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Somministrazione di lavoro
Silvia Borelli Professoressa di diritto del lavoro Università degli studi di Ferrara
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Evoluzione normativa Divieto di intermediazione di manodopera (art. 1 l. 1369/60) Introduzione del lavoro interinale (l. 196/97) Il d. lgs. 276/2003 introduce lo staff leasing e estende le ipotesi di somministrazione a tempo determinato Abrogazione dello staff leasing (l. 247/2007) Reintroduzione dello staff leasing (l. 191/2009) Attuazione della dir. 2008/104 (d. lgs. 24/2012) Acausalità della somministrazione a tempo determinato (d. l. 34/2014) Il d. lgs. 81/2015 ha liberalizzato lo staff leasing Il d. l. 87/2018 ha reintrodotto le causali per la somministrazione a termine (in relazione alle esigenze dell’utilizzatore)
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contratto di somministrazione di lavoro
Il contratto di somministrazione di lavoro è il contratto, a tempo indeterminato o determinato, con il quale un'agenzia di somministrazione autorizzata «mette a disposizione di un utilizzatore uno o più lavoratori suoi dipendenti, i quali, per tutta la durata della missione, svolgono la propria attività nell'interesse e sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore» (art. 30 co. 1 d. lgs. 81/2015)
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Somministratore Possono esercitare l’attività di somministrazione solo le agenzie iscritte all’apposita sezione nell’albo delle agenzie per il lavoro istituito presso il Ministero del lavoro (art. 4 d. lgs. 276/2003). I requisiti per l’iscrizione all’albo sono indicati dall’art. 5 d. lgs. 276/2003 e sono diretti – tra l’altro – a garantire l’affidabilità dell’agenzia (competenze professionali, assenze di condanne penali, ecc.) e la solvibilità a garanzia dei crediti dei lavoratori (capitale versato, fideiussione bancaria o assicurativa). La somministrazione non deve più essere l’oggetto sociale esclusivo.
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Sanzioni amministrative
L'esercizio non autorizzato delle attività di somministrazione è punito con la pena dell'ammenda di € 50 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro. Nei confronti dell'utilizzatore che ricorra alla somministrazione da parte di soggetti non autorizzati o al di fuori dei limiti previsti, si applica la pena dell'ammenda di € 50 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione (art. 18 co. 1 e 2 d. lgs. 276/2003).
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Contratto di somministrazione a tempo indeterminato
Salvo diversa previsione dei contratti collettivi applicati dall'utilizzatore, il numero dei lavoratori somministrati con contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato non può eccedere il 20 % del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l'utilizzatore. Possono essere somministrati a tempo indeterminato esclusivamente i lavoratori assunti dal somministratore a tempo indeterminato (art. 31 co. 1). Quando la somministrazione di lavoro avviene al di fuori di tali limiti, il lavoratore può chiedere la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze dell’utilizzatore, con effetto dall'inizio della somministrazione (art. 38 co. 2). Sanzione amministrativa per l’utilizzatore (art. 40). La somm. a TI non si applica alla p.a.
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Contratto di somministrazione a tempo determinato
Salva diversa previsione dei contratti collettivi applicati dall'utilizzatore, il numero dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato ovvero con contratto di somministrazione a tempo determinato non può eccedere complessivamente il 30% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l'utilizzatore. E' in ogni caso esente da limiti quantitativi la somministrazione a tempo determinato di lavoratori in mobilità, di soggetti disoccupati che godono, da almeno 6 mesi, di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali, e di lavoratori «svantaggiati» o «molto svantaggiati» (art. 31 co. 2). Quando la somministrazione di lavoro avviene al di fuori di tali limiti, il lavoratore può chiedere la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze dell’utilizzatore, con effetto dall'inizio della somministrazione (art. 38 co. 2) Sanzione amministrativa per l’utilizzatore (art. 40).
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Divieto di stipulare contratti di somministrazione
Il contratto di somministrazione di lavoro è vietato: per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero; presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i 6 mesi precedenti, a licenziamenti collettivi che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione, a meno che tale contratto sia stipulato per provvedere alla sostituzione di lavoratori ovvero abbia una durata iniziale non superiore a 3 mesi. presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell'orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione; da parte di datori di lavoro che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi prevista dalla normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. Quando la somministrazione di lavoro avviene in tali ipotesi, il lavoratore può chiedere la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze dell’utilizzatore, con effetto dall'inizio della somministrazione (art. 38 co. 2). Sanzione amministrativa per l’utilizzatore (art. 40).
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Forma e contenuto del contratto di somministrazione
Il contratto di somministrazione è stipulato in forma scritta e deve contenere gli elementi indicati nell’art. 33. In assenza di forma scritta, il contratto è nullo e il lavoratore è considerato alle dipendenze dell’utilizzatore (art. 38 co. 1). Sanzione amministrativa (art. 40).
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Principio di trasparenza
Le informazioni contenute nel contratto di somministrazione, nonché la data di inizio e la durata prevedibile della missione, devono essere comunicate per iscritto al prestatore di lavoro da parte del somministratore all'atto della stipulazione del contratto di lavoro ovvero all'atto dell'invio presso l'utilizzatore (art. 33 co. 3). Sanzione amministrativa per il somministratore (art. 40). Nel contratto di lavoro in somministrazione devono essere indicati il CCNL applicato dall’utilizzatore e il contratto integrativo di secondo livello, ove esistente (artt. 23 e 24 CCNL 27/02/2014)
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Contratto di lavoro tra l’APL e il lavoratore
Può essere a tempo indeterminato o determinato. In caso di assunzione a tempo indeterminato il rapporto di lavoro tra somministratore e lavoratore è soggetto alla disciplina prevista per il rapporto di lavoro a tempo indeterminato (art. 34 co. 1). Per i lavoratori in somministrazione assunti a tempo indeterminato dalla ApL sono previsti sia il contratto di lavoro quadro che la lettera di assegnazione a ogni singola missione (art. 24 CCNL 27/02/2014).
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Contratto di lavoro a tempo indeterminato
Nel contratto di lavoro è determinata l'indennità mensile di disponibilità corrisposta dal somministratore al lavoratore per i periodi nei quali egli rimane in attesa di essere inviato in missione, nella misura prevista dal contratto collettivo applicabile al somministratore e comunque non inferiore all'importo fissato con d.m. (art. 34 co. 1). L’indennità mensile di disponibilità (pari a € 750: art. 32 CCNL) è corrisposta anche qualora il lavoratore a seguito dell’attività prestata nel mese percepisca una retribuzione lorda inferiore, fino a concorrenza della stessa. Nei periodi di disponibilità il lavoratore deve iniziare il lavoro entro le 24 ore successive alla chiamata (art. 32 CCNL 27/02/2014).
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Trasformazione del contratto a tempo indeterminato
L’ApL che assume a tempo indeterminato un lavoratore in precedenza assunto con contratto di somministrazione a tempo determinato percepisce un incentivo di € 750 ogni 12 mesi fino a un massimo di 36 mesi. (art. 43 CCNL)
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Contratto di lavoro a tempo determinato
In caso di assunzione a tempo determinato il rapporto di lavoro tra somministratore e lavoratore è soggetto alla disciplina sul lavoro a termine per quanto compatibile, con esclusione delle disposizioni sullo stop and go in caso di riassunzione, sul numero complessivo dei lavoratori a TD e sui diritti di precedenza (art. 34 co. 2) La legge non richiede alcuna forma particolare (si applica però la disciplina del contratto a termine). Le Agenzie devono versare ai Fondi bilaterali un contributo pari al 2,60 % della retribuzione corrisposta ai lavoratori assunti con contratto a tempo determinato per l'esercizio di attività di somministrazione
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CONTRIBUTO ASPI DELL'1,4% E SOMMINISTRAZIONE A TERMINE
Il contributo addizionale dell'1,4% applicabile ai contratti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato deve essere versato anche nel caso dei lavoratori somministrati con contratto di lavoro a tempo determinato, salvi i casi dei lavoratori assunti a termine in sostituzione dei lavoratori assenti, di quelli assunti a termine per lo svolgimento di attività stagionali e gli apprendisti (Ministero del lavoro, Interpello 17 aprile 2013, n. 15).
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Cgue, Della Rocca, C-290/12 La dir. 99/70 non si applica ai lavoratori a tempo determinato messi a disposizione di un’azienda utilizzatrice da parte di un’agenzia di lavoro interinale, poiché l’intenzione delle parti di tale accordo quadro era quella di concludere un analogo accordo relativo al lavoro interinale. «non mancano nella direttiva 2008/104/Ce disposizioni di tenore sostanzialmente analogo a quelle dell’accordo quadro, che rendono superflua l’applicazione di queste ultime. Basti citare in proposito l’art 5, n. 5 della direttiva 2008/104/Ce che impone agli stati membri di adottare misure per prevenire il ricorso abusivo a missioni successive, disposizione che riproduce nella sua essenza il contenuto della clausola 5 dell’accordo quadro relativa a misure dirette a prevenire il ricorso abusivo a più contratti di lavoro a termine successivi».
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Rinnovo o proroga del contratto di somministrazione
Art. 5 par. 5 dir. 2008/104: Gli Stati membri adottano le misure necessarie per evitare il ricorso abusivo all’applicazione del presente articolo e, in particolare, per prevenire missioni successive con lo scopo di eludere le disposizioni della presente direttiva Il D.L. 87/2018 applica le disposizioni in materia di rinnovo o proroga applicate al contratto a termine.
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Computo dei lavoratori
Il lavoratore somministrato non è computato nell'organico dell'utilizzatore ai fini della applicazione di normative di legge o di contratto collettivo, fatta eccezione per quelle relative alla materia dell'igiene e della sicurezza sul lavoro (art. 34 co. 3). In caso di somministrazione di lav. disabili per periodi non inferiori a 12 mesi, il lav. somministrato è computato nella quota di riserva di cui all’art. 3 l. 68/99
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Principio di non discriminazione
Per tutta la durata della missione presso l’utilizzatore, i lavoratori dipendenti dal somministratore hanno diritto, a parità di mansioni, a condizioni economiche e normative complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell'utilizzatore (art. 35 co. 1). Sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 a euro (art. 40 co. 2).
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Principio di non discriminazione
I contratti collettivi applicati dall'utilizzatore stabiliscono modalità e criteri per la determinazione e corresponsione delle erogazioni economiche correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati tra le parti o collegati all'andamento economico dell'impresa. I lavoratori dipendenti dal somministratore hanno diritto a fruire di tutti i servizi sociali e assistenziali di cui godono i dipendenti dell'utilizzatore addetti alla stessa unità produttiva, esclusi quelli il cui godimento sia condizionato alla iscrizione ad associazioni o società cooperative o al conseguimento di una determinata anzianità di servizio (art. 35 co. 3).
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Sicurezza sul luogo di lavoro
Il somministratore informa i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive e li forma e addestra all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento della attività lavorativa per la quale essi vengono assunti. Il contratto di somministrazione può prevedere che tale obbligo sia adempiuto dall'utilizzatore. Nel caso in cui le mansioni cui è adibito il prestatore di lavoro richiedano una sorveglianza medica speciale o comportino rischi specifici, l'utilizzatore ne informa il lavoratore. L'utilizzatore osserva nei confronti del lavoratore tutti gli obblighi di protezione cui è tenuto, per legge e contratto collettivo, nei confronti dei propri dipendenti (art. 35 co. 4).
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Responsabilità solidale
«Con il contratto di somministrazione di lavoro l'utilizzatore assume l'obbligo di comunicare al somministratore il trattamento economico e normativo applicabile ai lavoratori suoi dipendenti che svolgono le medesime mansioni dei lavoratori da somministrare e a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori» (art. 33 co. 2). L'utilizzatore è obbligato in solido con il somministratore a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali, salvo il diritto di rivalsa verso il somministratore (art. 35 co. 2).
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Mutamento di mansioni Le mansioni alle quali saranno adibiti i lavoratori sono indicate nel contratto di somministrazione. Nel caso in cui adibisca il lavoratore a mansioni superiori o inferiori a quelle dedotte in contratto, l'utilizzatore deve darne immediata comunicazione scritta al somministratore consegnandone copia al lavoratore medesimo. Ove non abbia adempiuto all'obbligo di informazione, l'utilizzatore risponde in via esclusiva per le differenze retributive spettanti al lavoratore occupato in mansioni superiori e per l'eventuale risarcimento del danno derivante dalla assegnazione a mansioni inferiori (art. 35 co. 5).
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Potere disciplinare Ai fini dell'esercizio del potere disciplinare, che è riservato al somministratore, l'utilizzatore comunica al somministratore gli elementi che formeranno oggetto della contestazione (art. 35 co. 6).
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Diritto di informazione
I lavoratori somministrati sono informati dall'utilizzatore dei posti vacanti presso quest'ultimo, anche mediante un avviso generale affisso all'interno dei locali dell'utilizzatore (art. 31 co. 3).
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Clausola di divieto di assunzione
È nulla ogni clausola diretta a limitare la facoltà dell'utilizzatore di assumere il lavoratore al termine della sua missione, fatta salva l'ipotesi in cui al lavoratore sia corrisposta una adeguata indennità, secondo quanto stabilito dal contratto collettivo applicabile al somministratore (art. 35 co. 8). [la dir. 2008/104 non prevede alcuna eccezione]. Chi esige o percepisce compensi da parte del lavoratore in cambio di un'assunzione presso un utilizzatore ovvero per l'ipotesi di stipulazione di un contratto di lavoro o avvio di un rapporto di lavoro con l'utilizzatore dopo una missione è punito con la pena alternativa dell'arresto non superiore ad un anno o dell'ammenda da € a € e la cancellazione dall'albo (art. 18 co. 4 bis e ter d. lgs. 276/2003).
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Interruzione della missione
Nel caso in cui la missione si interrompa prima della scadenza prefissata per cause diverse da mancato superamento del periodo di prova o da sopravvenienza di giusta causa di recesso, fermo restando la corresponsione integrale del trattamento economico, l’ApL può sottoporre al lavoratore le seguenti ipotesi: a) essere impiegato in un’altra missione nell’ambito della medesima area professionale; b) partecipare a interventi formativi nell’ambito di progetti aziendali in ambito territoriale (art. 45 CCNL 27/2/2014)
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Recesso anticipato del lavoratore
In caso di recesso anticipato del rapporto da parte del lavoratore a tempo determinato rispetto alla data di scadenza prevista nel contratto iniziale o nelle successive proroghe è stabilita una penalità di risoluzione (art. 36 CCNL 27/2/2014).
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Recesso dal contratto di lavoro in somministrazione a TI
La disciplina dei licenziamenti collettivi e della mobilità non si applica in caso di fine dei lavori connessi alla somministrazione a tempo indeterminato. In questo caso si applica la disciplina sui licenziamenti individuali (art. 3 l. 604/66) per cui il datore di lavoro potrà licenziare solo in caso di giustificato motivo oggettivo (art. 34 co. 4).
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Recesso dal contratto di lavoro in somministrazione a TI
L'esaurimento del contratto di somministrazione non può costituire di per sé giustificato motivo di licenziamento (circ. Min. Lav. 7/2005). Ne consegue che l'eventuale giusta causa o giustificato motivo di recesso dovranno consistere in fatti diversi o ulteriori dalla mera estinzione del contratto di somministrazione.
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Recesso dal contratto di lavoro in somministrazione a TI
Il licenziamento può essere intimato per giusta causa (art c.c. e lettera b) dell’art. 53 CCNL) o per giustificato motivo con preavviso, intendendosi per tale il licenziamento determinato da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del lavoratore o da ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa (art. 53 CCNL)
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Recesso dal contratto di lavoro in somministrazione a tempo indeterminato
L’ApL, nel caso in cui non possa più mantenere alle proprie dipendenze il lavoratore assunto a tempo indeterminato per mancanza di occasioni di lavoro, è tenuta a promuovere l’attivazione della procedura di confronto sindacale finalizzata alla definizione di un accordo per la promozione di politiche attive idonee a favorire percorsi di riqualificazione e continuità occupazionale, per una durata di 6 mesi (7 mesi per i lavoratori con più di 50 anni di età). Ai lavoratori interessati è corrisposta, per tutta la durata dei suddetti periodi, un compenso pari a € 850 (a carico di Formatemp). Al termine di detto periodo, l’ApL recedere dal rapporto di lavoro per giustificato motivo oggettivo (art. 25 CCNL)
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CRISI AZIENDALI OD OCCUPAZIONALI
In caso di sospensioni dell'attività lavorativa riconducibili a situazioni di crisi aziendali od occupazionali i lavoratori somministrati possono accedere agli ammortizzatori sociali in deroga previsti dall'art. 19 del D.L. 185/2008 (conv. L. 2/2009). Per sospensioni riconducibili a situazioni di crisi aziendali o occupazionali si intendono eventi transitori e di carattere temporaneo dovuti a situazioni di mercato o eventi naturali che comportino mancanza di lavoro, di commesse, di ordini o clienti. Nel caso delle agenzie di somministrazione, si verifica tale situazione in caso di contrazione o cancellazione delle richieste di missioni (co. 1, art. 2, D.M ; Inps, circ. 73/2009). La valutazione dei requisiti per l'accesso a tali misure di sostegno al reddito da parte dei lavoratori somministrati avviene con le seguenti modalità: - l'anzianità di servizio utile va considerata come anzianità di lavoro maturata nel settore presso una o più agenzie; - i periodi di lavoro utili vanno considerati come periodi cumulabili tra di loro all'interno del periodo di riferimento previsto; - ai fini della mobilità, l'anzianità di servizio va intesa a far data dall'instaurazione del primo rapporto di lavoro tra il lavoratore interessato e una agenzia (INPS, msg. 8255/2010).
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LIBRO UNICO DEL LAVORO Nel Libro Unico devono essere registrati i dati relativi a tutti i lavoratori subordinati, compresi i lavoratori somministrati: - l'utilizzatore, quale beneficiario della prestazione di lavoro e soggetto titolare del potere di direzione e controllo, deve iscrivere nel proprio libro unico i lavoratori somministrati che operano presso la propria realtà aziendale limitandosi ad annotare i soli dati identificativi del lavoratore (nome, cognome, codice fiscale, qualifica, livello di inquadramento contrattuale e nominativo dell'agenzia di somministrazione); - l'agenzia di somministrazione, quale datore di lavoro dei lavoratori somministrati, deve procedere alle scritturazioni integrali sul proprio libro unico del lavoro con riguardo ai dati identificativi del lavoratore, al calendario delle presenze e ai dati retributivi, previdenziali, fiscali e assicurativi. (Min. lav., circ. 13/2009)
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Diritti collettivi di informazione
Ogni 12 mesi l'utilizzatore, anche per il tramite della associazione dei datori di lavoro alla quale aderisce o conferisce mandato, comunica alle r.s.a. ovvero alla r.s.u. o, in mancanza, agli organismi territoriali di categoria delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, il numero dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati (art. 36 co. 3) La violazione è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 250 e € (art. 40 co. 2).
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Diritti sindacali Il lavoratore gode dei diritti sindacali nei confronti del somministratore. Il lavoratore ha diritto a esercitare presso l'utilizzatore, per tutta la durata della somministrazione, i diritti di libertà e di attività sindacale nonché a partecipare alle assemblee del personale dipendente delle imprese utilizzatrici (art. 36 co. 1 e 2).
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Rappresentanti sindacali
Rappresentanza regionale di Agenzia: gestione, insieme alle oo.ss., delle attività problematiche dell’ApL nel territorio; diritti di informazione nei confronti dell’Agenzia. Delegati sindacali territoriali : sono nominati dalle oo.ss. a livello regionale o provinciale. Hanno funzioni di intervento nei confronti delle ApL per l’applicazione dei contratti e delle norme in materia di lavoro e per l’applicazione dei diritti sindacali. Rappresentanti sindacali aziendali, nominati o eletti dai lavoratori in somministrazione operanti nella stessa impresa utilizzatrice, qualora vi siano più di 15 lavoratori somministrati anche da ApL diverse. Hanno compiti di intervento nei confronti delle ApL operanti nella specifica impresa utilizzatrice. (art. 18 CCNL 27/2/2014)
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Norme previdenziali Gli oneri contributivi, previdenziali, assicurativi ed assistenziali sono a carico del somministratore che è inquadrato nel settore terziario. Gli obblighi per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali sono determinati in relazione al tipo e al rischio delle lavorazioni svolte(art. 37).
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Somministrazione irregolare
Nel caso in cui il contratto di somministrazione viene stipulato al di fuori dei casi in cui è consentito o nei casi in cui è vietato, il lavoratore può chiedere la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze dell’utilizzatore, con effetto dall'inizio della somministrazione. Tutti i pagamenti effettuati dal somministratore, a titolo retributivo o di contribuzione previdenziale, valgono a liberare il soggetto che ne ha effettivamente utilizzato la prestazione dal debito corrispondente fino a concorrenza della somma effettivamente pagata. Tutti gli atti compiuti dal somministratore per la costituzione o la gestione del rapporto, per il periodo durante il quale la somministrazione ha avuto luogo, si intendono come compiuti dal soggetto che ne ha effettivamente utilizzato la prestazione (art. 38 co. 2).
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Somministrazione irregolare
Titolare dell’azione è il lavoratore. Gli enti previdenziali possono agire per il riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze dell’utilizzatore (in applicazione dello schema generale dell’art c.c. = il contratto di somministrazione è nullo per violazione di una norma imperativa; il giudice si limita a dichiarare il rapporto di lavoro alle dipendenze dell’utilizzatore, ai sensi dell’art c.c.)
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Divieto di rapporti interpositori
La somministrazione costituisce una eccezione alla regola generale secondo cui chi utilizza le prestazioni del lavoratore è di fatto datore di lavoro (art c.c.). L’esistenza di tale regola (dopo l’abrogazione della l. 1369/60) è così argomentata: Il legislatore ha regolato minuziosamente la somministrazione; al di fuori di tale schema si ha interposizione illecita/somministrazione irregolare cui è ricollegata la costituzione di un rapporto con chi ha utilizzato la prestazione; La medesima regola si applica in caso di appalto illecito e distacco illecito.
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Divieto di rapporti interpositori
La disciplina dettata dal d. lgs. 276/03 in materia di somministrazione di lavoro si configura come “una eccezione, non suscettibile né di applicazione analogica né di interpretazione estensiva, sicché allorquando si fuoriesca dai rigidi schemi voluti dal legislatore si finisce per rientrare in forme illecite di somministrazione di lavoro come avviene in ipotesi di somministrazione irregolare o di comando disposto in violazione di quanto prescritto dall’art. 30, fattispecie che continuano ad essere assoggettate ai principi enunciati in giurisprudenza in tema di divieto di intermediazione di manodopera” (Cass. S.U /06). Il divieto di intermediazione di manodopera, che continua a sussistere anche dopo l’abrogazione dell’art. 1 l. 1369/60, impone di individuare il vero datore di lavoro con “quello che effettivamente utilizza le prestazioni lavorative anche se i lavoratori sono stati formalmente assunti da un altro (datore apparente) e prescindendosi da ogni indagine (che tra l’altro risulterebbe particolarmente difficoltosa) sull’esistenza di accordi fraudolenti (tra interponente e interposto)” (Cass. S.U /2006).
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Casistica Cass /2012: nel caso in cui l‘utilizzatore stipuli con il fornitore contratti per fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo in numero eccedente rispetto alla percentuale indicata nel CCNL, detta violazione non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato tra lavoratore e utilizzatore. Quando l’irregolarità dipende da vizi interni e non attiene né inficia il contratto tra fornitore e utilizzatore, questo spiega i suoi effetti "naturali", integrando lo schema legale che prevede obblighi di retribuzione e contribuzione a carico del fornitore, e impedisce di ricadere nel paradigma del rapporto di lavoro subordinato con l’utilizzatore.
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T. Roma, 15/2/2013
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TERMINI DI IMPUGNAZIONE
Le disposizioni di cui all’art. 6 l. 604/66, si applicano anche «nel caso in cui il lavoratore chieda la costituzione del rapporto di lavoro con l'utilizzatore». Alla somministrazione irregolare si applica dunque il termine di decadenza di 60 giorni che decorre dalla data in cui il lavoratore ha cessato di svolgere la propria attività presso l'utilizzatore. L’impugnazione è inefficace se non è seguita, entro il successivo termine di 120 gg., dal deposito del ricorso (art. 39 co. 1).
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Risarcimento del danno
Nel caso in cui il giudice accoglie la domanda con cui si chiede la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze dell’utilizzatore, condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno in favore del lavoratore, stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR. La predetta indennità ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive, relativo al periodo compreso tra la data in cui il lavoratore ha cessato di svolgere la propria attività presso l'utilizzatore e la pronuncia con la quale il giudice ha ordinato la costituzione del rapporto di lavoro (art. 39 co. 2).
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Depenalizzazione della somministrazione
Abrogazione della somministrazione fraudolenta (art. 28 d. lgs. 276/2003) con d. lgs. 81/2015 il Dlgs 8/2016 depenalizza la somministrazione irregolare di manodopera (da sanzione di tipo penale diventa sanzione amministrativa): - Somministrazione da parte di soggetti non autorizzati (art. 18 co. 1 d. lgs. 276/2003) - Utilizzo di lavoratori somministrati da parte di soggetti non autorizzati (art. 18 co. 2)
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Gli effetti distorsivi della «depenalizzazione»
Il Dlgs interviene anche per i reati commessi prima della sua entrata in vigore, quindi anche tutti i casi accertati o in corso di verifica commessi negli anni precedenti La sanzione amministrativa, prevista nei casi di somministrazione irregolare di manodopera, è di 50 €/giorno per ogni dipendente Se il sanzionato, appaltatrice e/o committente, pagano entro 60 gg. per effetto dell’art. 16 Legge 689/1981 riduce la sanzione a 1/3 La nota del stabilisce che: La sanzione complessiva, nel sito produttivo, non può superare i euro Nel calcolo della sanzione complessiva si considerano, insieme, committente ed appaltatori
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Esempio degli effetti distorsivi della «depenalizzazione»
Situazione accertata nel 2015 di somministrazione irregolare di manodopera, che riguarda 100 lavoratori inquadrati in tre cooperative, la sanzione amministrativa, depenalizzata anche retroattivamente dal Dlgs 8/16 sarà di: 100 (lavoratori) x 50 (euro) x 250 (giornate lavorabili) = euro La nota del stabilisce che la sanzione complessiva, sia per committente e appaltatrici, nel sito produttivo, non può superare i euro Essendo diventata una sanzione di tipo amministrativo, come previsto dall’art. 16 Legge 689/1981, se i sanzionati pagano subito, la sanzione viene ridotta a 1/3, cioè ,66 euro Abbattimento del 40% del costo del lavoro con gli appalti illeciti, possibilità di essere controllati ogni 20 anni e, se accade, una sanzione amministrativa molto modesta per imprese che possono superare i 300 milioni di euro di fatturato (Castelfrigo80 milioni)
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La precisione «balistica» della «depenalizzazione»
Mentre committente e appaltatori, grazie alla depenalizzazione del reato di somministrazione di manodopera, possono essere chiamati a pagare (insieme) euro i lavoratori coinvolti negli stessi appalti, in seguito agli accertamenti della Guardia di Finanza possono pagare di più: La GDF contesta la legittimità degli appalti per recuperare l’IVA e IRAP evasi dal committente e appaltatore, ma verifica anche le modalità di retribuzione; Le modalità di retribuzione dei lavoratori coinvolti negli appalti prevedevano somme di denaro erogate come «trasferte» o «rimborsi a piè di lista», Voci retributive esenti da imposta previdenziale e IRPEF; Ad alcuni lavoratori coinvolti negli appalti stanno arrivando accertamenti fiscali, per un solo anno d’imposta, di euro Quindi, nello stesso sito produttivo, tutti i 100 lavoratori, potrebbero essere chiamati a pagare euro, contro i che pagherebbero committente ed appaltatore nello stesso appalto.
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Reintroduzione della somministrazione fraudolenta
«quando la somministrazione di lavoro è posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore, il somministratore e l'utilizzatore sono puniti con la pena dell'ammenda di 20 € per ciascun lavoratore coinvolto e per ciascun giorno di somministrazione» (Art. 38 bis).
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Ipotesi di somministrazione fraudolenta (circ. INL 3/2019)
Appalto illecito Lavoratore licenziato per essere riassunto in somministrazione Distacco irregolare Distacco transnazionale «non autentico»
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Delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art
Delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.) «è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque: 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori; 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.
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Sanzioni accessorie (art. 603 ter c.p.)
Interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche o delle imprese Divieto di concludere contratti di appalto, di cottimo fiduciario, di fornitura di opere, beni o servizi riguardanti la pubblica amministrazione, e relativi subcontratti Esclusione per un periodo di due anni da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi da parte dello Stato o di altri enti pubblici, nonché dell'Unione europea, relativi al settore di attività in cui ha avuto luogo lo sfruttamento.
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Novità introdotte dalla l. 199/2016
Punito non solo chi fa intermediazione illecita di manodopera, ma anche l’utilizzatore (quindi il committente); Punito con la reclusione non solo chi usa violenza, minacce o «riduce in schiavitù», ma anche chi «approfitta dello stato di bisogno» dei lavoratori coinvolti nell’intermediazione illecita. La violenza e minaccia costituiscono aggravanti del reato. Sanzione pecuniaria e sanzioni interdittive a carico dell’ente (art. 25 quinquies d. lgs. 231/2001)
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Indici di sfruttamento
Ai fini dell’art. 603 bis c.p., costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più' delle seguenti condizioni: 1.la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; 2.la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie; 3.la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro; 4.la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.
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ATTIVITÀ DI CROWDSOURCING
Crowdsourcing: nuovo modello di business aziendale in forza del quale un’impresa affida la progettazione o la realizzazione di un determinato bene immateriale ad un insieme indefinito di persone, tra le quali volontari, intenditori del settore e freelance(c.d. community di utenti iscritti ai siti a titolo gratuito). Le attività di intermediazione svolte in crowdsourcing risultano, in linea generale, finalizzate non alla conclusione di contratti di lavoro ma alla mera stipulazione di contratti di natura commerciale, tra i quali la compravendita o l’appalto. Per tali motivi non appare necessaria l’autorizzazione preventiva di cui all’art. 4 e 6 D.Lgs. n. 276/2003 (Min. Lav., Interpello n. 12/2013). Amazon Mechanical Turk offers access to a virtual community of workers that are available to help you accomplish your business goals. A robust set of APIs and command line tools enable you to programmatically distribute tasks that require human intelligence to a widely distributed, on-demand workforce.
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Appalto Il contratto di appalto si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa (art. 29 co. 1 d. lgs. 276/2003). Quando il contratto di appalto sia stipulato in violazione di quanto disposto dal comma 1, il lavoratore può chiedere la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze del soggetto che ne ha utilizzato la prestazione (art. 29 co. 3 bis).
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(segue) L’organizzazione dei mezzi produttivi sussiste quando l’appaltatore, al fine di conseguire il risultato economico voluto dal committente, procura ed organizza il capitale, le macchine, le attrezzature ed il lavoro occorrenti; non sussiste quando l’appaltatore si limita a mettere a disposizione dell’imprenditore le prestazioni dei propri dipendenti, di modo che costoro, pur rimanendo economicamente alle dipendenze dell’appaltatore, esplicano il lavoro nella sfera del committente sotto la direzione ed il controllo di costui (T. Trento ).
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(segue) L’assunzione del rischio d’impresa sussiste quando sull’appaltatore ricade l’alea di non coprire i costi di lavoro e di capitale con il ricavato dell’appalto; non sussiste quando l’appaltatore è certo di lucrare la differenza tra il corrispettivo dell’appalto ricevuto dal committente e le retribuzioni erogate ai propri dipendenti (T. Trento )
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