Scaricare la presentazione
La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore
1
La Pac 2014-2020. Copyright Assoc.Bartola 26/01/2020
Angelo Frascarelli Docente di Economia e Politica Agraria all’Università di Perugia. Direttore del Centro per lo Sviluppo Agricolo e Rurale. Membro del Comitato di redazione di Agriregionieuropa. A. Frascarelli 1
3
Il Quadro Finanziario Pluriennale (QFP) 2014-2020
4
La Strategia “Europa 2020” Crescita intelligente Crescita sostenibile
Sviluppare un’economia basata sulla conoscenza e sull’innovazione: investire su ricerca e sviluppo; ridurre l’abbandono scolastico e incrementare il numero dei laureati; favorire lo sviluppo delle innovazioni. Crescita sostenibile Promuovere un’economia più efficiente sotto il profilo delle risorse, più verde e più competitiva: migliorare la competitività (maggiore produttività); lotta al cambiamento climatico (riduzione emissioni, efficienza nell’uso delle risorse, resistenza economie ai rischi climatici e alle catastrofi); energia pulita ed efficiente (riduzione spesa per importazione, sicurezza energetica, posti di lavoro). Crescita inclusiva Promuovere un’economia con un alto tasso di occupazione che favorisca la coesione sociale e territoriale: aumentare l’occupazione; migliorare le competenze dei lavoratori in vista della creazione di posti di lavoro qualificati; lotta alla povertà.
5
Il negoziato sul bilancio 2014-2020 (QFP – Quadro Finanziario Pluriennale)
29 giugno 2011 Proposta della Commissione QFP 22-23 novembre 2012 Mancato accordo al Consiglio europeo 7-8 febbraio 2013 Accordo Consiglio europeo sul QFP 11-14 marzo 2013 Risoluzione al Parlamento europeo (bocciatura dell’Accordo del 8 febbraio 2013) 27 giugno 2013 Trilogo: accordo sul QFP 20 novembre 2013 Approvazione del Parlamento europeo 2 dicembre 2013 Approvazione definitiva del Consiglio (Reg. UE 1311/2013)
6
Unione europea a 28 Stati membri
7
Il processo decisionale dell’Ue
Le decisioni nell’Ue coinvolgono le tre Istituzioni principali: Parlamento europeo Consiglio europeo, Consiglio dell’Unione europea Commissione europea Le principali procedure per promulgare le leggi: codecisione consultazione parere conforme Con il Trattato di Lisbona, dal 1° dicembre 1999, la Pac è entrata nella procedura della codecisione.
8
(proposta votata il 29 giugno 2011) (accordo del 8 febbraio 2013)
Il trilogo Commissione europea (proposta votata il 29 giugno 2011) Consiglio europeo (accordo del 8 febbraio 2013) TRILOGO (accordo del 27 giugno 2013) Parlamento europeo 8
9
Le Istituzioni: confronto Italia/Ue
UNIONE EUROPEA Potere legislativo PARLAMENTO (Camera dei Deputati e Senato) PARLAMENTO EUROPEO e CONSIGLIO Potere esecutivo GOVERNO (Consiglio dei ministri) COMMISSIONE Potere giudiziario MAGISTRATURA CORTE DI GIUSTIZIA
10
Il quadro finanziario pluriennale UE 2014-2020
11
Il quadro finanziario pluriennale UE 2014-2020
12
La Pac nel bilancio UE Proposte (prezzi costanti 2011) 1° pilastro (pagamenti diretti e misure di mercato) 2° pilastro (sviluppo rurale) Totale Pac Bilancio 322,68 97,30 417,98 Proposta della Commissione del 29 giugno 2011 286,55 95,74 382,29 Compromesso Consiglio europeo (8 febbraio 2013) 277,58 84,94 362,52 Riduzione budget per la Pac : -12,4%. Invarianza del budget a prezzi correnti.
13
La Pac nel bilancio UE
14
Pagamenti diretti medi per superficie ammissibile potenziale
L’adesione dei NSM è stata portata a termine ma non il processo di convergenza del sostegno diretto ai produttori. These amounts correspond to the gross ceilings foreseen in Reg. 73/2009 with phasing-in completed for EU-12, including the transfers from the wine enveloppe and the silkworms, after modulation and transfers in accordance with Decision 379/2009. This graph shows the issue of different levels of direct payments between Member States. The bars in blue show the average level of payment per hectare in each Member State in 2016 if we keep the current situation or status quo (2016 is considered to take into account the full phasing in of the new member states). This is a calculation obtained by dividing the total amount of direct payments by the agricultural utilized area in each MS. It provide us with the average level of payment per hectare in each MS. The difference between the MS reflect the historical references for the direct payments, firstly introduced in the 1992 reform, to compensate price reductions, and calculated in function of past production levels of each MS. The black bars show the difference between the average direct payments in old MS (262 EUR/ha) and new MS (182 EUR/ha) The orange line shows the level in which the EU flat rate (calculated by dividing the total amount of direct payments in the EU by the total amount of agricultural utilised area) all the amount would be set up to (with 100% of current overall budget). The MS with high levels of aid would lose (left) and the MS with low levels would win (right). The bullets show an alternative calculation: average payments per beneficiary instead of hectare (it is not actually the hectares who get the money…). The case of Greece, that passes from the highest level of aid per hectare to one of the lowest per beneficiary, or Chec Republic in a opposite manner, shows how the payment level discussion can have different angles. One could as well see other alternative conclusions: the average payments divided by the level of the country GDP. Here New Member states, like Latvia would have a higher level of aid… Impacts of levelling direct payments: In short, the levelling of direct payments across the EU can lead to important budgetary redistribution between Member States and regions. The extreme would be to introduce a EU wide flat rate across the EU, leading to big losers and winners. This redistribution as important implications, beyond the budgetary ones: It would lead to a big impact in land values: in the MS loosing, land values would be depressed while in the winning MS they would be inflated (with negative effects, in particular, in “loosing” MS where the debt to equity ratio of farms are already high); There would big impact in farmer’s incomes. However, not necessarily in terms of distribution of support between farmers (as flat rate direct payments do not fundamentally affect the distribution of support between farms) because with a flat rate this is largely determined by the unequal distribution of land. Fonte: Commissione europea — DG Agricoltura e sviluppo rurale
15
Gli effetti della convergenza esterna (Var. %)
15 Franco Sotte 15
16
Gli effetti della convergenza esterna (var. assolute)
16 Franco Sotte 16
17
Pagamenti diretti: massimale nazionale per l’Italia
Il Reg. 1307/2013 assegna all’Italia un plafond di circa 27 miliardi € (26,666 miliardi di €) a prezzi correnti. Nel 2013 l’ammontare dei pagamenti diretti per l’Italia è stato di 4,128 miliardi di € (al netto della modulazione). Pagamenti diretti per l’Italia: Anni Massimale nazionale (000) euro 2015 2016 2017 2018 2020 17
18
Spesa PAC per tipo di interventi e processo di riforma
Sources: European Commission - DG Agriculture and Rural Development (Units I.1/L.1) and DG Economic and Financial Affairs (AMECO database) Updated: Annual expenditure, in current prices. (Fonte; Commissione UE - DG Agricoltura)
19
La Pac
20
Le fasi della PAC 2005-2009 riforma Fischler 2009-2013 Health check
Europa 2020 20
21
Le tappe del dibattito sulla Pac
18 novembre 2010 Comunicazione della Commissione sul futuro della Pac 12 ottobre 2011 Proposte legislative sulla nuova Pac 23-24 gennaio 2013 Approvazione delle relazioni - Commissione Agricoltura del Parlamento europeo 13-14 marzo 2013 Approvazione delle relazioni - Parlamento europeo in seduta plenaria - Decisione per il negoziato interistituzionale 19 marzo 2013 Consiglio Agricoltura - Accordo per il negoziato interistituzionale 26 giugno 2013 Trilogo: accordo generale sulla nuova Pac 24 settembre 2013 Trilogo: accordo sugli ultimi punti della nuova Pac 20 novembre 2013 Approvazione regolamenti di base al Parlamento europeo in seduta plenaria 17 dicembre 2013 Approvazione regolamenti di base al Consiglio Approvazione regolamento transitorio 11 marzo 2014 Approvazione regolamenti della Commissione 1° agosto 2014 Scelte nazionali sulla Pac 1° gennaio 2015 Entrata in vigore della nuova Pac
22
Le tappe del dibattito sulla Pac
18 novembre 2010 Comunicazione della Commissione sul futuro della Pac 12 ottobre 2011 Proposte legislative sulla nuova Pac 26 giugno 2013 Trilogo: accordo generale sulla nuova Pac 24 settembre 2013 Trilogo: accordo sugli ultimi punti della nuova Pac 20 novembre 2013 Approvazione regolamenti di base al Parlamento europeo in seduta plenaria 17 dicembre 2013 Approvazione regolamenti di base al Consiglio 11 marzo 2014 Approvazione regolamenti della Commissione 1° agosto 2014 Scelte nazionali sulla Pac 1° gennaio 2015 Entrata in vigore della nuova Pac
23
La Pac : gli obiettivi
24
Perché occorre una riforma?
Per rispondere alle sfide future Sfide economiche Sfide ambientali Sfide territoriali Sicurezza alimentare Variabilità dei prezzi Crisi economica Emissioni di gas serra Degrado dei terreni Qualità dell’acqua e dell’aria Habitat e biodiversità Vitalità delle zone rurali Diversità dell'agricoltura dell'UE La risposta alla domanda perché una riforma è quindi oramai chiara. Nuove sfide ci impongono di riorganizzare i nostri strumenti di politica agricola per mantenere la sua efficienza. Produzione di cibo Gestione risorse naturali Sviluppo territoriale
25
Obiettivi della Pac: due parole chiave
26/01/2020 Obiettivi della Pac: due parole chiave Competitività (capacità di stare sul mercato) Beni pubblici (remunerazione ai beni non pagati dal mercato) 25
26
La Pac : gli strumenti
27
I tre strumenti della Pac (risorse per l’Italia)
Pagamenti diretti (52% risorse) Misure di mercato (8% risorse) Sviluppo rurale (40% risorse) Nello sviluppo rurale è compreso il cofinanziamento nazionale.
28
L’architettura della Pac
Fonte: Inea
29
Le risorse 2014-2020 per l’Italia
Fondo Fondi UE (miliardi €) Fondi nazionali Totale Media annua Periodo precedente Pagamenti diretti 27,0 0,0 3,8 4,1 OCM vino e ortofrutta 4,0 0,6 Sviluppo rurale 10,5 21,0 3,0 2,6 TOTALE 41,5 52,0 7,4 7,3 Nello sviluppo rurale è compreso il cofinanziamento nazionale.
30
Gli strumenti 1° pilastro 2° pilastro Reg. 1306/2013 –
Reg. 1305/ sostegno allo sviluppo rurale Reg. 1307/ pagamenti diretti Reg. 1308/ organizzazione comune dei mercati (OCM) Reg. 1306/2013 – Finanziamento, gestione e monitoraggio della Pac FEAGA FEASR 30
31
Gli strumenti Misure mirate per meglio rispondere agli obiettivi
Basati su una struttura a due pilastri Pagamenti diretti Misure di mercato Sviluppo rurale Ridistribuzione Sostegno più mirato Ridefinizione: Rendere più verdi i pagamenti Tetti massimi Piccoli produttori Aree con vincoli naturali specifici Orientamento al mercato Razionalizzazione e semplificazione Migliore funzionamento della catena alimentare Temi principali: ambiente, cambiamento climatico e innovazione Maggiore coerenza con le altre politiche dell'UE Maggiore efficacia nella messa in atto Gestione del rischio Nuovi criteri di distribuzione Quali gli strumenti in discussione ? Riorganizzare il sostegno ai produttori agricoli Il cambiamento climatico La gestione del rischio
32
Trasferimento di fondi tra pilastri
Gli Stati membri hanno la possibilità di trasferire fino al 15% della dotazione nazionale per i pagamenti diretti (1° pilastro) a quella dello sviluppo rurale (2° pilastro). Tali importi non avranno bisogno di essere cofinanziati. Gli Stati membri potranno anche scegliere di trasferire fino al 15% della propria dotazione nazionale per lo sviluppo rurale alla dotazione per i pagamenti diretti. Alcune considerazioni per l’Italia: dotazione nazionale pagamenti diretti: diminuzione di 300 milioni di euro annui; dotazione nazionale sviluppo rurale: aumento di … milioni di euro annui; gestione del rischio dal 1° al 2° pilastro. Decisione Italia: nessun trasferimento tra pilastri. 32 Franco Sotte 32
33
Pagamenti diretti
34
Le tappe dell’attuazione della Pac in Italia
17 dicembre 2013 Approvazione regolamento di base al Consiglio (Reg. 1307/2013) 11 marzo 2014 Approvazione regolamenti della Commissione (Reg /2014) 1° agosto 2014 Scelte nazionali sulla Pac 18 novembre 2014 DM 6513: applicazione Pac in Italia 1° gennaio 2015 Entrata in vigore della nuova Pac 12 gennaio 2015 DM 162: sulla semplificazione della gestione della Pac (fascicolo aziendale, domanda precompilata, piano di coltivazione, ecc.) 23 gennaio 2015 DM 180: condizionalità 26 febbraio 2015 DM 1420: modificativo e integrativo applicazione Pac 20 marzo 2015 DM 1922: ulteriori disposizioni Circolari Agea: ricognizione, agricoltore attivo, piano di coltivazione, domanda unica 2015 15 aprile 2015 Apertura della ricognizione preventiva 15 giugno 2015 Domanda di assegnazione dei titoli Domanda Unica di Pagamento 2015 15 ottobre 2015 Adesione al regime dei piccoli agricoltori 1 aprile 2016 Fissazione definitiva dei titoli
35
I tre criteri della riformulazione dei pagamenti diretti
Spacchettamento in 7 tipologie di pagamenti di cui 3 obbligatorie e 4 facoltative per gli Stati membri l’Italia ha scelto di attivare 5 tipologie di pagamenti. Regionalizzazione (flat rate) Regionalizzazione = aiuti per ettaro uniformi a livello «regionale». Gli SM definiscono tali «regioni» secondo criteri oggettivi e non discriminatori, quali le loro caratteristiche agronomiche e socio-economiche e il loro potenziale agricolo regionale e la propria struttura istituzionale o amministrativa. Convergenza interna Convergenza interna = avvicinare gli aiuti per ettaro a livello «regionale». Processo per avvicinare progressivamente il valore dei pagamenti diretti tra agricoltori all’interno di una stessa «regione». 35 Franco Sotte 35
36
La ridefinizione dei pagamenti diretti in 7 componenti
Opzione per gli Stati membri Distribuzione fondi Condizioni Pagamento di base obbligatorio max 68% Condizionalità base Pagamento ridistributivo facoltativo max 30% Per i primi max 30 ettari Pagamento ecologico (greening) 30% Pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente Pagamento per le zone con vincoli naturali max 5% Localizzazione in aree con vincoli naturali Pagamento per i giovani agricoltori max 2% Età < 40 Pagamento accoppiato max 15% Specifiche produzioni, escluso tabacco e patate. Regime per i piccoli agricoltori max 10% Piccolo agricoltore (vii) a crop specific payment for cotton; (viii) a framework to enable Bulgaria and Romania to complement direct payments 36 Franco Sotte 36
37
4 – Pagamento accoppiato
Le scelte italiane: pagamenti diretti in 5 componenti 4 – Pagamento accoppiato 3 – Giovani agricoltori 11% Euro / unità 1% 2 – Pagamento ecologico (greening) 5– Regime per i piccoli agricoltori 30% 1 - Pagamento di base 58%
38
Lo spacchettamento: le scelte italiane
Tipologia % del massimale nazionale Pagamenti obbligatori per gli Stati membri Pagamento di base 58% Pagamento ecologico (greening) 30% Pagamento giovani agricoltori 1% Pagamenti facoltativi per gli Stati membri Pagamento ridistributivo per i primi ettari 0% Pagamento per le zone con vincoli naturali Pagamento accoppiato 11% Pagamento piccoli agricoltori - (vii) a crop specific payment for cotton; (viii) a framework to enable Bulgaria and Romania to complement direct payments 38 Franco Sotte 38
39
Lo spacchettamento: una valutazione
Lo spacchettamento porterà ad una enorme complessità della Pac. Gli impegni del pagamento ecologico potevano essere inglobati nella condizionalità con la stessa efficacia. Il pagamento per i giovani agricoltori poteva stare nel secondo pilastro, insieme alla specifica misura. Bastavano due componenti: pagamento disaccoppiato (in cambio della condizionalità rafforzata) e pagamento accoppiato. Le scelte italiane: buona la scelta italiana di non applicare il pagamento redistributivo e il pagamento zone con vincoli naturali; non conosciamo ancora il criterio di pagamento per i giovani agricoltori, ma avrà comunque un effetto limitatissimo (circa 77 euro/ha, max 90 ettari); pagamento accoppiato: il solito spezzatino, con scarsa efficacia. 39 Franco Sotte 39
40
Pagamenti diretti: massimale nazionale per l’Italia
Anni Massimale nazionale (000) euro 2015 2016 2017 2018 2020 Il Reg. 1307/2013 (art. 22, par. 2) prevede la possibilità di aumentare il massimale del 3% annuo. L’Italia ha previsto l’aumento del massimale del 3% per l’assegnazione dei titoli. Questa norma permette di utilizzare tutti i fondi a disposizione, evitando di lasciare sul tavolo somme non spese, così come è avvenuto nelle due precedenti riforme. Comunque i pagamenti non possono superare il massimale previsto dal Reg. 1307/2013; se è necessario, i pagamenti sono ridotti proporzionalmente.
41
Pagamento di base: i possessori dei titoli
Il pagamento di base è legato a titoli trasferibili, attivati su terreni ammissibili. Il pagamento di base è riservato agli agricoltori che: possiedono i titoli all’aiuto; che sono agricoltori attivi. I titoli del nuovo pagamento di base sostituiscono i titoli storici, che sono scaduti il 31 dicembre 2014. Un agricoltore può ottenere titoli all’aiuto: per “prima assegnazione” il 15 giugno 2015; per assegnazione dalla riserva nazionale (in qualunque anno); per trasferimento (affitto o compravendita di titoli, in qualunque anno). 41 Franco Sotte 41
42
Pagamento di base: prima assegnazione dei titoli
Prima assegnazione: i nuovi titoli saranno assegnati agli agricoltori attivi sulla base della domanda unica al 15 giugno 2015. Il numero dei titoli è pari al numero di ettari ammissibili. Le superfici ammissibili sono: seminativi, colture permanenti legnose, prati e pascoli permanenti. Alcune opzioni (a discrezione degli Stati membri): assegnazione di un numero di titoli all’aiuto pari al numero di ettari ammissibili dichiarati dall’agricoltore nella domanda del 2013; applicare un coefficiente di riduzione agli ettari ammissibili a prato permanente in zone con condizioni climatiche difficili a motivo dell’altitudine, della pendenza, ecc.; escludere le superfici che erano a vigneti e a serre permanenti al 42 Franco Sotte 42
43
Pagamento di base: prima assegnazione dei titoli
Prima assegnazione: i nuovi titoli saranno assegnati agli agricoltori attivi sulla base della domanda unica al 15 giugno 2015. Il numero dei titoli è pari al numero di ettari ammissibili. Gli ettari ammissibili sono: seminativi, comprese le serre; colture permanenti legnose (vigneti, oliveti, frutteti, agrumeti, frutta a guscio), compresi vivai e bosco ceduo a rapida rotazione, prati permanenti e pascoli permanenti. Sugli ettari ammissibili è necessario lo svolgimento di un’attività agricola. 43 Franco Sotte 43
44
Attività agricola Per “ettaro ammissibile” si intende: “superficie agricola dell’azienda …. utilizzata per un’attività agricola…”. Attività agricola (art. 4, lett. c): la produzione, l’allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, compresi la raccolta, la mungitura, l’allevamento, la custodia degli animali per fini agricoli; il mantenimento della superficie in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione (art. 4, paragrafo 1, lettera a, Reg. 639/2014; art. 2, decreto ministeriale 18 novembre 2014): attività con cadenza annuale consistente in almeno una pratica colturale ordinaria (come ad esempio una lavorazione del terreno o una fertilizzazione o una falciatura o un turno di pascolamento), fermo restando il rispetto dei criteri di condizionalità; lo svolgimento di un’attività agricola minima sulle superfici mantenute in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione (art. 4 par. 1, lettera c, Reg. 1307/2013; art. 2, decreto ministeriale 18 novembre 2014): attività con cadenza annuale consistente in almeno una pratica colturale ordinaria, fermo restando il rispetto dei criteri di condizionalità. 44 Franco Sotte 44
45
Mantenimento di una superficie agricola
le superfici sono considerate mantenute in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione quando: sono accessibili, rispettivamente, per il pascolamento o per lo svolgimento delle operazioni colturali ordinarie e non abbisognano di interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli ordinari per rimanere in tale stato. l’attività agricola ha cadenza almeno annuale e la pratica agronomica utilizzata è idonea a: prevenire la formazione di potenziali inneschi di incendi; limitare la diffusione delle infestanti; mantenere, nel caso di colture permanenti, in buone condizioni le piante con un equilibrato sviluppo vegetativo, secondo le forme di allevamento, gli usi e le consuetudini locali; non danneggiare il cotico erboso dei prati permanenti con il sovrasfruttamento o la sottoutilizzazione. 45 Franco Sotte 45
46
Pascolo e calcolo delle tare
AMMISSIBILITA’ prati permanenti cespugliati, arborati e/o con roccia affiorante con tara fino al 5%. 100% prati permanenti cespugliati, arborati e/o con roccia affiorante con tara eccedente il 5% e fino 20%. 80% prati permanenti cespugliati, arborati e/o con roccia affiorante con tara eccedente il 20% e fino al 50%. 50% superficie sulle quali sono svolte le pratiche locali tradizionali di cui all’articolo 7 del regolamento (UE) n. 639/2014 che sono individuate, da Agea nel sistema di identificazione delle parcelle agricole (SIPA), su indicazione, da parte della Regione o Provincia autonoma competente, dei relativi estremi catastali. tara superiore al 50% e inferiore al 70% 30% copertura di erba e altre specie erbacee da foraggio non è prevalente ma sulla superficie insistono comunque piante foraggere non erbacee tradizionalmente pascolate che unitamente all'erba e alle piante erbacee da foraggio coprono oltre il cinquanta per cento della superficie nei casi diversi di cui alla lettera d), con tara superiore al 50%. 0% 46 Franco Sotte 46
47
Tipologie di pascoli e ammissibilità
TIPOLOGIA DI PASCOLI DESCRIZIONE OPERAZIONE COLTURALE pascoli polifiti buona fertilità, con pendenza inferiore al 30% e situati al di sotto di una certa quota altimetrica Pascolamento o sfalcio o operazione colturale ordinaria pascoli magri pascolo permanente di bassa resa, di norma su terreno di scarsa qualità, in genere non concimato, coltivato, seminato o drenato, le cui superfici sono abitualmente utilizzate solo per il pascolo estensivo e non vengono falciate superfici agricole mantenute naturalmente pascoli caratterizzati da vincoli ambientali: pascoli con pendenza superiore al 30%; pascoli oltre una certa quota superfici con pratiche locali tradizionali (Reg. 639/2014, art. 7, lett. a) superfici sulle quali l’erba e le altre piante erbacee da foraggio non sono predominanti (sottobosco) e che possono essere considerate superfici ammissibili soltanto se pascolate Pascolamento superfici con pratiche locali tradizionali (Reg. 639/2014, art. 7, lett. b) pratiche per la conservazione degli habitat Pratiche stabilite nell’ambito delle misure di conservazione o piani di gestione, prescritti dagli enti gestori. 47 Franco Sotte 47
48
Pascolamento (1) i criteri di mantenimento delle superfici:
sulle quali sono svolte le pratiche tradizionali; quelle sulle quali è svolta unicamente l'attività di pascolo, compresi i “Pascoli magri”: sono soddisfatti quando il pascolo è comunemente applicato in tali superfici con uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno sessanta giorni. densità minima di bestiame: 0,2 UBA per ettaro l’anno. 48 Franco Sotte 48
49
Pascolamento (2) densità minima di bestiame:
0,2 UBA per ettaro l’anno riferita all’anno di presentazione della domanda. calcolo del rapporto UBA/ettaro di pascolo: numeratore: numero medio annuo di UBA corrispondenti agli animali individuati al pascolo, nell’ambito della Banca Dati Nazionale (BDN) delle anagrafi zootecniche, complessivamente detenuti dal richiedente e appartenenti a codici di allevamento intestati al medesimo richiedente; denominatore: la superficie complessiva di prato permanente, esclusa quella su cui il produttore dichiara di esercitare pratiche agronomiche diverse dal pascolamento. 49 Franco Sotte 49
50
localizzazione dei pascoli:
Pascolamento (3) localizzazione dei pascoli: nel caso in cui il comune di ubicazione dei pascoli non coincida con il comune di ubicazione dell’allevamento (reperibile dal codice ASL) e non sia ad esso limitrofo, è necessario dimostrare il pascolamento degli animali, secondo le modalità previste dalla normativa vigente per gli allevamenti zootecnici; sono perciò considerate ammissibili le superfici situate in comuni non limitrofi al comune di ubicazione dell’allevamento, solo se il pascolamento è dimostrato attraverso la presenza di documenti che attestino la movimentazione dei capi verso le località di pascolo e tali documenti devono essere opportunamente registrati presso la BDN. 50 Franco Sotte 50
51
Pascolamento (4) le Regioni possono derogare (con provvedimenti adottati entro il 31 marzo 2015): durata di pascolamento diversa dai 60 giorni; carico minimo di bestiame espresso in unità di bovino adulto (UBA) per ettaro di pascolo permanente diverso da 0,2 UBA/ettaro di prato permanente possibilità di considerare nelle superfici a prato permanente, ai fini del calcolo del carico minimo anche altre superfici aziendali utilizzate per il pascolo ovvero la produzione di foraggi; possibilità di utilizzare anche i capi appartenenti a codici di allevamento non intestati al richiedente ovvero di utilizzare il pascolamento di terzi. 51 Franco Sotte 51
52
Attività minima Nei prati permanenti che soggiacciano a particolari vincoli ambientali (pendenza >30%, altimetria e ridotta produttività): è obbligatorio il pascolamento, con uno o più turni annuali, di durata complessiva di almeno 60 giorni; oppure lo sfalcio o lo svolgimento di altre operazioni colturali diverse dal pascolamento o il pascolo, qualora l’agricoltore sia in grado di dimostrare di aver effettuato almeno uno sfalcio all’anno ovvero altra operazione colturale volta al miglioramento del pascolo. densità minima di bestiame da pascolo: 0,2 UBA per ettaro l’anno. la delimitazione delle superfici agricole mantenute naturalmente che ne consentono la conservazione anche in assenza di pascolamento o di qualsiasi altra operazione colturale: altitudine: Alpi Occidentali: 2000 metri slm Alpi Orientali: 1800 metri slm Appennini: 1700 metri slm. pendenza >30%. 53 Franco Sotte 53
53
La prima assegnazione dei titoli
La scelta della prima assegnazione sulla base della domanda al 15 giugno 2015 genera una importante conseguenza in merito all’affitto dei terreni, che in Italia supera il 30% della SAU. Per evitare che i proprietari assenteisti (non agricoltori) potessero andare alla caccia dei titoli, il regolamento prevede due requisiti per ricevere i titoli: che gli agricoltori abbiano ricevuto pagamenti diretti o aiuti nazionali in relazione ad una domanda di aiuto nel 2013; che siano agricoltori attivi. Gli Stati membri possono concedere titoli all’aiuto agli agricoltori che non hanno ricevuto pagamenti diretti nel 2013, se: coltivavano ortofrutticoli, patate, piante ornamentali e vigneti, al 15 maggio 2013; hanno ricevuto titoli da riserva nel 2014; presentano elementi di prova verificabili che, al 15 maggio 2013, hanno coltivato prodotti agricoli o hanno allevato bestiame, purché che non hanno mai avuto titoli in proprietà o in affitto. 54 Franco Sotte 54
54
I requisiti per l’assegnazione dei nuovi titoli
Precisazioni 1. Essere agricoltore attivo La definizione di agricoltore attivo è stata decisa a livello nazionale con Decreto ministeriale n del 18 novembre 2014. 2. Presentare una domanda di assegnazione di titoli La domanda di assegnazione di titoli va presentata entro il 15 giugno 2015. 3. Aver presentato una domanda di aiuto per il 2013 Avere diritto a percepire pagamenti in relazione ad una domanda di aiuto per pagamenti diretti per il 2013. Non è sufficiente una domanda nell’ambito del PSR. Deroghe agricoltore che non possiede il requisito 2013 ortofrutticoli, patate da consumo, patate da seme, piante ornamentali Agricoltori che, al 15 maggio 2013, producevano ortofrutticoli, patate da consumo, patate da seme, piante ornamentali su una superficie minima di metri quadrati. vigneti Agricoltori che, al 15 maggio 2013, coltivavano vigneti. riserva nazionale Agricoltori a cui vengono assegnati titoli dalla riserva nazionale nel 2014. prove verificabili Agricoltori: che non hanno mai avuto titoli in proprietà o in affitto; e che forniscono prove verificabili che, al 15 maggio 2013, esercitavano attività di produzione e allevamento. 55 Franco Sotte 55
55
Il “requisito del 2013” Un modo per acquisire il “requisito del 2013”:
in caso di vendita o affitto dell’azienda, il Reg. 1307/2013 (art. 24, par. 8) prevede la possibilità di trasferire il diritto a ricevere i titoli ad uno o più agricoltori; valido solo in caso di vendita o affitto di terreni; il “requisito del 2013” si può trasferire anche a più agricoltori; Impossibilità a risolvere il “requisito del 2013”: acquisto di soli titoli nel 2014; avvio di una nuova attività o società nel 2014 o nel 2015, su terreni di proprietà, da parte di un agricoltore che non è “nuovo agricoltore”. 56 Franco Sotte 56
56
Regionalizzazione: valore medio dei pagamenti diretti per ettaro
This graphic shows how the CAP has evolved through the evolution of the CAP expenditure. In the 80s the expenditure was mainly due to price support through market mechanisms (intervention and export subsidies). In the end of the 80s this expenditure in market mechanisms boosts due to the agricultural surpluses. In 1992 there is the first big shift, due to the Mac Sharry reform. The market mechanisms (in red and yellow) are reduced and replaced by direct payments (in blue). These payments were paid per hectare or per animal. Thus price support is replaced by producer support. Finally, spending on Rural Development measures also increase (in purple). In 2003, one can see the impacts of the 2003 reform, with direct payments shifting to decoupled payments (green). Payments are no longer paid per ha or per animal but paid in function of what the farmer received in a reference period. Spending in rural development also increases. Spending as been stabilized and despite the successive enlargements, the overall spending as a share of the GDP has actually decreased in nominal terms: 0.5% of GDP in the 80s to 0.4% now (graphic line). L’Italia ha scelto la “Regione Unica” nazionale.
57
Calcolo di pagamento di base
Tre metodi per il calcolo del pagamento di base (a scelta dello Stato membro): Convergenza totale al 2015: valore uniforme dei titoli dal 2015. Convergenza totale al 2019: lo Stato membro stabilisce il valore unitario iniziale al 2015 e finale al 2019 e determina gli step annuali di convergenza. Al termine del periodo di convergenza (2019) tutti gli agricoltori avranno titoli di pari valore, quindi un pagamento uniforme al 2019. Convergenza parziale al 2019 o modello “irlandese”: lo Stato membro stabilisce il valore unitario iniziale al 2015 e determina gli step annuali di convergenza, senza raggiungere lo stesso valore dei titoli nel 2019. L’Italia ha scelto il “modello irlandese”. 58 Franco Sotte 58
58
Convergenza parziale al 2019 o modello “irlandese” (1)
Gli agricoltori che ricevono meno del 90% della media regionale/nazionale otterranno un aumento graduale, pari ad un terzo della differenza tra il loro valore unitario iniziale e il 90% del valore dell'unità nazionale o regionale nel 2019. Gli Stati membri possono aumentare la percentuale oltre il 90% ma non oltre il 100%. Gli Stati membri dovranno garantire che all’anno di domanda 2019 nessun titolo avrà un valore unitario più basso del 60% del valore medio nazionale/regionale al 2019. Gli Stati membri potranno disporre che nessun titolo potrà diminuire di oltre il 30% rispetto al suo valore unitario iniziale. Se il raggiungimento del vincolo del 60% comporta una perdita superiore al 30% la soglia del 60% viene abbassata di conseguenza (vince il rispetto della soglia massima di perdita rispetto alla soglia di un aiuto minimo). 59 Franco Sotte 59
59
Convergenza parziale al 2019 o modello “irlandese” (2)
La transizione dal valore unitario iniziale al 2015 al valore unitario finale al 2019 avverrà secondo criteri oggettivi e non discriminatori stabiliti dagli Stati membri. Il pagamento ecologico (greening) può essere fissato in modo proporzionale al valore complessivo dei titoli. 60 Franco Sotte 60
60
I titoli nel periodo transitorio (convergenza parziale al 2019 o modello “irlandese”)
Euro Caso di un agricoltore che nel 2014 possiede un titolo dal valore unitario più elevato del valore medio Perdita max - 30% valore unitario iniziale Valore medio 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
61
Caso di un agricoltore che nel 2014
I titoli nel periodo transitorio (convergenza parziale al 2019 o modello “irlandese”) Euro Caso di un agricoltore che nel 2014 non possiede titoli 60% del valore medio naz./reg. Valore medio 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
62
L’Italia ha scelto il criterio dei “pagamenti percepiti”.
Il calcolo del valore unitario iniziale (VUI) Calcolo del VUI (Valore iniziale dei titoli), al 15 giugno 2015, da cui parte il processo di convergenza VUI = (X/Y) * (A/B) dove: X/Y = % pagamento di base sul massimale (variabile dal 18%-68%, a seconda delle scelte fatte sul menu dei pagamenti); dopo le scelte nazionali = 0,58 A/B = pagamento medio per ettaro al primo anno ottenuto come rapporto tra: A = l’importo totale dei pagamenti diretti 2014, compreso l’art.68 per i settori non confermati nel nuovo sostegno accoppiato (tabacco, Danae racemosa e patate); B = SAU ammissibile a pagamento nel 2015. L’Italia ha scelto il criterio dei “pagamenti percepiti”. 63
63
Il calcolo del valore unitario iniziale
Il VUI dipende da B V = Valore unitario iniziale dei titoli A = pagamenti percepiti dall’agricoltore per il 2014, compresi l’art.68 per i settori non confermati nel nuovo sostegno accoppiato (tabacco, Danae racemosa e patate) B = superfici indicate nella domanda unica nel 2015 L’Italia ha scelto il criterio dei “pagamenti percepiti”. 64 Franco Sotte 64
64
VUN (2019) = massimale 2019/SAU 2015 = 179 euro/ha.
Il modello irlandese Max 30% Media (VUN: Valore Unitario Nazionale) 90% VUN 1/3 dif. 90% 60% VUN 60% VUN VUN (2019) = massimale 2019/SAU 2015 = 179 euro/ha.
65
Modello irlandese: i possibili casi
Cinque possibili casi: Vui>Vun per oltre 30%: perdita oltre il 30% del Vui. Vui>Vun, meno del 30%: perdita inferiore al 30% del Vui. Vui compreso tra 90% e 100% Vun: nessuna variazione. Vui<90%Vun: recupero di un terzo della differenza. Vui<60%Vun: aumento almeno al 60% del Vun. Gli aumenti e le diminuzioni avvengono con gradualità. 66 Franco Sotte 66
66
I tre anni che contano ANNI DESCRIZIONE 2013 2014 2015
Gli agricoltori ottengono l’assegnazione dei nuovi titoli, se hanno presentato una domanda di aiuto nel 2014 Il trascinamento dei titoli storici tiene conto dei pagamenti percepiti dall’agricoltore per il 2014. 2015 I nuovi titoli saranno assegnati agli agricoltori sulla base delle superfici agricole dichiarate nella Domanda Unica 2015.
67
Guadagno insperato In caso di vendita o affitto (parziale o totale) o scadenza di affitto, tra il 16 maggio 2014 e il 15 maggio 2015, uno Stato membro può stabilire che l’aumento del valore di titoli sia riversato alla riserva nazionale (art. 28, Reg. Ue 1307/2013). L’Italia ha utilizzato questa norma. In caso di vendita, cessione o scadenza parziale o totale di un contratto di affitto di superfici agricole tra il 16 maggio 2014 a il 15 maggio 2015, l'aumento del valore dei titoli all'aiuto assegnati all'agricoltore interessato è riversato nella misura del 50% nella riserva nazionale. La riduzione di superficie ammissibile tra il 2014 e il 2015 costituisce un guadagno insperato perché genera un aumento del valore dei titoli. Es. la vendita di terreno o la cessione in affitto o la scadenza di affitto tra il 16 maggio 2014 a il 15 maggio 2015. Il guadagno insperato non si applica per affitti di durata uguale o inferiore ad un anno e qualora l’importo da riversare nella riserva è inferiore a euro. 68 Franco Sotte 68
68
SAU: 45 ettari Valore pagamenti 2014: 56.593 euro
Esempio di spacchettamento, regionalizzazione e convergenza Agricoltore con titoli di valore elevato (esempio: pomodoro da industria o zootecnia bovina) SAU: 45 ettari Valore pagamenti 2014: euro Valore pagamenti 2019: euro (-39%) 69 Franco Sotte 69
69
SAU: 45 ettari Valore pagamenti 2014: 56.593 euro
Esempio di spacchettamento, regionalizzazione e convergenza Agricoltore con titoli di valore elevato (esempio: zootecnia bovina intensiva) SAU: 45 ettari Valore pagamenti 2014: euro Valore pagamenti 2019: euro (-27%) 70 Franco Sotte 70
70
SAU: 45 ettari Valore pagamenti 2014: 25.000 euro
Esempio di spacchettamento, regionalizzazione e convergenza Agricoltore con titoli di valore elevato (esempio: zootecnia bovina estensiva) SAU: 45 ettari Valore pagamenti 2014: euro Valore pagamenti 2019: euro (+14%) 71 Franco Sotte 71
71
SAU: 150 ettari Valore pagamenti 2014: 58.669 euro
Esempio di spacchettamento, regionalizzazione e convergenza Produttore di cereali e leguminose SAU: 150 ettari Valore pagamenti 2014: euro Valore pagamenti 2019: euro (-17%) 72 Franco Sotte 72
72
SAU: 45 ettari Valore pagamenti 2014: 0 euro
Esempio di spacchettamento, regionalizzazione e convergenza Agricoltore senza con titoli (esempio: orticoltore o viticoltore) SAU: 45 ettari Valore pagamenti 2014: 0 euro Valore pagamenti 2019: euro 73 Franco Sotte 73
73
SAU: 150 ettari Valore pagamenti 2014: 58.669 euro
Esempio di spacchettamento, regionalizzazione e convergenza Produttore di cereali e leguminose SAU: 150 ettari Valore pagamenti 2014: euro Valore pagamenti 2019: euro (-17%) 74 Franco Sotte 74
74
SAU: 150 ettari Valore pagamenti 2014: 58.669 euro
Esempio di spacchettamento, regionalizzazione e convergenza Produttore giovane cereali e leguminose SAU: 150 ettari Valore pagamenti 2014: euro Valore pagamenti 2019: euro (-17%) 75 Franco Sotte 75
75
SAU: 30 ettari Valore pagamenti 2014: 119.595 euro
Esempio di spacchettamento, regionalizzazione e convergenza Produttore di tabacco SAU: 30 ettari Valore pagamenti 2014: euro Valore pagamenti 2019: euro (-39%) 76 Franco Sotte 76
76
La convergenza: una valutazione
La convergenza “modello irlandese”, scelta dall’Italia, è una difesa dello “status quo” e delle rendite acquisite; continuerà a creare distorsioni e rallenta la ristrutturazione dell’agricoltura italiana. Il greening individuale è un’aberrazione dal punto di vista concettuale: una remunerazione profondamente diversa per impegni identici. La convergenza al 2019 o un modello irlandese con greening flat avrebbe il vantaggio di accelerare i tempi della regionalizzazione. Gli errori derivano dal passato: l’Italia non ha colto la possibilità della regionalizzazione né con la riforma Fischler né con l’Health check. Ancora nel 2020, l’Italia erogherà un sostegno legato alle scelte della Conferenza di Stresa! Il modello irlandese è complicatissimo: il valore dei titoli e dei pagamenti diretti saranno diversi da agricoltore ad agricoltore e cambieranno tutti gli anni. 77 Franco Sotte 77
77
Titoli speciali I titoli speciali non esistono nella nuova Pac i titoli storici, quindi anche i titoli speciali, scadono il 31 dicembre 2014. il valore dei titoli speciali, percepito nel 2014, contribuirà a formare il valore dei “pagamenti percepiti” e quindi dei “nuovi titoli”. Cosa deve fare un agricoltore che possiede titoli speciali? dovrà presentare una domanda di “prima assegnazione” dei titoli al 15 giugno 2015; dovrà dimostrare il possesso di una superficie ammissibile minima di 0,5 ettari. Cosa farà Agea? Agea assegnerà all’agricoltore un numero di “nuovi titoli”, pari al numero di ettari ammissibili che saranno indicati nella domanda unica al 15 giugno 2015; il valore dei “nuovi titoli” sarà assegnato secondo il “modello irlandese”, sulla base del valore dei pagamenti percepiti dall’agricoltore nel 2014, compresi i pagamenti dei titoli speciali. 78 Franco Sotte 78
78
Successioni, fusioni, scissioni
L’agricoltore, che ha ricevuto l’azienda o parte dell’azienda per via ereditaria (successione mortis causa o successione anticipata), è ammesso agli stessi diritti dell’agricoltore che gestiva l’azienda in origine. L’erede può ricevere i titoli che spettano al genitore. In caso di modifica dello stato giuridico o della denominazione, l’agricoltore con la nuova natura giuridica è ammesso agli stessi diritti dell’agricoltore che gestiva l’azienda in origine. Nel caso di fusioni di aziende, l’agricoltore che gestisce la nuova azienda è ammesso agli stessi diritti degli agricoltori che le gestivano in origine. Nel caso di scissioni di aziende, gli agricoltori che gestiscono le nuove aziende sono ammessi, proporzionalmente, agli stessi diritti dell’agricoltore che la gestiva in origine. Nei casi suddetti, la nuova azienda acquisisce tutti i diritti dell’azienda in origine, sia il valore dei titoli che il “requisito del 2013”. 79 Franco Sotte 79
79
Ricognizione preventiva
La ricognizione preventiva, dal 15 aprile 2015, è propedeutica all’assegnazione dei titoli e consiste: ricognizione dei potenziali beneficiari all’aiuto per l’anno 2015, il cui elenco è pubblicato da Agea e reso disponibile agli organismi pagatori; ricognizione delle potenziali superfici ammissibili ai fini dell’assegnazione e dell’attivazione dei diritti all’aiuto, che sono classificate e individuate nel Sistema Informativo Geografico (GIS), a cura di Agea. L’elenco dei potenziali beneficiari non è esaustivo né definitivo, ma suscettibili di integrazioni e modificazioni. Nella fase di ricognizione preventiva sono registrate: le movimentazioni aziendali: successioni, cambio di denominazione, fusioni, scissioni; cause di forza maggiore; beneficiari assenti per: ortofrutticoli, vigneti, ecc.; requisito 2013. 80 Franco Sotte 80
80
Clausola relativa ai contratti privati di vendita (art. 20 Reg
In caso di vendita dell’azienda o di parte di essa, per i contratti di compravendita stipulati prima del 15 maggio 2015, si può trasferire insieme all’azienda i corrispondenti diritti a ricevere i titoli da assegnare. Questa volontà deve essere prevista nel contratto di compravendita. Con la Domanda Pac del 15 maggio 2015, i titoli vengono assegnati al venditore e direttamente trasferiti al compratore che beneficerà dei pagamenti che il venditore ha ricevuto nel 2014. Il trasferimento richiede la qualifica di agricoltore attivo per entrambe le parti. In caso di cessione totale dell’azienda per compravendita, la domanda di prima assegnazione dei diritti è presentata dal cessionario. Occorre tuttavia l’autorizzazione da parte del cedente. In caso di cessione parziale dell’azienda per compravendita, la domanda di prima assegnazione dei diritti è presentata dal cedente. 81 Franco Sotte 81
81
Clausola relativa ai contratti privati di affitto (art. 21 Reg
In caso di affitto dell’azienda o di parte di essa, per i contratti di affitto stipulati prima del 15 maggio 2015, si può trasferire insieme all’azienda i corrispondenti diritti a ricevere i titoli da assegnare. Il proprietario riceverà l’assegnazione dei titoli, che ha ceduto in affitto, ma non riceverà il pagamento. L’affittuario dell’azienda agricola acquisisce in affitto i diritti dell’azienda affittata, ovvero il valore dei titoli e il relativo pagamento (per la durata dell’affitto). La procedura è la seguente: con la Domanda Pac del 15 maggio 2015, i titoli all’aiuto vengono assegnati al locatore (proprietario); gli stessi titoli vengono immediatamente direttamente trasferiti all’affittuario che beneficerà dei pagamenti che il locatore (proprietario) ha ricevuto nel 2014; al termine del contratto di affitto, i titoli ritornano al locatore (proprietario). I soggetti devono avere la qualifica di agricoltore attivo e il contratto di affitto deve avere una scadenza successiva alla data di presentazione della domanda del 2015. In caso di cessione totale dell’azienda per affitto o di cessione parziale, la domanda di prima assegnazione dei diritti è presentata dal cedente. 82 Franco Sotte 82
82
Gli effetti settoriali e territoriali
83
Gli effetti della rimodulazione dei pagamenti diretti
Forte ridistribuzione del sostegno tra le imprese e i territori penalizzate le Regioni: Lombardia, Calabria, Veneto, Puglia avvantaggiate le Regioni: Sardegna, Trentino, Abruzzo penalizzate le aziende di pianura, favorite quelle di montagna. Impatti rilevanti sulle imprese storiche di alcuni settori penalizzate le aziende che nel periodo di riferimento erano a: tabacco, pomodoro, agrumi, latte, zootecnia intensiva, olivo, riso, grano duro, barbabietola da zucchero, foraggi essiccati e mais. favorite le aziende che nel periodo di riferimento erano a: vigneti, orticole, patate, frutta, vivai, zootecnia estensiva, foraggere, leguminose, grano tenero, orzo e cereali minori.
84
Gli effetti settoriali della riforma dei pagamenti diretti
Il pagamento era già disaccoppiato anche prima della riforma, quindi gli effetti settoriali saranno minimi. Importanti saranno le decisioni sul sostegno accoppiato: circa 550 milioni di euro/anno per l’Italia). Per conoscere i pagamenti diretti per l’Italia dobbiamo attendere il 1°agosto 2014. Il fattore che maggiormente influenza i settori è il MERCATO.
85
Chi guadagna e chi perde con uniformazione?
Fonte: Franco Sotte
86
Riserva nazionale (1) Ogni Stato membro costituisce una riserva nazionale, che non può superare il 3% del massimale del pagamento di base. L’Italia ha attivato la riserva nazionale per il 3% del pagamento di base, pari al 1,74% del massimale nazionale (3% * 0,58). La riserva nazionale o regionale è utilizzata per assegnare titoli in via prioritaria a: giovani agricoltori e/o nuovi agricoltori che iniziano ad esercitare l’attività agricola, di età compresa tra 18 e 65 anni. Inoltre, la riserva nazionale o regionale è utilizzata per: assegnare titoli agli agricoltori per evitare che le terre siano abbandonate, comprese le zone soggette a programmi di ristrutturazione connessi ad un intervento pubblico; assegnare titoli agli agricoltori al fine di compensarli per svantaggi specifici; assegnare titoli agli agricoltori ai quali è stata negata l’assegnazione per cause di forza maggiore o di circostanze eccezionali. 87 Franco Sotte 87
87
Riserva nazionale (2) La superficie minima ammissibile per la richiesta alla riserva nazione è 1 ettaro. L’accesso alla riserva nazionale è consentito una sola volta. La riserva nazionale consente: assegnazione nuovi titoli agli agricoltori che non ne detengono; aumento del valore dei titoli detenuti. 88 Franco Sotte 88
88
Riserva nazionale (3) Il valore dei titoli assegnati dalla riserva nazionale è pari al valore medio nazionale (VUN): pagamento di base: 180 euro/ha circa; pagamento greening: 95 euro/ha circa. La riserva nazionale è alimentata dai titoli che non danno luogo al pagamento per due anni consecutivi, perché: agricoltore non attivi; sotto la soglia minima non utilizzati. 89 Franco Sotte 89
89
Pagamenti diretti: valori medi
90
Attivazione dei titoli
L’agricoltore titolare di un titolo può richiedere annualmente il pagamento dell’importo, ma il titolo deve essere abbinato ad un “ettaro ammissibile”. Per ettaro ammissibile si intende: Qualunque superficie agricola investita a: seminativi; colture permanenti legnose (frutteti, vigneti, oliveti, ecc.), compresi i vivai e il bosco ceduo a rotazione rapida; prati e pascoli permanenti. Definizione di bosco ceduo a rotazione rapida: le superfici coltivate a pioppi, salici, robinie, paulownia, ontani, olmi, platani, Acacia saligna, le cui ceppaie rimangono nel terreno dopo la ceduazione, con i nuovi polloni che si sviluppano nella stagione successiva e con un ciclo produttivo non superiore ad otto anni Dichiarazione degli ettari ammissibili: annualmente attraverso la Domanda Unica. 91 Franco Sotte 91
91
Trasferimento dei titoli
Successione Successione effettiva o mortis causa. Successione anticipata Fusioni, scissioni Trasferimento temporaneo dei titoli: affitto, comodato. Con o senza terra. Trasferimento definitivo dei titoli, insieme alla terra: compravendita In caso affitto dei titoli senza terra, il 30% del valore dei titoli e del numero dei titoli è riversato nella riserva nazionale. 92
92
La condizionalità La condizionalità è obbligatoria per il percepimento del pagamento di base. I pagamenti diretti sono subordinati all'osservanza di norme regolamentari in materia di ambiente, cambiamenti climatici e benessere degli animali. La terra deve essere mantenuta in buone condizioni agronomiche in linea con i requisiti ambientali. Gli agricoltori che beneficiano di pagamenti diretti devono rispettare: “criteri di gestione obbligatori” (CGO); “mantenere la terra in buone condizioni agronomiche e ambientali” (BCAA). 93
93
Condizionalità: settori e temi
Settore - Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno: Tema principale: Acque (CGO 1, BCAA 1-2-3) Suolo e stock di carbonio (BCAA 4-5-6) Biodiversità (CGO 2-3) Livello minimo di mantenimento dei paesaggi (BCAA 7) Settore – Sanità pubblica, salute degli alimenti e delle piante: Sicurezza alimentare (CGO 4-5) Identificazione e registrazione degli animali (CGO 6-7-8) Malattie degli animali (CGO 9) Prodotti fitosanitari (CGO 10) Settore – Benessere degli animali: Benessere degli animali (CGO ) 94
94
SETTORE Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno TEMI REGOLAMENTI E DIRETTIVE ACQUE CGO 1 Direttiva 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole BCAA 1 Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d’acqua BCAA 2 Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l’utilizzo delle acque ai fini di irrigazione è soggetta ad autorizzazione BCAA 3 Protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento SUOLO E STOCK DI CARBONIO BCAA 4 Copertura minima del suolo BCAA 5 Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l’erosione BCAA 6 Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante pratiche adeguate, compreso il divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante BIODIVERSIA’ CGO 2 Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici. Articolo 3 paragrafo 1, articolo 3 paragrafo 2, lettera b), articolo 4 paragrafi 1, 2 e 4 CGO 3 Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. Articolo 6, paragrafi 1 e 2 LIVELLO MINIMO DI MANTENIMENTO DEI PAESAGGI BCAA 7 Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio 95
95
Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante
SETTORE Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante TEMI REGOLAMENTI E DIRETTIVE SICUREZZA ALIMENTARE CGO 4 Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare CGO 5 Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI CGO 6 Direttiva 2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa all’identificazione e alla registrazione dei suini CGO 7 Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all’etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine CGO 8 Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli ovini e dei caprini MALATTIE DEGLI ANIMALI CGO 9 Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili PRODOTTI FITISANITARI CGO 10 Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari 96
96
REGOLAMENTI E DIRETTIVE BENESSERE DEGLI ANIMALI
SETTORE Benessere degli animali TEMI REGOLAMENTI E DIRETTIVE BENESSERE DEGLI ANIMALI CGO 11 Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli CGO 12 Direttiva 2008/120/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini CGO 13 Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti 97
97
Benefici ambientali cumulati
Pagamenti agro-climatico- ambientali Sviluppo Rurale Pagamento “verde” disaccoppiato per ettaro Benefici ambientali cumulati Greening Pagamento di base Condizionalità Superficie agricola (eleggibile per i pagamenti diretti) 98 98
98
Pagamento ecologico (greening)
Il regolamento parla di “pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente”. Gli agricoltori che hanno diritto al pagamento di base sono tenuti a rispettare su tutti gli ettari ammissibili i seguenti impegni ambientali, fissati per tutte l’Ue: le pratiche agricole benefiche Diversificazione colturale Mantenimento prati permanenti Aree a valenza ambientale le pratiche equivalenti (per il 2015, in Italia, non sono utilizzabili). Gli agricoltori biologici hanno diritto automaticamente al pagamento ecologico sulle superfici a produzione biologica. 99 Franco Sotte 99
99
Pagamento ecologico Diversificazione colturale
Mantenimento dei prati e pascoli permanenti Aree di interesse ecologico
100
La superficie interessata al greening
Le aziende biologiche sono greening ipso facto. Superficie aziendale a: Colture Impegni da rispettare Seminativi Colture avvicendate, comprese serre Diversificazione Aree di interesse ecologico Colture permanenti Vigneti, oliveti, frutteti, agrumeti, frutta a guscio, vivai, ecc. - Prati e pascoli permanenti Prati permanenti, pascoli permanenti, pascoli magri Mantenimento dei prati e pascoli permanenti 101 Franco Sotte 101
101
Superficie aziendale a seminativo
Diversificazione (1) Interessa solo le superfici a seminativo. Applicazione in funzione della superficie a seminativo: fino a 10 ettari a seminativo, nessun obbligo di diversificazione; da 10 a 30 ha di seminativo: obbligo di due colture, con la coltura principale che copre al massimo il 75%; oltre i 30 ha di seminativo: obbligo di tre colture, con la coltura principale che copre al massimo il 75% e le due principali al massimo il 95%. Superficie aziendale a seminativo Colture Dimensione minima fino a 10 ettari esenzione - da 10 a 30 ettari min. 2 nessuna delle colture deve coprire più del 75% della superficie a seminativo maggiore di 30 ettari min. 3 la coltura principale copre al massimo il 75% della superficie a seminativo; le due colture principali al massimo il 95%. 102 Franco Sotte 102
102
Diversificazione (2) Sono escluse dall’obbligo di diversificazione, le aziende in cui: i seminativi investiti per più del 75% per la produzione di erba o altre piante da foraggio, i terreni a riposo, o combinazione di tali impieghi, a condizione che i seminativi non coperti da questi usi non superino i 30 ettari; la superficie ammissibile è costituita per più del 75% da prato permanente, utilizzata per la produzione di erba o altre piante da foraggio o per la coltivazione di colture sommerse per una parte significativa dell’anno (riso), o combinazione di tali impieghi, a condizione che i seminativi non coperti da questi usi non superino i 30 ettari. 103 Franco Sotte 103
103
Diversificazione (3) Per “coltura” si intende:
una coltura è diversa se appartiene ad un genere diverso nella classificazione botanica delle colture; es. grano duro e grano tenero non sono diversi (genere Triticum); es. grano (genere Triticum) e orzo (genere Hordeum) sono diversi. una coltura appartenente alla specie brassicacee, solanacee e cucurbitacee; maggese; erba e piante da foraggio. La coltura invernale e la coltura primaverile sono considerate distinte anche se appartengono allo stesso genere. 104 Franco Sotte 104
104
Diversificazione (4) Definizione di erba o altre piante da foraggio:
superficie con prevalenza di specie erbacee, annuali o poliennali autoriseminanti o una loro combinazione, che sono tradizionalmente presenti nei pascoli naturali o nei miscugli per sementi per pascoli e prati. Definizione di terreni a riposo: seminativo, incluso nel sistema di rotazione aziendale, ritirato dalla produzione agricola per un periodo minimo continuativo di otto mesi nell’anno di domanda; gestione del terreno a riposo: terreno nudo totalmente privo di vegetazione; terreno coperto da vegetazione spontanea; terreno seminato esclusivamente per la produzione di piante da sovescio o per la produzione di compost, ammendanti o fertilizzanti naturali. 105 Franco Sotte 105
105
L’individuazione della coltura per la diversificazione (1)
in presenza di più colture in un anno sullo stesso terreno, il periodo da considerare è la parte più significativa del ciclo colturale, tenendo conto delle pratiche colturali tradizionali nel contesto nazionale (art. 40, Reg. 639/2014); la Circolare Agea n. ACIU del 31 ottobre 2014, ha comunicato il periodo per rilevare la coltura “più significativa” ai fini delle quote delle diverse colture; la la Circolare Agea n. ACIU del 16 dicembre 2014, Agea ha chiarito il concetto di pratiche colturale tradizionali. Periodo da considerare ai fini delle quote delle diverse colture: compreso tra il 1° aprile e il 9 giugno dell’anno di presentazione della domanda. Coltura diversificante o principale: si prende in considerazione le colture seminate o coltivate nel detto periodo di riferimento; tenendo conto delle pratiche colturali tradizionali nel contesto nazionale: es. mais da granella a ciclo lungo è sempre coltura principale; la coltura diversificante è quella che rappresenta la parte più significativa del ciclo colturale, comprendendo sia le colture autunno vernine (in fase conclusiva del loro ciclo) sia quelle primaverili estive (in fase iniziale del loro ciclo). 106 Franco Sotte 106
106
L’individuazione della coltura per la diversificazione (2)
Coltura invernale Coltura primaverile Coltura diversificante loietto mais insilato mais da granella mais orzo o grano mais da granella a ciclo breve grano pomodoro favino tabacco triticale insilato soia triticale da granella triticale 107 Franco Sotte 107
107
Piano colturale aziendale
Gli agricoltori, entro il 15 giugno 2015, depositano nel fascicolo aziendale il piano colturale e si impegnano a comunicare gli eventuali aggiornamento dello stesso piano. Il piano colturale comprende, al fine di verificare la diversificazione nel periodo stabilito: genere; specie; epoca di semina o di trapianto delle colture 108 Franco Sotte 108
108
Mantenimento dei prati e pascoli permanenti (1)
Gli Stati membri assicurano che la proporzione della superficie a prato permanente in relazione alla superficie agricola totale non diminuisce di oltre il 5%. gli SM assicurano il mantenimento di una certa proporzione delle superfici a prato permanente in base alla “superficie di riferimento” al 2012. Qualora un SM accerti che il rapporto è diminuito di oltre il 5%, deve prevedere obblighi per i singoli agricoltori di convertire terreni a prato permanente. Gli Stati membri designano i prati permanenti ecologicamente sensibili. Gli agricoltori non possono convertire o arare tali prati permanenti. 109 Franco Sotte 109
109
Mantenimento dei prati e pascoli permanenti (2)
In Italia: l’obbligo di mantenere la proporzione di prato permanente è a livello nazionale; divieto di convertire o arare i prati permanenti in zone Natura 2000; per le altre zone, gli agricoltori possono convertire i prati permanenti, dopo aver chiesto la preventiva autorizzazione di Agea, che la rilascia entro 30 giorni. È istituito nel SIAN il registro nazionale dei prati permanenti. 110 Franco Sotte 110
110
Aree di interesse ecologico (1)
Aree di interesse ecologico o Ecological Focus Area (EFA). Si applicano solo alle superfici a seminativo; non si applica alle colture permanenti e ai prati e pascoli permanenti. Questa è una grande novità del negoziato perché esclude dall’obbligo le colture permanenti (vigneti, oliveti, frutteti, ecc.). Le EFA sono obbligatorie per le aziende con più di 15 ettari di seminativi, per almeno il 5% della superficie a seminativo. La soglia del 5% può essere aumentata al 7% nel 2018, a seguito di una relazione della Commissione entro il 31 marzo 2017 e ad una proposta legislativa. 111 Franco Sotte 111
111
Aree di interesse ecologico (2)
Sono escluse dall’obbligo delle EFA, le aziende in cui: i seminativi investiti per più del 75% per la produzione di erba o altre piante da foraggio, i terreni a riposo, investiti a leguminose, o combinazione di tali impieghi, a condizione che i seminativi non coperti da questi usi non superino i 30 ettari; la superficie ammissibile è costituita per più del 75% da prato permanente, utilizzata per la produzione di erba o altre piante da foraggio o per la coltivazione di colture sommerse per una parte significativa dell’anno (riso), o combinazione di tali impieghi, a condizione che i seminativi non coperti da questi usi non superino i 30 ettari. 112 Franco Sotte 112
112
Aree di interesse ecologico (3)
Gli Stati membri decidono quali delle seguenti aree sono considerate aree di interesse ecologico: terreni lasciati a riposo, terrazzamenti, elementi caratteristici del paesaggio: siepi, alberi isolati, alberi in filari gruppi di alberi e boschetti, bordi di campo, stagni, fossati, muretti, fasce tampone, comprese le fasce tampone occupate da prati permanenti; ettari agroforestali, realizzati con i PSR, fasce di ettari lungo le zone periferiche delle foreste, superfici con bosco ceduo a rotazione rapida, superfici oggetto di imboschimento con i PSR, superfici con colture intercalari o copertura vegetale (NO Italia), superfici con colture azotofissatrici. Per ciascuna area di interesse ecologico dell’azienda, si utilizzano i fattori di conversione e/o di ponderazione. 113 Franco Sotte 113
113
Dettagli sulle EFA Terreni a riposo sulle EFA:
vietato lo sfalcio e ogni altra operazione di gestione del suolo, nel periodo compreso fra il 1° marzo e il 31 luglio di ogni anno; sono ammesse lavorazioni meccaniche nei seguenti casi: pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide, terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi; colture a perdere per la fauna; lavorazioni del terreno allo scopo di contenere le piante infestanti o di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria; lavorazioni di affinamento sui terreni lavorati allo scopo di favorirne il successivo migliore inerbimento spontaneo o artificiale; lavorazioni funzionali all’esecuzione d’interventi di miglioramento fondiario. Fasce tampone: sono incluse nelle fasce tampone le fasce di vegetazione ripariale di larghezza fino a dieci metri. Colture azotofissatrici: consentite ad una distanza di almeno dieci metri dal ciglio di sponda dei corpi idrici individuati dalle Regioni e Province autonome ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ad almeno cinque metri dal ciglio di sponda dei restanti corsi d’acqua; in zone vulnerabili dei nitrati: rispetto dei massimali di apporto di azoto. 114 Franco Sotte 114
114
Calcolo delle EFA: fattori di conversione e di ponderazione
115
Le pratiche equivalenti del greening
Per evitare di penalizzare quanti già adottano sistemi di sostenibilità ambientale, il Reg. 1307/2013 prevede un sistema d’"equivalenza d’inverdimento” in base al quale si considera che le prassi favorevoli all'ambiente già in vigore sostituiscano gli obblighi del greening. Le pratiche equivalenti del greening sono quelle che comprendono pratiche analoghe che generano un beneficio per il clima e l'ambiente di livello equivalente o superiore. Rientrano nelle pratiche equivalenti: i regimi agroambientali dei PSR che adottano misure equivalenti; sistemi di certificazione ambientale nazionali o regionali per evitare il "doppio finanziamento" di queste misure, i pagamenti nell’ambito dei PSR devono tener conto dei requisiti d'inverdimento di base. Per il 2015, l’Italia ha deciso di non avvalersi delle pratiche equivalenti. 116 Franco Sotte 116
116
L’importo del pagamento ecologico
Il pagamento ecologico per ettaro si calcola dividendo il 30% del massimale nazionale o regionale per ettari ammissibili. Il calcolo del valore unitario del pagamento ecologico: massimale nazionale greening / numero di ettari; ipotesi massimale pagamento di base: milioni euro (30% del massimale nazionale complessivo); superfici ammissibili: 12,8 milioni di ettari (secondo il Censimento 2010), più ragionevolmente 12,0 milioni di ettari; importo stimato: 95 euro/ha (nel 2019, in base ad una regionalizzazione nazionale). Nel caso di applicazione della convergenza totale o parziale, gli Stati membri possono decidere che il pagamento ecologico (greening) può essere fissato in modo proporzionale al valore individuale dei titoli. L’Italia ha scelto il pagamento greening individuale, ossia in modo proporzionale al valore individuale dei titoli 117 Franco Sotte 117
117
Un esempio di calcolo delle EFA mediante i fattori di conversione e/o di ponderazione
Elementi caratteristici Aree di interesse ecologico rilevate in azienda Fattore di conversione (m/albero/m2) Fattore di ponderazione EFA (se si applicano entrambi i fattori) Superficie EFA convertita (m2) Superfici con colture azotofissatrici (m2) 70.000 n.p. 0,7 0.7 m2 49.000 Siepi/fasce alberate (per metro lineare) 300 5 2 10 m2 3.000 Alberi isolati (per albero) 100 20 1,5 30 m2 Fossati (per metro lineare) 2500 3 6 m2 15.000 TOTALE 7 ettari 118 Franco Sotte 118
118
Elenco delle specie azotofissatrici
arachide (Arachis hypogaea L.) cece (Cicer arietinum L.) cicerchia (Lathyrus sativus L.) erba medica e luppolina (Medicago sp) fagiolo (Phaseolus vulgaris L.) fagiolo dall’occhio (Vigna L.) fagiolo d'Egitto (Dolichos lablab L.) fagiolo di Lima (Phaseolus lunatus L.) fava, favino e favetta (Vicia faba L.) fieno greco (Trigonella foenum-graecum L.) ginestrino (Lotus corniculatus L.) lenticchia (Lens culinaris Medik.) liquirizia (Glycyrrhiza glabra L.,) lupinella (Onobrychis viciifolia Scop.) lupino (Lupinus sp.) moco (Lathyrus cicera L.) pisello (Pisum sativum L.) sulla (Hedysarum coronarium L.) trifogli (Trifolium sp.) soia (Glycine max L.) veccia (Vicia sativa L.) veccia villosa (Vicia villosa Roth) 119 Franco Sotte 119
119
Sanzioni per il mancato rispetto del greening
Anni Sanzioni perdita del pagamento greening 2017 perdita del pagamento greening, più una riduzione degli altri pagamenti pari al 20% del pagamento greening dal 2018 perdita del pagamento greening, più una riduzione degli altri pagamenti pari al 25% del pagamento greening 120 Franco Sotte 120
120
Pagamento per i giovani agricoltori
Gli SM concedono un pagamento aggiuntivo ai giovani agricoltori per promuovere il ricambio generazionale; il pagamento di base al loro primo insediamento è integrato da un 25% per i primi cinque anni di attività. Beneficiari: giovani agricoltori che si insediano per la prima volta in qualità di capo azienda o insediato negli ultimi 5 anni; Età < 40 anni. Pagamento annuale per un periodo massimo di 5 anni. importo: +25% del valore medio dei titoli detenuti dall’agricoltore; Gli Stati membri fissano un limite massimo di titoli, che beneficiano di questo pagamento: non inferiore a 25 e non superiore a 90 (Italia: 90 ettari). Finanziamento Fino a 2% del massimale nazionale. L’Italia ha scelto l’1%; se le risorse non sono sufficienti si farà ricorso alla riserva nazionale. Questo pagamento si aggiunge alle altre misure a disposizione dei giovani agricoltori nel quadro dei programmi di sviluppo rurale. 121 Franco Sotte 121
121
Sostegno accoppiato (1)
Gli Stati membri sono autorizzati a versare aiuti accoppiati per una larga gamma di prodotti: cereali, semi oleosi, colture proteiche, legumi da granella, lino, canapa, riso, frutta a guscio, patate da fecola, latte e prodotti lattiero-caseari, sementi, carni ovine e caprine, carni bovine, olio d’oliva, bachi da seta, foraggi essiccati, luppolo, barbabietola da zucchero, canna da zucchero e cicoria, prodotti ortofrutticoli, bosco ceduo a rotazione rapida. Obiettivo: concedere un sostegno accoppiato a quei settori o a quelle regioni in cui determinati tipi di agricoltura o determinati settori agricoli che: si trovano in difficoltà; rivestono una particolare importanza per ragioni economiche, sociali o ambientali. 122 Franco Sotte 122
122
Sostegno accoppiato (2)
Importo del sostegno: nella misura necessaria a creare un incentivo per il mantenimento degli attuali livelli di produzione. Forma del sostegno: per superficie o per capo. Finanziamento: fino al 8% del massimale nazionale o fino al 13% per quei Paesi che nel , hanno utilizzato più del 5% per i pagamenti accoppiati ai sensi del Reg. 73/2009. Per l’Italia, quindi fino al 13%. possibilità di aumentare del 2%, quindi fino al 15%, per sostenere la produzione di colture proteiche. Esiste quindi la possibilità di sostenere un “piano proteine” per l’Italia. L’importo a disposizione dell’Italia è di 585 milioni di euro (15% del massimale dei pagamenti diretti nel 2015) che scende a 555 milioni di euro (15% del massimale dei pagamenti diretti nel 2019); oggi l’articolo 68 prevede pagamenti accoppiati per 251,95 milioni di euro (escluse assicurazioni). L’Italia ha scelto di destinare al sostegno accoppiato l’11% del massimale nazionale da destinare a 16 misure (troppe!), generando importi insignificanti e aumento di burocrazia. 123 Franco Sotte 123
123
Sostegno accoppiato: tre macrosettori
Massimale nazionale per il 2015 = , milioni euro. Sostegno accoppiato (11%) = 429,22 milioni euro Macrosettori Plafond (milioni di euro) % Zootecnia 211,87 49,36% Seminativi 146,97 34,24% Olivo 70,39 16,4% Totale 429,22 100% 124 Franco Sotte 124
124
Sostegno accoppiato: zootecnia
MISURE SOTTO-MISURE IMPORTO UNITARIO (euro/capo) PLAFOND (milioni di euro) % 1. Zootecnia bovina da latte 1.1. Vacche da latte 56 75,11 17,5 1.2. Vacche da latte in zona montagna 40 9,87 2,3 2. Zootecnia bovina da carne 2.1. Vacche nutrici 202 40,78 9,5 2.2 Capi bovini macellati mesi 46 66,96 15,6 3. Zootecnia ovi-caprina 3.1. Ovicaprini 12 9,49 2,2 3.2. Ovicaprini IGP 10 5,54 1,3 4. Settore bufalino Bufalini 20 4,12 1,0 Totale 211,87 49,36 125 Franco Sotte 125
125
Zootecnia da latte Vacche da latte:
che partoriscono nell’anno e i cui vitelli sono identificati e registrati; il periodo di riferimento è l’anno solare (1° gennaio – 31 dicembre); i premi previsti per le vacche da latte requisiti qualitativi ed igienico sanitari: tenore di cellule somatiche (per ml) inferiore a ; tenore di carica batterica a 30° (per ml) inferiore a ; contenuto di proteina superiore a 3,35% Nel caso in cui siano in regola due parametri di cui sopra, il terzo dovrà comunque rispettare i seguenti limiti: tenore di cellule somatiche (per ml) inferiore a ; tenore di carica batterica a 30° (per ml) inferiore a ; contenuto di proteina superiore a 3,20%. 126 Franco Sotte 126
126
Zootecnia da carne Vacche nutrici: Bovini macellati:
razze da carne o a duplice attitudine, iscritte nei Libri genealogici o nel Registro anagrafico, che partoriscono nell’anno; il periodo di riferimento è l’anno solare; Maggiorazione del 20% alle vacche nutrici di razza Chianina, Marchigiana, Maremmana, Romagnola e Podolica, di allevamenti che aderiscono a piani di risanamento dal virus IBR. Bovini macellati: età compresa tra 12 e 24 mesi; allevati presso le aziende dei richiedenti per un periodo non inferiore a 6 mesi prima della macellazione; maggiorazione del 30% per i capi allevati per almeno 12 mesi nelle aziende dei richiedenti o aderenti a sistema di qualità nazionale o regionale o a sistemi di etichettatura facoltativi riconosciuti; maggiorazione del 50% per i capi macellati IGP. 127 Franco Sotte 127
127
Sostegno accoppiato: seminativi
MISURE SOTTO-MISURE IMPORTO UNITARIO (euro/ha) PLAFOND (milioni di euro) % 1. Frumento duro Frumento duro (centro-sud Italia) 60 59,88 14,0 2. Proteine vegetali 1.1. Soia (nord Italia) 97 9,87 2,3 1.2. Proteoleaginose (centro Italia) 80 14,16 3,3 1.3. Proteaginose (sud Italia) 11,80 2,8 4. Riso Riso 120 22,75 5,3 5. Barbabietola Barbabietola 325 17,21 4,0 6. Pomodoro da industria Pomodoro da industria 160 11,29 2,6 Totale 146,97 34,24 128 Franco Sotte 128
128
Nord Italia: soia Nord Italia: Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna seminata e coltivata secondo le normali pratiche colturali e mantenuta in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena dei frutti e dei semi, con i seguenti limiti: l’intera superficie per i primi cinque ettari; per la superficie eccedente i 5 ettari, il 10% della superficie. Esempi: 10 ettari di soia, ne vengono pagati 5,5 ettari; 20 ettari di soia, ne vengono pagati 6,5 ettari; 30 ettari di soia, ne vengono pagati 7,5 ettari 129 Franco Sotte 129
129
Centro Italia: proteoleaginose
Centro Italia: Toscana, Umbria, Marche e Lazio Colture ammissibili: girasole, colza, leguminose da granella, in particolare pisello, fava, favino, favetta, lupino, fagiolo, cece, lenticchia e vecce, ed erbai annuali di sole leguminose. Superficie seminata e coltivata secondo le normali pratiche colturali e mantenuta in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena dei semi per le colture proteaginose e leguminose da granella e all’inizio della fioritura per gli erbai. 130 Franco Sotte 130
130
Sud Italia: leguminose
Sud Italia: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna. Colture ammissibili: leguminose da granella, in particolare pisello, fava, favino, favetta, lupino, fagiolo, cece, lenticchia e vecce, ed erbai annuali di sole leguminose. Superficie seminata a leguminose da granella ed erbai annuali di sole leguminose, seminata e coltivata secondo le normali pratiche colturali e mantenuta in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena dei semi per le colture di leguminose da granella e fino all’inizio della fioritura per gli erbai. 131 Franco Sotte 131
131
Semente certificata Il nuovo sostegno accoppiato non richiede la semente certificata. Nel 2015, l’unico caso che prevede la semente certificata è il seguente: agricoltore che ha presentato domanda di avvicendamento biennale dell’articolo 68 come primo anno di impegno; che deve chiudere il 2° anno di impegno con un cereale autunno-vernino; se il cereale autunno-vernino è il grano duro, deve utilizzare la semente certificata. 132 Franco Sotte 132
132
Sostegno accoppiato: olivo
MISURE SOTTO-MISURE IMPORTO UNITARIO (euro/ha) PLAFOND (milioni di euro) % 1. Olivo 1.1. Premio base olivo (Liguria, Puglia e Calabria) 78 44,21 10,3 1.2. Premio aggiuntivo olivo (Puglia e Calabria) 70 13,31 3,1 1.3. Olivicoltura con rilevante importanza economica territoriale ed ambientale 130 12,88 3,0 Totale olivicoltura 70,39 16,4 133 Franco Sotte 133
133
Olivo Olivicoltura con rilevante importanza economica territoriale ed ambientale: superfici olivicole che aderiscono a sistemi di qualità. Sistemi di qualità: adesione ai disciplinari di produzione del Reg. 1151/2012; in altre parole, solo DOP e IGP; le superfici ad olivicoltura biologica non beneficiano del sostegno per l’olivicoltura con rilevante importanza economica territoriale ed ambientale. 134 Franco Sotte 134
134
Il sostegno accoppiato
Chiaro l’obiettivo dell’Ue: sostenere la produzione agricola, quando la produzione è associata al bene pubblico. Le scelte italiane: uno spezzatino inutile: 10 settori e 17 tipologie di intervento; la maggior parte delle misure non hanno impatto significativo: riso, pomodoro, grano duro, bufale, ecc.; complicazioni burocratico-amministrativo; scelte senza alcun studio di impatto; bastava zootecnia, olivo paesaggistico (?) e barbabietola. ha vinto il partito della “rendita”: qual è il vantaggio di un pagamento accoppiato? bisogna tener conto della “regione unica”, ma si è andati ad un “accordo al ribasso”; ruolo della conferenza Stato-Regioni, che vota all’unanimità: necessità delle riforme istituzionali. 135 Franco Sotte 135
135
Regime per i piccoli agricoltori (1)
Pagamento facoltativo per gli Stati membri che sostituisce tutti gli altri pagamenti diretti, con l’obiettivo di semplificazione amministrativa. Regime volontario per gli agricoltori: tutti gli agricoltori presentano la Domanda Unica al ; gli agricoltori che intendono optare al regime per i piccoli agricoltori presentano una domanda entro il Gli Stati membri fissano l’importo del pagamento annuo per ciascun agricoltore : indipendentemente dalle dimensioni dell'azienda; gli Stati membri possono scegliere tra diversi metodi di calcolo del pagamento annuale; l’Italia ha scelto il metodo storico, in base al quale gli agricoltori ricevono semplicemente l’importo che riceverebbero altrimenti, semplificando considerevolmente la procedura sia per gli agricoltori che per le amministrazioni nazionali. 136 Franco Sotte 136
136
Regime per i piccoli agricoltori (2)
I partecipanti al regime per i piccoli agricoltori dovranno: osservare regole di condizionalità meno rigorose; saranno esonerati dall'obbligo del greening. Per la durata della partecipazione al regime, gli agricoltori mantengono almeno un numero di ettari ammissibili pari al numero ettari ammissibili dichiarati nel 2015. Per finanziare il pagamento per i piccoli agricoltori, gli Stati membri deducono dal totale degli importi disponibili per i rispettivi pagamenti qualsiasi importo che spetterebbe ai piccoli agricoltori. La spesa complessiva per il regime dei piccoli agricoltori non può eccedere il 10% della dotazione nazionale a meno che lo Stato membro decida di fare in modo che i piccoli agricoltori ricevano gli aiuti a cui avrebbero avuto diritto senza il regime. 137 Franco Sotte 137
137
Disciplina finanziaria
La Commissione adotta annualmente un regolamento per fissare il plafond nazionale degli Stati membri per rispettare il quadro finanziario dell’UE. La Commissione può applicare la disciplina finanziaria per aggiustare i pagamenti diretti ai vincoli di bilancio. Tuttavia la riduzione dei pagamenti diretti per la disciplina finanziaria si applica soltanto ai pagamenti diretti superiori a 2000 euro. 138 Franco Sotte 138
138
I requisiti orizzontali
Agricoltore attivo (art. 9) Soglie minime (art. 10) Riduzione dei pagamenti (art. 11) 139 Franco Sotte 139
139
Agricoltore attivo ampliamento della lista nera (black list);
I pagamenti diretti saranno riservati agli agricoltori attivi. L’idea è di ridurre la platea dei beneficiari della Pac, riservando i pagamenti diretti agli agricoltori attivi. La Commissione aveva proposto una definizione di “agricoltore attivo” poco convincente. L’Italia ha chiesto che la definizione di agricoltore attivo sia demandata agli Stati membri. Il Reg. 1307/2013 prevede una lista nera (black list) e con una forte delega agli Stati membri. La delega agli Stati membri riguarda tre scelte: ampliamento della lista nera (black list); individuazione di una “soglia di non applicazione”; definizione di agricoltore attivo. 140 Franco Sotte 140
140
Agricoltore attivo: lista nera o black list (1)
Il Reg. 1307/2013 esclude dai pagamenti diretti gli agricoltori che appartengono ad un lista nera (black list): aeroporti, ferrovie, impianti idrici, servizi immobiliari, terreni sportivi e aree ricreative permanenti. Gli Stati membri possono ampliare la “lista nera”. Le scelte nazionali hanno ampliato la black list, includendo i seguenti soggetti (che quindi sono agricoltori non attivi): persone fisiche e giuridiche che svolgono direttamente attività di intermediazione: bancaria e/o finanziaria e/o commerciale; società, cooperative e mutue assicurazioni che svolgono direttamente attività di assicurazione e/o di riassicurazione; le pubbliche amministrazioni, fatta eccezione per gli enti che effettuano attività formative e/o sperimentazione in campo agricolo e quelli che hanno la gestione degli usi civici. 141 Franco Sotte 141
141
Agricoltore attivo: lista nera o black list (2)
Una società agricola controllata da una banca o compagnia di assicurazione non rientra nella black list, quindi non è esclusa. Un soggetto che rientra nella black list è considerato “agricoltore attivo” se: l'importo annuo dei pagamenti diretti è almeno pari al 5 % dei proventi totali ottenuti da attività non agricole nell'anno fiscale più recente per cui sono disponibili tali prove; le sue attività agricole non sono insignificanti; la sua attività principale o il suo oggetto sociale è l'esercizio di un'attività agricola. 142 Franco Sotte 142
142
Agricoltori non attivi
Descrizione Agricoltori che non svolgono attività minima Le persone fisiche o giuridiche che detengono superfici agricole che sono principalmente superfici mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione e che non svolgono su tali superfici l'attività minima. Agricoltori nella lista nera fissata dall’Ue a) aeroporti; b) servizi ferroviari; c) impianti idrici; d) servizi immobiliari; e) terreni sportivi e aree ricreative permanenti Agricoltori nella lista nera fissata dall’Italia a) persone fisiche o giuridiche che svolgono direttamente attività di intermediazione: i) bancaria o finanziaria, e/o ii) commerciale; b) società, cooperative e mutue assicurazioni che svolgono direttamente attività di assicurazione e/o di riassicurazione; c) le pubbliche amministrazioni ad eccezione degli enti che effettuano formazione e sperimentazione in campo agricolo e degli enti che gestiscono usi civici. Agricoltori senza requisiti Le persone fisiche o giuridiche: a) le cui attività agricole costituiscono solo una parte insignificante delle loro attività economiche complessive; e/o b) la cui attività principale o il cui oggetto sociale non è l'esercizio di un'attività agricola. 143 Franco Sotte 143
143
Agricoltore attivo: soglia di non applicazione
La definizione di agricoltore attivo non si applica agli agricoltori che hanno ricevuto pagamenti diretti non superiore ad un determinato importo nell’anno precedente (comunque non superiore a 5000 euro), a discrezione degli Stati membri (art. 9, Reg. 1307/2013). Le scelte nazionali hanno previsto le seguenti “soglie di non applicazione”: agricoltori con meno di euro di pagamenti diretti, con superfici agricole ubicate in misura maggiore al 50% in montagna e/o aree svantaggiate; agricoltori con meno di euro di pagamenti diretti, in altre zone. Gli agricoltori al disotto di queste soglie sono “attivi”, senza dover dimostrare altri requisiti. 144 Franco Sotte 144
144
Definizione di agricoltore attivo
Al di sopra delle soglie di non applicazione, gli Stati membri possono escludere dai pagamenti diretti, i soggetti (art. 9, reg. 1307/2013): le cui attività agricole sono una parte irrilevante delle loro attività economiche globali; il cui scopo sociale non consiste nell’esercizio di attività agricola. Le scelte nazionali hanno fissato i seguenti requisiti per l’agricoltore attivo: iscrizione all’INPS, come IAP (Imprenditore Agricolo Professionale), CD (Coltivatore Diretto), coloni o mezzadri; possesso della partita IVA attivata in campo agricolo prima del 1° agosto 2014 e, a partire dal 2016, con dichiarazione annuale IVA, relativa all’anno precedente. Per le aziende con superfici agricole ubicate, in misura maggior al 50%, in montagna e/o zone svantaggiate, è sufficiente il possesso della partita IVA in campo agricolo (non è necessaria la dichiarazione annuale IVA). Nel 2015, il Fascicolo Aziendale deve contenere il certificato di attribuzione della Partita Iva. Nel 2016, il Fascicolo Aziendale deve contenere sia il certificato di attribuzione della Partita Iva sia la dichiarazione annuale IVA (riferita al 2015). La dichiarazione annuale IVA è necessaria solo dal 2016, quindi l’agricoltore può adeguare la sua posizione IVA nel 2015. 145 Franco Sotte 145
145
Agricoltore attivo in Italia
Un agricoltore è attivo in uno dei seguenti casi. Zone montane e/o svantaggiate Altre zone Pagamenti diretti inferiori a euro nell’anno precedente Pagamenti diretti inferiori a euro nell’anno precedente Iscrizione all’INPS, come IAP, CD (Coltivatore Diretto), coloni o mezzadri Possesso della partita IVA attivata in campo agricolo prima del 1° agosto 2014. Possesso della partita IVA attivata in campo agricolo prima del 1° agosto 2014 e, a partire dal 2016, con dichiarazione annuale IVA. Deroghe L’agricoltore è attivo se: i proventi totali ottenuti da attività agricole nel 2014 rappresentano almeno un terzo dei proventi totali ottenuti nel 2014; l'importo annuo dei pagamenti diretti è almeno pari al 5% dei proventi totali ottenuti da attività non agricole nel 2014; l’attività principale o l’oggetto sociale di una persona giuridica è registrata come attività agricola nell’oggetto sociale nel registro delle imprese o, nel caso di una persona fisica, esista una prova equivalente.
146
Partita Iva Agricola La partita IVA deve:
essere attiva in campo agricolo; aperta prima del 1° agosto 2014. Una partita IVA aperta successivamente al 1° agosto 2014 equivale ad assenza di partita Iva. In assenza di partita IVA o di partita IVA aperta dopo il 1° agosto 2014, il requisito di agricoltore attivo è dimostrato se ricorre una delle seguenti ipotesi: l'importo annuo dei pagamenti diretti è almeno pari al 5% dei proventi totali ottenuti da attività non agricole nell'anno fiscale più recente per cui sono disponibili tali prove; i proventi totali ottenuti da attività agricole nell’anno fiscale più recente per cui sono disponibili tali prove rappresentano almeno un terzo dei proventi totali ottenuti nell’anno fiscale più recente per cui sono disponibili tali prove; se l’attività principale o l’oggetto sociale di una persona giuridica è registrata come attività agricola nell’oggetto sociale nel registro delle imprese o, nel caso di una persona fisica, esista una prova equivalente. 147 Franco Sotte 147
147
Agricoltore attivo in Italia
In Italia sono molti i beneficiari dei pagamenti diretti che non sono titolari di partita IVA, ma la maggior parte di essi rientra nella “soglia di non applicazione”. Coloro che sono al di sopra della soglia, possono richiedere l’apertura della partita IVA agricola (prima della Domanda Unica 2015) ed essere agricoltori attivi. Occorre fare attenzione al requisito della “dichiarazione annuale Iva”, che viene richiesta dalla Domanda unica 2016 e che è necessaria per le aziende non ubicate in montagna e/o zone svantaggiate. La normativa fiscale per le imprese agricole prevede “l’esonero” dalla tenute delle scritture contabili ed adempimenti connessi, trai i quali la presentazione della “Dichiarazione Annuale IVA”, ma che è comunque possibile “optare” per la tenuta della contabilità, mediante “rinuncia all’esonero” indipendentemente dalla presenza di fatturato. 148 Franco Sotte 148
148
Considerazioni sulla definizione di agricoltore attivo
La definizione di agricoltore attivo era una scelta impegnativa per l’Italia, con cui indirizzare il sostegno in maniera decisa e favorire la ristrutturazione dell’agricoltura italiana. Si sono confrontate due proposte: selezione debole o forte. Selezione debole (proposta delle Regioni): iscrizione alla CCIAA. Selezione forte (proposta delle Organizzazioni Professionali): IAP (Imprenditore Agricolo Professionale) e CD (Coltivatore Diretto), che prevede l’iscrizione all’Inps.. Ha vinto la posizione di una selezione debole, quindi con pochissime esclusioni. 149 Franco Sotte 149
149
Soglie minime (1) Gli Stati membri non erogano pagamenti diretti agli agricoltori in uno dei seguenti casi (art. 10, Reg. 1307/2013): se l'importo totale dei pagamenti diretti richiesti non supera i 100 euro/anno; se la superficie ammissibile dell'azienda per la quale si richiedono i pagamenti diretti è inferiore a un ettaro. Gli Stati membri possono adattare diverse soglie entro limiti prefissati. Per l’Italia, tali limiti sono: fino a 400 euro, per l’importo totale dei pagamenti diretti richiesti; 0,5 ettari, per la superficie ammissibile a pagamenti diretti. Lo scopo di questa norma è di ridurre i costi amministrativi per pagamenti irrisori, di ammontare inferiore allo steso costo amministrativo della gestione della pratica di aiuto.
150
Soglie minime (2) Le scelte dell’Italia:
La soglia minimima è già presente nel precedente regolamento sui pagamenti diretti (Reg. 73/2009, art. 28). in Italia esiste già il limite di 100 euro/beneficiario, quindi il nostro Paese è già in linea con il dettato dell’accordo, ma potrebbe innalzare questo limite. Le scelte dell’Italia: 250 euro per gli anni 2015 e 2016; 300 euro dal 2017. Superficie minima: 0,5 ettari
151
Aziende beneficiarie per classi di pagamenti diretti (2012)
Soglie minime (3) Aziende beneficiarie per classi di pagamenti diretti (2012) Classi di pagamenti Aziende Importo N. % cumulate euro Fino a € 100 5.328 0,4 0,0 Tra € 100,01 e 150 82.644 7,3 0,3 Tra € 150,01 e 200 81.999 14,0 0,6 Tra € 200,01 e 250 73.270 20,1 1,0 Tra € 250,01 e 500 40,5 3,2 Maggiori € 500 100,0 Totale -
152
Degressività e capping
Il capping è stato eliminato ed è stato sostituito dalla degressività. La degressività è obbligatoria; consiste in un taglio di almeno il 5% al di sopra di euro. Gli Stati membri possono volontariamente applicare percentuali di degressività superiori al 5%, anche del 100%. Di conseguenza, la degressività può rappresentare uno strumento per ottenere gli stessi risultati del capping. Il taglio è calcolato sul pagamento di base di ogni agricoltore, esclusi i pagamenti della componente ecologica e gli altri pagamenti. Gli Stati membri possono sottrarre il costo del lavoro (salari e stipendi) legati all’esercizio dell’attività agricola; la degressività sarà calcolata sottraendo dall’importo del pagamento di base inizialmente dovuti all’agricoltore (esclusi gli altri pagamenti), gli importi dei salari e degli stipendi effettivamente pagati e dichiarati dagli agricoltori per l’anno precedente, inclusi i contributi sociali e le imposte relative al lavoro. Se uno Stato membro decide di applicare il pagamento ridistributivo per più del 5% del massimale nazionale annuo, esso può decidere di non applicare la degressività. 153 Franco Sotte 153
153
Degressività e capping in Italia
Detrazione DA (euro) A (euro) 0% 50% - 100% > Applicabile solo al pagamento di base (non al greening, al pagamento giovani e all’accoppiato). Modulazione con il lavoro (salari, stipendi e contributi): i tetti aziendali saranno calcolati sottraendo dall’importo del pagamento di base (esclusi gli altri pagamenti), gli importi dei salari e degli stipendi effettivamente pagati e dichiarati dagli agricoltori per l’anno precedente, inclusi i contributi sociali e le tasse relative al lavoro. No pagamenti aziende che aggirino la norma scissione o trasferimento parziale a terzi 154 Franco Sotte 154
154
Degressività e capping: alcuni esempi
Pagamento di base ante riduzione Costo del lavoro Importo soggetto a capping Riduzione Pagamento di base post riduzione euro 75.000 25.000 155 Franco Sotte 155
155
Degressività e capping (2)
Gli effetti del capping sono limitatissimi: colpiscono solo le grandi aziende estensive, che utilizzano il contoterzismo; la modulazione con il lavoro è una soluzione efficace. 156 Franco Sotte 156
156
Le molte scelte nazionali sui pagamenti diretti
Gli Stati membri dovranno adottare importanti decisioni entro il 1° agosto 2014: Aiuti facoltativi e/o relative percentuali del massimale Pagamento di base Pagamento ridistributivo per i primi ettari Zone svantaggiate Giovani agricoltori Sostegno accoppiato: percentuali e settori Piccoli agricoltori Criteri di assegnazione dei titoli Gestione della riserva nazionale Soglia minima pagamenti ( euro; 0,5-1,0 ettari) Agricoltore attivo: definizione e applicazione Regionalizzazione e scelta regioni omogenee Convergenza interna, modalità, tempi e limiti Degressività. 157
157
Misure di mercato (Ocm unica)
158
Ocm unica Che cos’è? A cosa serve?
L’organizzazione comune di mercato “unica” è un insieme di misure, unite in un unico dispositivo di legge che permette all’Unione europea di gestire il mercato di uno o più prodotti agricoli (produzione e scambi). A cosa serve? Lo scopo di tale gestione del mercato è, da un lato, quello di garantire agli agricoltori uno sbocco per la loro produzione e la stabilità dei redditi e, dall’altro, garantire ai consumatori la sicurezza dell’approvvigionamento in prodotti alimentari a prezzi ragionevoli.
159
Una Ocm, anziché 21 Ocm (dal 2007)
Regolamento Oggetto 1. (CEE) n. 234/68 Piante vive e prodotti della floricoltura 2. (CEE) n. 827/68 “Scampoli” (OCM che raggruppa una serie di prodotti non contemplati da altre OCM) 3. (CEE) n. 2759/75 Carni suine 4. (CEE) n. 2771/75 Uova 5. (CEE) n. 2777/75 Pollame 6. (CEE) n. 2075/92 Tabacco greggio 7. (CE) n. 1254/1999 Carni bovine 8. (CE) n. 1255/1999 Latte e prodotti lattiero-caseari 9. (CE) n. 1673/2000 Lino e canapa 10. (CE) n. 2529/2001 Carni ovine e caprine 11. (CE) n. 1784/2003 Cereali 12. (CE) n. 1785/2003 Riso 13. (CE) n. 1786/2003 Foraggi essiccati 14. (CE) n. 865/2004 Olio d’oliva 15. (CE) n. 1947/2005 Sementi 16. (CE) n. 1952/2005 Luppolo 17. (CE) n. 318/2006 Zucchero 18. (CEE) n. 404/93 Banane 19. (CE) n. 2200/96 Ortofrutticoli freschi 20. (CE) n. 2201/96 Ortofrutticoli trasformati 21. (CE) n. 1493/1999 Vino OCM unica (Reg. Ce 1234/2007)
160
La nuova OCM unica: gli obiettivi
• Gli obiettivi generali della nuova Ocm sono: favorire un maggiore orientamento al mercato dell’agricoltura e degli agricoltori, in un contesto di crescente competizione internazionale fornendo, tuttavia, una rete di sicurezza agli stessi agricoltori europei, che devono operare in presenza di crescenti incertezze del mercato. • Rispetto all’ultimo punto, gli strumenti della nuova Ocm unica opereranno insieme ai pagamenti diretti (primo pilastro) e agli strumenti per la gestione del rischio previsti dal nuovo sviluppo rurale Con la «nuova» ocm unica si consolida la revisione della politica di mercato già avviata con la riforma Fischler (e con l’Health check).
161
Strumenti di politica agraria per il controllo dei mercati
Interventi diretti: volti al controllo delle importazioni, alla stabilizzazione e garanzia dei prezzi agricoli alla produzione, al controllo e gestione degli stocks, all’aggiustamento della produzione. Interventi indiretti: volti a facilitare la concentrazione dell’offerta, nonché il rapporto tra produttori e primi acquirenti: cooperazione, associazionismo, interprofessione, regolazione dei contratti.
162
Interventi diretti di politica agraria per il controllo dei mercati e dei redditi
Interventi sul commercio estero: dazi fissi o dazi mobili contingenti sussidi all’esportazione tasse all’esportazione Misure di stabilizzazione dei prezzi e di garanzia dei redditi agricoli Sostegno e stabilizzazione dei prezzi Integrazione dei prezzi Garanzia del reddito Controllo e gestione degli stocks mediante: ammasso pubblico; ammasso privato. Aggiustamento della produzione mediante: Quote di produzione Non coltivazione della terra (set aside) Incentivo alla riconversione produttiva Altre garanzie di collocamento dell’offerta: aiuti alimentari
163
Interventi indiretti di politica agraria per il controllo dei mercati
volti a facilitare la concentrazione dell’offerta, nonché il rapporto tra produttori e primi acquirenti: associazionismo, interprofessione, contratti Associazionismo: Cooperazione Organizzazioni (associazioni) dei produttori agricoli Organizzazioni Interprofessionali (OI) e Accordi interprofessionali Contratti
164
Migliori strumenti per far fronte agli sviluppi del mercato (OCM unica)
Consumo sostenibile: programmi per la distribuzione di frutta e latte nelle scuole Legame con i consumatori Aumento del finanziamento Possibilità di cofinanziamento privato Organizzazioni di Produttori – Interprofessione Azioni comuni di fronte alle sfide economiche e ambientali Riconoscimento delle Organizzazioni di Produttori (OP), Associazioni di OP e Organizzazioni Interprofessionali esteso a tutti i settori (art. 106) Contributi a favore dell’avviamento delle attività delle OP (2°pilastro) Maggiori finanziamenti per la ricerca e l'innovazione Forum destinato a migliorare il funzionamento della filiera agroalimentare Proseguire con l’orientamento al mercato Fine di diversi regimi (latte scremato in polvere, luppolo, bachi da seta) Fine dei limiti alla produzione (zucchero, latte) Competitività dei singoli produttori agricoli Reti di sicurezza migliorate Misure eccezionali – più flessibilità e campo di applicazione più largo Intervento pubblico/aiuti all'ammasso privato – semplificato, più reattivo alle crisi ‘Riserva per le crisi’ 165
165
La nuova OCM unica: i punti centrali
Per favorire una presenza più efficiente sui mercati e una posizione negoziale migliore agli agricoltori nell’ambito delle filiere agroalimentari, un ruolo centrale è riconosciuto alle Organizzazioni di Produttori (OP) e alle Organizzazioni Interprofessionali (OI) che ora interesseranno TUTTI I SETTORI. Sono modificati, razionalizzati ed estesi gli strumenti di intervento pubblico sui mercati e gli aiuti allo stoccaggio privato. Viene creata un fondo di riserva per far fronte alle crisi di mercato. Sono definite le modalità per il superamento dei vincoli quantitativi (quote) per latte, vino e zucchero. Nell’ambito dell’OCM unica vengono confermati i due programmi specifici frutta nelle scuole e latte nelle scuole. Viene creato uno nuovo strumento per la distribuzione di alimenti agli indigenti. Vengono eliminati alcuni aiuti speciali accoppiati per alcuni comparti particolari (latte scremato in polvere, luppolo, bachi da seta)
166
La nuova OCM unica: gli strumenti
Reti di sicurezza Forme organizzate dei produttori (OP) Relazioni durature tra gli operatori della filiera alimentare (OI) Relazioni contrattuali
167
Le misure di mercato Due tipologie di interventi saranno alla base delle nuove misure di mercato della Pac: intervento pubblico e aiuto all'ammasso privato; azioni per il funzionamento della catena alimentare. Intervento pubblico e ammasso privato queste misure – già presenti nella Pac attuale – sono mantenute come “reti di sicurezza” in caso di crisi dei prezzi e di turbative del mercato; rivisitazione delle norme finalizzata alla loro razionalizzazione e semplificazione. Azioni per il funzionamento della catena alimentare migliorare l'organizzazione dei settori per rafforzare il potere contrattuale degli agricoltori nella filiera agroalimentare, con deroghe alla normativa dell’UE in materia di concorrenza;
168
Interventi di mercato Alcune misure di intervento di mercato verranno mantenute soltanto come “reti di sicurezza” in caso di crisi o di turbative di mercato. intervento pubblico, nei seguenti settori: frumento tenero, frumento duro, orzo, mais, riso, carne bovina, burro, latte scremato in polvere; ammasso privato, nei seguenti settori: zucchero, olio d’oliva, carne bovina, carne suina, carne ovina e caprina, burro, latte scremato in polvere.
169
I prezzi di intervento Rimangono invariati: Cereali: 101,31 €/t;
Risone: 150 €/t; Zucchero bianco: 404,4 €/t; Zucchero grezzo: 335,2 €/t; Carcasse di bovini maschi della qualità R3: €/t; Burro: 246,39 €/100kg; Latte scremato in polvere: 169,80 €/100kg; Carcasse di suino: 1.509,39 €/t
170
Aiuti all’ammasso privato
Restano possibili, alle condizioni stabilite dalla Commissione. Prodotti interessati: Zucchero bianco Olio d’oliva Fibre di lino Carni bovine (di animali con età > 8 mesi) fresche o refrigerate Burro (direttamente ed esclusivamente da latte vaccino) Carni suine Carni ovi-caprine Farmaggi a pasta dura DOP e IGP
171
Quote La vecchia politica dei mercati continua ad essere smantellata progressivamente, quindi anche le quote di produzione. Abolizione: quote latte: dal 1° aprile 2015 quote zucchero: dal 1° ottobre 2017 diritti di impianto dei vigneti: dal 1° gennaio Introduzione di un nuovo regime di autorizzazioni per i nuovi impianti di viti dal 2016 con crescita limitata all’1% all’anno.
172
Zucchero: 2017 la fine delle quote
Già nella riforma del 2005 dell’Ocm zucchero si era ipotizzato un superamento del regime delle quote per lo zucchero. E’ utile ricordare che queste quote non sono attribuite ai singoli produttori di barbabietole, ma ai singoli trasformatori dei Paesi membri. Nonostante pressioni anche di segno opposto, si è deciso di eliminare l’attuale sistema di quote il 30 settembre 2017 (con quest’anno, restano ancora 4 annate produttive). Gli obiettivi perseguiti sono: migliorare la competitività della filiera sia a livello interno che internazionale (con le quote, le regole WTO limitano le esportazioni) assicurare prezzi ragionevoli ai consumatori, grazie ad una offerta ampia. Sarano comunque necessari accordi contrattuali interprofessionali scritti tra produttori di barbabietole e trasformatori, relativi alle condizioni di acquisto, inclusi i contratti di fornitura prima della semina. Anche dopo l’eliminazione delle quote, saranno mantenuti gli aiuti allo stoccaggio privato. Resta ammessa, inoltre, l’importazione con tariffe nulle per lo zucchero proveniente dalla maggior parte di paesi in via di sviluppo. 173
173
Vino: fine delle quote nel 2015 e le regole post-diritti di impianto
Nella riforma del 2006 dell’Ocm vino si era ipotizzato un superamento del regime dei diritti di impianto nel 2015 (gli SM potevano posticipare, nel proprio territorio, fino al 2018). Nonostante importanti pressioni di segno opposto soprattutto da parte dei Paesi tradizionali produttori, si è deciso di eliminare l’attuale sistema di diritti alla fine del 2015. Tuttavia dal 2016 si è deciso di introdurre un sistema di autorizzazione amministrativa per i nuovi impianti con la possibilità di incrementare le superfici solo entro la misura massima dell’1% all’anno, fino al 2030. La durata dei diritti di impianto non utilizzati è stata estesa a 5 anni (nelle misure di transizione). Entro tale periodo, chi ha estirpato il vigneto può decidere di procedere ad un reimpianto. Lo scopo di questo aumento controllato delle superfici è di garantire il superamento del sistema dei diritti di impianto, ma con un meccanismo che consenta agli operatori di adeguarsi al mercato senza generare, però i gravi sconvolgimenti che si sarebbero potuti avere a seguito di una liberalizzazione repentina e non regolata. 174
174
Altre misure per il settore vino
Non sono confermate le distillazioni per usi commestibili, la distillazione di crisi e il sostegno al mosto concentrato. Tuttavia, in casi giustificati di crisi, gli Stati membri possono concedere pagamenti nazionali ai produttori di vino per la distillazione volontaria o obbligatoria ma: l’importo disponibile in uno SM in un dato anno NON SUPERA il 15% del totale delle risorse disponibili (circa 50 mio €) l’alcol è utilizzato esclusivamente per fini industriali o energetici Sono inserite nell’OCM unica le norme relative alle denominazioni di origine, indicazioni geografiche e menzioni tradizionali per il vino (dall’Ocm Vino).
175
Vino nelle misure di mercato
Il settore del vino mantiene gli attuali programmi di sostegno nazionali, in cui sono previsti: promozione; ristrutturazione e riconversione dei vigneti; vendemmia verde; fondi di mutualizzazione; assicurazioni del raccolto; investimenti; innovazione nel settore vitivinicolo; distillazione dei sottoprodotti. L’Italia dovrà redigere un programma quinquennali di sostegno nazionale dotazione si 336,997 milioni di euro annui, identica al periodo precedente.
176
L’OCM degli ortofrutticoli freschi (1)
Organizzazioni dei produttori (OP): per la gestione del settore viene confermato il ruolo determinante delle OP; il contributo UE è fissato al massimo al 4,1% del valore di produzione commercializzata (VPC); il contributo è aumentato al 4,6% del VPC, se tale aumento viene destinato esclusivamente alle misure di gestione e prevenzione delle crisi; è maggiore la flessibilità per rendere le OP più attraenti (un produttore potrà aderire a più OP per ciascun prodotto); sono previsti finanziamenti supplementari in zone con bassi livelli di organizzazione; si promuovono fusioni tra OP e associazioni di OP (AOP); si elaboreranno con gli Stati Membri i programmi operativi basati su strategie nazionali. Gestione delle crisi di mercato: sarà organizzata tramite le OP (co-finanziamento UE al 50%); gli strumenti a disposizione sono: raccolta prima della maturazione o mancata raccolta; promozione tempestiva e comunicazione mirata in tempo di crisi; formazione; assicurazione del raccolto; sostegno alla costituzione di fondi mutualistici. 177
177
L’OCM degli ortofrutticoli freschi (2)
La gestione delle crisi di mercato: i ritiri dal mercato sono co-finanziati al 50%; è previsto l’aiuto di Stato per l’estensione di gestione delle crisi a beneficio dei non-aderenti alle OP; è previsto il finanziamento al 100% della distribuzione gratuita a scuole, ospedali enti di beneficenza. Le misure ambientali: almeno 20% del budget di ciascun programma operativo deve essere destinato ad interventi ambientali; è previsto un cofinanziamento al 60% della produzione biologica in ciascun programma operativo. Promozione del consumo: possibilità di inserimento di iniziative di promozione nei programmi operativi; cofinanziamento al 60% se la promozione è rivolta a studenti e adolescenti. Le sovvenzioni all’esportazione sono state eliminate. 178
178
Programmi per frutta e latte nelle scuole
• Programma “frutta nella scuola”: Ortofrutticoli, ortofrutticoli trasformati, banane; Costi ammessi: quelli per i prodotti e taluni costi connessi (logistica, distribuzione, attrezzatura, pubblicità, monitoraggio, valutazione, …) Copertura dei costi: max 75% dei costi di cui sopra (90% nelle Regioni meno sviluppate e ultraperiferiche) Risorse disponibili: 150 milioni di €/anno scolatico Gli Stati Membri che intendono partecipare Elaborano in via preliminare una strategia nazionale o regionale Prevedono le misure di accompagnamento necessarie Gli SM possono concedere aiuti nazionali ed integrazioni • Programma “latte nelle scuole”: Latte e “determinati prodotti” del settore lattiero caseario, determinati dalla C., anche tenendo conto delle innovazioni... Aiuto può essere concesso per un massimo di 0,25 litri di equivalente latte/allievo-giorno Nessuno esplicito tetto di spesa
179
Gli aiuti alle organizzazioni di operatori nel settore dell’olio di oliva
Gli aiuti alle organizzazioni di operatori nel settore dell’olio di oliva e delle olive da tavola saranno mantenuti. I programmi triennali devono prevedere uno o più dei seguenti campi: miglioramento dell’impatto ambientale dell’olivicoltura; miglioramento della qualità della produzione dell’olio di oliva e delle olive da tavola; sistemi di tracciabilità, certificazione, tutela della qualità, controlli, ecc. Il finanziamento alle organizzazioni di operatori: per l’Italia, viene confermato con un stanziamento annuale di 35,991 milioni di euro.
180
Norme sulla commercializzazione
“E’ conferito alla Commissione di potere di adottare atti delegati … sulle norme di commercializzazione … in tutte le fasi della commercializzazione, nonché sulle deroghe ed esenzioni a tali norme per adeguarsi alla costante evoluzione delle condizioni del mercato e della domanda dei consumatori, agli sviluppi delle pertinenti norme internazionali, nonché per evitare di ostacolare l’innovazione nella produzione (art.59, comma 1) • Tra le norme di cui sopra si trovano anche: il luogo di produzione e/o di origine L’identificazione o la registrazione del produttore e/o degli stabilimenti industriali in cui il prodotto è stato preparato o trasformato Le sostanze specifiche impiegate nella produzione, o i componenti e i costituenti, compresi i loro requisiti quantitativi, la purezza e l’identificazione; la forma di coltivazione/allevamento e il metodo di produzione, comprese le pratiche enologiche …
181
I due grandi problemi La perdita di potere negoziale lungo la filiera
nella totalità dei casi la concentrazione dell’offerta è molto inferiore alla concentrazione esistente al livello della trasformazione; gravi carenze nell’adeguamento dell’offerta alla domanda e a pratiche commerciali sleali; le prospettive a lungo termine dell’agricoltura non miglioreranno se gli agricoltori non riusciranno ad invertire la tendenza costante alla diminuzione della percentuale del valore aggiunto che essi rappresentano nell’intera filiera alimentare. La volatilità dei prezzi fortemente cresciuta dopo il 2005, tanto da divenire un elemento strutturale del mercato agricolo mondiale ed anche europeo; frutto di due fattori che sono emersi nell’ultimo decennio: dinamiche evolutive dei mercati mondiali e eliminazione delle politiche di sostegno dei prezzi dell’Unione europea.
182
Le criticità della filiera agroalimentare (1)
La perdita di potere negoziale lungo la filiera - la concentrazione dell’offerta è molto inferiore alla concentrazione esistente al livello di trasformazione Fonte: Ismea, Check up 2012
183
Le criticità della filiera agroalimentare (2)
La volatilità dei prezzi - fortemente cresciuta dopo il 2007, diventando un fattore strutturale per i mercati agricoli mondiali nonché europei Fonte: World Bank, 2014
184
I prezzi dei cereali in Italia (1994-2014)
185
I prezzi del latte in Italia (2005-2014)
186
Come contrastare la volatilità dei prezzi e la perdita di potere negoziale?
- Organizzazioni di produttori (OP) - Organismi interprofessionali (OI) - Relazioni contrattuali - La gestione del rischio - Trasparenza del mercato Le OP e le OI possono essere riconosciute per tutti i settori, allo scopo di rafforzare il potere contrattuale degli agricoltori nella filiera agroalimentare. Sono previste nuove possibilità di costituzione di questi tipi di organizzazioni il cui finanziamento è previsto all’interno della politica di sviluppo rurale. Si prevede inoltre che gli agricoltori possano negoziare contratti collettivi per l'olio d'oliva e le carni bovine, i cereali e taluni altri seminativi. È prevista la programmazione produttiva per i prosciutti crudi a denominazione d’origine.
187
OP, OI, contratti La PAC rimane fortemente orientata al mercato e alla competitività. L’OCM unica propone strumenti d’integrazione orizzontale e verticale per consentire alle aziende agricole di riacquisire potere negoziale e di convivere con la volatilità dei prezzi. STRUMENTI Organizzazioni interprofessionali (OI) migliorare la conoscenza e la trasparenza della produzione e del mercato, migliorare la coordinazione dell’immissione sul mercato dei prodotti, migliorare l’orientamento della produzione alle esigenze del mercato e dei consumatori Organizzazioni dei produttori (OP) programmazione produzione, adattamento alla domanda, concentrazione dell’offerta, ottimizzazione costi di produzione OI tabacco (speciali menzione sugli obiettivi) Organizzazioni degli operatori nel settore olivicolo accordi contrattuali scritti e negoziati da OP e OI (prezzo, volume, durata)
188
La centralità delle OP e delle OI
L’approccio al mercato degli agricoltori mediante Organizzazioni di Produttori e delle loro associazioni, come pure alle Organizzazioni Interprofessionali, viene ESTESO A TUTTI I PRODOTTI e diviene centrale. Il sostegno alle OP, quando presente, viene collocato nell’ambito dello sviluppo rurale. Il sostegno al settore ortofrutticolo, invece, resta sostanzialmente immutato rispetto all’attuale Ocm (ortofrutta), e consiste in un contributo alle OP. I programmi operativi dovranno essere approvati dallo Stato Membro Invariato l’aiuto finanziario: 50% delle spese effettivamente sostenute (60% in casi particolari) fino al 4,1% del valore della produzione commercializzata (+0,5%, quindi fino al 4,6% se parte eccedente è utilizzata per misure di prevenzione e gestione delle crisi). Il limite del 50% viene portato al 100% nel caso di ritiri dal mercato (fino ad un massimo del 5% del volume di produzione commercializzata) se prodotti ritirati vengono smaltiti per opere di beneficienza, caritatevoli ecc.
189
Il potenziamento del ruolo delle OP
Le OP e le OI possono essere riconosciute per tutti i settori, allo scopo di rafforzare il potere contrattuale degli agricoltori nella filiera agroalimentare. Sono previste nuove possibilità di costituzione di questi tipi di organizzazioni il cui finanziamento è previsto all’interno della politica di sviluppo rurale. Si prevede inoltre che gli agricoltori possano negoziare contratti collettivi per l'olio d'oliva e le carni bovine, i cereali e taluni altri seminativi. Valutare le relazioni tra l’Ocm unica, relativamente alle OP, e la misura del PSR “Costituzione delle associazioni di produttori”.
190
Ancora sulle OP • Le OP, riconosciute dagli SM:
perseguono le finalità specifiche definite dal regolamento non detengono una posizione dominante su un dato mercato, tranne quando necessario per conseguire gli obiettivi del trattato. Le Associazioni di OP, riconosciute dagli SM, possono svolgere le stesse funzioni delle OP. Gli Stati membri riconoscono le Organizzazioni Interprofessionali (con alcuni obiettivi specifici in più per settore olio d’oliva, olive e tabacco). Organizzazioni di Operatori del settore olio di oliva e olive da tavola, comprendono le OP, le OI o le organizzazioni riconosciute di altri operatori o le loro associazioni. Possibilità dell’estensione delle regole (erga omnes): se i richiedenti (OP, AOP o OI) rappresentano, per una circoscrizione, almeno il 60% della produzione/commercio/trasformazione per ortofrutta almeno i due terzi negli altri casi; esempio di regole applicabili: contratti tipo, regole di commercializzazione, qualità minime, regole di produzione più restrittive, …
191
Gli (altri) strumenti per la gestione delle crisi
Viene creata una riserva per far fronte alle crisi di mercato, che sarà finanziata annualmente mediante una riduzione delle risorse destinate ai pagamenti diretti; in caso di inutilizzo le risorse torneranno ai pagamenti diretti nel corso dell’anno successivo. In sostanza si è reso più agevole l’uso di risorse per l’adozione dei “soliti strumenti” di mercato (stoccaggio pubblico o privato, dazi o sussidi all’esportazione, ecc.), con un maggiore grado di discrezionalità consentito per Commissione. Come detto, allo stesso fine la Commissione potrà autorizzare le Organizzazioni di Produttori (OP) o le Organizzazioni interprofessionali (OI), nel rispetto di particolari misure di salvaguardia, a prendere talune misure collettive, in modo collettivo, come ad esempio ritiri dal mercato o stoccaggio da parte di operatori privati, per stabilizzare il mercato interessato.
192
Misure nel caso di altre turbative di mercato
• I fondi vengono trasferiti dalla RISERVA PER LE CRISI nel settore agricolo per le misure contemplate: Misure eccezionali Restituzioni all’export Intervento pubblico e aiuto all’ammasso privato • Misure relative a turbative di mercato: la Commissione PUO’ adottare misure necessarie per far fronte alla crisi le misure possono ampliare o modificare la portata, la durata o altri aspetti delle misure previste dal regolamento sull’OCM unica. Misure di sostegno del mercato connesse a malattie di animali (a) o perdita di fiducia dei consumatori per rischi per la salute pubblica (b) Nel caso di malattie di animali (a), le misure si applicano ai seguenti settori: carni bovine, latte e prodotti lattiero-caseari, carni suine, carni ovicaprine, uova, carni di pollame Nel caso di turbative a seguito di rischi per la salute (b), le misure si applicano a tutti i prodotti L’Unione partecipa al 50% delle spese sostenute dagli Stati membri per le misure di cui sopra (60% nel caso di afta epizootica)
193
La programmazione dell’offerta nel settore dei prosciutti
• La possibilità di adottare strumenti di programmazione dell’offerta è stata introdotto nel Pacchetto latte per i formaggi DOP a lunga stagionatura (Parmigiano-Reggiano e Grana Padano). Nel corso della trattativa, è stato anche raggiunto l’accordo sull’estensione di questo strumento ai prosciutti DOP, anch’essi a lunga stagionatura.
194
Alcune implicazioni per l’italia e per la nostra agricoltura (1/2)
• Dopo questa riforma una strategia per il futuro dell’agricoltura italiana richiede di guardare ai mercati più che agli aiuti, in una dimensione sempre più internazionale, pronti a cogliere le opportunità e non solo a vedere le minacce, identificando attentamente il vantaggio comparato di Paese e di territori, perseguendo una strategia idonea non solo a livello di impresa, ma anche a livello di filiera. • In questo senso l’OCM unica può fornire alcuni strumenti utili, anche se probabilmente incompleti, per favorire una presenza più efficace e più equilibrata degli agricoltori sui mercati: le norme su OP-AOP-OI, anche se piuttosto timide nei casi diversi dall’ortofrutta; norme sulle relazioni contrattuali nelle filiere; strumenti specifici in alcuni comparti (ortofrutta, vino, olio d’oliva, zucchero, latte).
195
Alcune implicazioni per l’italia e per la nostra agricoltura (2/2)
• Restano ancora diverse difformità di trattamento per i diversi comparti produttivi che di fatto possono avere effetti distorsivi importanti: diverse forme di intervento, diverse opportunità di aiuto accoppiato per settori simili e concorrenziali (ad esempio: carni bovine, latte, carni suine, avicole e ovi-caprine) esistono ancora importanti aspetti NON integrati nell’OCM unica o solo parzialmente integrati e ciò continua a creare ulteriori difformità: ad esempio pacchetto latte, pacchetto qualità La centralità di OP e OI richiede necessariamente una profonda rivisitazione: delle norme nazionali (d.lgs. 102/2005) e regionali sul tema, ma soprattutto dell’ approccio con il quale gli agricoltori si avvicinano a questi strumenti Tra i tanti temi aperti per OP e OI vi sono, ad esempio: Le dimensioni minime La specializzazione funzionale (OP e AOP) o di prodotto Le dimensioni geografiche (OI regionali, interregionali o altro)
196
Sviluppo rurale
197
Le basi normative della politica di sviluppo rurale
Reg. 1306/2013 Finanziamento, gestione e monitoraggio della Pac 1° PILASTRO 2°PILASTRO Reg. 1307/2013 Pagamenti diretti Reg. 1308/2013 Organizzazione Comune dei Mercati (OCM) Reg. 1305/2013 Sostegno allo sviluppo rurale FEAGA Fondo Europero Agricolo di Garanzia FEASR Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale
198
La politica di sviluppo rurale
Regolamento "orizzontale" (CPR) (recante disposizioni comuni ai Fondi strutturali e d'investimento europei "ESI funds") Quadro Strategico Comune (QCS) Politica agricola comune (PAC) ¨Pilastro I: FEAGA Misure di mercato, pagamenti diretti Pilastro II: FEASR Politica di sviluppo rurale Altri fondi strutturali e d'investimento europei (ESI) del QCS (FESR, FSE, Fondo di coesione, FEAMP) 199
199
Lo sviluppo rurale nel Quadro Strategico Comune
Strategia Europa 2020 - Definisce gli obiettivi generali e e specifici dell’Unione Quadro Strategico Comune (QSC) – include FEASR, FESR, FSE, Fondo di coesione e FEAMP - Traduce la strategia UE 2020 attraverso obiettivi tematici comuni, perseguiti con azioni-chiave per ciascun Fondo Accordo / Contratto di partenariato – Documento nazionale che inquadra l’utilizzo dei Fondi nel perseguimento degli obiettivi UE 2020 Politica di sviluppo rurale: FEASR Altri fondi ESI (FESR, FSE, FC e FEAMP) Innovazione, Ambiente e Cambiamenti Climatici come obiettivi trasversali 1. Promuovere il trasferimento di conoscenze e l’innovazione nel settore agricolo, agroalimentare e forestale e nelle zone rurali 2. Potenziare la competitività, la redditività dell'agricoltura in tutte le sue forme, l'innovazione nelle aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste 3. Promuovere l’organizzazione della filiera agroalimentare e la gestione dei rischi nel settore agricolo 4. Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi dipendenti dall'agricoltura e dalle foreste 5. Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima 6. Promuovere l’inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali Priorità Priorità Programma(i) di Sviluppo Rurale Programma(i) di Sviluppo Rurale 200
200
Flessibilità nella programmazione
Soppressi gli assi Axis 3 Econ. Diver. Quality of Life (min 10%) 8 meas Axis 2 Environment Land Management (min 25%) 13 meas Axis 1 Competiti veness 16 meas Axis 4 «Leader» (min 5%) – 3 meas Rural Development 2007–2013 Single set of programming, financing, monitoring, auditing rules EARDF – European Agriculture and Rural Development Fund 201 Il futuro della PAC, Roma 11 luglio 2007 201
201
Obiettivi e priorità 3 Obiettivi Competitività
Gestione sostenibile risorse naturali Sviluppo equilirato territori rurali 6 Priorità Trasferimento conoscenze in agricoltura Competitività agricoltura e vitalità aziende Organizzazione catene alimentari e gestione del rischio Preservare e migliorare ecosistemi dipendenti dall’agricoltura Transizione verso una “low carbon economy” Sviluppo potenziale occupazionale e sviluppo rurale 202 Franco Sotte 202
202
Le 6 priorità n. Priorità Parole chiave (focus areas, aspetti essenziali) 1 Trasferimento conoscenze e innovazione in agricoltura, forestazione e aree rurali Capitale umano, cooperazione, reti tra agricoltura-alimentare-foreste, innovazione, ricerca, formazione life-long 2 Competitività tutti i tipi di agricoltura e vitalità imprese, promozione innovazione Modernizzazione, nuove tecnologie, orientamento al mercato, diversificazione, ricambio competenze e generazionale 3 Organizzazione catene alimentari e benessere animale e Gestione del rischio Competitività, integrazione filiere, aggregazione, più valore alle produzioni agricole, promozione qualità, catene corte Prevenzione e gestione del rischio 4 Preservare e migliorare ecosistemi collegati all’agricoltura Biodiversità, paesaggio, acqua, erosione suoli Aree con particolari vincoli, fertilizzanti, 5 Transizione verso una “low carbon economy” Uso di acqua energia rifiuti, emissione-conservazione-sequestro CO2 6 Inclusione sociale , sviluppo potenziale occupazionale e sviluppo rurale Diversificazione, creazione-sviluppo lavoro e piccole imprese, inclusione sociale, povertà, sviluppo locale
203
Priorità per lo sviluppo rurale Azioni chiave
1. Trasferimento di conoscenze ed innovazione (a) stimolare l'innovazione e la base di conoscenze nelle zone rurali; (b) rinsaldare i nessi tra agricoltura e silvicoltura, da un lato, e ricerca e innovazione, dall'altro; (c) incoraggiare l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e la formazione professionale nel settore agricolo e forestale; (a) incoraggiare la ristrutturazione delle aziende agricole con problemi strutturali considerevoli, in particolare di quelle che detengono una quota di mercato esigua, delle aziende orientate al mercato in particolari settori e delle aziende che richiedono una diversificazione dell'attività; (b) favorire il ricambio generazionale nel settore agricolo; 2. Competitività di tutti i tipi di agricoltura e redditività aziendale (a) migliore integrazione dei produttori primari nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali; (b) sostegno alla gestione dei rischi aziendali; 3. Organizzazione della filiera e gestione dei rischi 4. Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi (a) salvaguardia e ripristino della biodiversità, tra l'altro nelle zone Natura 2000 e nelle zone agricole di alto pregio naturale, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa; (b) migliore gestione delle risorse idriche; (c) migliore gestione del suolo; 5. Uso efficiente delle risorse e passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima (a) rendere più efficiente l'uso dell'acqua nell'agricoltura; (b) rendere più efficiente l'uso dell'energia nell'agricoltura e nell'industria alimentare; (c) favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto, residui e altre materie grezze non alimentari ai fini della bioeconomia; (d) ridurre le emissioni di metano e di protossido di azoto a carico dell'agricoltura; (e) promuovere il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale; 6. Inclusione sociale, riduzione della povertà e sviluppo economico nelle zone rurali (a) favorire la diversificazione, la creazione di nuove piccole imprese e l'occupazione; (b) stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali; (c) promuovere l'accessibilità, l'uso e la qualità delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) nelle zone rurali. Innovazione, Ambiente e Cambiamenti Climatici come obbiettivi trasversali 204 204
204
Le misure del PSR 2014-2020 (1) Art. Priorità Misura Beneficiari
Pagamenti e massimali 16 Diverse Servizi di consul, sostit e di assist gestione az agricole, giovani Fornitori di assistenza tecnica e servizi formativi 1500 per assistenza; per 3 anni per training ai gestori del servizio 18 Investimenti in asset fisici Agricoltori o gruppi di agricoltori, giovani agric nuove installazioni 50% nelle reg. meno sviluppate, 40% nelle altre. + 20% per giovani o progetti integrati e collettivi o aree con vincoli naturali o operazioni sostenute dall'EIP 20 Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese Giovani agric, agric o membri di famiglie agricole, micro- e piccole imprese, no agric nelle aree rurali (solo active farmer) per giovane, azienda agricola, per piccola impresa 36 Cooperazione almeno due attori dell'agricoltura, filiere alimentari lunghe/corte, forestazione, altri attori rurali (Leader) Prog.pilota, nuovi prod., piattaf.logistiche, forme di integr.orizz/vert, promoz. Art. Priorità Misura Beneficiari Pagamenti e massimali 15 1 Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione, visite aziende agricole e forestali Impegnati in agric., agro-alimentare e foreste, gestori fondiari e altri attori operanti nelle aree rurali 70% costi eleggibili 27 Investim silvic e trasform e commerc prodotti foreste 65% regioni meno svil, 40% nelle altre. 17 2 Regimi di qualità prodotti agricoli e alimentari Tutti i produttori 3000 per azienda per anno 32-33 Indennità zone soggette a vincoli naturali o altri vincoli specifici Agricoltori nelle aree montane e altre aree condizionate da vincoli naturali o altri specifici (solo active farmer) 25 Min per ha/anno, 250 Max per ha/anno, 450 Max per ha/anno nelle aree montane Franco Sotte 205 205
205
Le misure del PSR 2014-2020 (2) Art. Priorità Misura Beneficiari
Pagamenti e massimali 19 3 Ristrutturaz.potenziale agricolo danneggiato da disastri naturali, avversità clima e azioni di prevenzione Agricoltori o gruppi di agricoltori 80%, 100% se operazioni collettive o disastri naturali 25 Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici 28 Costituzione di gruppi e organizzazioni di produttori Gruppi di produttori con impresa di micro- piccola- o media dimensione Pag.flat 10%-10%- 8%- 6%- 4% digressivo dal primo al quinto anno, max 34 Benessere degli animali Agricoltori (solo active farmer) 500 per unità di bestiame, annuale 38 Assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante agricoltori, fondi mutualistici (solo active farmer) 75% del premio assicurativo, per perdite >30% 39 Fondi di mutualizzazione per le epizoozie e le fitopatie e per le emergenze ambientali 65% dei costi ammissibili 40 Strumento di stabilizzazione del reddito per perdite >30%, copertura <70% della perdita 206 206
206
Le misure del PSR 2014-2020 (3) 207 Art. Priorità Misura Beneficiari
Pagamenti e massimali 22 4-5 Investim sviluppo delle aree forestali e nel miglioram redditività delle foreste 23 Forestazione e imboschimento 24 Allestimento di sistemi agrofor 80%/100% 26 Investim diretti accrescere resilienza e pregio ambient ecosistemi forestali 29 Pagamenti agro-climatico-ambientali (misura obbligatoria) Agricoltori, gruppi di agricoltori e altri gestori forestali (premio se gruppi) (escluso double funding) 600 €/ha/anno x colt.annuali, 900 €/ha/anno x poliennali, 450 €/ha/anno altri usi, 200 €/anno/un bestiame per 5-7 anni 30 Agricoltura biologica Agricoltori, gruppi di agricoltori (solo active farmer) (escluso double funding) 600 €/ha/anno per annuali, 900 €/ha/anno per poliennali, 450 €/ha/anno altri usi, x 5-7 anni 31 Indennità Natura 2000 e direttiva quadro sulle acque Agricoltori, prop. privati di foreste e assoc proprietari forestali (escluso double funding) 500 €/ha/anno iniziale e fino a 5 anni, 200 €/ha/anno proprietari, 50 €/ha/anno min x direttiva acque 35 Servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della foresta 200 €/ha/anno, per 5-7 anni Art. Priorità Misura Beneficiari Pagamenti e massimali 21 6 Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali Infrastrutture di piccola scala 42-45 Gruppi di azione locale LEADER Gruppi di azione locale (istituzioni pubbliche <50% dei voti, nessun singolo privato può avere > 49% dei voti) Strategie di sviluppo locale (rispondere ai bisogni e potenziale di uno specifico territorio sub-regionale con soluzioni innovative per il contesto locale) 207 207
207
Tipo di intervento/operazione
Misure e interventi del PSR (1) Art Misura Cod Tipo di intervento/operazione Art. 14 Trasferimento di conoscenza e azioni di informazione 1.1 Formazione professionale ed acquisizione di conoscenze 1.2 Attività dimostrative ed azioni di informazione 1.3 Scambi interaziendali di breve durata e visite alle aziende agricole e forestali Art. 15 Servizi di consulenza, sostituzione e assistenza alla gestione delle aziende agricole 2.1 Servizi di consulenza 2.2 Promuovere l’avviamento dei servizi di consulenza aziendale, sostituzione ed assistenza alla gestione delle aziende agricole nonché di consulenza forestale 2.3 Formazione dei consulenti Art. 16 Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari 3.1 Partecipazione a regimi di qualità 3.2 Attività di promozione ed informazione implementazione dai gruppi di produttori su mercati interni Art. 17 Investimenti ed immobilizzazioni materiali 4.1 Investimenti nelle imprese agricole 4.2 Investimenti in trasformazione, commercializzazione e/o sviluppo di prodotti agricoli 4.3 Investimenti in infrastrutture per lo sviluppo, l'ammodernamento e l'adeguamento dell'agricoltura e delle foreste 4.4 Investimenti non produttivi collegati al raggiungimento degli obiettivi agro-climatici-ambientali Art. 18 Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato 5.1 Investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze delle calamità naturali, avversità climatiche 5.2 Investimenti per il ripristino del potenziale produttivo danneggiato da calamità naturali, avversità climatiche Art. 19 Sviluppo delle imprese e delle aziende agricole 6.1 Aiuto all'avviamento d'impresa per giovani agricoltori 6.2 Aiuto all'avviamento d'impresa per attività extra agricole in zone rurali 6.3 Aiuto all'avviamento di impresa per lo sviluppo di piccole aziende agricole 6.4 Sostegno agli investimenti per la creazione e lo sviluppo di attività extra agricole 6.5 Pagamenti per agricoltori che aderiscono al regime dei piccoli agricoltori che cedono la propria azienda ad un altro agricoltore
208
Misure e interventi del PSR 2014-2020 (2)
Art. 20 Servizi di base e rinnovamento dei villaggi 7.1 Piani di sviluppo dei comuni situati nelle zone rurali, pani di gestione dei siti Natura 2000 e delle zone ad Alto Valore Naturale (AVN) 7.2 Investimenti per creazione, miglioramento ed espansione di infrastrutture su piccola scala, incluse energie rinnovabili e recupero energetico; 7.3 Investimenti nelle infrastrutture di banda larga 7.4 Investimenti finalizzati all'introduzione, al miglioramento o all'espansione di servizi di base a livello locale per la popolazione rurale 7.5 Investimenti per infrastrutture ricreative pubbliche, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala 7.6 Studi ed investimenti associati alla manutenzione al restauro ed alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei villaggi … 7.7 Investimenti finalizzati alla rilocalizzane di attività e alla riconversione di fabbricati ed altri impianti situati nelle vicinanze di centri rurali, … 7.8 Altro Art. 21 Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste 8.1 Costi di impianto mancato reddito e manutenzione per forestazione ed imboschimento (art 22) 8.2 Costi di impianto e mantenimento di sistemi agro-forestali (art. 23) 8.3 Prevenzione delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici (art. 24) 8.4 Ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici (art. 24) 8.5 Investimenti diretti ad accrescere la resilienza, il pregio ambientale degli ecosistemi forestali (art. 25) 8.6 Investimenti in tecnologie silvicole nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste (art. 26) Art. 27 Costituzione di associazioni di produttori 9.1 Costituzione di gruppi di produttori ed organizzazioni nei settori agricoli e forestali Art. 28 Pagamenti agro-climatici- ambientali 10.1 Pagamenti per impegni agro-climatici-ambientali 10.2 Supporto alla conservazione delle risorse genetiche in agricoltura
209
Misure e interventi del PSR 2014-2020 (3)
Art. 29 Agricoltura biologica 11.1 Conversione a pratiche e metodi biologici 11.2 Mantenimento a pratiche e metodi biologici Art. 30 Natura 2000 e direttiva quadro sulle acque 12.1 Compensazione per le zone agricole nelle aree Natura 2000 12.2 Compensazione per le zone forestali nelle aree Natura 2000 12.3 Compensazione per le zone agricole incluse nei Piani di Gestione dei bacini idrografici Art. 31 Indennità per le zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici 13.1 Pagamenti compensativi nelle aree montane 13.2 Pagamenti compensativi per le altre aree affette da vincoli naturali specifici 13.3 Pagamenti compensativi ad ettaro per SAU in aree con altri vincoli specifici Art. 33 Benessere degli animali 14 Pagamento per il benessere degli animali Art. 34 Servizi silvo-climatici-ambientali e salvaguardia della foresta 15.1 Pagamenti per impegni forestali 15.2 Supporto alla conservazione delle risorse genetiche forestali Art. 35 Cooperazione 16.1 Supporto per la costituzione e l'operatività di gruppi operativi del PEI per la sostenibilità e la produttività agricola 16.2 Supporto per progetti pilota Supporto per lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie 16.3 (altra) cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse, nonché per lo sviluppo e la commercializzazione di servizi turistici inerenti al turismo rurale 16.4 Cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e dei mercati locali Attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali 16.5 Azioni congiunte per la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi Approcci collettivi ai progetti ed alle pratiche ambientali in corso 16.6 Cooperazione di filiera produzione sostenibile di biomasse per l'industria alimentare, produzione di energia e nei processi industriali 16.7 Strategie di sviluppo locale diverse dal CLLD (leader) 16.8 Supporto per la stesura di piani di gestione forestale o documenti equivalenti 16.9 Supporto alla diversificazione delle attività agricole in attività concernenti la salute, integrazione sociale, educazione ambientale ed alimentare 16.0 Altro
210
Misure e interventi del PSR 2014-2020 (4)
Art. 36 Gestione del rischio 17.1 Contributo finanziari per il pagamento dei premi assicurativi del raccolto, degli animali e delle piante 17.2 Contributo finanziario per i fondi mutualistici 17.3 Strumenti di stabilizzazione del reddito, consistenti nel versamento di contributi finanziari ai fondi di mutualizzazioni Art. 40 Finanziamento dei pagamenti diretti nazionali integrativi in Croazia 18 Art. 32 Art Reg. Comune e art (Leader) Reg. Sviluppo Rurale CLLD - Leader 19.1 Supporto alla preparazione 19.2 Supporto all’implementazione di operazioni nell’ambito delle strategie di sviluppo locale 19.3 Preparazione e implementazione delle attività di cooperazione dei GAL 19.4 Costi di gestione e animazione PSL Art 51 Assistenza tecnica 20.1 Supporto per la preparazione e l’implementazione del programma.
211
Misura: servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole
Obiettivi: aiutare gli agricoltori, i silvicoltori, gli altri gestori del territorio e le PMI insediate nelle zone rurale ad avvalersi dei servizi di consulenza per migliorare le prestazioni economiche e ambientale, il rispetto del clima e la resilienza climatica della loro azienda agricola, impresa e/o investimento; promuovere l’avviamento di servizi di consulenza aziendale, di sostituzione e di assistenza alla gestione di aziende agricole, nonché di servizi di consulenza forestale, compreso il sistema di consulenza aziendale; promuovere la formazione di consulenti. Beneficiari: prestatore di servizi di consulenza o di formazione; autorità o organismo selezionato per avviare il servizio di consulenza, di sostituzione , di assistenza alla gestione delle aziende agricole o di consulenza forestale; Pagamenti e massimali 1500 € per consulenza; € per 3 anni per training dei consulenti.
212
Misura: investimenti in asset fisici
Obiettivi: sostegno destinato a investimenti materiali o immateriali che: migliorino le prestazioni e la sostenibilità globali dell’azienda agricola; riguardino la trasformazione, la commercializzazione e/o lo sviluppo dei prodotti agricoli (ad eccezione dei prodotti della pesca); riguardino l’infrastruttura necessaria allo sviluppo, all’ammodernamento o all’adeguamento dell’agricoltura e della silvicoltura, compresi l’accesso ai terreni agricoli e forestali, la ricomposizione e il miglioramento fondiario, l’approvvigionamento e il risparmio di energia e di risorse idriche; siano non produttivi e connessi all’adempimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali perseguiti dal regolamento sullo sviluppo rurale, compresa la conservazione della biodiversità delle specie e degli habitat, o alla valorizzazione in termini di pubblica utilità delle zone Natura 2000 o di altri sistemi ad alto valore naturalistico da definirsi nel programma. Beneficiari: agricoltori; gruppi di agricoltori; giovani agricoltori, nuove istallazioni; Pagamenti e massimali: 50% nelle regioni meno sviluppate e in quelle con PIL pro capite inferiore al 75% della media UE-25 ma superiore al 75% della media UE-27 nel periodo ; 75% nelle regioni ultraperiferiche e in Croazia e nelle isole minori del Mar Egeo; 40% nelle altre regioni; 20% aggiuntivo per: giovani (anche insediatisi durante i 5 anni precedenti alla domanda di sostegno), progetti integrati e collettivi, aree con vincoli naturali, operazioni sostenute dall’EIP, investimenti connessi all’agricoltura biologica e ai pagamenti agro-climatico-ambientali; 100% per investimenti non produttivi e infrastrutture agricole e forestali.
213
Misura: sviluppo delle aziende agricole e delle imprese
Obiettivi: aiuti all’avviamento di imprese per giovani agricoltori, attività extra-agricole nelle zone rurali e sviluppo di piccole aziende agricole; investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole; pagamenti annuali o pagamenti una tantum agli agricoltori ammissibili che aderiscono al regime per i piccoli agricoltori e che cedono permanentemente la propria azienda ad un altro agricoltore. Beneficiari: giovani agricoltori; agricoltori e coadiuvanti familiari che diversificano la loro attività avviando un attività extra agricola o microimprese e piccole imprese, nonché a persone fisiche nelle zone rurali; piccole aziende agricole; microimprese e piccole imprese, nonché a persone fisiche nelle zone rurali e agli agricoltori o coadiuvanti familiari; agricoltori ammissibili al regime dei piccoli agricoltori da almeno un anno al momento della presentazione della domanda di sostegno e che cedono permanentemente la loro azienda agricola, con i corrispondenti diritti all’aiuto, ad un altro agricoltore,dopo aver aderito da almeno un anno al regime dei piccoli agricoltori. Il sostegno è calcolato dalla data di cessione fino al 31 dicembre 2020 o calcolato per tale periodo e versato sottoforma di pagamento una tantum. Pagamenti e massimali: 70.000€ per giovani; 70.000€ per azienda agricola; 15.000€ per piccole azienda agricola;
214
Misura: cooperazione Obiettivi:
incentivare i rapporti di cooperazione tra i diversi operatori della filiera agroalimentare e del settore forestale dell’Unione, nonché altri soggetti che contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi e delle priorità della politica di sviluppo rurale; tra cui le associazioni di produttori, le cooperative e le organizzazioni interprofessionali; creazione di strutture di poli e di reti; costruzione e gestione di dei gruppi operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell’agricoltura. Beneficiari: almeno due attori dell’agricoltura; filiere alimentari lunghe/corte; forestazione; altri attori rurali (Leader). Destinazione finanziamenti: progetti pilota; sviluppo nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie nel settore agroalimentare e forestale; cooperazione tra piccoli agricoltori per organizzare processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse e per lo sviluppo e/o la commercializzazione di servizi turistici inerenti al turismo rurale; cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali; attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali; azioni congiunte per la mitigazione dei cambiamenti climatici e l’adattamento ad essi; approcci collettivi ai progetti e alle pratiche ambientali in corso, inclusi la gestione efficiente delle risorse idriche, l’uso di energia rinnovabile e la preservazione dei paesaggi agricoli; cooperazione di filiera per l’approvvigionamento sostenibile di biomasse da utilizzare nella produzione di alimenti e di energia e nei processi industriali; attuazione, segnatamente ad opera di associazioni di partner pubblici e privati, di strategie di sviluppo locale mirate ad una o più priorità dell’Unione in materia di sviluppo rurale; stesura di piani di gestione forestale o di documenti equivalenti; diversificazione delle attività agricole in attività riguardanti l’assistenza sanitaria, l’integrazione sociale, l’agricoltura sostenuta dalla comunità e l’educazione ambientale e alimentare.
215
Misura: trasferimento di conoscenze e azioni di informazione, visite aziende agricole e forestali
Obiettivi: azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze, attività dimostrative e informazione. Beneficiari: addetti dei settori agricolo, agroalimentare e forestale, dei gestori del territorio e di altri operatori economici che siano PMI operanti in zone rurali. Pagamenti e massimali: 70% dei costi eleggibili.
216
Misura: investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste Obiettivi: investimenti tesi ad incrementare il potenziale forestale o ad accrescere il valore aggiunto dei prodotti forestali attraverso la loro trasformazione, mobilitazione e commercializzazione. Beneficiari: silvicoltori privati, comuni e loro consorzi di PMI. Pagamenti e massimali: 65% regioni meno sviluppate; 40% altre regioni; 75% nelle regioni ultraperiferiche e nelle Isole minori del Mar Egeo
217
Misura: regimi di qualità prodotti agricoli e alimentari
Obiettivi: incrementare la produzione di prodotti agricoli di qualità, del cotone, dei prodotti alimentari istituiti dalla legislazione dell’Unione e l’adesione a regimi di certificazione dei prodotti agricoli riconosciuti dagli Stati membri. Beneficiari: tutti gli agricoltori e associazioni di agricoltori che aderiscono per la prima volta ad un regime di qualità (compresi quelli di certificazione delle aziende agricole, dei prodotti agricoli, del cotone e dei prodotti alimentari, riconosciuti dagli Stati membri). Pagamenti e massimali: 70% dei costi per l’attività di formazione; 3000€ per azienda per anno.
218
Misura: indennità zone svantaggiate a vincoli naturali o altri vincoli specifici
Obiettivi: compensare, in tutto o in parte, i costi aggiuntivi e il mancato guadagno dovuti ai vincoli cui è soggetta la produzione agricola nella zona interessata. Beneficiari: agricoltori nelle aree montane; agricoltori nelle aree condizionate da vincoli naturali; agricoltori in aree soggette a vincoli specifici. Pagamenti e massimali: Min 25€/ha per anno sulla media dell’area del beneficiario del sostegno; Max 250/ ha per anno; Max 450/ ha per anno nelle zone montane;
219
Misura: ristrutturazione potenziale agricolo danneggiato da disastri naturali, avversità clima e azioni di prevenzione. Obiettivi: investimenti per azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici; Investimenti per il ripristino dei terreni agricoli e del potenziale produttivo danneggiati da calamità naturali, avversità atmosferiche e da eventi catastrofici. Beneficiari: agricoltori e associazioni di agricoltori. Pagamenti e massimali: 80% per interventi di prevenzione realizzati dai singoli agricoltori; 100% per interventi di prevenzione realizzati collettivamente dai beneficiari e per interventi di ripristino di terreni agricoli danneggiati da calamità naturali e da eventi catastrofici.
220
Misura: prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici. Obiettivi: creazione di infrastrutture di protezione; interventi di prevenzione dagli incendi o altre calamità naturali su scala locale, compreso l’uso di animali da pascolo; istallazione e miglioramento di attrezzature di monitoraggio degli incendi boschivi, delle fitopatie e delle infestazioni parassitarie e di apparecchiature di comunicazione; ricostruzione del potenziale forestale danneggiato dagli incendi o da altre calamità naturali. Beneficiari: silvicoltori privati e pubblici, ad altri enti di diritto privato e pubblici e loro consorzi;
221
Misura: costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori
Obiettivi: costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori che hanno come obiettivo: adeguamento della produzione e dei prodotti dei soci alle richieste del mercato; commercializzazione in comune dei prodotti; definizione di norme comuni in materia di informazione sulla produzione; sostegno ad altre attività che possono essere svolte dalle associazioni e organizzazioni di produttori. Beneficiari: associazioni di produttori ufficialmente riconosciute e che rientrano nella definizione di PMI; organizzazioni di produttori ufficialmente riconosciute e che rientrano nella definizione di PMI. Pagamenti e massimali: 10% della produzione commercializzata durante i primi anni successivi al riconoscimento (successivamente è decrescente); Max €.
222
Misura benessere degli animali
Obiettivi: realizzare interventi volontari consistenti in uno o più impegni per il benessere degli animali (oltre i requisiti obbligatori); Beneficiari: tutti gli agricoltori attivi. Pagamenti e massimale: 500€ per unità di bestiame all’anno.
223
Misura: assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante
Obiettivi: coprire con polizze assicurative le perdite causate da avversità (atmosferiche, epizoozie, fitopatie, infestazioni parassitarie, emergenze ambientali) o da misure adottate per eradicare o circoscrivere una fitopatia o un’infestazione parassitaria, che distruggano più del 30% della produzione media annua dell’agricoltore nel triennio precedente o della sua produzione media triennale calcolata sui cinque precedenti (escludendo il più alto e il più basso). Beneficiari: agricoltori (attivi); fondi mutualistici. Pagamenti e massimali: 65% del premio assicurativo, per perdite maggiori del 30%.
224
Misura: fondi di mutualizzazione per le avversità atmosferiche, per le epizoozie e le fitopatie, per le infestazioni parassitarie e per le emergenze ambientali Obiettivi: sostegno ai fondi di mutualistici. Beneficiari: agricoltori (attivi); fondi mutualistici. Pagamenti e massimali: 65% del premio assicurativo dovuto.
225
Misura: strumento di stabilizzazione del reddito
Obiettivi: sostegno agli agricoltori se il calo del reddito è superiore al 30% del reddito medio annuo del singolo agricoltore nei tre anni precedenti o del suo reddito medio triennale calcolato sui cinque anni precedenti (escludendo il più alto e il più basso). Beneficiari: agricoltori (attivi) fondi mutualistici. Pagamenti e massimali: per perdite maggiori del 30%, copertura minore del 70% della perdita; 65% dei costi ammissibili.
226
Misura: investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste Obiettivi: forestazione e rimboschimento; allestimento di sistemi agroforestali; prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici, comprese fitopatie, infestazioni parassitarie e rischi climatici ; investimenti per accrescere la resilienza, il pregio ambientale e il potenziale di mitigazione degli ecosistemi forestali; investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste.
227
Misura: forestazione e imboschimento
Obiettivi: favorire la forestazione e il rimboschimento attraverso la copertura dei costi di impianto. Beneficiari: proprietari terrieri pubblici e privati, nonché loro consorzi; comuni e loro consorzi. Premi e massimali: premio annuale per ettaro a copertura del mancato reddito agricolo e dei costi di manutenzione (inclusa la ripulitura precoce e tardiva) per un periodo massimo di 12 anni.
228
Misura: allestimento di sistemi agroforestali
Obiettivi: favorire l’allestimento di sistemi agroforestali (arboricoltura forestale associata all’agricoltura estensiva sulla stessa superficie) attraverso la copertura dei costi di impianto. Beneficiari: proprietari fondiari e affittuari privati; comuni e loro consorzi. Premi e massimali: premio annuale per ettaro a copertura dei costi di manutenzione, inclusa la ripulitura precoce e tardiva, per massimo 5 anni.; 80% del costo ammissibile.
229
Misura: investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali Obiettivi: adempimento di impegni assunti per scopi ambientali, all’offerta di servizi ecosistemici e/o alla valorizzazione in termini di pubblica utilità delle aree forestali e boschive della zona interessata o al rafforzamento della capacità degli ecosistemi di mitigare i cambiamenti climatici, senza escludere eventuali benefici economici a lungo termine. Beneficiari: persone fisiche; silvicoltori privati e pubblici; altri enti di diritto privato e pubblici e loro consorzi; comuni e loro consorzi.
230
Misura: pagamenti agro-climatico-ambientali
Obiettivi: conservazione e promozione dei necessari cambiamenti volti a ottenere pratiche agricole che contribuiscano favorevolmente all’ambiente e al clima. Beneficiari: agricoltori e associazioni di agricoltori; associazioni miste agricoltori e altri gestori del territorio altri gestori del territorio e loro associazioni. Premi e massimali: 600€/ha/anno per colture annuali; 900€/ha/anno per colture perenni specializzate; 450€/ha/anno per altri usi della terra; 200€/anno/bestiame per razze autoctone minacciate dall’abbandono per 6-7 anni.
231
Benefici ambientali cumulati
Ricerca in Agricoltura Meccanismo d’implementazione Partnership europea per l’innovazione Servizi di Consulenza Aziendale Volontario con compensazione dei costi in più sostenuti e dei ricavi in meno percepiti Sviluppo Rurale Obbligatorio con supporto finanziario (Pagamento “verde” disaccoppiato per ettaro) Benefici ambientali cumulati Greening Condizionalità Obbligo normativo di base (Criteri di Gestione Obbligatori e Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali) Superficie agricola (eleggibile per i pagamenti diretti) 232 232
232
Misura: agricoltura biologica
Obiettivi: favorire l’adozione e il mantenimento volontario dei metodi e delle pratiche di produzione biologica. Beneficiari: agricoltori e associazioni di agricoltori (attivi). Premi e massimali, per 5-7 anni: 600€/ha/anno per colture annuali; 900€/ha/anno per colture perenni specializzate; 450€/ha/anno per altri usi della terra.
233
Misura: indennità natura 2000 e direttiva quadro sulle acque
Obiettivi: compensare i costi aggiuntivi e il mancato guadagno dovuti ai vincoli occasionali, nelle zone interessate, dalle direttive comunitarie 92/43/CEE, 2009/147/CE e 2000/60/CE. Beneficiari: agricoltori; silvicoltori privati; associazioni di silvicoltori privati. Premi e massimali: max 500€/ha/anno iniziale e fino a 5 anni; max 200€/ha/anno proprietari; min 50€/ha/anno minimo per direttiva acque.
234
Misura: Servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della foresta
Obiettivi: favorire l’impegno volontario alla realizzazione di interventi consistenti in uno o più impegni silvoambientali. Beneficiari: silvicoltori pubblici e privati; altri enti di diritto privato e pubblici. Premi e massimali: 200€/ha/anno, per 5-7 anni.
235
Misura: servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali
Obiettivi: stesura e aggiornamento di piani di sviluppo, di comuni e villaggi situati nelle zone rurali, e dei servizi comunali di base; investimenti finalizzati alla creazione, al miglioramento o all’espansione di ogni tipo di infrastrutture su piccola scale, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio; installazione, miglioramento e espansione dei servizi connessi alla banda larga; Investimenti per l’introduzione, miglioramento e espansione dei servizi di base per la popolazione rurale; Investimenti per introduzione, miglioramento e espansione di servizi di base a livello locale per la popolazione rurale, comprese le attività culturali e ricreative, e della relativa infrastruttura; investimenti di fruizione pubblica in strutture ricreative, informazioni turistiche, segnaletica turistica e infrastrutture turistiche su piccola scala; manutenzione e restauro e riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad alto valore naturalistico, compresi gli aspetti socio economici di tale attività, nonché azioni di sensibilizzazione in materia di ambiente; rilocalizzazione di attività e riconversione di fabbricati o altri impianti, vicino o all’interno di centri urbani, per migliorare la qualità della vita o i parametri ambientali di un territorio. Beneficiari: infrastrutture su piccola scala
236
Misura: gruppi di azione locale LEADER
Obiettivi: potenziamento del sistema LEADER e kit di avviamento LEADER cooperazione all’interno di uno Stato membro (interterritoriale), tra più Stati membri o con territori di paesi terzi (transnazionali); supporto tecnico preparatorio per progetti di cooperazione interterritoriale o transnazionale. Beneficiari: gruppi di azione locale Pagamenti e massimali: Strategie di sviluppo locale (rispondere ai bisogni e potenziale di uno specifico territorio sub-regionale con soluzioni innovative per il contesto locale).
237
Le risorse FEASR per l’Ue
ANNI PREZZI CORRENTI (€) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Fonte: Reg. 1305/2013 (Allegato I)
238
Cofinanziamento nazionale Cofinanziamento nazionale
Le risorse FEASR per l’Italia e il cofinanziamento nazionale ANNI PREZZI CORRENTI (€) Risorse FEASR Cofinanziamento nazionale 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 TOTALE ANNI PREZZI CORRENTI (€) Risorse FEASR Cofinanziamento nazionale 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 ANNI PREZZI CORRENTI (€) Risorse FEASR 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 ANNI PREZZI CORRENTI (€) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
239
La ripartizione delle risorse in Italia (risorse FEASR e cofinanziamento nazionale)
Programmi Spesa pubblica totale euro % Programmi regionali 89,26% Programmi nazionali 10,74% - Gestione del rischio 7,86% - Biodiversità animale 0,96% - Piano irriguo 1,44% - Rete Rurale Nazionale 0,48% Totale 100,0% 240 Franco Sotte 240
240
La ripartizione fra le Regioni (risorse FEASR e cofinanziamento nazionale)
241 Franco Sotte 241
241
Partenariato Europeo per l’Innovazione (PEI)
Obiettivi (per agricoltura e foreste) Produttività e sostenibilità uso efficiente delle risorse, economia vitale, competitività, Bassa emissione CO2, climate friendly, resilienza, sistemi di produzione agro-ecologici Costante e sostenibile approvvigionamento cibo, alimenti per il bestiame, biomateriali Collegare ricerca e attori Agricoltori, gestori foreste, comunità rurali, imprese, ONG, servizi di assistenza Compiti Legare ricerca e pratica agricola Promuovere trasposizione in pratica delle soluzioni Informare la comunità scientifica sui fabbisogni Art 61 Franco Sotte, La nuova politica di sviluppo rurale 242
242
Partenariato Europeo per l’Innovazione (PEI)
Rete PEI (art 53) Compiti help desk sull’innovazione, incoraggiare Gruppi Operativi per l’Innovazione, informare sulle opportunità dell’UE, facilitare iniziative cluster, pilota o dimostrative; raccogliere e disseminare risultati ricerca e innovazione Gruppi Operativi (GO) (art 62-63) Costituzione e funzionamento Attori (agricoltori, ricercatori, tecnici e imprenditori) di agricoltura e agro-alimentare, trasparenza e operatività; finanziano gli SM (Regioni) Redigere un piano da sviluppare e risultati attesi Elaborare e implementare azioni innovative finanziate dai PSR (Stato membro decide quanto finanziare) Disseminare i risultati Tolti artt 56-59 Premio per l’innovatività e la cooperazione locale Due o più partner di differenti SM, ogni anno dal 2015 al 2019, preselezione (10 progetti) a livello di SM, 50 vincitori all’anno, Premio Max euro Financing Fino allo 0.5% del FEASR (usato anche per lo European Evaluation Network) 243 Franco Sotte 243
243
Programmi di sviluppo rurale
PSR a livello nazionale e 21 PSR regionale PSR nazionale (ipotesi) Gestione del rischio Acqua Biodiversità animale SM presentano anche un quadro nazionale se I PSR sono regionali Durata 7 anni Possibile aggiungere dei sottoprogrammi tematici Giovani agricoltori Piccole aziende agricole Aree montane Filiere alimentari corte Donne nelle zone rurali Mitigazione dei cambiamenti climatici e loro adattamento Biodiversità 244 Franco Sotte 244
244
La tempistica della politica di sviluppo rurale 2014-2020
17 dicembre 2013 Consiglio Agricoltura Approvazione regolamento di base (Reg. Ue 1305/2013) 11 marzo 2014 Commissione europea Adozione regolamenti applicativi 22 aprile 2014 Governo italiano Invio Accordo di Partenariato alla Commissione europea 22 luglio 2014 Regioni Invio PSR alla Commissione europea Invio PSRN “Gestione del rischio, biodiversità e piano irriguo” e PSRN “Rete Rurale” alla Commissione europea Novembre 2014 – luglio 2015 Commissione Ue Negoziato 30 aprile 2015 Agea, CAA Manifestazione di interesse per la gestione del rischio 15 giugno 2015 Domande pagamenti per superficie (conferme e nuove domande per le Regioni che aprono il bando) Giugno-Dicembre 2015 Approvazione PSR 245 Franco Sotte 245
245
Produttività e sostenibilità
Perché l’obiettivo della produttività? la domanda di derrate alimentari è destinata ad aumentare del 70% entro il 2050. forte crescita della domanda di mangimi, biomasse e biomateriali. negli ultimi anni si è registrata una tendenza al rallentamento dell’incremento della produttività nei paesi sviluppati. Perché l’obiettivo della sostenibilità? il 45% dei terreni europei presenta problemi di qualità del suolo, evidenziati dai bassi livelli di sostanza organica; un quarto dei terreni è afflitto da un grado di erosione moderato o elevato; negli ultimi 20 anni, le popolazioni di uccelli in habitat agricolo sono diminuite del 20-25% e le farfalle comuni del 70% e impollinatori come le api sono minacciate; Il 40% dei terreni agricoli è esposto all’inquinamento da nitrati, con rischi per le risorse idriche; Il settore agricolo è responsabile del 9% di emissioni di gas a effetto serra. Produttività e sostenibilità: un binomio inscindibile. 246 Franco Sotte 246
246
Intensificazione sostenibile
Fonte: Buckwell et al., 2014 247
247
Grazie per l’attenzione
Presentazioni simili
© 2024 SlidePlayer.it Inc.
All rights reserved.