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PERSONALITA’ E CRIMINALITA’
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Francesco Rovetto Ord Psicologia Clinica e Psicofarmacologia
CdL Psicologia Università di Pavia Tel
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In gran parte il materiale seguente è tratto da una presentazione del Prof Lino Rossi in un corso di perfezionamento in Psicologia giuridica effettuato presso l’ Università di Parma
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COMPONENTI DELLA PERSONALITA’
Componenti di vulnerabilità individuale : Fattori diversi da persona a persona, psicologici o biologici, che spiegano la maggior o minor resistenza di ogni soggetto, a parità di condizioni ambientali, a commettere azioni contrarie alle norme. Tali componenti sono: il temperamento, la moralità, la reattività, l’intelligenza, i valori etici, capacità di sopportare frustrazioni, aggressività, tolleranza, ecc. Tutti dipendono dalla PERSONALITA’. Fondamentale dunque l’integrazione tra individuo e ambiente, tra fattori criminogeni endogeni ed esogeni.
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PERSONALITA’ E DELITTO
“Per ogni delinquente, per ogni delitto, sorge un problema: quale significato ha questo delitto? Come lo si può collocare nel quadro di quella personalità? Come si deve ritenere che abbiano agito i vari fattori che hanno agito da stimolo remoto o prossimo? Quale quadro si deve dare dello sviluppo della personalità in ordine alla preparazione remota o prossima e alla realizzazione dell’atto delittuoso?” (A. Gemelli).
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CONCETTO DI PERSONALITA’
PERSONALITA’: complesso delle disposizioni psichiche dell’uomo che si riflettono sul modo di reagire alla situazione esterna, di perseguire gli interessi, di soddisfare i bisogni, di raggiungere i fini; l’organizzazione dinamica degli aspetti cognitivi, affettivi e volitivi dell’uomo; l’insieme delle caratteristiche di ciascun individuo quali si manifestano nelle modalità del suo vivere sociale, nelle sue interrelazioni con il contesto; essa costituisce l’aspetto dinamico dell’esistenza dell’uomo. FONDAMENTALE LA REAZIONE DEL PROSSIMO AL MODO DI INTERAGIRE DI UN INDIVIDUO.
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TEMPERAMENTO e CARATTERE
TEMPERAMENTO: base innata ancorata alla struttura biologica della persona; l’insieme dei tratti generali che caratterizzano la costituzione fisiologica individuale di un soggetto. Esso risulta poco modificabile nel tempo. E’ la struttura più stabile della nostra personalità. CARATTERE: risultante dell’interazione tra temperamento e ambiente; e’ la componente più dinamica della personalità, in quanto si modifica nel tempo e con le esperienze della vita.
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PERSONALITA’ E DIRITTO
DIRITTO PENALE DEL FATTO: sorto dalla Scuola Classica; ciò che rileva ai fini giuridici è il TIPO DI REATO commesso, non il “tipo di soggetto” che ha commesso un certo reato. Rappresenta il massimo del garantismo ma anche della rigidità. Il trattamento uguale di situazioni diverse provoca disuguaglianza. Non consente l’adattamento della norma alla specificità del caso concreto. DIVIETO DI PERIZIA CRIMINOLOGICA (art. 220 c.p.p.) per stabilire la personalità dell’imputato.
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PERSONALITA’ E DIRITTO
DIRITTO PENALE DELL’AUTORE: richiama l’attenzione sul soggetto che ha commesso un reato e sulla sua PERSONALITA’. Esso rappresenta l’ideale di malleabilità ed elasticità, il massimo di adeguamento della norma generale al caso concreto. Potrebbe però prestarsi a strumentalizzazioni politiche allo scopo di eliminare soggetti socialmente indesiderati. Si rischierebbe di giudicare un soggetto “per ciò che è e non per ciò che ha fatto” .
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PERSONALITA’ E DIRITTO
DIRITTO PENALE MISTO: tiene conto sia del fatto reato che del suo autore; considera la personalità del reo ma solo in relazione al fatto reato, non come valutazione indipendente dal fatto stesso. E’ il miglior punto di incontro tra le esigenze garantiste e di certezza del diritto, e le esigenze di flessibilità e di adattabilità della norma giuridica al caso concreto.
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PERSONALITA’ E RESPONSABILITA’ INDIVIDUALE
Dialettica tra SCUOLA CLASSICA (libero arbitrio) e SCUOLA POSITIVA (determinismo). Alla base del nostro sistema penale vi è il principio di libero arbitrio: la punizione di un soggetto che ha commesso un’azione antigiuridica deve presumere una sua responsabilità per ciò che ha commesso, dunque deve presumere una libertà nella scelta delle sue azioni. Di qui la presunzione di CAPACITA’ di autodeterminarsi nelle proprie azioni (salvo dimostrazione contraria).
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PERSONALITA’ E RESPONSABILITA’
La responsabilità individualizzata deve tener conto della personalità del reo ma senza sconfinare nella c.d. “responsabilità per il modo di essere del reo”. La valutazione della responsabilità va sempre riferita ad un fatto specifico. “L’agente risponde pur sempre di un fatto determinato ma nei limiti in cui il reato e la sua concreta gravità gli appartengono e pertanto gli possano essere rimproverati” (Mantovani).
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PERSONALITA’ E CODICE PENALE
Articoli del c.p. nei quali ha rilevanza la personalità del reo: Art. 42 c.p.: coscienza e volontà Art. 43 c.p.: dolo, intenzione, volontà, previsione Art. 44 c.p.: volontà Art. 59 c.p.: conoscenza delle circostanze Art. 61 c.p.: motivi abbietti e futili Art. 62 c.p.: particolare valore morale, stato d’ira, suggestione, abitualità, professionalità, tendenza. Art. 85 c.p.: capacità di intendere e di volere Art. 88 c.p.: infermità, stato di mente Art. 89 c.p.: capacità di intendere e di volere grandemente scemata Art. 90 c.p.: stati emotivi e passionali
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PERSONALITA’ E CODICE PENALE 2
Art. 92 c.p.: ubriachezza volontaria o colposa Art. 93 c.p.: azione di sostanze stupefacenti Art. 94 c.p.: ubriachezza abituale Art. 97 c.p.: imputabilità di soggetti minori di 14 anni Art. 102 c.p.: abitualità Art. 103 c.p.: condotta e genere di vita del colpevole, dedizione al delitto Art. 105 c.p.: professionalità nel delitto Art. 108 c.p.: delinquente per tendenza, inclinazione al delitto, indole particolarmente malvagia Art. 133 c.p.: intensità del dolo e grado della colpa,
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PERSONALITA’ E CODICE PENALE 3
…capacità a delinquere, motivi a delinquere, carattere del reo, condotta di vita del reo, condizioni di vita individuale familiare e sociale. Art. 148 c.p.: infermità tale da impedire l’esecuzione della pena Art. 202 c.p.: persone socialmente pericolose Art. 203 c.p.: probabilità nella commissione di nuovi reati Art. 208 c.p.: riesame delle condizioni della persona sottoposta a misura di sicurezza Art. 224 c.p.: condizioni morali della famiglia in cui il minore è vissuto
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PERSONALITA’ E CODICE DI PROCEDURA PENALE
Art. 194 c.p.p.: personalità del reo e personalità della persona offesa Art. 220 c.p.p.: divieto di perizia psicologica Art. 236 c.p.p.: acquisizione documenti dai quali si può desumere la personalità Art. 274 c.p.p.: in tema di misure cautelari Art. 381 c.p.p.: in tema di arresto facoltativo Art. 47 O.P.: in tema di affidamento in prova al servizio sociale.
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PERSONALITA’ E PSICOLOGIA GIURIDICA
“Apparente” (o reale?) contraddizione tra: Art. 133 c.p.: il giudice deve tener conto della gravità del reato e della capacità a delinquere del colpevole desunta da…. E Art. 220 c.p.p.: Divieto di perizia psicologia al fine di determinare la personalità e il carattere del reo. La valutazione della personalità deve essere compiuta dal giudice stesso; tale principio è dovuto ad un retaggio derivato dalla convinzione che in assenza di patologie il giudice sia in grado di valutare la personalità di un soggetto senza necessità di ricorrere ad esperti.
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PERSONALITA’ E PSICOLOGIA GIURIDICA
“ Il legislatore, richiedendo l’indagine del giudice sulla personalità dell’imputato, è a posto con il precetto costituzionale ma non ha fiducia nella perizia psicologica e perciò nega l’approfondimento di quell’indagine oltre i limiti raggiungibili dalla cultura e dall’esperienza del giudice” (Corte Cost. n. 124 del 1970). Secondo alcuni la perizia psicologica violerebbe il principio di presunzione di innocenza ma se così fosse, la stessa cosa varrebbe per la perizia psichiatrica.
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PERSONALITA’ E PSICOLOGIA GIURIDICA
“Evidentemente lo domina [il legislatore] il pensiero che lo studio della personalità dell’imputato possa venir compiuto solo da chi abbia presente il carattere afflittivo e intimidatorio della pena con cui la finalità della rieducazione deve essere temperata. Non si esclude che la diffidenza verso la perizia psicologica sia discutibile di fronte allo sviluppo degli studi moderni sulla psiche ed è auspicabile che la norma sia aggiornata” (Corte Costituzionale 1970).
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PERSONALITA’ E PSICOLOGIA GIURIDICA
Al fine di ovviare al divieto espresso dall’art. 220 c.p.p. riteniamo legittima una valutazione non tanto sulla personalità del reo, quanto piuttosto sulla RELAZIONE che intratteneva con la vittima. Ciò costituirebbe un’analisi fondamentale al fine della comprensione della criminogenesi e della criminodinamica anche ai fini della valutazione della giusta pena, e nello stesso tempo non rischierebbe di violare il precetto previsto dall’art. 220 c.p.p.
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L’IMPUTABILITA’ Criteriologia di tipo PSICOPATOLOGICO puro: non sono imputabili coloro che soffrono di una malattia mentale diagnosticata e nosograficamente definita, indipendentemente dalla valutazione dell’incidenza di detta patologia sulla capacità di intendere e di volere. Criteriologia di tipo NORMATIVO puro: l’imputabilità di un soggetto dipende dall’effettiva e concreta capacità di intendere o di volere indipendentemente dalla causa o dalle cause cha hanno portato all’esclusione di detta capacità.
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L’IMPUTABILITA’ Art. 85 codice penale
In Italia il concetto di imputabilità è ancorato ad una criteriologia nosografica (nel senso che si richiede comunque la presenza di un’infermità) ma si tiene in considerazione anche quanto questa infermità abbia inciso sulla capacità d’intendere e di volere. In Italia vi è dunque una doppia valutazione in merito: Diagnosi di un’infermità Valutazione di quanto e come questa infermità abbia inciso o meno sulla capacità d’intendere o di volere al momento della commissione del fatto. Art. 85 codice penale
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L’IMPUTABILITA’ Tale sistema è stato in parte attenuato da una recente sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite (n del 8 marzo 2005) la quale ha posto l’attenzione non tanto sulle CAUSE quanto sugli EFFETTI dell’infermità. Tale sentenza infatti ha stabilito che anche i disturbi di personalità rilevano ai fini dell’imputabilità se hanno provocato effetti del tutto assimilabili ad una infermità vera e propria.
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L’IMPUTABILITA’ Cause di esclusione dell’imputabilità:
La minore età art. 97 c.p. Il vizio totale di mente art. 88 c.p. L’intossicazione cronica da alcool art. 95 c.p. L’intossicazione cronica da stupefacenti art. 95 c.p. Il sordomutismo (solo in alcuni casi) art. 96 c.p.
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L’IMPUTABILITA’ Cause di diminuzione dell’imputabilità: Vizio parziale di mente art. 89 c.p. Ubriachezza dovuta al caso fortuito o a forza maggiore art c. C.p. Azione di sostanze stupefacenti art. 93 c.p. Cronica intossicazione da alcool o da sostanze stupefacenti art. 95 c.p. Sordomutismo art. 96 c.p. Minore degli anni 18 art. 98 c.p.
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IMPUTABILITA’ E MINORE ETA’
Il nostro codice penale prevede che il minore degli anni 14 non è MAI imputabile; il maggiore degli anni 18 si presume imputabile salvo la dimostrazione di una delle cause di esclusione viste sopra (sempre che abbiano inciso sulla capacità d’intendere e di volere). Per il minore di età compresa tra i 14 e i 18 anni non vi può essere nessun tipo di presunzione, ma la sua capacità va verificata CASO PER CASO.
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IMPUTABILITA’ E INFERMITA’
INFERMITA’: concetto più ampio del concetto di malattia in quanto ricomprende, oltre ad essa, anche lo stato di debolezza residuato a malattia. Essa può essere definita come una forma patologica tale da rendere impossibile al soggetto qualsiasi vita di relazione. MALATTIA: concetto univoco in ambito medico-legale: lo costituiscono l’abnormità del fenomeno, il dinamismo del fattore causale, il conseguente disturbo disfunzionale, l’esigenza di prestazioni diagnostiche e terapeutiche.
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LA CAPACITA’ DI INTENDERE E DI VOLERE
Presupposti per l’imputabilità: CAPACITA’ DI INTENDERE: capacità di conoscere la realtà esterna e di rendersi conto del valore sociale, positivo o negativo, di tali accadimenti e degli atti che un soggetto compie. CAPACITA’ DI VOLERE: Attitudine di un soggetto ad autodeterminarsi, a determinarsi cioè in modo autonomo tra i motivi coscienti in vista di uno scopo, volendo ciò che l’intelletto ha giudicato di doversi fare e quindi adeguando il proprio comportamento alle scelte fatte.
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VIZIO TOTALE E PARZIALE DI MENTE
Art. 88 c.p. “Non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, era, per infermità, in tale stato di mente da escludere la capacità d’intendere o di volere” Art. 89 c.p. “Chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, era, per infermità, in tale stato di mente da scemare grandemente, senza escluderla, la capacità d’intendere o di volere, risponde del reato commesso, ma la pena è diminuita”.
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VIZIO TOTALE O PARZIALE DI MENTE
Oltre alla valutazione diagnostica dell’infermità, oltre alla valutazione della sua incidenza sulla capacità d’intendere o di volere al momento del fatto, occorre anche la valutazione del rapporto tra infermità e reato, nel senso che QUELLA PARTICOLARE INFERMITA’ DEVE AVER INCISO SU QUEL PARTICOLARE REATO. Es. soggetto affetto da delirio di gelosia che uccide il vicino convinto che sia l’amante della moglie, o lo stesso soggetto che emette assegni a vuoto.
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GLI STATI EMOTIVI E PASSIONALI
Art. 90 c.p. “Gli stati emotivi e passionali non escludono né diminuiscono l‘imputabilità” Articolo a nostro avviso “superfluo” visti gli articoli precedenti; in fase di abrogazione nel progetto di riforma del codice penale.
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LA CRONICA INTOSSICAZIONE DA ALCOOL E STUPEFACENTI
Art. 91 c.p. “Non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva la capacità d’intendere o di volere, a cagione di piena ubriachezza derivata da caso fortuito o da forza maggiore. Se l’ubriachezza non era piena ma era tuttavia tale da scemare grandemente, senza escluderla, la capacità d’intendere o di volere, la pena è diminuita”
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LA CRONICA INTOSSICAZIONE DA ALCOOL E STUPEFACENTI
Art. 92 c.p. “L’ubriachezza non derivata da caso fortuito o da forza maggiore non esclude né diminuisce l’imputabilità. Se l’ubriachezza era preordinata al fine di commettere un reato, o di prepararsi una scusa, la pena è aumentata”.
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LA CRONICA INTOSSICAZIONE DA ALCOOL E STUPEFACENTI
Art. 94 c.p. “Quando il reato è commesso in stato di ubriachezza e questa è abituale, la pena è aumentata. Agli effetti della legge penale è considerato ubriaco abituale chi è dedito all’uso di bevande alcooliche e in stato di frequente ubriachezza. L’aggravamento di pena stabilito nella prima parte di questo articolo si applica anche quando il reato è commesso sotto l’azione di sostanze stupefacenti da chi è dedito all’uso di tali sostanze”.
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LA CRONICA INTOSSICAZIONE DA ALCOOL E STUPEFACENTI
Art. 95 c.p. “Per i fatti commessi in stato di cronica intossicazione prodotta da alcool ovvero da sostanze stupefacenti, si applicano le disposizioni contenute negli artt. 88 e 89” [vizio totale e vizio parziale di mente].
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IL SORDOMUTISMO Art. 96 c.p. “Non è imputabile il sordomuto che, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva, per causa della sua infermità, la capacità di intendere o di volere. Se la capacità di intendere o di volere era grandemente scemata, ma non esclusa, la pena è diminuita.”
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LA PERICOLOSITA’ SOCIALE
DIFFERENZA TRA PENA E MISURA DI SICUREZZA STRUMENTALIZZAZIONE DI UNO STRUMENTO ALEATORIETA’ DEL CONCETTO DI PERICOLOSITA’ CAPACITA’ A DELINQUERE: motivi a delinquere, carattere del reo, vita del reo antecedente al reato, condotta del reo contemporanea o susseguente al reato, condizioni di vita (art. 133 c.p.). LA PROGNOSI DI RECIDIVA e la psicologia investigativa
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