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Culpa in vigilando e in educando

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Presentazione sul tema: "Culpa in vigilando e in educando"— Transcript della presentazione:

1 Culpa in vigilando e in educando
Asti, 31 marzo 2014 Calcagno Franco

2 Prima di entrare nel merito della materia, occorre evidenziare fin da subito l’esistenza di una corresponsabilità educativo - formativa dei genitori e della scuola nel processo di crescita del minore. Oltre che sul piano della funzione educativa, la scuola è comunque coinvolta anche ed in modo giuridicamente importante sul terreno dell’obbligo di sorveglianza sui minori nel tempo in cui questi sono ad essa affidati. Si pensi agli episodi di bullismo e alle frequenti cause intentate dai genitori della “vittima” per chiedere il risarcimento del danno (di natura fisica e psicologica) subito dal figlio durante l’orario scolastico, asserendo che tali danni siano imputabili ad inadeguata attività di vigilanza da parte del personale scolastico. A fronte di tali questioni, ci si domanda come la scuola possa difendersi in questi casi e se il dolo presente in alcune condotte del minore debba risultare imputabile esclusivamente alla scuola per non aver vigilato gli alunni nel momento in cui si è verificata l’azione o se debbano ravvisarsi altre responsabilità.

3 Pensiamo all’eventualità di un ritardo o di assenza del docente che deve prendere “in consegna “ la classe al cambio dell’ora di lezione o alla possibilità che la pausa della ricreazione si svolga contemporaneamente in locali diversi dell’istituto scolastico (classe-corridoio-cortile), o all’ipotesi in cui più classi risultino scoperte causa dell’assenza di alcuni insegnanti e ad altre simili situazioni.

4 Comportamento omissivo la condotta degli insegnanti che, durante la ricreazione, invece che dedicarsi alla vigilanza sugli allievi in tenera età, erano intenti alla preparazione del caffè (Trib. Firenze 19 marzo 1993, in Arch. civ., 1993, 561).

5 L’adempimento del dovere di vigilanza deve valutarsi non in modo assoluto, bensì in modo relativo, con riferimento alle caratteristiche del caso concreto, con particolare riguardo all’età degli allievi ed al tipo di attività svolta sotto la vigilanza dell’insegnante. In particolare, è un dato acquisito che le modalità della vigilanza devono essere tanto più rigorose, quanto minore è l’età degli allievi, mentre la responsabilità per la vigilanza si attenua in relazione agli allievi delle classi superiori.

6 Occorre chiarire in linea generale che anche ai capi di istituto, si richiede di adoperarsi con la diligenza del buon padre di famiglia, nell’impartire organizzative adeguate a fronteggiare ogni situazione di criticità tendenzialmente ricorrente a scuola.

7 In alcuni casi il dirigente scolastico con disposizioni generiche, prive cioè di effettive e concrete disposizioni organizzative, realizzi un “affidamento indifferenziato” di un numero imprecisato di alunni a docenti, così gravandoli di un’obbligazione di risultato.

8 Il dirigente, pur nella molteplicità delle sue funzioni, svolge un’attività amministrativa, fungendo da organo dell’istituzione scolastica: pertanto, non rivestendo la qualità di precettore risponde per violazione dell’art (e non dell’art come nel caso dell’insegnante).

9 …art Codice Civile Il padre e la madre, o il tutore sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi. La stessa disposizione si applica all'affiliante. I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto.

10 Il risarcimento del danno per fatto illecito è previsto nell'ordinamento giuridico italiano dall'articolo 2043 del codice civile: "Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno".

11 Ai sensi dei suddetti articoli, gli impiegati statali, e tra questi il personale insegnante, rispondevano civilmente verso i terzi solo per dolo o colpa grave per tutte le attività inerenti al loro ufficio. Non rispondevano invece nell’ipotesi di colpa lieve, rispetto alla quale la giurisprudenza aveva affermato la responsabilità diretta dello Stato, che poteva tuttavia promuovere l’azione di rivalsa sul dipendente ai sensi degli artt. 18 e 22 del DPR. n.3 del In base alle disposizioni limitative della responsabilità del suddetto Testo Unico, si poteva ritenere che gli insegnanti statali, non avrebbero dovuto essere onerati della responsabilità aggravata di cui all’art CC.

12 Al fine di mitigare la responsabilità dei docenti, interviene nel 1980 la legge n. 312 che all’art. 61 secondo comma esonera gli stessi dalla responsabilità civile verso i terzi: “la pubblica amministrazione si surroga” – prevede la disposizione de qua – “al personale...docente...della scuola materna, elementare, secondaria di I e II grado nelle responsabilità civili per danni causati a terzi dal comportamento degli alunni sottoposti alla vigilanza del personale stesso, salvo rivalsa nei casi di dolo o colpa grave”. L’intento della norma (ripresa senza alcuna fondamentale modificazione dall’art. 574 del D.L.vo n. 297 del 1994), è chiaramente quello di porre fine alla responsabilità diretta e personale dei docenti per i fatti illeciti commessi nell’esercizio delle proprie funzioni, salvo rivalsa nei casi di dolo o colpa grave dei docenti.

13 Al cambio dell’ora di lezione o alla possibilità che la pausa della ricreazione si svolga contemporaneamente in locali diversi dell’istituto scolastico (classe-corridoio-cortile), o all’ipotesi in cui più classi risultino scoperte a causa dell’assenza di alcuni insegnanti e ad altre simili situazioni.

14 Altro momento scolastico frequentemente interessato dalla Culpa in vigilando dell’insegnante e’ quello della pratica sportiva a scuola. In merito è opportuno distinguere la situazione dannosa originata dal c.d. rischio sportivo dal danno da inadeguata vigilanza.

15 a) in primo luogo è necessario che l’insegnante dimostri di aver esercitato la doverosa vigilanza; b) si deve provare, altresì, che nonostante la necessaria vigilanza, non è stato possibile impedire l’evento dannoso (Cass. civ., 16 giugno 2005, n ; Cass. civ., 20 agosto 2003, n , in Guida al diritto, 2003, 40, 47).

16 Gli atleti, quindi, rispondono soltanto dei comportamenti (dannosi) totalmente avulsi dalla dinamica dello sport praticato, concretandosi in reazioni violente gratuite, che non risultino connesse alle specifiche finalità del gioco.

17 È pacifico, infatti, che la prova liberatoria in questione si basa su due distinti elementi, egualmente imprescindibili: a) in primo luogo è necessario che l’insegnante dimostri di aver esercitato la doverosa vigilanza; b) si deve provare, altresì, che nonostante la necessaria vigilanza, non è stato possibile impedire l’evento dannoso (Cass. civ., 16 giugno 2005, n ; Cass. civ., 20 agosto 2003, n , in Guida al diritto, 2003, 40, 47).

18 La prova dell’adeguatezza della vigilanza prestata, come premesso, non è sufficiente ad escludere la responsabilità dell’insegnante (istruttore), poiché è necessario altresì dimostrare di aver adottato tutte le necessarie misure organizzative idonee ad evitare il sorgere della situazione di pericolo (Cass. civ. 21 febbraio 2003 n. 2657).

19 Occorre una attenta valutazione della compatibilità dello specifico esercizio (attività) fatto eseguire, in relazione alle caratteristiche degli allievi chiamati a svolgerlo.

20 Interessante è la valutazione effettuata dalla Cassazione nel caso di danno causato ad uno studente di scuola elementare dal lancio di una biro ad opera di un compagno di classe durante lo svolgimento dell’attività didattica: in tale fattispecie è stata acclarata dalla Cassazione la natura accidentale dell’atto lesivo - e pertanto la ricorrenza del caso fortuito, che come tale elimina l’ingiustizia del danno. L’atto compiuto dal minore - acclara la Cassazione - ha avuto natura certamente accidentale, repentina nell’esecuzione e quindi non prevedibile, con esito di offesa non voluta e, sicuramente, in considerazione della giovanissima età dell’allievo, nemmeno previsto come possibile rischio di gioco estemporaneo ed all’apparenza innocuo.

21 Inoltre, l’utilizzo di strumenti tipicamente connessi alle normali attività didattiche (la “biro”) evidenzia l’assenza di significativi profili di rischio prevedibile che necessitavano nel caso di specie, in relazione alle attività che trovano concreto svolgimento, di una particolare attenzione ed un maggior governo della situazione da parte dell’insegnante presente.

22 La Suprema Corte aveva ritenuto sussistente la responsabilità degli insegnanti per culpa in vigilando nell’ipotesi in cui un alunno delle scuole medie, durante la lezione di educazione musicale, mentre teneva il flauto tra le labbra e apprestandosi a suonarlo, era stato colpito casualmente da un compagno con una gomitata che gli aveva procurato la rottura di due incisivi.

23 “grava sull’insegnante per il fatto illecito dell’allievo non solo la dimostrazione di non essere stato in grado di spiegare un intervento correttivo o repressivo, dopo l’inizio della serie causale sfociante nella produzione del danno, ma anche la dimostrazione di aver adottato, in via preventiva, tutte le misure disciplinari o organizzative idonee ad evitare il sorgere di una situazione di pericolo favorevole al determinarsi di detta serie causale. In particolare l’amministrazione scolastica non è liberata da responsabilità adducendo la mera natura repentina del movimento dell’alunno che ha provocato l’evento lesivo ma è necessario dimostrare l’avvenuta adozione di misure preventive necessarie a consentire sia la libertà dei movimenti degli allievi, sia l’ordinato svolgimento della lezione”.

24 In buona sostanza, dall’incrocio tra una seria applicazione della normativa in materia di sicurezza e concrete e preventive misure di protezione dai rischi per l’incolumità degli studenti, condiviso dal dirigente scolastico e dal corpo docente, può scaturire un innalzamento del livello di protezione di vigilanza sugli studenti.

25 In caso di infortunio allo studente spetta al Dirigente e all’insegnante provare di avere adempiuto alle rispettive obbligazioni e di non essersi comportati con colpa.

26 È opportuno dotarsi di polizza assicurativa per coprire gli eventuali risarcimenti danni nel caso il giudice valuti insufficienti le disposizioni organizzative adottate.

27 La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di visite guidate o viaggi d’istruzione dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori, assegnati in tale compito nel rapporto di un docente ogni quindici alunni (C.M. n. 291/1992). In caso di partecipazione di uno o più alunni portatori di handicap, la visita dovrà essere organizzata in modo che sia designato – in aggiunta al numero di accompagnatori dovuto in proporzione al numero dei partecipanti – un accompagnatore fino a due alunni disabili.

28 Durante l’attività didattica
Poiché durante l’esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale, il Regolamento d’istituto deve prevedere che: «Il docente che, durante l’espletamento dell’attività didattica debba, non per futili motivi, assentarsi temporaneamente dalla classe, prima di allontanarsi dalla scolaresca deve incaricare un collaboratore scolastico di vigilare sugli alunni sino al suo ritorno». Il collaboratore scolastico non si può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente, come disposto dal profilo professionale (CCNL 2006/2009). Il collaboratore scolastico è responsabile per i danni subiti dagli alunni a causa della sua omessa vigilanza, solo se aveva precedentemente ricevuto l’affidamento dei medesimi.

29 Dall’ingresso dell’edificio al raggiungimento dell’aula
Al fine di regolamentare l’ingresso degli alunni nell’edificio scolastico all’inizio di ogni turno di attività, antimeridiano o pomeridiano, occorre che il Dirigente si accerti, anche tramite la collaborazione del DSGA, che presso ciascun ingresso dell’edificio sia presente un collaboratore scolastico che presti la dovuta vigilanza sugli alunni. Gli altri collaboratori scolastici in servizio nel turno vigileranno il passaggio degli alunni nei rispettivi piani o anditi di servizio fino all’entrata degli stessi nelle proprie aule. Per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni.

30 Durante i cambi di turno tra i docenti
Al fine di assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni durante il cambio di turno dei docenti, il regolamento deve disporre che i collaboratori scolastici di ciascun piano siano tenuti a favorire in maniera tempestiva lo stesso cambio degli insegnanti, recandosi sulla porta di una delle aule interessate al cambio di turno. Il Dirigente deve notificare al personale una circolare con cui ricorda che il docente che abbia appena lasciato la classe, sostituito nella vigilanza dal collaboratore scolastico, si recherà tempestivamente nell’aula in cui è programmata la lezione successiva, consentendo a sua volta al docente che era in attesa del proprio cambio di recarsi nella classe di competenza. In tal modo si attiverà un movimento a catena, che consentirà di assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni. A questo proposito si deve ricordare ai docenti interessati al cambio di turno di non intrattenere colloqui con i colleghi, onde evitare lunghe attese nei cambi previsti. Sempre per favorire il cambio di turno tra i docenti, quindi per garantire la continuità della vigilanza sugli alunni, i docenti che entrano in servizio a partire dalla 2a ora in poi o che hanno avuto un’ora libera, sono tenuti a farsi trovare, al suono della campana, già davanti all’aula interessata per consentire un rapido cambio del docente sulla scolaresca. I collaboratori scolastici, all’inizio delle lezioni antimeridiane o pomeridiane o ai cambi di turno dei docenti nelle scolaresche, debbono accertarsi di eventuali ritardi o di assenze dei docenti nelle classi. In caso di ritardo o di assenza dei docenti, non tempestivamente annunciati dagli stessi, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni dandone, nel contempo, avviso all’Ufficio di Presidenza.

31 Durante l’intervallo/ricreazione/pausa didattica
Al fine di regolamentare la vigilanza sugli alunni durante l’intervallo-ricreazione si deve disporre che detta vigilanza venga effettuata da quei docenti già impegnati nelle classi nell’ora che immediatamente precede la ricreazione, permanendo nell’aula. Ciò in quanto nell’intervallo è richiesta una maggiore attenzione per la prevedibile esuberanza degli alunni, che determina maggiori rischi di eventi dannosi. I collaboratori scolastici durante l’intervallo vigileranno, oltre al corridoio di competenza, anche i bagni. I collaboratori scolastici, per favorire nelle classi il cambio di turno degli insegnanti e per intervenire in caso di eventuali necessità, sono tenuti a presidiare costantemente il proprio piano di servizio, senza allontanarsi, se non per chiamata degli Uffici della Scuola o per esigenze impellenti.

32 Durante il tragitto aula – uscita dall’edificio al termine delle lezioni
Al fine di regolare l’uscita degli alunni dall’edificio scolastico al termine di ogni turno di attività, antimeridiano o pomeridiano, occorre disporre e accertarsi che presso ciascuna porta di uscita dell’edificio sia presente un collaboratore scolastico con il compito di prestare la dovuta vigilanza nel passaggio degli alunni. Per assicurare la vigilanza, come detto in precedenza, gli insegnanti sono tenuti ad assistere gli alunni sino alla porta di uscita dell’edificio, posizionandosi davanti alla scolaresca (a tal proposito si vedano le indicazioni di Cass /2010, ampiamente commentata).

33 Nel periodo di interscuola: mensa e dopo-mensa La vigilanza sugli alunni in questo caso è affidata al docente. In riguardo ai “minori bisognosi di soccorso” La vigilanza sugli alunni portatori di handicap grave, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni e impossibilitati ad autoregolamentarsi, deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno, educatore o assistente comunale o dal docente della classe eventualmente coadiuvato, in caso di necessità, da un collaboratore scolastico. Durante il tragitto scuola–palestra, laboratori, aule speciali e viceversa

34 Durante le visite guidate/viaggi d’istruzione
La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di visite guidate o viaggi d’istruzione dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori, assegnati in tale compito nel rapporto di un docente ogni quindici alunni (C.M. n. 291/1992). In caso di partecipazione di uno o più alunni portatori di handicap, la visita dovrà essere organizzata in modo che sia designato – in aggiunta al numero di accompagnatori dovuto in proporzione al numero dei partecipanti – un accompagnatore fino a due alunni disabili. Ai docenti accompagnatori, per i quali tale compito costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio espletata in modo particolare e in tempi eccezionalmente dilatati, non è consentito in alcun momento abbandonare la vigilanza sugli alunni, in considerazione della imprevedibilità delle loro azioni.

35 È indiscutibile che l’autorizzazione dei genitori non possa attenuare – e tanto meno eliminare – il dovere di vigilanza sui minori affidati, che incombe sul personale addetto, e così «il formale rispetto della normativa vigente, sia per quanto riguarda l'iter di proposta, approvazione, comunicazione alle famiglie e autorizzazione, sia per quanto riguarda i parametri di sorveglianza nell'effettuazione della gita, non esaurisce, nelle accertate condizioni dei luoghi, l'obbligo di esatto adempimento della prestazione dovuta» (così Trib. Milano, 11 giugno 2004). Anche in questo contesto, comunque, permane la possibilità per il docente di sollevarsi dalla presunzione di responsabilità a suo carico, se prova di avere adottato le opportune misure disciplinari e di non aver potuto impedire il fatto, e per il Dirigente scolastico se dimostra di aver adottato, dal punto di vista organizzativo, ogni provvedimento astrattamente idoneo ad evitare l’evento dannoso.

36 ..in educando…

37 Con riferimento ai genitori, invece, occorre considerare - oltre al 1° comma dell’art c.c. ai sensi del quale “Il padre e la madre o il tutore sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi (..)” - il disposto di cui all’art. 30 Cost. a mente del quale “è dovere e diritto dei genitori (mantenere, istruire ed) educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio”, nonché l’art. 147 c.c. che, parimenti, prevede “(..) l’obbligo di (mantenere, istruire ed) educare la prole, tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli”.

38 Si sottolinea , infine, che l’affidamento dei figli minori all’amministrazione scolastica e , per il suo tramite al personale docente , non esclude la responsabilità dei genitori per il fatto illecito da quelli commesso. Infatti la responsabilità del genitore ai sensi dell’art.2048 , 1° c., e quella del precettore , ex art.2048, 2° c., per il fatto commesso dal minore capace durante il tempo in cui è ad esso affidato , non sono tra loro alternative ma concorrenti poiché l’affidamento a terzi solleva il genitore soltanto dalla presunzione di colpa in vigilando, non anche da quella di colpa in educando , " rimanendo i genitori tenuti a dimostrare di aver impartito al minore un’educazione adeguata a prevenire comportamenti illeciti "

39 (cfr. Cass. 21 settembre 2000, n. 12501, in Giust. Civ
(cfr. Cass. 21 settembre 2000, n.12501, in Giust. Civ., 2000, I, 2835 ; cfr. anche Cass. 26 novembre 1998 n.11984, in Giust. Civ. mass. 1998, 2460 , secondo cui l’inefficacia dell’educazione impartita dai genitori, ai fini dell’affermazione della loro responsabilità per il risarcimento del danno causato dai loro figli , è desumibile anche dalla condotta di questi in violazione di leggi e regolamenti) . Nel caso di specie , il minore si era allontanato da scuola durante l’orario scolastico alla guida di un motorino altrui, senza avere il patentino, con a bordo una compagna di cui aveva provocato la morte in uno scontro contro un’auto . Nello stesso senso si veda . anche Cass. 9 ottobre 1997 n. 9815, in Studium Juris, 1998, 426, e Cass , n

40 Molto spesso i fatti lesivi commessi dagli studenti versi i terzi sono sintomatici di un deficit educativo familiare, cioè della mancanza di un’adeguata educazione impartita al figlio minore capace di intendere e di volere, dalla famiglia. L’art comma 1 del C.C., disciplina tale fattispecie prevedendo una responsabilità genitoriale per i fatti lesivi commessi dai figli nei confronti dei terzi.

41 Si noti poi che – come precisa Cass. civ. – Sez. III - Sent
Si noti poi che – come precisa Cass. civ. – Sez. III - Sent. 21/03/2007 n – “il genitore affidatario, esercente la potestà, non può eludere i propri obblighi di vigilanza adducendo la non coabitazione con il minore”. Infatti “la dimostrazione di non aver potuto impedire il fatto va fornita attraverso la prova di aver esercitato la massima vigilanza sul minore e di esser di fronte ad una condotta episodica che può sfuggire al controllo del genitore”.

42 la prova liberatoria richiesta ai genitori dall’art. 2048 cod. civ
la prova liberatoria richiesta ai genitori dall’art cod. civ. di non aver potuto impedire il fatto illecito commesso dal figlio minore capace di intendere e di volere si concreta, normalmente, nella dimostrazione, oltre che di aver impartito al minore un’educazione consona alle proprie condizioni sociali e familiari, anche di aver esercitato sullo stesso una vigilanza adeguata all’età e finalizzata a correggere comportamenti non corretti e, quindi, meritevoli di un’ulteriore o diversa opera educativa.

43 A tal fine non occorre che i genitori provino la propria costante ed ininterrotta presenza fisica accanto al figlio - ricadendosi, altrimenti, nell’obbligo di sorveglianza che l’art cod. civ. impone ai genitori di minore incapace - quando per l’educazione impartita, per l’età del figlio e per l’ambiente in cui egli viene lasciato libero di muoversi, risultino correttamente impostati i rapporti del minore con l’ambiente extrafamiliare, facendo ragionevolmente presumere che tali rapporti non possano costituire fonte di pericoli per sé e per i terzi”.

44 La responsabilità del genitore per il fatto illecito del minore, a norma dell’articolo 2048 cod. civ., non è esclusa neppure da un impedimento del genitore stesso (lontananza o altro) all’esercizio della patria potestà.

45 Sul possibile concorso di colpa tra genitori ed insegnanti
I casi richiamati ci danno la misura dei limiti dell’obbligo di sorveglianza. Infatti, come ampiamente argomentato, non tutti i fatti illeciti del minore sono astrattamente riferibili solo all’obbligo di vigilanza. Vi sono comportamenti che, per loro natura, appaiono avere radici ben più lontane e profonde rispetto al momento del loro concreto accadimento. L’uso, talvolta reiterato, di violenza da parte del minore e condotte che attestano l’incapacità o la difficoltà del minore di percepire il disvalore sociale del proprio comportamento rappresentano molto di più che il risultato di una semplice distrazione del docente in classe.

46 La giurisprudenza, come abbiamo visto, conferma l’astratta possibilità del concorso di colpa tra il soggetto tenuto all’educazione del minore (generalmente i genitori) ed il diverso soggetto tenuto a vigilare lo stesso (di regola gli insegnanti). Infatti “nel procedimento di responsabilità civile promosso per il risarcimento dei danni cagionati dall’allievo minorenne ad un compagno nel corso di una lezione, possono essere convenuti in giudizio sia i genitori dell’autore del danno, a titolo di "culpa in educando” ex art comma 1 c.c., sia il Ministero della pubblica istruzione per il fatto dannoso del dipendente responsabile a titolo di "culpa in vigilando” (..) di talché i convenuti rispondono in via solidale ex art c.c. del fatto illecito del minore (..)” (Cass. civ. – Sez. III – Sent. 21/09/2000 n ).

47 Parallelamente è stato ritenuto imputabile a culpa in educando dei genitori e concorrentemente a culpa in vigilando della scuola il danno provocato da un minore che, uscito dall’edificio scolastico durante l’orario di lezione, aveva investito un passante guidando il ciclomotore di un compagno senza avere il “patentino”, malgrado la scuola fosse riuscita a provare in giudizio che ciò era vietato e che vi fosse un controllo alle uscite per garantire il rispetto del divieto (Cass. civ. – Sez. III – Sent..26/11/1998 n già citata).

48 …in conclusione I casi richiamati e i relativi arresti giurisprudenziali permettono di cogliere con chiarezza come nel processo di crescita del minore assuma rilievo una vera e propria corresponsabilità educativo-formativa dei genitori e della scuola, i quali sono chiamati non solo ad una indispensabile attività di vigilanza e controllo, ma anche e soprattutto ad una comunicazione e collaborazione reciproca e costante che consenta nel modo migliore di perseguire e conseguire congiuntamente i comuni obiettivi educativi.

49 Gli strumenti certamente non mancano: si pensi al patto educativo di corresponsabilità (art. 5 bis dello Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria di cui al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, adottato anche dalla scuola primaria come strumento volontario di autoregolamentazione) il cui scopo è proprio quello di impegnare le famiglie, fin dal momento dell’iscrizione, a condividere con la scuola i nuclei fondanti dell’azione educativa.

50 L’introduzione del patto di corresponsabilità è orientata a porre in evidenza il ruolo strategico che può essere svolto dalle famiglie nell’ambito di un’alleanza educativa che coinvolga la scuola, gli studenti ed i loro genitori ciascuno secondo i rispettivi ruoli e responsabilità”.

51 Innanzitutto egli deve adottare le misure organizzative concernenti la vigilanza degli alunni, a norma del regolamento d’istituto vigente nella scuola, attraverso apposite circolari e provvedimenti (anche disciplinari per il personale che ometta di rispettare i doveri di vigilanza cui è gravato): 1) durante lo svolgimento delle attività didattiche; 2) dall’ingresso dell’edificio fino al raggiungimento dell’aula; 3) durante i cambi di turno tra i docenti; 4) durante l’intervallo/ricreazione/pausa didattica; 5) durante il tragitto aula-uscita dall’edificio al termine delle lezioni; 6) nel periodo di interscuola: mensa e dopo-mensa; 7) in riguardo ai “minori bisognosi di soccorso”; 8) durante il tragitto scuola-palestra, laboratori, aule speciali e viceversa; 9) durante le visite guidate/viaggi d’istruzione.

52 In generale si può affermare che sul piano giuridico può ritenersi scriminante e congruo (e, quindi, difendibile anche sull’eventuale terreno giudiziario) un atteggiamento degli organi dell’istituto scolastico che, seppure non idoneo a risolvere il problema in via definitiva, passi attraverso: a) la formale enunciazione (attraverso, ad esempio, circolari alle famiglie) della non accettazione da parte della scuola di autorizzazioni all’uscita degli alunni non accompagnati; b) la richiesta ai genitori della nominativa indicazione di soggetti (maggiorenni) cui delegare l’affidamento degli alunni all’uscita da scuola (comprendendo ovviamente anche i genitori di compagni di classe); c) il coinvolgimento della amministrazione locale ove possibile, al fine della più idonea organizzazione del servizio di trasporto scolastico.

53 Strumenti vincenti per:
Culpa in vigilando Culpa in educando Culpa in organizzando Nota MIUR , prot. n. 3214 Partecipazione e Responsabilità Rendicontazione sociale Patto di corresponsabilità Dalla partecipazione alla condivisione Regolamento d’istituto.

54 Documenti: Modulo ritiro alunni Verbale collegio docenti Circolari mirate Orario pre e post scuola “Faldone Sicurezza”


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