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Gli assetti della contrattazione

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Presentazione sul tema: "Gli assetti della contrattazione"— Transcript della presentazione:

1 Gli assetti della contrattazione
12 maggio 2017 1

2 L’accordo sul costo del lavoro del 23 luglio 1993
- parte prima - 2

3 Il contenuto del protocollo
Politica dei redditi e dell’occupazione; Assetti contrattuali; Politiche del lavoro; Sostegno al sistema produttivo. 3

4 La politica dei redditi
E’ uno strumento indispensabile della politica economica finalizzato a conseguire una crescente equità nella distribuzione del reddito attraverso il contenimento dell’inflazione e dei redditi nominali, per favorire lo sviluppo economico e la crescita occupazionale mediante l’allargamento della base produttiva e la competitività delle imprese. 4

5 Il Governo si impegna a ... Adottare politiche di bilancio tese ad ottenere un tasso di inflazione allineato ai paesi europei; Ridurre il debito pubblico ed il deficit dello Stato; Assicurare la stabilità valutaria. 5

6 Cui consegue... L‘impegno a creare condizioni per dare efficienza e competitività alle imprese ed alla P.A. ; L’impegno, reso possibile dalla riduzione dell’inflazione, a mantenere il potere d’acquisto dei salari. L’impegno a politiche di bilancio tese ad allineare il costo del denaro a quello del resto d’Europa. 6

7 In particolare... I titolari di imprese (fra cui lo Stato) ed i pubblici gestori di imprese si impegnano a perseguire efficienza, innovazione e sviluppo per contenere i prezzi; Il Governo, come datore di lavoro, terrà un comportamento coerente anche nella contrattazione delle retribuzioni dei pubblici dipendenti e nelle dinamiche salariali non soggette alla contrattazione 7

8 Le parti sociali invece ...
Si impegnano a perseguire comportamenti, politiche contrattuali e politiche salariali coerenti con gli obiettivi di inflazione programmata.. “La rivoluzione copernicana delle relazioni industriali”. 8

9 Gli assetti della contrattazione
Prevedono: un contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria; un secondo livello di contrattazione, aziendale o alternativamente territoriale, laddove previsto, secondo l’attuale prassi, nell’ambito di specifici settori. 9

10 Il contratto nazionale
Le parti concordano che il ccnl avrà due parti: una di durata quadriennale per la materia “normativa”, l’altra di durata biennale per la parte “economica”. 10

11 In particolare ... La dinamica degli effetti economici del contratto sarà coerente con i tassi di inflazione programmata. Si terrà conto dell’obiettivo della salvaguardia del potere d’acquisto dei salari, delle tendenze generali dell’economia e del mercato del lavoro, del raffronto competitivo e degli andamenti specifici del settore. 11

12 In sede di rinnovo ... Ulteriori elementi di riferimento del negoziato saranno costituiti dalla comparazione fra l’inflazione programmata e quella effettiva intervenuta nel precedente biennio, da valutare anche alla luce delle eventuali variazioni delle ragioni di scambio del paese, nonché dell’andamento delle retribuzioni. 12

13 La contrattazione aziendale
La contrattazione aziendale riguarda materie e istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli retributivi propri del ccnl. Le erogazioni del livello di contrattazione aziendale sono strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati fra le parti aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità e di altri elementi di competitività nonché di redditività. 13

14 L’accordo Quadro 23 gennaio 2009 - parte seconda - 14

15 Una soluzione “universale”
A Palazzo Chigi il 22 gennaio 2009 il Governo (datore di lavoro pubblico), le associazioni di rappresentanza datoriale sottoscrivono con tutti i sindacati (tranne la Cgil) un accordo quadro per la riforma degli assetti della contrattazione collettiva. 15

16 Una soluzione “sperimentale”
L’intesa ha carattere sperimentale e per la durata di 4 anni, sostituisce integralmente le regole già definite nel paragrafo “2. Assetti contrattuali” del Protocollo sottoscritto fra Governo e parti sociali il 23 luglio 1993 su “Politica dei redditi e dell’occupazione, assetti contrattuali, politiche del lavoro e sostegno al sistema produttivo”. 16

17 Una soluzione “su due livelli”
ü          un contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria con vigenza triennale sia per la parte normativa che per la parte economica ü          un secondo livello di contrattazione, aziendale o alternativamente territoriale, laddove previsto, secondo l’attuale prassi, nell’ambito di specifici settori, con vigenza triennale nel rispetto del principio di non sovrapposizione dei cicli negoziali. 17

18 La funzione del contratto nazionale
il contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria ha la funzione di garantire la certezza dei trattamenti economici e normativi comuni per tutti i lavoratori del settore ovunque impiegati nel territorio nazionale, tenuto conto della tendenziale omogeneizzazione delle normative nazionali in materia di lavoro determinata dalla appartenenza all’Unione europea. 18

19 Il contratto nazionale “sovraordinato”
il contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria definisce inoltre le materie affidate alla contrattazione di secondo livello, tenendo conto delle diverse specificità settoriali. Un principio di gerarchia nelle fonti ? 19

20 Il contratto nazionale “dei minimi”
il contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria determina l’aumento dei minimi tabellari in coerenza con l’indicatore della dinamica inflativa di cui al punto 2.2., da applicare su una base di computo come indicata nello stesso punto 2.2. 20

21 L’IPCA per il contratto nazionale
Si è scelto un indicatore della crescita dei prezzi al consumo per il triennio - in sostituzione del tasso di inflazione programmata – un nuovo indice previsionale costruito sulla base dell’IPCA (l’indice dei prezzi al consumo armonizzato in ambito europeo per l’Italia), depurato dalla dinamica dei prezzi energetici importati. 21

22 Gli scostamenti fra previsione e realtà
Si procederà alla verifica circa eventuali scostamenti tra l’inflazione prevista e quella reale effettivamente osservata, considerando i due indici sempre al netto dei prodotti energetici importati. La verifica circa la significatività degli eventuali scostamenti registratisi sarà effettuata dal Comitato costituito a livello interconfederale quale specifica sede di monitoraggio, analisi e raccordo sistematico della funzionalità del presente accordo. 22

23 Procedure e rispetto dei tempi
Il contratto nazionale definisce le procedure nonché i tempi di apertura dei negoziati. Le proposte per il rinnovo saranno presentate in tempo utile per consentire l’apertura della trattativa sei mesi prima della scadenza del contratto.Durante i sei mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza e comunque per un periodo complessivamente pari a sette mesi dalla data di presentazione delle proposte di rinnovo, le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette. 23

24 Il contenzioso “confederale”
Qualora dopo sei mesi dalla scadenza il contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria non sia stato ancora rinnovato, le parti stipulanti riferiranno alle rispettive Confederazioni le ragioni che non hanno consentito il raggiungimento dell’accordo per il rinnovo del contratto. Comitato paritetico interconfederale 24

25 Il contratto di secondo livello
La contrattazione di secondo livello si esercita per le materie delegate, in tutto o in parte, dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria e dalla legge e deve riguardare materie ed istituti che non siano già stati negoziati in altri livelli di contrattazione, secondo il principio del “ne bis in idem”. 25

26 Triennalità e non sovrapposizione
Gli accordi di secondo livello hanno durata triennale e sono rinnovabili nel rispetto del principio dell’autonomia dei cicli negoziali al fine di evitare sovrapposizioni con i tempi di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria. 26

27 I contenuti economici è consentita l’istituzione di un premio variabile calcolato solo con riferimento ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati fra le parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità, di redditività, di efficacia, di innovazione, di efficienza organizzativa ed altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività aziendale nonché ai risultati legati all’andamento economico dell’impresa. 27

28 Il nodo della territorialità
Nel caso di contratti territoriali, laddove previsti, secondo l’attuale prassi, nell’ambito di specifici settori, i criteri di misurazione e valutazione economica della produttività, della qualità e degli altri elementi di competitività, devono essere determinati sulla base di indicatori assunti a livello territoriale con riferimento alla specificità di tutte le imprese del settore. 28

29 L’elemento di garanzia retributiva
I contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria possono stabilire che sia riconosciuto un importo,, a titolo di elemento di garanzia retributiva, a favore dei lavoratori dipendenti da aziende nelle quali non si esercita la contrattazione di secondo livello e che non percepiscono altri trattamenti economici individuali o collettivi oltre a quanto spettante per contratto collettivo nazionale di categoria .Il beneficio sarà determinato con riferimento alla situazione rilevata nell’ultimo quadriennio. 29

30 L’elemento della “discordia”
Viene definita la possibilità per il contratto collettivo nazionale di categoria di definire apposite procedure e modalità per modificare in tutto o in parte, anche in via sperimentale, singoli istituti economici e normativi del ccnl. Derogabilità per gestire situazioni di crisi aziendali o favorire lo sviluppo economico ed occupazionale. 30

31 L’accordo Interconfederale
15 aprile 2009 - per Confindustria - 31

32 Conferma la “sperimentalità”
L’intesa ha carattere sperimentale e per la durata di 4 anni, sostituisce integralmente le regole già definite nel paragrafo “2. Assetti contrattuali” del Protocollo sottoscritto fra Governo e parti sociali il 23 luglio 1993 su “Politica dei redditi e dell’occupazione, assetti contrattuali, politiche del lavoro e sostegno al sistema produttivo”. 32

33 Conferma i “due livelli”
ü          un contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria con vigenza triennale sia per la parte normativa che per la parte economica ü          un secondo livello di contrattazione, aziendale o alternativamente territoriale, laddove previsto, secondo l’attuale prassi, nell’ambito di specifici settori, con vigenza triennale nel rispetto del principio di non sovrapposizione dei cicli negoziali. 33

34 Conferma la funzione del ccnl
il contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria ha la funzione di garantire la certezza dei trattamenti economici e normativi comuni per tutti i lavoratori del settore ovunque impiegati nel territorio nazionale, tenuto conto della tendenziale omogeneizzazione delle normative nazionali in materia di lavoro determinata dalla appartenenza all’Unione europea. 34

35 La natura “sovraordinata”
il contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria definisce inoltre le materie affidate alla contrattazione di secondo livello, tenendo conto delle diverse specificità settoriali. Un principio di gerarchia nelle fonti ? 35

36 Disciplina la “derogabilità del ccnl”
L’accordo interconfederale conferma il demando alla contrattazione collettiva di settore per le deroghe. Saranno i ccnl a stabilire condizioni e procedure per introdurre una disciplina per consentire con accordo aziendale di fissare “deroghe” (in peius) alla disciplina del contratto collettivo nazionale di categoria. Sindacalmente … un “vulnus” …  36

37 Il ccnl metalmeccanici 15.10.2009
Il famoso articolo 4 bis … possono essere realizzate specifiche intese modificative di uno o più istituti disciplinati dal presente ccnl … … intese definite a livello aziendale con l’assistenza delle strutture territoriali delle organizzazioni sindacali stipulanti che sottoscrivono in quanto coerenti con quanto previsto al comma precedente … 37

38 Il ccnl metalmeccanici 15.10.2009
Il famoso articolo 4 bis (segue) … le intese modificative dovranno indicare gli obiettivi che si intendono perseguire (crisi/sviluppo) i riferimenti puntuali alle norme del ccnl oggetto di modifica, le pattuizioni a garanzia dell’esigibilità dell’accordo … … le intese non potranno riguardare minimi, aumenti periodici di anzianità, diritti individuali derivanti da norme inderogabili di legge 38

39 Il ccnl metalmeccanici 15.10.2009
Il famoso articolo 4 bis (segue) … le intese modificative dono trasmesse per la loro validazione alle parti stipulanti in ccnl e, in assenza del loro pronunciamento, trascorsi 20 giorni di calendario, acquisiscono efficacia e modificano, per le materie e la durata definita, le relative clausole del ccnl … 39

40 L’accordo Interconfederale
28 giugno 2011 - per Confindustria - 40

41 Tre i campi di intervento.
La misurazione della rappresentatività sindacale dentro e fuori dai luoghi di lavoro; L’effettività della contrattazione e l’esigibilità delle intese sottoscritte; La disciplina della derogabilità del contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria. 41

42 La funzione del contratto nazionale
“il contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria ha la funzione di garantire la certezza dei trattamenti economici e normativi comuni per tutti i lavoratori del settore ovunque impiegati nel territorio nazionale” 42

43 La contrattazione aziendale
La contrattazione collettiva aziendale si esercita per le materie delegate, in tutto o in parte, dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria o dalla legge. Un doppio demando: dalla legge e dal ccnl 43

44 Le articolazioni contrattuali
il contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria può definire, anche sperimentalmente, specifiche intese modificative delle regolamentazioni contenute nei ccnl nei limiti e con le procedure stabilite dagli stessi ccnl. Ove non previste e in attesa dei rinnovi dei CCNL, i contratti collettivi aziendali conclusi con le rsu d’intesa con “le organizzazioni sindacali territoriali firmatarie del presente AI” potranno definire intese modificative. 44

45 Con quali limiti … Al fine di gestire situazioni di crisi o in presenza di investimenti significativi … … con riferimento agli istituti del contratto collettivo nazionale che disciplinano la prestazione lavorativa, gli orari e l’organizzazione del lavoro. Le intese modificative esplicano l’efficacia generale come disciplinata ne l presente accordo . 45

46 L’articolo 8 del decreto legge 13 agosto 2011 convertito in legge 14 settembre 2011 n.148
46

47 Il primo comma … i contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale ovvero dalle rappresentanze sindacali operanti in azienda possono realizzare specifiche intese finalizzate alla maggiore occupazione, alla qualità dei contratti di lavoro, alla emersione del lavoro irregolare, agli incrementi di competitività e di salario, alla gestione delle crisi aziendali e occupazionali, agli investimenti e all’avvio di nuove attività. 47

48 Il secondo comma … Le specifiche intese di cui al comma 1 possono riguardare la regolazione delle materie inerenti l’organizzazione del lavoro e della produzione incluse quelle relative: a) agli impianti audiovisivi e all’introduzione di nuove tecnologie; … (segue) 48

49 Il secondo comma … Segue … b) alle mansioni del lavoratore, ala classificazione e inquadramento del personale; ai contratti a termine, ai contratti a orario ridotto, modulato o flessibile, al regime della solidarietà negli appalti e ai casi di ricorso alla somministrazione di lavoro; d) alla disciplina dell’orario di lavoro; e) alla modalità di assunzione e disciplina del rapporto di lavoro, comprese le co.co.pro e le partite IVA, alla trasformazione e conversione dei contratti di lavoro e … 49

50 Il secondo comma … Segue … e alle conseguenze del recesso dal rapporto di lavoro, fatta eccezione per il licenziamento discriminatorio e il licenziamento della lavoratrice in concomitanza del matrimonio. 50

51 Il comma 2 bis … Fermo restando il rispetto della Costituzione, nonché i vincoli derivanti dalle normative comunitarie e dalle convenzioni internazionali sul lavoro, le specifiche intese di cui al comma 1 operano anche in deroga alle leggi che disciplinano le materie richiamate dal comma 2 ed alle relative regolamentazioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro. 51

52 Il terza comma … Le disposizioni contenute in contratti collettivi aziendali vigenti, approvati e sottoscritti prima dell’accordo interconfederale del 28 giugno 2011 tra le parti sociali, sono efficaci nei confronti di tutto il personale delle unità produttive cui il contratto stesso si riferisce a condizione che sia stato approvato con votazione a maggioranza dei lavoratori. 52

53 Linee programmatiche per la crescita della produttività e della competitività in Italia
Palazzo Chigi, 21 novembre 2012 53

54 Le ragioni delle “Linee programmatiche per la crescita della produttività e della competitività in Italia - parte prima- 54

55 La prima richiesta del governo
Eliminare dalla contrattazione collettiva nazionale ogni forma di indicizzazione automatica dei salari . La “vexata quaestio” dell’indice IPCA inteso come indicizzatore automatico anziché quale indicatore di riferimento per la contrattazione di categoria.

56 La seconda richiesta … Definire un’ampia intesa per consentire un recupero di produttività del lavoro anche al fine di giustificare l’appostamento di risorse per la detassazione del salario di produttività. La necessità di adottare criteri per dare selettività alle misure e rendere davvero efficaci le politiche di premialità.

57 La costruzione di una piattaforma comune…
Viene definita una piattaforma negoziale da parte delle associazioni datoriali partendo da un documento master di ben 27 pagine che si riduce a 6 pagine su 7 punti. L’obiettivo comune è un accordo entro il 18 ottobre 2012, in tempo utile per il Consiglio europeo.

58 I contenuti delle “Linee programmatiche per la crescita della produttività e della competitività in Italia - parte seconda - 58

59 I capitoli del documento
Premessa Considerazioni introduttive Relazioni industriali e contrattazione collettiva Rappresentanza La partecipazione dei lavoratori nell’impresa Formazione e occupabilità delle persone Mercato del lavoro e solidarietà intergenerazionale Contrattazione collettiva per la produttività

60 Premessa “di principio”
Valorizzazione della contrattazione collettiva quale strumento per la produttività e la competitività. Rispetto dell’autonomia contrattuale (per i contenuti) e attesa di determinazioni conseguentemente coerenti di Governo e Parlamento. Necessità (per sostegno e promozione) di misure strutturali di incentivazione fiscale e contributiva degli accordi collettivi finalizzati alla crescita della produttività.

61 La condizionalità “politica”
Le parti firmatarie concordano : la soglia di reddito fino alla quale applicare le agevolazioni promesse dal Governo( redditi da lavoro dipendente fino a 40 mila euro lordi annui); la misura della detassazione 10% L’elevazione della decontribuzione, come fissata nel patto per il welfare del 2007 (legge 247/2007), fino al 5% . Il Governo si dichiara indisponibile sulla decontribuzione.

62 Relazioni industriali e contrattazione collettiva
Obiettivo comune: relazioni industriali capaci di creare condizioni di competitività e produttività tali da rafforzare sistema produttivo, occupazione e retribuzioni. L’impianto è quello dell’accordo interconfederale del 28 giugno 2011: due livelli di contrattazione. CCNL come strumento per garantire la certezza trattamenti comuni per tutti Contrattazione di secondo livello (genericità necessaria) per rispondere alle esigenze della produttività e della crescita.

63 Il contratto collettivo nazionale
Semplificazione normativa, e una chiara delega alla contrattazione aziendale su materie che possono incidere su crescita e produttività (prestazione lavorativa, orari e organizzazione). Dinamica potere d’acquisto retribuzioni entro i limiti definiti dalle norme vigenti (IPCA) in coerenza con tendenze economia, mercato lavoro, competizione internazionale, andamento settoriale Un passo avanti rispetto all’accordo interconfederale del 2009 recuperando il contemperamento del protocollo del 1993

64 La quota degli aumenti del contratto collettivo nazionale
Possono definire che una quota degli aumenti economici derivanti dai rinnovi dei contratti nazionali sia destinata alla pattuizione di elementi retributivi da collegarsi ad incrementi della produttività e redditività definiti dalla contrattazione di secondo livello. Tale quota resterà parte integrante dei trattamenti economici comuni per tutti i lavoratori rientranti nel settore di applicazione dei ccnl laddove non vi fosse o venisse meno la contrattazione di secondo livello.

65 La contrattazione di secondo livello
La dizione “ contrattazione di secondo livello” per quanto concerne Confindustria si deve intendere riferita alla “contrattazione aziendale ovvero territoriale laddove esistente secondo le prassi in essere”. Nessuna intenzione di Confindustria di legittimare il livello di contrattazione territoriale quale terzo possibile livello negoziale.

66 Contrattazione collettiva per la produttività
Piena autonomia della contrattazione collettiva e, quindi, minore legislazione sulle materie che incidono sulla produttività Impegno ad affrontare nella contrattazione collettiva: Equivalenza mansioni e integrazione competenze Sistemi di orari e loro distribuzione Impiego di nuove tecnologie

67 Il rapporto con l’articolo 8 della legge 148/2011
“Il decentramento della contrattazione collettiva era già ampiamente legittimato dall’articolo 8 del decreto legge 138/2011. Da un punto di vista tecnico-giuridico non sarebbe stato necessario. Esso diventa necessario solo perché le confederazioni sindacali hanno deciso di cancellare politicamente la norma del 2011” Pietro Ichino, Il professor Ichino, giuslavorista, approva ma con una interessante riserva, Il Foglio

68 Il rapporto con l’articolo 8 della legge 148/2011
“L’attuazione di questo accordo può essere vanificata dalle controversie della cgil perché è ancora in vigore l’accordo fra Confindustria e parti sociali che punta a sterilizzare l’articolo 8 (nota a verbale in calce all’accordo del 28 giugno 2011) … L’accordo non sarebbe stato necessario ma io aggiungo, benchè non necessario l’accordo non è irrilevante perché adotta un’interpretazione restrittiva dell’articolo 8” Forte Francesco, Cosa manca sulla produttività ad una timorosa Confindustria, Il Foglio

69 Il rapporto con l’articolo 8 della legge 148/2011
“Non è fuori luogo pensare che questa intera partita negoziale nasca anche con la volontà sottotraccia di archiviare l’articolo 8 e l’efficacia degli accordi di prossimità se non addirittura di ricentralizzare la gestione degli orari di lavoro . Questa stagione non chiede una nuova regolamentazione ma una nuova capacità dei sindacalisti… “ Lucia Valente, I negoziatori d’azienda non sono pronti a trattare di produttività, l’Unità

70 Il rapporto con l’articolo 8 della legge 148/2011
“Le parti ritengono necessario che la contrattazione collettiva fra le organizzazioni comparativamente più rappresentative, nei singoli settori, su base nazionale, si eserciti con piena autonomia su materie oggi regolate in maniera prevalente od esclusiva dalla legge. L’obiettivo è quello di avere maggiore spazio per l’autonomia collettiva ( di qualunque livello). Per questo obiettivo la strada è quella degli avvisi comuni con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative su base nazionale nei singoli settori.

71 Il rapporto con l’articolo 8 della legge 148/2011
“Le parti chiedono che in conseguenza di quanto sopra convenuto vengano assunti a livello legislativo, anche sulla base di avvisi comuni, provvedimenti coerenti con le intese intercorse e con la presente intesa. un disegno per la governance della materia “anche sulla base …”, ma non solo … meno leggi, piuttosto che deroghe … in un quadro della “rappresentanza” definita

72 IL patto della fabbrica
- parte terza - 72

73 Il patto per la fabbrica L’accordo interconfederale del 9 marzo 2018

74 L’accordo raggiunge tre obiettivi
Impegna le relazioni sindacali ad accrescere la competitività delle imprese. Impegna le parti su obiettivi comuni per cambiare gli equilibri del mercato del lavoro, mettendo al centro imprese e occupabilità delle persone. III. Introduce un nuovo modello contrattuale per rafforzare il collegamento tra produttività e retribuzioni e contrastare il dumping contrattuale

75 L’accordo è centrato su tre temi
Relazioni sindacali: si afferma l’autonomia sindacale, il ruolo del livello interconfederale, delle categorie e del territorio; attraverso la misurazione della rappresentanza si punta al pieno riconoscimento della (nostra) maggiore rappresentatività. Assetti della contrattazione collettiva: si affida al CCNL la responsabilità di tracciare le linee della contrattazione collettiva per il proprio settore; si fissano i principi per un modello di contrattazione più flessibile e decentrato ; III. Le priorità per i progetti comuni: welfare, formazione, sicurezza mercato del lavoro e partecipazione organizzativa.

76 Le relazioni sindacali: autonomia e rappresentanza
Parte prima Le relazioni sindacali: autonomia e rappresentanza

77 Misurare (anche) la rappresentanza datoriale
per stabilire quale sia il contratto collettivo «di riferimento» Oltre 800 contratti collettivi depositati al CNEL ( solo 60 sono stipulati da associazioni di Confindustria). Per contrastare la concorrenza sleale dei contratti “pirata” che stabiliscono condizioni di lavoro e retribuzioni del tutto irragionevoli e non eque … L’accordo propone di misurare la rappresentanza delle parti stipulanti ogni contratto collettivo nazionale per identificare con chiarezza, per ogni settore, quale sia il «CCNL di riferimento», cioè, quello sottoscritto da organizzazioni maggiormente rappresentative.

78 I criteri per la misurazione
la fotografia affidata al CNEL, la regia alle parti sociali L’accordo affida al CNEL il compito di: fotografare i perimetri della contrattazione dei CCNL; censire i soggetti che in ogni settore stipulano un CCNL. Le parti sociali fisseranno i criteri per la misura della rappresentanza datoriale. Una volta raggiunto l’accordo si potrà chiedere al legislatore una legge di sostegno che ne recepisca i contenuti.

79 L’obiettivo strategico
premiare solo chi applica il CCNL «di riferimento» Identificare con certezza il CCNL «di riferimento» per ogni ambito contrattuale (cioè il contratto collettivo nazionale di categoria stipulato dalle organizzazioni sindacali e datoriali che rappresentano la maggioranza di lavoratori e imprese) … in modo che il legislatore sia legittimato a riconoscere - solo a chi applica questo CCNL - i benefici previsti dalle leggi (decontribuzione, detassazione, agevolazioni e accesso ai pubblici appalti).

80 Gli assetti della contrattazione collettiva
Parte seconda Gli assetti della contrattazione collettiva

81 Principi per gli assetti e i contenuti della contrattazione
Novità e indirizzi per la contrattazione collettiva: deve operare «nel quadro» delle riforme per la competitività; due soli livelli di contrattazione, come in passato; impegno al decentramento virtuoso della contrattazione collettiva; il trattamento economico minimo TEM (vs. il salario minimo legale); il trattamento economico complessivo TEC (vs. il dumping contrattuale e per regolare gli assetti contrattuali).

82 Trattamento economico minimo
TEM Trattamento economico minimo il CCNL fissa i minimi tabellari per la vigenza contrattuale la cui durata è libera. i minimi tabellari sono il trattamento economico minimo (TEM) ; la variazione dei valori del TEM (minimi tabellari) avverrà il funzione degli scostamenti registrati nel tempo dall’IPCA; In futuro il TEM (dei CCNL «di riferimento») potrebbe essere il valore di riferimento qualora si introducesse il salario minimo legale

83 Trattamento economico complessivo
TEC Trattamento economico complessivo il ccnl fissa anche il trattamento economico complessivo (TEC) precisando «cause e durate» di ogni singolo trattamento economico . il TEC comprende il trattamento economico minimo (TEM) e tutti gli altri elementi economici definiti dal ccnl come comuni a tutti i lavoratori; il TEC può comprendere anche il welfare e può affidare al secondo livello il compito di determinare alcuni trattamenti economici che fanno parte del TEC; Il TEC, in ogni caso, deve evitare la sommatoria dei costi nei due livelli contrattuali.

84 Incentivare la contrattazione aziendale «virtuosa»
Decentramento Incentivare la contrattazione aziendale «virtuosa» I livelli di contrattazione restano due: il nazionale (ccnl) e l’aziendale. La contrattazione territoriale resta nei limiti attuali; Il CCNL dovrà incentivare la contrattazione aziendale virtuosa a contenuto economico, valorizzando il collegamento con i risultati aziendali, in particolare, con la produttività; la contrattazione aziendale laddove non c’è rappresentanza sindacale potrà avvenire nel rispetto e in applicazione delle procedure previste dall’accordo interconfederale del 14 luglio 2016;

85 Autonomia e esigibilità
Fare accordi ma darsi regole e procedure per farli rispettare Il Testo Unico del 2014 ha già fissato: regole per la rappresentanza nei luoghi di lavoro; principi per rendere efficaci ed esigibili gli accordi. Questo accordo ribadisce la necessità che i CCNL stabiliscano regole e procedure per garantire, anche nelle aziende, il pieno rispetto degli accordi sottoscritti.

86 L’obiettivo strategico
spostare il focus e gli equilibri della contrattazione spostare il focus dei rinnovi contrattuali dai minimi tabellari, limitandone «l’effetto indicizzazione». fissare il TEM quale parametro per il legislatore qualora volesse fissare un salario minimo legale; affidare al TEC il compito di distribuire il peso economico della contrattazione fra i due livelli; computare nei costi economici dei rinnovi contrattuali, sia il salario che il welfare.

87 La portata innovativa del nuovo accordo.
Parte terza La portata innovativa del nuovo accordo. Un focus sulla determinazione dei trattamenti economici attraverso il TEM e TEC

88 Un modello nuovo e flessibile
Cosa prevedeva e come ha funzionato il modello previsto dall’Accordo Interconfederale del 2009 (punto 1). Come può funzionare il nuovo modello contrattuale nel sistema di relazioni sindacali attuale (punto 2). Come può funzionare il nuovo modello contrattuale in presenza del salario minimo legale (punto 3).

89 Non un giudizio sul modello ma una riflessione da cui partire
Punto (1) Non un giudizio sul modello ma una riflessione da cui partire L’applicazione dell’A.I. del 2009 ha determinato, mediamente, il riconoscimento di aumenti sui minimi tabellari superiori all’indice IPCA e ciò ha reso meno agevole perseguire due obiettivi strategici: Ridurre l’effetto indicizzazione automatica dei salari, che l’UE ci rimprovera da tempo. Favorire, il collegamento virtuoso fra salari e produttività.

90 Come è stato applicato l’A.I. del 2009 (1)
Prendendo in considerazione le tabelle dei minimi contrattuali, in generale si osserva: un ampio scarto tra ciò che alcuni CCNL hanno dato e quanto avrebbero dovuto dare sulla base dell’IPCA previsto dall’Istat al momento del rinnovo del contratto. Uno scostamento ancora più significativo fra i minimi da CCNL e l’indice IPCA registrato a consuntivo.

91 Non precetti ma due chiare indicazione di policy
Punto (2) Non precetti ma due chiare indicazione di policy L’obiettivo dell’intesa non è la compressione dei salari ma la loro crescita “virtuosa” che viene affidata alla «regia» del CCNL. Due le indicazioni di policy: spostare il focus dei rinnovi contrattuali dai minimi tabellari (intesi come Trattamento Economico Minimo, TEM) al Trattamento Economico Complessivo (TEC). abbandonare il valore retributivo medio e il valore punto nella determinazione del TEM.

92 Ridurre la base di indicizzazione (2)
La parte di retribuzione relativa al TEM (minimi tabellari) è la sola che verrà indicizzata agli scostamenti dell’IPCA, secondo modalità decise dai singoli contratti (ex ante o ex post). Si riduce, quindi, la base di computo per l’indicizzazione all’inflazione (dal valore medio della retribuzione al TEM cioè i minimi tabellari). Questa riduzione della base offre vantaggi sia per le realtà che non hanno contrattazione aziendale, che nei casi in cui vi sia contrattazione aziendale.

93 La riduzione della base indicizzabile (2)
… vantaggi a parità di retribuzione

94 Maggiore autonomia ai CCNL per le politiche retributive:
Ciascun CCNL potrà formulare la propria specifica politica retributiva: potendo computare nel TEC (nella parte che eccede il TEM) sia elementi salariali che welfare (con benefici di natura fiscale e contributiva sia per le imprese che per i lavoratori); potendo computare nel TEC (nella parte che eccede il TEM) anche elementi retributivi definiti o da definire a livello aziendale (assorbimento nel TEC di elementi della contrattazione aziendale ovvero intese modificative del CCNL, vd. A.I e A.I. 2014).

95 I vantaggi del nuovo modello (2) Con aumenti bilanciati:

96 I vantaggi per chi ha contrattazione aziendale (2)
Nel modello del “2009” gli aumenti derivanti dal CCNL erano interamente sui minimi tabellari. I salari aziendali (peraltro non sempre virtuosamente legati alla produttività) ne subivano l’effetto “top-up”. Nel nuovo modello 2018, il CCNL può autorizzare a computare nel TEC anche elementi retributivi concessi dalla contrattazione aziendale: gli elementi fissi (sganciati dai risultati aziendali) ma, potenzialmente, anche il salario per obiettivi. Si avrebbe un effetto «assorbimento» degli aumenti aziendali nel TEC (cfr. i due grafici che seguono).

97 La situazione attuale (top-up) Nessun beneficio per i salari aziendali

98 L’aumento nel TEC rimodulabile aziendalmente
Benefici col welfare e il salario per obiettivi:

99 Come può funzionare il modello col salario minimo legale
Punto (3) Come può funzionare il modello col salario minimo legale Se: non si darà efficacia erga omnes ai CCNL; i CCNL in dumping continueranno a crescere; i sistemi di vigilanza resteranno inermi… è probabile l’introduzione del salario minimo legale. Il nuovo modello potrà essere utile alla contrattazione collettiva, anche in questa situazione, ma a certe condizioni.

100 Il nuovo modello con salario minimo legale (3)
Il possibile scenario: Il salario minimo legale sarà il livello retributivo sotto il quale non sarà possibile scendere. È auspicabile che il TEM (dei contratti di riferimento per la categoria) sia assunto come riferimento; Ogni CCNL che si collochi sopra il salario minimo legale sarà legale (ancorché in dumping nella categoria di riferimento); Applicare il CCNL di riferimento (cioè, stipulato da chi rappresenta la maggioranza di lavoratori e datori di lavoro del settore) deve comportare una premialità. Solo chi applica il CCNL di riferimento in un certo perimetro contrattuale deve poter godere dei vantaggi derivanti dalla finanza pubblica (ad es., incentivi fiscali per le assunzioni, partecipazione ad appalti pubblici, …).

101 Prepararsi al salario minimo legale (3)

102 Gli obiettivi e gli impegni comuni
Parte quarta Gli obiettivi e gli impegni comuni

103 Welfare Il welfare pubblico rischia di non essere più sostenibile e il welfare integrativo contrattuale è segnato da forti disomogeneità nei diversi settori. Confindustria e Cgil, Cisl, Uil, condividono la necessità di creare, attraverso accordi di livello interconfederale, una maggiore governance per il welfare integrativo che dia linee di indirizzo e coordinamento delle relative iniziative. L’obiettivo strategico è duplice: definire i confini fra il welfare pubblico e quello privato dando maggiore coordinamento alle iniziative dei diversi livelli di contrattazione e avviare un confronto con le istituzioni per ridefinire le contribuzioni obbligatorie che le imprese versano per il welfare state. Infatti, è evidente la necessità sia di adeguare i sistemi di protezione sociale ai mutamenti in atto nell’economia e nell’organizzazione del lavoro; sia di rendere più eque le contribuzioni obbligatorie in ragione delle modifiche già apportate (ad esempio, al sistema degli ammortizzatori sociali).

104 Formazione e competenze
Confindustria e Cgil, Cisl, Uil, vogliono valorizzare i percorsi e gli strumenti che coniugano virtuosamente formazione e lavoro, come l’alternanza scuola-lavoro, l’apprendistato, gli Istituti Tecnici Superiori e la formazione continua. L’obiettivo strategico è duplice: mettere al centro la formazione e l’occupabilità delle persone; condividere principi e indirizzi comuni per dare alla scuola e al mondo della formazione professionale un’interlocuzione unica e omogenea, migliorando la relazione fra scuola e lavoro.

105 Sicurezza sul lavoro Occorre una maggiore diffusione della cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro. Confindustria e Cgil, Cisl, Uil intendono riprendere il confronto per completare l’attuazione del Testo Unico sulla salute e la sicurezza. L’obiettivo strategico è quello di rendere il tema della sicurezza sul lavoro un terreno comune, superando le contrapposizioni che ancora caratterizzano la relazione con le organizzazioni sindacali. Le ingenti risorse che le imprese versano all’INAIL per l’assicurazione obbligatoria possono essere utili per favorire questo processo che si alimenta con la cultura della prevenzione.

106 Mercato del lavoro Occorre accrescere l’occupazione, specie quella giovanile. Serve, quindi, proseguire nel percorso verso un mercato del lavoro più dinamico, che favorisca un efficace incontro tra domanda e offerta di lavoro e percorsi formativi di qualità per il reinserimento lavorativo. L’obiettivo strategico è quello di cambiare l’equilibrio del nostro mercato del lavoro. Occorre collaborare alla realizzazione di un sistema di politiche attive, finalmente, all’altezza del nostro Paese dando piena attuazione all’accordo interconfederale del 1 settembre 2016, recepito nell’ultima legge di bilancio, che agevola le ristrutturazioni aziendali aiutando le persone a trovare lavoro.

107 Partecipazione La volontà comune è quella di favorire un più ampio ricorso alla contrattazione di secondo livello quale presupposto per incentivare la diffusione di forme di partecipazione organizzativa. L’obiettivo strategico è quello di investire sulla partecipazione organizzativa che rappresenta, non solo l’ambito in cui tradizionalmente la relazioni sindacali del nostro paese si sono esercitate ma, anche, il terreno sul quale si può meglio realizzare la condivisione degli obiettivi aziendali da parte dei lavoratori. Si tratta peraltro, di un ambito che il legislatore ha inteso fiscalmente incentivare.


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