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Processo civile telematico
«Il processo esecutivo in modalità telematica»
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PCT: Evoluzione normativa e stato dell’arte
Obbligatorietà graduale, ancora non completa Regime obbligatorio per: a decorrere dal 30 giugno 2014 nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al Tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, dal 31 marzo 2015 per le iscrizioni a ruolo dei procedimenti esecutivi mobiliari, immobiliari e presso terzi. il 30 giugno 2015 è diventato obbligatorio per tutti gli atti delle parti costituite avanti le Corti di Appello. Cosa manca: atti introduttivi (oggi facoltativamente depositati in telematico), che determinano la compresenza di un fascicolo cartaceo e telematico; il deposito telematico nei procedimenti presso i Giudici di Pace, la Corte di Cassazione, alcuni Tribunali con competenze speciali (es. minorenni), per i quali a breve si attendono importanti sviluppi.
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Quali atti devo depositare telematicamente?
Nel Processo esecutivo: Iscrizione a ruolo pignoramento mobiliare - art. 518 c.p.c. Iscrizione a ruolo pignoramento immobiliare – art. 557 c.p.c. Iscrizione a ruolo pignoramento presso terzi – art. 543 c.p.c. Atto di intervento nell'esecuzione Istanza per la riduzione del pignoramento Le opposizioni da proporsi dopo l'avvenuta iscrizione a ruolo del connesso procedimento di esecuzione forzata e quindi, ad esempio: - Ricorso ex art. 615 comma 2 c.p.c. - Ricorso ex art. 617 comma 2 c.p.c.
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Le fonti di cognizione nel PCT
Tre gruppi di disposizioni che rilevano nella ricostruzione del vigente quadro normativo del PCT Articoli del codice di rito e della Legge Fallimentare Disposizioni sulle comunicazioni di cancelleria e sulle notificazioni degli Avvocati Regole relative alla forma degli atti processuali telematici e le modalità di deposito nei registri informatici di cancelleria Art. 16-bis del Decreto Legge 18 ottobre 2012 n. 179, conv. in L. 221/2012 Obbligatorieta' del deposito telematico degli atti processuali
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Il pignoramento L'articolo 18 del decreto legge 132/14, convertito nella legge 10 novembre n. 162, ha modificato gli articoli 518, 543 e 557 del codice di procedura civile che disciplinano rispettivamente il pignoramento mobiliare, il pignoramento presso terzi e il pignoramento immobiliare.
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A seguito di tali modifiche, dal 31 marzo 2015 sussiste l'obbligo per il difensore di iscrivere a ruolo telematicamente i procedimenti esecutivi sopra indicati, a pena di decadenza, entro i seguenti termini che decorrono dal giorno della riconsegna al difensore, da parte dell'ufficiale giudiziario, del titolo, del precetto e del pignoramento: 15 giorni pignoramento mobiliare 30 giorni pignoramento presso terzi 15 giorni pignoramento immobiliare NOTIFICA PRESSO UNEP RITIRO DEGLI ATTI NOTIFICATI TITOLO PRECETTO PIGNORAMENTO
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Riepilogando…
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La Nota di Iscrizione a Ruolo
L'iscrizione a ruolo è obbligatoriamente telematica. Occorre inserire quale ATTO PRINCIPALE (ATTO INTRODUTTIVO) nella fase di compilazione della “busta telematica”, la NOTA DI ISCRIZIONE A RUOLO; nell'anticipare che tutti i redattori consentono di generarla automaticamente, è opportuno evidenziare come la stessa debba essere generata solo dopo aver inserito tutte le informazioni richieste (parti, beni pignorati, ecc. ecc.). Premessa: la parte che si costituisce in giudizio per prima deposita nella cancelleria, unitamente al proprio fascicolo, la nota di iscrizione a ruolo, cioè un’istanza, rivolta al cancelliere, di iscrivere la causa nel ruolo generale, ai sensi dell’articolo 168 del codice di procedura civile. Il ruolo generale è il registro di tutti i processi pendenti davanti a quel determinato giudice. La nota di iscrizione a ruolo deve contenere l'indicazione: delle parti, loro generalità e codice fiscale del procuratore che si costituisce e relativo codice fiscale dell'oggetto della domanda della data di notificazione della citazione della data fissata per la prima udienza di comparizione delle parti Il decreto 19 marzo 2015 con riferimento al processo esecutivo per espropriazione presvisto dall'art. 159-bis disp. Att. c.p.c. indica i dati da inserire nella nota.
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La N.I.R. nel processo telematico
La nota di iscrizione a ruolo, quale atto principale, NON DOVRA' MAI ESSERE STAMPATA, SCANSIONATA E ALLEGATA ALLA BUSTA in quanto la stessa dovrà essere un PDF TESTO: i redattori consentono di generarla automaticamente nel formato richiesto Oltre alla NOTA DI ISCRIZIONE occorre allegare alla “busta telematica” le copie informatiche (ossia copie ottenute dalla scansione di documenti cartacei) del: titolo precetto pignoramento Dobbiamo quindi, una volta restituiti dall'ufficiale giudiziario, effettuare la scansione del: e, solo in ipotesi di pignoramento immobiliare, avremo cura di ritirare dalla Conservatoria dei Registri Immobiliari e scansionare anche la NOTA DI TRASCRIZIONE la quale ovviamente potrà essere depositata anche dopo l'iscrizione a ruolo con successivo deposito telematico ove non fosse disponibile entro il termine da osservare per l'iscrizione.
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L’attestazione di conformità
Le norme sopra richiamate prevedono che le copie informatiche ottenute dalla scansioni degli originali del titolo, del precetto, del pignoramento e della nota di trascrizione debbano essere allegate, ai fini di una corretta iscrizione a ruolo, in copia conforme; dovremo quindi, una volta ottenute le copie informatiche del titolo, del precetto, del pignoramento e della nota di trascrizione attestarne la conformità. Cosa si intende con «attestazione di conformità»? attestazioni-conformita-pct php Articolo dell’Avvocato NICOLA FABIANO
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La disciplina sul processo civile telematico (articoli 16-bis, comma 9-bis, 16-decies, 16-undecies de lD.L. 179/2012 e 19-ter del provvedimento del 16/4/2014) e le norme sulle notifiche da parte degli avvocati (L. 53/1994) prevedono la possibilità per alcuni soggetti, espressamente identificati, il potere di autenticare atti processuali di parte e i provvedimenti del giudice per il compimento di specifiche attività. Distinguere tra le diverse tipologie di documenti informatici utilizzati è una preconoscenza indispensabile per adempiere correttamente l'obbligo di attestazione di conformità nelle diverse ipotesi di utilizzo: notifica tramite PEC deposito telematico
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I documenti informatici
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A) Documento informatico (nativo digitale)
B) Copia informatica di documento analogico (cartaceo) C) Duplicato informatico D) Copia informatica di documento informatico
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Iscrizione a ruolo del pignoramento mobiliare
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titolo = titolo precetto = precetto verbale di pignoramento mobiliare = verbale di pignoramento mobiliare
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Iscrizione a ruolo del pignoramento presso terzi
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titolo = titolo precetto = precetto citazione = atto di pignoramento presso terzi
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Iscrizione a ruolo del pignoramento immobiliare
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titolo = titolo precetto = precetto atto di pignoramento immobiliare = atto di pignoramento immobiliare nota di trascrizione = nota di trascrizione
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N.I.R., attestazione di conformità e «nuove forme» di deposito nel processo esecutivo: analisi normativa e giurisprudenziale mediante-modalita-telematica-del-pignoramento-presso-terzi-e-conseguenze- della-mancata-o-irregolare-attestazione-di-conformita-di-titolo-precetto-e- pignoramento-da-parte-del-creditore/# Alleggerire il carico di lavoro delle Cancellerie, in precedenza gravate dall’incombenza della formazione del fascicolo dell’esecuzione, - sfruttando le potenzialità dello strumento informatico facendo leva sull’interesse (se effettivamente sussistente) del creditore a dare impulso al processo medesimo (lavori parlamentari).
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La soluzione a questo non trascurabile problema pratico è stata fornita, come anticipato:
- estendendo al processo esecutivo l’istituto della nota di iscrizione a ruolo (art bisa. c.p.c.), da trasmettere telematicamente ai sensi dell’art. 16-bis, d.l. n. 179 del (che prevede, a decorrere dal , l’obbligo del deposito telematico per tutti gli atti endoprocessuali, e quindi anche per la nota di iscrizione a ruolo); - assegnando al creditore procedente un termine (diverso a seconda della tipologia di bene pignorato) per dare impulso all’iscrizione a ruolo del processo esecutivo a pena di inefficacia dell’atto di pignoramento. Perché un termine più lungo per l’espropriazione presso terzi? Dalla lettura congiunta della disposizione in esame e di quella contenuta nel comma 2, n. 4 dello stesso art. 543 c.p.c., laddove si prevede che il terzo debba rendere la dichiarazione di quantità nel termine di dieci giorni dalla ricezione dell’atto di pignoramento si comprende come ciò consenta al creditore, quando il terzo sia solerte nella fornitura della prescritta dichiarazione, di valutare, entro un congruo lasso di tempo, l’opportunità della iscrizione a ruolo del pignoramento: se, ad esempio, la dichiarazione ha contenuto negativo e non vi sono i presupposti per l’operatività del principio del riconoscimento implicito ovvero i margini per la introduzione del giudizio di accertamento endoesecutivo dell’obbligo del terzo, il creditore potrebbe stimare più conveniente la scelta di non iscrivere a ruolo il procedimento. La novellata disciplina è diretta, evidentemente, proprio a prevenire il rischio dell’impegno di tempo e mezzi in attività processuali del genere, sostanzialmente fini a sé stesse.
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Il contenuto della nota di iscrizione a ruolo è disciplinato dall’art
Il contenuto della nota di iscrizione a ruolo è disciplinato dall’art. 159-bis d.a. c.p.c..“la nota di iscrizione a ruolo del processo esecutivo deve in ogni caso contenere l’indicazione delle parti, nonché le generalità e il codice fiscale, ove attribuito, della parte che iscrive la causa a ruolo, del difensore, della cosa o del bene oggetto di pignoramento”. Unitamente alla nota di iscrizione a ruolo, e sempre nel termine di trenta giorni dall’ultima delle notifiche, le “copie conformi dell’atto di citazione [ossia del pignoramento], del titolo esecutivo e del precetto”, nel mentre “la conformità di tali copie è attestata dall’avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo”. In questo caso, la formazione del fascicolo dell’esecuzione è – malgrado quanto testualmente dispone la norma in esame (“il cancelliere al momento del deposito forma il fascicolo dell’esecuzione”) – rimessa, nella sostanza, al creditore procedente (o meglio al suo difensore). È evidente che è il solo creditore procedente ad avere la disponibilità materiale di tali atti ed il potere, quindi, procedere al relativo deposito, dopo averne attestata la conformità agli originali.
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Quali sono le conseguenze dell’omesso o irregolare deposito degli atti di cui all’art. 543, comma 4, c.p.c.? Se il creditore non provvede al deposito degli atti sopra menzionati nel termine all’uopo previsto, il pignoramento diviene inefficace e trova applicazione, a seguito della conseguente estinzione, l’art. 95 c.p.c., per cui le spese restano integralmente a carico di chi le ha anticipate. Si discute se la conseguenza della inefficacia abbia luogo non solo in caso di mancato deposito ma anche in caso di deposito incompleto o irregolare. La questione si è specificamente posta con riferimento alla attestazione di conformità all’originale che deve accompagnare le copie del titolo, del precetto e del pignoramento depositate unitamente alla nota di iscrizione a ruolo. La giurisprudenza di merito sul punto appare divisa: - Secondo un primo filone interpretativo, nella normalità dei casi[14] Cioè se manca una contestazione del debitore sull’autenticità di tali atti, “l'omissione dell'attestazione di conformità prescritta dal codice di procedura civile per il deposito telematico di tali atti in cancelleria non determina l'inefficacia del pignoramento” [15] Trib. Bologna, /o.; Trib. Caltanissetta, /o.; Trib. Bari, /o.
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- Per altro orientamento [17] Trib. Pesaro, 10. 6. 2015/o. ; Trib
- Per altro orientamento [17] Trib. Pesaro, /o.; Trib. Milano, , n. 9446, conf. da App. Milano, , n. 146; Trib. Napoli Nord, /o.; Trib. Marsala ; Trib. Palermo ; Trib. Trapani ; Trib. Palermo ; Trib. Termini Imerese, che sembra da ultimo prevalere - deve giungersi ad opposte conclusioni. Il punto è partire da una questione preliminare: Quali sono le conseguenze della formazione di un atto telematico in violazione della normativa conferente? Una prima tesi, argomentando dal rilievo che la legge disciplina “l’uso degli strumenti informatici” e non il “processo civile telematico”, ha concluso nel senso che il legislatore avrebbe inteso introdurre non delle nuove forme ma semplicemente strumenti nuovi per forme tradizionali Per altra impostazione, invece, le modalità del deposito telematico degli atti rappresentano delle “nuove forme” per la redazione ed il compimento degli atti processuali medesimi Aderendo al primo o al secondo filone ne scaturiscono conseguenze diverse:
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Se l’impostazione da preferire è la seconda allora va da sé che la formazione dell’atto processuale telematico debba avvenire, di necessità, secondo la conferente normativa primaria e secondaria: normativa che, quindi, attiene non tanto alle modalità di “estrinsecazione” di un atto processuale formato secondo le regole ordinarie quanto piuttosto ad una “nuova forma processuale”. Da tale impostazione consegue una ulteriore problematica: occorre chiedersi se, in caso di violazione delle norme sulla (nuova) forma l’atto sia nullo o inesistente. Pur nella consapevolezza di orientamenti contrastanti della giurisprudenza di merito, appare da preferire la tesi che predica la inesistenza (alias nullità insanabile) dell’atto Ciò in ragione delle seguenti considerazioni: l’art. 121 c.p.c. stabilisce che “gli atti del processo, per i quali la legge non richiede forme determinate, possono essere compiuti nella forma più idonea al raggiungimento dello scopo”; la norma contiene quindi due principi: - il principio per cui se è prescritta una certa forma, l’atto deve essere posto in essere secondo quella forma e non altra equipollente (c.d. principio di obbligatorietà delle forme legali); - il principio per cui se non è prescritta una certa forma, l’atto può presentare la forma più idonea al raggiungimento dello scopo. Rilevato che il secondo dei principi esposti ha portata residuale, cioè si applica nella misura in cui nessuna norma preveda una “forma obbligatoria”, e considerato quanto sopra notato circa il fatto che le modalità del deposito telematico degli atti rappresentano delle “nuove forme” per la redazione ed il compimento degli atti processuali, deve giungersi alla conclusione che la normativa sopra citata prescriva una forma ad substantiam. Ne discende, in definitiva, che la redazione dell’atto processuale ottenuto in formato “.pdf” mediante scansione per immagini non è idoneo a raggiungere lo scopo e dunque va qualificato come (insanabilmente) nullo ai sensi dell’art. 156, comma 2 c.p.c..
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DEPOSITO IRREGOLARE , che ai fini della inefficacia del pignoramento,
Applicando questo paradigma argomentativo all’attestazione di conformità: ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’ NON FORMATA NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA (ed in particolare sia effettuata mediante una “scansione” e non un file “.pdf” nativo privo di elementi attivi e firmato digitalmente) = DEPOSITO IRREGOLARE , che ai fini della inefficacia del pignoramento, OMESSO DEPOSITO. Ciò posto, occorre chiedersi se la conseguenza dell’inefficacia del pignoramento per mancato deposito dell’attestazione di conformità ovvero per sua insanabile nullità (nel senso appena precisato) sia rilevabile d’ufficio e se si tratti di una conseguenza inevitabile. Eterogeneità degli approdi giurisprudenziali Trib. Milano: la violazione delle (nuove) norme sulla formazione del fascicolo dell’esecuzione importano la improcedibilità dell’azione esecutiva e quindi l’estinzione del relativo processo ex art. 630, comma 2, c.p.c. (sicché il profilo può essere anche rilevato d’ufficio) [22] Trib. Milano, , n. 9446, conf. da App. Milano,
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Come conclude il Tribunale di Milano
In definitiva, la novella formulazione dell’art. 557, comma 3, c.p.c. (ma analoghe considerazioni vanno svolte con riguardo all’art. 543, comma 4, c.p.c., qui in esame) “intende sanzionare il negligente comportamento della parte processuale che, pur potendo mettere l’ufficio dell’esecuzione in grado di svolgere ordinatamente e tempestivamente il proprio compito, vi frapponga un ostacolo, mancando di depositare agli atti telematici un documento equipollente agli originali a sue mani (e di cui cioè abbia il possesso)
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