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PubblicatoBruno Ventura Modificato 5 anni fa
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Documento «tavolo sicurezza» Alternanza Scuola-Lavoro Indicazioni Operative per la tutela della salute e della sicurezza dello studente-lavoratore.
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"Testo unico sulla salute e sicurezza
D. Lgs 15/4/2005 n. 77 "Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53" Guida Operativa 5/10/2015 "Guida operativa per la scuola sull’alternanza scuola lavoro" Circolare INAIL 21/11/2016 n. 44 "Studenti impegnati in attività di alternanza scuola lavoro. Legge 13/7/2015 n. 107, commi Criteri per la trattazione dei casi di infortunio. Aspetti contributivi". Nota MIUR del "Attività di alternanza scuola lavoro: chiarimenti interpretativi" Nota MIUR del "Risposte a quesiti in materia di attività di alternanza scuola lavoro". Decreto Ministeriale 3/11/2017 n. 195 "Regolamento recante la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro e le modalità di applicazione della normativa per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro agli studenti in regime di alternanza scuola-lavoro" D. Lgs 81/2008 "Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro"
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Documento tavolo sicurezza Alternanza Scuola-Lavoro (A-S. L. )
Documento tavolo sicurezza Alternanza Scuola-Lavoro (A-S.L.). Indicazioni Operative per la tutela della salute e della sicurezza dello studente-lavoratore. INDICE: Alternanza Scuola Lavoro – Cosa è Interazione tra normativa scolastica e di tutela della salute e Sicurezza sul lavoro Soggetti individuati dalla normativa con ruolo attivo in A.S.L. Relazione tra Scuola e Azienda (chi fa cosa come) in A.S.L. Formazione in tema di Sicurezza sul lavoro La Sorveglianza Sanitaria Ambiti particolari esclusi dalla Sorveglianza Sanitaria Ambiti di cui si avvale la Sorveglianza Sanitaria Normativa di Riferimento A cura di Agenzia Regionale Sanitaria, ASUR Marche, Regione Marche In collaborazione con CGIL, CISL, UIL, Confartigianato, Confindustria
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A-S.L. – COSA E’ ….alternanza di periodi di studio e di lavoro, sotto la responsabilità dell’istituzione scolastica, sulla base di convenzioni con imprese o con le rispettive associazioni di rappresentanza o con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con enti, pubblici e privati, inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di tirocinio che non costituiscono rapporto individuale di lavoro”. (Legge 28 marzo 2003, n. 53)
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Interazione tra normativa scolastica e di tutela della salute e sicurezza sul lavoro
NO RAPPORTO DI LAVORO – Legge n. 53/2003; NO LAVORATORE – D. Lgs. 77/2015, articolo 2 : compiti in affiancamento e non svolgimento diretto dell’attività lavorativa; alternanza tra periodi di formazione in aula e periodi di apprendimento in esperienze di lavoro; tempi dedicati alle esperienze di lavoro ridotti (400 ore per gli studenti degli istituti tecnici e professionali e 200 ore per i licei). Il D. Lgs 81/2008 EQUIPARA gli studenti in quanto tali e indipendentemente dalle nuove forme di apprendimento basate sulla formazione di alta qualità, ai lavoratori …..
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A-SL E TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA
gli studenti in alternanza sono considerati nello status di lavoratori equiparati per cui si rientra nell’applicazione del D. Lgs 81/08; Di conseguenza debbono essere garantite tutte le misure di tutela della sicurezza e della salute, tra cui anche la sorveglianza sanitaria.
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Interazione tra normativa scolastica e di tutela della salute e sicurezza sul lavoro
La legge 17 ottobre 1967, n.977 “Tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti”, fa riferimento direttamente ai casi in cui sussista un rapporto di lavoro (per esempio nel caso dell’apprendistato), condizione non ravvisabile per gli studenti in alternanza; Il d.lgs. 81/2008 equipara gli studenti in quanto tali e indipendentemente dalle nuove forme di apprendimento basate sulla formazione di alta qualità, ai lavoratori e prevede che siano sottoposti al controllo sanitario nei casi previsti dalla legge; La Carta dei Diritti e dei Doveri delle studentesse e degli studenti in Alternanza (Decreto 3 novembre 2017, n. 195 del MIUR) dispone che “Agli studenti in regime di alternanza è garantita la sorveglianza sanitaria di cui all’art.41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, nei casi previsti dalla normativa vigente.
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Soggetti individuati dalla normativa, con ruolo attivo in A-SL
SCUOLA Dirigente Scolastico Tutor Scolastico (tutor interno) Studente Referente scolastico per A-SL Servizio Prevenzione e Protezione (SPP) Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Medico competente AZIENDA OSPITANTE(*) Datore di Lavoro/Dirigente (D.LGS.81/08) Referente aziendale per A-SL (Tutor esterno) Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione Preposto Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Medico Competente (*) per l’impresa individuale senza dipendenti, l’obbligo normativo scatta nel momento in cui l’azienda si avvale di lavoratori anche equiparati.
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RELAZIONE TRA SCUOLA E AZIENDA IN A-SL (chi fa cosa e come)
L’impegno per l’istituto scolastico riguarderà: le garanzie assicurative dell’allievo la formazione generale come previsto dall’Accordo Stato-Regioni del la presenza di un tutor interno che segua l’allievo. valutare i rischi connessi all’organizzazione degli stage o dell’alternanza scuola-lavoro assicurare le relative misure di prevenzione e di gestione, garantendo i presupposti perché gli studenti siano il più possibile tutelati, sul versante oggettivo attraverso la selezione di aziende “sicure” e sul versante “soggettivo” tramite l’informazione degli allievi.
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RELAZIONE TRA SCUOLA E AZIENDA (chi fa cosa e come) IN A-SL
… apposite convenzioni con le imprese … disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di apprendimento in situazione lavorativa, che non costituiscono rapporto individuale di lavoro. L’Azienda dovrà garantire: l’ottemperanza agli obblighi di legge la valutazione dei rischi specificatamente riferita all’esperienza di stage l’informazione dell’allievo sui rischi generali dell’azienda e specifici riferiti alla mansione l’integrazione della formazione già erogata dalla scuola la messa a disposizione dei DPI, qualora la mansione lo preveda la sorveglianza sanitaria dell’allievo, se prevista dalla valutazione dei rischi per le attività alle quali sarà adibito la disponibilità di un tutor (Tutor esterno) in grado di garantire l’inserimento, l’affiancamento e l’assistenza dello studente e dotato della conoscenze acquisite dal percorso formativo attuato dall’azienda ospitante in materia di sicurezza la disponibilità ad ospitare un sopralluogo preliminare in presenza del tutor dell’istituto, del tutor aziendale e del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) aziendale.
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Flusso Informativo sulla sicurezza Scheda Scuola/Azienda ospitante
DATI RIFERITI ALLA AZIENDA (il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato) DATI RIFERITI ALLA SCUOLA (il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato) DATI RIFERITI ALL’ALLIEVO DATI RIFERITI ALLA SICUREZZA Tratto da MIUR. Attività di alternanza scuola lavoro. Guida operativa per la scuola Allegato d) Fac-simile valutazione dei rischi per l’attività di alternanza scuola lavoro
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DATI RIFERITI ALL’ALLIEVO
Orario Luogo di svolgimento Mansione in affiancamento e breve descrizione La mansione prevede l’utilizzo di: macchine attrezzature sostanze (specificare) Sono previste uscite fuori sede: in altri ambienti ind.li in cantieri edili in uffici altro (specificare)
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DATI RIFERITI ALLA SICUREZZA
E’ consentito un sopralluogo preliminare in azienda da parte del tutor scolastico? SI NO Il tutor aziendale ha ricevuto una informazione specifica sul progetto di alternanza scuola lavoro, rispetto al quale è stato nominato tutor? Il tutor aziendale ha ricevuto una formazione in materia di sicurezza sul lavoro? Se si, in qualità di: lavoratore preposto RLS RSPP Altro (specificare) ……………………… Il DVR dell’azienda ha preso in considerazione eventuali rischi a carico di allievi in stage? E’ prevista la sorveglianza sanitaria per la mansione assegnata all’allievo? Vengono forniti, se previsti, i DPI per la mansione assegnata all’allievo
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FORMAZIONE IN TEMA DI SICUREZZA
I presupposti affinché gli studenti siano il più possibile tutelati, oltre alla selezione di “aziende sicure”, poggia sul versante della informazione e formazione necessaria allo studente/lavoratore. ... compete alla scuola la formazione generale come previsto dall’Accordo Stato-Regioni del assicurando quanto previsto dall’art. 37 del D. Lgs. 81/08. ….rientra nel compito dell’azienda ospitante l’integrazione della formazione già erogata sui rischi generali e la formazione sui rischi specifici presenti in azienda, riferiti alla mansione a cui sarà adibito lo studente.
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LA SORVEGLIANZA SANITARIA
Ai sensi dell’art 41del D. Lgs. 81/08 e smi la sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente: nei casi previsti dalla normativa vigente… La sorveglianza sanitaria comprende: visita medica preventiva (più eventuali accertamenti strumentali) intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica = idoneità ad essere esposto a fattori di rischio specifico. legge 977/67 modificata dai Decreti Legislativi n. 345/99 e n. 262/00legge 977/67 modificata dai Decreti Legislativi n. 345/99 e n. 262/00 L’attività del medico competente comprende non solo le visite mediche ma soprattutto l’attività di collaborazione attiva alla valutazione dei rischi dell’azienda ed il sopralluogo agli ambienti di lavoro
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SORVEGLIANZA SANITARIA E VALUTAZIONE RISCHIO
Presenza di un rischio per la salute (stabilito o valutato) VALUTAZIONE DEL RISCHIO datore di lavoro/medico competente/RLS RISCHIO ALTO –attivarsi subito RISCHIO BASSO –ACCETTABILE
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SORVEGLIANZA SANITARIA
NO in situazioni in cui la S.S. è vietata/non necessaria (art.41, comma 3, D.Lgs. 81/08); NO nel caso in cui la VDR evidenzi una assenza di rischio (nell’ambito del rischio basso/accettabile* vanno considerati tempi e modalità di esposizione) * rischio basso/accettabile ovvero rischio presente ma non rilevante agli effetti sulla salute del lavoratore esposto
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DGR n. 822 del La sorveglianza sanitaria ha finalità di verifica della idoneità alla mansione in funzione di specifici profili di rischio; viene stabilito che sia per il minore esposto a rischio che per l’apprendista maggiorenne esposto a rischio, l’obbligo di sorveglianza sanitaria sia in carico al medico competente dell’azienda ospitante, per il tramite del datore di lavoro; sempre che sia presente un rischio effettivo per la salute in relazione alla mansione svolta.
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SORVEGLIANZA SANITARIA E VALUTAZIONE RISCHIO
Fattori oggetto di valutazione: TEMPO DI ESPOSIZIONE (durata della A-SL, durata massima di 400 ore in un triennio) MODALITA’ DI ESPOSIZIONE (affiancamento a lavoratore esperto) può comportare relativamente agli effetti sulla salute a medio e lungo termine, esposizione significativamente contenuta che non richiede l’obbligo di sorveglianza sanitaria.
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SORVEGLIANZA SANITARIA E VALUTAZIONE RISCHIO
Sostanze con effetto sulla salute a breve termine (es. allergizzanti) : anche basse esposizioni, di breve durata e in forma indiretta possono rappresentare un pericolo per la salute dello studente …. Sinergia tra: Medico competente azienda Medico competente scuola (ove presente) Medico di medicina generale COMUNQUE, in questi casi la sorveglianza sanitaria non consente interventi di prevenzione primaria!!! RUOLO PREMINENTE del DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI AZIENDALE
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AMBITI PARTICOLARI ESCLUSI DALLA SORVEGLIANZA SANITARIA
Ambiti lavorativi preclusi allo studente Utilizzo di macchine potenzialmente pericolose (rischio per la sicurezza) Rischio «accettabile» ovvero basso o irrilevante per la salute
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La sorveglianza sanitaria dello studente in A-SL
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NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Completa di indicazioni bibliografiche e link a siti specifici
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