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Area Lavoro e Previdenza

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Presentazione sul tema: "Area Lavoro e Previdenza"— Transcript della presentazione:

1 Area Lavoro e Previdenza
“I mercoledì della previdenza” I NUOVI ASSUNTI E LA GESTIONE DEL TFR NELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE Milano, 18 febbraio 2009 _____________________________________ A cura di Laura Bernini

2 Fonti normative D.lgs n. 252/2005 L. n. 296/2006 (Finanziaria 2007)
Decreti Ministeriali del 30 gennaio 2007 Chiarimenti Covip su punti problematici della Riforma Circolari INPS per adempimenti operativi (in particolare Circolare INPS n. 70 del 3 aprile 2007) _____________________________________

3 Misure caratterizzanti le adesioni alla previdenza complementare:
Libertà di scelta per i lavoratori Finanziamento alle forme pensionistiche complementari: contributi lavoratore contributi datore di lavoro TFR maturando e accantonato..(anche solo TFR) Forme di compensazione per le aziende _____________________________________

4 Forme pensionistiche complementari
Le più importanti forme pensionistiche complementari collettive sono: - i fondi pensione di carattere negoziale (tra essi F.p.c. preesistenti) - i fondi pensione aperti cui si aderisca su base collettiva. Le forme pensionistiche complementari individuali possono essere attuate mediante: - adesione ai fondi pensione aperti - contratti di assicurazione sulla vita (con finalità previdenziale). Tutte le F.p.c. hanno dovuto adeguare Statuti e Regolamenti in base alle norme di legge e alle indicazioni Covip (adeguamento progressivo dei F.p.c. preesistenti). _____________________________________

5 Tutti i lavoratori possono decidere, entro sei mesi dall’assunzione, di:
conferire esplicitamente il loro TFR ad una Forma di previdenza complementare (integralmente o anche in parte se si tratta di iscritti alla previdenza obbligatoria prima del 29 aprile 1993) mantenere il TFR come retribuzione differita (art cc); nelle aziende con almeno 50 dipendenti ciò comporta il trasferimento del TFR presso il Fondo di Tesoreria di Stato gestito dall’INPS non dire nulla: silenzio-assenso _____________________________________

6 Conferimento tacito Se il lavoratore, entro il termine dei 6 mesi, non manifesta alcuna volontà, l’impresa trasferisce automaticamente il TFR maturando: alla forma pensionistica complementare prevista da contratti o accordi collettivi; diverso fondo può essere però previsto da uno specifico accordo aziendale; in presenza di più forme pensionistiche collettive, a quella con il maggior numero di adesioni in azienda alla forma istituita presso l’INPS (Fondinps), in mancanza di una forma pensionistica complementare prevista da contratti o accordi collettivi/aziendali. _____________________________________

7 Gestione delle risorse in caso di conferimento tacito
Il TFR maturando viene investito in “linee prudenti” sono così garantiti: la restituzione del capitale rendimenti comparabili al tasso di rivalutazione TFR _____________________________________

8 Informativa ai lavoratori silenti
30 giorni prima della scadenza del semestre che i lavoratori hanno a disposizione per effettuare una scelta sul conferimento del TFR, il datore di lavoro deve fornire ai “silenti” un’adeguata informativa sulla F.p.c. cui viene destinato il loro TFR nel caso in cui non si esprimano _____________________________________

9 Dimensioni aziendali e obblighi di versamento al Fondo di Tesoreria
Per le aziende in attività al 31 dicembre 2006: calcolo numerico degli addetti sulla media annuale del 2006; per le aziende che hanno iniziato l’attività dopo il 31/12/2006, la media è calcolata con riferimento all’anno solare di inizio attività. Sono considerati tutti i lavoratori con contratto di lavoro subordinato, a prescindere dalla tipologia del rapporto di lavoro, dall’orario di lavoro e compresi i non destinatari di TFR. Lavoratori part-time calcolati in proporzione all’orario svolto. I lavoratori assenti non si computano solo quando sia stata effettuata un’assunzione in sostituzione degli stessi. I lavoratori distaccati sono contemplati nella forza aziendale del distaccante e i somministrati in capo all’impresa di somministrazione. _____________________________________

10 Finanziamento del Fondo di Tesoreria
Il versamento delle quote di TFR è effettuato dai datori di lavoro mensilmente, con le modalità e i termini previsti per il versamento della contribuzione previdenziale obbligatoria. Il versamento decorre dal mese successivo all’espressione di volontà dei lavoratori, ma per i nuovi assunti non vincolati alla previdenza complementare, il contributo è comunque dovuto fino al momento della scelta sul conferimento del TFR (nel semestre a disposizione). L’obbligo di versamento non sussiste per rapporti a tempo determinato la cui durata, prevista contrattualmente, è inferiore a tre mesi. In caso di operazione societaria in cui si realizzi il passaggio presso un datore di lavoro, non tenuto all’obbligo di versamento al Fondo di Tesoreria, di personale in precedenza alle dipendenze di datore di lavoro tenuto, il nuovo datore di lavoro deve effettuare i versamenti limitatamente a queste persone. _____________________________________

11 Prestazioni liquidate dal Fondo di Tesoreria
Il Fondo è deputato ad erogare il TFR e le relative anticipazioni secondo le modalità di cui all’art c.c. La liquidazione delle prestazioni è effettuata dal datore di lavoro anche per le quote di TFR confluite nel Fondo. Liquidazione del TFR: nella denuncia mensile riferita al mese di erogazione del TFR, il datore di lavoro recupera le quote di TFR confluite nel Fondo conguagliando con i contributi dovuti mensilmente, in base al seguente ordine di priorità: contributi dovuti al Fondo di Tesoreria; in caso di incapienza, contributi obbligatori dovuti all’INPS (IVS e minori). Il TFR liquidato è comprensivo della rivalutazione, al netto dell’imposta sostitutiva, recuperata presso il Fondo di Tesoreria alle stesse scadenze con cui va versata al Fisco. _____________________________________

12 Prestazioni liquidate dal Fondo di Tesoreria
Liquidazione delle anticipazioni: sono erogate dal datore di lavoro a valersi primariamente sugli importi accantonati e maturati fino al 31 dicembre Solo in caso di incapienza, il datore di lavoro recupera e conguaglia quote di TFR dal Fondo di Tesoreria (come per la liquidazione del TFR). Se l’importo delle prestazioni – TFR e anticipazioni – che il datore di lavoro è tenuto ad erogare al lavoratore, eccede l’ammontare dei contributi dovuti al Fondo di Tesoreria e agli Enti previdenziali nel mese di erogazione, il Fondo è tenuto a pagare l’intera quota a suo carico direttamente al lavoratore entro 30 giorni dalla segnalazione di incapienza da parte del datore di lavoro. _____________________________________

13 Nuovi assunti: manifestazione di volontà e adempimenti datoriali
I lavoratori assunti dopo il 31 dicembre 2006, entro 6 mesi dall’assunzione, manifestano la propria volontà in ordine al conferimento del TFR attraverso la compilazione del modulo TFR2. Se si tratta di assunzioni di lavoratori che, in relazione a precedenti rapporti di lavoro, si sono già espressi in merito al conferimento del TFR, il nuovo datore di lavoro deve raccogliere dagli stessi una dichiarazione e un’attestazione delle scelte compiute (modelli TFR1/2 o dichiarazione del precedente datore di lavoro o copia della domanda di adesione a Fondo pensione di iscrizione) per operare correttamente in ordine agli adempimenti datoriali legati alla destinazione del TFR e alla Previdenza complementare (situazione da gestire, modulistica da consegnare). Il datore di lavoro è tenuto a conservare la dichiarazione resa dal lavoratore al fine di contrastare eventuali future contestazioni, rilasciando allo stesso copia controfirmata. _____________________________________

14 CASISTICHE: Lavoratore riassunto che aveva conferito il TFR a una forma pensionistica complementare e che, a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, trovandosi nelle condizioni stabilite dalla legge e in coerenza con le previsioni statutarie e regolamentari, ha riscattato integralmente la posizione individuale: Il lavoratore è tenuto ad attestare al nuovo datore di lavoro l’avvenuto esercizio del diritto al riscatto integrale ed è chiamato ad effettuare nuovamente, entro sei mesi dalla nuova assunzione, la scelta sulla destinazione del TFR, attraverso la compilazione del modello TFR2. Resta fermo che, in caso di mancata compilazione e consegna del predetto modulo entro sei mesi dall’assunzione, il TFR che maturerà dal mese successivo alla scadenza del semestre verrà conferito integralmente alla forma pensionistica complementare di riferimento (silenzio-assenso). _____________________________________

15 Lavoratore riassunto che, in relazione a precedenti rapporti di lavoro, aveva optato per il mantenimento del TFR secondo il regime dell’art c.c. Il datore di lavoro continua a mantenere il TFR sulla base del predetto regime, ferma restando la possibilità, da parte del lavoratore, di rivedere in ogni momento la scelta a suo tempo effettuata e conferire il TFR maturando a una forma pensionistica complementare. _____________________________________

16 _____________________________________
Lavoratore riassunto che aveva conferito il TFR a una forma pensionistica complementare e che, a seguito della perdita dei requisiti di partecipazione a tale forma, non ha riscattato integralmente la posizione individuale Se il riscatto non è integrale, la scelta a suo tempo operata rimane efficace anche nei confronti del nuovo datore di lavoro. Tuttavia, se alla variazione del rapporto di lavoro, consegue la perdita dei requisiti di partecipazione alla forma di previdenza complementare cui il lavoratore era in precedenza iscritto, lo stesso dovrà fornire indicazioni sulla F.p.c. cui intende conferire il TFR, anche in relazione alle opportunità derivanti dal nuovo rapporto di lavoro, entro sei mesi dall’assunzione. Gli effetti della scelta, in questo caso, retroagiranno alla data dell’assunzione (anche in ipotesi di conferimento tacito) per la continuità della posizione previdenziale. Inoltre, se i lavoratori, in relazione al precedente rapporto di lavoro, conferivano solo una quota del TFR - in base alle previsione di legge e della contrattazione collettiva di riferimento - possono decidere di destinare alla forma pensionistica prescelta sia la quota di TFR prevista dagli accordi collettivi che trovano applicazione in base al nuovo rapporto di lavoro, sia l’intero TFR. _____________________________________

17 Cessazione dei requisiti di partecipazione e portabilità della posizione maturata
RISCATTO TOTALE O PARZIALE DELLA POSIZIONE MANTENIMENTO DELLA POSIZIONE PRESSO IL FONDO PENSIONE DI PROVENIENZA TRASFERIMENTO DELLA POSIZIONE AD ALTRO FONDO PENSIONE _____________________________________

18 Riscatto della posizione individuale
SE VENGONO MENO I REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE IL LAVORATORE PUO’ OTTENERE: RISCATTO PARZIALE DELLA POSIZIONE MATURATA FINO AL 50% DEL VALORE COMPLESSIVO, IN CASO DI: cessazione dell’attività lavorativa che comporti la inoccupazione per un periodo compreso tra 12 e 48 mesi procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria RISCATTO TOTALE DELLA POSIZIONE MATURATA IN CASO DI: cessazione dell’attività lavorativa che comporti la inoccupazione per oltre 48 mesi invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo morte dell’iscritto “cause diverse” _____________________________________ IL RISCATTO TOTALE NON E’ AMMESSO NEI 5 ANNI ANTECEDENTI LA MATURAZIONE DEI REQUISITI DI ACCESSO ALLE PRESTAZIONI INTEGRATIVE POICHE’ IN QUESTO CASO IL LAVORATORE PUO’ CHIEDERE LA PRESTAZIONE PENSIONISTICA ANTICIPATA

19 Decesso dell’iscritto a un fondo di Previdenza Complementare prima della maturazione del diritto a pensione l’intera posizione individuale è riscattata dagli eredi o dai beneficiari diversi indicati dall’iscritto se questi soggetti mancano, la posizione è assorbita dal Fondo, o se si tratta di Fondi pensione individuali, è devoluta a finalità sociali da individuarsi con decreto Inoltre: I Fondi Pensione possono prevedere, in caso di decesso del titolare della prestazione pensionistica: la restituzione ai beneficiari indicati dal titolare del montante residuo l’erogazione ai beneficiari stessi di una rendita calcolata sul montante residuo A questo proposito gli statuti dei Fondi specificano le modalità di erogazione della posizione residua, contemplando o meno la possibilità di rendite reversibili _____________________________________

20 ULTERIORI CAUSE DI RISCATTO
Sono quelle – es. cessazione del rapporto di lavoro e perdita dei requisiti di partecipazione al Fondo pensione -che la COVIP ha individuato nelle previsioni contenute negli Statuti e Regolamenti delle forme pensionistiche complementari prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 252/05 Riscatto totale Sono anche le condizioni di miglior favore che Statuti e Regolamenti possono prevedere con riguardo alla facoltà di riscatto _____________________________________

21 Mantenimento della posizione presso il fondo di provenienza
LA COVIP PREVEDE CHE I FONDI DEBBANO GARANTIRE QUESTA POSSIBILITA’ PER GLI ISCRITTI IN MANCANZA DI OPZIONE PER IL RISCATTO O IL TRASFERIMENTO SI APPLICA IN AUTOMATICO LA REGOLA DEL MANTENIMENTO _____________________________________

22 Trasferimento anche in assenza di cause di cessazione
Trasferimento della posizione maturata in caso di cessazione dei requisiti di partecipazione al fondo ad altra forma pensionistica complementare, alla quale il lavoratore accede in relazione alla nuova attività (ad altra forma pensionistica complementare alla quale può accedere l’aderente quando la forma di previdenza scelta non ha ricevuto la prescritta autorizzazione COVIP) Trasferimento anche in assenza di cause di cessazione dopo due anni di permanenza nella stessa forma pensionistica complementare dopo un anno di partecipazione al Fondo di previdenza complementare costituito presso l’INPS (Fondinps) _____________________________________

23 Compensazioni previdenziali
Esonero dal versamento del contributo al fondo di garanzia TFR – 0,20%, 0,40% - nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alla previdenza complementare o al Fondo della Tesoreria di Stato _____________________________________

24 Compensazioni previdenziali
Riduzione del costo del lavoro, legata ad una riduzione degli oneri sociali, nella stessa percentuale di TFR conferito alla previdenza complementare/Fondo di Tesoreria di Stato, nella seguente misura: Gli oneri che vengono ridotti sono i contributi per: Anno Percentuale 2008 0,19% 2009 0,21% 2010 0,23% 2011 0,25% 2012 0,26% 2013 0,27% Dal 2014 0,28% assegni familiari; maternità; disoccupazione. _____________________________________

25 Prestazioni erogate dai Fondi di previdenza complementare
Prestazione pensionistica complementare Anticipazioni della posizione individuale maturata _____________________________________

26 Prestazione pensionistica complementare
maturazione dei requisiti per le prestazioni pensionistiche nel regime obbligatorio di appartenenza REQUISITI DI ACCESSO 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari ECCEZIONE La pensione è erogata con un anticipo di 5 anni rispetto ai requisiti per l’accesso alle prestazioni di base nei casi di _____________________________________ invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per più di 48 mesi

27 Prestazione pensionistica complementare
rendita vitalizia erogata mensilmente come pensione integrativa MODALITÀ DI EROGAZIONE rendita + capitale nella misura massima del 50% del montante finale accumulato ECCEZIONE la pensione può essere erogata tutta in capitale se convertendo in rendita il 70% della posizione maturata, l’importo della pensione complementare è < della metà dell’assegno sociale INPS (409,05 euro mensili) il richiedente è un assunto prima del 29 aprile 1993 iscritto a questa data a forme pensionistiche complementari istituite alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421 “vecchi fondi” (art. 23, comma 7, lett. c) _____________________________________

28 Anticipazioni della posizione individuale maturata in caso di:
Spese sanitarie Spese legate a costi inerenti la prima casa di abitazione Spese legate ad ulteriori, non specificate esigenze CONFRONTABILI CON LE PRESTAZIONI ANTICIPATE DAL DATORE DI LAVORO (art c.c.) ANCHE SE IL TFR CONFLUISCE AL FONDO DI TESORERIA GESTITO DALL’INPS _____________________________________

29 L’ISCRITTO AL FONDO PUO’ CHIEDERE:
Spese sanitarie conseguenti a gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli (terapie e interventi straordinari riconosciutidalle competenti strutture pubbliche) L’ISCRITTO AL FONDO PUO’ CHIEDERE: fino al 75% della posizione individuale maturata in qualsiasi momento della partecipazione alla Forma pensionistica complementare CHI MANTIENE IL TFR IN AZIENDA (FONDO DI TESORERIA PER LE AZIENDE CON ALMENO 50 DIPENDENTI) PUÒ CHIEDERE: fino al 70% del TFR cui avrebbe diritto in caso di cessazione del rapporto di lavoro (TFR accantonato e rivalutato) dopo 8 anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro _____________________________________

30 Acquisto della prima casa per il lavoratore e per i figli
L’ASSICURATO AL FONDO PENSIONE PUÒ CHIEDERE UN ANTICIPO: fino al 75% della posizione maturata dopo 8 anni di permanenza nel sistema di previdenza complementare non solo per spese legate all’acquisto, ma anche per interventi di manutenzione, restauro, risanamento IL LAVORATORE CHE MANTIENE IL PROPRIO TFR IN AZIENDA (FONDO DI TESORERIA NELLE AZIENDE CON ALMENO 50 DIPENDENTI) PUO’ CHIEDERE: _____________________________________ fino al 70% del TFR maturato per spese legate all’acquisto dopo 8 anni di servizio nella stessa azienda

31 IL LAVORATORE CHE MANTIENE IL TFR IN AZIENDA
Inoltre: L’ISCRITTO A UN FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PUO’ CHIEDERE UNA PRESTAZIONE ANTICIPATA ANCHE IN CASO DI ULTERIORI ESIGENZE NON SPECIFICATE: dopo 8 anni di partecipazione alla previdenza complementare fino al 30% della posizione maturata IL LAVORATORE CHE MANTIENE IL TFR IN AZIENDA (FONDO DI TESORERIA NELLE AZIENDE CON ALMENO 50 DIPENDENTI) PUO’ CHIEDERE UN’ANTICIPAZIONE IN CASO DI: CONGEDI FORMATIVI E PER MALATTIA DEL BAMBINO (artt. 7 e 3 Legge 53/2000, Circolare Ministero del Lavoro n.85/2000) CONGEDI PARENTALI (art. 5 legge 151/2001) _____________________________________ fino al 70% del TFR maturato dopo 8 anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro

32 Limiti generali alle richieste
L’ADERENTE A UN FONDO PUO’ OTTENERE PIU’ DI UN’ANTICIPAZIONE SE RISPETTA SIA i singoli limiti previsti per le singole tipologie il limite massimo del 75% della posizione maturata nel Fondo IL LAVORATORE CHE MANTIENE IL TFR IN AZIENDA PUÒ CHIEDERE UNA SOLA VOLTA LE ANTICIPAZIONI ENTRO I LIMITI (SALVO CONTRATTI MIGLIORATIVI): _____________________________________ del 10% degli aventi diritto annualmente del 4% del n. totale dei dipendenti

33 Garanzia sul TFR per contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio
La cessione in garanzia del TFR non è preclusiva del conferimento a Previdenza complementare Il datore di lavoro informa il soggetto finanziatore della scelta del lavoratore di destinare il TFR alla Previdenza complementare COVIP Ministero del Lavoro Illegittima la richiesta al datore di lavoro di formalizzare con la finanziaria l’impegno a non versare il TFR dei lavoratori Nulle le clausole dei contratti di finanziamento che richiedono l’impegno del lavoratore a non destinare il TFR a previdenza complementare. Vessatorie le clausole che impegnano il lavoratore a non incrementare i versamenti al fondo o a chiedere anticipi e riscatti _____________________________________

34 SONO LIBERAMENTE CEDIBILI
Mutamento nella titolarità del soggetto depositario delle somme a garanzia (datore di lavoro Fondo pensione) In fase di accumulo la posizione non è aggredibile SONO LIBERAMENTE CEDIBILI Le somme oggetto di riscatto totale o parziale Le somme oggetto di anticipazione diverse da quelle richieste per spese sanitarie (75% max) _____________________________________

35 SONO CEDIBILI NEL LIMITE DI UN QUINTO
Le somme oggetto di anticipazione per spese sanitarie La prestazione pensionistica complementare (sia in rendita, sia in capitale) La richiesta di pagamento della finanziaria dovrà rivolgersi prioritariamente sulle quote di TFR rimaste accantonate in azienda _____________________________________


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