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PubblicatoAntonia Giacinta Parisi Modificato 5 anni fa
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L’attività bancaria Rappresentano lo strumento con il quale si espleta fondamentalmente l’attività bancaria L’attività bancaria si sostanzia principalmente in: raccolta del risparmio (operazioni passive) erogazione del credito (operazioni attive) Esistono anche attività ulteriori: servizi accessori (servizi di pagamento, cassette di sicurezza…) attività finanziaria (gestione di fondi comuni di investimento, carta di credito, credito al consumo...) Per lo svolgimento dell’attività bancaria è necessario essere autorizzati dalla Banca d’Italia L’autorizzazione viene concessa in presenza di determinate condizioni (art. 14 T.U.B.) quali: una determinata forma giuridica (s.p.a. o soc. coop. per azioni a responsabilità limitata) un capitale sociale non inferiore alla soglia fissata dalla Banca d’Italia la presentazione di un programma dell’attività iniziale La Banca d’Italia esercita un controllo stringente sull’attività bancaria
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I contratti bancari in generale
I contratti bancari costituiscono lo strumento con il quale si realizza: la raccolta del risparmio l’erogazione del credito Sono caratterizzati da una sostanziale disparità di condizioni tra i contraenti, dipendente dalla forza economica della banca Le condizioni contrattuali sono definite unilateralmente dalle banche e si identificano nelle norme bancarie uniformi Le norme bancarie uniformi (n.b.u.) sono determinate dall’ABI e vengono recepite dalle banche associate In passato la scarsa disciplina codicistica e la scarsa considerazione delle esigenze di tutela dei consumatori ha causato: il proliferare di n.b.u. vessatorie una sostanziale standardizzazione dei contratti, per cui il cliente non avrebbe potuto rivolgersi ad altra banca Con l’emanazione della legge 154/92 e del D.Lgs. 385/93 (meglio noto come T.U.B.) sono introdotti una serie di obblighi di comportamento gravanti sulle banche
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Obblighi di comportamento previsti dal T.U.B.
Obblighi di pubblicità: affissione di avvisi sintetici indicanti le condizioni economiche praticate messa a disposizione del pubblico di fogli informativi analitici indicanti sempre le condizioni praticate condizioni divieto di rinvio agli usi (garantisce l’effettiva conoscenza delle condizioni) Obblighi di forma: deve essere rispettata la forma scritta a pena di nullità relativa Obblighi di contenuto: il contratto deve indicare il tasso d’interesse e ogni prezzo e condizione praticati nei contratti di durata deve essere specificatamente approvata la clausola che consente alla banca di modificare condizioni economiche in senso più sfavorevole al cliente nulle sono le condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate Obbligo di comunicazione periodica Ius variandi (art. 118 T.U.B.): modifica unilaterale delle condizioni contrattuali in senso sfavorevole al cliente obbligo di preavviso facoltà di recesso da parte del cliente
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Il conto corrente bancario
Caratteristiche: la costituzione di una disponibilità una componente gestoria avente ad oggetto lo svolgimento del servizio di cassa (esecuzione di ogni ordine di pagamento e riscossione) la regolamentazione è affidata alle n.b.u., alla disciplina delle operazioni bancarie in conto corrente (art c.c), al mandato e ai singoli rapporti bancari tipici costitutivi della disponibilità (deposito, apertura di credito…)
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Il contratto di conto corrente bancario
E’ un contratto scritto Il correntista riceve il carnet degli assegni Tutte le operazioni fra banca e cliente sono regolate mediante scritturazione contabile (addebitamenti e accreditamenti) La differenza tra l’importo complessivo degli accrediti e quello degli addebiti è espressa dal saldo Il saldo è : contabile (derivante dall’annotazione in conto delle diverse operazioni) disponibile (indica l’ammontare giornaliero del credito a disposizione del correntista) per valute (rilevante ai fini del calcolo degli interessi) E’ di regola contratto a tempo indeterminato L’informazione al correntista viene fornita mediante l’estratto conto contro il quale è possibile fare opposizione entro 60 gg. Il conto corrente può essere cointestato con possibilità di operare disgiuntamente o congiuntamente (nel primo caso i cointestatari sono considerati creditori e debitori in solido)
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Gli interessi In base al t.u.b. gli interessi ( attivi e passivi) devono essere indicati in contratto E’ nullo il rinvio agli usi per la determinazione del tasso di interessi Le variazioni del tasso d’interesse in senso sfavorevole al cliente sono soggette alla disciplina dello ius variandi ( art. 118 t.u.b.) La valuta rappresenta una data convenzionale (diversa da quella dell’operazione) a partire dalla quale iniziano a decorrere gli interessi Le n.b.u. prevedevano il fenomeno dell’anatocismo ( produzione di interessi su interessi) a favore esclusivamente della banca (capitalizzazione trimestrale degli interessi attivi e capitalizzazione annuale degli interessi passivi). Oggi è prevista la capitalizzazione trimestrale per gli interessi attivi e passivi
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Il deposito bancario (art. 1834 ss. c.c.)
E’ una classica operazione passiva, perché la banca è gravata dall’obbligo di restituzione Elementi caratterizzanti: la banca acquista la proprietà della somma depositata la banca è tenuta alla restituzione ( a scadenza o a vista) Natura giuridica: non è un contratto di mutuo non è un contratto di deposito (anche irregolare) è un contratto sui generis che si inserisce nell’attività bancaria Il deposito si può distinguere in: deposito semplice deposito in conto corrente deposito a risparmio
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Il deposito semplice Caratterizzato da un unico versamento e da un unico prelevamento Fra i depositi di questo tipo rientrano: i certificati di deposito i buoni fruttiferi
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Il deposito in conto corrente
E’ caratterizzato dalla possibilità di eseguire successivi versamenti e parziali prelevamenti Il depositante ha la possibilità di emettere assegni
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Il deposito a risparmio
La banca consegna al depositante un libretto sul quale vengono annotate tutte le operazioni (prelevamenti e versamenti da eseguirsi solo in contante ) Le annotazioni sul libretto eseguite da chi appare addetto al servizio fanno piena prova nei rapporti tra cliente e banca ( art. 1835, 2° co, c.c.) I libretti di deposito a risparmio possono essere: nominativi al portatore nominativi pagabili al portatore Nel caso di libretti al portatore o pagabili al portatore, la banca è liberata se, senza dolo o colpa grave, esegue operazioni in favore del possessore del libretto ancorché non depositante ( art c.c) Per i libretti al portatore il d.lgs 231/2007 ha disposto che il saldo non può superare i 5 mila euro e in caso di cessione dovranno essere comunicati i dati del cessionario
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Apertura di credito (art. 1842 ss. c.c)
E’ un’operazione attiva La nozione è incentrata sulla messa a disposizione di una somma di denaro L’oggetto del contratto è, quindi, rappresentato dal godimento di una disponibilità e non dal godimento della somma di denaro Corrispettivo spettante alla banca: commissione di massimo scoperto (calcolata sull’importo massimo del credito utilizzata nel periodo) tasso d’interesse Tipologie: apertura semplice (l’accreditato può fare prelevamenti parziali, ma non può reintegrare la disponibilità originaria) apertura in conto corrente ( ipotesi contemplata dall’art 1843 c.c, l’accreditato può ripristinare l’a disponibilità originaria) E’ possibile la costituzioni di garanzie reali o personali: se non prestate, la banca può rifiutare di adempiere al suo obbligo (mettere a disposizione la somma di denaro), fino a recedere la garanzia dura per tutta la durata del rapporto Recesso: secondo l’art 1845 c.c: per i rapporti a tempo determinato il recesso è previsto solo in presenza di giusta causa e comporta l’impossibilità di disporre della somma di denaro, ma non l’immediata restituzione per i rapporti a tempo indeterminato il recesso può essere esercitato liberamente, ma è necessario il preavviso che non determina l’immediata indisponibilità della somma che dovrà però essere immediatamente restituita alla scadenza del termine definito dal contratto o dalla legge (15 gg) secondo le n.b.u. : non è necessaria la giusta causa per i contratti a tempo determinato il preavviso è di 1 gg.
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Anticipazione bancaria (art. 1846 ss. c.c)
E’ un’operazione attiva E’ caratterizzata: dalla costituzione di una garanzia reale (pegno) su titoli o merci l’ammontare del credito concesso è proporzionale al valore dei titoli o delle merci dati in pegno Il rapporto di proporzionalità si esplica: nella divisibilità del pegno (art c.c) nel supplemento di garanzia richiesto dalla banca (art c.c) L’anticipazione può essere : propria impropria
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L’anticipazione propria e impropria
L’anticipazione propria (art c.c) : è caratterizzata dalla consegna di cose determinate di cui la banca non disporre la banca ha obblighi di custodia e di assicurazione L’anticipazione impropria (art c.c): non ha oggetto cose individuate la banca ne acquista la disponibilità è tenuta a restituire solo l’eccedenza rispetto al credito garantito
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Il Titolo di credito Documento che incorpora un diritto di credito (cd. diritto cartolare) La circolazione del documento (bene mobile) consente la circolazione del diritto ivi incorporato (applicazione del regime dei beni mobili e non della cessione del credito) Caratteristiche: AUTONOMIA LETTERALITA’ CIRCOLARITA’
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L’autonomia Il principio di autonomia si manifesta implicitamente:
nel principio del possesso vale titolo (art c.c), applicato perché il titolo è un bene mobile, per cui la proprietà del titolo può essere acquistata anche a titolo originario (cd. autonomia in sede di circolazione) nell’impossibilità, salvo il caso di frode, per il debitore di opporre al possessore del titolo le eccezioni personali (fondate su rapporti personali con i precedenti possessori) (cd. autonomia in sede di esercizio)
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La letteralità Chi acquista un titolo di credito, acquista un diritto il cui contenuto è determinato esclusivamente dal tenore del titolo Eventuali vincoli sul diritto (pegno, sequestro, pignoramento) devono emergere espressamente sul titolo di credito, in caso contrario sono privi di effetto
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La circolazione dei titoli di credito
La circolazione dei titoli di credito può comportare una scissione tra titolarità del diritto cartolare (dipende dalla proprietà del titolo) e legittimazione all’esercizio del diritto cartolare (dipende dal possesso del titolo) Il legittimato (possessore del titolo) anche se non proprietario può pretendere la prestazione dal debitore (art. 1992, 1° comma, c.c) con due limiti: il debitore eccepisce il difetto di titolarità, se può provarlo (art. 1992, 2° comma, c.c) inoltre la legittimazione in tanto sussiste in quanto siano state rispettate le forme prescritte dalla legge (in particolare titoli all’ordine, nominativi)
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La legge di circolazione
In base alla legge di circolazione i titoli di credito si distinguono in: al portatore all’ordine nominativi
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Titoli al portatore Sono tali i titoli che recano la clausola “al portatore” Circolano mediante la semplice consegna del titolo Il possessore è legittimato all’esercizio del diritto in esso menzionato in base alla sola presentazione del titolo al debitore
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Titoli all’ordine Sono titoli intestati ad una persona determinata
La circolazione avviene attraverso la girata La girata è una dichiarazione scritta sul titolo con la quale l’attuale possessore (girante) ordina al debitore cartolare di adempiere nei confronti di altro soggetto (giratario) La girata può essere: piena (quando è indicato il nome del giratario) in banco (quando non è indicato il nome del giratario) Chi riceve un titolo in bianco può: riempire la girata col proprio nome o con quello di altra persona girare di nuovo il titolo in pieno o in bianco trasmettere il titolo ad un terzo senza riempire la girata e senza apporne una nuova (la circolazione avviene mediante consegna materiale, analogamente ai titoli al portatore) Il possessore del titolo si legittima in base ad una serie continua di girate (è necessario che il nome di ogni girante corrisponda a quella del giratario della girata precedente)
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Titoli nominativi Sono anch’essi intestati ad una persona determinata, ma si caratterizzano per il fatto che l’intestazione deve risultare dal titolo e dal registro dell’emittente (cd. doppia annotazione) Il possessore del titolo è, perciò, legittimato all’esercizio del diritto cartolare per effetto della doppia annotazione a suo favore (non è sufficiente il possesso) La doppia annotazione dell’emittente avviene: mediante trasfert (cambiamento contestuale delle intestazioni a cura dell’emittente) mediante girata (l’annotazione sul titolo è fatta dal girante, l’annotazione nel registro è effettuata dall’emittente quando l’acquirente voglia esercitare i relativi diritti)
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Eccezioni cartolari Le eccezioni si distinguono:
reali personali Le eccezioni reali sono opponibili a qualunque portatore del titolo e sono: eccezioni di forma eccezioni fondate sul contesto letterale del titolo eccezioni inerenti l’autenticità della firma difetto di capacità o di rappresentanza mancanza delle condizioni necessarie per l’esercizio delle azioni (ad es. nella cambiale la mancata levata del protesto) Le eccezioni personali sono opponibili solo ad un determinato portatore e sono: eccezioni relative ai rapporti personali esistenti difetto di titolarità excepio doli nel caso in cui la girata di comodo
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Azione cartolare e azione causale
In caso di mancato adempimento il portatore del titolo può esercitare: l’azione cartolare l’azione causale L’azione cartolare è basata sul possesso del titolo L’azione causale dipende dal rapporto sottostante che ha dato luogo all’emissione o alla girata del titolo (rapporto tra primo prenditore-emittente; rapporto girante-giratario)
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La cambiale E’ un titolo di credito all’ordine (quindi circola mediante girata) La funzione della cambiale è quella di differire il pagamento di una somma di denaro La cambiale può essere di due tipi: il vaglia cambiario (o pagherò) la cambiale tratta
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Il vaglia cambiario Ha la struttura di una promessa di pagamento
In essa figurano solo due soggetti: l’emittente, ossia colui che promette il pagamento il prenditore, beneficiario della promessa di pagamento
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La cambiale tratta E’ un ordine di pagamento
Prevede la presenza di tre soggetti: il traente il trattario il prenditore Il traente ordina ad un altro soggetto, il trattario, di pagare una somma di denaro al portatore del titolo Il trattario diventa obbligato cambiario (obbligato principale) solo in caso di accettazione In caso di non accettazione del trattario, sarà il traente a rispondere nei confronti del portatore del titolo
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Le obbligazioni cambiarie
La cambiale è un titolo destinato a contenere più obbligazioni (del traente o dell’emittente, del trattario-accettante, giranti, avallanti..) L’invalidità della singola obbligazione cambiaria non incide sulla validità delle altre (autonomia obbligazioni cambiarie) Gli obbligati cambiari sono obbligati in solido nei confronti del portatore del titolo Nei confronti del portatore del titolo gli obbligati cambiari si distinguono in: obbligati diretti obbligati di regresso Gli obbligati diretti sono: l’emittente il trattario-accettante i loro avallanti Gli obbligati di regresso sono: il traente i giranti In caso di inadempimento il portatore del titolo può esperire: azione diretta nei confronti degli obbligati diretti azione di regresso nei confronti degli obbligati di regresso Nei rapporti interni solo uno degli obbligati deve supportare il peso definitivo del debito, mentre gli altri sono per legge garanti di grado successivo; si agirà con azione cambiaria di regresso nei confronti degli obbligati anteriori
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L’avallo E’ una dichiarazione cambiaria con la quale un soggetto (avallante) garantisce il pagamento della cambiale per tutta o una parte della somma (garanzia cambiaria) L’avallo può essere dato per qualsiasi obbligato cambiario, quindi dovrà essere indicato per chi l’avallo è dato L’avallante è obbligato nello stesso modo dell’avallato L’avallo è un’obbligazione di garanzia collegata con quella dell’avallato, ma è autonoma rispetto a quest’ultima (differenza con fideiussione) L’avallante è: obbligato in solido con gli altri obbligati cambiari nei confronti del portatore del titolo obbligato di garanzia di grado successivo rispetto all’avallato nei rapporti interni
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Il pagamento della cambiale
Legittimato a chiedere il pagamento è il portatore della cambiale che giustifica il suo diritto con una serie continua di girate Chi paga deve controllare la regolarità formale delle girate La cambiale deve essere presentata per il pagamento al trattario nella cambiale tratta e all’emittente nel vaglia cambiario L’omessa presentazione nei termini comporta la perdita dell’azione di regresso nei confronti degli obbligati di regresso Il portatore della cambiale non può rifiutare l’adempimento parziale Il pagamento dell’intero dà diritto alla restituzione del titolo; in caso di pagamento parziale deve esserne data menzione nel titolo
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Le azioni cambiarie In caso di rifiuto di pagamento o, nella cambiale tratta, di rifiuto di accettazione, il portatore può agire contro tutti gli obbligati cambiari per ottenere il pagamento Le azioni esperibili sono: l’azione diretta l’azione di regresso Chi paga ha diritto alla riconsegna del titolo
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1. L’azione diretta L’azione diretta:
è esperibile solo nei confronti dell’emittenti, trattario-accettante, loro avallanti non è soggetta a formalità o termini di decadenza è sottoposta alla prescrizione triennale che decorre dalla scadenza
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2. L’azione di regresso L’azione di regresso:
è esperibile nei confronti del traente, dei giranti, dei loro avallanti può essere esercitata alla scadenza o prima della scadenza nel caso in cui: è stata rifiutata l’accettazione della tratta sia fallito il trattario , accettante o meno, o l’emittente sia fallito il traente di cambiale non accettabile deve essere levato protesto (atto formale redatto da notaio o pubblico ufficiale di accertamento dell’inadempimento o in caso di non accettazione della tratta) a pena di decadenza entro i due giorni successivi alla scadenza della cambiale si prescrive in un anno si prescrive in sei mesi l’azione cambiaria di ulteriore regresso esercitata dall’obbligato cambiario nei confronti degli obbligati anteriori
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Le azioni extracambiarie
Le azioni extracambiarie sono: l’azione causale l’azione di arricchimento L’azione causale: dipende dal rapporto di debito sottostante che ha dato vita alla cambiale o ha determinato la sua girata l’esercizio dell’azione causale richiede: accertamento con il protesto della mancata accettazione o pagamento della cambiale offerta al debitore del titolo con deposito in cancelleria compimento degli atti necessari che gli competono e consentono al debitore di agire in regresso (levata tempestiva del protesto, atti interruttivi della prescrizione…) L’azione di arricchimento: è esercitata da chi non può esercitare azioni cambiare o causali è esperita contro il traente, l’accettante, l’emittente, o il girante per la somma di cui si siano arricchiti ingiustificatamente a suo danno
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L’assegno bancario E’ un titolo di credito all’ordine o al portatore con funzione di pagamento Contiene un ordine incondizionato diretto ad una banca (trattaria) di pagare a vista una somma determinata di denaro all’ordine di una determinata persona o al portatore Differenze con la tratta: trattaria può essere solo una banca il rapporto (di provvista) tra traente (cliente) e trattario (banca) si basa sull’esistenza di fondi disponibili presso la banca e di cui si può disporre mediante assegni l’assegno non deve essere accettato dalla banca è sempre pagabile a vista
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La banca trattaria L’assegno bancario non deve essere accettato
La banca non assume in nessun caso la qualità di obbligata cambiaria diretta o di regresso (come girante o avallante) Non è obbligata verso il portatore del titolo al pagamento dell’assegno La banca risponde solo nei confronti del proprio cliente sulla base del rapporto contrattuale che li lega
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La circolazione dell’assegno
Normalmente l’assegno bancario è emesso all’ordine La girata al trattario vale come quietanza ed estingue il titolo, per evitare che la banca giri ulteriormente e obbligandosi in regresso L’assegno bancario può essere emesso anche al portatore E’ frequente l’inserimento della clausola “non trasferibile” comportante: che l’assegno può essere pagato solo all’immediato prenditore che la girata si ha per non apposta che la clausola di “non trasferibilità” preclude qualunque circolazione del titolo (anche la cessione del credito) Dal d.lgs. 231/2007 tutti gli assegni al di sopra dei 5 mila euro sono “non trasferibili”
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Il pagamento dell’assegno
L’assegno bancario è pagabile a vista Per il pagamento è necessario rispettare i termini previsti dalla legge ( 8 gg nello stesso Comune.; 15 gg in Comune diverso) L’omessa presentazione entro i termini comporta la decadenza dall’azione di regresso contro i giranti, avallanti, ma non contro il traente La banca è libera di pagare anche dopo la scadenza salvo ordine di segno contrario del traente La banca è tenuta (diligenza professionale): ad accertare la regolare continuità delle girate l’identità del portatore la corrispondenza della firma del traente con quella depositata dallo stesso In caso di mancato pagamento da parte della banca trattaria il portatore può agire in regresso nei confronti del traente, dei giranti, dei loro avallanti Il protesto è necessario solo per agire in regresso nei confronti dei giranti e loro avallanti
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L’assegno circolare E’ un titolo di credito all’ordine (non può mai essere al portatore) Contiene la promessa incondizionata della banca emittente di pagare a vista una somma di denaro (ha la struttura del vaglia cambiario) L’emissione avviene dietro versamento della somma corrispondente da parte del richiedente La banca può emettere assegni circolari se: è stata autorizzata dalla Banca d’Italia le somme sono disponibili presso di sé sia stata costituita presso la Banca d’Italia una cauzione in titoli
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Lo sconto ( art c.c) L’art c.c. definisce lo sconto come “il contratto con il quale la banca, previa deduzione dell’interesse, anticipa al cliente l’importo di un credito verso terzi non ancora scaduto, mediante la cessione, salvo buon fine, del credito stesso” Gli elementi costitutivi della fattispecie sono: anticipazione di una somma di denaro da parte della banca la somma di denaro corrisponde ad un credito verso terzi (al netto degli interessi e commissioni) che viene “girato” alla banca il credito verso terzi non deve essere scaduto (si tratta di un bene futuro) la cessione del credito avviene pro solvendo (“salvo buon fine”)
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Sconto di cambiali (art. 1859 c.c)
Se lo sconto avviene con girata di assegno o cambiale la banca deve rivolgersi al debitore ceduto In caso di inadempimento alla scadenza da parte del debitore ceduto, la banca può esperire alternativamente: l’azione cartolare (dipendente dal titolo di credito in suo possesso): diretta contro chi ha emesso il titolo di credito ceduto (debitore ceduto) di regresso contro lo scontatario l’azione causale contro lo scontatario e che si basa sul rapporto banca-cliente sottostante (contratto di sconto)
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Lo sconto di tratta documentata (art. 1860 c.c)
E’ lo sconto di una cambiale tratta emessa sul compratore e accompagnata dal titolo rappresentativo della merce (il suo possessore ha diritto alla consegna della merce) Il fine è quello di consentire al venditore, che gira alla banca la cambiale e consegna i titoli, di ottenere immediata liquidità La banca dal canto suo acquista il diritto al prezzo dovuto dal compratore, emittente la cambiale, ma assume anche l’obbligo di attuare per conto dello scontatario la consegna dei documenti (l’anticipazione sul prezzo finisce per divenire un’anticipazione del mandatario)
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