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PubblicatoSavino De simone Modificato 11 anni fa
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ASPETTI FISCALI E CONTABILI DELLA RICERCA INDUSTRIALE A CONTRATTO
ATTUALITA’, PROSPETTIVE E PROPOSTE ASSORICERCA ROMA – 14 LUGLIO 2006 STUDIO COMMERCIALE BELLANDI Tutti i diritti riservati ©
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I costi di Ricerca & Sviluppo La definizione del principio contabile 24 (1) In ragione della loro finalità, i costi di Ricerca & Sviluppo si distinguono in: costi per la ricerca di base; costi per la ricerca applicata o finalizzata ad uno specifico prodotto o processo produttivo; costi per lo sviluppo. STUDIO COMMERCIALE BELLANDI Tutti i diritti riservati ©
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I costi di Ricerca & Sviluppo La definizione del principio contabile 24 (2) La ricerca di base può essere definita come quell’assieme di studi, esperimenti, indagini e ricerche che non hanno una finalità definita con precisione, ma che è da considerarsi di utilità generica all’impresa. Produce costi di periodo, e quindi addebitati al conto economico dell’esercizio in cui sono sostenuti, poiché rientra nella ricorrente operatività dell’impresa quale supporto ordinario alla attività imprenditoriale della stessa. STUDIO COMMERCIALE BELLANDI Tutti i diritti riservati ©
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I costi di Ricerca & Sviluppo La definizione del principio contabile 24 (3) La ricerca applicata o finalizzata ad uno specifico prodotto o processo produttivo consiste, invece, nell’assieme di studi, esperimenti, indagini e ricerche che si riferiscono direttamente alla possibilità ed utilità di realizzare uno specifico progetto. Genera costi di ricerca e sviluppo che attengono a specifici progetti, e che possono essere dunque capitalizzati, a condizione che: Siano relativi ad un prodotto o processo chiaramente definito; Siano riferiti ad un progetto realizzabile, cioè tecnicamente fattibile, per il quale l’impresa possieda o possa disporre delle necessarie risorse; Siano ricuperabili tramite i ricavi che nel futuro si svilupperanno dall’applicazione del progetto stesso. STUDIO COMMERCIALE BELLANDI Tutti i diritti riservati ©
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I costi di Ricerca & Sviluppo La definizione del principio contabile 24 (4) Lo sviluppo è l’applicazione dei risultati della ricerca o di altre conoscenze possedute o acquisite in un progetto o programma per la produzione di materiali, strumenti, prodotti processi, sistemi o servizi nuovi o sostanzialmente migliorati, prima dell’inizio della produzione commerciale o dell’utilizzazione. STUDIO COMMERCIALE BELLANDI Tutti i diritti riservati ©
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Deducibilità delle spese relative a studi e ricerche (art. 108 T.U.I.R. 2006) Le spese relative a studi e ricerche sono deducibili nell’esercizio in cui sono state sostenute , ovvero in quote costanti nell’esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il quarto. Le quote di ammortamento dei beni acquisiti in esito agli studi e alle ricerche sono calcolate sul costo degli stessi diminuito dell’importo già dedotto. STUDIO COMMERCIALE BELLANDI Tutti i diritti riservati ©
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Rilevazione del credito di imposta (Art. 88 comma 3 T.U.I.R.)
I contributi riconosciuti nella forma del credito di imposta si considerano incassati nel momento e nella misura in cui il credito è effettivamente utilizzato per la compensazione delle imposte. STUDIO COMMERCIALE BELLANDI Tutti i diritti riservati ©
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Crediti di imposta non imponibili ai fini delle imposte dirette (art. 13 T.U.I.R. 2006) Il credito di imposta per assunzione di personale con dottorato di ricerca o specializzazione post-laurea da parte di PMI, imprese artigiane ecc., o per contratti di ricerca commissionati dalle stesse imprese ad università ed EPR, non costituiscono reddito imponibile e possono essere utilizzati per pagare IRPEF, IRES ed IVA. STUDIO COMMERCIALE BELLANDI Tutti i diritti riservati ©
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Detassazione investimenti in R&D (Art. 1 D.L. 269/2003)
E’ possibile dedurre dal reddito di impresa il 10% dei costi di ricerca e sviluppo iscrivibili tra le immobilizzazioni immateriali (principio contabile 24), aumentato del 30% dell’eccedenza di tali costi rispetto alla media del triennio precedente (questa deduzione spetta nel limite massimo del 20% della media dei redditi dei 3 esercizi precedenti, esclusi quelli in perdita). Gli investimenti devono risultare da apposito prospetto sezionale, sottoscritto dal legale rappresentante e devono essere certificati dal presidente del collegio sindacale o da un professionista abilitato. STUDIO COMMERCIALE BELLANDI Tutti i diritti riservati ©
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Deduzione per il rientro dei “cervelli” (Articolo 3 del D.L. 269/2003)
I redditi di lavoro dipendente o autonomo prodotti in Italia per lo svolgimento dell'attività di ricerca sono esclusi dalla formazione del valore della produzione netta ai fini Irap e sono imponibili per il 10 per cento ai fini delle imposte dirette. L'agevolazione spetta a condizione che per i ricercatori ricorrano le seguenti condizioni: siano in possesso di titolo di studio universitario o equiparato; siano stati stabilmente residenti all'estero; abbiano svolto documentata attività di ricerca per almeno due anni consecutivi presso università o centri di ricerca pubblici o privati; a partire dalla data di entrata in vigore della norma o entro i cinque anni successivi, decidano di voler svolgere la propria attività lavorativa in Italia e, conseguentemente, rientrino in Italia e diventino ivi fiscalmente residenti. STUDIO COMMERCIALE BELLANDI Tutti i diritti riservati ©
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Tassazione IRAP dei contributi (articolo 5 comma 3 della finanziaria 2003) Sono imponibili ai fini IRAP tutti i contributi per i quali non è prevista, dalle leggi istitutive degli stessi o da leggi speciali, una specifica esclusione dal calcolo dell’imposta. Fanno eccezione a tale principio i soli contributi correlati a componenti negativi non ammessi in deduzione, che risultano, comunque, sempre non imponibili. STUDIO COMMERCIALE BELLANDI Tutti i diritti riservati ©
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Deduzione dalla base imponibile IRAP per il personale addetto alla ricerca (Finanziaria 2005) (1) I soggetti di cui all’art.3, co.1, lett. a) b) c) d) ed e) del D.lgs. n.446/1997 possono dedurre i costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca di base, applicata e di sviluppo a condizione che sussista un’apposita attestazione di effettività dei costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca rilasciata nella forma richiamata dall’art.13 della L.140/1995 ovvero certificazione sottoscritta da uno seguenti soggetti: il presidente del collegio sindacale; un revisore dei conti o un professionista iscritto negli albi dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o dei consulenti del lavoro, in mancanza del collegio sindacale; il responsabile del centro di assistenza fiscale (CAF). una perizia giurata di un professionista competente in materia, attestante la congruità e la inerenza delle spese. STUDIO COMMERCIALE BELLANDI Tutti i diritti riservati ©
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Deduzione dalla base imponibile IRAP per il personale addetto alla ricerca (Finanziaria 2005) (2) Con propria risoluzione 57/E del 04 Maggio 2006, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che: la deducibilità spetta in relazione a tutti i costi sostenuti per tutto il personale addetto alla ricerca, sia di base che applicata, anche operante in regime di collaborazione, e comunque a prescindere dalla circostanza che il lavoratore operi sulla base di un particolare contratto di lavoro; la deduzione per il personale addetto alla ricerca e allo sviluppo spetta anche per le prestazioni rese dagli amministratori, nella misura in cui le stesse siano riferite alle competenze espletate dagli stessi nell’ambito della R&D; STUDIO COMMERCIALE BELLANDI Tutti i diritti riservati ©
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Deduzione dalla base imponibile IRAP per il personale addetto alla ricerca (Finanziaria 2005) (3) Con propria risoluzione 82/E del 16 Giugno 2006, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che: il riconoscimento dell’agevolazione non è subordinato alla circostanza che il risultato dell’attività di ricerca venga utilizzato direttamente dall’impresa per fini produttivi: la deduzione è consentita anche se la ricerca stessa costituisce proprio l’oggetto dell’attività tipica dell’impresa; la deduzione non è riconosciuta per il personale che - ancorché utilizzato da un’impresa che svolge esclusivamente attività di ricerca – sia effettivamente impiegato in mansioni relative a differenti funzioni aziendali (quali, ad esempio, amministrazione, finanza, logistica…); per i lavoratori che operano sia nell’ambito dell’attività di ricerca che in altri settori aziendali, infine, la deduzione potrà essere operata solo in relazione alle spese che, sulla base di oggettivi criteri di ripartizione, risultino riferibili alle competenze espletate da tali lavoratori nell’ambito della R&D. STUDIO COMMERCIALE BELLANDI Tutti i diritti riservati ©
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Deducibilità dei fondi destinati alla ricerca dal reddito di impresa (Finanziaria 2006) I soggetti IRES possono portare in deduzione gli importi erogati per favorire la ricerca, a favore di università, fondazioni universitarie pubbliche, enti di ricerca pubblici, fondazioni regolarmente riconosciute, enti di ricerca vigilati. Le somme erogate per tali finalità sono esenti da tasse e imposte indirette diverse dall’IVA e da diritti dovuti a qualunque titolo. Gli onorari notarili relativi agli atti di donazione fatti ai sensi della presente disposizione sono ridotti del 90%. STUDIO COMMERCIALE BELLANDI Tutti i diritti riservati ©
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Prospettive La ridefinizione del modello di finanziamento della ricerca pubblica, e delle modalità di incentivazione della ricerca industriale, dovranno passare attraverso: la defiscalizzazione degli oneri; l’ampliamento del numero di giovani ricercatori, cui destinare con finanziamenti e prestiti finalizzati; il nuovo credito di imposta per imprese che investono in ricerca applicata nell’alta tecnologia, in modo differenziato tra Nord e Sud del paese; adeguate forme di deducibilità fiscale delle spese di ricerca, per le nuove proposte di cultura tecnologica integrata con le potenzialità di uno sviluppo “globale”; l’incentivazione agli investimenti in ICT delle imprese, previa garanzia di affidabili meccanismi di verifica. STUDIO COMMERCIALE BELLANDI Tutti i diritti riservati ©
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Proposte per il futuro maggiorazione IVA a debito; superamento della previsione di perizia giurata ai fini IRAP per i laboratori riconosciuti; maggiore chiarezza, con previsione normativa inequivocabile, della esclusione dalla base imponibile IRAP dei contributi ottenuti nella forma del credito d’imposta. STUDIO COMMERCIALE BELLANDI Tutti i diritti riservati ©
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