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TITOLO 1 SVILUPPO ED EQUITÀ 5 dicembre 2011 Testo provvisorio 9.1 DECRETO MONTI.

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1 TITOLO 1 SVILUPPO ED EQUITÀ 5 dicembre 2011 Testo provvisorio 9.1 DECRETO MONTI

2 Indice 2 Art. 1. Aiuto alla crescita economica (Ace) Art. 2. Deduzione dall'IRES e dall'IRPEF della quota di IRAP riferita analiticamente al costo del lavoro Art. 3. Programmi regionali cofinanziati dai fondi strutturali Art. 4. Detrazioni per interventi di ristrutturazione, di efficientamento energetico e per spese conseguenti a calamità naturali Art. 5. Introduzione dellISEE per la concessione di agevolazioni fiscali e benefici assistenziali, con destinazione dei relativi risparmi a favore delle famiglie Art. 6. Equo indennizzo e pensioni privilegiate

3 3 Art. 1. Aiuto alla crescita economica (Ace) A decorrere dal periodo dimposta in corso al 31/12/2011, per le imprese che si finanziano con capitale proprio è deducibile dal reddito un importo (denominato rendimento nozionale del nuovo capitale proprio) così calcolato: [capitale proprio al 31/12/20(n) – capitale proprio al 31/12/20(n-1)] X aliquota % determinata con decreto del MEF entro il 31 gennaio di ogni anno Se limporto deducibile supera il reddito netto dichiarato, leccedenza è computata in aumento dellimporto deducibile dal reddito dei periodi dimposta successivi La norma si applica anche al reddito dimpresa di persone fisiche, s.n.c, e s.a.s. in regime di contabilità ordinaria 3

4 Art. 2. Deduzione dall'IRES e dall'IRPEF della quota di IRAP riferita analiticamente al costo del lavoro A decorrere dal periodo dimposta in corso al 31/12/2012, è deducibile dal reddito dimpresa lIRAP relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato, al netto delle deduzioni spettanti Sarà possibile presentare istanza di rimborso per la quota di IRAP divenuta deducibile con riferimento ai periodi dimposta precedenti quello in corso al 31/12/2012, purché non siano trascorsi 48 mesi dalla data di versamento dellIRAP stessa 44

5 5 Art. 3. Programmi regionali cofinanziati dai fondi strutturali È istituito un Fondo di compensazione per gli interventi volti a favorire lo sviluppo di 1.000 milioni di euro, in termini di sola cassa, per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, ripartito tra le singole regioni sulla base della chiave di riparto dei fondi strutturali 2007-2013 5

6 6 Art. 4. Detrazioni per interventi di ristrutturazione, di efficientamento energetico e per spese conseguenti a calamità naturali Dallimposta lorda si detrae un importo pari al 36% delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, limmobile sul quale sono effettuati interventi di Ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo Realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici Ricostruzione o ripristino di immobili danneggiati a seguito di eventi calamitosi La detrazione è ripartita in 10 quote annuali costanti nellanno di sostenimento delle spese e in quelli successivi 6

7 7 Art. 5. Introduzione dellISEE per la concessione di agevolazioni fiscali e benefici assistenziali, con destinazione dei relativi risparmi a favore delle famiglie Con decreto da emanare entro il 31/5/2012, sono riviste le modalità di determinazione dellISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) al fine di rafforzare la rilevanza degli elementi di ricchezza patrimoniale delle famiglie, nonché della percezione di somme esenti da imposizione fiscale Con il medesimo decreto sono individuate le agevolazioni fiscali e tariffarie, nonché i benefici assistenziali che, a decorrere dall1/1/2013, non sono più riconosciute ai soggetti in possesso di un ISEE superiore alla soglia individuata con il decreto stesso I risparmi derivanti da tale previsione normativa vengono assegnati al Fondo per le politiche sociali e destinati a interventi in favore delle famiglie numerose, delle donne e dei giovani 7

8 8 Art. 6. Equo indennizzo e pensioni privilegiate Ferma la tutela derivante dallassicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, sono abrogati gli istituti Dellaccertamento della dipendenza dellinfermità da causa di servizio Del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio Dellequo indennizzo Della pensione privilegiata Tale disposizione non si applica Al comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del decreto Ai procedimenti per i quali alla data di entrata in vigore del decreto non sia scaduto il termine di presentazione della domanda Ai procedimenti instaurabili dufficio per eventi occorsi prima della data di entrata in vigore del decreto 8


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