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ITCG «Aterno-Manthonè»

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Presentazione sul tema: "ITCG «Aterno-Manthonè»"— Transcript della presentazione:

1 ITCG «Aterno-Manthonè»
Seminario di Formazione Professionale ITCG «Aterno-Manthonè» Pescara venerdì 13 gennaio 2012 L’attività negoziale delle istituzioni scolastiche per l’acquisizione di beni e servizi ai sensi del D.L.vo n. 163/2006 “Codice dei Contratti Pubblici” regole, procedure, competenze con riferimento specifico alle acquisizioni in economia ed all’adozione del relativo Regolamento d’istituto. Aspetti giuridico-applicativi della “Tracciabilità dei flussi Finanziari pubblici”, Legge n. 136/2010. DURC, CIG ,CUP. OIL e firma Digitale. Elaborazione e Presentazione a cura: dott. SALVATORE GALLO Esperto legislazione e normativa scolastica - Dirigente Nazionale ANQUAP Responsabile Ufficio Nazionale Contabilità ANQUAP - Componente Comitato Nazionale Gestione FNADA - Autore PAIS 1

2 Codice dei contratti pubblici
Il Codice dei Contratti Pubblici all’art. 121 dispone “… ai contratti pubblici aventi per oggetto lavori, servizi, forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, si applicano oltre alle disposizioni della parte I, della parte IV e della parte V, anche le disposizioni della parte II (contratti sopra soglia comunitaria), in quanto non derogate dalle norme del presente titolo…”. Ne consegue che la normativa del C.C.P trova applicazione per i contratti di valore sia sotto che sopra soglia di rilevanza europea. 2

3 Codice dei contratti pubblici
Ne consegue dunque che mentre in precedenza le II.SS.AA. potevano seguire le procedure ordinarie di contrattazione ex art. 34 del D.I. n.44/2001, pur essendo previsto anche il ricorso facoltativo alle norme della contabilità di Stato, con l’entrata in vigore del “Codice dei Contratti Pubblici” in data 1° luglio 2006 sussiste l’obbligo di adeguamento a tale normativa di matrice europea in ottemperanza al rispetto dei principi di “libera concorrenza” , “parità di trattamento”, “non discriminazione”, “trasparenza e pubblicità” pienamente recepiti e contemplati del predetto codice. 3

4 Codice dei contratti pubblici
Il Codice dei Contratti Pubblici che diventa un “Testo unico”, in quanto in esso confluisce tutta la normativa degli appalti sia al di sopra che al di sotto della soglia di rilevanza comunitaria, nel quale assume particolare rilevanza il principio della “concorrenzialità” che è caratterizzato da due aspetti fondamentali: 1) maggior rigore nella predeterminazione dei criteri di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 2) contraddittorio più articolato nella fase di verifica delle offerte “anomale”. 4

5 Codice dei contratti pubblici
La contabilità dello Stato antecedente alle prime direttive sugli appalti pubblici, si ispirava sostanzialmente a due principi: “CONVENIENZA AMMINISTRATIVA” ed “IMPARZIALITÀ” Oggi Il Codice dei Contratti Pubblici individua una stretta correlazione tra convenienza e concorrenza, dove la “concorrenza” ha valenza strumentale rispetto alla “convenienza” nel senso che attraverso la concorrenza si deve tendere a raggiungere la massima convenienza. “L’imparzialità” della “normativa di contabilità pubblica” tendeva a rendere impossibile la “collusione” tra l’Amministrazione, gli imprenditori ed i fornitori mentre oggi “l’imparzialità” del “Diritto Comunitario” tende alla: parità di trattamento, apertura dei mercati, possibilità per tutti gli operatori comunitari di accedere al mercato degli appalti, in modo da “abbattere il più possibile i costi attraverso la più ampia partecipazione” 5

6 Codice dei contratti pubblici
Ma quale è la soglia comunitaria? Come stabilire il valore di un contratto? L’art. 29 del Codice c.p. stabilisce che “Il calcolo del valore stimato degli appalti pubblici e delle concessioni di lavori o servizi pubblici è basato sull’importo totale pagabile al netto dell’IVA (valutato dalle stazioni appaltanti). NESSUN PROGETTO D’OPERA O D’ACQUISTO PUÒ ESSERE FRAZIONATO AL FINE DI ESCLUDERLO DALL’OSSERVANZA DELLE NORME. 6

7 Codice dei contratti pubblici
PROCEDURE DA ADOTTARE DEFINITO IL VALORE DEL CONTRATTO Valore di stima pari o superiore a € (Iva esclusa) bisogna seguire i sistemi di gara e le procedure previste e recepite nel “Codice dei contratti pubblici”. Valore di stima inferiore a € (Iva esclusa) bisogna fare riferimento a quanto previsto dal TITOLO II ( contratti sotto soglia comunitaria) art. 125 del codice stesso che prevede due diverse procedure, tenuto inoltre conto del disposto dell’art. 124 “… per i contratti sotto soglia non si applicano le norme di pubblicità e di comunicazione in ambito sopranazionale”: 1) mediante amministrazione diretta 2) mediante procedura di cottimo fiduciario (procedura negoziata in cui le acquisizioni avvengono con affidamento a terzi). 7

8 Codice dei contratti pubblici
VALORI DELLA SOGLIA INDIVIDUATI DALL’ U.E. In vigore dal 1°gennaio 2010 al 31 dicembre 2011 L’Unione Europea ogni due anni indica con proprio Regolamento la nuova soglia del valore, il Regolamento della Commissione Europea n del ha Indicato, a valere dal 1° GENNAIO 2010, le seguenti soglie al netto dell’iva per i contratti pubblici nei settori ordinari : 1) € per gli appalti di forniture e servizi aggiudicati dalle amministrazioni centrali dello Stato; 2) € per gli appalti di forniture e di servizi aggiudicati da altre stazioni appaltanti (vi rientrano le II.SS.AA.); 3) € per gli appalti e per le concessioni di lavori pubblici. Per il biennio 2010/2011 la soglia di riferimento da tener presente in fase di appalto di servizi e forniture dalle II.SS.AA. è pari a € 8

9 Codice dei contratti pubblici
VALORI DELLA SOGLIA INDIVIDUATI DALL’ U.E. In vigore dal 1°gennaio 2012 al 31 dicembre 2013 L’Unione Europea ogni due anni indica con proprio Regolamento la nuova soglia del valore, il Regolamento della Commissione Europea n. 1251/2011 del ha indicato a valere dal 1° GENNAIO 2012, le seguenti soglie al netto dell’iva per i contratti pubblici nei settori ordinari : 1) € per gli appalti di forniture e servizi aggiudicati dalle amministrazioni centrali dello Stato; 2) € per gli appalti di forniture e di servizi aggiudicati da altre stazioni appaltanti (vi rientrano le II.SS.AA.); 3) € per gli appalti e per le concessioni di lavori pubblici. Per il biennio 2012/2013 la soglia di riferimento da tener presente in fase di appalto di servizi e forniture dalle II.SS.AA. è pari a € 9

10 Codice dei contratti pubblici
PER LAVORI di valore pari o superiore a € e non superiore a € si procede all’affidamento mediante “cottimo fiduciario” nel rispetto dei principi di “trasparenza”, “rotazione”, “parità di trattamento” previa consultazione di “ALMENO 5 OPERATORI ECONOMICI” se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori predisposti dalla stazione appaltante stessa. PER LAVORI di valore inferiore a € è consentito “l’affidamento diretto” da parte del “responsabile del procedimento” (art. 125, comma 8); 10

11 Codice dei contratti pubblici
PER SERVIZI O FORNITURE di valore pari o superiore a € ma non superiore a € , si procede all’affidamento mediante “cottimo fiduciario” nel rispetto dei principi di “trasparenza”, “rotazione” e “parità di trattamento” previa consultazione di “ALMENO 5 OPERATORI ECONOMICI” se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori predisposti dalla stazione appaltante stessa. 11

12 Codice dei contratti pubblici
PER SERVIZI O FORNITURE di importo inferiore a € art.125 c. 11 è consentito “l’affidamento diretto” da parte del “responsabile del procedimento” (c 8). Il Codice prevede, inoltre, che l’affidatario di LAVORI, SERVIZI e FORNITURE in economia debba possedere seguenti requisiti: idoneità morale capacità tecnico-professionale capacità economico-finanziaria prescritti per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente. 12

13 Codice dei contratti pubblici CORRISPONDENTE SIGNIFICATO DECRIPTATO
ACRONIMO o DENOMINAZIONE CORRISPONDENTE SIGNIFICATO DECRIPTATO DURC Documento Unico di Regolarità Contributiva CIP Codice Identificativo Pratica CIG Codice Identificativo Gare CUP Codice Unico Progetto RSSA Responsabile Simog Stazione Appaltante SIMOG Sistema Informativo Monitoraggio Gare A.V.C.P. Autorità Vigilanza Contratti Pubblici -mail : C.P.V. Common Procurement Vocabulary -Vocabolario comune per appalti (designa la nomenclatura di riferimento per gli appalti pubblici ex Regolamento (CE) n.2195/2002, assicurando nel contempo la corrispondenza con le altre nomenclature esistenti) AUTORITÀ Autorità vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ex art.6 CANDIDATO Operatore che sarà invitato a presentare l’offerta OFFERENTE Operatore economico / Ditta che presenterà l’offerta STAZIONE APPALTANTE Istituzione Scolastica Autonoma che bandisce la gara RUP Responsabile Unico Procedimento ACCORDO L'accordo sugli appalti pubblici stipulato nel quadro dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round al livello internazionale OSSERVATORIO l'osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi forniture ex art.7 13

14 Codice dei contratti pubblici
TABELLA INDIVIDUAZIONE PROCEDURE di SCELTA del CONTRAENTE VALORE PROCEDURA CONTRATTI di VALORE INFERIORE a €.2000 (o al limite superiore fissato dal Consiglio di Istituto) N.B. Il limite fissato dal Consiglio dovrà comunque essere “rispettoso” del “costo complessivo” dell’attività svolta dalle singole scuole . ART. 34 del D.I. n. 44/2001 “NUOVO REGOLAMENTO CONTABILITÀ delle I.S.A.” CONTRATTI di VALORE SUPERIORE a €.2000 (o al limite superiore fissato dal Consiglio di Istituto) MA, IN OGNI CASO, INFERIORE a CONTRATTAZIONE ORDINARIA EX ART. 34 del D.I. n. 44/2001 14

15 Codice dei contratti pubblici
TABELLA INDIVIDUAZIONE PROCEDURE di SCELTA del CONTRAENTE VALORE PROCEDURA CONTRATTI di APPALTO di VALORE SUPERIORE a € MA INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA di € ART. 125 CODICE CONTRATTI PUBBLICI - AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA di “COTTIMO FIDUCIARIO” VALORE SUPERIORE Di € PROCEDURE di GARE STABILITE DAL CODICE CONTRATTI PUBBLICI La scelta della procedura più idonea da adottare spetta : al Consiglio d’Istituto per le materie espressamente affidategli dal D.I. n.44/2001. al Dirigente scolastico in tutti gli altri casi. 15

16 Codice dei contratti pubblici
GLOSSARIO UTILE AI FINI DEL CIG VECCHIA TERMINOLOGIA/NUOVA TERMINOLOGIA RIFERIMENTO ART. 54 DEL CODICE ART. DEL CODICE DEGLI APPALTI NORMATIVA NUOVA TERMINOLOGIA VECCHIA TERMINOLOGIA art art. 55 “procedure aperte” Tutte le procedure in cui un operatore può presentare un’offerta Pubblico incanto o asta pubblica Art. 3, c art. 55 “procedure ristrette” Le procedure alle quali ogni operatore economico può chiedere di partecipare ma dove possono presentare un’offerta soltanto gli operatori invitati dalle stazioni appaltanti (scuole) Licitazione privata 16

17 Codice dei contratti pubblici
GLOSSARIO UTILE AI FINI DEL CIG VECCHIA TERMINOLOGIA/NUOVA TERMINOLOGIA RIFERIMENTO ART. 54 DEL CODICE ART. DEL CODICE DEGLI APPALTI NORMATIVA NUOVA TERMINOLOGIA VECCHIA TERMINOLOGIA art. 3, c art. 58 “dialogo competitivo” La stazione appaltante dialoga con i candidati ammessi alla procedura al fine di trovare le soluzioni migliori e sulla base delle quali i candidati dovranno presentare le proprie offerte – Chiunque può chiedere di partecipare. Appalto concorso art.3 , c artt. 56 e 57 “procedure negoziate”: previa pubblicazione del bando di gara b) senza previa pubblicazione del bando di gara Sono le procedure in cui le stazioni appaltanti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni dell'appalto. Il cottimo fiduciario costituisce procedura negoziata. Trattativa privata 17

18 Codice dei contratti pubblici
La deliberazione del 3 novembre 2010 per l’attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, legge 23/12/2005 n.266 resa esecutiva con il D.P.C.M. 3/12/2010, in vigore dal 1°gennaio 2011, ha stabilito che:

19 Codice dei contratti pubblici
Articolo 2 Soggetti tenuti alla contribuzione 1. Sono obbligati alla contribuzione a favore dell’Autorità, nell’entità e con le modalità previste dal presente provvedimento, i seguenti soggetti pubblici e privati: a) le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori di cui agli articoli 32 e 207 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, anche nel caso in cui la procedura di affidamento sia espletata all’estero; b) gli operatori economici, nazionali e esteri, che intendano partecipare a procedure di scelta del contraente attivate dai soggetti di cui alla lettera a); c) gli organismi di attestazione di cui all’art. 40, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

20 Codice dei contratti pubblici Articolo 3 Esenzioni dalla contribuzione
1. Sono esentate dall’obbligo della contribuzione esclusivamente le seguenti fattispecie: a) i contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a euro per i soggetti di cui all’art. 2, lettera a); (STAZIONI APPALTANTI) b) i contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a euro per i soggetti di cui all’art. 2, lettera b). (OPERATORI ECONOMICI) Articolo 4 Entità della contribuzione 1. I soggetti di cui all’articolo 2, lettere a) e b), sono tenuti a versare a favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, con le modalità e i termini di cui all’articolo 5 del presente provvedimento, i seguenti contributi in relazione all’importo posto a base di gara:

21 Codice dei contratti pubblici
Importo a base di gara Stazioni Appaltanti Operatori Economici Inferiore a € Esente da € a € €. 30,00 da € a € €. 225,00 €. 20,00 da € a € €. 35,00 da € a € €. 375,00 €. 70,00 da € a € €. 80,00 da € a € €. 600,00 €. 140,00 da € a € €. 800,00 €. 200,00 da € in su €. 500,00

22 Codice dei contratti pubblici
PROCEDURA di Accreditamento AVCP PER APPALTI di SERVIZI E FORNITURE La stazione appaltante che intende avviare una procedura per lavori, opere pubbliche o acquisizione di forniture e servizi deve procedere ad una richiesta di accreditamento, tramite l’indirizzo Tale La richiesta deve essere inoltrata da un dipendente (o più dipendenti), che assumerà la figura di “Responsabile SIMOG stazione appaltante - RSSA” che dovrà provvedere all’inserimento del lotto (o dei lotti) che formano il bando di gara. Il RSSA, dopo la predetta registrazione, si potrà collegare con il SIMOG all’indirizzo e ricevere un numero identificativo che sarà denominato “ NUMERO di GARA” Per le gare suddivise in lotti ci sarà un CIG per ogni lotto con l’importo di contribuzione a carico degli operatori che parteciperanno , poi, alla gara. 22

23 Codice dei contratti pubblici
MODALITA’ di REGISTRAZIONE ALL’ ANAGRAFE PER L’ ACCESSO AI SERVIZI DELL’AUTORITÀ Procedura modulata in due fasi: ISCRIZIONE UTENTE - Collegarsi al sito fornire il proprio codice fiscale ed indirizzo di posta elettronica, compilare i vari campi e digitare una password di 4 caratteri. Il sistema in automatico invierà all’indirizzo di posta elettronica indicato nel passo precedente, la seconda parte della password, sempre di 4 caratteri, da aggiungere ai 4 inseriti in precedenza. Entro 72 ore dall’ora di invio dell’ accedendo all’apposito link indicato dal sistema si dovrà confermare l’iscrizione. In mancanza la richiesta di accreditamento sarà annullata in automatico dal sistema stesso. DICHIARAZIONE COLLABORAZIONI E PROFILI UTENTE - Completata la prima fase della registrazione, riaccedere al sito inserire di nuovo il proprio codice fiscale e la password di 8 caratteri, fornire il codice fiscale dell’Amministrazione utilizzando la funzione “gestione stazioni appaltanti”. 23

24 Codice dei contratti pubblici
A questo punto si visualizzerà una maschera contenente: il codice fiscale validato dall’ Agenzia delle Entrate; il nome dell’Amministrazione; l’elenco delle Stazioni Appaltanti già conosciute al sistema; - Se l’operatore individua la Stazione appaltante con cui lavora tra quelle note al sistema cliccherà sulla sua denominazione per confermare/aggiornare i dati presenti al sistema; - Se l’operatore non individua la Stazione appaltante con cui lavora tra quelle note al sistema utilizzerà la funzione “ Inserisci Nuovo” per inserirla . Una volta inseriti tutti i dati relativi alla Stazione appaltante di riferimento si deve indicare il ruolo rivestito dall’operatore all’interno di tale “Stazione”. Qualora fosse necessario inviare, a mezzo fax, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con allegata copia di in documento di riconoscimento in corso di validità si precisa che quest’ ultimo deve appartenere al legale rappresentante della Stazione Appaltante e non all’utente per il quale è richiesta l’abilitazione. 24

25 Codice dei contratti pubblici MODALITA’ di PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO
1) Tramite il “Servizio ON-LINE riscossione dei contributi” disponibile sul sito dell’Autorità (art.6) all’indirizzo con :. cartapostepay; conto Banco posta online; Banco posta impresa online; carta di credito Visa o Mastercard. Il servizio invierà in automatico una ricevuta scaricabile nella sezione “Archivio dei Pagamenti”. 2) Tramite versamento sul conto corrente postale nr – IBAN: IT 75 Y (BIC/SWIFT BPPII-TRRXXX) intestato a “AUT. CONTR. PUBB.” via Di Ripetta n.246 – ROMA – Cod. Fisc , con causale : 1) codice fiscale della stazione appaltante, 2) il numero della gara che identifica tutta la procedura. In questa seconda ipotesi di pagamento gli estremi del versamento dovranno essere comunicati sempre utilizzando il “servizio riscossione tributi”. N.B. Su tale sito è attiva l’area “pagamento cumulativo” che consente di poter effettuare il pagamento a saldo di tutte le gare pagabili, rispettando comunque “cadenza trimestrale” o inferiore. Per Informazioni: contact center : dal lunedì al venerdì – ore 08,00 / 18,00 25

26 Eseguiti tali adempimenti preliminari
Codice dei contratti pubblici Eseguiti tali adempimenti preliminari la stazione appaltante (I.S.A.) dovrà: riportare il CIG nell’avviso pubblico, nella lettera di invito o nella richiesta di offerta e naturalmente nel contratto e nel mandato; provvedere al versamento del contributo, ove previsto, entro 30 giorni dalla data di creazione della gara; restano escluse da tale obbligo, le gare delle I.S.A. di importo inferiore ad € 26

27 Codice dei contratti pubblici
Art. 81. Criteri per la scelta dell'offerta migliore (art. 53, direttiva 2004/18; art. 55, direttiva 2004/17; art. 19, - d.lgs. n. 358/1992; art. 21, legge n. 109/1994; art. 23, d.lgs. n. 157/1995; art. 24, d.lgs. n. 158/1995) 1. Nei contratti pubblici, fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative relative alla remunerazione di servizi specifici, la migliore offerta e' selezionata con il criterio del prezzo più basso o con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. 2. Le stazioni appaltanti scelgono, tra i criteri di cui al comma 1, quello più adeguato in relazione alle caratteristiche dell'oggetto del contratto, e indicano nel bando di gara quale dei due criteri sarà applicato per selezionare la migliore offerta. 3. Le stazioni appaltanti possono decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. 27

28 Codice dei contratti pubblici
Art. 82. Criterio del prezzo piu' basso (art. 53, direttiva 2004/18; art. 55, direttiva 2004/17;) Il prezzo più' basso, inferiore a quello posto a base di gara, è così determinato Il bando di gara stabilisce: a) se il prezzo più basso, per i contratti da stipulare a misura, è determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara ovvero mediante offerta a prezzi unitari; b) se il prezzo più basso, per i contratti da stipulare a corpo, è determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara ovvero mediante offerta a prezzi unitari. Per i contratti da stipulare, parte a corpo e parte a misura, il prezzo più basso è determinato mediante offerta a prezzi unitari. Le modalità applicative del ribasso sull'elenco prezzi e dell'offerta a prezzi unitari sono stabilite dal regolamento. 28

29 Codice dei contratti pubblici
Art. 83 Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 53, direttiva 2004/18; art. 55, direttiva 2004/17; art. 21, legge n. 109/1994; art. 19, d.lgs. n. 358/1992; art. 23, d.lgs. n. 157/1995; art. 24, d.lgs. n. 158/1995) 1. Quando il contratto e' affidato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il bando di gara stabilisce i criteri di valutazione dell'offerta, pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto, quali, a titolo esemplificativo: a) prezzo; b) qualità; c) pregio tecnico; d) caratteristiche estetiche e funzionali; e) caratteristiche ambientali, contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali dell'opera o del prodotto. 29

30 Codice dei contratti pubblici
Art. 83 Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 53, direttiva 2004/18; art. 55, direttiva 2004/17; art. 21, legge n. 109/1994; art. 19, d.lgs. n. 358/1992; art. 23, d.lgs. n. 157/1995; art. 24, d.lgs. n. 158/1995) f) il costo di utilizzazione e manutenzione; g) la redditività; h) il servizio successivo alla vendita; i) l'assistenza tecnica; l) la data di consegna ovvero il termine di consegna o di esecuzione; m) l'impegno in materia di pezzi di ricambio; n) la sicurezza di approvvigionamento; o) in caso di concessioni, altresì la durata del contratto, le modalità di gestione, il livello e i criteri di aggiornamento delle tariffe da praticare agli utenti. 30

31 Codice dei contratti pubblici
Art. 84 Commissione giudicatrice nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 21, legge n. 109/1994; art. 92, D.P.R. n. 554/1999) 1. Quando la scelta della migliore offerta avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione e' demandata ad una commissione giudicatrice, che opera secondo le norme stabilite dal regolamento. 2. La commissione, nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, e' composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. 3. La commissione e' presieduta di norma da un dirigente della stazione appaltante e, in caso di mancanza in organico, da un funzionario della stazione appaltante incaricato di funzioni apicali, nominato dall'organo competente. 4. I commissari diversi dal Presidente non devono aver svolto ne' possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta. 5. Coloro che nel biennio precedente hanno rivestito cariche di pubblico amministratore non possono essere nominati commissari relativamente a contratti affidati dalle amministrazioni presso le quali hanno prestato servizio. 31

32 Codice dei contratti pubblici
Art. 86 (2) (6) (18) Criteri di individuazione delle offerte anormalmente basse (art. 21, c. 1-bis, legge n. 109/1994; art. 64, c. 6 e art. 91, co 4, d.P.R. n. 554/1999; art. 19, d.lgs. n. 358/1992; art. 25, d.lgs. n. 157/1995; art. 25, d.lgs. n. 158/1995) 1.Nei contratti di cui al presente codice, quando il criterio di aggiudicazione e' quello del prezzo più basso le stazioni appaltanti valutano la congruità delle offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10%, arrotondato all'unita' superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media. 2.Nei contratti di cui al presente codice, quando il criterio di aggiudicazione e' quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, le stazioni appaltanti valutano la congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi. 32

33 Codice dei contratti pubblici
Art. 87 Criteri di verifica delle offerte anormalmente basse (art. 55, direttiva 2004/18; art. 57, direttiva 2004/17; art. 21, co. 1-bis, legge n. 109/1994; art. 19, d.lgs n. 358/1992; art. 25, d.lgs. n. 157/1995; art. 25, d.lgs. n.158/1995; art. unico, legge n. 327/2000) Quando un'offerta appaia anormalmente bassa, la stazione appaltante richiede all'offerente le giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo posto a base di gara, nonché , in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, relative agli altri elementi di valutazione dell'offerta, procedendo ai sensi dell'articolo 88. All'esclusione può provvedersi solo all'esito dell'ulteriore verifica, in contraddittorio . 33

34 Codice dei contratti pubblici
Art. 88. Procedimento di verifica e di esclusione delle offerte anormalmente basse (art. 55, direttiva 2004/18; art. 57, direttiva 2004/17; art. 21, legge n. 109/1994; art. 89, D.P.R. n. 554/1999) 1. La stazione appaltante richiede, per iscritto, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni, la presentazione, per iscritto, delle giustificazioni. 1-bis. La stazione appaltante, ove lo ritenga opportuno, può istituire una commissione secondo i criteri stabiliti dal regolamento per esaminare le giustificazioni prodotte; ove non le ritenga sufficienti ad escludere l'incongruità dell'offerta, richiede per iscritto all'offerente le precisazioni ritenute pertinenti . 34 34

35 Codice dei contratti pubblici
Art. 88. Procedimento di verifica e di esclusione delle offerte anormalmente basse (art. 55, direttiva 2004/18; art. 57, direttiva 2004/17; art. 21, legge n. 109/1994; art. 89, D.P.R. n. 554/1999) 2) All'offerente e' assegnato un termine non inferiore a cinque giorni per presentare per iscritto le precisazioni richieste; 3) Prima di escludere l'offerta, ritenuta eccessivamente bassa, la stazione appaltante convoca l'offerente con un anticipo non inferiore a tre giorni lavorativi e lo invita a indicare ogni elemento che ritenga utile. 4) Se l'offerente non si presenta alla data di convocazione stabilita, la stazione appaltante può prescindere dalla sua audizione. 35

36 Codice dei contratti pubblici
Art. 124 Appalti di servizi e forniture sotto soglia (D.P.R. n. 573/1994) Ai termini di ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte, e di comunicazione dei capitolati e dei documenti complementari, si applicano l’art. 70, comma 1 e comma 10, in tema di regole generali sulla fissazione dei termini e sul prolungamento dei termini, nonché gli articoli 71 e 72, e inoltre le seguenti regole: a) nelle procedure aperte, il termine per la ricezione delle offerte che decorre dalla pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana non puo'essere inferiore a quindici giorni. 36

37 Codice dei contratti pubblici
Art. 124 Appalti di servizi e forniture sotto soglia (D.P.R. n. 573/1994) b) nelle procedure ristrette, nelle procedure negoziate previa pubblicazione di un bando di gara, e nel dialogo competitivo, il termine per la ricezione delle domande di partecipazione, avente la decorrenza di cui alla lettera a), non può essere inferiore a sette giorni; c) nelle procedure ristrette, il termine per la ricezione delle offerte, decorrente dalla data di Invio dell'invito, non può essere inferiore a dieci giorni; 37

38 Codice dei contratti pubblici
Art. 124 Appalti di servizi e forniture sotto soglia (D.P.R. n. 573/1994) d) nelle procedure negoziate, con o senza bando, e nel dialogo competitivo, il termine per la ricezione delle offerte viene stabilito dalle stazioni appaltanti nel rispetto del comma 1 dell'articolo 70 e, ove non vi siano specifiche ragioni di urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni dalla data di invio dell'invito; e) nelle procedure aperte, nelle procedure negoziate previo bando e nel dialogo competitivo, quando del contratto e' stata data notizia con l'avviso di preinformazione, il termine di ricezione delle offerte può essere ridotto a dieci giorni e comunque mai a meno di sette giorni, decorrenti, nelle procedure aperte, dalla pubblicazione del bando e per le altre procedure, dalla spedizione della lettera d’invito. 38

39 Codice dei contratti pubblici
Art. 124 Appalti di servizi e forniture sotto soglia (D.P.R. n. 573/1994) f) nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara, quando l'urgenza rende impossibile rispettare i termini minimi previsti dal presente articolo, le stazioni appaltanti, purché indichino nel bando di gara le ragioni dell'urgenza, possono stabilire un termine per la ricezione delle domande di partecipazione, non inferiore a dieci giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e, nelle procedure ristrette, un termine per la ricezione delle offerte non inferiore a cinque giorni. 39

40 Codice dei contratti pubblici Lavori, servizi e forniture in economia
Art. 125 Lavori, servizi e forniture in economia L’istituto delle acquisizioni in economia, da parte delle Stazioni Appaltanti pubbliche, previsto e normato dal nostro ordinamento giuridico già immediatamente dopo l’unità d’Italia ( artt. 328, 329, 341, legge 28 marzo 1865 n. 2248; art. 67, R.D. 25 maggio 1865 n. 350), trova oggi la sua disciplina di riferimento nell’art. 125 del d.l.gs.163/2006 “Codice dei contratti pubblici” che prevede che esse possano essere esperite utilizzando due procedure, quella di amministrazione diretta o quella di cottimo fiduciario. 40

41 Codice dei contratti pubblici
Art. 125 Lavori, servizi e forniture in economia Amministrazione diretta L’amministrazione diretta,riferibile soprattutto all'esecuzione di lavori e di servizi, è la procedura attraverso la quale le acquisizioni vengono effettuate delle stazioni appaltanti, con materiali e mezzi propri, o appositamente acquistati o noleggiati, e con personale proprio o eventualmente assunto per l'occasione, sotto la direzione del responsabile del procedimento ai sensi di quanto disposto dall’art. 10 del Codice dei Contratti Pubblici. L'amministrazione diretta, si sostanzia, da un lato, attraverso organizzazione ed esecuzione di opere con personale legato da rapporto di lavoro subordinato alla stazione appaltante e, dall’altro, facendo ricorso alla provvista di materiali e mezzi da terzi. 41

42 Codice dei contratti pubblici
Art. 125 Lavori, servizi e forniture in economia Amministrazione diretta È dunque un sistema di acquisto di tipo misto, con una prima fase di tipo burocratico, per la realizzazione degli obiettivi, ed una seconda fase di tipo contrattuale, per l'acquisizione dei beni da impiegare. L’attività, in vista della sua realizzazione, fa capo al funzionario della pubblica amministrazione (nelle scuole il D.S.) competente ad organizzare le risorse umane e strumentali così diversamente assortite, mentre il rapporto con il personale proprio o appositamente assunto viene sottoposto alla disciplina dalle norme di legge in materia di lavoro subordinato. 42

43 Codice dei contratti pubblici
Art. 125 Lavori, servizi e forniture in economia Amministrazione diretta La acquisizioni di beni e/o servizi si formalizza con la stipula, in forma semplificata, di specifici contratti con i fornitori quali ad esempio la compravendita o la somministrazione. Il ricorso all'amministrazione diretta per quanto attiene le forniture è, invece, molto infrequente Tuttavia tale procedura è esperibile. 43

44 Codice dei contratti pubblici Lavori, servizi e forniture in economia
Art. 125 Lavori, servizi e forniture in economia Cottimo fiduciario Il cottimo fiduciario è la procedura attraverso la quale le acquisizioni di beni e servizi avvengono mediante affidamento a terzi, siano essi imprese o singoli contraenti. La vigente normativa configura e definisce il cottimo fiduciario quale procedura negoziata, in cui le acquisizioni avvengono mediante affidamento a terzi, che viene adottata per particolari tipologie di lavori la cui individuazione rientra nella competenza di ciascuna stazione appaltante. 44

45 Codice dei contratti pubblici Lavori, servizi e forniture in economia
Art. 125 Lavori, servizi e forniture in economia Cottimo fiduciario Nel cottimo fiduciario assume risalto il fatto che l’accordo tra il funzionario dell’amministrazione pubblica e il terzo contraente di fiducia dallo stesso prescelto rivesta, non solo, i tratti i caratteristici sostanziali dell’appalto così come previsto e regolato dall’ art c.c. ma, anche, quelli propri del diritto comunitario dal quale trae diretta ispirazione ed origine il testo dei commi 6,7,8 e 9 dell’art.3 del d.lgs 163/2006 ”Codice dei Contratti Pubblici”. 45

46 Codice dei contratti pubblici Lavori, servizi e forniture in economia
Art. 125 Lavori, servizi e forniture in economia Cottimo fiduciario La differenza tra il cottimo fiduciario e gli appalti pubblici ordinari consiste, soprattutto, nelle modalità di aggiudicazione, giacché la scelta della controparte privata, in base alla “fiduciarietà” che la connota, è affidata alla valutazione del funzionario incaricato che non è obbligato a ricorrere a procedure concorsuali. Attraverso l’utilizzo di questo strumento contrattuale Il cottimista dal canto suo si obbliga, contro un corrispettivo, ad eseguire l’opera richiestagli provvedendo all’organizzazione dei mezzi necessari e assumendone il relativo rischio d’impresa. 46

47 Codice dei contratti pubblici Lavori, servizi e forniture in economia
Art. 125 Lavori, servizi e forniture in economia Chiarito dunque che sussistono due distinte modalità di acquisizione in economia quali l’amministrazione diretta ed il cottimo fiduciario, si deve rispetto alla loro applicabilità distinguere tra : Lavori eseguibili in economia Acquisizioni in economia di forniture e servizi 47

48 Codice dei contratti pubblici
Art. 125 Lavori, servizi e forniture in economia Lavori eseguibili in economia A norma dell’art. 125 comma 5, d.lgs. 163/06, i lavori eseguibili in economia non possono superare importi superiori ad € ,00 e vengono individuati, da ciascuna stazione appaltante, in base alle proprie competenze specifiche tra categorie generali previste dallo stesso articolo del codice. 48

49 Codice dei contratti pubblici
Art. 125 Lavori, servizi e forniture in economia Lavori eseguibili in economia In caso di ricorso all’amministrazione diretta la stazione appaltante provvede direttamente all’esecuzione del lavoro assumendo operai o utilizzando il proprio personale , mentre se utilizza la procedura del cottimo fiduciario stipula direttamente accordi con ditte di fiducia. I contratti stipulati per entrambi gli istituti, in forma semplificata, hanno la nota comune che originano e vengono eseguiti attraverso un responsabile unico del procedimento , cui compete la diretta responsabilità dell’esecuzione del contratto , che impegna se stesso come persona fisica, non solo come organo della Stazione Appaltante la quale con l’esecuzione dei lavori in economia tende a garantire una sua più diretta e puntuale partecipazione alla loro realizzazione. 49

50 Codice dei contratti pubblici
Art. 125 Lavori, servizi e forniture in economia Lavori eseguibili in economia Concludendo, secondo quanto previsto e regolato dal comma 8 dell’art. 125 del Codice dei contratti pubblici, quando il valore dei lavori da affidare in economia è di importo pari o superiore a € ,00 e non superiore ad € ,00, l’affidamento deve avvenire secondo la procedura sopra descritta del cottimo fiduciario; quando invece il valore dei lavori da affidare in economia è di importo inferiore a € ,00, è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento. 50

51 Codice dei contratti pubblici
Art. 125 Lavori, servizi e forniture in economia Acquisizioni in economia di forniture e servizi Anche in caso di acquisizione in economia di beni e servizi, analogamente a quanto previsto per i lavori, la stazione appaltante può utilizzare le procedure dell’ amministrazione diretta o del cottimo fiduciario. L’acquisizione mediante amministrazione diretta di servizi e forniture, in mancanza di una disposizione che ponga un limite di valore analoga a quella specificamente prevista per i lavori dall’ art.125 comma 5 secondo capoverso Codice dei contratti pubblici, deve ritenersi applicabile fino alla soglia di rilevanza comunitaria. 51

52 Codice dei contratti pubblici
Art. 125 Lavori, servizi e forniture in economia Acquisizioni in economia di forniture e servizi L’art. 125, comma 9, dispone originariamente che “…le forniture e i servizi in economia sono ammessi per importi inferiori a € ,00 per le amministrazioni aggiudicatrici di cui all’art. 28, comma 1, lettera a, (amministrazioni centrali dello Stato: Presidenza del Consiglio, Ministeri, Consip, etc.), e per importi inferiori a € ,00 per le altre stazioni appaltanti di cui all'articolo 28, comma 1, lettera b,(es. Istituzioni scolastiche autonome). Tali soglie sono adeguate in relazione alle modifiche delle soglie previste dall'articolo 28, con lo stesso meccanismo di adeguamento previsto dall'articolo 248 ”. 52

53 Codice dei contratti pubblici
Art. 125 Lavori, servizi e forniture in economia Acquisizioni in economia di forniture e servizi Il Regolamento della Commissione Europea n.1177 del 30 novembre 2009, ha indicato per il periodo 1° GENNAIO DICEMBRE 2011, quindi per il biennio 2010/2011 la soglia di riferimento da tener presente in fase di appalto di servizi e forniture dalle Scuole è pari a € ,00. 53

54 Codice dei contratti pubblici
Art. 125 Lavori, servizi e forniture in economia Acquisizioni in economia di forniture e servizi L’art.125, comma 10, dispone da un lato, che per beni e servizi é ammessa l’acquisizione in relazione all'oggetto ed ai limiti di importo delle singole voci di spesa preventivamente individuate con provvedimento di ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche esigenze e, dall’altro, che Il ricorso alle acquisizioni in economia é altresì consentito in ipotesi da esso specificamente previste . 54

55 Codice dei contratti pubblici
Art. 125 Lavori, servizi e forniture in economia Acquisizioni in economia di forniture e servizi Il sistema di acquisizione in economia di servizi e forniture è caratterizzato da due elementi sostanziali: 1) il limite massimo della spesa; 2) la definizione precisa delle prestazioni che possono essere acquisite mediante detta procedura. Pertanto, si può correttamente procedere alle acquisizioni in economia, a condizione di rispettare i limiti di valore e di rientrare nell’ambito degli oggetti definiti da apposito provvedimento dell’amministrazione, e per i quali sia dimostrabile inoltre che detti oggetti siano “per loro natura” suscettibili di acquisizione in economia. 55

56 Codice dei contratti pubblici
Art. 125 Lavori, servizi e forniture in economia Acquisizioni in economia di forniture e servizi Il provvedimento di cui all’art. 125, c.10, che elenca gli oggetti e i limiti di importo delle singole voci di spesa con riguardo alle specifiche esigenze della S.A. in base alle quali acquisire in economia beni e servizi, è un atto di carattere regolamentare che deve individuare tali fattispecie prima che si proceda all’acquisto. Tale atto assume, di norma, la forma del regolamento interno (cd. regolamento economale), tramite il quale viene individuato l’oggetto delle prestazioni affidabili in economia. Anche le scuole stazioni appaltanti, dovranno redigere un Regolamento interno per rispettare le norme dal Codice dei Contratti, prima di porre in essere le procedure relative agli affidamenti in economia di forniture e servizi. 56

57 Codice dei contratti pubblici
Art. 125 Lavori, servizi e forniture in economia Acquisizioni in economia di forniture e servizi Il comma 11 dell’art. 125, al primo punto, stabilisce che per servizi o forniture di importo pari o superiore a € e fino alle soglie comunitarie, le stazioni appaltanti procedano all'affidamento mediante cottimo fiduciario Sempre il comma 11 dell’art. 125, al secondo punto, analogamente a quanto previsto per i lavori al comma 8, prescrive letteralmente che per le forniture ed i servizi di importo inferiore a € le stazioni appaltanti possono procedere all’affidamento diretto attraverso l’attività del responsabile del procedimento. Il punto m-bis dell’art. 4 della legge 12 luglio 2011,n,106 di conversione del D.L. 13 maggio 2011,n.70 (c.d. Decreto Sviluppo) modifica tale disposizione stabilendo che «all’art.125, comma 11 , primo e secondo periodo, le parole «ventimila euro» sono sostituite dalle seguenti «quarantamila euro». 57

58 Codice dei contratti pubblici
Art. 125 Lavori, servizi e forniture in economia Acquisizioni in economia di forniture e servizi Letta tale norma appare corretto desumere che anche le scuole quali stazioni appaltanti, in caso di acquisizioni in economia di forniture e servizi di importo inferiore a € , possano procedere all’affidamento diretto da parte del D.S. responsabile del procedimento. Il D.S. può anche in questi casi delegare la funzione di responsabile del procedimento ad uno dei suoi collaboratori o al Direttore SGA. 58

59 Codice dei contratti pubblici
Art. 125 Lavori, servizi e forniture in economia Acquisizioni in economia di forniture e servizi Il D.S.G.A assolve, comunque, al compito di svolgere l’attività istruttoria ( art. 32 D.I. 44/01 ). Anche per servizi e forniture affidati con procedura di cottimo fiduciario il contraente privato, così come nel caso di cottimo fiduciario relativo a lavori, deve essere in possesso dei requisiti di capacità tecnico- professionale ed economico-finanziaria prescritti per prestazioni di pari importo affidate mediante gare ad evidenza pubblica. 59

60 Documento Unico di Regolarità Contributiva
DURC…Istruzioni per l’uso… D.U.R.C. Documento Unico di Regolarità Contributiva istituito dall’art.9 del D.L.vo n.124/2004 Certifica l'avvenuto versamento dei contributi da parte dei soggetti obbligati agli istituti previdenziali, assistenziali ed assicurativi (Inps, Inail e Casse Edili). 60

61 DURC…Istruzioni per l’uso…
D.P. R. n. 207 del 5 ottobre 2010 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “ Il Regolamento è entrato in vigore l’8 giugno 2011 Nell’ambito del titolo II – Tutela dei lavoratori e regolarità contributiva - il legislatore ha riservato alla materia del DURC una specifica trattazione contenuta nell’articolo 6.

62 DURC…Istruzioni per l’uso…
L’art. 6, comma 1, Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 definisce il DURC come “il certificato che attesta contestualmente la regolarità di un operatore economico per quanto concerne gli adempimenti INPS, INAIL, nonché Cassa Edile per i lavori, verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento”. 62

63 DURC…Istruzioni per l’uso…
L’art. 3, comma 22, del Codice dei contratti precisa che è individuato operatore economico “l'imprenditore, il fornitore e il prestatore di servizi o un raggruppamento o consorzio di essi.” sia esso persona fisica o persona giuridica, che sia parte di un rapporto contrattuale con la P.A. obbligato ai fini del rilascio del DURC sia all’ iscrizione nei confronti degli Enti previdenziali che delle Casse edili . 63 63

64 DURC…Istruzioni per l’uso…
Il DURC, attesta contestualmente la situazione contributiva nei confronti di più enti quando il soggetto, per il quale si effettua la verifica della regolarità, è contemporaneamente iscritto ad almeno 2 degli Enti tenuti al rilascio del documento stesso. In casi particolari il termine “DURC” è utilizzato anche con riferimento alla regolarità contributiva di un soggetto tenuto all’iscrizione presso un solo Istituto previdenziale. 64

65 DURC…Istruzioni per l’uso…
In queste ipotesi, non può essere utilizzato il servizio on-line di richiesta DURC , ma deve essere acquisita : una singola certificazione di regolarità contributiva rilasciata dall’ente presso il quale il soggetto è iscritto; ed un’attestazione di non sussistenza dell’obbligo all’iscrizione rilasciata dall’ente presso il quale il soggetto dichiara di non avere l’obbligo di iscrizione. 65

66 DURC…Istruzioni per l’uso…
L'OBBLIGO, NELL'AMBITO DELLE PROCEDURE DI APPALTO, PER IMPRESE E AUTONOMI, SCATTA IN CASO DI: - APPALTI DI OPERE, SERVIZI E FORNITURE; - SUBAPPALTI; - LAVORI PRIVATI DELL'EDILIZIA SOGGETTI AL RILASCIO DELLA CONCESSIONE EDILIZIA; - ACCESSO E SOVVENZIONI COMUNITARIE PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI; - FRUIZIONE DI BENEFICI NORMATIVI E CONTRIBUTIVI CONNESSI AL VERSAMENTO DELLA CONTRIBUZIONE PER I LAVORATORI DIPENDENTI. 66

67 DURC…Istruzioni per l’uso…
LA NOTA DEL MEF  - DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO, DEL 7 MAGGIO 2009, INDIRIZZATA  A TUTTE LE RAGIONERIE TERRITORIALI ED AI REVISORI DEI CONTI PRESSO LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE CONFERMAVA L’OBBLIGATORIETÀ DEL DURC PER TUTTI I FORNITORI CHE CONTRATTAVANO CON LA P.A., ANCHE PER ACQUISTI DI MODESTA ENTITÀ, MA NON CHIARIVA LA MISURA DELL’IMPORTO AL DI SOTTO DEL QUALE LA FORNITURA DEVESSE CONSIDERARSI DI MODESTA ENTITÀ, LIMITANDOSI A STABILIRE  CHE PER LE FORNITURE DI MODESTA ENTITÀ NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI CONTRAENTI CON L’AMMINISTRAZIONE,  IN LUOGO DEL DURC, FOSSE POSSIBILE ACQUISIRE UNA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DELL’ART.46, C.1, LETT. P, DEL DPR. N.445/2009. 67

68 DURC…Istruzioni per l’uso…
68

69 APPARE CORRETTO DUNQUE DEDURRE CHE PER LE II.SS.AA.
DURC…Istruzioni per l’uso… APPARE CORRETTO DUNQUE DEDURRE CHE PER LE II.SS.AA. AI FINI DEL DURC SIANO DA ESCLUDERE SOLO LE MINUTE SPESE EFFETTUATE DAL D.S.G.A. AI SENSI DELL’ART. 17, D.I. n.44/2001. 69

70 DURC…Istruzioni per l’uso…
L’art.16 bis,  comma 10, D.L. 29 novembre 2008 n.185, convertito nella L. 28 gennaio 2009 n.2, ha stabilito che le stazioni appaltanti pubbliche debbano acquisire d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il DURC dagli enti/istituti abilitati   al   rilascio   in tutti i casi richiesti dalla legge. La nota INAIL prot. n del chiarisce che, in sede di svolgimento delle attività negoziali, l’obbligo di richiesta ed acquisizione del DURC grava anche sulle II.SS.AA. intese quali stazioni appaltanti “che bandiscono la gara” che, dunque, non possono “pretendere” dall’ offerente e/o dal fornitore la presentazione del DURC ai fini della relativa liquidazione. 70

71 DURC…Istruzioni per l’uso…
- L’articolo 6, comma 3, Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 ribadisce e specifica che le “amministrazioni aggiudicatrici” devono richiedere d’ufficio il DURC per i contratti pubblici. - Per questi soggetti, tenuti a richiedere il DURC d’ufficio in via telematica, INAIL, INPS e Casse edili rilasciano apposita abilitazione per l’accesso al servizio on-line. 71

72 DURC…Istruzioni per l’uso…
il DURC è obbligatorio per le II.SS.AA. per: appalti pubblici di lavori, servizi e forniture disciplinati dal D.Lgs. n.163/2006; iscrizione in elenchi ufficiali di fornitori o di prestatori di servizi delle pubbliche Amministrazioni; verifica dell’idoneità tecnico-professionale dell’impresa affidataria in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D.L.81/2008 – Art. 90). 72

73 DURC…Istruzioni per l’uso…
il DURC è obbligatorio per le II.SS.AA. per: Articolo 6, comma 3, Regolamento - obbligo di acquisizione DURC per : a) la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all'articolo 38, comma 1, lettera i), del Codice in ordine all’assenza di “violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali” b) l‘aggiudicazione definitiva del contratto ai sensi dell'articolo 11, comma 8, del Codice,“aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti” 73

74 DURC…Istruzioni per l’uso…
il DURC è obbligatorio per le II.SS.AA. per: Articolo 6, comma 3, Regolamento - obbligo di acquisizione DURC per : c) la stipula del contratto d) il pagamento degli stati avanzamento lavori (SAL) o delle prestazioni relative a servizi e forniture (fatture) e) il certificato di collaudo, il certificato di regolare esecuzione, il certificato di verifica di conformità, l'attestazione di regolare esecuzione, il pagamento del saldo finale. 74

75 DURC…Istruzioni per l’uso…
il DURC è obbligatorio per le II.SS.AA. per: Art. 6, comma 3, Regolamento - obbligo di acquisizione DURC : - deve essere acquisito un DURC per ogni singolo contratto pubblico e, all’interno di questo, un DURC per ciascuna delle fasi sopra riportate - C.M. n. 35/2010. - il DURC deve sempre essere richiesto dalla stazione appaltante pubblica, nelle ipotesi a) e b), selezionando l’apposita tipologia “verifica di autodichiarazione” e indicando, quale data alla quale effettuare la verifica di regolarità, quella della dichiarazione sostitutiva prodotta dal concorrente in fase di selezione. 75

76 DURC…Istruzioni per l’uso…
il DURC è obbligatorio per le II.SS.AA. per: Articolo 6, comma 3, Regolamento - obbligo di acquisizione DURC per : - Il DURC ulteriore deve essere richiesto solo nell’ipotesi in cui siano trascorsi più di tre mesi dal DURC emesso precedentemente per “verifica dell’autodichiarazione” poiché il DURC precedentemente emesso ha cessato il suo periodo di validità. - La regolarità deve essere accertata nel DURC alla data di conclusione dell’istruttoria divenendo irrilevante la data eventualmente indicata nella richiesta. 76

77 DURC…Istruzioni per l’uso…
Legge 12 luglio 2011, n. 106 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 Semestre Europeo -Prime disposizioni urgenti per l'economia - (G.U. n. 160 del 12 luglio 2011) art.4, c. 14-bis. Per i contratti di forniture e servizi fino a ventimila euro stipulati con la pubblica amministrazione e le società in house, i soggetti contraenti possono produrre una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera p), del testo unico di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in luogo del documento di regolarità contributiva. Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare controlli periodici sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell'articolo 71 del medesimo testo unico di cui al D.P.R. n. 445 del 2000.

78 DURC…Istruzioni per l’uso…
Le scuole, dunque, quali Stazioni Appaltanti pubbliche possono accettare, dalle ditte individuate quali destinatarie di contratti di forniture e servizi fino a € , dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta, ai sensi art. 46, c. 1, lett. p, D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, dal legale rappresentante che ne assume così tutte le responsabilità rilevanti ai fini civili e penali in caso di falsità o mendacia, attestante la regolarità contributiva, senza dover necessariamente attendere il DURC per procedere al pagamento. Le Scuole hanno comunque l’obbligo di procedere a effettuare controlli periodici sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi art. 71 D.P.R. n. 445 del 2000.

79 DURC…Istruzioni per l’uso…
il DURC è obbligatorio per le II.SS.AA. per: Articolo 6, comma 3, Regolamento - obbligo di acquisizione DURC : - Per inadempienze contributive accertate in fase istruttoria, si deve invitare il soggetto a regolarizzare la propria posizione contributiva qualunque sia l’entità dell’irregolarità, per non escludere un concorrente per irregolarità “lievi”. - Per DURC richiesto precedentemente alla presentazione delle offerte, non essendo presente una dichiarazione sostitutiva, il soggetto può sempre regolarizzare la propria posizione prima dell’emissione del certificato. - Per quanto riguarda l’INAIL, il controllo della corrispondenza tra i rischi assicurati e l’attività oggetto dell’appalto presuppone che le lavorazioni, oggetto della classificazione del rischio, siano esercitate e, quindi, che il contratto sia in fase di esecuzione. Tale verifica dunque va effettuata solo per i DURC richiesti per SAL o fatture relative a forniture e servizi. 79

80 DURC…Istruzioni per l’uso…
Per le forniture CONSIP, le II.SS.AA. non acquisiscono il DURC all’atto dell’adesione alle convenzioni, ma devono provvedere alla richiesta all’ atto del pagamento della fattura emessa dall’ aggiudicatario della gara bandita dalla CONSIP; analogamente si procederà in caso di utilizzo del mercato elettronico. 80

81 DURC…Istruzioni per l’uso…
Il DURC per i LIBERI PROFESSIONISTI, che non sono soggetti alla gestione previdenziale dell’INPS e dell’ INAIL ma alle rispettive casse di previdenza, non potrà essere acquisito tramite lo sportello unico previdenziale. Pertanto, all’atto della stipula del contratto e all’atto del pagamento del relativo compenso, le II.SS.AA. potranno richiedere un certificato di regolarità contributiva direttamente tramite procedure e modulistiche specifiche predisposte nei siti delle singole casse previdenziali. 81

82 DURC…Istruzioni per l’uso… NON È NECESSARIO ACQUISIRE IL DURC :
per pagamenti di fatture relative ad UTENZE (Energia Elettrica, Telefono , Gas ecc.); per acquisti effettuati direttamente presso esercizi commerciali facendo ricorso alla gestione delle MINUTE SPESE del D.S.G.A. per pagamenti di abbonamenti a riviste, periodici, pubblicazioni ecc. quando la controparte contraente sia un ALTRO ENTE PUBBLICO. 82

83 DURC…Istruzioni per l’uso…
LA VALIDITÀ DEL DURC Il DURC, ha validità trimestrale, per le PP.AA. e quindi anche per le II.SS.AA. come affermato dal TAR Puglia - Lecce III^ Sezione - con sentenza n del , come determinato dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici in data e ribadito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la circolare n. 35 dell’ e dall’ INPS con la circolare n. 145 del 83

84 DURC…Istruzioni per l’uso…
LA VALIDITÀ DEL DURC La validità trimestrale è confermata anche in presenza di acquisti di beni, servizi e lavori effettuati in economia (D.Lgs. n. 163/2006 – Codice Appalti Pubblici - art. 1215, c.1, lett.b) e, nella sola ipotesi di affidamento diretto da parte del “Responsabile del Procedimento” per importi inferiori a € , la predetta validità sarà riferita all’ ”oggetto” e non allo “specifico contratto". 84

85 DURC…Istruzioni per l’uso…
Pertanto, a seguito della determinazione dell’AVCP n. 1/2010 e della circolare ministeriale n. 35/2010, ha validità trimestrale il DURC rilasciato ai fini: 1. della verifica della dichiarazione sostitutiva 2. dell’aggiudicazione 3. della stipula del contratto 4. dei pagamenti degli stati di avanzamento lavori (SAL) e delle prestazioni relative a servizi e forniture (fatture) 5. dell’acquisizione in economia di soli beni e servizi con il sistema dell’affidamento diretto 6. dell’attestazione SOA 7. dell’iscrizione all’albo fornitori. Il periodo di validità trimestrale del DURC decorre sempre dalla data di emissione del certificato. 85

86 DURC…Istruzioni per l’uso…
- I DURC emessi nei casi ai punti 1 e 2, possono essere utilizzati anche per la stipula del contratto, se ancora in corso di validità. Nel caso di cui al punto 5, è possibile utilizzare un DURC in corso di validità emesso per un precedente contratto riguardante una diversa stazione appaltante. - C.M. n. 35/2010 “nella sola ipotesi di acquisizioni in economia di beni e servizi per i quali è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento, il DURC ha validità trimestrale in relazione all’oggetto e non allo specifico contratto”. 86

87 DURC…Istruzioni per l’uso…
Non è richiesto dunque il legame ad uno specifico contratto, ma solo alla tipologia della prestazione resa dall’operatore economico, anche nei confronti di più stazioni appaltanti, per semplificare le operazioni di affidamento e pagamento di contratti pubblici con complessità tecnica e rilevanza economica minori. - Negli altri casi resta fermo il principio per cui un DURC richiesto per un finalità, indicata sullo stesso certificato, non può essere utilizzato in un ambito applicativo diverso da quello per cui è stato emesso. - Pertanto è illegittimo l’uso, nei contratti pubblici, di un DURC rilasciato per altre tipologie (es. lavori privati in edilizia, finanziamenti, sovvenzioni e autorizzazioni). 87

88 DURC…Istruzioni per l’uso…
Il DURC ha validità mensile, ai sensi dell'art. 7, comma 1, del D.M. 24/10/2007, ai soli fini della fruizione delle agevolazioni normative e contributive, in materia di lavoro e di legislazione sociale previsti dall'ordinamento, nonché ai fini della fruizione di benefici e sovvenzioni previsti dalla disciplina comunitaria, la validità del DURC è limitata, nell'ambito degli appalti pubblici, alla fase per la quale il certificato è stato richiesto, ad esempio per la stipula del contratto, il pagamento di uno stato di avanzamento dei lavori, ecc., perciò legata allo specifico appalto, per cui il documento emesso per un appalto pubblico non può essere utilizzato per fini diversi da quello della richiesta. 88

89 Aggiornamento del servizio on-line richiesta/rilascio DURC
DURC…Istruzioni per l’uso… Aggiornamento del servizio on-line richiesta/rilascio DURC - L’INPS con la circolare n.59 del 28 marzo 2011 ha completamente modificato la procedura per la richiesta ed al rilascio del DURC , informando che dal 28 marzo 2011 è disponibile l’applicazione dedicata alla richiesta, con la nuova versione 4.0 che sostitutiva della precedente 3.5, accedendo a 89

90 DURC…Istruzioni per l’uso…
Aggiornamento del servizio on-line richiesta/rilascio DURC La nuova utenza stazione appaltante, infatti, consente al titolare (dirigente/responsabile) di rilasciare “utenze delegate” al personale, incardinato presso la struttura di cui è responsabile, che avrà il compito di effettuare le richieste di DURC in nome e per conto della struttura stessa. Il dirigente/responsabile della stazione appaltante rilascia le “utenze delegate” sotto la propria personale, completa ed esclusiva responsabilità e deve provvedere all’aggiornamento dei dati dei propri “delegati” ed alla eventuale revoca dell’utenza rilasciata a questi ultimi. 90

91 DURC…Istruzioni per l’uso…
Aggiornamento del servizio on-line richiesta/rilascio DURC Il nuovo sistema prevede che l’utenza stazione appaltante pubblica può essere rilasciata esclusivamente al Dirigente/Responsabile della Struttura che opera come stazione appaltante pubblica o pubblica amministrazione procedente. Al momento del rilascio dell’utenza, il sistema produce una ricevuta contenente, oltre al codice utente del richiedente (codice fiscale alfanumerico) ed alla password provvisoria (da aggiornare al primo accesso), le istruzioni per completare l’accreditamento e quelle per la creazione/gestione delle utenze in capo ai singoli operatori della struttura. 91

92 DURC…Istruzioni per l’uso…
Aggiornamento del servizio on-line richiesta/rilascio DURC - Al primo accesso, il sistema chiede all’utenza di verificare i dati personali, di cambiare la password e ,quindi, procedere al nuovo accesso, seguendo il percorso predisposto. - Per agevolare gli utenti, sul sito sono disponibili (percorso: “Info” “Informazioni sulla procedura”) i nuovi modelli che indicano i dati necessari per effettuare la richiesta telematica (allegato 3, modello quadri A, B e C e relative “istruzioni”). 92

93 TRACCIABILITÀ - CIG - CUP
L’AVCP ha fornito istruzioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari, pubblicando la Determinazione n. 8 del 18 novembre 2010 “Prime indicazioni sulla tracciabilità finanziaria” ex art. 3, legge 13 agosto 2010 n. 136, come modificata dal D.L. n. 187 del 12 novembre Successivamente L’AVCP ha adottato la Determinazione n. 10 del 22 dicembre 2010 “Ulteriori indicazioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari” ex art. 3, legge 13 agosto 2010 n.136, come modificata dal D.L. n. 187 del 12 novembre 2010 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 217 del 17/12/ 2010. 93

94 TRACCIABILITÀ - CIG - CUP
Ai sensi di tali normative sussiste la previsione, in relazione a ciascuna transazione, di un codice identificativo di gara CIG e, ove obbligatorio ai sensi della legge 16 gennaio 2003 n. 3, di un codice unico di progetto CUP da riportare all’interno del bonifico bancario o postale. Il CIG -CODICE IDENTIFICATIVO DI GARA-   rappresenta il codice che identifica il singolo affidamento nell’ambito del progetto, a fronte del quale si esegue il pagamento; il CUP -CODICE UNICO DI PROGETTO-  è necessario per assicurare la funzionalità della rete di monitoraggio degli investimenti pubblici, in riferimento ad ogni nuovo progetto di investimento pubblico. 94

95 TRACCIABILITÀ - CIG - CUP
La richiesta del CUP è obbligatoria, a prescindere dall’importo e dalla natura della spesa (corrente o in conto capitale), per un “Progetto di investimento pubblico” (articolo 11, legge n. 3/2003), cioè quando si sia in presenza di un complesso di azioni e/o strumenti di sostegno, relativi ad un medesimo quadro economico di spesa, tra di loro collegati da 4 elementi imprescindibili: 1) la presenza di un decisore pubblico; 2) la previsione di un finanziamento, anche non prevalente, diretto o indiretto, tramite risorse pubbliche; 3) la presenza di un obiettivo di sviluppo economico e sociale comune alle azioni e/o agli strumenti di sostegno predetti; 4) la previsione di un termine entro il quale debba essere raggiunto l’obiettivo. 95

96 TRACCIABILITÀ - CIG - CUP
Prima della legge n. 136/ 2010, il CIG veniva utilizzato al fine di vigilare sulla regolarità delle procedure di affidamento dei contratti pubblici sottoposti alla vigilanza dell’Autorità. Il CIG è divenuto ora lo strumento, insieme al CUP, su cui è imperniato il sistema della tracciabilità dei flussi di pagamento. I due codici rispondono ad esigenze diverse, ma sono finalizzati allo stesso obiettivo che è quello della tracciabilità dei flussi finanziari negli appalti pubblici per combattere le possibili infiltrazioni criminali nella filiera dei soggetti partecipanti ai lavori. 96

97 TRACCIABILITÀ - CIG - CUP
Entrata in vigore delle nuove norme Le nuove norme valgono per tutti i contratti sottoscritti dopo il 7 settembre 2010; Per quelli già esistenti prima di tale data, è stato necessario inserire un’apposita clausola con la quale l’appaltatore, il subappaltatore, il subcontraente si assunsero gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. n.136/2010. La mancanza di questa clausola rendeva nullo il contratto e in caso di inadempimento si sarebbe avuta la risoluzione automatica del contratto. Il termine per l’adeguamento dei vecchi contratti è scaduto il 18 giugno 2011 trascorsi, cioè, 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione n.217 del 17/12/2010 del D.L. 187/2010.

98 TRACCIABILITÀ - CIG - CUP
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99 TRACCIABILITÀ - CIG - CUP
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100 TRACCIABILITÀ - CIG - CUP
100

101 TRACCIABILITÀ - CIG - CUP Ambito di applicazione
La tracciabilità dei flussi finanziari trova applicazione relativamente ai seguenti contratti: 1) contratti di appalto di lavori, servizi e forniture, anche quelli esclusi in tutto o in parte dall’ambito di applicazione del Codice, di cui al Titolo II, parte I dello stesso; 2) concessione di lavori pubblici e concessioni di servizi ex articolo 30 del Codice dei contratti; 3) contratti di partenariato pubblico-privato, compresi i contratti di locazione finanziaria; 4) contratti di subappalto e subfornitura; 5) contratti in economia, ivi compresi gli affidamenti diretti. La tracciabilità ha finalità antimafia, sono tenuti perciò alla sua osservanza tutti i soggetti obbligati all’applicazione del Codice dei Contratti Pubblici. 101

102 TRACCIABILITÀ - CIG - CUP La norma non si applica per :
le spese sostenute dai cassieri, utilizzando il fondo economale, non a fronte di contratti di appalto (imposte, tasse e altri diritti erariali, spese postali, valori bollati, anticipi di missione). le spese sostenute per l’acquisto di materiale di modesta entità e di facile consumo, (biglietti per mezzi di trasporto, giornali e pubblicazioni periodiche). Tali spese, pertanto, potranno essere effettuate con qualsiasi mezzo di pagamento, fermi restando il divieto di impiego del contante (eccezion fatta per il fondo di anticipazione minute spese del DSGA) e l’obbligo di documentazione della spesa. 102

103 TRACCIABILITÀ - CIG - CUP
Le istituzioni scolastiche in funzione di “stazioni appaltanti” come riportato nella determinazione dell’ AVCP n. 10 del 22 /12 /2010, sono tenute ad inserire nei contratti le seguenti clausole ai sensi della legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modifiche, facendone oggetto di specifico articolato: Art. (…) (Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari) 1. L’appaltatore (…) assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. 2. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettu­ra-ufficio territoriale del Governo della provincia di(…) della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/sub­contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

104 TRACCIABILITÀ - CIG - CUP Richiesta e indicazione di CIG e CUP
Il codice identificativo di gara CIG deve essere richiesto dal responsabile unico del procedimento precedentemente all’indizione della procedura di gara, in quanto il codice deve essere indicato nel bando o, nel caso di procedure senza previa pubblicazione di bando, nella lettera di invito a presentare l’offerta. Il CIG dovrà poi essere inserito nella richiesta di offerta e, in ogni caso, al più tardi, nell’ordinativo di pagamento. Con riguardo ai contratti stipulati nell’ambito del sistema delle convenzioni CONSIP, oltre all’obbligo di richiesta del CIG per la stipula della convenzione o dell’accordo, le amministrazioni che vi aderiscono sono tenute a richiedere un distinto CIG per ogni specifico contratto stipulato a valle, che andrà poi indicato nei pagamenti a fini di tracciabilità. 104

105 TRACCIABILITÀ - CIG - CUP
Nella richiesta di tale CIG “derivato” è però necessario fare riferimento al CIG relativo alla convenzione o all’accordo quadro. Per richiedere il CIG : accreditarsi presso l’AVCP e seguire le istruzioni reperibili alla pagina web : Il CUP, in aggiunta al CIG, è invece obbligatorio, ”per la funzionalità della rete di monitoraggio degli investimenti pubblici” con riguardo a “ogni nuovo progetto di investimento pubblico”(art. 11, L. n.3/2003 ), senza alcuna indicazione di importo. La richiesta può essere effettuata con procedura telematica alla seguente pagina web : 105

106 Quando non indicare CIG e CUP
TRACCIABILITÀ - CIG - CUP Quando non indicare CIG e CUP   L’AVCP ritiene non obbligatoria l’indicazione del CIG/CUP per : I pagamenti in favore di enti previdenziali assicurativi, istituzionali, in favore dello Stato o di gestori o fornitori di pubblici servizi, pur valendo la regola dell’obbligo di documentazione e di effettuazione del pagamento con modalità idonee a consentire la piena tracciabilità delle transazioni finanziarie, ad esempio imposte e tasse, i contributi INPS, INAIL, le assicurazioni stipulate in relazione alla commessa, i pagamenti verso gestori e fornitori di pubblici servizi (per energia elettrica, telefonia, ecc.). Per tali esborsi possono essere utilizzate anche le carte di pagamento, purché emesse a valere su un conto dedicato. 106

107 Quando non indicare CIG e CUP
TRACCIABILITÀ - CIG - CUP Quando non indicare CIG e CUP   L’AVCP ritiene non obbligatoria l’indicazione del CIG/CUP per : I pagamenti di dipendenti, consulenti, fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, che vanno effettuati attraverso un conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, e registrati per il totale dovuto ai soggetti indicati, anche se non riferibile in via esclusiva a uno specifico contratto, ad esempio, emolumenti a dirigenti e personale docente ed ata, spese generali (, fotocopie, abbonamenti, pubblicità, canoni per utenze e affitto), consulenze legali, amministrative, tributarie e tecniche. 107

108 CEDOLINO UNICO Il Legislatore, con l’art. 2 comma 197 della legge n. 191/ finanziaria per il e , successivamente, con l’art. 4, commi dal 4-bis al 4-decies, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con la legge 30 luglio 2010, n.122, ha disposto che dal 1° gennaio 2011 con il c.d. Cedolino Unico il pagamento delle competenze accessorie, dovute al personale scolastico, avvenisse, unitamente alle competenze fisse, mediante ordini collettivi di pagamento emessi da parte del SPT (Service Personale Tesoro), Il 16 maggio 2011 il M.I.U.R. Dipartimento per la programmazione Direzione Generale per la Politica Finanziaria e per il Bilancio, di concerto con il M.E.F., ha diramato una circolare con specifiche indicazioni alle scuole in materia di Cedolino Unico. 108

109 LE PRINCIPALI MODIFICHE E INNOVAZIONI ALLE PROCEDURE AMMINISTRATIVE
CEDOLINO UNICO LE PRINCIPALI MODIFICHE E INNOVAZIONI ALLE PROCEDURE AMMINISTRATIVE - Le competenze accessorie al personale della scuola a tempo indeterminato, determinato e supplente breve, sono pagate con il Cedolino Unico a cura del Service Personale Tesoro; - Il conguaglio fiscale di fine anno sarà più equilibrato, in virtù dell’applicazione di aliquote IRPEF mensilmente corrispondenti all’imponibile liquidato a ciascun dipendente; - Per le competenze fisse e per quelle accessorie, pagate tramite Cedolino Unico, SPT provvederà direttamente all’inoltro di tutte le comunicazioni periodiche ( DMA UNIEMENS) agli Enti previdenziali ed all’Agenzia delle Entrate, nonchè all’invio annuale del mod.770; - Tutti gli emolumenti pagati direttamente dalla scuola, sia quelli liquidati con giacenze di cassa che quelli derivanti da accessorio extra Cedolino Unico, dovranno essere comunicati al SPT ai fini del conguaglio contributivo e fiscale. Le scuole potranno comunicare in qualsiasi momento le somme pagate direttamente a SPT senza attendere la fine dell’anno di riferimento, al fine di contribuire tempestivamente ad una corretta distribuzione mensile delle ritenute fiscali. - La dotazione finanziaria massima disponibile per le competenze accessorie gestite a mezzo cedolino unico è assegnata a ciascuna scuola al lordo dipendente anziché, come in precedenza, al lordo Stato, con un decreto del Ministro per l’Istruzione l’università e la ricerca. Tale dotazione non dovrà essere registrata nel Programma Annuale delle scuole; - Il Dipartimento per la programmazione Direzione Generale per la Politica Finanziaria e per il Bilancio continuerà ad inviare le comunicazioni di individuazione dell’importo disponibile a favore di ciascuna scuola; 109

110 CEDOLINO UNICO - La somma limite disponibile per la contrattazione integrativa di Istituto continuerà ad essere pari alla relativa assegnazione per l’anno scolastico in corso maggiorata delle somme non utilizzate dalle scuole negli esercizi precedenti; - Le somme eventualmente non utilizzate nella contrattazione d’Istituto provenienti dalle dotazioni finanziarie assegnate, non verranno azzerate ma rimarranno nella disponibilità delle scuole per poter essere utilizzate per le contrattazioni successive; - L’anticipo assegnato per compensi ai componenti delle Commissioni giudicatrici degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio della scuola secondaria superiore saranno integrati, previa rilevazione del reale corrispondente fabbisogno, con quanto necessario a coprirlo integralmente; - Le competenze accessorie dovute al personale supplente breve saranno pagate tramite Cedolino Unico, mentre resteranno a carico del bilancio delle scuole i pagamenti spettanti per le competenze fisse al medesimo personale. - I controlli rientrano nella competenza dei revisori dei conti, sia sulla contrattazione integrativa di Istituto (art. 6 CCNL/2007) che sulle dichiarazioni dei Punti Ordinanti della Spesa P.O.S. in merito alle nuove procedure per il pagamento della competenze accessorie spettanti al personale della scuola. 110

111 CEDOLINO UNICO OPERATIVITÀ
Per accedere all’applicativo SPT, la scuola accede al Portale SIDI e seleziona dal menù la voce “Funzioni SPT” per l’inserimento, visualizzazione, modifica, cancellazione e validazione degli elenchi dei soggetti ai quali liquida un compenso di cui dovrà specificare l’importo lordo dipendente e la fattispecie giuridica dell’ accessorio. Ciascun elenco di liquidazione è preso in considerazione da SPT per l’eventuale pagamento solo dopo l’avvenuta doppia validazione D.S e D.S.G.A. La scuola può acquisire dall’applicativo SPT : 1. La visualizzazione del singolo elenco di liquidazione; 2. L’informazione che uno specifico elenco di liquidazione sia o no stato effettivamente messo in pagamento; 3. La possibilità di produrre stampe riepilogative delle liquidazioni comunicate e dei pagamenti effettuati, in funzione sia del periodo di emissione che della fattispecie dell’accessorio; Ogni dipendente può leggere, sul proprio cedolino mensile, il dettaglio delle competenze accessorie pagate il medesimo mese, distinte per tipologie così come da elenchi di liquidazione caricati a sistema dalla scuola di appartenenza. 111 111

112 CEDOLINO UNICO OPERATIVITÀ
L’accesso al sistema è consentito agli utenti abilitati ai seguenti ruoli: 1. Operatore - Il ruolo di operatore, per tutte le funzioni riguardanti le competenze accessorie, viene assegnato, per ogni scuola, alle persone che si occupano della predisposizione degli elenchi di liquidazione. Tutti gli assistenti amministrativi di ruolo e supplenti annuali sono abilitati automaticamente a detto ruolo. il Dirigente scolastico può abilitare personalmente altri assistenti amministrativi, anche supplenti brevi, eventualmente entrati in servizio successivamente alle operazioni di abilitazione automatica, utilizzando le apposite funzioni di Gestione Utenza, ricorrendo al referente provinciale per la sicurezza informatica solo in caso di impossibilità ad effettuare tali operazioni; 2. Responsabile - Il ruolo di responsabile per le funzioni riguardanti competenze accessorie viene assegnato, per ogni Istituto, al dirigente e al direttore, che devono validare gli elenchi di liquidazione; eventuali integrazioni di tali ruoli possono essere richiesti al proprio referente per la sicurezza provinciale o regionale. 112

113 CEDOLINO UNICO SPT dà evidenza dell’ultimo giorno utile perché elenchi di liquidazione, che abbiano superato positivamente il controllo di disponibilità sull’assegnazione di riferimento, siano presi in considerazione per la rata in lavorazione. I linea di massima l’ultimo giorno utile sarà previsto nell’ultima settimana del mese ed indica il giorno in cui le linee di collegamento con la banca dati SPT vengono chiuse per consentire le operazioni di emissione degli stipendi per la rata appena conclusa. Tutte le liquidazioni per le quali non risulta concluso l’iter procedimentale, potranno essere pagate con la mensilità successiva. La riemissione delle somme restituite per bonifici non andati a buon fine e di quelle non pagate entro il termine di esigibilità rimane a carico delle Ragionerie Territoriali dello Stato. SPT informerà le Ragionerie degli eventuali titoli stornati e/o restituiti. Previa acquisizione, da parte delle Scuole, delle rettifiche da apportare al bonifico non andato a buon fine, il pagamento stornato è a cura della Ragioneria Territoriale dello Stato competente. La Ragioneria Territoriale competente comunicherà alla scuola i titoli stornati o restituiti. La Ragioneria Territoriale ,dopo aver rimosso l’anomalia riscontrata, richiederà SPT di riemettere il titolo di pagamento relativo alla quota del netto dipendente. 113

114 LE TIPOLOGIE DI COMPETENZE ACCESSORIE GESTITE DALLE SCUOLE
CEDOLINO UNICO LE TIPOLOGIE DI COMPETENZE ACCESSORIE GESTITE DALLE SCUOLE 1. Compensi erogati a carico disponibilità assegnate da enti terzi (Comune, Provincia Regione, U.E. PON-FSE, PON FESR, etc.); 2. Compensi per il personale coinvolto nelle attività di cui all’art. 9 del C.C.N.L. (aree a rischio ed a forte processo immigratorio). 114

115 CEDOLINO UNICO TIPOLOGIE DI COMPETENZE ACCESSORIE GESTITE DA STP TRAMITE CEDOLINO UNICO  F.I.S. con riferimento a tutti gli istituti contrattuali di cui all'art. 88 del CCNL : 1. particolare impegno professionale docente in aula; 2. attività aggiuntive di insegnamento; 3. ore aggiuntive per corsi di recupero; 4. attività aggiuntive funzionali all’insegnamento; 5. prestazioni aggiuntive A.T.A.; 6. indennità per turno notturno; 7. indennità per turno festivo; 8. indennità per turno notturno/festivo; 9. indennità di bilinguismo; 10. indennità di trilinguismo; indennità di direzione, al D.S.G.A.; 115

116 CEDOLINO UNICO 12. compenso al sostituto del D.S.G.A., quota fissa e variabile indennità di direzione; 13. incarichi specifici del personale ATA (art. 47 CCNL); 14. compenso ai collaboratori del D.S.; 15. compenso funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa (art.33 CCNL); 16. compenso per particolari impegni connessi alla valutazione alunni; 17. compenso per ogni altra attività deliberata nell’ambito del P.O.F.; 18. compenso per le attività complementari di educazione fisica e per il docente coordinatore provinciale educazione fisica (art. 87 CCNL); 19. compenso ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti (art. 30 20. compenso ai componenti delle commissioni degli Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio della scuola secondaria di secondo grado. 116

117 CEDOLINO UNICO IL M.E.F. CON DECRETO 1° DICEMBRE 2010
 ha individuato i soggetti a cui applicare la procedura di pagamento (art.1 c. 3);  ha individuato, per le scuole, i soggetti che autorizzano i pagamenti tramite SPT (art.8 c. 3);  ha stabilito i controlli sugli atti di pagamento effettuati tramite Cedolino Unico (art.9 c. 5);  ha stabilito le modalità di utilizzo dei fondi giacenti presso le scuole (art.16 c. 3); IL M.E.F. CON CIRCOLARE N.39 DEL 22 DICEMBRE 2010  ha previsto per la scuola, specifiche modalità attuative per l’applicazione del Cedolino Unico. (punto 13 della circolare);  ha individuato le scuole quali Punti Ordinanti di Spesa (P.O.S.). (punto 5.1 della circolare); 117

118 CEDOLINO UNICO LIQUIDAZIONE ED ORDINAZIONE DELLE COMPETENZE ACCESSORIE Le scuole , sulla base del tipo di compenso, individuano l’importo da liquidare al lordo dipendente. SPT provvede ai calcoli di liquidazione del netto, degli oneri a carico del dipendente, dell’IRPEF, degli oneri a carico del datore di lavoro, dell’IRAP e in generale di ogni onere riflesso, sulla base del tipo di compenso e del tipo di contratto di lavoro del beneficiario comunicato dalla scuola. SPT applicherà inoltre la tassazione, corrente o separata, in funzione del periodo di riferimento. La scuola deve inserire su apposito applicativo, reso disponibile dal SPT, gli elenchi di liquidazione recanti: 1. l’indicazione specifica del beneficiario 2. la tipologia contrattuale del compenso 3. l’importo lordo dipendente 118

119 CEDOLINO UNICO Anche con l’attuazione del Cedolino Unico alla liquidazione del lordo dipendente provvede il D.S.G.A., previo accertamento del diritto del creditore (art. 11, comma 4, D.I. 44/2001). In precedenza le scuole provvedevano direttamente all’ordinazione delle competenze accessorie del personale. Oggi si devono avvalere dell’intermediario SPT attraverso l’ordinazione dell’accessorio confermata congiuntamente dal Dirigente Scolastico e dal Direttore S.G.A. 119

120 PAGAMENTO DELLE COMPETENZE ACCESSORIE
CEDOLINO UNICO PAGAMENTO DELLE COMPETENZE ACCESSORIE SPT provvede a pagare le competenze fisse e quelle accessorie. Le modalità di estinzione sono le medesime già usate per il cedolino di ciascun dipendente. Il pagamento avviene a valere sulle disponibilità di bilancio iscritte nello stato di previsione del M.I.U.R. La scuola può scegliere la cadenza temporale dei pagamenti per le attività svolte, eventualmente anche mensilmente. La somma limite per i pagamenti dell’accessorio effettuati tramite Cedolino Unico, è pari, per ciascuna scuola e per ogni anno finanziario, alla relativa disponibilità per il medesimo anno, maggiorata delle eventuali somme non utilizzate relative alla gestione effettuata tramite lo stesso Cedolino Unico in tutti gli anni pregressi. Il cedolino dà evidenza al pagato, suddiviso per fattispecie contrattuale, così come risultante dagli elenchi di liquidazione caricati a sistema dalla Scuola in tempo utile e validati dal Dirigente e dal Direttore. 120

121 CEDOLINO UNICO - I controlli rientrano nella competenza dei revisori dei conti, sia sulla contrattazione integrativa di Istituto (art. 6 CCNL/2007) che sulle dichiarazioni dei Punti Ordinanti della Spesa P.O.S. in merito alle nuove procedure per il pagamento della competenze accessorie spettanti al personale della scuola. - SPT provvede ai relativi pagamenti in qualità di mero intermediario (art. 58, comma 3, del D.I. n.44/2001). - SPT non accetta elenchi di liquidazione che determinino il pagamento di una somma, per l’anno finanziario, superiore alla somma limite per i pagamenti assegnata alla scuola per ciascuna delle tre parti in cui si divide la somma disponibile che sono: 1. quella relativa alla erogazione del fondo di Istituto ed alle altre voci accessorie previste dal contratto diverse dalle successive; 2. quella relativa alle ore eccedenti per l’avviamento alla pratica sportiva e per la sostituzione dei colleghi assenti; 3. quella per gli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio della scuola secondaria di secondo grado. 121

122 Il personale destinatario dell’accessorio, è individuato direttamente:
CEDOLINO UNICO Il personale destinatario dell’accessorio, è individuato direttamente: 1. dal contratto collettivo nazionale di lavoro (es. il direttore s.g.a. per l’indennità di direzione): 2. dalle note di incarico predisposte dal D.S. (o D.S.G.A. per il personale A.T.A.), in coerenza con il contratto integrativo di Istituto perfezionato; 3. da decreti dell’Amministrazione (es. i Commissari degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio della scuola secondaria di II°). 122

123 CEDOLINO UNICO - La responsabilità della correttezza dei dati inseriti in merito al procedimento amministrativo dell’ordinazione delle competenze accessorie grava sul singolo P.O.S. la cui dichiarazione delle competenze accessorie spettanti al personale (c.d. liquidazione) deve essere validata e confermata dalla la sottoscrizione congiunta, come previsto dal D.M. 1 dicembre 2010, da parte del Dirigente scolastico e dal Direttore S.G.A.. - Il pagamento delle competenze accessorie gestite tramite Cedolino Unico si effettua mediante ordini collettivi a valere sugli appositi capitoli di bilancio iscritti nello stato di previsione del M. I.U.R. per cui le scuole, pur essendo destinatarie di un’assegnazione, non possono più incassare le somme relative; -Sono state verificate dal 1°gennaio 2011 riduzioni significative dei tempi lavorativi e dell’impegno professionale delle segreterie scolastiche, relativamente alla mancata necessità di predisporre tabelle di liquidazione, mandati di pagamento, compilazione di deleghe, etc. . 123

124 «Profondi grande impegno per acquisire nuove conoscenze
e, nel contempo, non dimenticare quelle vecchie! Solo così potrai insegnare ad altri e, realmente, contrastare l’ignoranza che è la notte della mente, una notte di …buio profondo…, senza luna né stelle !» Platone (427 a.C a.C. - Atene) Un sincero ringraziamento per la cortese attenzione, Salvatore Gallo! 124


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