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Sblocca cantieri: cosa cambia nella normativa dei contratti pubblici e in quella del Sisma

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Presentazione sul tema: "Sblocca cantieri: cosa cambia nella normativa dei contratti pubblici e in quella del Sisma"— Transcript della presentazione:

1 RICOSTRUZIONE POST-SISMA 2016: CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI e «SBLOCCACANTIERI»

2 Sblocca cantieri: cosa cambia nella normativa dei contratti pubblici e in quella del Sisma
Presentazione della pianificazione delle attività del Soggetto Aggregatore per il 2019 e il 2020: obiettivi e metodologie di collaborazione per la raccolta dei fabbisogni specifici delle gare Cooperazione applicativa tra la piattaforma nazionale del MIT Servizio Contratti Pubblici (SCP) ed i sistemi informatizzati regionali per la pubblicazione di bandi, avvisi, esiti di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e dei programmi biennali di acquisti di beni e servizi e dei programmi triennali dei lavori pubblici, e per la rilevazione e la pubblicazione dell’elenco anagrafe delle opere incompiute. Possibilità per gli Enti del territorio di fruire della piattaforma regionale denominata “GT SUAM” per la gestione telematica delle gare.

3 D.L. 189/2016 Art. 23, comma 1, lett. a) D.L. 18 aprile 2019, n. 32
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 In vigore fino al 18 aprile 2019 Art. 23, comma 1, lett. a) D.L. 18 aprile 2019, n. 32 anteriore alla legge di conversione 14 giugno 2019, n. 55 In vigore dal 19 aprile 2019 al 17 giugno 2019 Art. 23, comma 1, lett. a) Legge 14 giugno 2019, n. 55 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 In vigore dal 18 giugno 2019

4 convertito, con modificazioni,
Art 2, comma 2 bis, D.L. 189/2016 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 Ord. 33/2017 Art. 2, comma 2, lett. a) Ord. 37/2017 Art. 2, comma 2, lett. a) Ord. 56/2018 Art. 4, comma 3, lett. a)

5 D.L. 189/2016 D.L. 18 aprile 2019, n. 32 Legge 14 giugno 2019, n. 55
In vigore fino al 18 aprile 2019 Art. 2 2-bis. L'affidamento degli incarichi di progettazione, per importi inferiori a quelli di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, avviene, mediante procedure negoziate con almeno cinque professionisti iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 34 del presente decreto. Agli oneri derivanti dall'affidamento degli incarichi di progettazione e di quelli previsti dall'articolo 23, comma 11, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si provvede con le risorse di cui all'articolo 4, comma 3, del presente decreto. D.L. 18 aprile 2019, n. 32 In vigore dal 19 aprile al 17 giugno 2019 Art. 23 Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 […] sono apportate le seguenti modificazioni: all’ articolo 2, il comma 2 -bis è sostituito dal seguente: 2-bis. L'affidamento degli incarichi di progettazione e dei servizi di architettura e ingegneria ed altri servizi tecnici e per l'elaborazione degli atti di pianificazione e programmazione urbanistica in conformità agli indirizzi definiti dal Commissario straordinario, per importi inferiori a quelli di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, avviene, mediante procedure negoziate previa consultazione di almeno dieci professionisti iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 34 del presente decreto, utilizzando il criterio di aggiudicazione del minor prezzo con le modalità previste dall'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Agli oneri derivanti dall'affidamento degli incarichi di progettazione e di quelli previsti dall'articolo 23, comma 11, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si provvede con le risorse di cui all'articolo 4, comma 3, del presente decreto. Legge 14 giugno 2019, n. 55 In vigore dal 18 giugno 2019 Art. 23 Identico 2-bis. L’affidamento degli incarichi di progettazione e dei servizi di architettura e ingegneria ed altri servizi tecnici e per l’elaborazione degli atti di pianificazione e programmazione urbanistica in conformità agli indirizzi definiti dal Commissario straordinario per importi fino a euro avviene mediante affidamento diretto, per importi superiori a euro e inferiori a quelli di cui all’articolo 35 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, avviene mediante procedure negoziate previa consultazione di almeno dieci soggetti di cui all’articolo 46, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016, iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 34 del presente decreto. Fatta eccezione per particolari e comprovate ragioni connesse alla specifica tipologia e alla dimensione dell’intervento, le stazioni appaltanti, secondo quanto previsto dal comma 4 dell’articolo 23 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, affidano la redazione della progettazione al livello esecutivo. Agli oneri derivanti dall’affidamento degli incarichi di progettazione e di quelli previsti dall’articolo 23, comma 11, del decreto legislativo n. 50 del 2016 si provvede con le risorse di cui all’articolo 4, comma 3, del presente decreto.

6 (in vigore fino al 18 aprile 2019)
MODALITA DI SELEZIONE per l’affidamento degli incarichi di progettazione e dei servizi di architettura e ingegneria Art 2, co. 2 bis, D.L. 189/2016 (in vigore fino al 18 aprile 2019) x importi sotto soglia Negoziata con 5 professionisti iscritti nell’elenco speciale art. 34 da aggiudicare con il criterio OEPV Art 2, co. 2 bis, D.L. 189/2016 (in vigore dal 19 aprile al 17 giugno ex art 23, co.1, lett. a), D.L. 18/04/019 n. 32) x importi sotto soglia Negoziata con 10 professionisti iscritti nell’elenco speciale art. 34 da aggiudicare con il criterio PPB Art 2, co. 2 bis, D.L. 189/2016 (in vigore dal 18 giugno 2019, ex art 23, co.1, lett. a), L. 14/06/019 n. 55 «Accelerazione della ricostruzione pubblica») x importi sotto soglia Negoziata con 10 oo.ee. iscritti nell’elenco speciale art. 34 da aggiudicare con il criterio OEPV

7 MODALITA DI SELEZIONE per l’affidamento degli incarichi di progettazione e dei servizi di architettura e ingegneria Art 2, co. 2 bis, D.L. 189/2016 (in vigore dal 19 giugno 2019, ex art 23, co.1, lett. a), L. 14/06/019 n. 55 «Accelerazione della ricostruzione pubblica») x importi sotto soglia Negoziata con 10 oo.ee. iscritti nell’elenco speciale art. 34 da aggiudicare con il criterio OEPV Art 157, co. 2, 1 periodo, D.Lgs. 50/016 x importi pari o superiore a euro e inferiore a euro secondo la procedura prevista dall’art. 36, co. 2, lett. b), come novellato dall’art. 1, co, 20, lett. h), L. 55 Affidamento diretto con 5 oo.ee.

8 Art. 2 2-bis. L'affidamento degli incarichi di progettazione, per importi inferiori a quelli di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, avviene, mediante procedure negoziate con almeno cinque professionisti iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 34 del presente decreto. Agli oneri derivanti dall'affidamento degli incarichi di progettazione e di quelli previsti dall'articolo 23, comma 11, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si provvede con le risorse di cui all'articolo 4, comma 3, del presente decreto. D.L. 189/2016 In vigore fino al 18 aprile 2019 Art. 23 Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 […] sono apportate le seguenti modificazioni: all’ articolo 2, il comma 2 -bis è sostituito dal seguente: 2-bis. L'affidamento degli incarichi di progettazione e dei servizi di architettura e ingegneria ed altri servizi tecnici e per l'elaborazione degli atti di pianificazione e programmazione urbanistica in conformità agli indirizzi definiti dal Commissario straordinario, per importi inferiori a quelli di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, avviene, mediante procedure negoziate previa consultazione di almeno dieci professionisti iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 34 del presente decreto, utilizzando il criterio di aggiudicazione del minor prezzo con le modalità previste dall'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Agli oneri derivanti dall'affidamento degli incarichi di progettazione e di quelli previsti dall'articolo 23, comma 11, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si provvede con le risorse di cui all'articolo 4, comma 3, del presente decreto. D.L. 18 aprile 2019, n. 32 In vigore dal 19 aprile 2019 al 18 giugno 2019

9 In vigore dal 19 aprile 2019 al 18 giugno 2019
D.L. 18 aprile 2019, n. 32 In vigore dal 19 aprile 2019 al 18 giugno 2019 Art. 23 Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 […] sono apportate le seguenti modificazioni: all’ articolo 2, il comma 2 -bis è sostituito dal seguente: 2-bis. L'affidamento degli incarichi di progettazione e dei servizi di architettura e ingegneria ed altri servizi tecnici e per l'elaborazione degli atti di pianificazione e programmazione urbanistica in conformità agli indirizzi definiti dal Commissario straordinario, per importi inferiori a quelli di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, avviene, mediante procedure negoziate previa consultazione di almeno dieci professionisti iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 34 del presente decreto, utilizzando il criterio di aggiudicazione del minor prezzo con le modalità previste dall'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Agli oneri derivanti dall'affidamento degli incarichi di progettazione e di quelli previsti dall'articolo 23, comma 11, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si provvede con le risorse di cui all'articolo 4, comma 3, del presente decreto. Art. 23 Identico 2-bis. L’affidamento degli incarichi di progettazione e dei servizi di architettura e ingegneria ed altri servizi tecnici e per l’elaborazione degli atti di pianificazione e programmazione urbanistica in conformità agli indirizzi definiti dal Commissario straordinario per importi fino a euro avviene mediante affidamento diretto, per importi superiori a euro e inferiori a quelli di cui all’articolo 35 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, avviene mediante procedure negoziate previa consultazione di almeno dieci soggetti di cui all’articolo 46, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016, iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 34 del presente decreto. Fatta eccezione per particolari e comprovate ragioni connesse alla specifica tipologia e alla dimensione dell’intervento, le stazioni appaltanti, secondo quanto previsto dal comma 4 dell’articolo 23 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, affidano la redazione della progettazione al livello esecutivo. Agli oneri derivanti dall’affidamento degli incarichi di progettazione e di quelli previsti dall’articolo 23, comma 11, del decreto legislativo n. 50 del 2016 si provvede con le risorse di cui all’articolo 4, comma 3, del presente decreto. Legge 14 giugno 2019, n. 55 In vigore dal 19 giugno 2019

10 10 oo.ee. criterio O.E.P.V. Legge 14 giugno 2019, n. 55
In vigore dal 19 giugno 2019 Art. 23 Identico 2-bis. L’affidamento degli incarichi di progettazione e dei servizi di architettura e ingegneria ed altri servizi tecnici e per l’elaborazione degli atti di pianificazione e programmazione urbanistica in conformità agli indirizzi definiti dal Commissario straordinario per importi fino a euro avviene mediante affidamento diretto, per importi superiori a euro e inferiori a quelli di cui all’articolo 35 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, avviene mediante procedure negoziate previa consultazione di almeno dieci soggetti di cui all’articolo 46, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016, iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 34 del presente decreto. Fatta eccezione per particolari e comprovate ragioni connesse alla specifica tipologia e alla dimensione dell’intervento, le stazioni appaltanti, secondo quanto previsto dal comma 4 dell’articolo 23 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, affidano la redazione della progettazione al livello esecutivo. Agli oneri derivanti dall’affidamento degli incarichi di progettazione e di quelli previsti dall’articolo 23, comma 11, del decreto legislativo n. 50 del 2016 si provvede con le risorse di cui all’articolo 4, comma 3, del presente decreto. Art. 95 (Criteri di aggiudicazione dell’appalto) 3. Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo: a) […]; b) i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a euro;  b-bis) […].  D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. Codice dei contratti pubblici 10 oo.ee. criterio O.E.P.V.

11 progetto esecutivo Legge 14 giugno 2019, n. 55
In vigore dal 19 giugno 2019 Art. 23 Identico 2-bis. L’affidamento degli incarichi di progettazione e dei servizi di architettura e ingegneria ed altri servizi tecnici e per l’elaborazione degli atti di pianificazione e programmazione urbanistica in conformità agli indirizzi definiti dal Commissario straordinario per importi fino a euro avviene mediante affidamento diretto, per importi superiori a euro e inferiori a quelli di cui all’articolo 35 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, avviene mediante procedure negoziate previa consultazione di almeno dieci soggetti di cui all’articolo 46, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016, iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 34 del presente decreto. Fatta eccezione per particolari e comprovate ragioni connesse alla specifica tipologia e alla dimensione dell’intervento, le stazioni appaltanti, secondo quanto previsto dal comma 4 dell’articolo 23 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, affidano la redazione della progettazione al livello esecutivo. Agli oneri derivanti dall’affidamento degli incarichi di progettazione e di quelli previsti dall’articolo 23, comma 11, del decreto legislativo n. 50 del 2016 si provvede con le risorse di cui all’articolo 4, comma 3, del presente decreto. Art. 23 (Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché per i servizi) 4. La stazione appaltante, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dell’intervento indica le caratteristiche, i requisiti e gli elaborati progettuali necessari per la definizione di ogni fase della progettazione. È consentita, altresì, l’omissione di uno o di entrambi i primi due livelli di progettazione, purché il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso, salvaguardando la qualità della progettazione.  D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. Codice dei contratti pubblici progetto esecutivo

12 Avviso di indagine di mercato
EFFICACCIA Art 1, comma 21, L. 55/2019 Le disposizioni si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati invitati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi alla luce delle indicazioni operative formulate in tema di diritto intertermporale dal Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con comunicato dell’11/05/2016, le previgenti disposizioni continuano ad applicarsi anche alle procedure negoziate per le quali siano state pubblicate in vigenza del precedente regime normativo, come nel caso di specie, avvisi esplorativi (indagini di mercato) finalizzati ad reperire operatori interessati ad essere invitati a presentare offerta Avviso di indagine di mercato pubblicato tra il 19/04 e il 17/06/019 Invito ad offrire trasmesso in data successiva al 18/06/019 Applicazione del DL 32

13 è una FACOLTÀ della s.a. MOTIVARE Il subappalto
Legge 14 giugno 2019, n. 55 Art. 1 18. Nelle more di una complessiva revisione del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fino al 31 dicembre 2020, in deroga all’articolo 105, comma 2, del medesimo codice, fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo 105, il subappalto è indicato dalle stazioni appaltanti nel bando di gara e non può superare la quota del 40 per cento dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. Fino alla medesima data di cui al periodo precedente, sono altresì sospese l’applicazione del comma 6 dell’articolo 105 e del terzo periodo del comma 2 dell’articolo 174, nonché le verifiche in sede di gara, di cui all’articolo 80 del medesimo codice, riferite al subappaltatore. Le stazioni appaltanti POSSONO indicare una percentuale di subappalto inferiore al 40% dell’importo complessivo è una FACOLTÀ della s.a. MOTIVARE

14 MOTIVARE è una FACOLTÀ della s.a. La c.d. «inversione procedimentale»
Legge 14 giugno 2019, n. 55 Art. 1 3. Fino al 31 dicembre 2020 si applica anche ai settori ordinari la norma prevista dall’articolo 133, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per i settori speciali. La norma non chiarisce se l’inversione procedimentale possa essere utilizzata solo in caso di gara da aggiudicare con il criterio del minor prezzo o anche in caso di OEPV poiché si parla genericamente di offerte senza precisare se economiche o anche tecniche D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. Art. 133 8. Nelle procedure aperte, gli enti aggiudicatori possono decidere che le offerte saranno esaminate prima della verifica dell'idoneità degli offerenti. Tale facoltà può essere esercitata se specificamente prevista nel bando di gara o nell'avviso con cui si indice la gara. Se si avvalgono di tale possibilità, le amministrazioni aggiudicatrici garantiscono che la verifica dell'assenza di motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione sia effettuata in maniera imparziale e trasparente, in modo che nessun appalto sia aggiudicato a un offerente che avrebbe dovuto essere escluso a norma dell’articolo 136 o che non soddisfa i criteri di selezione stabiliti dall'amministrazione aggiudicatrice. è una FACOLTÀ della s.a. Le stazioni appaltanti POSSONO applicare la c.d. «inversione procedimentale» anche ai settori ordinari MOTIVARE

15 ANAC TAR Basilicata 01/12/2017, n. 508
Affidamento con riserva D.L. e CSE - Garanzia provvisoria OPZIONE DI AMPLIAMENTO ex art. 4, comma 4, Ord. 56/2018 In aggiunta all’affidamento dell’incarico di progettazione, i soggetti di cui al comma 3 possono prevedere, nel medesimo bando o lettera di invito, quale opzione di ampliamento dell’incarico, l’affidamento successivo degli incarichi di direzione dei lavori e/o di coordinamento in materia di salute e di sicurezza durante l’esecuzione ANAC Non si applica l’esenzione ex Art. 93, comma 10, D.lgs. 50/2016 trattandosi di servizi diversi da quelli ivi previsti consistenti nella redazione della progettazione e del piano di sicurezza e coordinamento e nei compiti di supporto alle attività del responsabile unico del procedimento TAR Basilicata 01/12/2017, n. 508 «l’art. 93, comma 1, D.Lgs. 50/2016 statuisce che la garanzia provvisoria del 2% deve essere calcolata con riferimento all’importo a base di gara, soggetto a ribasso, e non sull’importo complessivo dell’appalto comprensivo dell’eventuale proroga»

16 Calcolo soglia di anomalia – Art. 97, comma 2
Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso e il numero delle offerte ammesse è pari o superiore a 15, si procede come segue: a) calcolo della somma e della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori (trattasi delle offerte all’esterno delle ali); qualora, nell’effettuare il calcolo del dieci per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare (trattasi della cd regola del blocco unitario x le offerte all’interno o cavallo delle ali); b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a) (trattasi delle sole offerte che residuano dopo il taglio delle ali); c) calcolo della soglia come somma della media aritmetica e dello scarto medio aritmetico dei ribassi di cui alla lettera b); d) la soglia calcolata alla lettera c) viene decrementata di un valore percentuale pari al prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi di cui alla lettera a) (trattasi della somma dei ribassi che residuano dopo il taglio delle ali) applicato allo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b). INTERPRETAZIONE: come applicare il prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi di cui alla lettera a) allo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b)?

17 Calcolo soglia di anomalia – Art. 97, comma 2
Interpretazione: Nell’ipotesi che tale prodotto è pari a 40 (5x8), ci si chiede: se esso debba essere moltiplicato per lo scarto medio aritmetico decrementando di tale valore la soglia di cui alla lettera c) con effetti iperbolici potendosi trattare di valori percentuali superiori al 100% oppure se il prodotto rappresenti la misura % dello scarto medio aritmetico, dovendo nell’esempio supposto fare il 40% dello scarto medio aritmetico. La dottrina propende x questa secondo ipotesi Interpretazione: Ci si chiede cosa significhi decrementare: effettuare una differenza semplice oppure effettuare un decremento percentuale. La dottrina propende x la prima ipotesi

18 CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI e «SBLOCCACANTIERI»


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