Scaricare la presentazione
La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore
PubblicatoGiustina Manzoni Modificato 5 anni fa
1
IL CONTRATTO DI RETE 20 settembre 2017 Gian Domenico Mosco
Diritto Commerciale II 20 settembre 2017
2
LE RETI DAL PUNTO DI VISTA ECONOMICO
20 settembre 2017| Gian Domenico Mosco Il contratto di rete LE RETI DAL PUNTO DI VISTA ECONOMICO Modalità di organizzazione produttiva di più imprese senza integrazione proprietaria
3
LE CARATTERISTICHE DELLE RETI
20 settembre 2017| Gian Domenico Mosco Il contratto di rete LE CARATTERISTICHE DELLE RETI La reciproca indipendenza delle imprese La almeno tendenziale stabilità del rapporto La flessibilità dell’intreccio che viene a costituirsi tra le imprese, che può risultare più o meno fitto: mera collaborazione, presenza di un’impresa leader, integrazione, ecc. La mancanza di una finalità – di un oggetto – anticoncorrenziale
4
PRIMA DEL CONTRATTO DI RETE: RETI CONTRATTUALI E RETI ORGANIZZATIVE
20 settembre 2017| Gian Domenico Mosco Il contratto di rete PRIMA DEL CONTRATTO DI RETE: RETI CONTRATTUALI E RETI ORGANIZZATIVE Le reti contrattuali: si avvalgono soprattutto di contratti bilaterali, spesso plurimi e tra loro coordinati, alle volte con caratteri tali da dar vita sotto il profilo funzionale a un collegamento negoziale (licenza di brevetti o know-how; contratti di subfornitura; contratti di franchising). Le reti organizzative: hanno a disposizione varie figure; i consorzi e le società consortili, le società lucrative o cooperative, il geie o la società europea nel caso di reti internazionali. In certi casi si fa ricorso anche alle associazioni o alle fondazioni associative.
5
IL CONTRATTO DI RETE: GLI INTERVENTI LEGISLATIVI
20 settembre 2017| Gian Domenico Mosco Il contratto di rete IL CONTRATTO DI RETE: GLI INTERVENTI LEGISLATIVI [2008: art. 6-bis d.l. n. 112/2008 (decreto Bersani): previsione di un decreto del Ministro dello Sviluppo economico di definizione delle caratteristiche delle reti (abrogato)] 2009: art. 3, commi da 4-ter a 4-quinquies, del d.l. n. 5/2009 (decreto incentivi) convertito nella legge 9 aprile 2009, n. 33 2009: legge 23 luglio 2009, n. 99 2010: legge 30 luglio 2010, n. 122, che converte il d.l. n. 78/2010 (manovra correttiva) 2012: legge 7 agosto 2012, n. 134, che converte il d.l. n. 83/2012 2012: legge 17 dicembre 2012, n. 221, che converte il d.l. n. 179/2012 2016: legge 28 luglio 2016, n. 154 2017: legge 22 maggio 2017, n. 81
6
LE POSSIBILI CONFIGURAZIONI DELLE RETI
20 settembre 2017| Gian Domenico Mosco Il contratto di rete LE POSSIBILI CONFIGURAZIONI DELLE RETI (CONTRATTO DI RETE) La disciplina normativa vigente prevede reti contrattuali (senza soggettività giuridica) e reti organizzative (con soggettività). Prevede inoltre reti senza limitazione di responsabilità e reti con limitazioni di responsabilità.
7
LE PARTI DEL CONTRATTO DI RETE
20 settembre 2017| Gian Domenico Mosco Il contratto di rete LE PARTI DEL CONTRATTO DI RETE il contratto di rete nasce come contratto esclusivo tra imprenditori, analogamente al consorzio; la recente legge sul lavoro autonomo (l. n. 81/2017) riconosce ai soggetti che svolgono attività professionale, con qualunque forma giuridica operino, al fine di consentire la loro partecipazione ai bandi e di concorrere all’assegnazione di incarichi e appalti privati, di costituire reti di esercenti la professione e consentire agli stessi di partecipare alle reti di imprese; la l. 81/2017 consente ai professionisti anche di costituire consorzi stabili professionali e associazioni temporanee professionali.
8
20 settembre 2017| Gian Domenico Mosco
Il contratto di rete LO SCOPO Con il contratto di rete più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato.
9
20 settembre 2017| Gian Domenico Mosco
Il contratto di rete OBIETTIVI STRATEGICI Il contratto di rete indica gli obiettivi strategici di innovazione e di innalzamento della capacità competitiva dei partecipanti e le modalità concordate per misurarne la progressiva realizzazione
10
PROGRAMMA COMUNE DI RETE
20 settembre 2017| Gian Domenico Mosco Il contratto di rete PROGRAMMA COMUNE DI RETE Il contratto contiene il programma comune di rete, nel quale vanno enunciate le “modalità di realizzazione dello scopo comune” e sulla base del quale va definito l’oggetto Il programma di rete (o il contratto?) contiene l’enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascun partecipante Se è prevista l’istituzione del fondo patrimoniale comune, il programma (o il contratto?) contiene anche altri elementi a questo relativi Il programma di rete assume rilievo per individuare le obbligazioni per le quali può applicarsi un regime di limitazione della responsabilità al fondo comune
11
20 settembre 2017| Gian Domenico Mosco
Il contratto di rete L’OGGETTO collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all’esercizio delle proprie imprese ovvero 2) scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica 3) esercitare in comune una o più attività rientranti nell’oggetto della propria impresa
12
FONDO PATRIMONIALE E ORGANO COMUNE
20 settembre 2017| Gian Domenico Mosco Il contratto di rete FONDO PATRIMONIALE E ORGANO COMUNE Il contratto può prevedere l’istituzione di un fondo patrimoniale comune e la nomina di un organo comune. L’organo comune: è incaricato di gestire, in nome e per conto dei partecipanti, l’esecuzione del contratto o di singole parti o fasi dello stesso; se la rete ha soggettività giuridica, agisce però in rappresentanza non dei partecipanti, ma della stessa rete, per espressa previsione di legge nelle procedure: di programmazione negoziata con le pubbliche amministrazioni; relative a interventi di garanzia per l’accesso al credito; di internazionalizzazione e innovazione e per l’utilizzazione di strumenti di promozione e tutela di prodotti tipici e marchi di qualità [lett. e) del co. 4-ter]; quando la rete non ha soggettività, l’organo agisce ex lege anche in queste procedure in rappresentanza degli imprenditori partecipanti, salvo che sia diversamente disposto in via espressa nel contratto.
13
CONSEGUENZE DELLA PRESENZA DI FONDO PATRIMONIALE E ORGANO COMUNE
20 settembre 2017| Gian Domenico Mosco Il contratto di rete CONSEGUENZE DELLA PRESENZA DI FONDO PATRIMONIALE E ORGANO COMUNE Se il contratto prevede l’istituzione di un fondo patrimoniale comune e di un organo comune destinato a svolgere un’attività, anche commerciale, con i terzi: al fondo patrimoniale comune si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni codicistiche sui consorzi con attività esterna dell’art (autonomia patrimoniale) e dell’art. 2615, secondo comma (regime di responsabilità per le obbligazioni assunte per conto dei singoli consorziati/partecipanti); in ogni caso, per le obbligazioni contratte dall’organo comune in relazione al programma di rete, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo comune.
14
L’ORGANIZZAZIONE: 1. L’ORGANO COMUNE
20 settembre 2017| Gian Domenico Mosco Il contratto di rete L’ORGANIZZAZIONE: 1. L’ORGANO COMUNE Se il contratto prevede l’istituzione dell’organo comune, il contratto indica il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale del soggetto prescelto per svolgere l’ufficio di organo comune per l’esecuzione del contratto o di una o più parti o fasi di esso, i poteri di gestione e di rappresentanza conferiti a tale soggetto nonché le regole relative alla sua eventuale sostituzione durante la vigenza del contratto.
15
2. LE DECISIONI DEI PARTECIPANTI
20 settembre 2017| Gian Domenico Mosco Il contratto di rete L’ORGANIZZAZIONE: 2. LE DECISIONI DEI PARTECIPANTI Il contratto indica anche regole e modalità per l’assunzione delle decisioni dei partecipanti: su ogni materia o aspetto di interesse comune che non rientri, quando è stato istituito un organo comune, nei poteri di gestione conferiti a tale organo; se il contratto prevede la modificabilità a maggioranza del programma di rete, sulle sue modificazioni.
16
LA SOGGETTIVITÀ DELLA RETE
20 settembre 2017| Gian Domenico Mosco Il contratto di rete LA SOGGETTIVITÀ DELLA RETE Se è prevista la costituzione del fondo comune, la rete può iscriversi nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede; con l’iscrizione la rete acquista soggettività giuridica; per acquistare la soggettività giuridica il contratto deve essere concluso per atto pubblico o per scrittura privata autenticata per atto firmato digitalmente a norma dell’articolo 25 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; il contratto di rete che prevede l’organo comune e il fondo patrimoniale non è per ciò solo dotato di soggettività giuridica, salva la facoltà di acquistarla con l’iscrizione della rete nel registro delle imprese.
17
BILANCIO DELLA RETE CON SOGGETTIVITà GIURIDICA
20 settembre 2017| Gian Domenico Mosco Il contratto di rete BILANCIO DELLA RETE CON SOGGETTIVITà GIURIDICA Entro due mesi dalla chiusura dell’esercizio annuale l’organo comune redige una situazione patrimoniale osservando, in quanto compatibili, le disposizioni relative al bilancio di esercizio della società per azioni e la deposita presso l’ufficio del registro delle imprese del luogo ove ha sede; si applica, in quanto compatibile, l’art bis, terzo comma, del codice civile (indicazioni negli atti e nella corrispondenza della sede e dell’ufficio del registro delle imprese con il relativo numero di iscrizione).
18
ELEMENTI CARATTERIZZANTI
20 settembre 2017| Gian Domenico Mosco Il contratto di rete ELEMENTI CARATTERIZZANTI LA RETE SOGGETTO DI DIRITTO Indicati dalla legge il fondo comune la sede della rete Forse sistematicamente necessari organo comune (della rete) svolgimento di un’attività (anche commerciale) verso terzi denominazione
19
RETE SOGGETTO DI DIRITTO E RESPONSABILITÀ LIMITATA
20 settembre 2017| Gian Domenico Mosco Il contratto di rete RETE SOGGETTO DI DIRITTO E RESPONSABILITÀ LIMITATA La responsabilità limitata della rete per le obbligazioni contratte in relazione al programma di rete presuppone l’istituzione di un fondo patrimoniale comune e di un organo comune destinato a svolgere un’attività, anche commerciale, con i terzi. Pertanto: se la rete soggettivata può fare e fa a meno dell’organo comune non beneficia della responsabilità limitata, ma è comunque soggetta alla disciplina volta a tutelare i terzi (redazione e deposito situazione patrimoniale; indicazioni negli atti e nella corrispondenza); se, invece, nel caso di rete soggettivata l’organo comune deve esserci (e si considera implicito che l’organo svolga attività con i terzi), la rete dotata di soggettività gode sempre del regime di responsabilità limitata ed è soggetta alle regole a tutela dei terzi (bilancio, ecc.). La compatibilità dell’art (autonomia patrimoniale) può dirsi certa.
20
RETE PRIVA DI SOGGETTIVITÀ
20 settembre 2017| Gian Domenico Mosco Il contratto di rete RETE PRIVA DI SOGGETTIVITÀ La rete contrattuale può essere: senza limitazione di responsabilità non essenzialità del fondo patrimoniale e dell’organo comune, al quale comunque non si applica il regime della rappresentanza organica; la responsabilità per le obbligazioni assunte non è limitata al fondo comune eventualmente costituito; con responsabilità limitata sulla base della lettera della legge può esservi una rete con fondo patrimoniale e organo comune, quest’ultimo destinato a svolgere un’attività esterna, anche commerciale, con autonomia patrimoniale (se si considera compatibile l’applicazione dell’art c.c.) e, in ogni caso, limitazione della responsabilità ma, per scelta delle parti, priva di soggettività. In ogni caso, non sono obbligatori redazione e deposito della situazione patrimoniale; non vi sono obblighi relativi agli atti e alla corrispondenza. Il contratto di rete è però soggetto a iscrizione nel registro delle imprese presso il quale è iscritto ciascun partecipante e l’efficacia del contratto decorre dall’ultima iscrizione.
21
RESPONSABILITÀ E SOGGETTIVITÀ
20 settembre 2017| Gian Domenico Mosco Il contratto di rete RESPONSABILITÀ E SOGGETTIVITÀ Presupposti responsabilità limitata fondo patrimoniale comune organo comune destinato a svolgere attività con i terzi Presupposti soggettività iscrizione della rete nella sezione ordinaria del registro delle imprese dove questa ha sede
22
DISSOCIAZIONE TRA SOGGETTIVITÀ
20 settembre 2017| Gian Domenico Mosco Il contratto di rete DISSOCIAZIONE TRA SOGGETTIVITÀ E RESPONSABILITÀ LIMITATA Rete soggetto di diritto senza organo comune con responsabilità illimitata Rete soggetto di diritto con organo comune con responsabilità limitata *** Rete contrattuale senza fondo o organo con responsabilità illimitata Rete contrattuale con fondo e organo con responsabilità limitata
Presentazioni simili
© 2024 SlidePlayer.it Inc.
All rights reserved.