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Dott.ssa Laura Serra Como 19 giugno 2019
La distinzione tra i limiti pubblicistici e limite della normale tollerabilità Dott.ssa Laura Serra Como 19 giugno 2019
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“è consolidato il principio che differenzia – quanto ad oggetto, finalità e sfera di applicazione – la disciplina contenuta nel codice civile dalla normativa di diritto pubblico: l’una posta a presidio del diritto di proprietà e volta a disciplinare i rapporti di natura patrimoniale tra i privati proprietari di fondi vicini; l’altra diretta – con riferimento ai rapporti tra i privati e la p.a. – alla tutela igienico-sanitaria delle persone o comunità esposte” (Corte Cost. ord. 103/2011).
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LIMITI PUBBLICISTICI vs LIMITI PRIVATISTICI
la l. 447/1995 e le sue norme di attuazione L’art. 844 c.c. I limiti pubblicistici alle immissioni sonore sono dettati dal legislatore a tutela della collettività, con valutazione aprioristica del contemperamento degli interessi in gioco: pubblici – a tutela della produzione - e privati – a tutela della proprietà -. Il superamento di tali limiti determina tout court l’illiceità delle immissioni; il giudice non ha alcun margine di discrezionalità nella valutazione della tollerabilità delle immissioni che oltrepassino la soglia prevista nelle norme di settore che disciplinano le fonti sonore. Il limite civilistico della «normale tollerabilità» delle immissioni sonore regola i rapporti tra privati ed è posto a tutela dei diritti del singolo al godimento pieno della sua proprietà e ad una normale qualità della vita. Le immissioni non sono sempre legittime se rientrano nei limiti previsti dalle leggi speciali Il giudice è chiamato a valutare se le immissioni acustiche superino la normale tollerabilità, anche se risultino rispettati i limiti imposti dalle leggi speciali e a motivare la sua decisione, indicando parametri e criteri di riferimento. La motivazione adeguata è incensurabile in Cassazione.
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….MA ATTENZIONE! Da quanto detto NON discende che i limiti pubblicistici si applichino solo ai rapporti tra privato e Pubblica Amministrazione. I limiti pubblicistici si applicano tutte le volte in cui l’immissione acustica derivi da una fonte sonora specificamente disciplinata dalle leggi speciali cioè nei rapporti tra privati e esercenti attività produttive
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nei rapporti tra privati ed esercenti attività produttive
se le immissioni sonore superano i limiti posti dalle leggi speciali sono di per sé illegittime (le immissioni acustiche determinate da un'attività produttiva che superino i normali limiti di tollerabilità fissati, nel pubblico interesse, da leggi o regolamenti, e da verificarsi in riferimento alle condizioni del fondo che le subisce, sono da reputarsi illecite, sicché il giudice, dovendo riconoscerle come tali, può addivenire ad un contemperamento delle esigenze della produzione soltanto al fine di adottare quei rimedi tecnici che consentano l'esercizio della attività produttiva nel rispetto del diritto dei vicini a non subire immissioni superiori alla normale tollerabilità (Cass. 5564/2010). Se le immissioni sonore rientrano entro tali limiti il giudice applica comunque l’art. 844 c.c.: l'art. 844, secondo comma, cod. civ., nella parte in cui prevede la valutazione, da parte del giudice, del contemperamento delle esigenze della produzione con le ragioni della proprietà, considerando eventualmente la priorità di un determinato uso, deve essere letto, tenendo conto che il limite della tutela della salute è da ritenersi ormai intrinseco nell'attività di produzione oltre che nei rapporti di vicinato, alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata, dovendo considerarsi prevalente rispetto alle esigenze della produzione il soddisfacimento ad una normale qualità della vita (Cass. 5564/2010).
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Questo ragionamento vale anche a seguito dell’introduzione dell’art
Questo ragionamento vale anche a seguito dell’introduzione dell’art. 6 ter D.L. 208 del 30 dicembre 2008, conv. con L. 13 del 27 febbraio 2009? L’art. 6 ter della legge sulle Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente dispone che: 1. Nell'accertare la normale tollerabilità delle immissioni e delle emissioni acustiche, ai sensi dell'articolo 844 del codice civile, sono fatte salve in ogni caso le disposizioni di legge e di regolamento vigenti che disciplinano specifiche sorgenti e la priorità di un determinato uso. 1-bis. Ai fini dell'attuazione del comma 1, si applicano i criteri di accettabilità del livello di rumore di cui alla legge 26 ottobre 1995, n. 447, e alle relative norme di attuazione.
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La risposta della giurisprudenza di legittimità e costituzionale è: SI
Per la Corte Costituzionale (ordinanza 103/2011): è inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 6 ter d.l. 208/2008 in riferimento agli artt. 3 e 32 Cost. sul piano ermeneutico, è inesplorato il tentativo di fornire una identificazione del significato e dell’ambito della assai generica locuzione «sono fatte salve in ogni caso le disposizioni di legge e di regolamento vigenti che disciplinano specifiche sorgenti e la priorità di un determinato uso», contenuta nella norma in esame, cui il rimettente conferisce del tutto apoditticamente una portata derogatoria rispetto alla disciplina codicistica in tema di immissioni; in particolare, il giudice a quo non adempie al dovere di chiarire quale sia la eventuale influenza di tale clausola di salvezza rispetto ai criteri civilistici di accertamento (riferiti eventualmente anche alla lesione del diritto alla salute) del limite della normale tollerabilità delle immissioni acustiche, che la norma medesima prevede che continuino ad essere applicati «ai sensi dell’art. 844 cod. civ.»; con riguardo a ciò, il rimettente trascura altresì di considerare che (nel pur variegato contesto giurisprudenziale di legittimità) è consolidato il principio che differenzia – quanto ad oggetto, finalità e sfera di applicazione – la disciplina contenuta nel codice civile dalla normativa di diritto pubblico: l’una posta a presidio del diritto di proprietà e volta a disciplinare i rapporti di natura patrimoniale tra i privati proprietari di fondi vicini; l’altra diretta – con riferimento ai rapporti tra i privati e la p.a. – alla tutela igienico-sanitaria delle persone o comunità esposte;
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Sulla scorta di tale pronuncia, la Corte di Cassazione ha offerto una interpretazione della norma costituzionalmente orientata: In tema di immissioni acustiche, la differenziazione tra tutela civilistica e tutela amministrativa mantiene la sua attualità anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 6-ter del d.l. n. 208 del 2008, convertito con modificazioni in l. n. 13 del 2009, al quale non può aprioristicamente attribuirsi una portata derogatoria e limitativa dell'art. 844 c.c., con l'effetto di escludere l'accertamento in concreto del superamento del limite della normale tollerabilità, dovendo comunque ritenersi prevalente, alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata, il soddisfacimento dell'interesse ad una normale qualità della vita rispetto alle esigenze della produzione (Cass /2015; Cass /2016).
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Tanto rumore….. per nulla?
L’art. 6 ter è stato recentemente modificato dalla Legge di Bilancio 2019 che ha introdotto il comma 1 bis: Ai fini dell'attuazione del comma 1, si applicano i criteri di accettabilità del livello di rumore di cui alla legge 26 ottobre 1995, n. 447, e alle relative norme di attuazione. Tanto rumore….. per nulla?
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