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IL SOCIO E LA COOPERATIVA
Fa la cosa giusta IL SOCIO E LA COOPERATIVA
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La Repubblica e la Cooperazione
Art. 45 della Costituzione: (titolo III° - rapporti economici) “ La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata La legge ne promuove e favorisce l’incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità”
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Cos’è la Cooperativa? Associazione autonoma di persone che si uniscono volontariamente per rispondere alle proprie esigenze economiche, sociali e culturali ed alle proprie aspirazioni attraverso la creazione di una società a proprietà comune, controllata democraticamente E’ un’impresa fondata sulla gestione partecipata e democratica di un’attività economica Le cooperative sono società a capitale variabile con scopo mutualistico (art c.c.)
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I PRINCIPI COOPERATIVI
Porta aperta: adesione libera e volontaria Una testa un voto: controllo democratico dei soci Partecipazione economica dei soci: i soci contribuiscono equamente al capitale sociale Autonomia e indipendenza: sia dei soci che dell’impresa Educazione, formazione e informazione: nei confronti dei soci, dirigenti, personale, opinione pubblica Cooperazione tra cooperative: attraverso il movimento cooperativo nazionale, regionale e internazionale Interesse verso la comunità: le cooperative lavorano per lo sviluppo sostenibile della comunità
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La MUTUALITA’: una parola differente
E’ IL VANTAGGIO CHE I SOCI INTENDONO PERSEGUIRE MEDIANTE L’ADESIONE ALLA SOCIETA’ COOPERATIVA IL VANTAGGIO E’ RECIPROCO E SCAMBIEVOLE NELLA MUTUALITA’ SI CONCRETIZZA LO SCOPO SOCIALE IL VANTAGGIO NON E’ ESCLUSIVAMENTE DI TIPO ECONOMICO, PUO’ ESSERE DI TIPO PROFESSIONALE, SOCIALE, PUO’ CONSISTERE NELLA CONCRETA POSSIBILITA’ DI FRUIRE DI UN BENE O DI UN SERVIZIO
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ASSENZA DELLO SCOPO DI LUCRO: non significa non guadagnare……
Nella cooperativa lo scopo è mutualistico e quindi alternativo e diverso rispetto allo scopo di lucro, che invece è lo scopo dell’impresa “lucrativa” o capitalistica La definizione è “a contrario”: senza scopo di lucro, vuol dire che non si persegue la remunerazione di un investimento di capitale Non significa che le cooperative non devono produrre utili….se sono ben gestite, anzi, creano ricchezza
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LA DESTINAZIONE DEGLI UTILI
Gli eventuali utili e le riserve con questi costituite non sono divisibili tra i soci La riserva indivisibile infatti non è disponibile per i soci né durante la vita della cooperativa, né all’atto del suo scioglimento Una quota di utili può remunerare il capitale sottoscritto dal socio entro limiti stabiliti dalla legge e dallo statuto: questo è il “dividendo”
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QUANDO LA MUTUALITA’ E’ “PREVALENTE”
Si realizza quando lo scambio mutualistico caratterizza la prevalenza delle attività sociali: In questi casi: la cooperativa svolge la sua attività prevalentemente in favore dei soci, consumatori, fruitori di beni o di servizi Oppure la cooperativa si avvale, nello svolgimento della sua attività, prevalentemente dell’apporto lavorativo dei suoi soci La prevalenza della mutualità va dimostrata “conti alla mano” nel bilancio annuale Banche di Credito Cooperativo e Cooperative Sociali sono a mutualità prevalente per previsione di legge, vuol dire che non devono dimostrarlo
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SCOPO E OGGETTO SOCIALE
LO SCOPO: Causa contrattuale che giustifica l’adesione dei soci La sua natura è mutualistica, tende cioè a produrre un vantaggio reciproco e scambievole L’OGGETTO: Identifica l’attività economica esercitata In alcuni casi l’oggetto è “tipico”, cioè individuato e circoscritto dalla normativa (coop. sociali di tipo “A”)
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COSA DISTINGUE LA SOCIETA’ COOPERATIVA DA QUELLA LUCRATIVA ?
I soci perseguono un vantaggio economico, culturale o sociale Il socio “conta” perché è tale, non in base al capitale versato Utili e riserve sono indivisibili e in caso di scioglimento sono destinati a scopi di pubblica utilità I soci sono gestori e non proprietari del patrimonio cooperativo SOCIETA’ LUCRATIVA I soci perseguono la remunerazione dell’investimento di capitale Il socio “conta” in rapporto all’entità del capitale versato Gli utili e le riserve si possono dividere e sono disponibili per i soci in caso di scioglimento I soci sono proprietari del patrimonio sociale
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OBBLIGHI E DIRITTI DEI SOCI
Versare la quota sottoscritta Apportare il proprio contributo Rispettare lo statuto Rispettare i principi cooperativi Non esercitare concorrenza Partecipare ed esercitare il diritto di voto Partecipare agli organi di gestione Esercitare il controllo sugli organi
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I POTERI NELLA COOPERATIVA
AMMINISTRAZIONE: Spettano all’organo di amministrazione/gestione CONTROLLO: Spettano ai soci con diversa intensità secondo il modello gestionale prescelto Al collegio dei Sindaci se previsto ed eletto oppure se obbligatorio RAPPRESENTANZA: Spettano al presidente e/o a chi ne fa le veci
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LA DISCIPLINA DELLE COOPERATIVE SOCIALI Legge 381 dell’8 novembre 1991
La legge introduce un nuovo tipo di mutualità: cosiddetta “allargata” Introduce la figura del socio volontario Indica le categorie beneficiarie (persone svantaggiate – destinatari dei servizi) Stabilisce l’oggetto sociale (nelle “A”) Rafforza il controllo pubblico Rinvia alla legislazione regionale
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LE CARATTERISTICHE DELLA COOPERATIVA SOCIALE
Lo scopo mutualistico non è più soltanto “interno”, cioè limitato ai soci, ma è il perseguimento dell’”interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini” (art. 1 della legge 381/91) La mutualità pertanto va oltre la cerchia dei soci L’oggetto sociale può riguardare: A la gestione di servizi socio sanitari ed educativi B l’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati
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