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PubblicatoValentina Rizzo Modificato 5 anni fa
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Diritto del lavoro Corso di Laurea in Giurisprudenza a.a. 2018-2019
Prof.ssa Silvia Borelli Lezione VI – Efficacia oggettiva del contratto collettivo
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Efficacia reale del contratto collettivo
Art c.c. Art c.c.: indisponibilità dei diritti = annullamento delle rinunzie e transazioni. inderogabilità delle clausole del contratto collettivo= nullità delle clausole difformi del contratto individuale + sostituzione di diritto delle clausole difformi (art e 1419 co. 2 c.c.) * Eccezioni: rinunzie e transazioni operate 1) davanti alla commissione di conciliazione della DTL (art. 410 c.p.c.); 2) davanti al giudice (art. 420 c.p.c.); 3) davanti alle commissioni di conciliazione previste dai contratti collettivi (art. 412 ter c.p.c.); 4) davanti al collegio di conciliazione e arbitrato irrituale (art. 412 quater c.p.c.); 5) nelle sedi di certificazione (art. 82 d. lgs. 276/2003); 6) in sede di conciliazione monocratica (art. 11 d. lgs. 124/2004).
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Efficacia reale del contratto collettivo
Derogabilità in melius : cumulo/conglobamento; clausole di inscindibilità Inefficacia delle clausole dismissive del contratto collettivo (art c.c.), salvo sia espressamente conferito all’o.s. il potere di disporre di un diritto disponibile
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Efficacia della parte obbligatoria del contratto collettivo
Clausole che obbligano il datore di lavoro nei confronti dei sindacato o delle rappresentanze dei lavoratori o che obbligano i soggetti collettivi (che hanno stipulato il contratto collettivo o altri) In caso di inadempimento: sanzioni endo-associative (es. se il contratto decentrato viola una clausola di rinvio del CCNL); responsabilità nei confronti dell’oo.ss. (condotta antisindacale) o dell’associazione datoriale/datore di lavoro
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