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PubblicatoGirolamo Vitali Modificato 11 anni fa
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STUDIO COMMERCIALE BELLANDI Tutti i diritti riservati ©1 ASPETTI FISCALI E CONTABILI DELLA RICERCA INDUSTRIALE A CONTRATTO ATTUALITA, PROSPETTIVE E PROPOSTE ASSORICERCA ROMA – 14 LUGLIO 2006
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STUDIO COMMERCIALE BELLANDI Tutti i diritti riservati ©2 I costi di Ricerca & Sviluppo La definizione del principio contabile 24 (1) In ragione della loro finalità, i costi di Ricerca & Sviluppo si distinguono in:In ragione della loro finalità, i costi di Ricerca & Sviluppo si distinguono in: –costi per la ricerca di base; –costi per la ricerca applicata o finalizzata ad uno specifico prodotto o processo produttivo; –costi per lo sviluppo.
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STUDIO COMMERCIALE BELLANDI Tutti i diritti riservati ©3 I costi di Ricerca & Sviluppo La definizione del principio contabile 24 (2) La ricerca di base può essere definita come quellassieme di studi, esperimenti, indagini e ricerche che non hanno una finalità definita con precisione, ma che è da considerarsi di utilità generica allimpresa.La ricerca di base può essere definita come quellassieme di studi, esperimenti, indagini e ricerche che non hanno una finalità definita con precisione, ma che è da considerarsi di utilità generica allimpresa. Produce costi di periodo, e quindi addebitati al conto economico dellesercizio in cui sono sostenuti, poiché rientra nella ricorrente operatività dellimpresa quale supporto ordinario alla attività imprenditoriale della stessa.Produce costi di periodo, e quindi addebitati al conto economico dellesercizio in cui sono sostenuti, poiché rientra nella ricorrente operatività dellimpresa quale supporto ordinario alla attività imprenditoriale della stessa.
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STUDIO COMMERCIALE BELLANDI Tutti i diritti riservati ©4 I costi di Ricerca & Sviluppo La definizione del principio contabile 24 (3) La ricerca applicata o finalizzata ad uno specifico prodotto o processo produttivo consiste, invece, nellassieme di studi, esperimenti, indagini e ricerche che si riferiscono direttamente alla possibilità ed utilità di realizzare uno specifico progetto.La ricerca applicata o finalizzata ad uno specifico prodotto o processo produttivo consiste, invece, nellassieme di studi, esperimenti, indagini e ricerche che si riferiscono direttamente alla possibilità ed utilità di realizzare uno specifico progetto. Genera costi di ricerca e sviluppo che attengono a specifici progetti, e che possono essere dunque capitalizzati, a condizione che:Genera costi di ricerca e sviluppo che attengono a specifici progetti, e che possono essere dunque capitalizzati, a condizione che: –Siano relativi ad un prodotto o processo chiaramente definito; –Siano riferiti ad un progetto realizzabile, cioè tecnicamente fattibile, per il quale limpresa possieda o possa disporre delle necessarie risorse; –Siano ricuperabili tramite i ricavi che nel futuro si svilupperanno dallapplicazione del progetto stesso.
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STUDIO COMMERCIALE BELLANDI Tutti i diritti riservati ©5 I costi di Ricerca & Sviluppo La definizione del principio contabile 24 (4) Lo sviluppo è lapplicazione dei risultati della ricerca o di altre conoscenze possedute o acquisite in un progetto o programma per la produzione di materiali, strumenti, prodotti processi, sistemi o servizi nuovi o sostanzialmente migliorati, prima dellinizio della produzione commerciale o dellutilizzazione.Lo sviluppo è lapplicazione dei risultati della ricerca o di altre conoscenze possedute o acquisite in un progetto o programma per la produzione di materiali, strumenti, prodotti processi, sistemi o servizi nuovi o sostanzialmente migliorati, prima dellinizio della produzione commerciale o dellutilizzazione.
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STUDIO COMMERCIALE BELLANDI Tutti i diritti riservati ©6 Deducibilità delle spese relative a studi e ricerche (art. 108 T.U.I.R. 2006) Le spese relative a studi e ricerche sono deducibili nellesercizio in cui sono state sostenute, ovvero in quote costanti nellesercizio stesso e nei successivi ma non oltre il quarto. Le quote di ammortamento dei beni acquisiti in esito agli studi e alle ricerche sono calcolate sul costo degli stessi diminuito dellimporto già dedotto.Le spese relative a studi e ricerche sono deducibili nellesercizio in cui sono state sostenute, ovvero in quote costanti nellesercizio stesso e nei successivi ma non oltre il quarto. Le quote di ammortamento dei beni acquisiti in esito agli studi e alle ricerche sono calcolate sul costo degli stessi diminuito dellimporto già dedotto.
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STUDIO COMMERCIALE BELLANDI Tutti i diritti riservati ©7 Rilevazione del credito di imposta (Art. 88 comma 3 T.U.I.R.) I contributi riconosciuti nella forma del credito di imposta si considerano incassati nel momento e nella misura in cui il credito è effettivamente utilizzato per la compensazione delle imposte.I contributi riconosciuti nella forma del credito di imposta si considerano incassati nel momento e nella misura in cui il credito è effettivamente utilizzato per la compensazione delle imposte.
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STUDIO COMMERCIALE BELLANDI Tutti i diritti riservati ©8 Crediti di imposta non imponibili ai fini delle imposte dirette (art. 13 T.U.I.R. 2006) Il credito di imposta per assunzione di personale con dottorato di ricerca o specializzazione post- laurea da parte di PMI, imprese artigiane ecc., o per contratti di ricerca commissionati dalle stesse imprese ad università ed EPR, non costituiscono reddito imponibile e possono essere utilizzati per pagare IRPEF, IRES ed IVA.Il credito di imposta per assunzione di personale con dottorato di ricerca o specializzazione post- laurea da parte di PMI, imprese artigiane ecc., o per contratti di ricerca commissionati dalle stesse imprese ad università ed EPR, non costituiscono reddito imponibile e possono essere utilizzati per pagare IRPEF, IRES ed IVA.
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STUDIO COMMERCIALE BELLANDI Tutti i diritti riservati ©9 Detassazione investimenti in R&D (Art. 1 D.L. 269/2003) E possibile dedurre dal reddito di impresa il 10% dei costi di ricerca e sviluppo iscrivibili tra le immobilizzazioni immateriali (principio contabile 24), aumentato del 30% delleccedenza di tali costi rispetto alla media del triennio precedente (questa deduzione spetta nel limite massimo del 20% della media dei redditi dei 3 esercizi precedenti, esclusi quelli in perdita).E possibile dedurre dal reddito di impresa il 10% dei costi di ricerca e sviluppo iscrivibili tra le immobilizzazioni immateriali (principio contabile 24), aumentato del 30% delleccedenza di tali costi rispetto alla media del triennio precedente (questa deduzione spetta nel limite massimo del 20% della media dei redditi dei 3 esercizi precedenti, esclusi quelli in perdita). Gli investimenti devono risultare da apposito prospetto sezionale, sottoscritto dal legale rappresentante e devono essere certificati dal presidente del collegio sindacale o da un professionista abilitato.Gli investimenti devono risultare da apposito prospetto sezionale, sottoscritto dal legale rappresentante e devono essere certificati dal presidente del collegio sindacale o da un professionista abilitato.
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STUDIO COMMERCIALE BELLANDI Tutti i diritti riservati ©10 Deduzione per il rientro dei cervelli (Articolo 3 del D.L. 269/2003) I redditi di lavoro dipendente o autonomo prodotti in Italia per lo svolgimento dell'attività di ricerca sono esclusi dalla formazione del valore della produzione netta ai fini Irap e sono imponibili per il 10 per cento ai fini delle imposte dirette.I redditi di lavoro dipendente o autonomo prodotti in Italia per lo svolgimento dell'attività di ricerca sono esclusi dalla formazione del valore della produzione netta ai fini Irap e sono imponibili per il 10 per cento ai fini delle imposte dirette. L'agevolazione spetta a condizione che per i ricercatori ricorrano le seguenti condizioni:L'agevolazione spetta a condizione che per i ricercatori ricorrano le seguenti condizioni: –siano in possesso di titolo di studio universitario o equiparato; –siano stati stabilmente residenti all'estero; –abbiano svolto documentata attività di ricerca per almeno due anni consecutivi presso università o centri di ricerca pubblici o privati; –a partire dalla data di entrata in vigore della norma o entro i cinque anni successivi, decidano di voler svolgere la propria attività lavorativa in Italia e, conseguentemente, rientrino in Italia e diventino ivi fiscalmente residenti.
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STUDIO COMMERCIALE BELLANDI Tutti i diritti riservati ©11 Tassazione IRAP dei contributi (articolo 5 comma 3 della finanziaria 2003) Sono imponibili ai fini IRAP tutti i contributi per i quali non è prevista, dalle leggi istitutive degli stessi o da leggi speciali, una specifica esclusione dal calcolo dellimposta.Sono imponibili ai fini IRAP tutti i contributi per i quali non è prevista, dalle leggi istitutive degli stessi o da leggi speciali, una specifica esclusione dal calcolo dellimposta. Fanno eccezione a tale principio i soli contributi correlati a componenti negativi non ammessi in deduzione, che risultano, comunque, sempre non imponibili.Fanno eccezione a tale principio i soli contributi correlati a componenti negativi non ammessi in deduzione, che risultano, comunque, sempre non imponibili.
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STUDIO COMMERCIALE BELLANDI Tutti i diritti riservati ©12 Deduzione dalla base imponibile IRAP per il personale addetto alla ricerca (Finanziaria 2005) (1) I soggetti di cui allart.3, co.1, lett. a) b) c) d) ed e) del D.lgs. n.446/1997 possono dedurre i costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca di base, applicata e di sviluppo a condizione che sussistaI soggetti di cui allart.3, co.1, lett. a) b) c) d) ed e) del D.lgs. n.446/1997 possono dedurre i costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca di base, applicata e di sviluppo a condizione che sussista 1.unapposita attestazione di effettività dei costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca rilasciata nella forma richiamata dallart.13 della L.140/1995 ovvero certificazione sottoscritta da uno seguenti soggetti: il presidente del collegio sindacale;il presidente del collegio sindacale; un revisore dei conti o un professionista iscritto negli albi dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o dei consulenti del lavoro, in mancanza del collegio sindacale;un revisore dei conti o un professionista iscritto negli albi dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o dei consulenti del lavoro, in mancanza del collegio sindacale; il responsabile del centro di assistenza fiscale (CAF).il responsabile del centro di assistenza fiscale (CAF). 2.una perizia giurata di un professionista competente in materia, attestante la congruità e la inerenza delle spese.
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STUDIO COMMERCIALE BELLANDI Tutti i diritti riservati ©13 Deduzione dalla base imponibile IRAP per il personale addetto alla ricerca (Finanziaria 2005) (2) Con propria risoluzione 57/E del 04 Maggio 2006, lAgenzia delle Entrate ha chiarito che:Con propria risoluzione 57/E del 04 Maggio 2006, lAgenzia delle Entrate ha chiarito che: –la deducibilità spetta in relazione a tutti i costi sostenuti per tutto il personale addetto alla ricerca, sia di base che applicata, anche operante in regime di collaborazione, e comunque a prescindere dalla circostanza che il lavoratore operi sulla base di un particolare contratto di lavoro; –la deduzione per il personale addetto alla ricerca e allo sviluppo spetta anche per le prestazioni rese dagli amministratori, nella misura in cui le stesse siano riferite alle competenze espletate dagli stessi nellambito della R&D;
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STUDIO COMMERCIALE BELLANDI Tutti i diritti riservati ©14 Deduzione dalla base imponibile IRAP per il personale addetto alla ricerca (Finanziaria 2005) (3) Con propria risoluzione 82/E del 16 Giugno 2006, lAgenzia delle Entrate ha chiarito che:Con propria risoluzione 82/E del 16 Giugno 2006, lAgenzia delle Entrate ha chiarito che: –il riconoscimento dellagevolazione non è subordinato alla circostanza che il risultato dellattività di ricerca venga utilizzato direttamente dallimpresa per fini produttivi: la deduzione è consentita anche se la ricerca stessa costituisce proprio loggetto dellattività tipica dellimpresa; –la deduzione non è riconosciuta per il personale che - ancorché utilizzato da unimpresa che svolge esclusivamente attività di ricerca – sia effettivamente impiegato in mansioni relative a differenti funzioni aziendali (quali, ad esempio, amministrazione, finanza, logistica…); –per i lavoratori che operano sia nellambito dellattività di ricerca che in altri settori aziendali, infine, la deduzione potrà essere operata solo in relazione alle spese che, sulla base di oggettivi criteri di ripartizione, risultino riferibili alle competenze espletate da tali lavoratori nellambito della R&D.
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STUDIO COMMERCIALE BELLANDI Tutti i diritti riservati ©15 Deducibilità dei fondi destinati alla ricerca dal reddito di impresa (Finanziaria 2006) I soggetti IRES possono portare in deduzione gli importi erogati per favorire la ricerca, a favore di università, fondazioni universitarie pubbliche, enti di ricerca pubblici, fondazioni regolarmente riconosciute, enti di ricerca vigilati.I soggetti IRES possono portare in deduzione gli importi erogati per favorire la ricerca, a favore di università, fondazioni universitarie pubbliche, enti di ricerca pubblici, fondazioni regolarmente riconosciute, enti di ricerca vigilati. Le somme erogate per tali finalità sono esenti da tasse e imposte indirette diverse dallIVA e da diritti dovuti a qualunque titolo.Le somme erogate per tali finalità sono esenti da tasse e imposte indirette diverse dallIVA e da diritti dovuti a qualunque titolo. Gli onorari notarili relativi agli atti di donazione fatti ai sensi della presente disposizione sono ridotti del 90%.Gli onorari notarili relativi agli atti di donazione fatti ai sensi della presente disposizione sono ridotti del 90%.
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STUDIO COMMERCIALE BELLANDI Tutti i diritti riservati ©16 Novità fiscali introdotte dal DL 223/2006 (c.d. manovra Prodi) – MARCHI E BREVETTI Viene prevista la deducibilità nella misura del 50% annuo, rispetto al precedente 33%, del costo dei brevetti e dei diritti di utilizzazione delle opere dellingegno. Il periodo di ammortamento di tali beni immateriali passa, quindi, da tre a due esercizi.Viene prevista la deducibilità nella misura del 50% annuo, rispetto al precedente 33%, del costo dei brevetti e dei diritti di utilizzazione delle opere dellingegno. Il periodo di ammortamento di tali beni immateriali passa, quindi, da tre a due esercizi. Le quote di ammortamento dei marchi, invece, potranno essere dedotte in 18 esercizi, anziché in 10. Si uniforma, così, il regime dellammortamento dei marchi a quello previsto per lavviamento.Le quote di ammortamento dei marchi, invece, potranno essere dedotte in 18 esercizi, anziché in 10. Si uniforma, così, il regime dellammortamento dei marchi a quello previsto per lavviamento.
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STUDIO COMMERCIALE BELLANDI Tutti i diritti riservati ©17 Novità fiscali introdotte dal DL 223/2006 (c.d. manovra Prodi) – SPESE DI RICERCA Diventa possibile la deduzione extracontabile (in sede di dichiarazione dei redditi) delle spese per studi e ricerche.Diventa possibile la deduzione extracontabile (in sede di dichiarazione dei redditi) delle spese per studi e ricerche. Pertanto, se le spese in questione sono capitalizzate ed ammortizzate in bilancio, può essere dedotta in dichiarazione la differenza tra la quota di ammortamento stanziata in bilancio e lintero importo della spesa sostenuta nellesercizio.Pertanto, se le spese in questione sono capitalizzate ed ammortizzate in bilancio, può essere dedotta in dichiarazione la differenza tra la quota di ammortamento stanziata in bilancio e lintero importo della spesa sostenuta nellesercizio.
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STUDIO COMMERCIALE BELLANDI Tutti i diritti riservati ©18 Prospettive La ridefinizione del modello di finanziamento della ricerca pubblica, e delle modalità di incentivazione della ricerca industriale, dovranno passare attraverso:La ridefinizione del modello di finanziamento della ricerca pubblica, e delle modalità di incentivazione della ricerca industriale, dovranno passare attraverso: –la defiscalizzazione degli oneri; –lampliamento del numero di giovani ricercatori, cui destinare con finanziamenti e prestiti finalizzati; –il nuovo credito di imposta per imprese che investono in ricerca applicata nellalta tecnologia, in modo differenziato tra Nord e Sud del paese; –adeguate forme di deducibilità fiscale delle spese di ricerca, per le nuove proposte di cultura tecnologica integrata con le potenzialità di uno sviluppo globale; –lincentivazione agli investimenti in ICT delle imprese, previa garanzia di affidabili meccanismi di verifica.
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STUDIO COMMERCIALE BELLANDI Tutti i diritti riservati ©19 Proposte per il futuro maggiorazione IVA a debito;maggiorazione IVA a debito; superamento della previsione di perizia giurata ai fini IRAP per i laboratori riconosciuti;superamento della previsione di perizia giurata ai fini IRAP per i laboratori riconosciuti; maggiore chiarezza, con previsione normativa inequivocabile, della esclusione dalla base imponibile IRAP dei contributi ottenuti nella forma del credito dimposta.maggiore chiarezza, con previsione normativa inequivocabile, della esclusione dalla base imponibile IRAP dei contributi ottenuti nella forma del credito dimposta.
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