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DEONTOLOGIA PROFESSIONALE

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Presentazione sul tema: "DEONTOLOGIA PROFESSIONALE"— Transcript della presentazione:

1 DEONTOLOGIA PROFESSIONALE
Dr. Mauro FINIGUERRA FINIGUERRA & PARTNERS Piazza Cristoforo Colombo, 17, Sanremo IM

2 IL CODICE DEONTOLOGICO
• è l’insieme dei valori, dei principi e delle regole da osservare ed alle quali ispirarsi nell’esercizio della Professione di Dottore Commercialista e di Esperto Contabile

3 LA DEONTOLOGIA DEL COMMERCIALISTA
Il codice deontologico in vigore da Il codice delle sanzioni disciplinary in vigore da

4 Organizzazione del codice deontologico
Organizzazione del codice deontologico Tit. I – Disposizioni Generali - Artt Tit. II – Rapporti professionali - Artt Tit. III – Concorrenza - Artt Tit. IV – Disposizioni transitorie - Artt. 45 Organizzazione del codice sanzioni disciplinari Tit. I – Disposizioni Generali - Artt. 1 – 10 Tit.II – Sanzioni disc per violaz specifiche - Artt

5 DUE PRINCIPI CARDINE Principio dell'affidamento nell'interesse pubblico Qualità della professione (formazione) - Affidabilità collettiva dei professionisti verso clienti e terzi - Rispetto dei doveri etici per decoro e dignità professione

6 INTERESSE PUBBLICO (art. 5)
INTERESSE PUBBLICO (art. 5) Il professionista ha il dovere e la responsabilità di agire nell’interesse pubblico (per l’imprenditore invece è il profitto) - Soltanto nel rispetto dell’interesse pubblico egli potrà soddisfare le necessità del proprio cliente.

7 MANTENERE ALTA LA REPUTAZIONE con un comportamento consono a:
MANTENERE ALTA LA REPUTAZIONE con un comportamento consono a: • dignità (meritevole del massimo rispetto) • onore • probità (onestà e rettitudine morale) • decoro • immagine della categoria (anche quando non si esercita) • affidabilità e competenza • indipendenza e imparzialità

8 I PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA PROFESSIONE:
I PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA PROFESSIONE: • Integrità, onestà e correttezza - onestà materiale (non rubare, non accettare denaro...) - onestà intellettuale (non mentire o ingannare) • Obiettività - assenza di pregiudizi, conflitti d interesse o indebite pressioni di altri che possono influenzare il suo giudizio, non influenzabilità dalla aspettative del cliente (distorsione del legale)

9  • Competenza - mantenere elevata competenza, capacità e qualità dello staff, rinuncia incarichi in assenza di competenza, obbligo formazione, - organizzazione materiale e personale adeguata • Diligenza - a prescindere dal valore e dalla natura dell’incarico

10 Indipendenza - evitare cointeressenze economiche e conflitti di interesse; - rispetto dell’ incompatibilità Riservatezza segreto professionale e privacy Trasparenza - linearità di atti e comportamenti

11 • Credibilità - affidabilità e capacità di ispirare fiducia
• Responsabilità - porsi in condizione di risarcire danno

12 ORDINAMENTO PROFESSIONALE
Decreto Legislativo 139 del (Commercialisti: chi sono e cosa possono fare)

13 • Dottore Commercialista (67%, Sezione A)
La qualifica di: • Dottore Commercialista (67%, Sezione A) • Ragioniere Commercialista (33%, Sezione A, in esaurimento a seguito unificazione dei due Albi professionali • Esperto Contabile (n. 315 Sezione B) viene acquisita a seguito del superamento dell’Esame di Stato e non si perde mai.

14 Sezione A dell’Albo Professionale
“Commercialisti” (dottori e ragionieri) competenza in: • economia aziendale • diritto di impresa • materie economiche • materie finanziarie • materie tributarie, societarie e amministrative

15 • valutazioni di azienda
• assistenza e rappresentanza nel contenzioso tributario • curatore e commissario in procedure concorsuali • giudiziarie e amministrative • ausiliario del giudice, amministratore e liquidatore giudiz. • sindaco o componente organo di controllo o sorveglianza • ispettore e amministratore giudiziario ex art c.c. • custode esecuzioni mobiliari e immobiliari

16 Sezione B “Esperti Contabili”
• tenuta e redazione libri contabili • revisione e certificazione contabile di associazioni, persone fisiche o giuridiche diverse da società di capitali • dichiarazioni fiscali • assistenza fiscale • visti di conformità • funzione di revisore • trasmissione telematica

17 La possibilità di assumere incarico di curatore fallimentare, attività sicuramente ambita, è espressamente non prevista tra le attività che rientrano nella competenza tecnica degli iscritti alla sezione B dell’albo. Approfondimento: Rientrano tra le attività che possono espletare gli esperti contabili:(art.1) tenuta e redazione dei libri contabili, fiscali e del lavoro, controllo della documentazione contabile, revisione e certificazione contabile di associazioni, persone fisiche o giuridiche diverse dalle società di capitali; elaborazione e predisposizione delle dichiarazioni tributarie e cura degli ulteriori adempimenti tributari;

18 rilascio dei visti di conformità, asseverazione ai fini degli studi di settore e certificazione tributaria, nonché esecuzione di ogni altra attività di attestazione prevista da leggi fiscali; la funzione di revisione o di componente di altri organi di controllo contabile nonché, sempre che sussistano i requisiti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, il controllo contabile ai sensi dell'articolo 2409-bis del codice civile; la revisione dei conti, sempre che sussistano i requisiti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, nelle imprese ed enti che ricevono contributi dallo Stato, dalle Regioni, da Province, Comuni ed enti da essi controllati o partecipati; f) il deposito per l'iscrizione presso enti pubblici o privati di atti e documenti per i quali sia previsto l'utilizzo della firma digitale

19 Incompatibilità D.Lgs. 139/2005: artt.4 e27
Incompatibilità D.Lgs. 139/2005: artt.4 e27 L'esercizio della professione di commercialista e di esperto contabile è incompatibile con l'esercizio,anche non prevalente né abituale: (verifiche dell’Ordine di appartenenza):

20 • notaio • giornalista professionista (si giornalista pubblicista) • agente di assicurazione • appaltatore di servizio pubblico • promotore finanziario, bancario, assicurativo • intermediario nella circolazione di beni o servizi (rappresentante di commercio, procacciatore) • mediatore ( si mediatore civile e commerciale) • trasporti e spedizioni • procuratore sportivo o agente di calciatori

21 • Impresa agricola: - esercitata dall’iscritto per conto proprio, in nome proprio o altrui - iscritto che riveste la qualifica di imprenditore agricolo professionale (I.A.P.), poiché si presuppone che l’imprenditore occupi la maggior parte delle proprie risorse economiche e del proprio tempo all’attività Agricola. È incompatibile l’attività di impresa in nome proprio o altrui e, per proprio conto, per la produzione di beni e servizi: - imprenditore individuale - commerciante - socio di s.n.c. - accomandatario di s.a.s. - titolare di impresa familiare

22 (servizi strumentali o ausiliari alla professione)
CED (servizi strumentali o ausiliari alla professione)  Incompatibile, se l’iscritto : è socio ed amministratore di società di elaborazione dati è socio e la media del quinquennio del fatturato del Ced (in proporzione alle quote sociali) è maggiore del fatturato ( non del reddito ) del professionista

23 (servizi strumentali o ausiliari alla professione)
CED (servizi strumentali o ausiliari alla professione)   Compatibilità: • mera gestione patrimoniale, di godimento o conservativa • amministratore, liquidatore su incarico professionale • socio di cooperativa, consorzio, società di capitali • partecipante e non titolare dell’impresa familiare • preposto o institore

24 CASI PIÙ FREQUENTI: • titolare ditta individuale: incompatibile
• socio di s.n.c.: incompatibile • Socio accomandatario: incompatibile • socio accomandante: compatibile • socio di società di capitali: compatibile • socio di cooperative: compatibile • socio di consorzi ed enti commerciali: compatibile • titolare impresa familiare: incompatibile • partecipante impresa familiare: compatibile amministratore unico, presidente, consigliere delegato, liquidatore, ma non socio: compatibile

25 porsi in condizione di risarcire danno
Responsabilità: porsi in condizione di risarcire danno • Polizza Professionale Il Commercialista nella sua attività di assistenza alle imprese è tenuto a rispondere al cliente, all’erario e ai terzi secondo tre profili di responsabilità: responsabilità civile • responsabilità amministrativa • responsabilità penale

26 Le sanzioni disciplinari
La censura La sospensione dall'esercizio della professione per massimo due anni La radiazione dall'Albo

27 Obbligo del Professionista, per tutti gli incarichi assunti dal 15 agosto 2013 di:
• munirsi di polizza rc professionale; • informare il cliente, nel mandato o nella dichiarazione di accettazione della nomina di sindaco: - estremi di polizza, - massimale ed eventuali variazioni successive e dal 29 agosto 2017: - comunicare il preventivo al cliente (L. 124/2017 modifica art. 9 co. 4 L. 1/2012 abrogazione tariffa professionale)

28 Gli obblighi aggiuntivi
La disciplina antiriciclaggio – Dlgs 231/2007 La disciplina della protezione della privacy – Direttiva 679/2016/Ue

29 IL TIROCINIO è il momento di insegnamento dell’esercizio della professione e correlativamente del suo apprendistato si sostanzia in un rapporto tra discente e docente (ex regolamento tirocinio Decreto 327/1995)

30 CARATTERISTICHE DEL TIROCINIO
• Assiduità (non occasionale o sporadica ) • Diligenza (approfondimento personale - corsi) • Riservatezza (obbligo del segreto) • Lealtà

31 RAPPORTI CON I TIROCINANTI
• oltre alla tecnica professionale ed alla prassi il dominus deve far comprendere la deontologia e l’etica. • Uditoraggio • Compiti non solo meramente esecutivi • Rimborso spese o borsa di studio (si irpef non inps)

32 Dr. Mauro FINIGUERRA FINIGUERRA & PARTNERS
Piazza Cristoforo Colombo, 17, Sanremo IM


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