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LA RESPONSABILITA’ MEDICA
Il tema della responsabilità sanitaria negli ultimi anni è stato protagonista di una copiosa produzione giurisprudenziale, dottrinaria e normativa che ha cercato di risolvere le annose questioni in tema di responsabilità civile del medico e della struttura sanitaria.
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Pubblicata in Gazzetta Ufficiale 17 marzo 2017, n
Pubblicata in Gazzetta Ufficiale 17 marzo 2017, n. 64 la Legge 8 marzo 2017, n. 24 di riforma della responsabilità medica recante "Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonche' in materia di responsabilita' professionale degli esercenti le professioni sanitarie".
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viene da un lato sancita la natura contrattuale della responsabilità della struttura (pubblica o privata): la struttura che nell'adempimento della propria obbligazione si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria (anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa) risponderà infatti delle loro condotte dolose o colpose ai sensi degli artt. 1218 e 1228 c.c. Questa regola vale anche per le prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria o nell'ambito di attività di sperimentazione e di ricerca clinica o in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale o attraverso la telemedicina.
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Per contro, la responsabilità del sanitario viene attratta nell'orbita dell'illecito aquiliano: il sanitario infatti risponderà del proprio operato in base all'art c.c., salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente.
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La diversa natura - rispettivamente contrattuale ed extracontrattuale - della responsabilità della struttura e del sanitario comporta notevoli ricadute sul piano sostanziale (si pensi al diverso regime della prescrizione: decennale in caso di responsabilità contrattuale, quinquennale per quella aquiliana) e processuale (ad es. per quanto concerne l'onere della prova della responsabilità e del danno).
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L'azione civile di risarcimento danni da responsabilità sanitaria deve essere preceduta, a pena di improcedibilità, dal ricorso per consulenza tecnica preventiva di cui all'art. 696 bis c.p.c. o, in alternativa, dal procedimento di mediazione ai sensi del D.lgs. n. 28/2010 (art. 5, comma 1-bis):
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l'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza;
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in tal caso il giudice assegna alle parti il termine di 15 giorni per presentare dinanzi a sé l'istanza di consulenza tecnica in via preventiva ovvero per procedere alla mediazione o (se già iniziata) completarla;
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se la conciliazione non riesce o il procedimento non è concluso entro il termine perentorio di 6 mesi, la domanda diviene procedibile; gli effetti della domanda sono salvi se, entro 90 giorni è depositato il ricorso ai sensi dell'art. 702-bis c.p.c.;
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la partecipazione al procedimento di consulenza tecnica preventiva è obbligatoria per tutte le parti, comprese le imprese di assicurazione, che hanno l'obbligo di formulare l'offerta di risarcimento del danno o comunicare i motivi per cui ritengono di non formularla;
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se la sentenza è favorevole al danneggiato e l'impresa di assicurazione non ha formulato l'offerta di risarcimento nell'ambito del procedimento di consulenza tecnica preventiva, il giudice trasmette copia della sentenza all'IVASS;
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in caso di mancata partecipazione, il giudice, con il provvedimento che definisce il giudizio, condanna le parti che non hanno partecipato al pagamento delle spese di consulenza e di lite, indipendentemente dall'esito del giudizio, oltre che ad una pena pecuniaria, determinata equitativamente, in favore della parte che è comparsa alla conciliazione.
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On.le Tribunale di ________
Ricorso ex art. 696-bis c.p.c. On.le Tribunale di ________ Per: il sig. _______nato a _______il_________ ( C.F. _______ ), residente in _______ alla via _______ n.__ , rappresentato e difeso e dall’avv. _______, del foro di ____ presso il cui studio, in _______ alla via _______ n. __, elegge domicilio, che lo rappresenta e difende giusto mandato in calce e allegato al presente atto, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni all’indirizzo pec…e al numero di fax…. PREMESSO - che l’istante ………..(articolare in pochi punti sintetici le ragioni che hanno indotto l’istante ad avanzare la richiesta) - che, pertanto, ai sensi dell’art. 8, comma 1, della legge n. 24 del legge Gelli-, ’ istante, si vede costretto a promuovere, nei confronti di ___________________________ (indicare le generalità complete della controparte), consulenza tecnica preventiva al fine di vedere determinato l’ammontare del danno e le cause che lo hanno provocato, in vista di una composizione bonaria della lite. Tanto premesso, l’istante come sopra rappresentato, difeso e domiciliato, ai sensi dell’art. 696-bis c.p.c. CHIEDE Che l’ill.mo Presidente del Tribunale, in accoglimento del ricorso e previa fissazione della data di comparizione personale delle parti voglia nominare un consulente tecnico d’ufficio affinché tenti la conciliazione tra le parti, proceda all’accertamento delle cause ed alla quantificazione dei danni di cui alla premessa. Si nomina sin da ora Consulente tecnico di parte il Dott.________. Si depositano i seguenti documenti: Raccomandata a.r n. Consulenza tecnica di parte Certificati medici (varie ed eventuali) Ai sensi dell’art. 14, comma 2, T.U. 115/02 e successive modifiche, si dichiara che il valore della controversia è di € _____ . (il contributo dovuto è pari a quello dovuto per la causa di merito, ridotto della metà) Luogo e data,_______ Avv. _____________ MANDATO: Delego a rappresentarmi e difendermi in ogni fase e grado del presente procedimento, l’Avv conferendogli ogni e più ampia facoltà di legge, compresa quella di transigere, rinunciare agli atti, farsi sostituire, rappresentare la parte alla prima udienza di trattazione, dare esecuzione agli emanandi provvedimenti promuovendo esecuzioni mobiliari, immobiliari e presso terzi e dichiaro di eleggere domicilio presso il suo studio in Via FIRMA CLIENTE per autentica Avv. …… N.B. Il ricorso ex art. 696-bis si differenzia da quello ex art. 696 c.p.c. in quanto il primo è finalizzato ad una bonaria composizione della lite. Tale tentativo deve essere esperito dal consulente d’ufficio nominato dal Tribunale. In sostanza l’atto da proporre è lo stesso, cambia in parte il fine che non è esclusivamente l’anticipazione di un mezzo istruttorio ma anche e soprattutto la finalità conciliativa.
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TRIBUNALE ORDINARIO DI_________
Ricorso ex art. 702-bis c.p.c TRIBUNALE ORDINARIO DI_________ Ricorso ex art. 702-bis c.p.c. Per il Sig. …(C.F.___________) nato a____________il________ e residente in___________, in alla Via ________, n.___ ed elettivamente domiciliato in _________ alla Via________ n.___ presso lo studio dell’Avv.__________(C.F.__________ ) il quale lo rappresenta e difende in forza di procura rilasciata in calce al presente atto, che indica ai fini del ricevimento delle comunicazioni il numero di fax________e la Ricorrente Contro L’azienda ospedaliera/sanitaria____________(P.IVA……….) in persona del legale rappresentante p.t. ( C.F..________________) corrente in ____________alla Via_________n. ____ nonche’ contro Dott…..C.F.___________) nato a____________il________ e residente in___________, in alla Via ________, n.___ Assicurazione…….. (P.IVA……………) in persona del legale rappresentante p.t. (C.F.________________) corrente in ____________alla Via_________n. ____ PREMESSO CHE 1) Con ricorso ex art. 696-bis c.p.c., ai sensi dell’art. 8, comma 1, della legge n. 24 del legge Gelli-, l’istante ha adito l’intestato Tribunale al fine di ottenere la nomina di un CTU, che previo esperimento del tentativo di conciliazione, accertasse la natura e l’entità delle lesioni subite nonché il nesso di causa tra l’evento e la condotta medica e della struttura sanitaria imprudente ed imperita. 2) In particolare il ricorrente deduceva nel ricorso__________(indicare brevemente esposizione dei motivi indicati nel ricorso 696-bis c.p.c.). 3) Fallito il tentativo di conciliazione il CTU depositava la consulenza medico legale che si produce e dalla quale è emerso che______ (indicare conclusioni della perizia) 4) (indicare ragioni a sostegno della domanda ed i criteri di calcolo seguito per il danno patrimoniale e non) 5) Per i motivi esposti risultando accertato che il danno subito dal ricorrente è dovuto alla condotta dei sanitari e della struttura________l’istante come sopra rappresentato e difeso RICORRE ai sensi dell’art. 702-bis c.p.c., al Tribunale ordinario di _______affinché, fissata l’udienza di comparizione, sentite le parti e assunti i mezzi di prova rilevanti in relazione all’oggetto del provvedimento richiesto, disattesa ogni istanza ed eccezione ex adverso proposta e dedotta, voglia accogliere le seguenti CONCLUSIONI Piaccia all’Ill.mo Tribunale adito, reietta ogni contraria istanza, eccezione, documentazione e difesa, emettere i seguenti provvedimenti di giustizia: accertare e dichiarare che il danno subito dal ricorrente è riconducibile alla condotta della struttura sanitaria e dei medici che hanno operato e per l’effetto condannare la resistente al risarcimento dei danni patrimoniali e non pari ad €___________ salva diversa somma che verrà riconosciuta in corso di causa, oltre interesse e rivalutazione monetaria. con condanna alle spese ,diritti e onorari di giudizio In via istruttoria si deposita: perizia espletata nel corso del procedimento ex art. 696-bis c.p.c.; fascicolo di parte relativo al procedimento ex art. 696-bis c.p.c.; copia cartella clinica; copia spese mediche sostenute; perizia di parte redatta dal Dott.________________ ; Si nomina consulente di parte il Dott.________________ La parte ricorrente, come in epigrafe rappresentata, domiciliata e difesa AVVERTE Parte resistente in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in _______al____________, nonché (indicare le altre parti) che in caso di mancata costituzione entro il termine fissato dal giudice nel decreto emesso ai sensi dell’art. 702-bis, 3° comma, c.p.c., incorrerà nelle decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c. All’iscrizione della causa a ruolo si offrono in comunicazione i documenti di cui all’indice del proprio fascicolo di parte depositato, con riserva di articolare gli ulteriori mezzi istruttori che dovessero ritenersi opportuni ai fini della presente procedura anche in base al comportamento processuale di controparte. Ai sensi dell’art. 14 del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 e s.m.i. (L. 15 luglio 2011, n. 111) si dichiara che il valore della presente controversia è di € __________e che pertanto il contributo unificato è pari ad € __________ ________________ (Luogo e data) Avv. _______________ SEGUE PROCURA IN CALCE
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Concludendo. In recenti convegni sulla materia, alcuni Magistrati hanno affermato che, almeno in via di prima applicazione, il ricorso alla procedura ex art. 696 bis c.p.c. non sarebbe auspicabile stante il termine perentorio di definizione della stessa che non può essere superiore a sei mesi. Termine che difficilmente potrà essere rispettato soprattutto nel caso in cui, ad esempio, si debbano anche chiamare terzi in causa. Meglio allora la proposizione di una ordinaria domanda di mediazione e la successiva introduzione, in caso di mancato accordo, della domanda risarcitoria attraverso un atto di citazione (lascio quindi la parola al collega Salvatore Pilone che esporrà in merito).
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