La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

LA TASSAZIONE SEPARATA

Presentazioni simili


Presentazione sul tema: "LA TASSAZIONE SEPARATA"— Transcript della presentazione:

1 LA TASSAZIONE SEPARATA
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Provincia di Terni LA TASSAZIONE SEPARATA Perugia , 03 Febbraio 2010 1

2 PREMESSA È un tipo di tassazione agevolata rispetto alla ordinaria tassazione IRPEF istituita per impedire che, nell'anno in cui vengano percepiti dei redditi maturati in più annualità, gli stessi si sommino agli altri redditi del contribuente che vengono tassati con le aliquote ordinarie IRPEF. La tassazione separata si applica in genere a redditi che derivano da fatti economici a formazione pluriennale o comunque non periodici. Sono redditi percepiti una tantum e non a produzione ripetitiva o scadenze regolari. 2

3 CARATTERISTICHE DEL REGIME DI TASSAZIONE
a) Elencazione tassativa da parte della legge art. 17 comma 1 del DPR 917/86 (TUIR); b)Tassazione a se stante per ogni reddito che non viene cumulato con altri; c) Applicazione di aliquote non determinate dalla legge ma variabili in base al reddito del contribuente; d) Il contribuente che intende tassare il suo reddito separatamente deve esprimere tale volontà attraverso l’opzione nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno di percezione in tutto o in parte del reddito; 3

4 DETERMINAZIONE DELL’IMPOSTA
La regola generale consiste nell’applicare l’aliquota di tassazione media calcolata relativamente ad un biennio precedente ( art.21 del DPR 917/86); Per fare ciò per ogni reddito si deve individuare: 1) il periodo di imposta nel quale il reddito deve essere tassato; 2) il periodo di imposta di riferimento per individuare il biennio; 3) l’aliquota media del biennio applicabile. In riferimento all’art.17 comma 1 del D.P.R. N°917 del 1986 Si riassume in un prospetto le varie ipotesi dei reddito con l’esclusione di quelli derivanti da reddito dipendente riportando le modalità di determinazione dei periodi di riferimento per il calcolo dell’imposta dovuta 4

5 TIPO DI REDDITO PERIODO DI IMPOSTA DI IMPUTAZIONE DEL REDDITO ANNO DI RIFERIMENTO PER IL BIENNIO ANTERIORE Indennita' di fine rapporto di colloborazione coordinata e continuativa Anno di percezione Anno in cui e' sorto il diritto Indennita' fine rapporto di agenzia Indennita' di cessazione delle funzioni notarili Indennita' sportivi professionisti Plusvalenze derivanti da cessione di azienda Plusvalenze derivanti da cessione di terreni edificabili Indennita' per perdita di avviamento Indennita' risarcitorie

6 CALCOLO DELL’ALIQUOTA MEDIA
REGOLA GENERALE L’aliquota media applicabile è quella corrispondente all’imposta calcolata sulla media del reddito complessivo netto del biennio di riferimento diviso per il reddito stesso; ECCEZIONI - Se in uno dei due anni non è stato percepito reddito di applica l’aliquota corrispondente alle metà del reddito complessivo netto dell’anno. - Se non sono stati percepiti redditi si applica l’aliquota relativa al primo scaglione di reddito in vigore nell’anno in cui deve essere imputato Non spettano deduzione su tale tassazione 6

7 PRESENZA DI REDDITO IMPONIBILE PER ENTRAMBI GLI ANNI DEL BIENNIO DI RIFERIMENTO
Plusvalenza da cessione di azienda derivante da contratto stipulato nel 2008 pari ed euro ,00 Anno di imputazione del reddito 2008 Anno di riferimento per il biennio 2008 Biennio da cui trarre l’aliquota media applicabile anni per la tassazione Reddito imponibile ,00 euro Reddito imponibile ,00 euro Media del biennio ,00 euro applichiamo al reddito medio l' aliquota in vigore per il 2008 e si determina l’imposta pari ad euro 7.720,00 l'aliquota media e' pari a 7720 * 100/ ,00 = 25,73% plusvalenza tassabile ,00 euro aliquota 25,73% imposta euro

8 PRESENZA DI REDDITO IMPONIBILE IN UNO SOLO DEGLI ANNI DEL BIENNIO DI RIFERIMENTO
Indennita' di fine rapporto di agenzia percepita nel 2008 pari ad euro ,00 Anno in cui e' sorto il diritto di percezione 2007 Ritenuta subita al momento di corresposizione della somma (20%) euro ,00 Anno di imputazione del reddito 2008 Anno di riferimento per il biennio 2007 Reddito imponibile ,00 Reddito imponibile ,00 Reddito medio ,00 Applichiamo al reddito medio l'aliquota in vigore per il 2008 e si determina l’imposta euro 7.720,00 l'aliquota media e' pari a 7720 * 100/ ,00 = 25,73% indennita' tassabile euro ,00 aliquota 25,73% imposta euro ,00 imposta dovuta euro ,00 ritenuta pagata euro ,00 saldo euro 2.865,00 8

9 PAGAMENTO DELL’IMPOSTA
Per i redditi soggetti a tassazione separata l’imposta nel suo intero ammontare non è liquidata dal contribuente (autotassazione) ma dall’Agenzia delle Entrate che comunica tramite raccomandata con avviso di ricevimento l’esito dell’ attività di liquidazione, inviando allo stesso un modello F24 precompilato da versare entro 30 giorni dal ricevimento. E’ possibile anche un versamento in rate trimestrali presentando apposita istanza per importi superiori ai 500,00 euro, per importi inferiori l’istanza non serve e si versa in 6 rate trimestrali.

10 VERSAMENTO DELL’ACCONTO
Per i redditi da indicare in dichiarazione dei redditi e non soggetti alla ritenuta alla fonte in contribuente versa un acconto del 20% prevalentemente tali redditi sono: - Indennità risarcitorie - Plusvalenza da cessioni di aziende - Plusvalenza da cessione di terreni edificabili - Indennità per perdita di avviamento - Redditi corrisposti da soci - Redditi di capitale a maturazione ultra quinquennale Il versamento è effettuato nei termini e con le modalità previsti per quello a saldo delle imposte sui redditi con il codice tributo 4200, se il contribuente si avvalesse del sostituto di imposta il codice tributo da utilizzare è il 4201.

11 TASSAZIONE SEPARATA NELLA CESSIONE DI AZIENDA
Nella cessione di azienda la tassione separata e' concessa solo all'imprenditore individuale che possiede l'azienda da almeno 5 anni, sia nel caso di cessione dell’unica azienda sia nel caso di cessione di una tra le più aziende Il contribuente ne deve far richiesta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta al quale sarebbero imputabili come componenti del reddito di impresa

12 TASSAZIONE SEPARATA NELLA LIQUIDAZIONE DI AZIENDA
La tassazione separata si applica al reddito prodotto dall'impresa individuale o alla quota parte imputata ai soci persone fisiche a condizione che alla data di inizio della liquidazione l'impresa sia esercitata o la societa' costituita da piu di 5 anni. Per i soci non imprenditori delle societa' di persone e' il regime naturale salvo opzione per la tassazione ordinaria. Se la liquidazione supera i 3 esercizi, oppure non viene presentato il bilancio finale di liquidazione si ha la decadenza con effetto retroattivo dal beneficio della tassazione separata, con effetto di dover procedere con la riliquidazione dell’imposta secondo il criterio ordinario anche per I redditi già tassati separatamente.

13 TASSAZIONE SEPARATA DEL TFR
Nel caso di tassazione del TFR il diritto nasce il giorno successivo a quello di cessazione del rapporto di lavoro, ed è al momento che viene corrisposto che sorge l’obbligo per il datore di lavoro di versare la ritenuta di acconto. La base imponibile varia a seconda che le quote siano maturate prima o dopo il 1°Gennaio 2001: - Prima del 2001 l’importo da considerare è dato dall’ammontare netto del TFR e dalle indennità equipollenti applicando una riduzione di euro 309,87 per ogni anno di anzianità effettiva. - Dopo il 2001 la base imponibile è data dal suo importo al netto delle rivalutazioni già soggette ad imposta sostitutiva dell’11%

14 Calcolo dell’Imposta Dopo aver determinato la base imponibile si applica l’aliquota media applicabile alla stessa che si ottiene calcolando l’aliquota media corrispondente al reddito di riferimento: RR= [tfr1+ (tfr2- r)] / n x 12 - TFR1 è quello riferito al 31/12/2000 - TFR2 è quello riferito da 01/01/2001 fino alla cessazione del rapporto - r è la rivalutazione già soggetta ad imposta sostitutiva - n sono gli anni di anzianità, per quanto riguarda i mesi loro assumono un valore di 0,83 Aliquota media= (irr/rr)*100 -IRR è l’imposta calcolata in relazione al reddito di riferimento ed all’aliquota irpef corrispondente. 14

15 Per ricavare l’imposta dovuta si applica l’aliquota media alla somma delle basi imponibili rispettivamente del TFR prima e dopo il 2001. Successivamente gli uffici finanziari riliquidano l’imposta in base all’aliquota media dei 5 anni precedenti a quello di cessazione del rapporto , notificando la cartella di pagamento o rimborsando rispettivamente le minori o maggiori imposte entro il quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto di imposta. Anche qui se in uno o più dei 5 anni precendenti non vi è stato reddito imponibile, l’aliquota si calcola in riferimento agli anni in cui c’è stato imponibile, se in nessun anno c’è stato imponibile si applica l’aliquota relativa al primo scaglione dell’imposta sui redditi 15

16 Casi particolari Sono soggetti a regole particolari i seguenti redditi: - Riscatto di assicurazioni sulla vita - Eredità giacente (art. 187 DPR 197/1986)

17 Riscatto di assicurazioni sulla vita
Per il riscatto dei premi ed il rimborso degli oneri sostenuti l’aliquota non può superare le seguenti percentuali: Anno di corresposizione Aliquota Dal 1992 al 1994 27% Dal 1995 al 1997 22% Dal 1998 19%

18 Eredità giacenti Se il chiamato all’eredità è una persona fisica (o non è noto) i redditi di lavoro autonomo, dipendente,di capitale e diversi maturati in capo al contribuente deceduto ma percepiti dopo la morte sono tassati separatamente e vanno dichiarati da curatore. La tassazione va effettuata al primo scaglione irpef per poi effettuare il conguaglio al momento dell’accettazione dell’eredità.

19 Grazie per l'attenzione
19


Scaricare ppt "LA TASSAZIONE SEPARATA"

Presentazioni simili


Annunci Google