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PubblicatoMichelina Bossi Modificato 11 anni fa
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VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE E NUOVO SISTEMA DISCIPLINARE
Mario prof. Falanga Istituzioni di diritto pubblico 25/03/2017 Materiale didattico a cura di M. Falanga
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FINALITÀ DELLA LEGGE DELEGA n. 15/2009
IL GOVERNO È DELEGATO A EMANARE NORME PER L’OTTIMIZZAZIONE DEL LAVORO PUBBLICO L’EFFICIENZA E LA TRASPARENZA DELLE AA. PP. STRUMENTI DE-CONTRATTUALIZZAZIONE VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE RAFFORZAMENTO DIRIGENZA PUBBLICA PREMIALITÀ SANZIONI 25/03/2017 Materiale didattico a cura di M. Falanga
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D. LGS. n. 150/2009 TITOLO I (art. 1) OGGETTO E LE FINALITÀ DEL DECRETO TITOLO II (art ) MISURAZIONE, VALUTAZIONE E TRASPARENZA DELLA PERFORMANCE DPCM DI APPLICAZIONE AL PERSONALE DOCENTE PER LIMITI E MODALITÀ (art. 74, comma 4) TITOLO III (artt ) VALORIZZAZIONE DEL MERITO E GLI STRUMENTI PER PREMIARLO TITOLO IV (artt ) INNOVAZIONI NEL D. LGS. n. 165/2001, RIGUARDO A PRINCIPI GENERALI CON RIFERIMENTO ALLE SPECIFICHE DISCIPLINE DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA ALLA DIRIGENZA E DEI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI TITOLO V (art. 74) AMBITO DI APPLICAZIONE 25/03/2017 Materiale didattico a cura di M. Falanga
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VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE: PROFILI DISCIPLINARI
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PERCHÉ LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE
STRUMENTO COLLAUDATO DI INNOVAZIONE E INNAZLAMENTO DELLA QUALITÁ DEI SERVIZI ATTRIBUZIONE DEI PREMI INCORAGGIAMENTO DELL´IMPEGNO CONTRASTO ALLE CONDOTTE DI SEGNO OPPOSTO
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VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE (L. 15/2009 ,art. 3)
OGNI AMMINISTRAZIONE MISURA E VALUTA LA PERFORMANCE ADOTTA STRUMENTI DI COMUNICAZIONE CIRCA MISURAZIONI E VALUTAZIONI ADOTTA STRUMENTI PER MISURARE, VALUTARE E PREMIARE LA PERFORMANCE 25/03/2017 Materiale didattico a cura di M. Falanga
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PERFORMANCE La parola PERFORMANCE compare 98 volte nel d. lgs n. 150/2009 È un concetto complesso e multidimensionale SI INTENDE LA PRESTAZIONE LAVORATIVA NEL SUO ASPETTO DI RISULTATO O DI REDDITIVITÁ MISURABILE E VALUTABILE La “performance” è pertanto il contributo (risultato considerato nella sua qualità) che un soggetto (sistema, organizzazione, unità organizzativa, team, singolo individuo) apporta attraverso la propria azione al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi ed alla soddisfazione dei bisogni per i quali l’organizzazione è stata costituita. 25/03/2017 Materiale didattico a cura di M. Falanga
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TITOLO II – MISURAZIONE VALUTAZIONE TRASPARENZA DELLA PERFORMANCE (NON SI APPLICA AL PERSONALE DELLA SCUOLA) Approccio europeo ed internazionale Appare chiaro, anche nel linguaggio del decreto, l’approccio europeo ed internazionale. A titolo di esempio si considerino le seguenti riforme a livello internazionale: USA: Government Performance and Results Act (1993) INGHILTERRA: Comprehensive Performance Assessment (Local Government Act 2003) FRANCE: LOI ORGANIQUE RELATIVE AUX LOIS DE FINANCES LOLF (2001) SPAGNA: ORGANISMO DI ACCOMPAGNAMENTO PORTOGALLO: PERFORMANCE INTEGRATE 25/03/2017 Materiale didattico a cura di M. Falanga
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ART. 3 – PRINCIPI GENERALI
OGNI AMMINISTRAZIONE MISURA E VALUTA LA PERFORMANCE ADOTTA STRUMENTI DI COMUNICAZIONE CIRCA MISURAZIONI E VALUTAZIONI ADOTTA STRUMENTI PER PREMIARE LA PERFORMANCE LE FUNZIONI DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE SPETTANO AGLI ORGANISMI INDIPENDENTI (VALUTAZIONE DI STRUTTURA) COMMISSIONE DIRIGENTI DELL’AMMINISTRAZIONE 25/03/2017 Materiale didattico a cura di M. Falanga
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NOZIONI PRELIMINARI PERFORMANCE
La parola PERFORMANCE compare 98 volte nel d. lgs n. 150/2009 È un concetto complesso e multidimensionale La “performance” è il contributo (risultato considerato nella sua qualità) che un soggetto (sistema, organizzazione, unità organizzativa, team, singolo individuo) apporta attraverso la propria azione al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi ed alla soddisfazione dei bisogni per i quali l’organizzazione è stata costituita. 25/03/2017 Materiale didattico a cura di M. Falanga
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NOZIONI PRELIMINARI MISURARE
- determinare la misura e cioè il rapporto tra una grandezza ed un’altra ad essa omogenea, scelta convenzionalmente come unità. Riguarda elementi certi e oggettivi Misurare la performance significa fissare degli obiettivi stabilire delle grandezze, cioè degli indicatori che siano specchio fedele degli stessi rilevare sistematicamente (ad intervalli di tempo definiti) il valore degli indicatori Esempio di misurazione: costo di una risonanza magnetica 200€; unità di misura € 25/03/2017 Materiale didattico a cura di M. Falanga
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NOZIONI PRELIMINARI VALUTARE
Valutare significa Assegnare un valore a qualcosa. Si basa su misurazione ma contiene elementi soggettivi di giudizio e apprezzamento (implica un sistema di valori, preferenze) Valutare le performance significa Interpretare il contributo (risultato e modalità di raggiungimento del risultato ottenuto) e argomentare quanto, come e perché tale contributo abbia inciso sul livello di raggiungimento delle finalità dell’organizzazione 25/03/2017 Materiale didattico a cura di M. Falanga
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PERFORMANCE INDIVIDUALE
MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI DIRIGENTI COLLEGATA: INDICATORI DI PERFORMANCE RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI INDIVIDUALI CONTRIBUTO ALLA PERFORMANCE DELLA STRUTTURA CAPACITÀ DI VALUTARE I PROPRI COLLABORATORI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEL PERSONALE COLLEGATA: OBIETTIVI INDIVIDUALI O DI GRUPPO CONTRIBUTO ASSICURATO ALLA PERFORMANCE DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA COMPETENZE E COMPORTAMENTOI PROFESSIONALI E ORGANIZZATIVI 25/03/2017 Materiale didattico a cura di M. Falanga
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PERFORMANCE ORGANIZZATIVA
ATTUAZIONE DI PIANI E PROGRAMMI SODDISFAZIONE DEI CONSUMATORI/UTENTI MODERNIZZAZIONE DELLA STUTTURA GRADO DI SVILUPPO RELAZIONI CON L’UTENZA 25/03/2017 Materiale didattico a cura di M. Falanga
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(Segue) PERFORMANCE ORGANIZZATIVA
LA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE REDIGE ANNUALMENTE UNA GRADUATORIA DI PERFORMANCE DELLE AMMINISTRAZIONI STATALI E DEGLI ENTI PUBBLICI NAZIONALI LA GRADUATORIA È ORGANIZZATA SU TRE LIVELLI DI MERITO SULLA BASE DEI RISULTATI DI PERFORMANCE CONSEGUITI SCOPO DELLA GRADUATORIA È LA RIPARTIZIONE DELLE RISORSE DESTINATE ALLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA TRA I DIVERSI LIVELLI DI MERITO IN QUESTO MODO SI METTONO IN COMPETIZIONE LE AMMINISTRAZIONI FRA LORO 25/03/2017 Materiale didattico a cura di M. Falanga
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OBIETTIVI. Caratteristiche (art. 5)
Gli obiettivi sono definiti dagli organi di indirizzo politico-amministrativo e sono a) rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività, alla missione istituzionale, alle priorità politiche ed alle strategie dell’amministrazione b) specifici e misurabili in termini concreti e chiari c) miglioristici - tali da determinare un significativo miglioramento della qualità dei servizi erogati e degli interventi d) riferibili ad un arco temporale determinato e) commisurati ai valori di riferimento derivanti da standard definiti a livello nazionale e internazionale, nonché da comparazioni con amministrazioni omologhe f) confrontabili con le tendenze della produttività dell’amministrazione con riferimento, ove possibile, almeno al triennio precedente g) correlati alla quantità e alla qualità delle risorse disponibili. 25/03/2017 Materiale didattico a cura di M. Falanga
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VALUTAZIONE DEL DIRIGENTE DA PARTE DEL PROPRIO PERSONALE
L’ORGANISMO INDIPENDENTE DI MISURAZIONE CON INDAGINE ANNUALE RILEVA IL BENESSERE ORGANIZZATIVO DELL’AMMINISTRAZIONE LA CONDIVISIONE DEL SISTEMA VALUTATIVO E LA VALUTAZIONE DEL PROPRIO SUPERIORE GERARCHICO DA PARTE DEL PERSONALE DIPENDENTE 25/03/2017 Materiale didattico a cura di M. Falanga
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CICLO DELLA PERFORMANCE NELLA SCUOLA
DEFINIZIONE E ASSEGNAZIONE DEGLI OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE (CON RISULTATI E INDICATORI COLLEGAMENTO TRA GLI OBIETTIVI E CONTESTO DI RIFERIMENTO MONITORAGGIO IN CORSO DI ESERCIZIO (ADEGUAMENTI SULLA BASE DI MUTATE CONDIZIONI FINANZIARIE ED IN RIFERIMENTO ALLE DIVERSITÀ SOCIO-TERRITORIALI ESISTENTI) MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE INDIVIDUALE UTILIZZO DEI SISTEMI PREMIANTI - RENDICONTAZIONE DEI RISULTATI COMPLESSIVI DELL’ISTITUZIONE
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TEMPI E AZIONI - È PREVISTA LA STIPULA DI UN «PROTOCOLLO DI COLLABORAZIONE» ADOTTATO D´INTESA TRA MINISTERO E COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE, LA TRASPARENZA E L´INTEGRITÁ DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE - SEGUE UN DECRETO MINISTERIALE CHE DOVRÁ ISTITUIRE Il «SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE» CON INDICAZIONE DI: FASI, TEMPI, MODALITÀ, SOGGETTI E RESPONSABILITÀ DEL PROCESSO DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE, MODALITÀ DI MONITORAGGIO E VERIFICA DELL’ANDAMENTO DELLA PERFORMANCE.
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VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE E SANZIONE DISCIPLINARE
FINALITÁ DEL SISTEMA DISCIPLINARE VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE E SANZIONE DISCIPLINARE: FACCE DELL´EFFICIENZA DELLE PP.AA.: L´UNA SEPARA MERITEVOLI E NON-MERITEVOLI; L´ALTRA COLPISCE IL NON MERITEVOLE RESOSI COLPEVOLE DI CONDOTTE ILLECITE
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VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE E CONDOTTE ILLECITE
LE CONDOTTE ILLECITE COLLEGATE ALLA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE SONO DUE CON DISTINTE SANZIONI: grave danno al normale funzionamento dell'ufficio di appartenenza, per inefficienza o incompetenza professionale accertate dall'Amministrazione (collocamento in disponibilitá) prestazione lavorativa, riferibile ad un biennio, per la quale l'Amministrazione ha formulato una valutazione di insufficiente rendimento (licenziamento con preavviso)
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DOCENTE MERITEVOLE E NON-MERITEVOLE
DIPENDENTE MERITEVOLE (FASCE INTERMEDIA E ALTA) DIPENDENTE NON MERITEVOLE (FASCIA BASSA) Per rendimento sufficiente – nessuna conseguenza Per inefficienza o incompetenza che procura grave danno all´Amministrazione Per insufficiente rendimento nel biennio collegato a reiterata violazione di obblighi
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PROFILO DELLA FUNZIONE DOCENTE/1
PROFILO CONTRATTUALE È COSTITUITO DA COMPETENZE CORRELATE ED INTERATTIVE DISCIPLINARI PSICOPEDAGOGICHE METODOLOGICO-DIDATTICHE ORGANIZZATIVO-RELAZIONALI E DI RICERCA DI DOCUMENTAZIONE E DI VALUTAZIONE VINCOLO DELLO SVILUPPO DELLE COMPETENZE ATTRAVERSO MATURAZIONE DELL'ESPERIENZA DIDATTICA ATTIVITÀ DI STUDIO E DI SISTEMATIZZAZIONE DELLA PRATICA DIDATTICA
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PROFILO DELLA FUNZIONE DOCENTE/2
PROFILO UNILATERALE “LA FUNZIONE DOCENTE È INTESA COME ESPLICAZIONE ESSENZIALE DELL'ATTIVITÀ DI TRASMISSIONE DELLA CULTURA, DI CONTRIBUTO ALLA ELABORAZIONE DI ESSA E DI IMPULSO ALLA PARTECIPAZIONE DEI GIOVANI A TALE PROCESSO E ALLA FORMAZIONE UMANA E CRITICA DELLA PERSONALITÀ“ (tu 297/1994, art. 395), nell’ambito del diritto alla libertà di apprendimento.
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LA FUNZIONE DOCENTE NEL CCNL
LA FUNZIONE DOCENTE SI ESPLICA IN ATTIVITÀ DI INSEGNAMENTO ATTIVITÀ FUNZIONALI ALLA PRESTAZIONE D’INSEGNAMENTO INERISCONO AL PROFILO DELLA FUNZIONE DOCENTE ANCHE: LE ATTIVITÀ AGGIUNTIVE D’INSEGNAMENTO LE ATTIVITÀ DIDATTICHE RIVOLTE AL PUBBLICO LE FUNZIONI STRUMENTALI AL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA LE ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE E ORGANIZZATIVE LE ATTIVITÀ C.D. DI COLLABORAZIONE PLURIMA
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IL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Il Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni è stato emanato con decreto funzione pubblica del 28 novembre 2000 (G.U. 10 aprile 2001, n. 84). Non è stato invece adottato il Codice di comportamento specifico per l’amministrazione scolastica; detto Codice potrà integrare e specificare le disposizioni del Codice di comportamento di cui al DFP , nel rispetto dei principi generali e della realtà specifica dell’amministrazione scolastica. Le disposizioni del Codice “trovano applicazione in tutti i casi in cui non siano applicabili norme di legge o di regolamento o comunque per i profili non diversamente disciplinati da leggi o regolamenti” (art. 1, c. 3).
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CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
Art. 6 – Obbligo di astensione Art. 7 – Attività collaterali Art. 8 – Imparzialità Art. 9 – Comportamento nella vita sociale Art. 10 – Comportamento in servizio Art. 11 – Rapporti con il pubblico Art Contratti Allegato 2 al ccnl 2006/2009 Violazione = illecito disciplinare Obbligo di pubblicità Art. 1 – Disposizioni di carattere generale Art. 2 – Principi Art. 3 – Regali e altre utilità Art. 4 – Partecipazione ad associazioni e ad altre organizzazioni Art. 5 – Trasparenza negli interessi finanziari
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IL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
DOVERE DI FEDELTÀ DOVERE DI DILIGENZA DOVERE DI ESCLUSIVITÀ DOVERE DI BUON ANDAMENTO E DI IMPARZIALITÀ DOVERE DI CONDOTTA IRREPRENSIBILE DOVERE DI SERBARE IL SEGRETO D’UFFICIO
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CODICE DISCIPLINARE/1 (comma 2, art. 55, d. lgs 165/2001)
OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE DEL C.D. È STATO SANCITO SULLA BASE DEL RICHIAMO DELL’ART. 7 DELLA L. 300/1970 LA PUBBLICAZIONE DEVE RIPORTARE LA DATA ESSERE FATTA SULL’HOME PAGE DELL’ISTITUTO ESSERE FORMALIZZATA (COMUNICAZIONE ALL’UST E ALL’USR) ALTERNATIVA /ALBO ALL’INGRESSO DELLA SCUOLA
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CODICE DISCIPLINARE/2 (comma 2, art. 55, d. lgs 165/2001)
PUBBLICAZIONE SUL SITO ISTITUZIONALE E VALE A TUTTI GLI EFFETTI COME COMUNICAZIONE DATA AI DIPENDENTI RECA L’INDICAZIONE DELLE Procedure previste per l'applicazione delle sanzioni tipologie di infrazione relative sanzioni
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CODICE DISCIPLINARE/3 (comma 2, art. 55, d. lgs 165/2001)
Sono pubblicati sul sito ed all’albo dell’istituto: il codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni (allegato 2 al CCNL ) gli artt del CCNL (“Codice disciplinare ATA”) le sanzioni disciplinari previste per il personale docente (artt del D.LGS 297/1994)
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RESPONSABILITÀ GIURIDICHE
DERIVANTI DALL’ORDINAMENTO GENERALE R. PENALE R. CIVILE (EXTRACONTRATTUALE) DERIVANTI DAGLI ORDINAMENTI PARTICOLARI R. AMMINISTRATIVA R. DISCIPLINARE R. PATRIMONIALE R. CONTABILE R. di RISULTATO RESPONSABILITÀ EXTRA-GIURIDICHE R. POLITICA R. ETICA R. INTELLETTUALE
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RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE
SI HA RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE PER INOSSERVAZA DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALMENTE ASSUNTI E ORA ANCHE PER VIOLAZIONE DI SPECIFICI PRECETTI PREVISTI DALLE NUOVE DISPOSIZIONI 25/03/2017 Materiale didattico a cura di M. Falanga
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PROCEDIMENTO DISCIPLINARE/ 1 (d. lgs 150/2009, artt. 69-73)
FINE. AUMENTARE IL LIVELLO DI EFFICIENZA DEGLI UFFICI E CONTRASTARE SCARSA PRODUTTIVITÀ E ASSENTEISMO DISPOSIZIONI INDEROGABILI DISCIPLINA LEGALE PREVALENTE SULLA DISCIPLINA SOSTANZIALE CONTENUTA NEI CCNL DE-CONTRATTUALIZZAZIONE DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NUOVE DISPOSIZIONI SEMPLIFICAZIONE PROCEDIMENTO DISCIPLINARE RAZIONALIZZAZIONE E PERENTORIETÀ DEI TERMINI ABOLIZIONE COLLEGI ARBITRALI NUOVO RAPPORTO TRA PROCEDIMENTO DISCIPLINARE E PROCEDIMENTO PENALE DEFINIZIONE CATALOGO DI INFRAZIONI CAUSA DI LICENZIAMENTO COMUNICAZIONE IN VIA PRIORITARIA PER POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA DIRITTO DI ACCESSO SUGLI ATTI ISTRUTTORI OBBLIGO DI COLLABORAZIONE IN PROCEDIMENTO DISCIPLINARE PROSECUZIONE DEL PROCEDIMENTO ANCHE NELL’IPOTESI DI SOSPENSIONE CAUTELARE O DI LICENZIAMENTO LE DISPOSIZIONI DI CUI AGLI ARTICOLI DA 55 A 55-OCTIES SONO INSERITE DI DIRITTO NEL CONTRATTI COLLETTIVI VIGENTI CODICE DISCIPLINARE ON LINE 25/03/2017 Materiale didattico a cura di M. Falanga
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D. LGS 150/2009_NOVITÀ/2 L’ART. 69 HA SOSTITUITO L’art. 55 DEL D. LGS 165/2001 HA INTRODOTTO GLI artt. DA 55-BIS A 55-NOVIES NEL D. LGS 165/2001 L’art. 72 HA ABROGATO L’art. 56 DEL D. LGS 165/2001 LE NUOVE NORME HANNO CARATTERE GENERALE E RIGUARDANO TUTTE LE PP.AA. (art. 74, CO. 1, D. LGS 150/2009) L’art. 55 STABILISCE CHE LE DISPOSIZIONI DI CUI AGLI artt. DA 55 A 55–OCTIES SONO NORME IMPERATIVE AI SENSI DEL C.C. artt E 1419.
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D. LGS 150/2009_NOVITÀ/3 SPAZI DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA CONSENTITI DALLA LEGGE E NEGLI AMBITI NON RISERVATI ALLA LEGGE INFRAZIONI SANZIONI PROCEDURE DI CONCILIAZIONE NON OBBLIGATORIA PROCEDIMENTO PER L’IRROGAZIONE DELLE SANZIONI AI DIRIGENTI SOSPENSIONE O ALTRI STRUMENTI CAUTELARI NEI CONFRONTI DEL IRGENTE INCOLPATO ALTRI ASPETTI RELATIVI AL RAPPORTOI DI LAVORO INERENTI ALLA MATERIA DISCIPLINARE
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INFRAZIONI E CONCILIAZIONE (art. 55 d. lgs 165/2001)
FERME LE RESPONSABILITÀ CIVILE, AMMINISTRATIVA, PENALE SI APPLICA LA DISCIPLINA DI CUI ALL’art C.C. LA TIPOLOGIA DELLE INFRAZIONI STABILITA DAL CONTRATTO EQUIPOLLENZA PUBBLICAZIONE SITO WEB E INGRESSO DELLA SEDE DI SERVIZIO DEL CODICE DISCIPLINARE DIVIETO DI ISTITUIRE NUOVE PROCEDURE DI IMPUGNAZIONE DEI PROVVEDIMENTI SDISCIPLINARI NEI CONTRATTI COLLETTIVI IL CONTRATTO PUÒ DISCIPLINARE “PROCEDURE DI CONCILIAZIONE NON OBBLIGATORIA” FUORI DEI CASI DI LICENZIAMENTO. LA SANZIONE CONCORDEMENTE DETERMINATA NON È IMPUGNABILE E NON PUÒ ESSERE DI SPECIE DIVERSA DA QUELLA PREVISTA DALLA LEGGE PER L’INFRAZIONE PER LA QUALE SI PROCEDE. 25/03/2017 Materiale didattico a cura di M. Falanga
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IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE
CAMBIA RADICALMENTE E SI ISPIRA ALLA SEMPLIFICAZIONE DELL’INTERO ITER AL RAFFORZAMENTO DEL POTERE DEL DIRIGENTE AL POTENZIAMENTO DELL’ATTIVITÀ ISTRUTTORIA FASI DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE CONTESTAZIONE DELL’ADDEBITO SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO (ISTRUTTORIA DEL CONTRADDITTORIO) CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO (ADOZIONE DELLA SANZIONE/ARCHIVIAZIONE) 25/03/2017 Materiale didattico a cura di M. Falanga
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CRITERIO PER L’APPLICAZIONE DELLE SANZIONI
Il potere disciplinare deve essere effettivamente rivolto alla repressione di condotte antidoverose e non a sindacare, neppure indirettamente, l'autonomia della funzione docente (Circolare pp. 6-8)
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SANZIONI a) l'avvertimento scritto b) la censura
Fino all'entrata in vigore del prossimo CCNL, continuano a valere le infrazioni e sanzioni previste dal d. lgs. n. 297/94, artt. 492 e ss. (Circolare pp. 3-5, 8, 10-14) a) l'avvertimento scritto b) la censura c) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio fino a un mese d) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio da oltre un mese a sei mesi e) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio per un periodo di sei mesi e l'utilizzazione, trascorso il tempo di sospensione, per lo svolgimento di compiti diversi da quelli inerenti alla funzione docente o direttiva; f) destituzione
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PROCEDIMENTO DISCIPLINARE. LE SANZIONI – personale docente -
AVVERTIMENTO SCRITTO (sanzione minore gravità - richiamo scritto e motivato all’osservanza dei propri doveri); contestazione addebito; organo irrogante: Dirigente scolastico. Giudice ordinario Art. 492 t.u. 297/1994 Richiamato dall’art. 91/CCNL Scuola 2006/2009 CENSURA (Sanzione minore gravità, lieve - dichiarazione di biasimo scritta e motivata); contestazione addebito; organo irrogante: Dirigente scolastico. Giudice ordinario Art. 493 t.u. 297/1994 Richiamata dall’art. 91/CCNL Scuola 2006/2009 SOSPENSIONE DALL’INSEGNAMENTO fino a 10 giorni (Sanzione minore gravità, lieve, non grave – organo irrogante: Dirigente scolastico). contestazione addebito;Irrogante: Dirigente scolastico. Rimedio: Giudice ordinario Art. 55-bis, comma 1, d. lgs. n. 165/2001 SOSPENSIONE DALL’INSEGNAMENTO da 11 giorni fino a 6 mesi (Sanzione maggiore gravità; contestazione addebito; organo irrogante: Ufficio Procedimenti disciplinari). Rimedio: Giudice ordinario Art. 55-bis commi 1 e 4 d. lgs. 165/2001; art. 496 t.u. 297/1994 LICENZIAMENTO / DESTITUZIONE (Cessazione del rapporto di lavoro). Organo irrogante: Ufficio Procedimenti disciplinari Rimedio: Giudice ordinario Art. 55-quater d. lgs. 165/2001 25/03/2017 Materiale didattico a cura di M. Falanga
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PROCEDIMENTO DISCIPLINARE TERMINI PERENTORI
SANZIONI DISCIPLINARI (sino a nuova contrattazione) Richiamate dall’art. 88 del CCNL-Scuola AVVERTIMENTO SCRITTO Contestazione scritta non oltre 20 giorni dalla notizia dell’infrazione; possibile rinvio del termine per grave impedimento Convocazione per contraddittorio e eventuale memoria difensiva con preavviso di almeno 10 giorni Conclusione del procedimento entro 60 gg dalla data di contestazione Art. 55-bis d. lgs. 165/2001 CENSURA Idem Art. 493 Irrogante: Dirigente scolastico SOSPENSIONE DALL’INSEGNAMENTO fino a 10 giorni Art. 494 e 495 t.u. 297/1994 SOSPENSIONE DALL’INSEGNAMENTO da 10 giorni fino a 6 mesi Termini raddoppiati Art. 55-bis commi 1 e 4 d. lgs. 165/2001; art. 496 t.u. 297/1994 LICENZIAMENTO /DESTITUZIONE Art. 55-quater d. lgs. n. 165/2001 25/03/2017 Materiale didattico a cura di M. Falanga
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ILLECITI DISCIPLINARI DOCENTI/1
Art. 69 d. lgs. n. 150/2009; art. 55-bis, co.7; art. 55-quater; art. 55-sexies e art. 55-septies del d.lgs. n. 165/2001 (Circolare pp. 7-8 e 10-14) rifiuto di collaborare al procedimento disciplinare senza giustificato motivo (art. 55-bis, comma 7, d.lgs. n. 165/01) Sanzione: sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, in proporzione alla gravità dell'illecito contestato, fino ad un massimo di 15 giorni
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ILLECITI DISCIPLINARI DOCENTI/2
2. Violazione di obblighi legati alla prestazione lavorativa - stabiliti da norme legislative o regolamentari, dal contratto collettivo o individuale, da atti o provvedimenti dell'amministrazione di appartenenza o dai codici di comportamento alla quale consegua la condanna della P.A. al risarcimento del danno (art. 55-sexies, co. 1, d.lgs. 165/01) Sanzione: ove già non ricorrano i presupposti per l'applicazione di un'altra sanzione disciplinare, sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 3 giorni a 3 mesi, in proporzione all'entità del risarcimento.
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ILLECITI DISCIPLINARI DOCENTI/3
3. Comportamento che cagioni grave danno al normale funzionamento dell'ufficio di appartenenza, per inefficienza o incompetenza professionale accerta dall'Amm.ne, ai sensi delle disposizioni legislative e contrattuali concernenti la valutazione del personale delle AA.PP. (art. 55-sexies, co. 2, del d.lgs. 165/2001). Sanzione: collocamento in disponibilità con privazione del diritto a percepire aumenti retributivi sopravvenuti. Nelle more dell'attuazione dell'art. 74, comma 4, D.Lgs. 150/2009, continua ad applicarsi l'art. 512 del D.Lgs. 297/1994 (Circolare, p. 13)
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ILLECITI DISCIPLINARI DOCENTI/4
4. Prestazione lavorativa, riferibile ad un arco temporale non inferiore al biennio, per la quale l'Amm.ne ha formulato una valutazione di insufficiente rendimento, a causa della reiterata violazione degli obblighi concernenti la prestazione stessa, stabiliti da norme legislative o regolamentari, dal contratto collettivo o individuale, da atti e provvedimenti dell'amm.ne di appartenenza o dai codici di comportamento Sanzione: licenziamento con preavviso. Nelle more dell'attuazione dell'art. 74, comma 4, D.Lgs. 150/2009, continua ad applicarsi l'art. 512 del D.Lgs. 297/1994 (Circolare pag. 12)
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ILLECITI DISCIPLINARI DOCENTI/5
5. Assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre nell'arco di un biennio o comunque per più di sette giorni nel corso degli ultimi dieci anni ovvero mancata ripresa del servizio, in caso di assenza ingiustificata, entro il termine fissato dall'amministrazione Sanzione: licenziamento con preavviso.
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ILLECITI DISCIPLINARI DOCENTI/6
6. Ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall'amministrazione per motivate esigenze di servizio Sanzione: licenziamento con preavviso.
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ILLECITI DISCIPLINARI DOCENTI/7
7. Falsa attestazione della presenza in servizio mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustificazione dell'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o che attesta falsamente uno stato di malattia Sanzione: licenziamento senza preavviso
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ILLECITI DISCIPLINARI_DOCENTI/8
8. Falsità documentali o dichiarative connesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro o di progressioni di carriera Sanzione: licenziamento senza preavviso
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ILLECITI DISCIPLINARI DOCENTI/9
9. Reiterazione nell'ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive o minacciose o ingiuriose o moleste o comunque lesive dell'onore e della dignità personale altrui Sanzione: licenziamento senza preavviso
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ILLECITI DISCIPLINARI_DOCENTI/10
10. Condanna penale definitiva, in relazione alla quale è prevista l'interdizione perpetua dai pubblici uffici o l'estinzione, comunque denominata, del rapporto di lavoro Sanzione: licenziamento senza preavviso
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TENTATIVO FACOLTATIVO DI CONCILIAZIONE (L. 183/2011)
La L. 183/2010 introduce la possibilità della conciliazione facoltativa (non più obbligatoria) da proporre anche tramite l'associazione sindacale alla quale l'interessato aderisce o conferisce mandato. Se la controparte intende accettare la procedura di conciliazione, deposita presso la commissione di conciliazione, entro 20 giorni dal ricevimento della copia della richiesta, una memoria contenente le difese e le eccezioni in fatto e in diritto, nonché le eventuali domande in via riconvenzionale. Se ciò non avviene, ciascuna delle parti è libera di adire l'autorità giudiziaria (Min. Lavoro, c.m. 25.XI.2010). Se non si raggiunge l'accordo tra le parti, la commissione di conciliazione presso la DPL deve formulare una proposta per la bonaria definizione della controversia. Se la proposta non è accettata, i termini di essa sono riassunti nel verbale con indicazione delle valutazioni espresse dalle parti. 25/03/2017 Materiale didattico a cura di M. Falanga
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PERSONALE A.T.A. : INFRAZIONI, SANZIONI DISCIPLINARI E SOSPENSIONE CAUTELARE
Obblighi del dipendente Sono contenuti nell’art. 92, comma 3, del CCNL 2006/2009
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SANZIONI ATA a) rimprovero verbale b) rimprovero scritto
A seconda della gravità dell'infrazione, l'inosservanza dei suddetti obblighi comporta l'irrogazione delle seguenti sanzioni: art. 93 del CCNL. 2006/2009 a) rimprovero verbale b) rimprovero scritto c) multa di importo variabile fino ad un massimo di quattro ore di retribuzione d) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni e) licenziamento con preavviso f) licenziamento senza preavviso
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NUOVI ILLECITI DISCIPLINARI/1 Art. 69 d.lgs. 150/2009; art. 55-bis, co.7; art. 55-quater; art. 55-sexies e art. 55-septies del d.lgs. 165/2001 (circolare pp. 7-8 e 10-14) 1) Rifiuto di collaborare al procedimento disciplinare senza giustificato motivo (art. 55-bis, comma 7, d.lgs. 165/01) Sanzione: sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, in proporzione alla gravità dell'illecito contestato, fino ad un massimo di 15 giorni 2) Violazione di obblighi legati alla prestazione lavorativa - stabiliti da norme legislative o regolamentari, dal contratto collettivo o individuale, da atti o provvedimenti dell'amministrazione di appartenenza o dai codici di comportamento alla quale consegua la condanna della P.A. al risarcimento del danno ( art.55-sexies, co. 1, d.lgs. 165/01) Sanzione: ove già non ricorrano i presupposti per l'applicazione di un'altra sanzione disciplinare, sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 3 giorni a 3 mesi, in proporzione all'entità del risarcimento. 3) Comportamento che cagioni grave danno al normale funzionamento dell'ufficio di appartenenza, per inefficienza o incompetenza professionale accerta dall'Amm.ne, ai sensi delle disposizioni legislative e contrattuali concernenti la valutazione del personale delle AA.PP. (art. 55-sexies, co. 2, del d.lgs. 165/2001) Sanzione: collocamento in disponibilità con privazione del diritto a percepire aumenti retributivi sopravvenuti.
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4) prestazione lavorativa, riferibile ad un arco temporale non inferiore al biennio, per la quale l'Amm.ne formula, ai sensi delle disposizioni legislative e contrattuali concernenti la valutazione del personale, una valutazione di insufficiente rendimento, a causa della reiterata violazione degli obblighi concernenti la prestazione stessa, stabiliti da norme legislative o regolamentari, dal contratto collettivo o individuale, da atti e provvedimenti dell'amm.ne di appartenenza o dai codici di comportamento Sanzione: licenziamento con preavviso. 5) Assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre nell'arco di un biennio o comunque per più di sette giorni nel corso degli ultimi dieci anni ovvero mancata ripresa del servizio, in caso di assenza ingiustificata, entro il termine fissato dall'amministrazione;
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6) Ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall'amministrazione per motivate esigenze di servizio Sanzione: licenziamento con preavviso. 7) Falsa attestazione della presenza in servizio mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustificazione dell'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o che attesta falsamente uno stato di malattia; 8) Falsità documentali o dichiarative connesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro o di progressioni di carriera; 9) Reiterazione nell'ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive o minacciose o ingiuriose o moleste o comunque lesive dell'onore e della dignità personale altrui; 10) Condanna penale definitiva, in relazione alla quale è prevista l'interdizione perpetua dai pubblici uffici o l'estinzione, comunque denominata, del rapporto di lavoro. Sanzione: licenziamento senza preavviso.
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SOGGETTI_SANZIONI_DESTINATARI
SOGGETTO IRROGANTE SANZIONI/GRAVITÀ DESTINATARI DIRIGENTE SCOLASTICO MINORE GRAVITÀ (AVVERTIMENTO-CENSURA_SOSPENSIONE FINO A 10 GG.) DOCENTI/ATA U.P.D. MAGGIORE GRAVITÀ (O MINORE GRAVITÀ PER STRUTTURE AMMINISTRATIVE PRIVE DI DIRIGENTE) (SOSPENSIONE DA, …) DIRIGENTE USR DIRIGENTI
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UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI
CIASCUNA AMMINISTRAZIONE INDIVIDUA L’UFFICIO COMPETENTE PER I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI L’INDIVIDUAZIONE È RIMESSA ALLA DISCREZIONALITÀ AMMINISTRATIVA DI OGNI AMMINISTRAZIONE E NON RICHIEDE LA COSTITUZIONE DI UN APPOSITO UFFICIO HA COMPETENZA DISCIPLINARE PER LE IPOTESI IN CUI IL RESPONSABILE NON ABBIA QUALIFICA DIRIGENZIALE E, COMUNQUE, PER LE INFRAZIONI DI MAGGIORE GRAVITÀ L’U.P.D. SVOLGE IL PROCEDIMENTO SULLA BASE DELL’ISTRUTTORIA L’ESITO DEL PROCEDIMENTO PUÒ PORTARE ALL’ARCHIVIAZIONE ALL’IRROGAZIONE DELLA SANZIONE ANCHE AD UNA SANZIONE DI MINORE ENTITÀ
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BIBLIOGRAFIA Catelani - M. Falanga, La scuola pubblica in Italia, La Scuola, Brescia 2011 M. Falanga, Giurisprudenza scolastica: casi scelti, Edk, Rimini 2010
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