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PubblicatoAntonina Serafini Modificato 5 anni fa
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La politica agricola comunitaria, L’evoluzione e LE POLITICHE PER LA STABILIZZAZIONE DEL REDDITO
Corso Master Portici, aprile 2019
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Indice degli argomenti
Gli strumenti di politica agraria per il controllo dei mercati Breve storia della Pac: dal modello accoppiato al modello disaccoppiato Le principali tappe della riforma Verso il disaccoppiamento La nascita della politica di sviluppo rurale La Pac La Pac La Pac post 2020 La Gestione del rischio in Italia e nei PS
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Perché è giustificato l’intervento pubblico in agricoltura?
la struttura atomistica dell’offerta agricola; la rigidità della domanda; la bassa elasticità dell’offerta nel breve periodo; la natura biologica della produzione agricola
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Gli strumenti di politica agraria per il controllo dei mercati
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Strumenti diretti e indiretti
Interventi sul commercio estero Dazi fissi e dazi mobili Contingenti Barriere non tariffarie Sussidi all’esportazione Tasse all’esportazione Misure di stabilizzazione dei prezzi e di garanzia dei redditi agricoli Sostegno e stabilizzazione dei prezzi Integrazione dei prezzi Garanzia del reddito Controllo e gestione degli stock Ammasso pubblico Ammasso privato Aggiustamento della produzione - Quote Divieto di impianto Set aside Riconversione produttiva Garanzie di collocamento dell’offerta Aiuti alimentari Strumenti indiretti Concentrazione dell’offerta Associazionismo dei produttori (cooperative, organizzazioni dei produttori) Collegamento tra produttori e primi acquirenti Accordi interprofessionali
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Contingenti e dazi Il contingente fissa un tetto massimo al quantitativo di merce che un paese può importare, limitando la disponibilità interna del prodotto e facendo aumentare così i prezzi Il dazio è una tassa imposta sui prodotti in entrata alla frontiera e può essere: Fisso, che grava sul prodotto in maniera fissa, ovvero per unità di prodotto importato Ad valorem, è stabilito in base ad una aliquota da applicare sul prodotto importato Dazio mobile o variabile consente di garantire contemporaneamente il controllo delle importazioni e la stabilizzazione dei prezzi; si basa sulla fissazione di un prezzo minimo, detto prezzo di entrata
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Sussidi e tasse alle esportazioni
Favoriscono il flusso di esportazione verso paesi terzi e stabilizzano i prezzi interni riducendo l’offerta. Possono essere Fissi, per unità di prodotto esportato ad valorem, calcolati sul valore delle esportazioni TASSE Sono prelievi imposti alla dogana finalizzati a regimentare il flusso di prodotti in uscita; sono strumento utile a garantire l’autoapprovvigionamento interno a prezzi ragionevoli per i consumatori, qualora si verificasse una condizione di prezzi mondiali crescenti, che stimolerebbero le esportazioni riducendo la disponibilità interna (usato in Argentina)
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Le misure per il mercato interno
Prezzi garantiti Integrazione di prezzo Garanzia del reddito
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Aiuti forfettari Con la riforma Mc Sharry diventano molto utilizzati per compensare le perdite di reddito agricolo dovute alla riduzione dei prezzi di intervento. Sono chiamati anche pagamenti compensativi, erogati direttamente al reddito Questo strumento sancisce il passaggio dal modello accoppiato al modello disaccoppiato
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Controllo e gestione degli stock
Lo stoccaggio rappresenta uno strumento importante per il controllo dell’offerta Nel caso di gestione diretta, cosiddetto ammasso pubblico, lo Stato si avvale di agenzie pubbliche specializzate come l’Agea Nel caso di gestione indiretta, di ammasso privato, lo Stato concede incentivi per favorire lo stoccaggio presso strutture private
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Aggiustamento della produzione
Stabilizzatori finanziari e quantità massime garantite Quote di produzione (latte, zucchero, vino e tabacco) Divieti di nuovi impianti (vino) Set-aside Incentivi alla riconversione produttiva (premi di estirpazione vigneti e frutteti, premi di estensivizzazione, premi agroambientali, incentivi alla diversificazione merceologica, ad esempio verso colture bioenergetiche)
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La politica agricola comunitaria (Pac)
Breve storia della Pac
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La Politica Agricola Comunitaria
Entra in vigore 1962 Nasce con il Trattato di Roma 1957 PAC Politica dei prezzi e dei mercati Politica delle strutture agricole Sezione Garanzia Sezione orientamento FEOGA
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Obiettivi della PAC Sviluppo Redditi Agricoli (Economico - sociale)
(Art. 33 del Trattato C. E.) Sviluppo Redditi Agricoli (Economico - sociale) Stabilizzare i mercati prezzi redditi Assicurare un tenore di vita equo alla popolazione agricola Garantire prezzi ragionevoli ai consumatori Salvaguardia Alimentare incrementare la produttività agricola puntando sul progresso tecnico e su un impiego efficace dei fattori produttivi e della manodopera garantire la sicurezza degli approvvigionamenti alimentari
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Strumenti della Politica Agricola Comunitaria
(Art. 34 del Trattato C. E.) orientare la produzione agricola OCM Organizzazioni Comuni di Mercato: gestiscono i mercati sottoposti alla regolamentazione comunitaria con l’obiettivo di: stabilizzare i mercati garantire un reddito stabile agli agricoltori assicurare un approvvigionamento continuo
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Attraverso le OCM Un meccanismo di sostegno dei prezzi
si è organizzato il mercato agroalimentare come se fosse un unico mercato caratterizzato da: Un meccanismo di sostegno dei prezzi Un’unica protezione esterna (necessaria per garantire prezzi sostenuti) Interventi di mercato attraverso apposite Agenzie Nazionali (Italia: AIMA oggi AGEA) Attraverso le OCM
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Insostenibilità della PAC (fine anni ‘70 inizio anni ’80)
Sostegno accoppiato Esternalità negative (inquinamento, riduzione bio-diversità) Modello “intensivo” di agricoltura attraverso massiccio impiego di prodotti chimici Eccedenze strutturali dell’offerta a fronte di una stagnazione della domanda > export sussidiate Crescita spesa di bilancio Gestione interventi di mercato Sussidi alle esportazioni Difficoltà relazioni commerciali dumping Esigenza di riforma della PAC
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… e il secondo pilastro? La politica delle strutture agricole ha sempre ricevuto risorse assai limitate (la teoria dei «mercati politici») Inoltre il fallimento del primo periodo è dovuto anche ad una serie di vincoli di accesso eccessivamente restrittivi per la maggioranza degli agricoltori (L’esempio delle direttive socio-strutturali del 1972). Il ripensamento della politica strutturale e la sua riconversione verso la politica di sviluppo rurale
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Principali tappe di riforma della PAC
1) Libro Verde (1985) + il documento sul Futuro del mondo rurale (1988) 3) Agenda 2000 2) Riforma Mac Sharry (1992) 4) Riforma Fishler (2003)
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La riforma Mc Sharry del 1992
Per la prima volta si decise di abbassare il livello dei prezzi garantiti, avvicinandoli a quelli del mercato mondiale, nel tentativo di rendere più competitiva la produzione agricola comunitaria (i prezzi dei cereali furono ridotti del 29%, quelli delle carni bovine del 15%) La riduzione dei prezzi fu bilanciata da un sistema di pagamenti compensativi per tutelare i redditi agricoli, associati all’impegno al ritiro di una parte dei terreni dalla produzione (set-aside) Si passò dunque ad un sistema di sostegno parzialmente disaccoppiato Elemento innovativo furono le misure di accompagnamento, legate: ad interventi agroambientali (reg. 2078(97) Ad incentivi al prepensionamento finalizzate ad abbassare l’età media degli agricoltori europei (reg. 2079/92) Alla forestazione (2080/92)
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Agenda 2000 Una nuova visione dell’agricoltura
Definizione di un nuovo modello agricolo europeo per il nuovo millennio Introduzione del concetto di multifunzionalità dell’agricoltura Istituzionalizzazione della politica di sviluppo rurale che diventa il II pilastro della Pac La qualità prende il posto della quantità
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La riforma Fischler Annunciata come una Mid-Term Review, si è trasformata in realtà in una vera e propria riforma della politica agricola comunitaria
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I cardini della “nuova” PAC (2007-2013)
2) condizionalità 1) disaccoppiamento 3) modulazione 4) Politica di Sviluppo rurale rafforzata Revisione di alcune OCM 6 Regolamenti verticali Reg.(CE) n. 1783\2003 sullo Sviluppo rurale modifica il Reg. (CE)n. 1257\99 sul sostegno allo Sviluppo rurale da parte del FEOGA Reg.(CE) n. 1784\2003 sull’OCM cereali Reg.(CE) n. 1785\2003 sull’OCM riso Reg.(CE) n. 1786\2003 sull’OCM nel settore dei foraggi essiccati Reg.(CE) n. 1787\2003 sull’OCM nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari Reg.(CE) n. 1788\2003 per un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari Il primo pacchetto di Reg. non prende in considerazione settori quali il tabacco, olio d’oliva, cotone e luppolo, disciplinati solo nel nov
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1) Il disaccoppiamento Regime del pagamento unico
Il regime di sostegno, applicato dal 1° gennaio 2005, è totalmente svincolato dalla produzione (decoupling integrale) e prevede il cosiddetto “pagamento unico aziendale (PUA) che sostituisce i premi previsti dalle varie OCM. Tale PUA è indipendente dalla produzione, ma viene condizionato al rispetto delle disposizioni in materia di ambiente, sicurezza alimentare, salute e benessere degli animali. Calcolo del diritto: importo medio aiuti n. ettari che hanno dato diritto all’aiuto Ad ogni diritto deve corrispondere un ettaro ammissibile (superficie a seminativi e a prato pascolo) I Diritti possono essere trasferiti (Venduti)
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2) La condizionalità obiettivi linee di intervento
(Volontaria obbligatoria) obiettivi Garantire un’agricoltura “sostenibile” Proteggere l’ambiente vegetale ed animale (mantenimento delle sostanze organiche del terreno, combattere il fenomeno dell’erosione dei suoli, ecc) Tutelare il consumatore linee di intervento Rispetto di 18 criteri obbligatori di gestione in tema di ambiente, salute, sicurezza alimentare, benessere degli animali ecc. Sanzioni + decurtazione dei pagamenti ed eventuale esclusione dal regime inadempimento 2. Obbligo di mantenere le superfici agricole in buone condizioni agronomiche ed ambientali evitare abbandono delle terre
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Le modalità di riduzione o di esclusione
In caso di negligenza, la percentuale di riduzione non può superare il 5% e, in caso di recidiva, il 15% In caso di infrazione dolosa, la percentuale di riduzione non deve essere inferiore al 20% e le sanzioni possono arrivare fino all’esclusione totale da uno o più regimi di aiuto ed essere inflitte per uno o più anni civili L’importo della riduzione viene accreditato alla sezione Garanzia del FEOGA. Gli Stati Membri possono trattenere il 25% di tale importo
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La riduzione dei pagamenti è la seguente:
3) La modulazione Riduzione progressiva in termini percentuali dei pagamenti diretti corrisposti agli agricoltori titolari di aziende di grandi dimensioni a partire dal 2005 fino al 2013 definizione Garantire il passaggio della maggior parte dei sostegni dalla Politica dei prezzi e del mercato alle Politiche di Sviluppo rurale obiettivo La riduzione dei pagamenti è la seguente: 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 3% 4% 5% Gli importi risultanti dall’applicazione delle riduzioni sono messi a disposizione, come sostegno supplementare comunitario, alle misure dei Programmi di sviluppo rurale finanziati dalla sezione Garanzia del FEOGA
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4) Potenziamento della Politica di sviluppo rurale
(Reg. n del 2003) Nuovi e più consistenti finanziamenti da destinare agli interventi per lo Sviluppo rurale Obiettivo: Maggiore sostegno per i giovani agricoltori Ampliamento della gamma delle misure di accompagnamento Promuovere la qualità dei prodotti alimentari Applicazione di norme rigorose in materia di ambiente, sanità pubblica, benessere degli animali e sicurezza sul lavoro Gestione di strategie integrate di Sviluppo rurale da parte dei partenariati locali Priorità:
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L’articolazione della PAC - 1
È stato eliminato il FEOGA e sono stati creati due fondi: FEAGA (fondo europea agricolo di garanzia) - esso finanzia la politica di mercato (restituzioni all’esportazione, interventi per regolarizzare i mercati agricoli, pagamenti diretti agli agricoltori), le azioni veterinarie, la promozione dei prodotti agricoli, le misure per la conservazione, raccolta ed utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura, la creazione ed il mantenimento dei sistemi di informazione contabile agricola, i sistemi di indagine agricola FEASR (Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale) – finanzia il secondo pilastro della Pac e finanzia i PSR in gestione condivisa con gli Stati membri.
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PAC: due pilastri, 2 fondi e 4 regolamenti
Reg CE 1290/2005 per il finanziamento della PAC II pilastro I pilastro Pagamenti diretti (reg.1782/2003) Interventi di mercato (Ocm unica Reg.1234/2007) Sviluppo rurale (reg.1698/2005) FEASR FEAGA
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La nuova politica di sviluppo rurale
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Definizione di territorio rurale
La Commissione Europea fa riferimento alla metodologia OECD, che si basa sul criterio della densità demografica: sono considerate rurali le aree dove vi è una densità inferiore ai 150 abitanti per kmq. Le regioni rientrano in una delle seguenti categorie: Regioni prevalentemente rurali (PR), dove più del 50% della popolazione vive in unità locali rurali Regioni intermedie, in cui dal 15% al 50% vive in unità locali rurali Regioni prevalentemente urbane (PU), dove meno del 15% della popolazione vive in unità locali rurali. Nell’UE a 27 le aree rurali (1+2) rappresentano il 92% del territorio e il 19% della popolazione. Il reddito pro capite è molto inferiore rispetto a quelle percepito nelle altre aree. Il settore primario rappresenta una parte importante dell’economia rurale
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La politica di sviluppo rurale 2007-2013
Nel periodo la politica per lo sviluppo rurale è oggetto di ulteriore processo di revisione che prevede una sostanziale semplificazione degli strumenti di intervento attraverso l’introduzione di un fondo e di un programma unici per lo sviluppo rurale, secondo il principio one fund one programme, l’adozione di un approccio strategico alla programmazione (che consiste nell’individuazione di un limitato numero di obiettivi coerenti con gli obiettivi UE) e gestione degli interventi e l’inserimento del Leader nel mainstreaming delle politiche di intervento. Le novità più importanti sono costituite dal nuovo regolamento 1698/05 che prevede: l’adozione di orientamenti strategici comunitari (OSC) e di un piano strategico nazionale (Psn), preliminari ai piani di sviluppo rurale (Psr) L’istituzione di un fondo specifico per il F dello sviluppo rurale (FEASR – fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale) La definizione di 3 obiettivi prioritari , con fissazione di soglie di spesa minime per asse, il rafforzamento del partenariato con le rappresentanze economiche, ambientali e delle pari opportunità
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La nuova politica di sviluppo rurale – obiettivi strategici
Potenziamento del settore agricolo e forestale Miglioramento della competitività delle zone rurali Salvaguardia dell’ambiente e del patrimonio rurale
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Il FEASR Il Feasr funziona secondo norme adeguate alla programmazione pluriennale e ricorre a strutture e procedimenti organizzativi quali gli organismi pagatori accreditati a livello nazionale e ad una liquidazione di conti annua. Il Fondo presenta 4 priorità: la complementarietà dei programmi con gli interventi delle altre amministrazioni, l’agevolazione dei partenariati, il principio di sussidiarietà (cioè la responsabilità degli Stati nell’attuazione dei programmi), la parità tra uomini e donne. Queste priorità sono implementate attraverso i 4 assi di intervento evidenziati dal regolamento 1698/2005
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Il regolamento 1698/05 Assi prioritari ASSE 1
Migliorare la competitività del settore agricolo e forestale LINEE GUIDA: migliorare la competitività attraverso trasferimento di conoscenza, modernizzazione e innovazione nella catena alimentare, investimenti in capitale fisico e umano
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Asse 2 Migliorare l’ambiente ed il paesaggio
LINEE GUIDA: sono individuati 3 livelli di priorità: biodiversità e preservazione dell’alto valore naturale dei sistemi agricoli e forestali, acquatici.
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Asse 3 Migliorare la qualità della vita nelle aree rurali ed incoraggiare la diversificazione LINEE GUIDA: creazione di opportunità occupazionali nei campi della diversificazione e della qualità della vita.
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Asse 4 (Leader) Costruire una capacità locale finalizzata all’occupazione e la diversificazione LINEE GUIDA: migliorare la governance locale e mobilizzare le risorse potenzialmente utili per un modello di sviluppo endogeno delle aree rurali
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Asse 2 – miglioramento dell’ambiente e dello spazio rurale
Ammodernamento e innovazione nelle imprese e integrazione delle filiere Asse 1 – miglioramento della competitività del settore agricolo e forestale Qualità produzioni agricole e forestali Potenziamento dotazioni infrastrutturali e telematiche Capitale umano e ricambio generazionale Conservazione biodiversità e dei sistemi agroforestali di alto valore naturale Asse 2 – miglioramento dell’ambiente e dello spazio rurale Tutela risorse idriche Riduzione dei gas serra Tutela del territorio Asse 3 – qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione dell’economia rurale Miglioramento attrattività dei territori rurali per imprese e popolazione Mantenimento/creazione nuove opportunità occupazionali e di reddito in aree rurali Rafforzamento della capacità progettuale e gestionale locale Asse 4 – Leader Valorizzazione delle risorse endogene dei territori
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Architettura della politica di sviluppo rurale
Asse LEADER (F minimo=5%) Asse 1: Competitività (F minimo=10%) Asse 2: Ambiente + Gestione del territorio (F minimo=25%) Asse 3: Diversificazione economica + Qualità della vita (F minimo=10%) Complesso unico di regole di programmazione, finanziamento, sorveglianza e audit Fondo unico per lo sviluppo rurale
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La territorializzazione delle politiche di sviluppo rurale
Aree urbane Aree ad agricoltura intensiva specializzata Aree rurali intermedie Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
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La Pac
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Obiettivi delle più recenti riforme – le 4 parole chiave
Orientamento al mercato (competitività) Sostituzione di strumenti diretti con strumenti indiretti Sostenibilità esterna Passaggio da aiuti distorsivi del mercato ad aiuti meno o per niente distorsivi, compatibili con le regole degli accordi commerciali internazionali, e il trasferimento della maggior parte del sostegno dalle scatole gialla e blu alla scatola verde del WTO. Promozione di beni pubblici Concretizzata attraverso l’introduzione della condizionalità e del pagamento “verde” detto comunemente pagamento greening Sviluppo rurale Miglioramento degli strumenti della politica di sviluppo rurale, le cui risorse finanziarie sono progressivamente aumentate da Agenda 2000 alle riforme più recenti
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La nuova architettura: 2 pilastri, 2 fondi, 4 regolamenti
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I due pilastri Il primo pilastro si occupa di due temi:
le misure di mercato, che riguardano la stabilizzazione dei redditi degli agricoltori tramite la gestione comune dei mercati agricoli; i pagamenti diretti agli agricoltori. Il secondo pilastro promuove lo sviluppo rurale
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I CAMBIAMENTI INTRODOTTI CON LA NUOVA PAC Gli impatti del nuovo schema dei pagamenti diretti sui principali settori agricoli
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I temi Le risorse per la nuova PAC e i pagamenti diretti
I principali cambiamenti introdotti nel sistema dei pagamenti diretti Stime e possibili impatti per l’agricoltura italiana Le decisioni a livello nazionale
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Il percorso della nuova Pac
Dopo 2 anni dalla presentazione della proposta da parte della Commissione Europea (ottobre 2011), nel dicembre 2013 si è arrivati alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale UE dei Regolamenti di base Lo slittamento in avanti del negoziato – in origine la riforma doveva essere applicata dal 1 gennaio 2014 – ha implicato un anno di proroga dell’attuale sistema (nuove risorse, vecchie regole) La nuova PAC diventerà quindi operativa a partire dal 1 gennaio 2015 e porterà con sé radicali cambiamenti, in particolare per quanto riguarda le modalità di erogazione dei pagamenti diretti (I° pilastro)
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I questione: le risorse
Le risorse europee destinate all’agricoltura per il prossimo periodo ammontano a 408,3 miliardi di euro, di cui 298,4 a favore dei pagamenti diretti (prezzi correnti) Rispetto alla tornata precedente, il bilancio agricolo si riduce di oltre il 13% per quanto riguarda il I° pilastro e dell’11% con riferimento allo Sviluppo Rurale (a prezzi costanti 2011) L’Italia potrà contare su circa 42 miliardi di euro nel periodo , di cui 27 miliardi per i pagamenti diretti, 4 miliardi per le OCM e 10,5 miliardi per lo sviluppo rurale
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PERCHE’ L’ITALIA PERDE RISORSE NEL I° PILASTRO?
Oltre al taglio trasversale del bilancio comunitario, l’Italia finanzia la convergenza esterna La convergenza esterna comporta obbligatoriamente un avvicinamento dei valori medi dei pagamenti diretti tra Stati membri. I paesi che presentano un valore inferiore al 90% della media Ue dovranno recuperare 1/3 del gap esistente entro 6 anni, alla fine dei quali tutti i paesi dovranno avere un valore di almeno 196 €/ha. L’Italia, stando sopra alla media Ue, è tra i paesi che devono cedere budget a favore di quelli posizionati sotto tale livello (90% della media comunitaria)
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I singoli Stati membri e la convergenza esterna
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Le risorse per lo sviluppo rurale (.000 €)
La dotazione complessiva in favore dello sviluppo rurale per l’Italia registra un incremento (1,4%) rispetto all’attuale fase di programmazione, quasi a voler compensare le perdite subite sul I pilastro
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Il nuovo schema dei pagamenti diretti (Reg.1307/2013)
Il primo pilastro Il nuovo schema dei pagamenti diretti (Reg.1307/2013)
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I nuovi pagamenti diretti
5 punti chiave: flessibilità nazionale, “spacchettamento”, regionalizzazione, convergenza e selezione dei beneficiari Il nuovo sistema di pagamenti diretti attribuisce un forte mandato a ciascuno Stato membro, garantendo una certa flessibilità nazionale per consentire una maggiore coerenza tra obiettivi nazionali e decisioni politiche comunitarie per migliorare l’efficacia della spesa pubblica. Lo “spacchettamento” consiste nella nuova articolazione dei pagamenti diretti in sette componenti, di cui tre obbligatorie per gli Stati membri e quattro facoltative. Questo nuovo approccio mira a coniugare ogni pagamento con un obiettivo politico specifico: pagamento base come sostegno al reddito e remunerazione della condizionalità, pagamento verde come remunerazione degli impegni del greening, pagamento per i giovani agricoltori, pagamento accoppiato per quei settori in cui la produzione svolge una specifica funzione economica, ambientale e sociale.
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Il nuovo schema dei pagamenti diretti
Dal 2015 i pagamenti diretti saranno completamente riformulati e suddivisi in diverse componenti, alcune obbligatorie ed altre facoltative (a scelta degli Stati Membri)
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Regionalizzazione, convergenza, selezione dei beneficiari
La regionalizzazione consiste nell’assegnazione di titoli all’aiuto uniformi a livello “regionale” (flat rate) da cui derivano pagamenti diretti omogenei in una determinata zona omogenea. Gli Stati membri definiscono tali “regioni” secondo criteri oggettivi e non discriminatori, quali le caratteristiche agronomiche e socio-economiche, il potenziale agricolo regionale, la struttura istituzionale o amministrativa. La convergenza è un meccanismo per avvicinare progressivamente il valore dei pagamenti diretti per ettaro, tra agricoltori all’interno di una stessa “regione”. Lo scopo di questo meccanismo è di evitare una riduzione repentina del sostegno agli agricoltori che possedevano titoli storici di valore elevato. La selezione dei beneficiari si esplicita attraverso l’esclusione dai pagamenti diretti di quei soggetti che non soddisfano i requisiti di “agricoltore attivo”.
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I requisiti di base La condizione di base per ricevere i pagamenti diretti è essere “agricoltore attivo” La definizione di “agricoltore attivo” spetta allo Stato Membro, all’interno di una cornice normativa che esclude obbligatoriamente una serie di possibili percettori (black list), tra i quali: aeroporti, servizi ferroviari, opere idrauliche, servizi immobiliari, terreni sportivi e aree ricreative permanenti. Tale lista può essere ampliata ma non ridotta.
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Agricoltore attivo Sono comunque considerati agricoltori attivi, se forniscono prove verificabili nella forma richiesta dagli Stati Membri, le persone o associazioni di persone, che dimostrino una delle seguenti situazioni: l’importo annuo dei pagamenti diretti è almeno pari al 5% dei proventi totali ottenuti da attività non agricole le attività agricole non sono insignificanti la sua attività principale o il suo oggetto sociale è l’esercizio di un’attività agricola Sono comunque considerati attivi gli agricoltori che hanno ricevuto soltanto pagamenti diretti non superiori ad un determinato importo. Tale importo è deciso dagli Stati Membri in base a criteri oggettivi (quali le caratteristiche nazionali o regionali) e non è superiore a €
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Agricoltore attivo: alcune valutazioni
Soggetti che hanno ricevuto pagamenti diretti: Iscrizioni presso le Camere di Commercio: IAP e coltivatori diretti (iscritti INPS): Circa hanno ricevuto meno di euro di pagamenti diretti
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Nel primo pilastro le novità più rilevanti riguardano
il processo di convergenza a livello europeo dei pagamenti diretti; la scomposizione dei pagamenti diretti in diverse “componenti”, alcune obbligatorie e altre facoltative a livello di Stato Membro; l’introduzione della figura dell’agricoltore in attività, quale beneficiario dei pagamenti.
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I nuovi strumenti previsti
Derubricazione dell’Agricoltura e inserimento in una rubrica intitolata «Conservazione e gestione delle risorse naturali» (quindi la Pac perde importanza come politica settoriale, per trasformarsi in una politica ambientale e territoriale) Dal punto di vista finanziario, gli stanziamenti della Pac diminuiscono sia in termini assoluti che relativi, passando dal 43% delle risorse globali del bilancio 2006 al 39% del 2013 e al 33% del 2020. La riduzione del peso della Pac è imputabile prevalentemente al primo pilastro, che passa da una quota del 36% degli stanziamenti globali nel 2006 al 30% nel 2013 e al 25% nel 2020.
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Misure di mercato Un taglio netto con il passato
Le ultime tre riforme, quindi, hanno modificato o abolito tutti gli strumenti della politica dei mercati; in molti casi sono stati smantellati, in altri casi sostituiti con nuovi strumenti. In altre parole, i prezzi garantiti, gli ammassi, le quote, gli aiuti settoriali non faranno parte della nuova Pac, ad eccezione di situazioni di crisi grave.
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Il disaccoppiamento l’impresa agricola riceve quindi un sostegno totalmente disaccoppiato, non più legato alle diverse politiche settoriali. Tuttavia, l’approccio dell’aiuto accoppiato non è stato completamente abbandonato, ma limitato, a partire dalla riforma Fischler, ad un sostegno selettivo e teso a compensare specifici comportamenti “virtuosi” degli agricoltori. Si tratta di una nuova forma di accoppiamento selettiva e mirata
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La regionalizzazione La regionalizzazione o meglio il “modello regionale” di applicazione del disaccoppiamento, detto anche aiuto forfettario, era già previsto nella riforma Fischler, in alternativa al “modello storico”. Secondo tale modello, ogni agricoltore riceve un titolo all’aiuto su ogni ettaro di superficie aziendale, il cui valore è omogeneo per tutti gli agricoltori di una determinata regione. Ben 8 paesi adottarono nel 2005 il “modello regionale”, a cui si aggiungono i 10 Nuovi Paesi membri che hanno adottato il pagamento unico per superficie, che presenta le stesse caratteristiche di un pagamento uniforme per ettaro
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Lo spacchettamento Lo spacchettamento è una novità esclusiva della Pac che prevede l’articolazione del regime di pagamenti diretti in più componenti, con una duplice finalità: assicurare un adeguato sostegno fisso al reddito, con un pagamento di base disaccoppiato che garantisca un aiuto uniforme a tutti gli agricoltori di uno Stato membro o di una regione (regionalizzazione); rafforzare l’efficacia ambientale della Pac, a sostegno della fornitura di beni pubblici prodotti dall’agricoltura
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Il disaccoppiamento, la regionalizzazione e lo spacchettamento hanno realizzato una radicale trasformazione del sistema dei pagamenti diretti, sia negli obiettivi che negli strumenti Il passaggio dai pagamenti accoppiati ai pagamenti disaccoppiati ha favorito l’orientamento al mercato delle imprese agricole e ha permesso la remunerazione dei beni pubblici che l’agricoltura offre, prima tramite i pagamenti diretti a corrispettivo della condizionalità, introdotta con la riforma Fischler, poi con un suo ulteriore rafforzamento tramite il pagamento greening
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Una buona politica deve essere fondata su precisi impegni contrattuali (Frascarelli, Sotte, 2010). Essa deve essere finalizzata (targeted), cioè deve determinare specifici comportamenti, ed essere proporzionata (tailored), commisurata cioè ai costi necessari perché essi siano realizzati. I pagamenti disaccoppiati, regionalizzati e spacchettati vanno in questa direzione: sono finalizzati (condizionalità, greening), modificano i comportamenti e possono essere (potenzialmente) commisurati ai costi
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La prima assegnazione dei titoli - 1
Tutti gli attuali titoli cesseranno di esistere il 31/12/2014 Entro il 15 maggio 2015, gli “agricoltori attivi” dovranno fare domanda per ottenere i nuovi titoli (PAGAMENTO DI BASE). La condizione per poterli ottenere è quella di aver ricevuto pagamenti diretti nel 2013 Gli Stati membri possono concedere titoli agli agricoltori che non hanno ricevuto pagamenti diretti nel 2013, se: nel 2013 coltivavano ortofrutticoli, patate, piante ornamentali o vigneti; hanno ricevuto titoli da riserva nel 2014; dimostrano in maniera inequivocabile di aver comunque svolto nel 2013 un’attività agricola
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La prima assegnazione dei titoli - 2
Soglia minima: lo SM può decidere di non erogare pagamenti diretti se l’ammontare per azienda è inferiore a 100 euro oppure se la superficie ammissibile collegata ai PD è minore di 1 ettaro. Nel caso dell’Italia, tali requisiti possono essere elevati fino a 400 euro per azienda e a 0,5 ettari. Qualora la superficie ammissibile a livello nazionale nel 2015 risulti superiore del 35% a quella dichiarata nel 2009, lo SM può: limitare il numero dei diritti al 135% o 145% degli ettari del 2009 applicare un coefficiente di riduzione alla superficie ammissibile costituita da prati permanenti in montagna escludere dal computo della superficie ammissibile i vigneti e i seminativi in serra del 2013
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Regionalizzazione e convergenza interna - 1
Il PAGAMENTO DI BASE è soggetto alla regionalizzazione: ogni nuovo titolo dovrà convergere – entro il 2019 – verso un valore (più) uniforme per tutti gli agricoltori, pari alla media nazionale o regionale La regione può essere individuata in base a criteri amministrativi (unica: Stato Membro oppure 21 regioni/P.a.) o agronomici (zone altimetriche, vocazionalità produttive, specializzazione economica, ecc.)
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Regionalizzazione e convergenza interna - 2
Sono date 3 MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELLA CONVERGENZA: Giungere ad un pagamento forfetario ad ettaro nello Stato membro o nell’ambito delle regioni all’interno di ciascuno Stato membro nel 2015 (convergenza immediata); Totale al 2015: massimale base/ettari ammissibili (convergenza immediata) Giungere ad un pagamento forfetario ad ettaro nello Stato membro o nell’ambito delle regioni all’interno di ciascuno Stato membro al più tardi nel 2019 (convergenza piena); Totale al 2019: riduzione graduale dal 2015 fino al valore uniforme al 2019 Muoversi verso pagamenti per ettaro più omogenei, senza giungere al pagamento uniforme (convergenza parziale), opzione riservata ai Paesi che, come l’Italia, ancora applicano il regime di pagamento unico secondo il modello storico. Parziale al 2019: progressivo avvicinamento a livelli più omogenei ma non uguali alla convergenza totale. In questo caso il pagamento greening può essere calcolato come una % del valore complessivo dei titoli attivati dall’agricoltore .
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Regionalizzazione e convergenza interna - 3
Ulteriore possibilità per ridurre gli impatti della convergenza: In caso di convergenza parziale al 2019: nessun titolo dovrà essere più basso del 60% del valore medio (nazionale/regionale). Gli SM possono decidere che nessun titolo possa ridursi di più del 30% rispetto al suo valore iniziale fissato al 2015
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La componente greening - 1
Gli agricoltori che ricevono il pagamento di base devono rispettare su tutta la superficie ammissibile delle pratiche agricole in favore del clima e dell’ambiente. Queste pratiche da rispettare riguardano: DIVERSIFICAZIONE DELLE COLTURE: obbligo per le aziende con più di 10 ettari di SAU a seminativo: tra 10 e 30 ettari avere almeno 2 colture; oltre 30 ettari 3 colture. Vi sono però diverse deroghe (colture sommerse, produzione di erba o foraggi per SAU > 75%...) MANTENIMENTO DEI PRATI E PASCOLI PERMANENTI
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La componente greening - 2
AREE DI INTERESSE ECOLOGICO: interessa le aziende con più di 15 ettari a seminativo che devono dedicare il 5% della superficie ad Ecological Focus Area (EFA). Le colture permanenti sono escluse. Vi sono anche in questo caso diverse deroghe (colture sommerse, leguminose, ecc.) Gli SM decidono le EFA sulla base di un elenco già definito a livello UE: terreni a riposo, terrazze, fasce tampone, superfici agro-forestali, ecc. Gli agricoltori biologici e i regimi agroambientali con certificazione ambientale ricevono il greening de facto, così come le aziende situate in area coperta da Direttiva Habitat, Acque e Uccelli
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La componente giovani agricoltori
Lo Stato Membro può assegnare un pagamento supplementare per i giovani agricoltori (<40 anni) che hanno diritto al pagamento di base che si insediano per la prima volta che o si sono insediati negli ultimi 5 anni Il pagamento è annuale e per un periodo massimo di 5 anni dall’insediamento. Tre possibilità di calcolo: Moltiplicare il numero di titoli attivati dall’agricoltore per il 25% del valore medio dei titoli detenuti dall’agricoltore MOLTIPLICARE IL NUMERO DI TITOLI ATTIVATI DALL’AGRICOLTORE PER IL 25% DEL PAGAMENTO MEDIO NAZIONALE AL 2019 (circa 70 €/ha) Pagamento forfettario calcolato moltiplicando un dato numero di ettari per il 25% del pagamento medio nazionale per ettaro. Il numero di ettari si ottiene dal rapporto tra gli ettari ammissibili dichiarati dai giovani agricoltori ed il numero di giovani che richiedono il pagamento
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Le componenti facoltative - 1
ZONE SVANTAGGIATE: può utilizzare fino al 5% del massimale nazionale e interessare le aziende situate in tutto o in parte in zone soggette a vincoli naturali designati dagli SM nell’ambito dello Sviluppo Rurale PAGAMENTO REDISTRIBUTIVO: può utilizzare fino al 30% del massimale nazionale e interessare fino ai primi 30 ettari dell’azienda. Qualora venga applicato il pagamento redistributivo utilizzando almeno il 5% del massimale, la degressività può essere evitata Ogni SM ha l’obbligo di ridurre la parte eccedente i € di PD per almeno il 5%, una volta esclusi dal computo i costi del personale (incluse imposte e oneri previdenziali)
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Le componenti facoltative - 2
AIUTO ACCOPPIATO: può utilizzare fino al 15% (di cui 2% per colture proteiche) del massimale nazionale e interessare le seguenti colture: cereali, semi oleosi, colture proteiche, legumi da granella, lino, canapa, riso, frutta in guscio, patate da fecola, latte e lattiero-caseari, sementi, carne ovi-caprina, carne bovina, olio d’oliva, bachi da seta, foraggi essiccati, luppolo, barbabietola da zucchero, canna da zucchero e cicoria, prodotti ortofrutticoli, bosco ceduo.
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Lo schema per piccoli agricoltori
Si tratta di un pagamento che sostituisce tutti gli altri pagamenti diretti, con l’obiettivo di semplificazione amministrativa (facoltativo per lo SM e volontario per l’agricoltore) Il pagamento fissato dallo Stato membro (diverse modalità di calcolo), deve essere compreso fra 500 e euro (indipendentemente dalle dimensioni dell'azienda) I partecipanti dovranno osservare regole di condizionalità meno rigorose e saranno esonerati dall'obbligo del greening
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Le altre novità della Pac 2014-2020
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Principali novità in tema di sviluppo rurale
Si rafforza il ricambio generazionale, attraverso l’incremento del supporto ai giovani agricoltori Vengono introdotti i “sottoprogrammi” e rafforzata la progettazione integrata di filiera Salta il vincolo della dimensione economica delle imprese per l’accesso alle misure a supporto degli investimenti Viene introdotto un “kit” di misure per la gestione del rischio (tra cui i fondi mutualistici) nell’ambito di un PON Si costituiscono i PEI (Partenariato Europeo per l’Innovazione) che attraverso i Gruppi Operativi dovrebbero facilitare il trasferimento dell’innovazione per garantire produttività e sostenibilità all’agricoltura
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Le principali novità in tema di OCM unica
Vengono mantenute le misure di intervento come rete di sicurezza (intervento pubblico e ammasso privato) Sono aboliti tutti gli strumenti di regolazione dell’offerta (quote latte nel 2015, quote zucchero nel 2017, i diritti d’impianto vitivinicoli sono trasformati in autorizzazioni dal 2016) Le norme relative a OP e OI vengono estese a tutti i settori E’ prevista una riserva di fondi (tramite riduzione annuale dei pagamenti diretti) per la gestione delle crisi di mercato
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In sintesi - 1 L’intervento pubblico in agricoltura subisce una significativa riorganizzazione: Diminuiscono le risorse finanziarie complessivamente disponibili, in particolare per la forte contrazione relativa al I° pilastro, in quanto lo sviluppo rurale vede aumentare la propria dotazione La riforma della PAC ha completamente riorganizzato il sistema dei pagamenti diretti (riequilibrandone l’erogazione anche verso nuovi beneficiari), mentre l’architettura dello sviluppo rurale non ha subito stravolgimenti rispetto al quadro attuale
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In sintesi - 2 La minore disponibilità di risorse pubbliche distribuite (mediamente in Italia i pagamenti diretti pesano per il 18% sul Reddito Lordo Aziendale) provocherà una minore capacità di azione e di investimento per molte aziende agricole. Il pagamento diretto diventa sostanzialmente la remunerazione per la produzione di “beni pubblici” da parte dell’agricoltore Al contrario, il rafforzamento dello sviluppo rurale potrà offrire nuove opportunità di sviluppo (sempre più in linea con gli obiettivi europei), assumendo in tal modo una maggiore centralità per la sostenibilità dell’agricoltura.
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le scelte nazionali il I pilastro avrà una dotazione complessiva di tutto il periodo di programmazione pari a 27,1 miliardi di euro e lo sviluppo rurale, al netto del cofinanziamento, di 10,4 miliardi di euro
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La nuova PAC e il I pilastro: le scelte nazionali sul Regolamento (UE) n.1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune
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Il lungo processo di riforma della Politica Agricola Comune, avviato nel 2010, ha confermato l’impianto generale di tale politica, attuata attraverso due pilastri e finalizzata a fronteggiare le sfide dell’agricoltura ponendo obiettivi di carattere: economico (sicurezza alimentare, miglioramento della competitività minacciata da crescente volatilità dei prezzi e da compressione dei margini, rafforzamento della filiera produttiva, con un maggiore ruolo per la profittabilità della fase produttiva); ambientale (uso sostenibile delle risorse, qualità del suolo e dell’acqua, minacce agli habitat e alla biodiversità, cambiamenti climatici); territoriale (riequilibrio dei territori rurali caratterizzati da ridotti livelli di sviluppo economico e sociale).
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Gli obiettivi strategici posti alla base delle scelte nazionali nell’ambito del primo pilastro riguardano - il rafforzamento della competitività, attraverso: il sostegno alla transizione e il mantenimento dei livelli di reddito agricolo, generato dagli aiuti del pagamento diretto; il sostegno finalizzato ai settori in difficoltà, mediante gli aiuti accoppiati; misure premianti in favore dei giovani agricoltori; - il miglioramento delle condizioni ambientali, con incentivi alle pratiche agricole sostenibili e alla difesa ambientale; - la semplificazione e il rafforzamento del processo di governance.
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Le scelte effettuate “spacchettamento” in cinque componenti di pagamenti diretti (anziché sette) con le seguenti percentuali del massimale nazionale: pagamento base (58%), pagamento verde (30%), pagamento per i giovani agricoltori (1%), pagamento accoppiato (11%), pagamento per i piccoli agricoltori; regionalizzazione con l’individuazione della “regione unica” nazionale; modello di convergenza “irlandese”, con pagamento verde calcolato a livello individuale, in proporzione al pagamento di base; ampliamento della lista di soggetti esclusi a priori (black list) e individuazione dei requisiti soggettivi per l’individuazione dell’agricoltore attivo.
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Il modello irlandese Il modello di convergenza “irlandese” è la scelta nazionale più importante dal punto di vista dell’impatto aziendale del sostegno della nuova Pac; esso prevede un graduale passaggio verso livelli più omogenei, senza raggiungere un valore uniforme dei pagamenti diretti nel 2019. Il modello “irlandese” fissa regole per il pagamento di base e per il pagamento verde. Relativamente al pagamento di base, il modello “irlandese” prevede che (art. 25, Reg. 1307/2013): i titoli di ogni agricoltore non potranno diminuire di oltre il 30% rispetto al loro valore unitario iniziale; giunti all’anno di domanda 2019, nessun titolo avrà un valore unitario più basso del 60% del valore unitario nazionale; gli agricoltori che ricevono meno del 90% del valore unitario nazionale otterranno un aumento graduale, pari ad un terzo della differenza tra il loro valore unitario iniziale e il 90% del valore unitario nazionale nel 2019.
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In sintesi: le 7 tipologie di pagamenti diretti nella Pac 2014-2020
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Gli altri pagamenti diretti: il pagamento per i giovani
Il pagamento per i giovani è limitato a un numero massimo di 90 ettari. L’importo a cui avrà diritto ciascun giovane agricoltore è calcolato annualmente moltiplicando il numero di diritti attivati dall’agricoltore per il 25% del valore medio dei diritti all’aiuto detenuti (in proprietà o in affitto). Vengono così più premiati, rispetto alle altre possibilità di calcolo dei pagamenti giovani offerte dal regolamento (Ue) n. 1307/2013, gli agricoltori che sono titolari delle aziende di maggiori dimensioni, quelle nelle quali presumibilmente il loro inserimento è meno difficile.
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Una applicazione del modello irlandese
Nel modello “irlandese” ci sono due parametri importanti: il valore unitario nazionale al 2019 (Vun) e il valore unitario iniziale (Vui). Il valore unitario nazionale (Vun) del pagamento base si ottiene dalla seguente formula: Vun = (X / Y) * (P / R) dove: X = massimale nazionale del pagamento base nel 2015; Y = massimale nazionale per il 2015; R = numero dei titoli all’aiuto assegnati dall’Italia nel 2015 (esclusi quelli della riserva nazionale); P = massimale nazionale del pagamento base nel 2019.
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Il Vun per l’Italia Il Vun, per l’Italia, è di circa 179 euro/ha. Questo valore scaturisce dai seguenti calcoli: Il massimale nazionale per il 2015 (Y) è 3,902 milioni di euro; il massimale nazionale per il 2019 (P) è 3,704 milioni di euro; il massimale del pagamento di base 2015 (X) è il 58% del massimale nazionale; il numero di titoli (R) sarà circa 12 milioni, pari alla stima degli ettari ammissibili in Italia.
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Dal 2015 al 2019, il valore dei titoli dipenderà dal loro valore unitario iniziale, calcolato per ogni singolo agricoltore. Il valore unitario iniziale viene fissato nel 2015, ma sulla base dei pagamenti percepiti da ogni singolo agricoltore nel Il valore unitario iniziale (Vui) si ottiene dalla seguente formula: Vui = (x / y) * (A / B) Dove: x = massimale nazionale del pagamento base nel 2015; y = importo dei pagamenti erogati a livello nazionale per il 2014; A = pagamenti percepiti dall’agricoltore per il 2014; B = numero dei titoli (= numero ettari ammissibili) nel 2015 dell’agricoltore.
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Il rapporto (x / y) dipende dallo Stato membro ed è indipendente dalla situazione di ogni agricoltore. L’Italia ha scelto il modello “irlandese”, con un pagamento di base al 58%, a cui si aggiunge il pagamento verde al 30%. In tal caso, il rapporto (x / y) dovrebbe assumere un valore di circa 57,2%. Il rapporto (A / B), invece, dipende dalla situazione individuale di ogni agricoltore. Il valore A sarà calcolato, in base alle scelte dell’Italia, a partire dai pagamenti percepiti da ogni agricoltore nel 2014. Questa scelta presenta importanti implicazioni: (a) i pagamenti percepiti sui titoli in affitto vengono conteggiati a favore dell’affittuario; (b) i pagamenti percepiti possono tener conto anche dei pagamenti dell’art. 68 del reg. 73/2009, anche se solo in alcuni casi. Le scelte italiane prevedono che entrino a far parte dei pagamenti percepiti solamente i seguenti pagamenti dell’articolo 68: tabacco, patate e Danae racemosa. Questa decisione è molto importante e chiarisce, ad esempio, che i pagamenti dell’articolo 68 del latte, dell’olio di oliva e dell’avvicendamento biennale non contribuiscono al valore dei pagamenti percepiti nel 2014. Il valore unitario iniziale non è il valore dei titoli nel 2015, ma è un valore di riferimento di ogni agricoltore che consente di determinare il valore dei titoli per ogni anno dal 2015 al Se il VUI è inferiore al VUN, i pagamenti diretti aumenteranno gradualmente dal 2015 al 2019 secondo le regole del modello “irlandese”; viceversa se il VUI è superiore al VUN dal 2015 al 2019 i pagamenti diretti diminuiranno gradualmente secondo le regole del modello “irlandese
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Obiettivi della politica dei mercati 2014-2020
preservare e rafforzare la competitività delle imprese agricole in un mondo caratterizzato da una crescente globalizzazione e da una sempre maggiore volatilità dei prezzi; migliorare la competitività del settore agricolo e aumentare la percentuale di valore che esso rappresenta nella filiera alimentare
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Gestione del rischio nella Pac , la gestione del rischio viene identificata come un fondamentale strumento di politica agraria a tutela dei redditi degli agricoltori, con due novità: l’ampliamento degli strumenti e delle risorse finanziarie e il finanziamento nell’ambito del secondo pilastro della Pac Le misure di gestione del rischio nella nuova Pac potranno concedere un sostegno agli agricoltori per un numero più ampio di eventi: avversità atmosferiche; fitopatie o infestazioni parassitarie; epizoozie; emergenze ambientali; perdite di reddito. La gestione del rischio si potrà dunque occupare non solamente delle calamità naturali, ma anche dell’assicurazione dei prezzi e dei mercati, quindi dei redditi. Per coprire i suddetti rischi, la nuova Pac prevede un sostegno rafforzato agli strumenti assicurativi (assicurazioni agevolate), ai fondi comuni per le epizoozie e le fitopatie (fondi di mutualizzazione)
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Come supporta l’Italia la gestione del rischio e delle crisi di mercato
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Principali fasi storiche nella legislazione
1970: Istituzione del Fondo di Solidarietà Nazionale 1981: Prima revisione 1992: Principale riforma del FSN 1996: Liberalizzazione del mercato assicurativo 2000 – 2002: riforme ed integrazioni : integrazioniriforma Pac
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Il Fondo di Solidarietà Nazionale (FSN)
L’intervento pubblico nella gestione dei rischi in agricoltura è coordinato in Italia dal Fondo di Solidarietà Nazionale (FSN) Che è una struttura permanente del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali e Turismo (Mipaaft) che provvede principalmente alla gestione degli effetti negativi degli eventi atmosferici sulle produzioni del settore primario
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Il Fondo di Solidarietà Nazionale opera su tre livelli
Fondo di Solidarietà Nazionale (FSN) Ministero delle Politiche Agricole Azioni compensative Sostegno alla copertura assicurativa Azioni di prevenzione
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Un agricoltore può accedere ad un pagamento diretto se:
Azioni Compensative Un agricoltore può accedere ad un pagamento diretto se: l’evento che genera il danno è di natura eccezionale (dichiarato tale da un decreto ministeriale); Il danno accertato supera il 30% del valore della produzione.
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Azioni Compensative Principali azioni:
pagamenti con interesse agevolato per il ripristino dei beni capitali; Accesso a credito agevolato per le spese di anticipazione; Transferimenti per il ripristino delle strutture aziendali.
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Supporto alle assicurazioni agricole
Il MiPAF stabilisce ogni anno: Le colture assicurabili; I fenomeni meteo assicurabili; I parametri del contributo pubblico a livello comunale; usualmente, il sussidio pubblico è pari circa al 65% del premio della polizza.
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Supporto alle assicurazioni agricole
La copertura assicurativa è diffusa attraverso le associazioni di produttori Sussidi al premio della polizza per gli agricoltori Compagnie assicurative Consorzi di difesa
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Questa tipologia di protezione non trova molta diffusione
Protezione “attiva” Questa tipologia di intervento mira ad una prevenzione attiva da parte degli agricoltori Esempi: Razzi per dissolvere le nuvole di grandine “nuvole ionizzate” per trasformare grandine in pioggia Soffi per proteggere dal gelo Reti anti-grandine Questa tipologia di protezione non trova molta diffusione
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Il sostegno alle assicurazioni agevolate continuerà a essere garantito attraverso contributi per il pagamento dei premi di assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante per le perdite causate da avversità atmosferiche, epizoozie, fitopatie o infestazioni parassitarie ed emergenze ambientali. Il contributo pubblico massimo è pari al 65% del premio assicurativo. Le assicurazioni agevolate finanziabili garantiscono le perdite superiori al 30% della produzione media dell’agricoltore, calcolata nel triennio precedente o nel quinquennio precedente, escludendo l’anno con la produzione più bassa e quello con la produzione più elevata. Il fondo di mutualizzazione potrà erogare agli agricoltori affiliati pagamenti compensativi in caso di perdite economiche dovute ad epizoozie, fitopatie e incidenti ambientali. Gli indennizzi versati agli agricoltori dal fondo di mutualizzazione compensano al 70% la perdita di reddito subita dal produttore nell’anno in cui quest’ultimo diventa ammissibile all’assistenza in questione. Il contributo pubblico massimo è pari al 65% delle spese ammissibili. Il sostegno del reddito tramite il nuovo strumento di stabilizzazione del reddito consiste nell’erogazione di indennizzi agli agricoltori in caso di perdite maggiori del 30% del reddito medio annuo del singolo agricoltore nei tre anni precedenti o del suo reddito medio triennale calcolato sui cinque anni precedenti, escludendo l’anno con il reddito più basso e quello con il reddito più elevato.
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Fondi di mutualizzazione e IST
I contributi finanziari possono coprire: le spese amministrative di costituzione del Fondo, ripartite al massimo su un triennio in misura decrescente; gli importi versati dal Fondo a titolo di compensazioni finanziarie agli agricoltori. le integrazioni dei pagamenti annuali al Fondo; il capitale iniziale del Fondo. REQUISITI DIMENSIONALI Fondo di mutualizzazione (rischi climatici e/o sanitari): 700 agricoltori IST generali e settoriali (rischi di mercato e/o cali di produzione): 150 agricoltori o 50 agricoltori e volume affari ≥ 10 mln euro
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IST nel PGR 2019
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La normativa di riferimento
Regolamento (UE) n. 1305/2013 (come modificato dal Regolamento (UE) 2017/2393) Sottomisura 17.2 del PSRN (Art. 38) Fondi di Mutualità per avversità atmosferiche, fitopatie o epizoozie, infestazioni parassitarie ed emergenze ambientali Sottomisura 17.3 del PSRN (Artt. 39 e 39 bis) Fondi per la stabilizzazione del reddito (IST) e fondi IST settoriali. DM del 5/5/2016 e s.m.i. «Disposizioni per il riconoscimento, la costituzione e la gestione dei fondi di mutualizzazione che possono beneficiare del sostegno di cui all’articolo 36, paragrafo 1, lettere b), c) e d) del regolamento (UE) n. 1305/2013 del 17 dicembre 2013». DM 1411 del 7/2/2019 «Procedure attuative per il riconoscimento e la revoca dei Soggetti gestori di cui al decreto ministeriale 5 Maggio 2016».
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Le novità del Regolamento «Omnibus»
«Possibilità di finanziare con risorse pubbliche il capitale di costituzione dei Fondi o integrazioni ai versamenti soci» Soglia Contributo 20% 70% 30% Sottomisura 17.1 – Assicurazioni (Art. 37 del Regolamento (UE) n. 1305/2013) Sottomisura 17.2 – Fondi di mutualità (Art. 38 del Regolamento (UE) n. 1305/2013) Sottomisura IST (Art. 39 del Regolamento (UE) n. 1305/2013) Sottomisura 17.3 – IST Settoriali (Art. 39 bis del Regolamento (UE) n. 1305/2013) «Possono essere utilizzati indici per calcolare la perdita annuale di reddito»
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I Fondi di mutualizzazione
I Fondi di mutualizzazione sono strumenti innovativi di risk-management in agricoltura alternativi o complementari alle tradizionali polizze assicurative; sono basati sul principio dell’aiuto vicendevole e delle prestazioni reciproche I Fondi forniscono garanzie contro le perdite economiche causate da avversità atmosferiche, fitopatie, infestazioni parassitarie ed epizoozie e contro drastici cali di reddito Le fonti finanziarie dei Fondi sono costituite da: Capitale iniziale versato dai soci (agricoltori attivi) e/o da soggetti privati e pubblici Quota annuale versata dai singoli aderenti (impegno almeno triennale)
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Player del sistema produttivo industriale,
I soggetti coinvolti SOGGETTO GESTORE PSRN € Fondo Contributo 70% su quote annuali CO-FINANZIATORI Player del sistema produttivo industriale, Enti pubblici Altri finanziatori SOCI Agricoltori Capitale iniziale Quote annuali Capitale iniziale RIASSICURAZIONE Risarcimenti per perdite economiche da avversità atmosferiche, fitopatie, infestazioni parassitarie ed epizoozie e contro drastici cali di reddito Il Fondo può cedere parte dei propri rischi attraverso lo strumento della riassicurazione
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Avversità catastrofali Avversità di frequenza
Rischi e pacchetti di garanzie - Colture vegetali, Fondi di mutualizzazione 17.2 I rischi oggetto di copertura mutualistica I pacchetti di garanzia ammessi alle agevolazioni Tutte le avversità catastrofali Avversità catastrofali (gelo e brina, siccità e alluvione) Avversità catastrofali + almeno una avversità di frequenza Avversità di frequenza (eccesso di neve, eccesso di pioggia, grandine, vento forte) Pluririschio Almeno 3 Avversità di frequenza + Avversità accessorie Almeno 2 Avversità di frequenza Avversità accessorie (colpo di sole e vento caldo, sbalzi termici) Avversità catastrofali + Avversità di frequenza + Avversità accessorie Multirischio Rischi fitosanitari e da infestazioni parassitarie
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Il sostegno pubblico 70% è l’aliquota del sostegno pubblico per la copertura dei costi «ammissibili» a contributo Contributi in conto capitale sulle spese amministrative di costituzione del fondo di mutualizzazione per 3 anni (scalare ) Contributi su adesione annuale Partecipazione al «premio» versato al fondo dai singoli associati aventi diritto Il capitale sociale iniziale può essere costituito anche da fondi pubblici Contributi in conto interessi sui mutui commerciali contratti dal fondo per il pagamento degli indennizzi agli agricoltori e ad esclusiva copertura delle perdite per le quali non sussistano risorse sufficienti (max 200% della disponibilità del fondo)
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La partecipazione alle spese di costituzione del Fondo
Il contributo pubblico è decrescente su un triennio in ragione del 100%, 60%, 20%. In ogni caso non può superare la soglia di € («de minimis»). VOCI PER LE QUALI È RICONOSCIUTO IL CONTRIBUTO Canoni di affitto locali (nel caso di acquisto viene riconosciuto quale costo ammissibile il solo valore di affitto dei locali a prezzo di mercato) Acquisto di attrezzature per ufficio, incluso materiale informatico (hardware e software) Spese per il personale amministrativo Spese generali e oneri legali e amministrativi Non sono ammissibili a contributo i costi di eventuali assicurazioni acquisite dal Fondo di mutualizzazione
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Start-up Voce di costo Anno 1 Anno 2 Anno 3 Canone affitto locali
15.000 15.000 15.000 Attrezzatura da ufficio * 12.000 3.500 3.500 Spese personale amministr. 46.000 46.000 46.000 Spese generali e altri oneri 90.000 87.500 87.500 Totale spesa ammissibile Quota spesa ammissibile 100% 60% 20% Contributo pubblico ottenibile 63.840 21.280 (*) Mobilio ufficio, attrezzatura varia e minuta, strumentazioni informatiche, licenze software Contributo nei 3 anni: < soglia €
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Simulazione funzionamento Fondo
23,44 mln € «premio» annuale in carico ai soci 1.057 numero soci aderenti al Fondo 70% è il contributo sulla tariffa fissa annuale capi totali dei soci aderenti al Fondo 2 cent./l è il tasso fisso annuale 7,03 mln € è il totale «premio» annuale al netto del contributo Media produzione per capo: 48 q/capo/anno 200 euro versamento capitale iniziale 16,41 mln € è il valore totale del contributo 1,17 Mld plv tutelata
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Simulazione funzionamento Fondo
Anno 1 Anno 2 Anno 3 Capitale iniziale Riporto saldo di cassa anno precedente Spesa annuale soci per adesione Entrate Contr. pubblici su spese costituzione 63.840 21.280 Contr. pubblici su spese adesione soci Totale Entrate Spese costituzione e funzionamento (1) Risarcimenti a soci Uscite Spese peritali (2) Totale Uscite Saldo Ipotesi calo del margine lordo II anno: prezzo scende da 42 c/l a 36 c/l (costi costanti)
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DM 10158 del 2016 Natura e requisiti Soggetti gestori
Natura e requisiti dei Soci Modalità di capitalizzazione (Costituzione capitale iniziale) Documenti obbligatori per il riconoscimento: Statuto Regolamento Modello domanda di adesione al Fondo Modello domanda di adesione alla copertura mutualistica Natura delle Entrate e delle Uscite ed operazioni conducibili dal Fondo Vigilanza sull’attività dei Fondi
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Chi può operare come Soggetto Gestore
Possono rivestire il ruolo di Soggetti Gestori: le cooperative agricole e i consorzi di cooperative agricole; le società consortili costituite da imprenditori agricoli e loro forme associate; organizzazioni di produttori, unioni/associazioni di organizzazioni di produttori; consorzi di difesa e loro forme associate; reti di impresa costituite in prevalenza da imprese agricole Ciascun Soggetto gestore può presentare domanda di riconoscimento per un solo Fondo, per più Fondi dello stesso tipo (es. più Fondi IST ) oppure per più Fondi di diversa natura (es. Fondi per rischi sanitari e Fondi IST )
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Requisiti dimensionali minimi del Fondo (n° di soci)
700 è il numero minimo di soci per la costituzione del Fondo di mutualità Il Fondo di mutualità per rischi climatici, sanitari e ambientali (Sottomisura 17.2) 150 è il numero minimo di soci per la costituzione del Fondo IST oppure: 50 soci con volume d’affari complessivo non inferiore a 10 mln di euro Il Fondo per la stabilizzazione del reddito - IST (Sottomisura 17.3) Il mancato rispetto dei requisiti minimi di dimensione per 2 annualità consecutive comporta la revoca del riconoscimento Ciascuno dei soci si impegna ad aderire per 3 anni al Fondo
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Aspetti patrimoniali e contabili
Principio di separazione dalle altre attività del Soggetti Gestori ENTRATE DEL FONDO Contributi soci aderenti; Contributi altri soggetti; Prestiti bancari; Risarcimenti da polizze assicurative o altri fondi; Proventi finanziari USCITE DEL FONDO Risarcimenti ai soci aderenti; Spese per polizze assicurative o adesione ad altri fondi; Spese di gestione; Spese di perizia; Oneri finanziari e rimborso mutui
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I SOGGETTI GESTORI POSSO INVESTIRE IN:
Aspetti gestionali Le risorse del Fondo sono gestite tramite un unico conto corrente dedicato I SOGGETTI GESTORI POSSO INVESTIRE IN: depositi in conto corrente vincolati, max 12 mesi, presso intermediari finanziari con rating non inferiore ad A; titoli a reddito fisso emessi o garantiti dalla Repubblica italiana, da Stati UE, da organismi sovranazionali
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Altri contenuti del DM 10158 del 2016
Stabilisce il contenuto minimo dei documenti obbligatori (Regolamento del fondo, Statuto, Domanda di adesione al fondo, Domanda di adesione alla copertura mutualistica) Stabilisce modalità e limiti per l’erogazione degli indennizzi ai soci aderenti (non oltre il 100% della perdita, no sovra compensazioni per effetto del cumulo con altri strumenti - IST min 20% max 70% della perdita) Individua cause di scioglimento del fondo e sanzioni per irregolarità (revoca, restituzione somme indebitamente percepite, con interessi)
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DM 1411 del 7/2/2019 Elenco soci Piano economico-finanziario triennale
Modalità operative per il riconoscimento dei Soggetti gestori Soggetto gestore MIPAAFT Domanda di riconoscimento Riconoscimento (entro 60 gg) Iscrizione elenco Soggetti gestori Elenco soci Piano economico-finanziario triennale Mancato riconoscimento Scheda informativa, Statuto e Regolamento Domanda di riesame (10 gg)
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DM 1411 del 7/2/2019 Comunicazioni obbligatorie ENTRO 31 GENNAIO
Dichiarazione di mantenimento requisiti (annuale) ENTRO 15 MAGGIO Trasmissione relazione attività (annuale) Trasmissione rendicontazione economico-finanziaria (annuale) Modifiche Statuto e Regolamento(entro 10 gg) Accensione mutui per risarcimenti(entro 10 gg)
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Contenuti del Piano economico-finanziario triennale
ANALISI DEI RISCHI E PRICING Analisi sull’esposizione al rischio (serie storica sinistri o altre valutazioni) Tariffazione (valutazioni attuariali o altre metodiche) Metodologia adottata per il calcolo delle quote di adesione al Fondo e alla copertura mutualistica STIMA DEL SOSTEGNO RICHIESTO Stima dei valori assicurati basata sulla VPC dei soci del Fondo STIMA DELLE SPESE DI COSTITUZIONE E GESTIONE DEL FONDO Valutazione del contributo scalare del 100%-60%-20% nei primi 3 anni PROSPETTO FINANZIARIO TRIENNALE Prospetto previsionale delle entrate e delle uscite del Fondo
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PGR 2019 - Il tool kit della gestione del rischio
Obiettivo: incentivare un «approccio integrato», nel quadro di un sistema coordinato delle garanzie offerte dai diversi strumenti di gestione del rischio finanziati dal FEASR: SOTTOMISURA MODALITÀ DI ATTUAZIONE (per tipologia di rischio coperto) 17.1 – POLIZZE AGRICOLE AGEVOLATE Copertura da rischi climatici/fitosanitari/epizoozie 17.2 – FONDI DI MUTUALITÀ 17.3 – IST SETTORIALE Copertura del rischio di una significativa riduzione del reddito
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PGR 2019: spese ammissibili al sostegno
Partecipazioni alle spese di costituzione del fondo (per i primi 3 anni, con contributi a scalare) Contributi sulle quote annuali dei soci di adesione alla copertura mutualistica FONDO DI MUTUALITÀ PER RISCHI CLIMATICI, SANITARI E AMBIENTALI (SOTTOMISURA 17.2) Divieto di attivazione della copertura mutualistica e assicurativa su medesima coltura/area e tipologia di rischio Per la determinazione dei valori soggetti alla copertura mutualistica si applica il «capping» fissato dal DM prezzi massimi assicurabili Ai fini del contributo le quantità sono ricondotte alla produzione media storica (3 o 5 anni) dell’imprenditore agricolo riportata nella domanda di adesione alla copertura mutualistica Spesa ammissibile: minor valore tra spesa ottenuta applicando la metodologia di valutazione della ragionevolezza del costo (DM MIPAAFT) e la spesa risultante dal contratto di adesione al Fondo
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PGR 2019: Fondo IST (Sottomisura 17.3)
Il sostegno è ammissibile solo per l’IST settoriale di cui all’art. 39 bis del Reg. (UE) n.1305/2013 SETTORI AMMESSI Ortofrutta Olivicoltura Avicoltura Latte bovino Frumento duro La copertura mutualistica è riferita all’anno solare L’IST può essere attivato contestualmente ad altri strumenti di gestione del rischio Le coperture devono essere sottoscritte entro il 31 marzo dell’esercizio di riferimento (salvo differimento termini) Spesa ammissibile: minor valore tra spesa ottenuta applicando la metodologia di valutazione della ragionevolezza del costo (DM MIPAAFT) e la spesa risultante dal contratto di adesione al Fondo
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Il trigger event Il «trigger event» dà il via alle richieste di risarcimento al Fondo IST per le perdite di reddito superiori alla soglia del 20%. L’ADG pubblica sul proprio sito web il “trigger event”, quando la variazione di reddito negativa rispetto al reddito medio del triennio precedente è superiore al 15%. L’ADG si avvale del supporto tecnico dell’ISMEA che effettua le elaborazioni attraverso i dati e le informazioni desunti da una specifica rete di rilevazione Il Soggetto gestore può definire criteri alternativi al «trigger event» per dichiarare stati di crisi generalizzati nel settore/area territoriale di competenza
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La determinazione dei costi e dei ricavi aziendali
RICAVI (criterio di competenza) Ricavi, al netto IVA, documentati da fatture Premi e aiuti specifici del settore Risarcimenti assicurativi o da Fondi mutualistici (comprese coperture sotto-soglia) COSTI (criterio di competenza) Carburanti e altri costi energetici Trattamenti fitosanitari Concimi e fertirrigazione Costi irrigui Assistenza tecnica Servizi di contoterzismo Costi assicurativi e di adesione ad altri Fondi mutualistici (compresi sotto-soglia) La metodologia per la determinazione dei costi e dei ricavi è definita nell’Allegato 7 del PGR 2019
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La determinazione della variazione di reddito
REDDITO D’ESERCIZIO (100/KG) REDDITO MEDIO STORICO (100/KG) - + X% REDDITO MEDIO STORICO (100/KG)
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Quadro normativo Sistema di Gestione dei Rischi (SGR)
art. 11 D.M. 162/2015 Regolamento (UE) 1305/2013 art. 36 art. 37 Assicurazioni raccolto, animali e piante art. 38 Fondi di mutualizzazione art. 39 Stabilizzazione del reddito Regolamento (UE) 2017/2393 «Omnibus» 1308/2013 art. 49 Decreto legislativo 102/2004 e ss.mm.ii. OCM vino Strutture Polizze sperimentali Smaltimento carcasse
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Modifiche Omnibus «Possibilità di finanziare con risorse pubbliche il capitale di costituzione dei Fondi o integrazioni ai versamenti soci» Soglia Contributo Sottomisura Assicurazioni art. 37 del Regolamento (UE) 1305/2013 20 % 70 % Sottomisura Fondi di mutualità art. 38 del Regolamento (UE) 1305/2013 30 % Sottomisura IST art. 39 del Regolamento (UE) 1305/2013 Sottomisura IST Settoriali art. 39 bis del Regolamento (UE) 1305/2013 «Possono essere utilizzati indici per calcolare la perdita annuale di reddito»
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Le proposte legislative della Commissione ed il Qfp per la PAC 2021-2027
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Le proposte legislative
Il quadro legislativo della PAC per il periodo si basa su tre regolamenti: Regolamento del Piano strategico sulla PAC Regolamento che modifica l’Organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli Regolamento Orizzontale sulla PAC
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I Piani strategici per la PAC
Per conseguire tali obiettivi, gli Stati membri sono chiamati ad elaborare interventi appropriati alle proprie realtà agricole e rurali, organizzati in Piani strategici unici per la PAC, che dovranno essere approvati dalla Commissione europea. Nel caso in cui alcuni elementi del piano strategico siano stabiliti a livello regionale, lo Stato membro garantisce la coerenza e la consistenza con gli elementi del piano strategico della PAC stabiliti a livello nazionale. Ogni piano strategico deve comprendere la valutazione delle esigenze, la strategia di intervento, le tipologie di pagamenti diretti, i programmi settoriali, gli impegni per lo sviluppo rurale e le relative disposizioni finanziarie.
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La strategia di intervento deve stabilire per ciascun obiettivo previsto nel piano strategico nazionale, gli obiettivi per ogni indicatore specifico di risultato pertinente, gli interventi e le loro modalità per raggiungere gli obiettivi e l’assegnazione di risorse finanziarie. Inoltre, è necessaria anche una descrizione dell’interazione tra gli interventi nazionali e regionali, compresa la distribuzione delle dotazioni finanziarie per intervento e per fondo. Una volta stabiliti i piani strategici della PAC, gli Stati membri presenteranno annualmente i progressi compiuti nella loro attuazione, utilizzando un sistema di indicatori comuni. Gli Stati membri e la Commissione monitoreranno i progressi e valuteranno l’efficacia degli interventi. Inoltre, gli Stati membri devono stabilire, nel loro piano strategico, le definizioni di attività agricola, superficie agricola, ettaro ammissibile, vero agricoltore e giovane agricoltore.
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Tipologie di intervento per i pagamenti diretti
La nuova struttura per i pagamenti diretti è composta dalle seguenti tipologie di intervento: Pagamenti diretti disaccoppiati: - il sostegno di base al reddito per la sostenibilità; - il sostegno complementare ridistributivo al reddito per la sostenibilità; - il sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori; - il regime per il clima e l’ambiente(Eco-Scheme). Pagamenti diretti accoppiati - il sostegno accoppiato al reddito; - il pagamento specifico per il cotone.
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Tipologie di intervento settoriali
Sono previsti i seguenti interventi settoriali obbligatori e facoltativi per gli Stati membri, per la loro inclusione nel piano strategico PAC: • il settore ortofrutticolo (obbligatorio); • il settore dei prodotti dell’apicoltura (obbligatorio); • il settore vitivinicolo (obbligatorio per alcuni Stati membri); • il settore dell’olio d’oliva e delle olive da tavola (facoltativo); • il settore del luppolo (facoltativo); • altri settori definiti all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 (facoltativi).
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Tipologie di intervento per lo sviluppo rurale
Sono previsti i seguenti tipi di interventi nell’ambito dello sviluppo rurale: a) pagamenti per impegni in materia ambientale, clima e altri impegni di gestione; b) pagamenti per vincoli naturali o altri vincoli regionali specifici; c) pagamenti per svantaggi regionali specifici a causa di determinati requisiti obbligatori d) investimenti; e) insediamento giovani agricoltori e avvio di imprese rurali; f) strumenti di gestione del rischio; g) cooperazione; h) scambio di conoscenze e informazioni.
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Disposizioni finanziarie
Sviluppo Rurale Tipologie di intervento settoriali Interventi dei pagamenti diretti L’importo totale del sostegno Ue per lo sviluppo rurale per il periodo dal 2021 al 2027 è di milioni di euro (prezzi correnti) e la relativa ripartizione annuale è stabilita dal quadro finanziario pluriennale per gli anni I massimali potranno essere annualmente rivisti dalla Commissione, per apportare adeguamenti tecnici senza modificare le dotazioni globali. Gli Stati membri possono decidere di trasferire le assegnazioni finanziarie previste per gli interventi settoriali per l’olio d’oliva e il luppolo per la loro distribuzione nei pagamenti diretti. In tal caso, tali assegnazioni non saranno disponibili per tali tipi di intervento settoriali per i primi tre anni del piano strategico della PAC (vincolate per tre anni: possono essere riesaminate nel 2023). L’importo totale dei pagamenti diretti che possono essere concessi in uno Stato membro in un anno civile non deve superare la dotazione finanziaria di tale Stato membro del massimale nazionale dei pagamenti diretti.
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La condizionalità PROGRAMMAZIONE 2014-2020 PROGRAMMAZIONE 2021-2027
Nelle proposte presentate la condizionalità rimane un requisito di base da rispettare per ricevere i pagamenti diretti, e, per lo Sviluppo rurale, i pagamenti agro-climatico-ambientali, i pagamenti per le aree svantaggiate, nonché i pagamenti per le aree con svantaggi specifici derivanti da alcuni impegni obbligatori. Di fatto la condizionalità dovrà essere parte integrante dell’architettura “ambientale” della Pac rappresentando il riferimento baseline per impegni ambientali più ambiziosi. Rimane l’impostazione basata sui Criteri di gestione obbligatori (Cgo) e sulle Buone condizioni agronomiche e ambientali (Bcaa), ma con un forte orientamento all’innovazione. PROGRAMMAZIONE PROGRAMMAZIONE • 7 Bcaa • 13 Cgo • 10 Bcaa • 16 Cgo • Inclusione del greening (inserita la rotazione in sostituzione della diversificazione) e dello strumento di sostenibilità per le aziende agricole relativo ai nutrienti nelle Bcaa • Inclusione nei Cgo del rispetto di direttive e regolamenti specifici in materia di ambiente e salute degli animali • Definizione della condizionalità nel piano strategico con successiva approvazione da parte della Commissione
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La nuova struttura della Politica di Sviluppo rurale 2021-2027
6 PRIORITA’ Priorità 4 Ripristinare, preservare e valorizzare gli ecosistemi Priorità 5 Economia efficiente sotto il profilo delle risorse e resiliente al cambiamento climatico 18 FOCUS AREA FA 1° - Stimolare l’innovazione, la cooperazione e lo sviluppo della base di conoscenze nelle zone rurali; FA 1B - Rinsaldare i nessi tra agricoltura, produzione alimentare e selvicoltura, da un lato, e ricerca e innovazione dall’altro; FA 1C - Incoraggiare l’apprendimento lungo tutto l’arco della vita e la formazione professionale nel settore agricolo e forestale. Priorità 1 Trasferimento delle conoscenze e innovazione FA 2A - Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l’ammodernamento delle aziende agricole; FA 2B - Favorire l’ingresso di agricoltori adeguatamente qualificati nel settore agricolo e il ricambio generazionale. Priorità 2 Redditività e competitività delle aziende agricole Priorità 3 Organizzazione della filiera agroalimentare e gestione dei rischi FA 3A - Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare; FA 3B - Sostenere la prevenzione e la gestione dei rischi aziendali. FA 4A - Salvaguardare, ripristinare e migliorare la biodiversità; FA 4B - Migliorare la gestione delle risorse idriche; FA 4C - Prevenire l’erosione dei suoli e migliorarne la gestione. FA 5A - Rendere più efficiente l’uso dell’acqua in agricoltura; FA 5B - Rendere più efficiente l’uso dell’energia nell’agricoltura e nell’industria alimentare; FA 5C - Favorire l’approvvigionamento e l’utilizzo di fonti di energia rinnovabili; FA 5D - Ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di ammoniaca prodotte dall’agricoltura; FA 5E - Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale. FA 6A - Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché l’occupazione; FA 6B - Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali; FA 6C - Promuovere l’accessibilità, l’uso e la qualità delle tecnologie, all’informazione e della comunicazione (tIC) nelle zone rurali. Priorità 6 Inclusione sociale e sviluppo economico
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La nuova struttura della Politica di Sviluppo rurale 2021-2027
La nuova struttura sullo Sviluppo rurale 3 OBIETTIVI GENERALI 1. promuovere un settore agricolo intelligente, resiliente e diversificato che garantisca la sicurezza alimentare; 2. rafforzare la protezione ambientale e l'azione per il clima che contribuisce agli obiettivi ambientali e climatici dell'Ue; 3. rafforzare il tessuto socioeconomico delle zone rurali. 9 OBIETTIVI SPECIFICI
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migliorare la posizione degli agricoltor i nella catena del valore
Le proposte avanzate dalla Commissione sono basate su nove obiettivi specifici che riflettono l’importanza economica, sociale e ambientale della PAC: sostenere un reddito agricolo sufficiente e la resilienza in tutta l’Unione per rafforzare la sicurezza alimentare; migliorare l’orientam ento al mercato e aumentare la competitiv ità, anche attraverso una maggiore attenzione alla ricerca, alla tecnologia e alla digitalizza zione migliorare la posizione degli agricoltor i nella catena del valore contribuire alla mitigazion e dei cambiame nti climatici e all’adattam ento a essi, come pure allo sviluppo dell’energi a sostenibile promuover e lo sviluppo sostenibile e un’efficient e gestione delle risorse naturali come l’acqua, il suolo e l’aria contribuir e alla tutela della biodiversi tà, migliorare i servizi ecosiste mici e preservar e gli habitat e i paesaggi attirare i giovani agricoltor i e facilitare lo sviluppo imprendit oriale nelle aree rurali promuove re l’occupazi one, la crescita, l’inclusio ne sociale e lo sviluppo locale nelle aree rurali, comprese la bioecono mia e la silvicoltur a sostenibil e migliorare la risposta dell’agricol tura dell’UE alle esigenze della società in materia di alimentazi one e salute, compresi alimenti sani, nutrienti e sostenibili, nonché il benessere degli animali. OBIETTIVO TRASVERSALE : Promozione delle conoscenze, dell’innovazione e della digitalizzazione nel settore agricolo e nelle aree rurali.
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La nuova struttura della Politica di Sviluppo rurale 2021-2027
Da 20 Misure a 8 gruppi di interventi 20 MISURE ( ) M.1: Trasferimento di conoscenza e azioni di informazione. M.2: Servizi di consulenza, sostituzione e assistenza alla gestione delle aziende agricole. M.3: Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari M.4: Investimenti ed immobilizzazioni. M.5: Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato. M.6: Sviluppo aziende agricole. M.7: Servizi di base e rinnovamento villaggi. M.8: Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e miglioramento redditività foreste. M.9: Costituzione di associazioni di produttori M.10: Pagamenti agro-climatici- ambientali M.11: Agricoltura biologica. M.12: Natura 2000 e direttiva quadro acque. M.13: Indennità per le zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici M.14: Benessere degli animali. M.15: Servizi silvo-climatici-ambientali e salvaguardia della foresta. M.16: Cooperazione. M.17: Gestione del Rischio M.19: Sviluppo Rurale CLLD - Leader M.20: Assistenza Tecnica. 8 GRUPPI DI INTERVENTI ( ) a) Pagamenti per Impegni ambientali, climatici e altri impegni in materia di gestione. b) pagamenti per vincoli naturali o altri vincoli regionali specifici; c) pagamenti per svantaggi regionali specifici a causa di determinati requisiti obbligatori d) investimenti; e) insediamento giovani agricoltori e avvio di imprese rurali; f) strumenti di gestione del rischio; g) cooperazione; h) scambio di conoscenze e informazioni.
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Allocazione delle risorse, risultati e disimpegno nel periodo 2021-2027
In particolare, gli Stati membri dovranno obbligatoriamente attivare gli Impegni agro-climaticiambientali nel proprio Piano strategico Pac con un’allocazione delle risorse per quest’ultimi almeno pari al 30% del totale delle risorse Feasr. Inoltre, per quanto concerne i vincoli di attribuzione delle risorse previsti dalla proposta di Regolamento, dovrà essere allocato almeno il 5 % delle risorse al Leader e non oltre il 4% all’Assistenza tecnica. Le prospettive della Consulenza aziendale Gli Stati membri dovranno includere nel Piano strategico della Pac adeguati Servizi di consulenza per gli agricoltori e altri beneficiari per la gestione delle aziende agricole e dei terreni. Questi servizi di consulenza, oltre a fornire un supporto sul fronte innovazione tecnologica, dovranno abbracciare in modo specifico le tre sfere della sostenibilità, vale a dire la dimensione economica, ambientale e sociale.
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La nuova impostazione dell’OCM unica
Le proposte di modifica del Reg. 1308/2013 riguardano i seguenti aspetti: la semplificazione della prima parte del Regolamento (quella relativa alle disposizioni introduttive), con l’eliminazione delle definizioni ridondanti e obsolete; l’aggiornamento dei limiti agli aiuti alle scuole da parte dell’Ue per i prodotti ortofrutticoli, del latte e dei prodotti lattiero-caseari; l’eliminazione degli interventi di sostegno dei settori ortofrutticolo, vitivinicolo, dell’olio, del luppolo, dei prodotti dell’apicoltura e di altri settori come i cereali, il riso, lo zucchero, i foraggi essiccati, i sementi, il lino, la canapa, le banane, il tabacco, le carni bovine, le carni suine, le carni ovi-caprine, il pollame, le uova, il latte, i prodotti lattiero-caseari e i bachi da seta; l’eliminazione di una serie di disposizioni obsolete, tra le quali il sistema di regolamentazione della produzione e i requisiti applicabili al settore dello zucchero, scaduto alla fine della campagna di commercializzazione 2016/2017; la semplificazione delle norme sulle indicazioni geografiche (IG); la semplificazione della normativa del settore del vino per affrontare in modo più incisivo le nuove sfide economiche, ambientali e climatiche.
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La nuova architettura della Pac e il new delivery model
Il new delivery model estende all’intera Pac due principi di base. Il primo – legato all’idea della sussidiarietà – è che i territori (Stati membri e Regioni) affrontano sfide e vincoli a volte molto diversi e che, dunque, un modello di intervento unico e rigido mal si concilia con la necessità di contestualizzare il sostegno al settore. Quest’idea si concretizza nella continuazione del percorso di crescente flessibilità gestionale accordata agli stati membri nell’adattare la Pac alle proprie specifiche esigenze, che a sua volta si riflette in maggiori prerogative programmatore dello Stato Membro e nell’ampliamento dello spazio di negoziazione/mediazione tra scelte nazionali e obiettivi comunitari. Il secondo principio sta nel rapporto tra le risorse comunitarie e i beneficiari delle stesse, nella cui gestione si chiede maggiore impegno e responsabilizzazione agli Stati membri e/o alle Autorità Regionali.
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Opportunità del new delivery model
Le opportunità del new delivery model possono essere riassunte nella maggiore efficacia potenziale di un intervento programmato e coordinato e in una maggiore efficienza e coerenza dell’architettura. Sul primo punto, l’idea generale che il modello – almeno in astratto – sia in grado di rispondere meglio ai bisogni dei diversi territori e alle loro specificità non può che essere condivisa. Si tratta, in altre parole, di una corretta declinazione della sussidiarietà. Allo stesso modo l’auspicio della Commissione è quello di ridurre, con questa nuova architettura, gli oneri amministrativi connessi alla gestione della Pac. Mentre il secondo pilastro, per la sua natura di contenitore di politiche di sviluppo locale, si presta meglio a questo approccio, al contrario molte delle misure del primo pilastro, per il loro carattere economico e settoriale di taglio “orizzontale”, richiedono una intelaiatura comune di riferimento forse più robusta di quella che sembra essere assicurata dal new delivery model.
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Rischi del new delivery model
E’ facile immaginare come un’eventuale declinazione regionale dei principi del new delivery model possa portare a una proliferazione di modelli di intervento, che potrebbe rivelarsi rischiosa sotto due principali aspetti. – Quello della potenziale distorsione/sperequazione del sostegno, in parte già sperimentata per le misure a superficie dello sviluppo rurale, nonché per i diversi tassi di sostegno e i diversi criteri di selezione adottati per altre misure contenute nei piani regionali di sviluppo rurale. L’introduzione di ulteriori misure (relative ai pagamenti diretti e agli interventi settoriali) all’interno della pianificazione regionale amplifica questo rischio, data anche la rilevanza finanziaria degli interventi in questione. – Quello del coordinamento e della governance. Le non poche difficoltà che hanno caratterizzato la nascita, la vita e a volte il fallimento degli organismi interregionali attivati in Italia ci ha da tempo imposto di riflettere sul tema del coordinamento e della governance delle politicheagricole nel nostro paese. La possibilità che nuove o p iù estese sovrastrutture amministrative possano intermediare ulteriormente il rapporto tra risorse e beneficiari sarebbe un rischio concreto in caso di regionalizzazione dei Piani strategici; forse inevitabile, data la necessità di contestualizzare i meccanismi di coordinamento e gestione amministrativa sulla base delle decisioni adottate in sede di programmazione. Il tutto senza contare che, nel caso si volessero integrare i piani regionali in un unico piano strategico nazionale – come pure sarebbe auspicabile– i tempi e la coerenza si quest’ultimo potrebbero essere negativamente influenzati dai ritardi di singole regioni e/o da loro differenti sensibilità nei confronti degli obiettivi da perseguire e degli strumenti da attivare.
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Accordo politico provvisorio Qfp Accordo definitivo Qfp
Sequenza temporale per raggiungere un accordo politico sul quadro finanziario pluriennale (Qfp) Accordo politico provvisorio Qfp Presentazione Qfp 1 Maggio 2018 22 Marzo 2019 GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 2018 2019 Primo confronto Accordo definitivo Qfp 28 Giugno 2018 29 Maggio 2019
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Le risorse complessive a disposizione dell’Italia
Nel complesso le risorse a disposizione dell’Italia con la Pac nel periodo ammontano a milioni di euro a prezzi correnti e a milioni di euro a prezzi costanti. È bene precisare che si tratta solo delle risorse comunitarie, al netto del cofinanziamento dello Sviluppo rurale. Pagamenti diretti Misure di mercato Sviluppo rurale Totale Prezzi correnti Prezzi costanti 24.921,3 22.146,8 2.545,5 2.262,1 8.892,2 7.902,2 36.359,0 32.311,0
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Schematizzazione della politica per i sistemi agricoli e alimentari dell’UE
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Il pagamento accoppiato
In base al paragrafo 2 dell’articolo 52 del Reg. 1307/2013 “Il sostegno accoppiato può essere concesso esclusivamente a quei settori o a quelle regioni di uno Stato membro in cui determinati tipi di agricoltura o determinati settori agricoli che rivestono particolare importanza per ragioni economiche, sociali o ambientali, si trovano in difficoltà”. Devono coesistere due condizioni: rivestono particolare importanza per ragioni economiche, sociali o ambientali, si trovano in difficoltà. Il plafond assegnato per il sostegno accoppiato delle produzioni si attesta al 11% degli aiuti.
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Queste risorse sono state indirizzate a tre settori strategici: la zootecnia, da carne e da latte, i seminativi e l’olivicoltura. In tutto si tratta di 17 tra misure e sottomisure, alcune delle quali prevedono premi su tutto il territorio nazionale e altre i cui premi sono delimitati territorialmente. In complesso, il settore zootecnica riceverà la metà dei fondi del pagamento accoppiato (49%), i seminativi il 34% e l’olivicoltura il restante 16%
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La zootecnica Il settore zootecnico avrà una dotazione di circa 210 milioni di euro (2015), con l’obiettivo di sostenere le produzioni di qualità e favorire il miglioramento genetico delle razze. Alla zootecnia da latte è riservato un budget di 89 milioni di euro; di questi, 75 milioni andranno in favore di premi alla vacca da latte. E’ inoltre previsto un premio aggiuntivo per le vacche da latte situate in zone montane alle quali sono destinati poco meno di 10 milioni di euro. Infine, 4 milioni di euro sono assegnati alle bufale con più di 30 mesi che partoriscono nell’anno e i cui vitelli sono identificati e registrati. Alla zootecnia da carne sono riservati poco meno di 123 milioni di euro.
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Il piano zootecnico Fanno parte del piano zootecnico 4 misure dedicate alla zootecnia bovina da latte, alla zootecnia bovina da carne, al settore ovi-caprino e al comparto bufalino. Il piano zootecnico nel complesso ha un’assegnazione finanziaria pari a 210 Milioni di Euro. Al fine di concorrere agli obiettivi strategici indicati, si segnala che le diverse misure presentano diversificazione dei premi per: sostegno a produzioni di qualità; miglioramento genetico; zone di montagna.
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Misura 1 – Premio settore zootecnia bovina da latte - Plafond complessivo 84,6 milioni di Euro
Contesto economico della misura Il comparto lattiero-caseario italiano presenta una natura dualistica legata alla compresenza di due diverse tipologie di prodotti: i prodotti indifferenziati (tipo il burro, il latte spot scambiato tra operatori, il siero liquido, i mezzi tecnici come gli alimenti per il bestiame) e i prodotti di qualità, tipo i formaggi Dop e Igp o che rientrano nella tradizione italiana. Questi assorbono il 70% della produzione nazionale di latte e, rispetto ai primi, sono più al riparo dagli andamenti congiunturali internazionali. Relativamente alle aziende specializzate in bovini da latte i dati RICA, a fronte di un aumento della produzione lorda vendibile nel 2012 rispetto ai due anni precedenti, mostrano una diminuzione del valore aggiunto e del reddito netto aziendale. Queste riduzioni, del 2012 rispetto al 2011 e al 2010, vengono registrate anche per i relativi indici, calcolati per unità di bestiame adulto. In base alle proiezioni il processo di convergenza riduce il sostegno alle aziende lattiere, tuttavia nel comparto - più della riforma - impensierisce l’impatto della rimozione delle quote latte che potrebbe esporre a rischio il settore, soprattutto nelle aree montane e marginali dove è meno competitivo, ma rilevante per gli aspetti ambientali e socio-economici.
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Descrizione tecnica della misura: Misura 1
Descrizione tecnica della misura: Misura Bovini da latte Misura Bovini da latte in zone di montagna Localizzazione Intero territorio nazionale Condizioni di ammissibilità Premio concesso alle vacche da latte che hanno partorito. Gli allevatori dovranno provvedere alla registrazione del vitello nato entro i termini previsti dalla regolamentazione comunitaria e nazionale. Il premio è concesso alle vacche da latte che abbiano prodotto latte per almeno una resa minima da definire a livello territoriale
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Plafond destinato alla misura di base (misura 1.1): 74,6 milioni di €
Target capi ammissibili alla misura: circa Entità dell’aiuto di base stimata: Importo unitario di base stimato : 56 euro/capo; Plafond destinato alla misura aggiuntiva “zone di montagna” (misura 1.2): 10,0 milioni di € Target capi ammissibili alla misura: circa Importo unitario di base stimato: 40 euro/capo ; Importi aggiuntivi calcolati sull’aiuto di base: Nella fase di revisione di metà periodo, tenuto conto del mutato scenario legato alla fine del regime delle quote latte e degli obiettivi selettivi raggiunti, si valuterà la possibilità di attivare una misura specifica che incentivi l’utilizzo di seme sessato anche a sostegno di incroci con riproduttori da carne.
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Misura 2 - Premio settore zootecnia bovina da carne - Plafond complessivo 106,9 milioni di Euro
Contesto economico della misura Negli ultimi anni la produzione di carne bovina mostra un andamento decrescente deciso in termini quantitativi e tendenziale in valore. Tale andamento viene confermato anche dalla consistente riduzione dei capi bovini macellati. Nell’ultimo biennio la diminuzione delle macellazioni è da ricondurre all’impennata dei costi delle materie prime (cereali e soia) e dei prezzi dei ristalli, da cui dipende il comparto da ingrasso che rappresenta una buona parte della produzione totale italiana, nonché dalla riduzione dei consumi nazionali di carne bovina. Le performance economiche delle aziende specializzate in bovini da carne mostrano un trend in calo marcato: sia le principali variabili economiche (produzione lorda vendibile, valore aggiunto, utile lordo di stalla e reddito netto) che i relativi indici, calcolati per unità di bestiame adulto registrano valori in diminuzione.
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Descrizione tecnica della misura (divisa in due sottomisure)
Misura 2.1 Vacche nutrici Localizzazione Intero territorio nazionale Condizioni di ammissibilità Il premio è concesso alle vacche nutrici iscritte ai Libri genealogici ed al Registro anagrafico che hanno partorito e i cui vitelli sono registrati entro i termini previsti dalla regolamentazione nazionale e comunitaria. Plafond destinato alla misura: 40,5 milioni di € Target capi ammissibili alla misura: circa Entità dell’aiuto stimata Importo unitario: 202 euro/capo (suscettibile di variazioni) * L’importo unitario di base è soggetto a variazioni legate ai plafond assegnati alla misura aggiuntiva di seguito indicata. L’importo di base non può scendere al di sotto del 60%. Importi aggiuntivi sull’aiuto di base: 1. Un importo aggiuntivo, non superiore al 20% del premio di base, può essere concesso con l’obiettivo di attuare appositi piani selettivi o di gestione della razza. Per il biennio , tale importo è finalizzato all’adesione ad un piano di risanamento dal virus responsabile della Rinotracheite Infettiva del Bovino (IBR) per le razze Chianina, Marchigiana, Maremmana, Romagnola e Podolica anche al fine di gestire correttamente la biodiversità di tali razze.
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Misura 2.2 – Bovini di età compresa tra 12-24 mesi
Localizzazione Intero territorio nazionale Condizioni di ammissibilità Il premio è concesso ai bovini di età compresa tra i 12 e i 24 mesi al momento della macellazione, allevati presso le aziende dei richiedenti per un periodo non inferiore a [6] mesi prima della macellazione. Plafond destinato alla misura: 66,4 milioni di € Target capi ammissibili alla misura: Entità dell’aiuto prevista Importo unitario stimato: [45/49] euro/capo * * L’importo unitario di base è soggetto a variazioni legate ai plafond assegnati alle misure aggiuntive di seguito indicate. L’importo di base non può scendere al di sotto del 60%. Importi aggiuntivi : 1. Importo unitario aggiuntivo per i capi allevati per almeno 12 mesi nelle aziende dei richiedenti o aderenti a Sistema di qualità nazionale o regionale o a sistemi di etichettatura facoltativi riconosciuti (30%) . 2. Importo aggiuntivo per capi “valorizzati” certificati come IGP (50%) . Gli importi aggiuntivi non sono cumulabili.
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Misura 2.3 - Bovini di età compresa tra 6-8 mesi
Per l'attivazione di questa misura non è stato possibile condividere le modalità di reperimento della relativa copertura finanziaria. Pertanto, la stessa non riceve aiuto accoppiato, tuttavia, laddove l’allevamento risulti significativo, le Regioni si impegnano ad attivare una misura, dotata di adeguate risorse, finalizzata al miglioramento delle condizioni di benessere degli animali, che ponga al centro dell’attenzione le azioni volte al miglioramento degli aspetti gestionali dell’allevamento, la limitazione dell’utilizzo dei trattamenti antibiotici soprattutto nel primo periodo di condizionamento dei vitelli e, in particolare, l’applicazione di strumenti di prevenzione quali le vaccinazioni.
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MISURA 3 – Premio settore zootecnia ovi-caprina – plafond destinato alla misura 15 milioni di Euro
Contesto socio-economico della misura Il comparto ovi-caprino ha subito nell’ultimo decennio una flessione. Il premio viene assegnato per ridurre i rischi sanitari derivanti dalla diffusione della Scrapie. L’Italia è in ritardo nello sviluppo di adeguate strategie nei confronti della scrapie. Le genotipizzazioni sono poche e non inquadrate in piani selettivi strutturati. Solo in alcune Regioni, pur con grandi difficoltà, sono stati elaborati adeguati piani di selezione. Considerando anche la possibilità di utilizzare la genotipizzazione come strumento di miglioramento complessivo della gestione del gregge, con obiettivi indiretti legati anche agli aspetti sanitari e del miglioramento genetico, si è ipotizzato di intervenire con una misura di sostegno rivolta alla quota di rimonta (agnelle). In particolare, il premio sarà quindi riservato alla quota di rimonta di quei greggi che aderiscono al predetto piano e che presentano all’interno del gregge un numero congruo di montoni di genotipo ARR/ARR ovvero ARR/ARQ. Inoltre, la possibilità offerta di mettere a punto marchi di origine protetta è stata considerata dai produttori un’opportunità di rilievo, soprattutto per contrastare il fenomeno di riduzione dei prezzi all’ingrosso. Va inoltre segnato come la finalizzazione del premio a capi IGP permette di raggiungere tre obiettivi: - la qualificazione della produzione; - il rafforzamento del legame con il territorio, in aree rurali dove maggiori sono i ritardi di sviluppo; - l’effetto positivo dato dal pascolamento in aree vocate.
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Entità dell’aiuto prevista Importo unitario stimato: [12] euro/capo
Descrizione tecnica della misura La misura si articola in due sotto-misure: la 3.1 Premio ovini e la 3.2 Premio agnello ovi-caprino IGP Misura 3.1 Premio ovini Localizzazione Intero territorio nazionale Condizioni di ammissibilità Il premio è assegnato al singolo capo (agnella da riproduzione dell’anno in corso), previa dimostrazione da parte dell’allevatore della corretta identificazione anagrafica dei suddetti capi e dell’adesione ai piani regionali di selezione per la resistenza alla scrapie che prevedano l’esclusione dalla riproduzione degli arieti omozigoti sensibili. L'allevatore mantiene nel gregge arieti resistenti ARR/ARQ o ARR/ARR con densità minima di un ariete ogni cento femmine. Si propongono due fasce di contributo sulla base dello stato di avanzamento del piano di controllo della scrapie; fermo restando il valore del contributo per singolo capo pari a 12,00 euro, si prevedono due obiettivi di rimonta: 15% delle agnelle della mandria, per gli allevamenti ove l’obiettivo risulta non adeguato agli standard europei e 7% delle agnelle, per gli allevamenti prossimi al raggiungimento degli standard stabiliti. Plafond destinato alla misura: 9,5 milioni di € Entità dell’aiuto prevista Importo unitario stimato: [12] euro/capo Laddove l’allevamento risulti significativo, le Regioni si impegnano ad attivare una misura, dotata di adeguate risorse, volta al miglioramento del benessere animale nell’ambito di ciascun PSR.
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Misura 3.2 – Premio agnello capi ovi-caprini IGP
Localizzazione Intero territorio nazionale Condizioni di ammissibilità Il premio è concesso agli allevatori che certificano capi ovi-caprini idonei alla macellazione come IGP. Plafond destinato alla misura: 5,5 milioni di € Entità dell’aiuto prevista Importo unitario stimato: 10 euro/capo
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Misura 4 – Sostegno settore bufalino – plafond destinato alla misura 4 milioni di Euro
Localizzazione Intero territorio nazionale Descrizione tecnica della misura 4 Condizioni di ammissibilità Premio concesso alle bufale di età superiore ai 30 mesi che hanno partorito Plafond destinato alla misura: 4 milioni di € Target capi ammissibili alla misura: Entità dell’aiuto prevista Importo unitario stimato: 20 euro/capo Il premio è concesso a condizione che l’allevatore partecipi al finanziamento, con un versamento pari a 1/3 del contributo annuo ricevuto, di un fondo di mutualizzazione, per il pagamento di compensazioni finanziarie agli agricoltori in caso di perdite economiche causate dall’insorgenza di focolai di epizoozie o da infestazioni parassitarie o dal verificarsi di un’emergenza ambientale o a seguito di un drastico calo del reddito. Laddove l’allevamento risulti significativo, le Regioni si impegnano ad attivare una misura, dotata di adeguate risorse, finalizzata al miglioramento delle condizioni di benessere degli animali, che ponga al centro dell’attenzione le azioni volte al miglioramento degli aspetti gestionali e sanitari dell’allevamento
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Pagamenti accoppiati: una valutazione
La decisione italiana di limitare i pagamenti accoppiati all’11% è una scelta accettabile; tuttavia poteva essere sufficiente una percentuale di accoppiato ancora inferiore. La scelta più criticabile sono i settori a cui destinare il pagamento accoppiato, a causa della eccessiva frammentazione delle risorse (10 settori e 17 tipologie di premi) e della conseguente scarsa efficacia del sostegno. Alcuni pagamenti accoppiati (es. grano duro, pomodoro da industria, riso, ecc.) sono insignificanti e scarsamente giustificabili
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Un’occasione mancata? le scelte nazionali sono state indirizzate ad un’eccessiva polverizzazione delle risorse finanziarie, disperse su un elevato numero di prodotti o settori. Ancora una volta, la logica del “mercato politico” ha prevalso sull’analisi di impatto economico, sociale e territoriale delle scelte. Il nuovo sistema di sostegno accoppiato rappresenta l’ennesima occasione mancata per concentrare realmente gli aiuti su settori e aree strategiche e per costruire una riforma solida e coerente in favore del rilancio della competitività dell’agricoltura italiana e della sostenibilità dei territori. Da strumento selettivo si è verificato il solito «assalto alla diligenza», che ha contribuito ad indebolire il sostegno accoppiato facendone uno strumento attraverso cui attrarre consenso politico in alcuni territori
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La politica di sviluppo rurale 2014-2020
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Il Quadro Strategico Comune (QSC)
Strategia Europa 2020 Piano decennale per la crescita sviluppata dall'Unione europea che vuole colmare le lacune del nostro modello di crescita e creare le condizioni per un diverso tipo di sviluppo economico, più intelligente, sostenibile e solidale. Cinque gli obiettivi da realizzare: 1. Occupazione 2. Ricerca e sviluppo 3. Cambiamenti climatici e sostenibilità energetica 4. Istruzione 5. Lotta alla povertà e all’emarginazione
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Il Quadro Strategico Comune (QSC)
Traspone gli obiettivi Europa 2020 negli 11 obiettivi tematici e nelle priorità per ogni Fondo a livello nazionale. È applicabile per i fondi FESR, FSE, FEASR, FEAMP (fondi SIE - Fondi strutturali e di Investimento Europei). 1. Ricerca e innovazione 2. Tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) 3. Competitività delle Piccole e Medie Imprese (PMI) 4. Transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio 5. Adattamento ai cambiamenti climatici e prevenzione e gestione dei rischi 6. Tutela dell'ambiente ed efficienza delle risorse 7. Trasporto sostenibile e rimozione delle strozzature nelle principali infrastrutture di rete 8. Occupazione e sostegno alla mobilità dei lavoratori 9. Inclusione sociale e lotta alla povertà 10. Istruzione, competenze e apprendimento permanente 11. Potenziamento della capacità istituzionale e amministrazioni pubbliche efficienti
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Accordo di Partenariato (AP) (Reg.(UE) n.1303/2013)
Il Quadro Strategico Comune (QSC) Accordo di Partenariato (AP) (Reg.(UE) n.1303/2013) Elaborato a livello nazionale è il punto centrale della programmazione nazionale, indica l'uso che si deve fare dei fondi per raggiungere gli obiettivi della Strategia 2020. AP definisce le modalità per garantire : l'allineamento con la strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva; un'efficace e efficiente attuazione dei Fondi SIE; la Condizionalità Ex-ante – Comune a tutti i Fondi QSC – Specifica allo Sviluppo rurale un Approccio Integrato allo sviluppo territoriale – Territoriale (urbano, rurale, costiero e di pesca) – Approccio Leader
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Il Quadro Strategico Comune (QSC)
Sviluppo Rurale (PSR): FEASR (Reg. (UE) n. 1305/2013) La strategia d’intervento mira all’innovazione e alla competitività settoriale e allo sviluppo dei territori rurali. Prevede 6 priorità e 18 Focus area di intervento. Programmi Operativi FESR – FSE – FEAMP Obiettivi trasversali: Innovazione, Ambiente e Cambiamenti climatici 1. Promuovere IL TRASFERIMENTO DI CONOSCENZE e l’INNOVAZIONE nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali; 2. Potenziare la COMPETITIVITÀ dell'agricoltura in tutte le sue forme e la redditività delle aziende agricole; 3. Promuovere l’organizzazione della FILIERA AGROALIMENTARE e la gestione dei rischi nel settore agricolo; 4. Preservare, ripristinare e valorizzare gli ECOSISTEMI dipendenti dall'AGRICOLTURA e dalle FORESTE; 5. Incentivare l'USO EFFICIENTE DELLE RISORSE e il passaggio a un'economia a BASSE EMISSIONI di carbonio e resiliente al clima; 6. Promuovere l’INCLUSIONE SOCIALE, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali.
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Priorità e focus area
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Alcune differenze rispetto alla passata programmazione
Per quanto riguarda la struttura dei programmi di sviluppo rurale, abbandonati gli assi della vecchia programmazione, la strategia d’intervento proposta si rifà a 6 priorità tematiche e 18 focus area a cui finalizzare tutte le misure e le azioni previste dal regolamento. Le priorità pongono l’accento sulle questioni della competitività dei sistemi agroalimentari con una strategia rivolta a promuovere l’innovazione e la conoscenza, a sostenere lo sviluppo del settore agricolo e delle filiere agroambientali (priorità 1-3); sulle tematiche legate all’ambiente riproponendo la strategia dell’asse 2 della precedente programmazione (priorità 4-5); sullo sviluppo delle aree rurali (priorità 6). Ogni priorità è declinata in focus area, ossia in una serie di tracce tematiche che, per grandi linee, guidano il programmatore nella definizione delle politiche. Le focus area si rifanno alle azioni chiave previste nel Quadro di Sostegno Comunitario il documento strategico, definito a livello di Unione, che assicura la concentrazione e la coerenza tra i fondi a finalità strutturale al fine di raggiungere gli obiettivi di “Europa 2020”.
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Coinvolgimento del Partenariato
Il partenariato rappresenta uno dei principi chiave per l'attuazione dei Fondi del QSC dell'UE L’articolo 5 del regolamento UE “Disposizioni comuni" (1303/2013) dispone che ogni Stato membro organizza, per l'accordo di partenariato e per ciascun programma, conformemente al proprio quadro istituzionale e giuridico, un Partenariato con: 1. le autorità cittadine e le altre autorità PUBBLICHE competenti 2. le parti ECONOMICHE e SOCIALI 3. i pertinenti organismi che rappresentano la SOCIETÀ CIVILE, compresi i partner ambientali, le organizzazioni non governative e gli organismi di promozione dell'inclusione sociale, della parità di genere e della non discriminazione 1. nella DEFINIZIONE e la SELEZIONE delle priorità e dei relativi obiettivi specifici; 2. Nell'ANALISI DEL CONTESTO e dell'identificazione dei fabbisogni; l'assegnazione dei finanziamenti; 3. nella definizione degli INDICATORI SPECIFICI DEI PROGRAMMI; 4. nell'applicazione dei PRINCIPI ORIZZONTALI quali definiti agli articoli 7 e 8 del regolamento (UE) n. 1303/2013; 5. nella composizione del COMITATO DI SORVEGLIANZA. I partner sono stati coinvolti nelle attività di predisposizione del PSR , in particolare:
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Azioni preliminari al percorso partenariale
Analisi di contesto 1. Situazione socio-economica delle aree rurali 2. Competitività del comparto agroalimentare 3. Ambiente, clima e sostenibilità Analisi SWOT Individuazione dei punti di forza e di debolezza e messa a fuoco delle minacce e delle opportunità Fabbisogni Individuati 43 fabbisogni sulla base delle 6 priorità europee per lo sviluppo rurale
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Coinvolgimento del Partenariato
Il processo di consultazione si articola in 3 fasi: FASE 1 Il partenariato viene consultato per “consolidare” una visione comune dei fabbisogni individuati nel corso dell’analisi di contesto/analisi SWOT e per finalizzare la gerarchizzazione dei fabbisogni espressi dalle aree rurali regionali sui quali è necessario intervenire FASE 2 Si passa al consolidamento dei fabbisogni e della strategia e alla definizione delle misure d’intervento FASE 3 Completamento del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) corredato della Valutazione ex-ante e della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) in tutti gli aspetti richiesti dalla normativa comunitaria
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Impostazione della Strategia
Il Regolamento FEASR (1305/2013) all’art. 8 detta i Contenuti dei programmi di sviluppo rurale. Ogni programma di sviluppo rurale dovrà comprendere una descrizione della strategia finalizzata a dimostrare: 1. la previsione di obiettivi appropriati basati sugli indicatori comuni (art. 69) o di indicatori specifici; 2. la SELEZIONE DELLE MISURE sostenuta dalla valutazione ex ante di cui alla lettera a) e dall'analisi di cui alla lettera b); 3. che la ripartizione delle risorse finanziarie tra le varie misure del programma è GIUSTIFICATA e IDONEA a realizzare gli obiettivi prefissati; 4. che le esigenze connesse a particolari condizioni sono prese in considerazione e affrontate mediante SPECIFICI INSIEMI DI MISURE o attraverso i SOTTOPROGRAMMI TEMATICI; 5. che il programma sia orientato verso l’INNOVAZIONE: PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura, esigenze specifiche delle zone Natura 2000, mitigazione dei cambiamenti climatici e loro adattamento; 6. che sono state prese disposizioni per assicurare una sufficiente capacità di consulenza sui requisiti normativi e su azioni connesse all'innovazione;
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Risorse finanziarie per priorità strategica
Fonte: Tarangioli, 2014
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Destinazione delle risorse dei Psr 2014-2020
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Risorse finanziarie per focus area
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Descrizione delle misure (Reg.1305/2013)
Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14) M02 Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15) M03 Regimi di qualita dei prodotti agricoli e alimentari (art. 16) M04 Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17) M05 Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione (articolo 18) M06 Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19) M07 Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20) M08 Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditivita delle foreste (articoli da 21 a 26) M09 Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori (art. 27) M10 Pagamenti agro-climatico-ambientali (art.28) M11 Agricoltura biologica (art. 29) M12 Indennita Natura 2000 e indennita connesse alla direttiva quadro sulle acque (art. 30) M13 Indennita a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art.31) M14 Benessere degli animali (art. 33) M15 Servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della foresta (art. 34) M16 Cooperazione (art. 35) M19 Sostegno allo sviluppo locale LEADER - sviluppo locale di tipo partecipativo (SLTP) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013] Descrizione delle misure (Reg.1305/2013)
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Programmi nazionali di sviluppo rurale
Per evitare «degenerazioni» regionali (es. che sul rischio non fossero accantonate risorse dalle regioni) si è deciso di operare sul piano nazionale Fonte: Mipaf, 2014
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In merito alla programmazione, una novità introdotta per il periodo dal Regolamento (UE) 1305/2013 è la possibilità per uno Stato membro di presentare, in casi debitamente motivati, un programma di sviluppo rurale nazionale e una serie di programmi regionali. L’Italia ha operato questa scelta strategica, introducendo un programma di sviluppo rurale nazionale (PSRN) con 3 linee d’intervento: Gestione del rischio Investimenti in infrastrutture irrigue Miglioramento genetico del patrimonio zootecnico e biodiversità animale. Gli interventi del PSRN agiranno in sinergia con i PSR regionali, garantendo la coerenza e la complementarietà della strategia e delle misure attivate.
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Programmi operativi nazionali a valere sul FEASR (Conferenza Stato-Regioni 16 gennaio 2014)
2,14 miliardi di euro per PON nazionale sulle assicurazioni, piano irriguo e zootecnia (Contributo FEASR: 45%) Gestione rischio per € Ipotesi per fondi di mutualizzazione e strumenti di stabilizzazione del reddito (artt. 38 e 39) Infrastrutture irrigue per € Miglioramento genetico e Biodiversità animale per €
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Cooperazione per il miglioramento genetico del patrimonio zootecnico e la tutela della biodiversità
1. Il contesto di intervento 2. Obiettivi dell’intervento 3. La logica dell’intervento 4. Aspetti attuativi
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Il contesto dell’intervento
Il valore della produzione zootecnica al 2012 è stato pari a 17 miliardi (il 34% del valore del settore primario) Gli allevamenti interessano il 14% delle imprese agricole Il patrimonio zootecnico italiano conta: 5,6 milioni di capi bovini e bufalini, 9,3 milioni di suini 8,9 milioni di ovicaprini 0,4 milioni di equini Circa il 20% del patrimonio zootecnico è costituito da razze autoctone con trend decrescente. allevamenti sono sottoposti ai controlli funzionali (CCFF), le vacche da latte controllate sono su di vacche presenti in Italia rappresentano circa l’82% del latte prodotto che proviene dai allevamenti bovini da latte sottoposti ai CCFF.
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Il contesto dell’intervento - 2
Capi controllati: , di cui vacche latte: Aziende: N. controlli: circa 250 mila Supercontrolli: allevamenti e 7 ARA SCM: > impianti (sale mungitura, lattodotti e carrelli) Capi iscritti LG: , di cui bovini latte: Allevamenti: Capi Registri anagrafici: Allevamenti: 8.978
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Il contesto dell’intervento - 3
Controllo DNA: (Controllo parentela, Diagnostica e genomica) Laboratori analisi: 21 Analisi latte: > 12 Milioni Standard taratura dati per i laboratori analisi latte: oltre campioni Centri produzione seme: 19 SEME PRODOTTO: > 6 Milioni di dosi (fresco, refrigerato e congelato) Controllo materiale seminale: 1967 partite (10% partite) Centri conservazione biodiversità: 2
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Obiettivi dell’intervento – Priorità FEASR (reg.1305/2013)
Il miglioramento genetico favorisce il miglioramento dei processi e dei prodotti legati alle attività zootecniche attraverso miglioramenti permanenti nelle attitudini produttive, riproduttive, di adattamento all’ambiente (art. 5, obiettivo 2 a) La conservazione e la valorizzazione del patrimonio genetico animale di interesse zootecnico (in particolare, la conservazione e la valorizzazione delle razze autoctone e a limitata diffusione) è fondamentale per la tutela della biodiversità (art. 5, obiettivo 4 a) Le popolazioni animali di minori dimensioni rappresentano un importante bacino di germoplasma che deve essere conservato per mantenere un’ampia variabilità genica a cui attingere per azioni di miglioramento genetico il miglioramento genetico attraverso il miglioramento dell’efficienza produttiva e riproduttiva contribuisce al raggiungimento dell’Obiettivo tematico 5: ad una complessiva riduzione di C02 equivalente per capo/unità di prodotto, ad una complessiva riduzione di inquinanti nel suolo e nelle acque Il miglioramento genetico, inoltre, contribuisce in modo rilevante all’aumento del benessere animale (obiettivo 3) il trasferimento dei risultati dei processi di miglioramento genetico favorisce la diffusione di innovazioni di prodotto e di processo che hanno importanti effetti sulla competitività del settore (Obiettivo 1 a) e obiettivo 2 a) La conservazione e la valorizzazione del patrimonio genetico animale di interesse zootecnico contribuisce al presidio delle attività primarie in zone svantaggiate o marginali assicurando la tutela del territorio e della biodiversità (obiettivi 4 a) e 6 b)
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Obiettivi dell’intervento - 2
Attraverso il miglioramento genetico del bestiame si rafforza la competitività del settore assicurando, da un lato, l’aumento della produttività, per la differenziazione qualitativa e la salubrità dei prodotti zootecnici e, dall’altro si opera a favore del benessere animale e della salvaguardia della variabilità genetica delle specie/razze allevate. La selezione rappresenta anche una efficace leva a disposizione dell’imprenditore per correggere o migliorare aspetti specifici della sua azienda (carenza produttiva, qualità del prodotto, stress produttivi o ambientali, etc.). Una declinazione specifica è rappresentata dalle produzioni tipiche (ed in particolare dalle produzioni a marchio DOP/IGP), che acquistano sempre maggiore importanza nel panorama agroalimentare italiano e che in gran parte sono prodotti di natura zootecnica. In taluni casi il legame tra produzione e determinati “tipi genetici” è particolarmente forte e richiede la definizione di specifici obiettivi di miglioramento genetico.
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La logica di intervento - 1
La misura intende sostenere programmi annuali di miglioramento genetico nell’ambito di un programma pluriennale. I programmi sono redatti per singola specie o razza in relazione all’orientamento produttivo ed agli obiettivi di selezione individuati. La misura ha l’obiettivo di facilitare l’adozione di strumenti funzionali al miglioramento genetico delle specie. Questi consistono: nella tenuta dei libri genealogici (LLGG) e dei Registri anagrafici; raccolta sistematica delle informazioni produttive e riproduttive necessarie per effettuare la valutazione genetica dei riproduttori; nella valutazione genetica degli animali attraverso l’uso di modelli statistici evoluti e l’impiego di informazioni sul loro genoma; attività di sperimentazione ed innovazione per la diffusione nella popolazione dei geni “miglioratori”. costruzione di un sistema informativo “aperto” e accessibile dagli operatori e dal sistema di consulenza regionale.
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Aspetti attuativi della misura - 1
Base giuridica: art. 35 comma 2 lett. b) Reg.1305/13 (sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie nel settore agroalimentare e in quello forestale ) La misura opera in conformità con la normativa nazionale e in complementarietà al punto 2.1 in applicazione dell’art.52 del Reg. 1307/13 (sul sostegno accoppiato). La misura è attuata esclusivamente con il programma nazionale.
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Aspetti attuativi della misura - 2
Spese eleggibili costi di raccolta dei dati di campo e/o dei Centri genetici in funzione della specie o della razza del tipo di selezione;(70%) costi di laboratorio relativamente alle analisi della qualità del latte, genealogiche e genomiche funzionali al programma di miglioramento genetico (100%); studi funzionali al programma annuale di miglioramento (100%); costi di gestione e funzionamento (100%), questi comprendono le spese di personale e i costi variabili funzionali alle attività del programma annuale; costi specifici di progetto legati al piano delle attività comprese macchine e attrezzature funzionali al progetto; (100%) costi di promozione e trasferimento dei risultati. (100%) Il finanziamento è concesso sotto forma di sovvenzione (finanziamento) globale a copertura dei costi del programma annuale approvato. Beneficiari e condizioni di eleggibilità: associazioni che operano per il miglioramento genetico del bestiame secondo la legislazione nazionale e che presentino un Programma per il miglioramento genetico degli animali secondo i criteri previsti dalla misura.
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Quale ruolo per i veterinari?
L’azione di consulenza diviene più importante ed incisiva, sia in relazione alle misure del primo pilastro che a quelle del secondo necessità di abbattere l’asimmetria informativa che separa l’offerta e la domanda di politiche Agire come facilitatori nel complesso mercato delle politiche agricole comunitarie
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Grazie per l’attenzione
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