS N. 21 DEL La ricezione e contabilizzazione delle fatture da parte della PA Il comma 2 dell’art. 27 prevede che le pubbliche amministrazioni immettano sul sistema PCC la data ed altre informazioni relative al ricevimento delle fatture (fase di ricezione), nonché alcuni dati riferiti alla registrazione delle stesse sui rispettivi sistemi contabili, indicando gli importi liquidati, quelli sospesi e quelli non liquidabili (fase di contabilizzazione). Fra le informazioni da inserire, assume rilevanza la distinzione tra spesa di parte corrente o in conto capitale (ovvero classificazione equivalente per le amministrazioni che adottano la contabilità economico-patrimoniale). Questo processo avviene in modo strutturato per le fatture emesse a decorrere dal Per quelle emesse dal fino a tale data, si procederà invece ad una rilevazione una tantum, riferita ai soli debiti non ancora estinti, che avrebbe dovuto essere effettuata a ottobre 2014 (com. MEF del ). L’espressione presente nella norma “anche sulla base dei dati di cui al comma 1” sta ad indicare, per RGS, che le pubbliche amministrazioni sono tenute a comunicare anche i dati riferiti a fatture non precedentemente registrate sul sistema PCC da parte dei creditori e comunque non ancora estinte. Studio Tributario Paolo Parodi
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LINEE GUIDA PCC : ADEMPIMENTI
Caricamento dati su PCC Per le fatture inserite, la PCC segnala le fatture in scadenza sulla base dei dati immessi o, in mancanza di essi, sul computo termini ex D.lgs. 231/02 Per le fatture scadute, è OBBLIGO delle PPAA inserire entro il 15 del mese successivo: la prima scadenza è stata il I dati inseriti in PCC sono utilizzabili per generare le certificazioni dei crediti Le certificazioni dei crediti devono obbligatoriamente contenere la data prevista di pagamento. Studio Tributario Paolo Parodi
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LE CONSULTAZIONI Consultazione per creditore Possono essere visualizzati in maniera aggregata o per ciascun creditore gli importi riferiti alle: Fatture inviate, ricevute, rifiutate Fatture contabilizzate, nei diversi stati Importi certificati Importi ceduti Importi pagati Totale fatture immesse Importi in scadenza Importi scaduti Studio Tributario Paolo Parodi
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LE OPERAZIONI Fatture accettate Contabilizzazione (CO), nei diversi stati, dei quali è possibile la coesistenza su importi parziali: liquidata sospesa non liquidabile Comunicazione scadenza (CS) Comunicazione pagamento (CP) Studio Tributario Paolo Parodi
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LE OPERAZIONI La consequenzialità delle fasi Ad eccezione della comunicazione di scadenza, che deve necessariamente seguire la contabilizzazione, È possibile effettuare un’operazione senza aver specificato tutte o alcune di quelle che la precedono I dati relativi alle operazioni precedenti vengono automaticamente inseriti dal sistema sulla base dell’operazione che si sta effettuando e alla data corrente. Ad esempio: può essere comunicato il pagamento di una fattura senza averne effettuato la ricezione e/o la contabilizzazione (liquidazione) Studio Tributario Paolo Parodi
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L’INDICATORE DI TEMPESTIVITA’ DEI PAGAMENTI Art. 9 DPCM 22.09.14
L'indicatore di tempestivita' dei pagamenti e' calcolato come la somma, - per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, - dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento Studio Tributario Paolo Parodi
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L’INDICATORE DI TEMPESTIVITA’ DEI PAGAMENTI Art. 9 DPCM 22.09.14
Ai fini del calcolo dell'indicatore si intende per: a. "transazione commerciale", i contratti, comunque denominati, tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo; b. "giorni effettivi", tutti i giorni da calendario, compresi i festivi; c. "data di pagamento", la data di trasmissione dell'ordinativo di pagamento in tesoreria; d. "data di scadenza", i termini previsti dall'art. 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231,; e. "importo dovuto", la somma da pagare entro il termine contrattuale o legale di pagamento, comprese le imposte, i dazi, le tasse o gli oneri applicabili indicati nella fattura o nella richiesta equivalente di pagamento. Sono esclusi dal calcolo i periodi in cui la somma era inesigibile essendo la richiesta di pagamento oggetto di contestazione o contenzioso. Studio Tributario Paolo Parodi
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L’INDICATORE DI TEMPESTIVITA’ DEI PAGAMENTI Art. 9 DPCM 22.09.14
INDICATORE ANNUALE (comma 1) Le pubbliche amministrazioni elaborano, sulla base delle modalita' di cui alle slide precedenti, un indicatore annuale dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato: «indicatore annuale di tempestivita' dei pagamenti». INDICATORE TRIMESTRALE (comma 2) A decorrere dall'anno 2015, le pubbliche amministrazioni elaborano, sulla base delle modalita' di cui ale slide precedenti, un indicatore trimestrale dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato: «indicatore trimestrale di tempestivita' dei pagamenti Studio Tributario Paolo Parodi
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PAGO P.A. : rinviato l’obbligo
D.L. 135/18 art. 8 Vengono trasferite le competenze relative alla piattaforma dei pagamenti elettronici da AGID alla Presidenza del Consiglio dei ministri con costituzione, entro 120 giorni, di una nuova società per azioni interamente partecipata dallo Stato. Parallelamente è prorogato l'obbligo per i prestatori di servizi di pagamento abilitati di utilizzare esclusivamente la piattaforma per i pagamenti verso le pubbliche amministrazioni dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 Studio Tributario Paolo Parodi
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IL D.LGS. 231/02 Studio Tributario Paolo Parodi
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I RITARDI NEI PAGAMENTI E IL D.LGS. 231/02
Ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale si applicano le disposizioni dettate dal D.Lgs. 231/02. Il decreto legislativo 192/12 interviene, per i contratti stipulati a partire dal 1° gennaio 2013, a modificare le regole di cui al D.Lgs. 231/02, rendendole maggiormente stringenti soprattutto nei rapporti ove sia parte una Amministrazione pubblica Le norme in discorso si applicano ai contratti comunque denominati fra imprese e fra imprese e pubbliche amministrazioni, dove per impresa si intende ogni attività economica organizzata ovvero libera professione. L’art. 3 del D.Lgs. 231/02 sancisce il principio secondo il quale il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori secondo regole specifiche se viene pagato in ritardo, salvo che il debitore dimostri che il ritardo è dipeso da cause a lui non imputabili. Studio Tributario Paolo Parodi
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LE DEFINIZIONI NORMATIVE : art. 2
"transazioni commerciali": i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo; "pubblica amministrazione": le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 25, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e ogni altro soggetto, allorquando svolga attività per la quale è tenuto al rispetto della disciplina di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; "interessi moratori": interessi legali di mora ovvero interessi ad un tasso concordato tra imprese; "interessi legali di mora": interessi semplici di mora su base giornaliera ad un tasso che è pari al tasso di riferimento maggiorato di otto punti percentuali; "tasso di riferimento": il tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento principali Studio Tributario Paolo Parodi
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LE DEFINIZIONI NORMATIVE : art. 2
«Pubblica amministrazione»: Il riferimento alle amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 25, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, coinvolge tutti i soggetti che rientrano nella definizione di «amministrazioni aggiudicatrici. Si tratta di : le amministrazioni dello Stato; gli enti pubblici territoriali; gli altri enti pubblici non economici; gli organismi di diritto pubblico; le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti. Studio Tributario Paolo Parodi
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I TERMINI DI PAGAMENTO : Art. 4
Gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento. Per regola generale, ai fini della decorrenza degli interessi moratori si applicano i seguenti termini: trenta giorni dalla data di ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente; trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi, quando non è certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento; trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi, quando la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi; trenta giorni dalla data dell'accettazione o della verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dell'accertamento della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora il debitore riceva la fattura o la richiesta equivalente di pagamento in epoca non successiva a tale data. Studio Tributario Paolo Parodi
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I TERMINI DI PAGAMENTO : deroghe
Nuovo art. 4 del D.Lgs 231 Deroghe ai termini ordinari di pagamento : Nelle transazioni fra imprese : È possibile pattuire termini di pagamento superiori, ma, se superiori a 60 gg, non devono essere gravemente iniqui ai sensi dell’art. 7 (vedasi infra) La clausola deve essere provata per iscritto Nelle transazioni con le P.A. : In ogni caso il termine max è 60 gg Pattuizioni superiori a 30 gg sono possibili, purchè effettuate in modo espresso, solo se ciò è «giustificato dalla natura o dall’oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione» Il termine è 60 gg per le imprese pubbliche che sono tenute al rispetto dei requisiti di trasparenza di cui al D.lgs. 333/03 e per gli enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria riconosciuti In ogni caso è possibile pattuire termini di pagamento a rate Studio Tributario Paolo Parodi
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IL SAGGIO DI INTERESSE : art. 5
Gli interessi moratori sono determinati nella misura degli interessi legali di mora. Nelle transazioni commerciali tra imprese è consentito alle parti di concordare un tasso di interesse diverso, nei limiti previsti dall'articolo 7. Il tasso di riferimento è così determinato: per il primo semestre dell'anno cui si riferisce il ritardo, è quello in vigore il 1° gennaio di quell'anno; per il secondo semestre dell'anno cui si riferisce il ritardo, è quello in vigore il 1° luglio di quell'anno. Il Ministero dell'economia e delle finanze dà notizia del tasso di riferimento, curandone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana nel quinto giorno lavorativo di ciascun semestre solare. A tale tasso si applica la maggiorazione di 8 punti percentuali ( ex art.3 co. 3 L. 192/98) Con comunicato in G.U. n. 168 del il Ministero dell'economia e delle finanze ha fissato il saggio degli interessi di cui al presente articolo allo 0,05% per il II semestre 2015 Studio Tributario Paolo Parodi
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GLI INTERESSI MORATORI E LE SPESE
Nuovo art. 5 del D.Lgs 231 Saggio di interesse: Nelle transazioni fra imprese : È possibile pattuire tassi inferiori a quelli legali di mora, ma nei limiti previsti dall’art. 7 (vedasi infra) Nelle transazioni con le P.A. : In ogni caso il tasso è il tasso fissato dal MEF + 8% Modalità di calcolo : in ogni caso è esclusa la possibilità di calcoli anatocistici Nuovo art. 6 Il creditore ha diritto al rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme pagate in ritardo Al creditore spetta in ogni caso un importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento del danno, fatta salva la prova del maggior danno, che può comprendere i costi per l’assistenza nel recupero del credito Studio Tributario Paolo Parodi
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DECRETO LEGISLATIVO MODIFICATIVO DEL DLGS231/02
Art. 7 del D.Lgs 231 Nullità clausole: Le clausole relative a termini, interessi e risarcimento, a qualunque titolo introdotte o previste nel contratto, sono nulle quando risultano gravemente inique; si applicano gli artt e 1419 C.C.(*) Il giudice dichiara la nullità avuto riguardo a : gravi scostamenti dalla prassi commerciale in contrasto con buona fede e correttezza, Natura del bene/servizio Esistenza di motivi oggettivi per derogare - Si considera sempre gravemente iniqua la clausola che esclude l’applicazione degli interessi (*) Art La nullità parziale di un contratto o la nullità di singole clausole importa la nullità dell'intero contratto, se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita dalla nullità. La nullità di singole clausole non importa la nullità del contratto, quando le clausole nulle sono sostituite di diritto da norme imperative. Nelle transazioni con le P.A. : In ogni caso è nulla la clausola che ha per oggetto la predeterminazione o la modifica della data di ricevimento fattura Non è consentito pattuire tassi inferiori a quello legale di mora Studio Tributario Paolo Parodi
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I RITARDI NEI PAGAMENTI E IL D.LGS. 231/02
L'accordo sulla data del pagamento, o sulle conseguenze del ritardato pagamento, è nullo se, avuto riguardo alla corretta prassi commerciale, alla natura della merce o dei servizi oggetto del contratto, alla condizione dei contraenti ed ai rapporti commerciali tra i medesimi, nonchè ad ogni altra circostanza, risulti gravemente iniquo in danno del creditore. Si considera, in particolare, gravemente iniquo l'accordo che, senza essere giustificato da ragioni oggettive, abbia come obiettivo principale quello di procurare al debitore liquidità aggiuntiva a spese del creditore, ovvero l'accordo con il quale l'appaltatore o il subfornitore principale imponga ai propri fornitori o subfornitori termini di pagamento ingiustificatamente più lunghi rispetto ai termini di pagamento ad esso concessi. Il giudice, anche d'ufficio, dichiara la nullità dell'accordo e, avuto riguardo all'interesse del creditore, alla corretta prassi commerciale ed alle altre circostanze di cui al comma 1, applica i termini legali ovvero riconduce ad equità il contenuto dell'accordo medesimo. Studio Tributario Paolo Parodi
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INTERESSI LEGALI DAL 2019 Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze con il quale viene elevato il saggio di interesse legale a decorrere dal 1° gennaio 2019: la nuova misura è aumentata dallo 0,3% allo 0,8% in ragione d’anno (Ministero dell’Economia e delle Finanze – Decreto 12 dicembre 2018 – G.U. n. 291 del ). Studio Tributario Paolo Parodi
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DURC e tracciabilità dei pagamenti
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IL DURC E LA TRACCIABILITA’ NEI RAPPORTI CON I PROFESSIONISTI
SE IL COMMITTENTE E’ UN SOGGETTO TENUTO AD APPLICARE IL D.LGS. 50/16, OCCORRE PRELIMINARMENTE QUALIFICARE IL RAPPORTO CONTRATTUALE: Appalto di servizi e/o contratto disciplinato dal D.lgs. 50/16: obbligo di verifica della regolarità contributiva e di tracciabilità Contratto di lavoro autonomo ex art ss C.C., conferito secondo le regole dell’art. 7 del D.lgs. 165/01: non occorre verificare la regolarità contributiva né tracciabilità Studio Tributario Paolo Parodi
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DOCUMENTO PDF DAL 1° LUGLIO 2015
UNICITA’ DEL DURC Come chiaramente confermato dalla circolare 19/15 Min Lavoro, la combinata lettura degli articoli 2, 4 e 7 del Decreto sancisce l’unicità del Durc. Termina quindi la problematica del Durc distinto nelle tre fasi: contrattuale, pagamenti e saldo finale. Cade altresì definitivamente la distinzione fra Durc per contratto e Durc per soggetto, peraltro già superata – a mio parere – con il DL 69/13 Studio Tributario Paolo Parodi
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IL DECRETO SVILUPPO 2011 D.L. 70/11, ART. 4 CO. 14-BIS, INSERITO IN SEDE DI CONVERSIONE (L. 106 IN G.U. 160 DEL ), IN VIGORE DAL Per i contratti di forniture e servizi fino a euro stipulati con la pubblica amministrazione e con le societa' in house, i soggetti contraenti possono produrre una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera p), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, in luogo del documento di regolarita' contributiva. Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare controlli periodici sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell'articolo 71 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. Studio Tributario Paolo Parodi
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MINISTERO INFRASTRUTTURE
Lettura aperta del D.L. 70/11, ART. 4 CO. 14-BIS con circolare 30 ottobre 2012 n. 4536 Pur ribadendo che il termine stipulati presupponga l’esistenza del contratto, per la stipula del quale dunque non dovrebbe valere la dichiarazione sostitutiva a prescindere dall’importo, giunge ad affermare (in guisa non del tutto condivisibile) che la ratio della norma consentirebbe (sempre nel limite dei euro e per forniture e servizi, ovviamente) di acquisire dichiarazione sostitutiva anche per la stipula del contratto. Studio Tributario Paolo Parodi
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LA TRACCIABILITA’: QUADRO NORMATIVO
Legge 13 agosto 2010, n. 136 (in vigore dal 7 settembre 2010), articoli 3 e 6 e D.L. 187/10 conv. L. 217 del in G.U. n. 295 del Finalità della norma Dettare regole di ordine pubblico, volte a combattere infiltrazioni criminali nella sfera degli interessi pubblici con particolare riferimento al settore delle commesse pubbliche. Assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari connessi a commesse pubbliche ed a finanziamenti pubblici Studio Tributario Paolo Parodi
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QUADRO INTERPRETATIVO
TRE DETERMINAZIONI AVCP : Determinazione n. 8 del Determinazione n. 10 del Determinazione n. 4 del : sostitutiva delle precedenti ANAC Delibera 31 maggio 2017 – G.U. n. 160 dell’ ) Studio Tributario Paolo Parodi
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CONTENUTI DELLA NORMA (comma 1)
Gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici nonché alla gestione dei finanziamenti devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo talune eccezioni, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Studio Tributario Paolo Parodi
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CONTENUTI DELLA NORMA (comma 5)
Le Amministrazioni pubbliche devono effettuare i versamenti a favore dell’appaltatore mediante lo strumento del bonifico bancario o postale Il bonifico (o l’alternativo strumento tracciabile) deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG (codice identificativo gara attribuito dall’AVCP su richiesta della stazione appaltante - il CUP (codice unico di progetto) relativo all’investimento pubblico sottostante (ove obbligatorio ai sensi dell’art. 11 della L. 3/2003). Studio Tributario Paolo Parodi
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Rapporti con operatori non stabiliti in Italia
Gli obblighi di tracciabilità hanno natura imperativa e sono disposizioni di applicazione necessaria, anche alla luce delle regole di diritto internazionale privato. Sul piano sanzionatorio, però, il principio di territorialità sembra escludere l’assoggettabilità all’art. 6 dell’operatore economico straniero; eventuali inadempimenti avranno valenza solo contrattuale. Studio Tributario Paolo Parodi
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Rapporti con operatori non stabiliti in Italia
In caso di rifiuto dell’operatore straniero a sottoscrivere la clausola di tracciabilità, la stazione appaltante ha onere di : - motivare l’assenza di altri operatori idonei conservare documentazione per dimostrare di essersi attivata richiedendo l’applicazione della tracciabilità applicare tutte le disposizioni che prescindono dalla volontà di controparte (ad esempio : richiesta CIG). Esempi : Utenze per consultazioni tramite rete di riviste scientifiche Acquisto di pubblicazioni Acquisto di attrezzature mediche o farmaci salvavita Studio Tributario Paolo Parodi
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PROFILI OPERATIVI : il conto dedicato
I conti correnti dedicati, ma non in via esclusiva, da utilizzare per la gestione dei movimenti finanziari relativi alle commesse o finanziamenti pubblici possono essere attivati presso le banche o la società Poste Italiane Spa. E’ possibile scegliere, alternativamente, di attivare: - un unico conto corrente (i dati dei bonifici ivi affluiti riporteranno elementi distintivi dettagliati delle diverse transazioni); più conti correnti (sulla base dell’organizzazione ottimale del soggetto); più conti correnti per la stessa commessa pubblica. La norma non prescrive alcuna necessità di dedicare un conto corrente bancario o postale per ciascuna delle amministrazioni pubbliche con cui il soggetto si trova a dover interagire Studio Tributario Paolo Parodi
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PROFILI OPERATIVI : il conto dedicato
Le comunicazioni La comunicazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ma non è prescritta una formalità specifica (vedasi det. AVCP n. 4/11) Non è indispensabile che per ciascuna commessa pubblica sia effettuata la comunicazione, ben potendo essere effettuata comunicazione “cumulativa” a valere per tutte le commesse in corso e per quelle future, fino a comunicazione di variazione. L’indicazione in fattura di un conto corrente su cui effettuare il bonifico non può tener luogo di comunicazione di conto dedicato. Le comunicazioni operate dagli istituti di credito a fronte di «canalizzazioni di credito» non possono tener luogo di comunicazione di conto dedicato. Studio Tributario Paolo Parodi
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PROFILI OPERATIVI : il conto dedicato
Determinazione AVCP n. 10/10 Considerato che un fornitore può avere una molteplicità di contratti stipulati con la medesima stazione appaltante, è ammissibile che lo stesso comunichi il “conto corrente dedicato” una sola volta valevole per tutti i rapporti contrattuali. Con tale comunicazione l’appaltatore deve segnalare che, per tutti i rapporti giuridici che verranno instaurati con la medesima stazione appaltante (presenti e futuri), si avvarrà - fatte salve le eventuali modifiche successive - di uno o più conti correnti dedicati (indicandone puntualmente gli estremi identificativi) senza necessità di formulare apposite comunicazioni per ciascuna commessa. Tale forma di comunicazione può essere effettuata sia per le eventuali commesse precedenti al 7 settembre 2010 che per le commesse successive. Studio Tributario Paolo Parodi
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PROFILI OPERATIVI : il conto dedicato
Precisazioni con art. 7 del D.L. 187/10 La comunicazione da rendere può riguardare : accensione di conto dedicato : da effettuarsi entro 7 giorni dall’accensione; prima utilizzazione per commessa pubblica di conto già in essere : da effettuarsi sempre entro 7 giorni dalla decisione; qualsiasi modifica relativa ai dati trasmessi, ivi compresa la situazione di variazione di istituto di credito con accensione/utilizzo di nuovo conto dedicato (in tale ultima ipotesi, è fondamentale che i trasferimenti di somme avvengano sempre in maniera pienamente tracciabile e per l’intero saldo esistente, in relazione alla specifica commessa pubblica, al momento della comunicazione) Studio Tributario Paolo Parodi
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CUP e CIG I due codici rispondono ad esigenze diverse. Il CIG rappresenta il codice che identifica il singolo rapporto contrattuale/flusso finanziario, a fronte del quale si esegue il pagamento; esso diviene codice identificativo del flusso finanziario. Il CUP è necessario per assicurare la funzionalità della rete di monitoraggio degli investimenti pubblici, in riferimento ad ogni nuovo progetto di investimento pubblico. Nell’ambito di un progetto di investimento pubblico, avremo un CUP ed una pluralità di CIG, ciascuno dei quali sarà relativo al singolo rapporto contrattuale instaurato per la realizzazione del progetto. Studio Tributario Paolo Parodi
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I CONTRATTI ESCLUSI IN TUTTO O IN PARTE DALLA DISCIPLINA DEL D.LGS. 163/06 (parte I, titolo II) Determinazione AVCP n. 10/10 Casistica specifica : acquisto da parte di una stazione appaltante di corsi di formazione per il proprio personale Configura un appalto di servizi, rientrante nell’allegato II B, categoria 24 e, pertanto, comporta l’assolvimento degli oneri relativi alla tracciabilità. Il rapporto tra l’operatore economico che organizza i corsi formativi ed i docenti esterni coinvolti, a seguito di contratti d’opera per prestazioni occasionali, invece, è assimilabile all’ipotesi prevista dall’articolo 3, comma 2 della legge n. 136/2010. Ne discende che : i trasferimenti di denaro conseguenti possono essere esentati dall’indicazione del CIG e del CUP, ferma restando l’osservanza delle altre disposizioni la stazione appaltante non ha obbligo di verificare il contratto stipulato dalla società/ente di formazione con i docenti. AVCP, det. 4/11, par. 3.9 : la mera partecipazione di un dipendente di una stazione appaltante ad un seminario o convegno non integra la fattispecie di appalto di servizi di formazione Studio Tributario Paolo Parodi
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INCARICHI DI COLLABORAZIONE : ESCLUSIONE
DETERMINAZIONE AVCP N. 10/10 : Nonostante quanto affermato sui servizi di cui all’allegato IIB, AVCP ritiene non soggetti agli obblighi di tracciabilità gli incarichi di collaborazione ex articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165. Tale disposizione consente, in presenza di determinati presupposti di legittimità, di ricorrere ad incarichi individuali di natura occasionale e coordinata e continuativa per esigenze cui non si possa far fronte con personale in servizio. Si tratta di contratti d'opera, previsti dall'articolo 2222 c.c. - che hanno ad oggetto un facere a favore del committente, senza vincolo di subordinazione - e con lavoro prevalentemente proprio. Sono come attività temporanee, altamente qualificate, da porsi in essere in esplicazione delle competenze istituzionali dell’ente e per il conseguimento di obiettivi e progetti specifici; pertanto, di regola, le collaborazioni esterne operano nell’ambito della c.d. attività di amministrazione attiva tesa a perseguire le finalità proprie dell’ente che, altrimenti, per l’assenza di adeguata professionalità, sarebbe impossibile raggiungere. Non è tuttavia univoca la distinzione rispetto alle prestazioni di servizi. La stessa AVCP afferma : “Data la contiguità delle fattispecie contrattuali in esame ed al fine di evitare elusioni della normativa, si raccomanda alle stazioni appaltanti di porre particolare attenzione nell’operare la distinzione tra contratto di lavoro autonomo - la cui disciplina si rinviene nel citato decreto n. 165/ e il contratto di appalto di servizi - disciplinato dal Codice dei contratti e soggetto alle regole di tracciabilità.” Studio Tributario Paolo Parodi
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SERVIZI LEGALI NUOVO CODICE CONTRATTI D.LGS. 50/16 All’art. 17 sono definiti i servizi legali esclusi dall’applicazione del codice DETERMINAZIONE AVCP N. 4/11 : In linea di principio, sono servizi di cui all’allegato IIB e quindi soggetti agli obblighi di tracciabilità Il patrocinio legale è però escluso in quanto prestazione d’opera intellettuale. Il «servizio legale» richiede un «quid pluris» per prestazione o modalità organizzativa (si veda Corte dei Conti Basilicata, del. 19/2009/PAR). Studio Tributario Paolo Parodi
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SERVIZI LEGALI : CRITICITA’
DELIBERA ANAC 31/5/17. PAR. 3.3: Il nuovo Codice ripartisce i servizi legali in due categorie. Da un lato, l'art. 17, comma 1, lettera d), dedicato alle esclusioni specifiche per contratti di appalto e concessione di servizi, elenca alcune tipologie di servizi legali, escludendole dall'ambito oggettivo di applicazione delle disposizioni codicistiche ed assoggettandole unicamente ai principi di cui all'art. 4 dello stesso Codice. Si e' gia' argomentato come gli appalti di servizi di cui all'art. 17 (ivi inclusi gli appalti di servizi legali) siano da ritenersi assoggettati alla disciplina sulla tracciabilita', in quanto l'art. 3 della legge n. 136/2010 assoggetta alla relativa disciplina «tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici» e, pertanto, cio' che rileva ai fini della tracciabilita' e' l'utilizzo di fondi pubblici. Studio Tributario Paolo Parodi
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SERVIZI LEGALI : CRITICITA’
DELIBERA CORTE CONTI EMILIA ROMAGNA 153/17 A decorrere dall’entrata in vigore del D.Lgs. 50/16, anche il singolo incarico di patrocinio legale appare dover essere inquadrato come appalto di servizi; ciò, sulla base del disposto di cui all’art. 17 (recante “Esclusioni specifiche per contratti di appalto e concessione di servizi”), che considera come contratto escluso la rappresentanza legale di un cliente, da parte di un avvocato, in un procedimento giudiziario dinanzi a organi giurisdizionali, nonché la consulenza legale fornita in preparazione di detto procedimento. Tale interpretazione pare preferibile anche tenuto conto di come l’art. 17 richiamato recepisca direttive dell’Unione europea che, com’è noto, accoglie una nozione di appalto più ampia di quella rinvenibile dal nostro codice civile. In ogni caso, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 4 del citato decreto legislativo, l’affidamento dello stesso deve avvenire nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, trasparenza, imparzialità, parità di trattamento, proporzionalità e pubblicità. Studio Tributario Paolo Parodi
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SERVIZI LEGALI : CRITICITA’
DELIBERA CORTE CONTI EMILIA ROMAGNA 153/17 Per completare il quadro delle forme di collaborazione che possono intercorrere tra una pubblica amministrazione e un legale a essa esterno, occorre tenere presente che è tuttora possibile affidare a un legale un incarico professionale esterno di cui all’art. 7, co. 6 del t.u. sul pubblico impiego, quindi avente ad oggetto uno studio, una ricerca o, più frequentemente, un parere legale. A esso si applicano tutti i presupposti di legittimità degli incarichi professionali esterni individuati da questa giurisprudenza (per un approfondimento dei vincoli posti al conferimento degli incarichi professionali esterni, si rimanda al capitolo 2.3 del “Monitoraggio degli atti di spesa relativi a collaborazioni, consulenze, studi e ricerche, relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, posti in essere negli esercizi finanziari 2011 e 2012 dagli enti pubblici aventi sede nell’Emilia-Romagna”, di questa Sezione, approvato con deliberazione n. 135/2015/VSGO). Studio Tributario Paolo Parodi
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SERVIZI LEGALI : CRITICITA’
DELIBERA ANAC 31/5/17. PAR. 3.3: L'art. 17 non e' l'unica disposizione del Codice a far riferimento ai servizi legali. L'art. 140, contenuto nel Capo I dedicato agli «appalti nei settori speciali», assoggetta ad un particolare regime pubblicitario i servizi di cui all'allegato IX del Codice (che per il resto devono ritenersi assoggettati alla generalita' delle disposizioni codicistiche), nei quali rientrano anche i «servizi legali, nella misura in cui non siano esclusi a norma dell'art. 17, comma 1, lettera d)». Il dato letterale di tali disposizioni lascia intendere, quindi, che oltre ai servizi legali esclusi dall'ambito applicativo del Codice - puntualmente elencati all'art. 17, comma 1, lettera d) - vi sono altre tipologie di servizi legali, che devono essere ricondotte nella categoria residuale di cui all'allegato IX. Atteso che tale categoria residuale di servizi legali e' assoggettata alla disciplina codicistica, a maggior ragione deve essere ritenuta soggetta agli obblighi di tracciabilita'. Studio Tributario Paolo Parodi
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SERVIZI LEGALI : CRITICITA’ ESTESA
A seguito della posizione ANAC citata, l’impatto sul conferimento di servizi legali indicati nell’art. 17 ma non disciplinati dal codice dovrebbe essere il seguente: Attivazione Procedure art. 7 co. 6 del D.Lgs. 165/01 CIG e conto dedicato No Durc (in quanto manca il riferimento agli articoli 30 e 80 del DLgs 50/16) Dovrebbero rimanere esclusi da CIG e Durc i servizi legali non compresi nell’Allegato IX (e quindi non soggetti al Codice) né elencati all’art. 17 lett. d). Analogo dovrebbe essere l’impatto per tutti gli altri incarichi attribuiti ai sensi dell’art. 7 co. 6 del D.Lgs. 165/01 Studio Tributario Paolo Parodi
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Studio Tributario Paolo Parodi
FAQ ANAC – OTTOBRE 2018 D6. Il patrocinio legale è sottoposto agli obblighi della tracciabilità? Devono ritenersi sottoposti agli obblighi di tracciabilità i contratti per servizi legali di cui all’art.17, comma 1, lett. d) del Codice dei contratti pubblici e quelli di cui all’allegato IX al medesimo codice (vedi par della Determinazione n. 4/2011 aggiornata con Delibera n. 556/2017). Studio Tributario Paolo Parodi
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FAQ ANAC A8– OTTOBRE 2018: LE ESCLUSIONI DA CIG
i contratti di lavoro conclusi dalle stazioni appaltanti con i propri dipendenti (articolo 17, comma 1, lett. g) del Codice dei contratti pubblici; i contratti di lavoro temporaneo (legge 24 giugno 1997 n. 196); gli appalti di cui all’articolo 9, comma 1, del Codice dei contratti pubblici; gli appalti aggiudicati per l'acquisto di acqua e per la fornitura di energia o di combustibili destinati alla produzione di energia, di cui agli articoli 11 e 12 del Codice dei contratti pubblici; il trasferimento di fondi da parte delle amministrazioni dello Stato in favore di soggetti pubblici, se relativi alla copertura di costi per le attività istituzionali espletate dall’ente (vedi faq C 2); l’amministrazione diretta ai sensi dell’articolo 3, comma 1 lettera gggg) del Codice dei contratti pubblici (vedi faq C 3); gli affidamenti diretti a società in house (vedi faq C 4); i risarcimenti corrisposti dalle imprese assicuratrici appaltatrici ai soggetti terzi, estranei al rapporto contrattuale, danneggiati dalle stazioni appaltanti assicurate (vedi faq C 5); Studio Tributario Paolo Parodi
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FAQ ANAC A8– OTTOBRE 2018: LE ESCLUSIONI DA CIG
gli indennizzi e i risarcimenti corrisposti a seguito di procedure espropriative, poste in essere da stazioni appaltanti o da enti aggiudicatori (vedi faq C 6); gli incarichi di collaborazione ex articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001 (testo unico sul pubblico impiego), (vedi faq C 7); le spese effettuate dai cassieri, che utilizzano il fondo economale (solo se tali spese non originano da contratti d’appalto e se sono state tipizzate dall’amministrazione mediante l’introduzione di un elenco dettagliato all’interno di un proprio regolamento di contabilità ed amministrazione. Vedi anche faq C8); l’erogazione diretta, a titolo individuale, di contributi da parte della pubblica amministrazione a soggetti indigenti o comunque a persone in condizioni di bisogno economico e fragilità personale e sociale, ovvero finalizzati alla realizzazione di progetti educativi (vedi par. 3.5 della Determinazione n. 4/2011 aggiornata con delibera n. 556/2017); le prestazioni socio-sanitarie in regime di accreditamento (par. 3.5 della Determinazione n. 4/2011 aggiornata con delibera n. 556/2017) (vedi faq D 4); Studio Tributario Paolo Parodi
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FAQ ANAC A8– OTTOBRE 2018: LE ESCLUSIONI DA CIG
i contratti di associazione che prevedono il pagamento di quote associative ( par della Determinazione n. 4/2011 aggiornata con delibera n. 556/2017); i contratti dell’Autorità giudiziaria non qualificabili come contratti di appalto (par della Determinazione n. 4/2011 aggiornata con delibera n. 556/2017) (vedi faq D 7); le convenzione in materia di difesa, protezione civile e prevenzione contro i pericoli sottoscritte da organizzazioni e associazioni senza scopo di lucro, di cui all’art. 17, comma 1, lett. h) del Codice dei contratti pubblici, nel caso in cui questi rivestano carattere non oneroso per l’amministrazione procedente (par. 2.8 della Determinazione n. 4/2011 aggiornata con delibera n. 556/2017); la sponsorizzazione pura di cui all’art. 19, comma 1, del Codice dei contratti pubblici (vedi par della Determinazione n. 4/2011 aggiornata con delibera n. 556/2017); i contratti aventi ad oggetto i servizi forniti da banche centrali di cui all’art. 17, comma 1, lett. e) del Codice dei contratti pubblici. Studio Tributario Paolo Parodi
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FAQ ANAC – OTTOBRE 2018: LE ESCLUSIONI DA CIG
C9. È necessaria l’acquisizione del CIG in caso di partecipazione di un dipendente ad un seminario o ad un convegno? No. Ai sensi dell’art. 25, comma 2, lett. a) del d.l. 66/2014 convertito nella legge n. 9/2014, la partecipazione di un dipendente ad un seminario o ad un convegno non integra la fattispecie dell’appalto di servizi di formazione e, pertanto, alla specifica ipotesi non si applica la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari. Diversamente, l’acquisto da parte di un ente pubblico di corsi di formazione per il proprio personale configura un appalto di servizi di istruzione e formazione (Allegato IX) e, pertanto, comporta l’assolvimento degli obblighi di tracciabilità. Studio Tributario Paolo Parodi
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Le verifiche telematiche
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BLOCCO DEI PAGAMENTI art. 48-bis DPR 602/73 AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
introdotto da art. 2, co. 9, DL 262/2006 BLOCCO DEI PAGAMENTI art. 48-bis DPR 602/73 DM , N. 40 REGOLAMENTO ATTUATIVO AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE art. 1, co. 2, D.Lgs. 165/2001 PRIMA di EFFETTUARE UN PAGAMENTO, A QUALUNQUE TITOLO, > € SOCIETÀ a PREVALENTE PARTECIPAZIONE PUBBLICA VERIFICANO la POSIZIONE DEBITORIA DEL BENEFICIARIO anche in via telematica DECORRENZA: da ENTRATA IN VIGORE DECRETO ATTUATIVO (DM 40/2008) 29 marzo 2008 in caso affermativo (notifica di cartella di pagamento > €) … BLOCCO DEL PAGAMENTO SEGNALAZIONE a AGENTE RISCOSSIONE 108 Studio Tributario Paolo Parodi 108
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AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE SOCIETÀ a PREVALENTE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
SOGGETTI INTERESSATI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE art. 1, co. 2, D.Lgs. 165/2001 SOCIETÀ a PREVALENTE PARTECIPAZIONE PUBBLICA Istituti Scuole Istituzioni Educative Aziende ed Amministrazioni dello Stato ad Ordinamento Autonomo Regioni, Province, Comuni, Comunità Montane, e loro Consorzi e Associazioni ISTITUZIONI UNIVERSITARIE Istituti Autonomi Case Popolari Camere Di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e loro Associazioni Enti Pubblici Non Economici Nazionali, Regionali e Locali Amministrazioni, Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Nazionale Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN) Agenzie di cui al D.Lgs. 300/1999 (Agenzia Entrate, Dogane, Demanio, Ecc…) 109 Studio Tributario Paolo Parodi 109
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EFFETTI della VERIFICA
DM , n. 40 art. 3 EFFETTI della VERIFICA SE NON RISULTANO INADEMPIMENTI O NESSUNA RISPOSTA ENTRO 5 gg. SOGGETTO PUBBLICO PROCEDE AL PAGAMENTO RICHIESTA di VERIFICA costituisce SEGNALAZIONE a AGENTE RISCOSSIONE COMUNICAZIONE al soggetto pubblico di ammontare debito, spese esecutive e interessi SE RISULTANO INADEMPIMENTI si comunica anche INTENZIONE dell’agente della riscossione di NOTIFICARE ORDINE di VERSAMENTO ex art. 72-bis, DPR 602/73 110 Studio Tributario Paolo Parodi 110
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EFFETTI della VERIFICA SE RISULTANO INADEMPIMENTI
DM , n. 40 art. 3 EFFETTI della VERIFICA SE RISULTANO INADEMPIMENTI SOGGETTO PUBBLICO NON PROCEDE AL PAGAMENTO SINO A CONCORRENZA DELL’AMMONTARE DEL DEBITO COMUNICATO PER I 30 GG. SUCCESSIVI A QUELLO DELLA COMUNICAZIONE SE PAGAMENTO RELATIVO A CREDITI ex art. 545, co. 3, CPC (crediti di lavoro) SOGGETTO PUBBLICO SOSPENDE I PAGAMENTI NEI LIMITI ex art. 545, co. 4, CPC ( nei limiti di 1/5) 111 Studio Tributario Paolo Parodi 111
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Studio Tributario Paolo Parodi
ART. 72-BIS DEL DPR 602/73 PROCEDURA SEMPLIFICATA PER IL PIGNORAMENTO DA PARTE DEGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE : IN LUOGO DELLA CITAZIONE A COMPARIRE DAVANTI AL GIUDICE PER DICHIARARE IL PROPRIO DEBITO (ART. 543 CPC), L’AGENTE DELLA RISCOSSIONE PUO’ INVITARE IL TERZO A DICHIARARE STRAGIUDIZIALMENTE IL PROPRIO DEBITO E CONSEGUENTEMENTE ORDINARGLI DI PAGARE LE SOMME ALL’AGENTE CREDITORE. L’ORDINE PUO’ ESSERE RIVOLTO A QUALSIASI SOGGETTO, P.A. COMPRESE, FATTA ECCEZIONE PER I CREDITI PENSIONISTICI, PER I QUALI VALGONO LE ORDINARIE NORME PROCESSUALI. NELLE RICHIESTE DELL’AGENTE E’ FISSATO UN TERMINE PER IL VERSAMENTO. I SUDDETTI PIGNORAMENTI POSSONO ESSERE IMPUGNATI GIUDIZIALMENTE Studio Tributario Paolo Parodi 112
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ART. 72-BIS DEL DPR 602/73 : IMPUGNAZIONI
PROCEDURA SEMPLIFICATA PER IL PIGNORAMENTO DA PARTE DEGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE : IMPUGNATIVE CON DIRETTIVA 12/2010, EQUITALIA SPOSTA DA 15 A 60 GIORNI I TERMINI PER IMPUGNARE GLI ORDINI DI VERSAMENTO EX ART. 72-BIS VIENE APPROVATA UNA NUOVA MODULISTICA PER LE PROCEDURE ESECUTIVE DA PARTE DEGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE Studio Tributario Paolo Parodi 113
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RAGIONERIA GENERALE : CIRCOLARE 22/08
RAPPORTI ALL’INTERNO DELLE P.A. : NESSUNA VERIFICA PER I PAGAMENTI A FAVORE DEI SOGGETTI COMPRESI NELL’ELENCO ANNUALMENTE PREDISPOSTO DALL’ISTAT NESSUNA VERIFICA PER I PAGAMENTI A FAVORE DI SOCIETA’ A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA DEFINIZIONI PAGAMENTO = VERSAMENTO A FRONTE DI UN’OBBLIGAZIONE CONTRATTUALE ESCLUSIONI : TRASFERIMENTI, PROGETTI COMUNITARI, ECC DIRITTI FONDAMENTALI COSTITUZIONALMENTE PROTETTI RIMBORSO MUTUI Studio Tributario Paolo Parodi 114
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RAGIONERIA GENERALE : CIRCOLARE 22/08
IMPORTI DA VERIFICARE : PAGAMENTI SUI QUALI OCCORRE OPERARE RITENUTA (STIPENDI, LAVORO AUTONOMO) : RILEVA IL NETTO A PAGARE DIVIETO DI ARTIFICIOSO FRAZIONAMENTO : RILEVANO LE SCADENZE CONTRATTUALI CESSIONI DI CREDITO E FACTORING VERIFICARE IL CEDENTE ATI VERIFICARE MANDATARIA E MANDANTI SOGGETTI ESTERI VERIFICARE SOLO SE IN POSSESSO DI CODICE FISCALE ITALIANO Studio Tributario Paolo Parodi 115
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RAGIONERIA GENERALE : CIRCOLARE 29/09
Pagamento concomitante di più fatture: nel caso di emissione di unico mandato di pagamento a fronte di una pluralità di fatture emesse da uno stesso fornitore ma in esecuzione di obblighi contrattuali distinti (distinti contratti ovvero scadenze diverse), la verifica non deve essere operata se le singole fatture sono di importo inferiore a (ora 5000) euro anche se l’importo complessivo è superiore; Raggruppamenti temporanei di imprese: le verifiche telematiche devono essere operate nei confronti delle singole imprese ed in proporzione alle quote di partecipazione anche nel caso in cui il mandato di pagamento sia intestato alla mandataria Studio Tributario Paolo Parodi 116
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RAGIONERIA GENERALE : CIRCOLARE 29/09
Errata attivazione della procedura: la P.A. deve comunque procedere al pagamento senza attendere i 30 giorni e darne immediata comunicazione a Equitalia servizi spa; Trattamento di fine rapporto: per indennità di mancato preavviso, TFR e TFS gli eredi acquisiscono il diritto alla percezione iure proprio; conseguentemente, la verifica deve essere condotta esclusivamente nei loro confronti e per le parti a ciascuno spettanti. Due gli aspetti trattati dalla circolare sui quali permangono perplessità interpretative e dubbi applicativi: i contratti di leasing e le cessioni di credito. Contratti di leasing: viene espressamente escluso l’obbligo di verifica in caso di pagamento di canoni a fronte di contratti di leasing, ma non viene però detto nulla di esplicito circa il riscatto. Nel motivare la non effettuazione delle verifiche, però, viene tra le altre cose richiamato l’interesse della Amministrazione Pubblica al godimento ed alla acquisizione (con il riscatto) di un bene la cui utilità concorre a soddisfare un interesse pubblico. Si può pertanto ritenere che, ancorché ciò non derivi dal dato testuale dell’art. 48-bis del Dpr 602/73, si possa non effettuare la verifica telematica. Studio Tributario Paolo Parodi 117
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RAGIONERIA GENERALE : CIRCOLARE 29/09
Cessioni di credito: viene maggiormente articolata la rigida posizione assunta con circolare 22/08 circa l’obbligo di verifica sul cedente. Vengono esemplificate diverse situazioni : - cessione avvenuta senza il consenso espresso del soggetto pubblico (debitore ceduto): indipendentemente dalla eventuale conoscenza o semplice notificazione della cessione, la verifica deve essere operata solo nei confronti del cedente; - notificazione della cessione con richiesta di accettazione: la P.A. esegue verifica istantanea sul cedente, previa acquisizione di apposito modello autorizzativi secondo lo schema di cui all’allegato “A” alla circolare. Si potranno verificare due casi : 1) il cedente risulta soggetto non inadempiente: la P.A. rilascia espressa accettazione alla cessione; alla scadenza del debito, la verifica dovrà essere condotta nei confronti del solo cessionario; 2) il cedente risulta inadempiente: il concessionario della riscossione non potrà attivarsi in quanto il credito non è scaduto, ma la P.A. non renderà esplicito consenso alla cessione; tornerà dunque ad effettuare la verifica sul cedente al momento del pagamento. Analoghe procedure vengono dettate nel caso di cessione di crediti derivanti da contratti di servizi, forniture e lavori di cui al D.Lgs. 163/06. Studio Tributario Paolo Parodi 118
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CESSIONE CREDITI VERSO P.A. CERTIFICATI
Con il DM 22 maggio 2012, in Gazzetta ufficiale n. 143 del 21 giugno 2012, è possibile, per i creditori delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, ottenere la certificazione dei propri crediti La certificazione presuppone una preventiva verifica telematica presso Equitalia servizi spa secondo quanto disposto dall’art. 48-bis del Dpr 602/73; conseguentemente, in presenza di certificazione, se il creditore cede tale credito a terzi, il cessionario è liberato da eventuale insolvenza sopravvenuta in capo al cedente. Non solo: il comma 6 dell’art. 3 del DM dispone che “Le cessioni dei crediti certificati in modalita' telematica sono comunicate all'amministrazione ceduta attraverso la piattaforma: tale comunicazione assolve al requisito di cui all'art. 117, commi 2 e 3 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n e all'obbligo di notificazione.” Rimangono peraltro fermi tutti gli obblighi in materia di tracciabilità dei pagamenti di cui all’art. 3 della L. 136/10 Studio Tributario Paolo Parodi 119
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RAGIONERIA GENERALE : CIRCOLARE 27/11
Pagamenti a seguito di sentenza : E’ possibile che l’obbligazione del pagamento nasca non da contratto, ma anche – in base al principio della atipicità delle fonti dell’obbligazione, sancito dall’ultima parte dell’articolo 1173 c.c. – da altro atto o fatto idoneo a produrla, in conformità dei principi dell’ordinamento giuridico. L’obbligo di pagamento posto a carico dell’Amministrazione può derivare anche dal dispositivo di una sentenza passata in giudicato o, comunque, da un provvedimento giurisdizionale esecutivo con cui il giudice ha determinato concretamente l’esistenza e la misura del diritto di credito vantato dal beneficiario nei confronti della Pubblica Amministrazione soccombente. Studio Tributario Paolo Parodi 120
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RAGIONERIA GENERALE : CIRCOLARE 27/11
Pagamenti a seguito di sentenza : RGS reputa del tutto coerente che un provvedimento giurisdizionale definitivo avente efficacia esecutiva e contenente la condanna della Pubblica Amministrazione al pagamento di una somma pecuniaria possa essere adempiuto non solo mediante il materiale trasferimento di denaro al soggetto beneficiario, ma anche attraverso una compensazione – volontaria o legale – tra il debito e l’eventuale credito dell’Amministrazione nei confronti dello stesso beneficiario. Pur considerando la non completa sovrapponibilità della normativa generale della compensazione con la disciplina specifica recata dall’articolo 48-bis – che, comunque innegabilmente mostra alcuni tratti affini – si è dell’avviso che ragioni di carattere logico e di coerenza sistematica conducano egualmente a far ritenere come in presenza di un obbligo di pagamento scaturente da un provvedimento giurisdizionale esecutivo, anche non definitivo, vada effettuata la verifica di cui al più volte richiamato articolo 48-bis del D.P.R. n. 602/1973, fatte salve, ovviamente, le esclusioni sancite dalla legge o comunque derivanti dalla particolare natura del credito Studio Tributario Paolo Parodi 121
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RAGIONERIA GENERALE : CIRCOLARE 27/11
Pagamenti a seguito di pignoramento : L’Amministrazione debitrice non può liberamente disporre delle somme in questione : RGS ritiene quindi che nei confronti del creditore originario non possa essere attivata la procedura di verifica prevista ai sensi dell’articolo 48-bis, in quanto, pur nell’ipotesi di un’eventuale inadempienza, l’agente della riscossione si vedrebbe preclusa, di fatto, la possibilità di pignorare le somme già vincolate dal provvedimento emesso dal giudice dell’esecuzione. Quanto al creditore assegnatario – anche alla luce delle considerazioni svolte relativamente all’obbligo di pagamento scaturente da un provvedimento esecutivo – non si ravvisano elementi giuridici idonei a giustificare un’eventuale mancata attivazione della verifica nei suoi confronti in occasione dell’effettuazione del pagamento. Studio Tributario Paolo Parodi 122
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RAGIONERIA GENERALE : CIRCOLARE 27/11
Incentivi e finanziamenti alle imprese: Confermata l’esclusione dagli obblighi di verifica Trattamento delle irregolarità e segnalazioni : Il Procuratore Generale presso la Corte dei Conti ha sottolineato come il dovere di denuncia sia escluso per “fatti aventi solo una potenzialità lesiva” aggiungendo, tuttavia, che “in tali ipotesi si richiede una vigile attenzione, da parte delle amministrazioni, in modo da operare le necessarie correzioni idonee ad evitare il danno” (Nota interpretativa in materia di denunce di danno erariale ai Procuratori regionali presso le Sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti, n. P.G. 9434/2007P, del 2 agosto 2007). Allorché uno dei soggetti di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, deputati al controllo di regolarità amministrativa e contabile, rilevi l’omissione della verifica prescritta dall’articolo 48-bis e non ricorra una delle fattispecie di esclusione della stessa, l’Amministrazione dovrà essere invitata ad effettuare – entro un termine che può utilmente essere fissato in dieci giorni – un accertamento volto a riscontrare se la mancata verifica in discorso abbia aggravato o compromesso per l’agente della riscossione la possibilità di recuperare quanto dovuto dal beneficiario per cartelle di pagamento scadute e inevase. Studio Tributario Paolo Parodi 123
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RAGIONERIA GENERALE : CIRCOLARE 27/11
Trattamento delle irregolarità e segnalazioni : Equitalia Servizi S.p.A. accerterà se il beneficiario del pagamento si trova attualmente in posizione di e, nel solo caso affermativo, se tale posizione di inadempienza era già esistente, sulla base dell’obbligo derivante dalle medesime cartelle, all’epoca in cui è stato effettuato il pagamento. Laddove l’esito dell’accertamento palesi un perdurante stato di inadempimento a carico del beneficiario, i soggetti tenuti all’obbligo di denuncia ovvero, in caso di loro inerzia, gli uffici riscontranti e gli organi di controllo di cui all’articolo 2 del decreto legislativo n. 286/1999 provvederanno a trasmettere apposita segnalazione alla competente Procura Regionale della magistratura contabile. In presenza della specifica richiesta del soggetto o dei soggetti preposti al controllo di regolarità amministrativo-contabile, qualora l’Amministrazione non provveda ad effettuare, secondo il procedimento delineato, il dovuto accertamento presso Equitalia Servizi S.p.A., inevitabilmente, dovrà essere inoltrata, a causa del contegno omissivo, la relativa segnalazione alla magistratura contabile. Studio Tributario Paolo Parodi 124
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RAGIONERIA GENERALE : CIRCOLARE 29/09
Momento di effettuazione della verifica: salvo casi eccezionali da motivare, la verifica deve essere condotta a ridosso dell’emissione del mandato di pagamento. Ciò implica che la struttura deputata alle verifiche telematiche dovrebbe opportunamente essere quella che provvede all’emissione del mandato e non quella che procede alla “liquidazione” delle fatture, specie nei casi in cui le procedure interne richiedano tempi non brevissimi tra la fase della “liquidazione” e quella del “pagamento”. Validità della liberatoria: nel caso di pluralità di pagamenti nei confronti dello stesso beneficiario, fatte salve le ipotesi di contestualità, un’unica liberatoria non è in grado di soddisfare i requisiti di cui all’art. 48-bis) del Dpr 602/73. Studio Tributario Paolo Parodi 125
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Dl 16/2012, come modificato in sede di conversione
Art. 1 commi da 4-bis a 4-quater: In presenza di segnalazione ex art. 48-bis del Dpr 602/73, il soggetto pubblico è comunque tenuto ad eseguire il pagamento delle somme che eccedono l’ammontare del debito per cui si è verificato l’inadempimento Costituisce violazione dei doveri d’ufficio : Il mancato pagamento delle somme «libere» di cui al paragrafo precedente Il mancato pagamento delle somme bloccate delle quali si abbia dal concessionario successivamente notizia di intervenuto pagamento a cura del debitore Il mancato pagamento scaduti i 30 gg senza che sia stato notificato pignoramento Studio Tributario Paolo Parodi 126
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VERIFICHE TELEMATICHE
L. 205/17 art. 1 co. 986, 987, 988 Abbassata da a euro la soglia oltre la quale le P. A. e le società a totale partecipazione pubblica debbono eseguire le verifiche telematiche presso Agenzia delle Entrate Riscossioni (già Equitalia). Allungato da 30 a 60 giorni il termine del concessionario per notificare pignoramento a seguito del blocco del pagamento disposto post verifica telematica L’EFFICACIA DECORRE DAL 1° MARZO 2018 Studio Tributario Paolo Parodi
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VERIFICHE TELEMATICHE: CIRC. RGS 14/18
Viene quindi dedicato un paragrafo specifico all’analisi dell’ambito soggettivo di applicazione, di fatto estendolo ad una pluralità di soggetti per i quali si riteneva non dovesse trovare applicazione l’obbligo di verifica telematica, stante il richiamo operato dalla norma ai soggetti di cui all’art. 1 co. 2 del D.Lgs. 165/01 ed alle società a totale partecipazione pubblica. Per le società, invero, si ha un’interpretazione letterale: sono destinatarie solo quelle a totale partecipazione pubblica diretta. Per i soggetti diversi, invece, la portata è assai ampia. Studio Tributario Paolo Parodi
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VERIFICHE TELEMATICHE: AMBITO SOGGETTIVO
Circa gli enti pubblici economici – tra i quali rientrano, ad esempio, i consorzi di sviluppo industriale (articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317) – pur rilevando come l’articolo 48-bis, nel richiamare espressamente le “amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non li annoveri esplicitamente tra i soggetti obbligati, tuttavia, per ragioni sostanziali e di ordine logico e giuridico la Ragioneria ritiene che l’obbligo in discorso sussista anche in capo ad essi. Sulla stessa falsariga, anche le aziende speciali, anche consortili, e le altre aziende pubbliche sono obbligare a compiere le verifiche telematiche ai sensi dell’art. 48-bis) del Dpr 602/73, indipendentemente dal fatto che le stesse siano qualificate come enti pubblici economici o meno. Studio Tributario Paolo Parodi
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VERIFICHE TELEMATICHE: AMBITO SOGGETTIVO
Al contrario, per quanto concerne, poi, altri soggetti, quali, ad esempio, le fondazioni e le associazioni di enti pubblici (queste ultime denominate, in alcune classificazioni, enti a struttura associativa), la Ragioneria ritiene che non siano riconducibili all’obbligo, benché fondate e costituite da soggetti pubblici. Infatti, si tratterebbe di una dilatazione eccessiva dell’area dei soggetti tenuti all’effettuazione della verifica contemplata dall’articolo 48-bis del D.P.R. n. 602/1973, giuridicamente non fondata. Da quanto esposto discende, ad esempio, che gli enti di previdenza e assistenza sociale – aventi natura di associazione o fondazione e personalità di diritto privato, giusta previsioni dell’articolo 1 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n – non rientrino così tra i soggetti tenuti, al ricorrere delle altre condizioni, ad effettuare la verifica contemplata dall’articolo 48-bis del D.P.R. n. 602/1973, né vi rientrino gli enti a struttura associativa, sempreché non abbiano personalità giuridica di diritto pubblico, ancorché indicati nell’elenco ISTAT. Studio Tributario Paolo Parodi
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VERIFICHE TELEMATICHE: AMBITO SOGGETTIVO
In sintesi, le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, e gli enti pubblici, economici e non economici, e le società interamente direttamente partecipate soggiacciono all’obbligo di effettuare l’anzidetta verifica, al ricorrere dei presupposti di legge, mentre risultano esclusi dal medesimo obbligo, pure se presenti nell’elenco ISTAT, le fondazioni e le associazioni. Studio Tributario Paolo Parodi
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VERIFICHE TELEMATICHE: PAGAMENTO AGLI EREDI
Non si ravvisano, fatte salve specifiche ipotesi di esclusione legale, motivi idonei a giustificare un’esclusione dagli obblighi di verifica posti dalla disciplina in discorso; in una simile evenienza, la verifica sarà eseguita nei confronti degli eredi separatamente considerati. La verifica dovrà essere effettuata nei confronti di ciascun coerede, ovviamente per la parte allo stesso spettante in ragione della singola quota ereditaria, sempreché detta quota singolarmente considerata, e non la somma delle quote spettanti a tutti i coeredi, superi la soglia fissata dalla legge. Peraltro, in ordine alle indennità connesse allo stato di salute o al ristoro di un danno biologico subìto, con la circolare n. 22/RGS del è stato chiarito come esse debbano essere escluse dall’obbligo di verifica di cui al citato articolo 48-bis, poiché trovano il loro fondamento giuridico nella tutela costituzionalmente garantita del diritto alla salute e all’integrità fisica, espressione di diritti fondamentali della persona umana. Studio Tributario Paolo Parodi
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VERIFICHE TELEMATICHE: AVV. DISTRATTARIO
Nel mandato con rappresentanza (articolo 1704 c.c.) il mandatario agisce in nome e per conto del mandante e gli atti conclusi dal primo (rappresentante) con il terzo producono gli effetti giuridici direttamente in capo al secondo (rappresentato). Si tratta di un negozio giuridico per mezzo del quale un soggetto, per compiere atti che riguardano direttamente la propria sfera giuridica, si avvale di un terzo che, quindi, agisce in suo nome e conto. Ne discende che in una simile fattispecie la verifica di cui all’articolo 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 non può che essere espletata nei confronti del solo mandante, trattandosi dell’unico effettivo beneficiario, a prescindere dai rapporti sottostanti tra lo stesso e il mandatario. Studio Tributario Paolo Parodi
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VERIFICHE TELEMATICHE: AVV. DISTRATTARIO
Sul tema puntuale occorre distinguere se l’avvocato sia antistatario o semplice incaricato all’incasso. Ove l’amministrazione sia parte soccombente, con riferimento al pagamento delle somme distratte ai sensi dell’articolo 93 c.p.c., solo in capo al difensore deve essere effettuata la verifica prevista dall’articolo 48-bis del D.P.R. n. 602/1973, in quanto effettivo titolare del diritto di credito. Al contrario, nel caso della procura all’incasso, pure rilasciata a favore del proprio difensore, il mandato conferito ad un terzo non produce il trasferimento della titolarità del diritto di credito che rimane, così, in capo al mandante, effettivo beneficiario del pagamento, per cui la verifica in questione deve essere effettuata esclusivamente in capo a quest’ultimo. Studio Tributario Paolo Parodi
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