La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

Pena di morte e dignità umana

Presentazioni simili


Presentazione sul tema: "Pena di morte e dignità umana"— Transcript della presentazione:

1 Pena di morte e dignità umana
Giovedì 14 giugno 2018 Università degli studi di Milano Laboratorio didattico sulle Nuove prospettive di tutela e di sviluppo della dignità umana Pena di morte e dignità umana Andrea Pugiotto Ordinario di Diritto costituzionale Università degli studi di Ferrara

2

3

4 Costituzione, art. 27, comma 4
D. Lgs. 10 agosto 1944, n. 224 Abolizione della pena di morte nel Codice penale Costituzione, art. 27, comma 4 «Non è ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra» D. Lgs. 22 gennaio 1948, n. 21 Abolizione della pena di morte nel codice penale militare di pace e nelle leggi speciali diverse da quelle militari di guerra Legge 13 ottobre 1994, n. 589 Abolizione della pena di morte nel codice penale militare di guerra

5 Legge costituzionale 2 ottobre 2007, n. 1
Modifica all'articolo 27 della Costituzione, concernente l'abolizione della pena di morte «Al quarto comma dell’articolo 27 della Costituzione le parole: ”, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra” sono soppresse»

6 Art. 27, comma 4, Costituzione
«Non è ammessa la pena di morte»

7 La più politica delle pene.
Davide Galliani La più politica delle pene. La pena di morte (Cittadella Editrice, 2012

8 La legge costituzionale n. 1 del 2017 non è una revisione simbolica

9

10 Nicolò AMATO CAINO E ABELE Vita per Vita? Treves Editore, 2016

11

12 Nicolò AMATO CAINO E ABELE Vita per Vita? Treves Editore, 2016

13 RETENZIONISMO ABOLIZIONISMO CON ECCEZIONE

14 * Testo modificato con Legge
Art. 52 codice penale* Difesa legittima Non è punibile chi ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa. Nei casi previsti dall'articolo 614, primo e secondo comma, sussiste il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere: a) la propria o la altrui incolumità; b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d'aggressione. La disposizione di cui al secondo comma si applica anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all'interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale. * Testo modificato con Legge 13 febbraio 2006, n. 59

15

16

17 Il principio abolizionista è sottratto al voto popolare
1° COROLLARIO Il principio abolizionista è sottratto al voto popolare

18

19 F. CARNELUTTI La pena di morte nel diritto pubblico in Rivista di Diritto Pubblico, 1931, 349 ss.

20 Il principio abolizionista rimuove una pericolosa
2° COROLLARIO Il principio abolizionista rimuove una pericolosa riserva di legge marziale

21 Reati puniti dal c.p.m.g. con la pena capitale
(esemplificazioni) Attentato al comandante supremo Diserzione Sabotaggio Aiuto al nemico Sottrazione di forniture militari Spionaggio Atti ostili contro Stati neutrali o alleati Disfattismo Ribellione Violazione dei doveri Ostilità da parte di un prigioniero liberato sulla parola Disobbedienza all’ordine di attaccare Violenze e minacce a fine di lucro Omissione nell’esecuzione di un ordine Violazione di consegne Soppressione o falsificazione di ordini scritti Passaggio al nemico

22

23 Divieto di applicazione della pena di morte
3° COROLLARIO Divieto di applicazione della pena di morte ai corpi di spedizione all’estero impegnati in operazioni militari

24 codice penale militare di guerra
Art. 9, codice penale militare di guerra Corpi di spedizione all’estero Sino all’entrata in vigore di una nuova legge organica sulla materia penale militare, sono soggetti alla legge penale militare di guerra, ancorché in tempo di pace, i corpi di spedizione all’estero per operazioni militari armate, dal momento in cui si inizia il passaggio di confini dello Stato o dal momento dell’imbarco in nave o aeromobile ovvero, per gli equipaggi di questi, dal momento in cui è ad essi comunicata la destinazione alla spedizione. Limitatamente ai fatti connessi con le operazioni all’estero di cui al primo comma, la legge penale militare di guerra si applica anche al personale militare di comando e controllo e di supporto del corpo di spedizione che resta nel territorio nazionale o che si trova nel territorio di altri paesi, dal momento in cui è ad esso comunicata l’assegnazione a dette funzioni, per i fatti commessi a causa o in occasione del servizio.

25 Disposizioni per la partecipazione italiana
Legge 4 agosto 2006, n. 247 Disposizioni per la partecipazione italiana alle missioni internazionali

26 Divieto di estradizione passiva verso Paesi che contemplano
4° COROLLARIO Divieto di estradizione passiva verso Paesi che contemplano la pena di morte

27 Sentenza n. 54/1979 Sentenza n. 233/1996

28 A vietare l’estradizione è sufficiente che nello Stato di destinazione l’estradando rischi la pena capitale, «perché il divieto contenuto nell’art. 27, comma 4, Cost. e i valori ad esso sottostanti – primo fra tutti il bene essenziale della vita – impongono una garanzia assoluta» (sentenza n. 233/1996).

29 Divieto di espulsione dello straniero verso Paesi che contemplano
5° COROLLARIO Divieto di espulsione dello straniero verso Paesi che contemplano la pena di morte

30 «Deve considerarsi lesivo della Costituzione che lo Stato italiano concorra all’esecuzione di pene che in nessuna ipotesi, e per nessun tipo di reati, potrebbero essere inflitte in Italia nel tempo di pace» (sentenza n. 54/1979).

31 Il principio abolizionista opera anche fuori dai confini nazionali
6° COROLLARIO Il principio abolizionista opera anche fuori dai confini nazionali

32

33

34 L’Europa e la pena di morte.
Fausto Vecchio L’Europa e la pena di morte. Comparazione giuridica e strategie abolizioniste (Cedam, 2017)

35

36

37

38

39 William Langewiesche Esecuzioni a distanza (Adelphi 2011)

40 del diritto di uccidere
Grégoire Chamayou Teoria del drone. Principi filosofici del diritto di uccidere (DeriveApprodi 2014)

41 La portata ermeneutica del principio abolizionista
7° COROLLARIO La portata ermeneutica del principio abolizionista

42 Art. 27, comma 3, Costituzione
«Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato»

43 Franklin E. Zimring La pena di morte. Le contraddizioni del sistema penale americano (il Mulino 2009) David Garland La pena di morte in America. Un’anomalia nell’era dell’abolizionismo (il Saggiatore 2013)

44

45 Giustizia riparativa e dinamiche costituzionali.
Anna Lorenzetti Giustizia riparativa e dinamiche costituzionali. Alla ricerca di una soluzione costituzionalmente preferibile (Franco Angeli, 2018)

46

47

48 Art. 24, comma 4, Costituzione
«La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari»

49 Ordinamento penitenziario
Art. 4-bis Ordinamento penitenziario Divieto di concessione dei benefici e accertamento della pericolosità sociale dei condannati per taluni delitti (c.d. ergastolo ostativo)

50

51 Il carcere a vita (rectius: a morte) è misura vicaria della pena di morte

52

53 Condizione giuridica del condannato alla pena di morte
Art. 38 codice penale Condizione giuridica del condannato alla pena di morte «Il condannato alla pena di morte è equiparato al condannato all’ergastolo, per quanto riguarda la sua condizione giuridica»

54 Legge 13 ottobre 1994, n. 589 Abolizione della pena di morte
nel codice penale militare di guerra Art. 1 «Per i delitti previsti dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra, la pena di morte è abolita ed è sostituita dalla pena massima prevista dal codice penale»

55 8° COROLLARIO La pena fino alla morte è incostituzionale come la pena di morte

56 Art. 27, comma 3, Costituzione
«Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato»

57 Configura una violazione dell’art
Configura una violazione dell’art. 3 CEDU il «soggiacere per lunghi anni nel braccio della morte e all’angoscia e alla tensione crescente del vivere all’ombra sempre presente della morte» Corte EDU, 10 novembre 1988, Soering c. Regno Unito

58 DE MATTIA Osservazioni per una riforma dell’ergastolo in Atti del Convegno Nazionale di Studi su alcune tra le più urgenti riforme del diritto penale Giuffré, Milano 1961

59 Albert Camus Riflessioni sulla pena di morte SE 2006 [ma 1953]

60

61 Se vi viene voglia di fare politica
Luigi Manconi Corpo e anima. Se vi viene voglia di fare politica (Minimum fax, 2016)

62 (Edizioni Gruppo Abele, 1994)
Daniel Gonin Il corpo incarcerato (Edizioni Gruppo Abele, 1994)

63 Le istituzioni dell’agonia
Nicola Valentino Le istituzioni dell’agonia (Sensibili alle foglie, 2018)

64


Scaricare ppt "Pena di morte e dignità umana"

Presentazioni simili


Annunci Google