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Dott.ssa Beatrice Frazza Dottore Commercialista- Revisore Legale

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Presentazione sul tema: "Dott.ssa Beatrice Frazza Dottore Commercialista- Revisore Legale"— Transcript della presentazione:

1 Dott.ssa Beatrice Frazza Dottore Commercialista- Revisore Legale
LA FATTURA ELETTRONICA Situazione Nazionale A Pochi Mesi Dall’adozione Obbligatoria Dott.ssa Beatrice Frazza Dottore Commercialista- Revisore Legale

2 Normativa di riferimento
Nel 2018 sono state introdotte importanti novità normative in tema di fatturazione elettronica, che fanno seguito alle disposizioni della “Legge di Bilancio 2018” e ai diversi interventi normativi conclusisi con la legge 30 dicembre 2018, n. 145, “Legge di Bilancio 2019”, nonché con la legge 11 febbraio 2019, n. 12. Con i predetti interventi, inoltre, è stato modificato significativamente l’articolo 2 del decreto legislativo n. 127 del introducendo, a partire dal 1° gennaio 2020, l’obbligo generalizzato del processo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi per i soggetti passivi che effettuano operazioni di cui all’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Dal 1° gennaio 2019, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni, sono emesse esclusivamente fatture elettroniche utilizzando il Sistema di Interscambio e secondo il formato XML già in uso per la FatturaPA.

3 Normativa di riferimento
Il primo passo è stato fatto nel 2014 con la fattura elettronica verso la pubblica amministrazione che ha visto le fatture elettroniche diventare il documento obbligatorio per tutti i rapporti con la PA, gli enti pubblici e poi verso le società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa Italiana. Dal 2017 il Sistema di Interscambio (il sistema dell’Agenzia delle Entrate utilizzato per lo scambio delle fatture elettroniche) è stato messo a disposizione anche degli operatori economici privati (imprese, professionisti, ecc…) per poter trasmettere e/o ricevere fatture elettroniche in modo facoltativo.

4 Cos’è la fattura elettronica
La fatturazione elettronica è un sistema digitale di emissione, trasmissione e conservazione delle fatture che permette di abbandonare per sempre il supporto cartaceo e tutti i relativi costi di stampa spedizione e conservazione. La fatturazione elettronica cambia radicalmente il modo in cui si compilano, inviano, ricevono e conservano le fatture. Il formato, denominato FatturaPA, è il tracciato con cui le fatture elettroniche devono essere prodotte. Si tratta di un flusso di dati strutturati in formato digitale con gli stessi contenuti informativi di una fattura cartacea, ma scritto in linguaggio XML. Oggi la fatturazione elettronica definisce un percorso unico standardizzato grazie al Sistema di Interscambio (SdI) dell’Agenzia delle Entrate.

5 Cos’è la fattura elettronica
La fattura elettronica viene compilata tramite un software di fatturazione elettronica. Viene firmata digitalmente (tramite firma elettronica qualificata) dal soggetto che emette la fattura o dal suo intermediario in modo da garantire origine e contenuto. Chi emette la fattura dovrà poi inviarla al destinatario tramite il Sistema di Interscambio che, per legge, è il punto di passaggio obbligato per tutte le fatture elettroniche emesse verso la Pubblica Amministrazione e verso i privati. Dopo i controlli tecnici automatici, il Sistema di Interscambio provvede a recapitare il documento alla Pubblica Amministrazione o al soggetto privato a cui è indirizzato

6 I requisiti della fattura elettronica:
Autenticità Integrità Leggibilità I requisiti della fattura elettronica:

7 Formato: xml

8 Formato: Sdi

9 Formato: Assosoftware

10 Sono esonerati dall’emissione della fattura elettronica:
Gli operatori che rientrano nel cosiddetto “regime di vantaggio” di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e quelli che applicano il regime forfettario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n i soggetti passivi che hanno esercitato l’opzione di cui agli articoli 1 e 2 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a euro (associazioni sportive e relative sezioni non aventi scopo di lucro, affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti ai sensi delle leggi vigenti, che svolgono attività sportive dilettantistiche) i “piccoli produttori agricoli” i quali erano esonerati per legge dall’emissione di fatture anche prima dell’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica. Chi effettua prestazioni sanitarie Soggetti esonerati

11 Restano escluse dall’obbligo di fatturazione elettronica le le operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato. La comunicazione dei dati relativi a tali operazioni, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le modalità indicate nel comma avviene attraverso apposito adempimento, denominato «esterometro». La trasmissione telematica è effettuata entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l'operazione» Esterometro

12 La fattura elettronica può essere trasmessa al Sdi attraverso 3 canali: 
PEC, web services di piattaforme collaborative o sistemi di trasmissione dati basati su FTP, gli appositi servizi dell’Agenzia delle Entrate. I canali web service e FTP richiedono un preventivo processo di accreditamento al Sdi, al termine del quale otterranno un codice numerico di 7 cifre (Codice Destinatario). Il Sdi, per ogni fattura elettronica correttamente ricevuta, effettua dei controlli formali: in caso di controllo positivo, recapita la fattura elettronica al ricevente ed invia al soggetto trasmittente una ‘ricevuta di consegna’: la fattura si considera emessa in caso negativo, recapita una ‘ricevuta di scarto’, e la fattura dovrà essere riemessa Invio

13 Ricevuta di accettazione o scarto
Una volta effettuato l’invio della fattura, ed accettato dal SdI, la data di emissione della fattura viene considerate la data riportata nel campo “Data” del file XML, ovvero la data di effettuazione dell’operazione Il SdI comunica al trasmittente la correttezza del documento e l’avvenuta consegna al destinatario: la fattura si considera EMESSA e RICEVUTA

14 Ricevuta di accettazione o scarto
Se il SdI comunica al trasmittente che non è stato possibile consegnare la fattura al destinatario, ad esempio quando ci sono problemi sul canale di ricezione o non è stato indicato, spetta al trasmittente comunicare all’acquirente la messa a disposizione della fattura nell’area autenticata dell’AdE. La fattura si considera consegnata al momento della presa visione da parte del destinatario Fanno eccezione i soggetti esonerati ed i privati, per i quali si considera ricevuta al momento della messa a disposizione nell’area riservata

15 Ricevuta di accettazione o scarto
Se il SdI comunica al trasmittente che non sono stati superati uno o più controlli, la fattura è scartata La ricevuta contiene il codice errore. La fattura si considera NON EMESSA, l’emittente deve correggerla e inviare una nuova fattura entro 5 giorni dalla notifica di scarto

16 Ricezione e registrazione
I canali di ricezione della fattura elettronica sono 3: 1. a mezzo PEC 2. canali web services e FTP identificati da un codice destinatario 3. all’interno dell’area riservata Fatture e Corrispettivi del sito dell’Agenzia delle Entrate. Come detto le e-fatture sono sempre emesse e ricevute in formato xml e devono obbligatoriamente transitare dal Sistema di Interscambio dell’Agenzia delle Entrate: in questo modo esse sono sempre disponibili all’interno del portale dell’Agenzia stessa, ‘Fatture e Corrispettivi’.

17 Ricezione e registrazione
Al fine di facilitare, automatizzare e semplificare i processi di gestione, soprattutto di aziende e professionisti, la nuova disciplina consente ai titolari di Partita IVA anche altre 2 modalità, senz’altro più comode, per ricevere le fatture sul proprio dispositivo: La casella PEC: la fattura elettronica può essere ricevuta direttamente sulla propria casella di Posta Elettronica Certificata (che ricordiamo essere obbligatoriamente pubblica per imprese e professionisti). Il codice destinatario: che è un codice numerico univoco a 7 cifre rilasciato dall’Agenzia delle Entrate ai titolari di un canale di trasmissione delle fatture elettroniche presso il Sistema di Interscambio (Sdi), quindi direttamente alle Partite IVA già accreditate oppure a intermediari accreditati. Obbligo di registrazione delle fatture nel registro IVA entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione e con riferimento allo stesso mese di effettuazione dell’operazione.

18 Ricezione e registrazione
La nuova formulazione del decreto IVA ha soppresso l’obbligo di numerare in ordine progressivo le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione. Fermo restando che il venir meno dell’obbligo lascia impregiudicata la possibilità per i contribuenti, ove ciò risulti utile all’organizzazione imprenditoriale o professionale, di continuare a numerare i documenti relativi agli acquisti effettuati, va posta attenzione alla circostanza che la norma in commento non ha soppresso, né modificato, l’ulteriore obbligo di annotare in un apposito registro le fatture relative a tali acquisti e di attribuire un ordine progressivo alle registrazioni. Il legislatore ha previsto che dal 2020 l’Agenzia delle Entrate metta a disposizione di tutti i soggetti indicati, in apposita area riservata del proprio sito internet, le bozze dei seguenti documenti: - registri di cui agli articoli 23 e 25 del decreto IVA; - liquidazione periodica dell’IVA; - dichiarazione annuale dell’IVA. Ricezione e registrazione

19 Conservazione sostitutiva
La conservazione sostitutiva è una procedura informatica che permette di conferire valore legale nel tempo a un documento informatico equiparandolo all’originale cartaceo. La normativa prevede che i lotti di fatture elettroniche vengano conservati per 10 anni sia da chi emette la fattura che da chi la riceve. Tale conservazione ha efficacia tanto civilistica, quanto tributaria e riguarda tutti i documenti – fatture elettroniche (ex articoli 21 e 21-bis del decreto IVA, note emesse a seguito delle variazioni di cui al successivo articolo 26, autofatture, ecc.) e allegati – veicolati tramite SdI, sia su base obbligatoria che volontaria. La validità legale è garantita dalla conformità del sistema di conservazione alle previsioni delle regole tecniche di cui all’articolo 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale). Gli aventi diritto, con richiesta motivata, possono ottenere l’esibizione delle fatture conservate, con le modalità specificate nel Manuale della conservazione. Resta inteso che ciascun contribuente è libero, pur avendo aderito al servizio gratuito di conservazione offerto dall’Agenzia delle entrate, di conservare ulteriormente, in proprio o avvalendosi di un soggetto professionale terzo, fatture elettroniche e documenti veicolati tramite SdI.

20 Conservazione sostitutiva
I vantaggi pratici della conservazione sostitutiva sono evidenti e si ripercuotono su tutti i passaggi di stampa, stoccaggio e archiviazione: eliminazione dei costi diretti (toner, carta, luoghi di conservazione); eliminazione del rischio di distruzione, corruzione o perdita; abbattimento dei tempi per ricerca e consultazione. Sul portale dell’Agenzia delle Entrate sezione “Fatture e Corrispettivi – Fatturazione elettronica e conservazione” si può attivare, a partire dal 1° luglio e fino al 31 ottobre 2019 il servizio di conservazione della fatturazione elettronica, per poter consultare ed acquisire i dati delle proprie fatture. Dal 1° novembre 2019 il servizio sarà disattivato e chi non avrà aderito rischia pertanto di perdere l’accesso e la consultazione dei propri dati.

21 Bollo La regola generale prevede che l’imposta di bollo su una fattura sia dovuta in tutti i casi in cui tale documento preveda al suo interno un importo escluso, esente o fuori campo IVA per un valore superiore ad euro 77,47 (il classico caso è quello dei contribuenti minimi e forfettari). tale regole non cambia per la fattura elettronica; quello che cambia è ovviamente la modalità di assolvimento, che nel caso delle fatture elettroniche è di tipo virtuale. Il decreto MEF pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 7 gennaio 2019 stabilisce che il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre dovrà essere effettuato entro il giorno 20 del mese successivo al trimestre di riferimento. È l’Agenzia delle Entrate a render noto l’importo dell’imposta dovuta, in base ai dati presenti nelle fatture elettroniche inviate al SdI a partire dal 1° gennaio 2019. L’importo da pagare è riportato all’interno dell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate e l’imposta potrà essere versata mediante il servizio presente online, con addebito su conto corrente bancario o postale oppure utilizzando il modello F24 predisposto dall’Agenzia delle Entrate.

22 Periodo transitorio A partire dal 1 luglio arriva a termine il periodo transitorio in cui le sanzioni erano nulle se le fatture venivano emesse in ritardo ma entro il termine di liquidazione dell'IVA Sino al 30/09/2019 per i contribuenti con liquidazioni iva mensili Sino al 30/06/2019 per i contribuenti con liquidazioni iva trimestrali Con le regole originarie la fattura andrebbe inviata allo SdI entro le ore 24 del giorno di emissione

23 Cosa è cambiato dal 01 luglio 2019
L'art. 11 D.L. 119/2018, modificando l'art. 21 D.P.R. 633/1972, ha previsto due novità per le fatture emesse a far data dal : a) il documento deve recare “la data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero la data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreché tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura”; b) la possibilità di emettere la fattura entro 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione (termine modificato con la legge di conversione del Decreto Crescita, la previsione originaria era di 10 giorni).

24 Cosa è cambiato dal 01 luglio 2019
Si ricorda inoltre che l'Agenzia delle Entrate, con la circolare , n. 14/E, ha fornito ulteriori chiarimenti in tema di fatturazione elettronica. Come noto, per il primo semestre, era prevista la possibilità di emettere (e quindi trasmettere alla piattaforma SdI) le fatture entro il termine previsto per la liquidazione periodica senza applicazione di sanzioni per omessa/tardiva fatturazione. Per i contribuenti mensili la moratoria (per le fatture emesse nel primo semestre) è prevista fino a settembre. In sostanza, l'invio entro tali termini veniva considerato tempestivo. Era inoltre prevista una riduzione delle sanzioni in caso di invio entro il termine per la liquidazione periodica del periodo successivo. Il maggior termine era stato concesso per consentire agli operatori di familiarizzare con le nuove procedure. Questo, da un lato ha senz'altro agevolato i contribuenti, ma dall'altro lato ha creato un certo lassismo nell'emissione delle fatture.

25 Cosa è cambiato dal 01 luglio 2019
Adesso i termini sono più stringenti e soprattutto sono applicabili le sanzioni. Quindi, il termine di emissione/trasmissione delle fatture immediate passa a 12 giorni. Per quanto riguarda le fatture differite, il termine ultimo di emissione rimane fermo al giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni. Pertanto, qualora le consegne dei beni avvenute in un determinato mese risultino dai vari documenti di trasporto (o altra documentazione idonea), la relativa fattura potrà essere emessa cumulativamente entro il 15° giorno successivo al mese in cui sono avvenute le cessioni. Nel campo “data” potrà quindi essere inserita anche la data dell'ultima cessione avvenuta nel mese o, come spesso accade, semplicemente la data di fine mese e l'invio può essere effettuato tra il 1° e il 15° giorno del mese successivo. Si precisa che l'art. 21, c. 4, D.P.R. 633/1972 prevede la fatturazione differita anche per le prestazioni di servizi.

26 Cosa è cambiato dal 01 luglio 2019
La registrazione deve avvenire, sia per le fatture immediate che per le fatture differite, nell’ordine della numerazione delle fatture ed entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni. Ciò comporta che le fatture emesse concorrono alla liquidazione iva del periodo in cui le relative operazioni sono state effettuate e l’iva è divenuta esigibile ex art. 6 dpr 633/1972. Esempio: fattura datata trasmessa al Sdi il concorre alla liquidazione iva del mese di giugno o del secondo trimestre.

27 Sanzioni In caso di omessa o tardiva fatturazione e perciò di trasmissione oltre i termini previsti, è prevista la sanzione tra il 90% e il 180% dell'imposta relativa all'imponibile non fatturato. Si richiama l'attenzione sul nuovo concetto di emissione della fattura che coincide con la trasmissione allo SdI. In caso di violazioni che non hanno inciso sulla liquidazione dell'IVA, viene applicata la sanzione fissa tra 250 e euro.

28 Trasmissione telematica dei corrispettivi
Obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri: A decorrere dal 1 luglio 2019 per i soggetto con volume d’affari superiore a Euro A decorrere dal 1 gennaio 2020 per gli altri soggetti

29 Alcuni Dati (Osservatorio del Politecnico di Milano)
854 milioni è il numero di fatture elettroniche inviate tra il 1 gennaio e i primi giorni di giugno dalle aziende verso altre imprese (nel 54% dei casi), privati (44%) e pubblica amministrazione (2%). Tali fatture provengono da 3,2 milioni di partite IVA, ovvero il 68% delle imprese italiane e un numero superiore rispetto ai 2,8 milioni di soggetti obbligati all'uso delle fatture elettroniche. La fattura elettronica sembra dunque vista come un'opportunità da una fetta consistente degli imprenditori, che la adotta anche senza averne l'obbligo.

30 Alcuni Dati (Osservatorio del Politecnico di Milano)
Solo il 3% delle fatture è stato scartato dal Sistema di Interscambio; se in termini assoluti il quantitativo è rilevante (circa 25 milioni), in termini percentuali il sistema sembra non soffrire di grandi problematiche. In effetti la maggior parte delle imprese (oltre la metà) dichiara di aver tratto benefici dal sistema della fatturazione elettronica: il 33% delle grandi aziende e il 31% delle PMI afferma che il nuovo sistema velocizza la registrazione delle fatture, il 21% che viene semplificata la verifica delle fatture e il processo di approvazione dei pagamenti (il 20% delle grandi aziende, che passa al 14% nelle PMI). Nel ciclo attivo vengono individuati come principali benefici la riduzione dei tempi di pagamento e la più rapida riconciliazione dei pagamenti.

31 Alcuni Dati (Osservatorio del Politecnico di Milano)
È indubbio che ci siano anche aspetti negativi nella fatturazione elettronica, come rileva lo stesso Osservatorio: il 20% delle grandi imprese e il 18% delle PMI lamentano un appesantimento della gestione del ciclo passivo, rispettivamente il 15% e il 12% dichiarano che c'è stato un rallentamento nei tempi di pagamento, con il 12% e il 9% che affermano che la riconciliazione dei pagamenti è più lenta. Da un lato questi aspetti negativi possono essere attribuiti a problematiche legate, ad esempio, all'assenza di strumenti appropriati per la gestione della fatturazione elettronica; dall'altro, invece, a problemi strutturali che dovranno essere superati nel tempo con revisioni tecniche o normative. A sei mesi dall'introduzione delle fatture elettroniche è difficile fare un bilancio complessivo, che potrà essere fatto con maggiore precisione nei primi mesi del prossimo anno quando il nuovo sistema sarà entrato ormai pienamente a regime. È indubbio, però, che la fattura elettronica rappresenti un'importante opportunità per la digitalizzazione delle imprese e la trasformazione in meglio dei loro processi aziendali e gestionali.

32 Alcuni dati (Sole 24 Ore del 06.07.2019)
Quattro miliardi in più di Iva a fine anno con la fatturazione elettronica. Sono in molti sia al Mef sia nell’amministrazione finanziaria a essere convinti che si tratti di un risultato alla portata. A testimoniarlo sono i numeri del gettito Iva di questi primi sei mesi del 2019: proiettando a fine anno l’andamento delle entrate dell’imposta sul valore aggiunto per gli scambi interni, pari a più di 350 milioni al mese finora, l’Iva farebbe registrare un maggior gettito molto vicino ai 4 miliardi di euro, se non addirittura superiore. Aiutata in questo anche dalla “vecchia” comunicazione dei dati delle liquidazioni, con cui il Fisco può chiudere il cerchio monitorando i versamenti. Se il risultato sarà confermato, il Governo vedrà di fatto raddoppiate le previsioni di entrata attribuite alla digitalizzazione delle fatture emesse e ricevute in tutte le transazioni di beni e servizi. Sui saldi di finanza pubblica, infatti, la fatturazione elettronica a fine 2019 era stata cifrata per 1,9 miliardi di maggior gettito sottratti all’evasione fiscale. Senza contare l’effetto deterrente sulle indebite compensazioni, ossia sull’utilizzo di crediti Iva inesistenti o non spettanti: a inizio anno le Entrate hanno “bloccato” quasi 700 milioni di euro che altrimenti sarebbero stati utilizzati per abbattere altre imposte dovute.

33 Alcuni dati (Sole 24 Ore del 06.07.2019)
E i servizi per le imprese e i professionisti potrebbero anche raddoppiare. I dati a disposizione dell’Agenzia arrivati nel 2019 con la fatturazione elettronica e con l’invio telematico di scontrini e ricevute (dal 1° luglio 2019 per gli operatori Iva con volume d’affari superiore a 400mila euro e dal 1° gennaio 2020 per tutti gli altri) costituiranno la base dati per far decollare la fase 2 della digitalizzazione degli adempimenti Iva. Dall’anno d’imposta 2020, infatti, l’Agenzia potrà recapitare le bozze dei registri Iva che il contribuente, anche tramite il suo intermediario; potrà verificare ed eventualmente integrare le bozze di comunicazioni di liquidazione periodica Iva, con relativo servizio di elaborazione del modello F24 e pagamento online, nonchè la bozza di dichiarazione Iva.

34 GRAZIE PER L’ATTENZIONE!
Dott.ssa Beatrice Frazza Dottore Commercialista – Revisore Legale


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