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LA MALATTIA NEL RAPPORTO

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Presentazione sul tema: "LA MALATTIA NEL RAPPORTO"— Transcript della presentazione:

1 LA MALATTIA NEL RAPPORTO
Area Lavoro e Previdenza “I MERCOLEDI’ DELLA PREVIDENZA” LA MALATTIA NEL RAPPORTO DI LAVORO Milano, 18 marzo 2009 A cura di Anna Colombini _______________________________________________________________

2 DEFINIZIONE e CARATTERISTICHE
alterazione dello stato di salute che abbia come conseguenza un’assoluta o parziale incapacita’ al lavoro, che comporti la necessita’ di assistenza medica e la somministrazione di mezzi terapeutici concreta  va valutata raffrontando la patologia del lavoratore con il tipo di prestazione a cui deve adempiere attuale  deve essere concomitante con il mancato adempimento della prestazione _______________________________________________________________

3 LA MALATTIA la Costituzione la Giurisprudenza (art. 32, 38)
le Circolari e msg. INPS il Codice Civile (art. 2110) le Leggi ( n. 833, n. 33) _______________________________________________________________

4 EFFETTI DELLA MALATTIA SUL RAPPORTO DI LAVORO
 l’assenza del lavoratore è giustificata  decorre l’anzianità di servizio  il lavoratore ha diritto a percepire un trattamento economico la cui misura e durata è individuata dalla Legge o dalla Contrattazione Collettiva  il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per un periodo la cui durata è stabilito dalla Contrattazione Collettiva _______________________________________________________________

5 PERIODO DI COMPORTO Il lavoratore ammalato, oltre alla tutela economica, ha diritto: alla conservazione del posto di lavoro per un periodo “di comporto”, determinato specificamente dalla contrattazione collettiva nazionale di settore Al superamento del periodo di comporto, il datore di lavoro può -anche in costanza di malattia- recedere dal contratto, nel rispetto delle procedure per il licenziamento individuale _______________________________________________________________

6 GARANZIA ECONOMICA I LAVORATORI HANNO DIRITTO A:
TRATTAMENTO ECONOMICO EROGATO DALL’AZIENDA INDENNITA’ INPS ruolo della Contrattazione collettiva nazionale: interviene per garantire la retribuzione al lavoratore durante la malattia sostituendo o integrando le disposizioni previste dalla Legge per le diverse categorie _______________________________________________________________

7 non ha diritto all’indennità INPS:
SULLA BASE DEL TRATTAMENTO DI MIGLIOR FAVORE PREVISTO DAI CCNL IL DATORE INTERVIENE: SE IL LAVORATORE ha diritto all’indennità INPS: per il valore della quota integrativa dell’indennità INPS necessaria per raggiungere il trattamento economico previsto dal CCNL di riferimento non ha diritto all’indennità INPS: per il valore dell’intero trattamento economico previsto dal CCNL di riferimento _______________________________________________________________

8 LAVORATORI BENEFICIARI DELL’INDENNITA’ DI MALATTIA A CARICO DELL’INPS
SETTORE LAVORATORI BENEFICIARI DELL’INDENNITA’ DI MALATTIA A CARICO DELL’INPS LAVORATORI ESCLUSI Industria Apprendisti Operai Lavoratori a domicilio Impiegati (compresi i quadri) Dirigenti Terziario Impiegati (compresi i quadri) Viaggiatori / piazzisti/rappresen-tanti _______________________________________________________________

9 OBBLIGHI DEL LAVORATORE AMMALATO
COMUNICARE L’ASSENZA AL DATORE DI LAVORO NEI TERMINI INDICATI DAL C.C.N.L. DI SETTORE In caso di inottemperanza i ccnl prevedono la possibilità di procedere alla contestazione ed alla successiva comminazione del provvedimento disciplinare _______________________________________________________________

10 Segue OBBLIGHI DEL LAVORATORE AMMALATO
INVIO DEL CERTIFICATO ALL’INPS ENTRO I 2 GIORNI SUCCESSIVI AL RILASCIO (FATTO SALVO IL GIUSTI-FICATO IMPEDIMENTO) SE LA SCADENZA FOSSE IN GIORNO FESTIVO SLITTA AL 1° GIORNO LAVORATIVO SUCCESSIVO AL DATORE ENTRO I 2 GIORNI SUCCESSIVI AL RILASCIO IL TARDIVO INVIO PUO’ COMPORTARE SIA LA SANZIONE ECONOMICA CHE QUELLA DISCIPLINARE _______________________________________________________________

11 SANZIONI PER TARDIVO INVIO DEL CERTIFICATO
IL TARDIVO INVIO DEL CERTIFICATO ALL’INPS COMPORTA LA PERDITA DEL DIRITTO ALL’INDENNITÀ L’INDENNITÀ NON SPETTA: per tutta la durata del ritardo, compreso il giorno in cui avviene la spedizione o la consegna, escludendo i 3 giorni di “carenza”, se trattasi di inizio malattia per i giorni compresi tra la data di scadenza della prognosi precedente e quella di consegna/spedizione del certificato successivo, se trattasi di ritardo nell’invio del certificato di continuazione _______________________________________________________________

12 Segue: SANZIONI PER TARDIVO INVIO DEL CERTIFICATO
Conseguentemente: VENGONO INDENNIZZATI ESCLUSIVAMENTE I GIORNI A DISPOSIZIONE DEL LAVORATORE PER L’INOLTRO DEL CERTIFICATO, ANCHE IN CASO DI CERTIFICATO DI CONTINUAZIONE RITARDO IN “SENSO STRETTO” Tale principio non si applica se, in caso di continuazione, il 2° certificato inoltrato in ritardo segue ad altro già trasmesso fuori termine e dopo la scadenza della prognosi _______________________________________________________________

13 TARDIVO INVIO CERTIFICATO ESEMPIO 1
MALATTIA DAL 10 AL 15- CONTIN. DAL 16 AL 1° CERT. SPEDITO IL 18 DAL 10 AL 12 DAL 13 AL 15 DAL 16 AL 21 (DA SPEDIRE ENTRO IL 12) (DA SPEDIRE ENTRO IL 18) 2° CERT. SPEDITO IL 18 SI’ INDENNITA’ (SONO FATTI SALVI I GIORNI A DISPOSIZIONE DEL LAV. PER L’INOLTRO- ma sono i 3 giorni di carenza) NO INDENNITA’ PER RITARDATO INVIO SI’ INDENNITA’ (IL 2° CERT. INVIATO NEI TERMINI) _______________________________________________________________

14 TARDIVO INVIO CERTIFICATO ESEMPIO 2
MALATTIA DAL 10 AL 15 - CONTIN. DAL 16 AL 1° CERT. SPEDITO IL 14 DAL 10 AL 12 DAL 13 AL 14 DAL 15 AL 18 DAL 19 AL 20 IL 21 (DA SPEDIRE ENTRO IL 12) (DA SPEDIRE ENTRO IL 18) 2° CERT. SPEDITO IL 20 SI’ INDENNITA’ (SONO FATTI SALVI I GIORNI A DISPOSIZIONE DEL LAV. PER L’INOLTRO- ma sono i 3 giorni di carenza) NO IND. PER RITARD. INVIO SI’ INDENNITA’ _______________________________________________________________

15 TARDIVO INVIO CERTIFICATO ESEMPIO 3
MALATTIA DAL 10 AL 15- CONTIN. DAL 16 AL 1° CERT. SPEDITO IL 20 DAL 10 AL 12 DAL 13 AL 20 IL 21 (DA SPEDIRE ENTRO IL 12) (DA SPEDIRE ENTRO IL 18) 2° CERT. SPEDITO IL 20 SI' INDENNITA’ (SONO FATTI SALVI I GIORNI A DISPOSIZIONE DEL LAV. PER L’INOLTRO- ma sono i 3 giorni di carenza) NO IND. PER RITARD. INVIO DEL 1° CERT. OLTRE LA PROGNOSI SI' INDENNITA’ _______________________________________________________________

16 mediante i rispettivi servizi medico-legali
VISITA DI CONTROLLO STRUTTURE SANITARIE PUBBLICHE AUTORIZZATE A EFFETTUARE I CONTROLLI SANITARI DEI LAVORATORI DIPENDENTI ASL mediante i rispettivi servizi medico-legali INPS mediante medici inseriti in liste speciali, istituite presso ogni sede dell’Istituto _______________________________________________________________

17 VISITA DI CONTROLLO direttamente a richiesta dal datore
PUO’ ESSERE DISPOSTA direttamente a richiesta dal datore dall’INPS di lavoro fin dal primo giorno di assenza del lavoratore non più di una volta nella stessa giornata con comunicazione anche telefonica, cui deve far seguito richiesta scritta _______________________________________________________________

18 VISITA DI CONTROLLO FASCE ORARIE DI REPERIBILITA’
dalle ore dalle ore 17.00 alle ore alle ore 19.00 anche la domenica e i giorni festivi _______________________________________________________________

19 VISITA DI CONTROLLO Le varie fasi della visita di controllo:
richiesta azienda visita accetta l’esito della consegna al lavoratore visita della copia del referto il lavoratore non accetta l’esito l’INPS acquisisce il referto della visita e comunica entro 24 ore al datore di lavoro gli esiti il medico invita il lavoratore a dell’accertamento sottoporsi a visita di controllo presso il gabinetto diagnostico della sede INPS interessata, per il giudizio definitivo che spetta al coordinatore sanitario _______________________________________________________________

20 VISITA DI CONTROLLO OBBLIGO DEL LAVORATORE DI RISPETTARE LE
FASCE ORARIE Anche nei giorni successivi a quello della visita domiciliare già avvenuta, per permettere ulteriori accertamenti Pareri contrastanti della GIURISPRUDENZA _______________________________________________________________ Opportunità di USARE DILIGENTEMENTE lo strumento delle visite mediche di controllo

21 VISITA DI CONTROLLO IMPOSSIBILITÀ AD EFFETTUARE LA VISITA MEDICA DOMICILIARE DI CONTROLLO PER FATTO IMPUTABILE AL LAVORATORE IL MEDICO DEVE rilasciare apposito avviso al lavoratore, invitandolo a presentarsi al controllo ambulatoriale il giorno successivo non festivo, presso il competente presidio sanitario pubblico, indicato nello stesso avviso, salvo che il lavoratore non abbia ripreso l’attività lavorativa darne immediata comunicazione all’INPS, che a sua volta avvisa il datore di lavoro _______________________________________________________________

22 ASSENZA DEL LAVORATORE
VISITA DI CONTROLLO ASSENZA DEL LAVORATORE sanzioni economiche sanzioni disciplinari perdita del trattamento previste dalla a carico del datore di lavoro contrattazione perdita dell’indennità collettiva a carico INPS, qualora spettante _______________________________________________________________

23 Trattamento a carico del
VISITA DI CONTROLLO SANZIONI ECONOMICHE Perdita Indennità a carico INPS Trattamento a carico del datore di lavoro comunque anticipata dal datore di lavoro per la quota a carico AZIENDA, la SANZIONE potrà essere trattenuta immediatamente se l’INPS non riconosce valide le giustificazioni del lavoratore _______________________________________________________________ al lavoratore comunica al datore di lavoro l’entità delle sanzioni applicabili il datore di lavoro potrà recuperare l’importo anticipato al lavoratore

24 ASSENZA DEL LAVORATORE ALLA VISITA DI CONTROLLO
ISTRUZIONI INPS ASSENZA ALLA 1° VISITA ASSENZA ALLA 2° VISITA ASSENZA ALLA 3° VISITA perdita totale dell’indennità economica a carico INPS dal momento della visita, fino al termine della malattia perdita totale di qualsiasi trattamento economico per i primi 10 giorni di malattia sanzione del 50% fino a guarigione o a successiva visita di controllo _______________________________________________________________

25 VISITA DI CONTROLLO REPERIBILITA’ AL DOMICILIO DURANTE LE FASCE ORARIE
pronunce della GIURISPRUDENZA di CASSAZIONE effettiva e attuale disponibilità alla visita e non solo semplice presenza fisica al domicilio; presenza materiale al domicilio e propria completa messa a disposizione _______________________________________________________________

26 INDENNITA’ DI MALATTIA A CARICO INPS
SPETTA DAL QUARTO GIORNO DI ASSENZA PER MALATTIA E I PRIMI 3 GIORNI SONO DENOMINATI “CARENZA” di regola dalla data di rilascio del certificato dal giorno precedente quello del rilascio, se la data riportata sull’attestazione medica “dichiara di essere ammalato dal” non retroagisce di oltre un giorno dalla data di rilascio se manca la data di inizio malattia del certificato: quando la data riportata retroagisce di oltre un giorno Il 4° giorno si computa _______________________________________________________________ IL PRIMO GIORNO DI CARENZA PU0’ COINCIDERE CON L’ULTIMO LAVORATO

27 TRATTAMENTO ECONOMICO A CARICO AZIENDA
Il datore di lavoro eroga al lavoratore ammalato: B) APPRENDISTI, OPERAI, IMPIEGATI TERZIARIO: A) IMPIEGATI INDUSTRIA: il trattamento economico nella misura e per la durata stabilita dal CCNL PRIMI TRE GIORNI di malattia (carenza) DAL 4° GIORNO: integrazione dell’indennità economica INPS, fino a concorrenza del tratta-mento stabilito dal CCNL _______________________________________________________________ Il trattamento economico a carico datore di lavoro è imponibile per il calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali

28 MISURA DELL’INDENNITA’
L’INDENNITA’ E’ DOVUTA PER LE GIORNATE INDENNIZZABILI COMPRESE NEL PERIODO, IN MISURA PERCENTUALE DELLA RETRIBUZIONE MEDIA GIORNALIERA PARI A: 50% NEI PRIMI 20 GIORNI DI MALATTIA 66,66% A DECORRERE DAL 21° GIORNO (Fino a guarigione, nell’osservanza del massimo di giorni annui) _______________________________________________________________

29 INTEGRAZIONE DELL’INDENNITA’
La retribuzione ad integrazione dell’indennità economica INPS trova il suo fondamento nei CCNL ragguagliata al lordo il datore di lavoro dovrà corrispondere la differenza fra l’indennità erogata dall’INPS e la reribuzione mensile lorda prevista dal contratto L’integrazione può essere ragguagliata al netto il valore dell’indennità a carico INPS sarà calcolata attraverso l’operazione di “lordizzazione” _______________________________________________________________ GENERALMENTE LA GARANZIA CONTRATTUALE SI RIFERISCE ALLA RETRIBUZIONE “NETTA”

30 DETERMINAZIONE DEL COEFFICIENTE DI LORDIZZAZIONE
L’operazione serve ad evitare che il lavoratore ammalato percepisca una retribuzione netta più elevata rispetto a chi presta normale attività. Il coefficiente di lordizzazione, che è direttamente proporzionale all’aliquota contributiva a carico del lavoratore, si determina applicando la seguente formula: 100 ________________________________________________________________________________________________________ = 100 - aliquota contributiva a carico lavoratore (9,19) 100 : ( ,19) = 1, _______________________________________________________________

31 Procedura non lordizzata Lavoratore non ammalato
ESEMPIO “A” PROCEDURA “NON LORDIZZATA” Ipotesi di retribuzione lorda mensile di E ,11 Integrazione di malattia al 100% trattamento INPS ipotetico E ,96 Aliquota contributiva a carico del lavoratore ,19% Procedura non lordizzata Lavoratore ammalato Lavoratore non ammalato Indennità malattia a carico dell’Ente (ipotizzata) 506,96 + Integrazione contrattuale al 100% a carico dell’azienda (1032,11-506,96 = 525,15) 525,15 = Retribuzione lorda 1032,11 - Contributi previdenziali 9,19% su quanto erogato dall’azienda 1032,11 x 9,19% 94,84 = 525,00 x 9,19% 48,24 = Retribuzione imponibile fiscale 983,87 937,27 _______________________________________________________________ Il lavoratore ammalato, rispetto a quello che lavora, ha un imponibile fiscale più alto di ben 46,60 Euro

32 PROCEDURA “LORDIZZATA” Lavoratore non ammalato
ESEMPIO “B” PROCEDURA “LORDIZZATA” Ipotesi di retribuzione lorda mensile di E ,11 Integrazione di malattia al 100%trattamento INPS ipotetico E ,96 Coefficiente di lordizzazione: 1,10120 Aliquota contributiva a carico del lavoratore ,19% Procedura lordizzata Lavoratore ammalato Lavoratore non ammalato Indennità malattia a carico dell’Ente (ipotizzata) 506,96 + Integrazione contrattuale al 100% a carico dell’azienda “lordizzando” quanto già erogato dall’Ente (506,96 x 1,10120) = 558,26 1032,11 – 558,26 = 473,85 473,85 = Retribuzione lorda 980,81 - 1032,11 - Contriuti previdenziali 9,19% su quanto erogato dall’azienda 1032,11 x 9,19% 94,84 = 473,85 x 9,19% (per la lordizzazione si possono fare i calcoli esatti senza arrotondamento) 43,54 = Retribuzione imponibile 937,27 _______________________________________________________________ L’azienda è tenuta ad integrare solamente 473,85 invece delle 525,15 euro del procedimento “normale”. Trattasi di ben 51,3 euro lorde in meno (più i contributi che sulla stessa graverebbero a carico dell’azienda).

33 NOZIONE DI RETRIBUZIONE
SI INTENDE QUELLA IMPONIBILE OSSIA TUTTO CIO’ CHE IL LAVORATORE RICEVE DAL DATORE IN DENARO O NATURA, AL LORDO DI RITENUTE, IN DIPENDENZA DEL RAPPORTO DI LAVORO, IVI COMPRESI I RATEI DELLE MENSILITA’ AGGIUNTIVE E DEGLI EMOLUMENTI A CARATTERE RICORRENTE, NON CORRISPOSTI NEL NORMALE PERIODO DI PAGA SONO DA ESCLUDERE: indennità sostitutiva delle ferie indennità sostitutiva del preavviso somme corrisposte a integrazione indennità di malattia ratei di tredicesima o altre mensilità, se il datore di lavoro è tenuto per contratto a corrisponderli per intero, a prescindere da attività lavorativa ridotta ex festività soppresse se interamente retribuite dal datore a prescindere da attività lavorativa ridotta importi “decontribuiti” _______________________________________________________________

34 CALCOLO DELLA RETRIBUZIONE MEDIA GLOBALE GIORNALIERA
OPERAI RETRIBUITI A ORE a) determinare la retribuzione lorda percepita dal lavoratore per il mese o le 4 settimane immediatamente precedente l’evento b) determinare il rateo mensile degli emolumenti a carattere ricorrente non facenti parte della retribuzione mensile (tredicesima, premi,….) c) determinare il numero delle giornate lavorate o retribuite (festività godute, permessi retribuiti, nonché la sesta giornata (coeff. 0,20)) d) dividere a) per numero giornate c) e) dividere b) per 25 (divisore fisso) f) sommare l’importo d) all’importo e) RMG = (a : c) + (b : 25) _______________________________________________________________

35 IMPIEGATI MENSILIZZATI
Segue: CALCOLO DELLA RETRIBUZIONE MEDIA GLOBALE GIORNALIERA IMPIEGATI MENSILIZZATI a) determinare la retribuzione lorda percepita per il mese precedente l’evento b) determinare il rateo mensile degli emolumenti a carattere ricorrente non facenti parte della retribuzione mensile (tredicesima, premi annui, ...) c) sommare gli importi di cui ai punti a) e b) e dividere per 30 RMG = (a + b) : 30 SE MESE NON INTERAMENTE LAVORATO dividere la retribuzione lorda spettante per le giornate di lavoro prestate nel mese, per il numero delle giornate stesse compresi sabati, domeniche e festività retribuite determinare il rateo mensile degli emolumenti ultramensili e dividerlo per 30 sommare i due risultati ottenuti _______________________________________________________________

36 Segue: CALCOLO DELLA RETRIBUZIONE MEDIA GLOBALE GIORNALIERA
OPERAI MENSILIZZATI La retribuzione media del mese precedente l’evento può essere determinata dividendo, per il divisore fisso 26, la retribuzione del mese considerato, purchè interamente lavorato Determinare il rateo mensile lordo degli emolumenti a carattere ricorrente e dividerlo per il divisore fisso 25 RMG = (a : 26) + (b : 25) se il mese non è stato interamente lavorato la relativa retribuzione giornaliera deve essere determinata come per gli operai retribuiti a ore, lett. a) c) e d) _______________________________________________________________

37 GIORNATE INDENNIZZABILI
GIORNI INDENNIZZABILI GIORNI ESCLUSI Operai Giorni feriali compreso il sabato in caso di settimana corta Domenica, festività nazionali e infrasettimanali Impiegati commercio Tutti i giorni compresi nel periodo di malattia Festività nazionali e infrasettimanali cadenti in domenica _______________________________________________________________

38 PERIODO MASSIMO INDENNIZZABILE
MAX 180 GIORNI INDENNIZZABILI IN UN ANNO SOLARE NEL PERIODO SONO DA COMPUTARE TUTTE LE GIORNATE DI MALATTIA OGGETTO DI CERTIFICAZIONE CON PROGNOSI DI INABILITA’, ANCHE SE NON INDENNIZZATE Esempio: carenza, mancata o ritardata certificazione, assenza a visita di controllo, festività AI FINI DEL COMPUTO SONO DA ESCLUDERE I PERIODI DI MALATTIA: connessi con l’astensione per congedo di maternita’ e parentale causati da malattia professionale o infortunio sul lavoro la malattia tubercolare la malattia causata da fatto di terzi, nei confronti dei quali l’INPS ha esperito azione di surroga ex art codice civile _______________________________________________________________

39 CONTINUAZIONE E RICADUTA
entro il primo giorno successivo alla scadenza della prognosi precedente LA PROSECUZIONE DELLA MALATTIA DEVE ESSERE CERTIFICATA se il certificato è redatto prima, i giorni della successiva malattia si computano tenendo conto della data di redazione del secondo certificato Esempio: 1° certificato con prognosi dall’1 al 7 2° certificato rilasciato il giorno 7 con prognosi di 4 giorni Le giornate indennizzate dal 2° certificato saranno 7,8,9,10 debitamente certificata dal medico (barrata apposita casella) LA RICADUTA NELLA STESSA MALATTIA O ALTRA CONSEGUENZIALE DEVE ESSERE: _______________________________________________________________ se interviene entro 30 giorni dalla cessazione della precedente è considerata continuazione

40 EFFETTI DELLA RICADUTA
Non si applica la carenza (primi 3 giorni) a meno che la precedente malattia sia durata meno di 3 giorni I giorni della nuova malattia si sommano ai precedenti ai fini del raggiungimento del 20° giorno; a partire dal 21° giorno la misura dell’indennità passa dal 50% al 66,66% della retribuzione Esempio: dal giorno 1 al carenza 1° certificato durata 15 giorni dall’1 al 15 dal giorno 4 al % 2° certificato di ricaduta dal 20 al 30 dal 20 al % dal 25 al ,66% _______________________________________________________________ LA RETRIBUZIONE DI RIFERIMENTO E’ LA STESSA PRESA A BASE PER IL CALCOLO DELL’INDENNITA’ DELLA MALATTIA PRECEDENTE

41 CICLI DI CURE RICORRENTI
LAVORATORI CHE SI SOTTOPONGONO PERIODICAMENTE A CICLI DI CURE COMPORTANTI INCAPACITA’ AL LAVORO SI APPLICANO I CRITERI DELLA RICADUTA UN’UNICA CERTIFICAZIONE DEL CURANTE CHE ATTESTI LA NECESSITA’ DI TRATTAMENTI RICORRENTI L’UNO COME RICADUTA DELL’ALTRO PERIODICHE DICHIARAZIONI DELLA STRUTTURA SANITARIA RIPORTANTI IL CALENDARIO DELLE PRESTAZIONI EFFETTIVAMENTE ESEGUITE _______________________________________________________________ DA INVIARE PRIMA DELL’INIZIO DELLA TERAPIA CON L’INDICAZIONE DEI GIORNI DI TERAPIA

42 FESTIVITA’ Agli OPERAI spetta l’indennità per tutte le giornate di malattia comprese nel periodo di malattia, con l’esclusione delle DOMENICHE e delle FESTIVITA’ NAZIONALI E INFRASETTIMANALI Agli IMPIEGATI spetta l’indennità per tutte le giornate comprese nel periodo, con esclusione delle FESTIVITA’ NAZIONALI E INFRASETTIMANALI CADENTI DI DOMENICA SANTO PATRONO: Se il datore di lavoro è tenuto a retribuire normalmente questa giornata, l’indennità di malattia non compete _______________________________________________________________

43 FESTIVITA’ SOPPRESSE LE FESTIVITA’ SOPPRESSE DALLA LEGGE 5 MARZO 1977 n. 54 San Giuseppe, Ascensione, Corpus Domini, S.S. Pietro e Paolo, 4 novembre Sono indennizzate Sono giornate normalmente lavorate e retribuite Se ex festività Ma se coincidenti con la domenica si applicano le normali disposizioni per la domenica Non indennizzabili per gli operai _______________________________________________________________ Indennizzabilità per gli impiegati

44 Sono pagate con le maggiorazioni nella prima domenica successiva
Segue: FESTIVITA’ SOPPRESSE Per il giorno ex festivo spetta l’indennità Se ex festività Sono pagate con le maggiorazioni nella prima domenica successiva La domenica non sarà indennizzabile perché retribuita dal d.d.l. (per impiegati) _______________________________________________________________

45 MALATTIA A “CAVALIERE” DI DUE ANNI SOLARI
TRATTASI DI EVENTO INIZIATO NEL CORSO DI UN ANNO CHE SI PROTRAE NELL’ANNO SUCCESSIVO In ciascun anno l’indennità viene corrisposta per un massimo di 180 giorni La malattia viene considerata un unico episodio morboso ai fini della carenza e della misura CONDIZIONI PER IL RIPRISTINO DEL DIRITTO NEL NUOVO ANNO la malattia deve essere documentata anche in assenza di pagamento dell’indennità deve permanere il rapporto di lavoro o il rapporto assicurativo il rapporto di lavoro, all’inizio del nuovo anno non deve risultare cessato o sospeso da oltre due mesi (60 giorni) _______________________________________________________________ NON SI APPLICANO LE SANZIONI PREVISTE PER IL RITARDATO INVIO DEL CERTIFICATO

46 PART TIME LA CORRESPONSIONE DELL’INDENNITÀ NEL PART TIME: ORIZZONTALE:
le giornate di malattia sono indennizzate con gli stessi criteri dei lavoratori a tempo pieno, il calcolo è riferito alla retribuzione effettivamente erogata nel periodo di riferimento VERTICALE SETTIMANALE: ai fini della carenza, nonché del computo delle indennità e del periodo max indennizz. si considerano tutte le giornate di malattia certificate la corresponsione dell’indennità è limitata ai giorni lavorativi da contratto la rmg si determina sulla base delle giornate lavorate o comunque retribuite nel periodo escludendo le giornate non lavorative _______________________________________________________________

47 VERTICALE ANNUALE O CICLICO
PART TIME VERTICALE ANNUALE O CICLICO LA MALATTIA POTREBBE ANCHE COMINCIARE O COMUNQUE CADERE, ANCHE SOLO PARZIALMENTE, NEL PERIODO IN CUI NON E’ PREVISTA UNA PRESTAZIONE LAVORATIVA L’INPS EROGA L’INDENNITA’ PER LE SOLE GIORNATE PER LE QUALI ERA PREVISTA ATTIVITA’ LAVORATIVA LA RETRIBUZIONE DI RIFERIMENTO E’ QUELLA EROGATA NELL’ULTIMO PERIODO LAVORATIVO LA CARENZA INIZIA DAL PRIMO GIORNO DELLA DATA PREVISTA PER LA RIPRESA DELL’ATTIVITA’, ANCHE SE LA MALATTIA E’ COMINCIATA NEL PERIODO DI NON PRESTAZIONE LAVORATIVA _______________________________________________________________

48 Indennità di malattia:
CONTRATTO A TERMINE Indennità di malattia:  periodo indennizzabile : corrisponde ai giorni di attività lavorativa svolta nei 12 mesi precedenti l’evento morboso  periodo massimo indennizzabile : giorni nell’anno solare  computo dei periodi indennizzabili : per ogni successivo e diverso evento morboso potrà essere percepita un’indennità pari al periodo lavorato nei 12 mesi precedenti  limite : alla scadenza del contratto decade il diritto al trattamento _______________________________________________________________

49 non superiore a 30 giorni :
CONTRATTO A TERMINE se nei 12 mesi antecedenti l’evento morboso il lavoratore può far valere, presso l’attuale datore di lavoro, un periodo di attività lavorativa: superiore a 30 giorni :  l’azienda anticiperà l’indennizzo limitatamente al numero di giornate prestate alle proprie dipendenze  l’INPS interverrà erogando l’indennità per eventuali giornate lavorative svolte presso altri datori di lavoro nei 12 mesi precedenti non superiore a 30 giorni :  l’azienda non può anticipare alcuna indennità  INPS erogherà l’indennità in corrispondenza dei giorni lavorati per un max di 30 giorni, salvo che il lavoratore possa far valere altri precedenti rapporti di lavoro _______________________________________________________________

50 APPRENDISTATO Dal 1° gennaio 2007
Estensione delle disposizioni in materia di indennità giornaliera di malattia secondo la disciplina generale prevista per i lavoratori subordinati Destinatari sono tutti i soggetti, operanti in qualsiasi settore di attività, assunti con contratto di apprendistato Ai fini della misura, della durata, dei limiti erogativi della prestazione, del max indennizzabile, delle norme sulla certificazione della malattia e sui controlli si applica la disciplina vigente per i lavoratori subordinati a tempo indeterminato _______________________________________________________________

51 COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE
DAL 1° GENNAIO 2007: L’INDENNITA’ GIORNALIERA DI MALATTIA SPETTA AI COLLABORATORI NON TITOLARI DI PENSIONE E NON ISCRITTI AD ALTRE FORME PREVIDENZIALI OBBLIGATORIE REQUISITI PER L’INDENNITA’ DI MALATTIA, L’ASSICURATO DEVE: nell’anno solare che precede quello in cui è iniziato l’evento, essere in possesso di un reddito non superiore al 70% del massimale su cui si versano i contributi all’INPS (per il 2009 è pari a ,00 euro); nei dodici mesi precedenti l’evento, avere un accredito contributivo di almeno tre mensilità (anche non continuative) _______________________________________________________________

52 COLLABORAZIONI: DURATA DELL’INDENNITA’
l’indennità giornaliera di malattia a carico dell’INPS spetta Con esclusione degli eventi morbosi di durata inferiore a 4 giorni Per un massimo di 1/6 della durata complessiva del rapporto di lavoro Comunque non inferiore a 20 giorni nell’anno solare _______________________________________________________________

53 COLLABORAZIONI : MISURA
L’INDENNITA’ E’ PARI AL 50% DELL’IMPORTO CORRISPOSTO A TITOLO DI INDENNITA’ DI DEGENZA OSPEDALIERA VIENE CALCOLATA IN RELAZIONE AL MASSIMALE DI CONTRIBUZIONE VALIDO PER L'ANNO D’INSORGENZA DELL’EVENTO, SUL QUALE, DIVISO PER 365, SI APPLICANO LE SEGUENTI PERCENTUALI: 10,02% (4%) del massimale contributivo se risultano accreditate da 3 a mensilità di contribuzione nei dodici mesi precedenti; 15,04% (6%) del massimale contributivo se risultano accreditate da 5 a mensilità di contribuzione nei dodici mesi precedenti; 20,05% (8%) del massimale contributivo se risultano accreditate da 9 a mensilità di contribuzione nei dodici mesi precedenti. _______________________________________________________________

54 COLLABORAZIONI: CERTIFICAZIONE MEDICA
Se presenti i requisiti per l’indennità di malattia, il collaboratore deve: procedere all’invio della certificazione entro i due giorni successivi alla data del rilascio; una copia va inviata al committente, una copia va inviata alla sede Inps di abituale domicilio. in caso di ricovero ospedaliero, la domanda di indennità di ricovero dovrà essere redatta su apposito modulo e presentata entro 180 giorni dalla dimissione, allegando il certificato di degenza _______________________________________________________________

55 COLLABORAZIONI: VISITE DI CONTROLLO
Dal 1° gennaio 2007 è applicato ai collaboratori l’art. 5, comma 14, della legge n.638/1983, secondo cui: “QUALORA IL LAVORATORE, PUBBLICO O PRIVATO, RISULTI ASSENTE ALLA VISITA DI CONTROLLO SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO, DECADE DAL DIRITTO A QUALSIASI TRATTAMENTO ECONOMICO PER L'INTERO PERIODO SINO A DIECI GIORNI E NELLA MISURA DELLA METÀ PER L'ULTERIORE PERIODO, ESCLUSI QUELLI DI RICOVERO OSPEDALIERO O GIÀ ACCERTATI DA PRECEDENTE VISITA DI CONTROLLO” _______________________________________________________________

56 CONTRIBUZIONE FIGURATIVA
DURANTE I PERIODI DI MALATTIA AL LAVORATORE VENGONO RICONOSCIUTI I CONTRIBUTI FIGURATIVI UTILI A PERFEZIONARE IL DIRITTO E LA MISURA DELLA PENSIONE IL PERIODO MASSIMO ACCREDITABILE PER MALATTIA, AD OGGI E’ PARI A 22 MESI NELL’ARCO DELL’INTERA VITA LAVORATIVA I CONTRIBUTI FIGURATIVI ACCREDITATI PER MALATTIA NON SONO UTILI PER SONO UTILI AI FINI DELLA IL COMPUTO DEI 35 ANNI DETERMINAZIONE DEL MAGGIOR NUMERO DI ANNI DI CONTRIBUZIONE FINO AL MASSIMO DI 40 ANNI IL VALORE DI CIASCUNA SETTIMANA E’ DETERMINATO SULLA BASE DELLA RETRIBUZIONE EFFETTIVA _______________________________________________________________


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