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Incapacità legale e naturale
Situazioni nelle quali il soggetto non è in grado di valutare la portata dei propri atti
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Incapacità legale e naturale
È la legge che in presenza di determinate situazioni considera espressamente incapace il soggetto Relativa : il soggetto può compiere da solo gli atti di ordinaria amministrazione minore emancipato inabilitato Assoluta : il soggetto non può compiere alcun atto giuridico Minore non emancipato Interdetto legale Interdetto giudiziale NATURALE Il soggetto, pur essendo capace legalmente, compie atti giuridici in un momento di “incapacità d’intendere e di volere” L’incapacità d’intendere e di volere può dipendere da una causa permanente non ancora riconosciuta dal tribunale, oppure transitoria
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Condizioni per capacità d’agire
I requisiti per essere considerati “ capaci d’agire” sono: 1)maggiore età; 2)capacità d’intendere e di volere; 3)assenza di condanne ad una reclusione superiore ai 5 anni In presenza di situazioni d’incapacità, l’ordinamento giuridico predispone strumenti di tutela finalizzati ad evitare che da esse derivino conseguenze negative al soggetto
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capacità giuridica d’agire presupposto inizio contenuto
Esistenza di un essere umano Capacità d’intendere e di volere presupposto inizio nascita maggiore età Essere soggetto a diritti Compiere atti giuridici contenuto
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Tutela dell’incapace ( mancanza condizioni 1 e/o 2)
“ Generale e preventiva” Tutela estesa a tutte le possibili situazioni, prima che esse si verifichino concretamente “Speciale e successiva” Tutela estesa a situazioni specifiche, dopo che esse si siano verificate Presupposto Occasionale incapacità d’intendere e di volere Presupposto Stabile incapacità naturale Minore età Interdizione Inabilitazione Incapacità d’intendere e di volere
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Minore emancipato ( incap. relativa)
No potestà genitori Sì assistenza curatore Minore( almeno 16 anni) che ha contratto matrimonio Autorizzazione del Tribunale dei minori ( art. 84 C.C.), per “gravi motivi” Istanza dell’interessato Parere “ obbligatorio ma non vincolante” di P.M. genitori (o tutore) Curatore: di solito, coniuge ( se maggiorenne ed idoneo) Alternativa : genitore Minore emancipato: no soggezione a potestà dei genitori N.B. permanenza del minore emancipato in casa dei genitori ( ed assenza di mezzi sostentamento) obbligo di mantenimento per i genitori
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Inabilitato (incap. relativa)
Maggiorenne affetto da “parziale incapacità” ( condizioni psico – fisiche) soggetti Presupposti ( art. 415 C.C.) 1) Infermità mentale non grave ( no interdizione : vedi oltre) Pregiudizio economico per l’incapace e la sua famiglia ( considerando le condizioni economiche del soggetto) 2) Prodigalità e/o abuso abituale alcool e/ o stupefacenti 3)Sordomutismo e/o cecità dalla nascita o prima infanzia Assenza di educazione correttiva No esperienza adeguata No conoscenza completa realtà No autonomia completa
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Inabilitazione / Emancipazione
sì atti di ordinaria amministrazione atti straordinaria amministrazione : consenso curatore, autorizzazione giudice tutelare (tranne casi di minore importanza) assistenza curatore in giudizio sì esercizio impresa commerciale autorizzazione giudice inabilitato : no inizio, sì continuazione emancipato : sì inizio impresa, no assistenza curatore, piena capacità d’agire ( no donazioni)
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Inabilitazione / Emancipazione
Chiesta tramite ricorso al Tribunale diretto interessato coniuge persona stabilmente convivente parenti entro il quarto grado affini entro il secondo grado P.M. Tutore o curatore Annotazione atto di nascita Eventuale revoca ( cessazione causa incapacità) Maggiorenni ( o minori nell’ultimo anno di minore età) no maggiorenni si produce di diritto, dopo la celebrazione del matrimonio cessazione : compimento 18 anno d’età
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Minore età ( rappresentanza legale)
potestà genitori ( poteri e doveri atti a tutelare il minore: istruzione, formazione, educazione,ecc.) in alternativa, tutore ( nomina : giudice tutelare) atti patrimoniali (genitori o tutore) N.B. rappresentante legale : no atti “strettamente personali” ( matrimonio, testamento, riconoscimento figli naturali, ecc.) Rappresentante legale: azione nell’interesse ed in nome dell’incapace ( effetti giuridici nei confronti del rappresentato) ordin. ammin. : azione disgiunta genitori ( no autorizzazione giudiz.) straord. ammin. : azione congiunta genitori + autorizzazione giudice Atti compiuti da minore o da rappr. leg. senza autorizzazione giudiz.: annullabili ( salvo raggiro da parte del minore : art. 1426) Azione annullamento: minore o suo rappresentante; eredi o aventi causa del minore. Prescrizione : 5 anni dal compimento 18^ anno
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Minore età ( incapacità assoluta)
Cessazione: compimento 18 anni ( l. 39 / 1975) responsabilità penale ( 14 anni) N.B. eccezioni sì atti giuridici relativi al diritto d’autore ed alle opere dell’ingegno ( 16 anni) sì retribuzione, no disposizione di essa attività lavorative ( 15 anni, salvo eccezioni) sì riconoscimento figlio naturale; sì assenso a riconoscimento da parte di genitori naturali ( art. 250 c. 2) - n.b. 16 anni Matrimonio (16 anni) Sì opzione ora di religione Sì elettorato attivo e passivo organi scolastici sì interruzione di gravidanza, a prescindere dal parere di genitori o tutore ( assenso giudice tutelare; urgenza = semplice certificazione medica)
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Interdizione giudiziale ( incapacità assoluta)
soggetti Maggiorenni ( o “ minori emancipati” ; o minori nell’ultimo anno di “ minore età”) del tutto incapaci di provvedere ai propri interessi Presupposti (art. 414 C.C). Abituale e grave infermità di mente; Cecità o sordomutismo dalla nascita o dalla prima infanzia, in assenza di educazione adeguata( art. 415 c. 3) Totale incapacità di badare ai propri interessi e di formare (coscientemente)la propria volontà
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Interdizione giudiziale (tutela)
no atti giuridici ( ordin. e straordin. e ammin.) tutore ( nomina giudice tutelare ; compimento atti ord. amm: decisione autonoma; straord. amm : autorizz. giudice) atti compiuti da incapace, o dal tutore senza autotizzazione giudice ( se prevista) : annullabili Azione annullamento: tutore, interdetto, eredi, aventi causa Prescrizione : 5 anni da morte incapace o sentenza revoca interdizione
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Interdizione giudiziale ( procedura)
Chiesta tramite ricorso al Tribunale ( art. 417 C.C.) diretto interessato coniuge persona stabilmente convivente parenti entro il quarto grado affini entro il secondo grado P.M. Tutore o curatore Annotazione atto di nascita Eventuale revoca ( cessazione causa incapacità) Maggiorenni ( o minori nell’ultimo anno di minore età) Sì atti di ord. amm. che l’incapace può compiere da solo sentenza interdizione Sì atti di straord. amm. che l’incapace può compiere da solo inabilitazione
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