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Il diritto di informarsi: l’accesso alle informazioni detenute dalle pubbliche amministrazioni Lezione n. 9.

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Presentazione sul tema: "Il diritto di informarsi: l’accesso alle informazioni detenute dalle pubbliche amministrazioni Lezione n. 9."— Transcript della presentazione:

1 Il diritto di informarsi: l’accesso alle informazioni detenute dalle pubbliche amministrazioni
Lezione n. 9

2 Le norme di riferimento
legge 247/00: pubblicità degli atti amministrativi legge 241/90: accesso ai documenti amministrativi legge 150/00: comunicazione della pubblica amministrazione d.lgs 195/05: accesso alle informazioni ambientali

3 La pubblicità dei atti dell’amministrazione
Art. 10 del TU 267/00 Tutti gli atti dell’amministrazione comunale e provinciale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco o del presidente della Provincia che ne vieti l’esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese

4 I diritti di informazione dei consiglieri degli enti locali
Art. 43 del TU 267/00 (…) 2. I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonchè dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.

5 I registri pubblici La pubblica amministrazione detiene alcuni registri, il cui accesso è diversamente regolato: L’anagrafe comunale Il registro delle Imprese Il catasto I registri immobiliari ……

6 L’attività di informazione e comunicazione della pubblica amministrazione (legge 150/00)
Attività di informazione Portavoce,ufficio stampa Rivolta prevalentemente ai mezzi di comunicazione di massa che si realizza con modalità broadcast Attività di comunicazione Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) Si attua principalmente in un rapporto uno a uno con i cittadini (allo sportello, via e. mail etc.)

7 Finalità Illustrare le disposizioni normative e amministrative
Illustrare le attività delle istituzioni e il loro funzionamento Agevolare l’accesso ai servizi, illustrando strutture e compiti Promuovere conoscenze su temi di interesse pubblico e sociale Garantire l’esercizio dei diritti di informazione, accesso e partecipazione Attuare processi di verifica della qualità dei servizi

8 I limiti all’attività di informazione e comunicazione
Le norme vigenti in tema di segreto di stato Le norme vigenti in tema di tutela della riservatezza dei dati personali La conformità a comportamenti richiesti dalle carte deontologiche

9 Il diritto di accesso ai documenti amministrativi legge 241/90
Chi può esercitare il diritto? tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso In cosa consiste il diritto? Nel prendere visione o estrarre copia dei documenti amministrativi Cosa sono i documenti amministrativi? ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale Cos’è una pubblica amministrazione? tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario. E’ possibile accedere a tutti i documenti amministrativi? si, ad eccezione di alcuni casi

10 Eccezioni al diritto di accesso
Il diritto di accesso è escluso: per i documenti coperti da segreto di Stato nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano; nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione; nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi. 2. Le singole pubbliche amministrazioni individuano le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all'accesso ai sensi del comma 1 3. Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni. 4. L'accesso ai documenti amministrativi non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento. 5. (…)

11 …continua 6. Con regolamento, il Governo prevede casi di sottrazione all'accesso di documenti amministrativi: quando dalla loro divulgazione possa derivare una lesione, specifica e individuata, alla sicurezza e alla difesa nazionale, all'esercizio della sovranità nazionale e alla continuità e alla correttezza delle relazioni internazionali, con particolare riferimento alle ipotesi previste dai trattati e dalle relative leggi di attuazione; quando l'accesso possa arrecare pregiudizio ai processi di formazione, di determinazione e di attuazione della politica monetaria e valutaria; quando i documenti riguardino le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamente strumentali alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione e alla repressione della criminalità con particolare riferimento alle tecniche investigative, alla identità delle fonti di informazione e alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, all'attività di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini; quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorchè i relativi dati siano forniti all'amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono; quando i documenti riguardino l'attività in corso di contrattazione collettiva nazionale di lavoro e gli atti interni connessi all'espletamento del relativo mandato. 7. Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'articolo 60 del d.lgs. 196/03, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.

12 L’accesso alle informazioni in materia ambientale (d.lgs. 195/05)
Finalità a) garantire il diritto d'accesso all'informazione ambientale detenuta dalle autorità pubbliche e stabilire i termini, le condizioni fondamentali e le modalità per il suo esercizio; b) garantire, ai fini della più ampia trasparenza, che l'informazione ambientale sia sistematicamente e progressivamente messa a disposizione del pubblico e diffusa, anche attraverso i mezzi di telecomunicazione e gli strumenti informatici, in forme o formati facilmente consultabili, promuovendo a tale fine, in particolare, l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

13 L'autorità pubblica rende disponibile l'informazione ambientale detenuta a chiunque ne faccia richiesta, senza che questi debba dichiarare il proprio interesse. Per informazione ambientale si intende: - qualsiasi informazione relativa allo stato dell’ambiente; - ai fattori che vi possono incidere; - alle misure anche amministrative e alle attività che influiscono sugli elementi o sui fattori ambientali o che li proteggono; - alle analisi costi/benefici utilizzati nell’ambito di tali attività; - alle relazioni sull’attuazione della legislazione ambientale; - allo stato di salute e della sicurezza umana, alle condizioni di vita, al paesaggio e ai siti, anche culturali, in quanto influenzabili dallo stato degli elementi dell’ambiente o dai fattori che su di essi incidono.

14 Diffusione dell’informazione ambientale
l'autorità pubblica rende disponibile l'informazione ambientale detenuta rilevante ai fini delle proprie attività istituzionali avvalendosi, ove disponibili, delle tecnologie di telecomunicazione informatica e delle tecnologie elettroniche disponibili.

15 Casi di esclusione 1. L'accesso all'informazione ambientale è negato nel caso in cui: a) l'informazione richiesta non è detenuta dall'autorità pubblica alla quale è rivolta la richiesta di accesso; b) la richiesta è manifestamente irragionevole avuto riguardo alle finalità di cui all'articolo 1; c) la richiesta è espressa in termini eccessivamente generici; d) la richiesta concerne materiali, documenti o dati incompleti o in corso di completamento. e) la richiesta riguarda comunicazioni interne, tenuto, in ogni caso, conto dell'interesse pubblico tutelato dal diritto di accesso.

16 f) la divulgazione dell'informazione reca pregiudizio:
-alla riservatezza delle deliberazioni interne delle autorità pubbliche, secondo quanto stabilito dalle disposizioni vigenti in materia; -alle relazioni internazionali, all'ordine e sicurezza pubblica o alla difesa nazionale; -allo svolgimento di procedimenti giudiziari o alla possibilità per l'autorità pubblica di svolgere indagini per l'accertamento di illeciti; -alla riservatezza delle informazioni commerciali o industriali, secondo quanto stabilito dalle disposizioni vigenti in materia, per la tutela di un legittimo interesse economico e pubblico, ivi compresa la riservatezza statistica ed il segreto fiscale, nonchè ai diritti di proprietà industriale, di cui al d.lgs 30/05; -ai diritti di proprietà intellettuale; -alla riservatezza dei dati personali o riguardanti una persona fisica, nel caso in cui essa non abbia acconsentito alla divulgazione dell'informazione al pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dal d.lgs. 196/03; -agli interessi o alla protezione di chiunque abbia fornito di sua volontà le informazioni richieste, in assenza di un obbligo di legge, a meno che la persona interessata abbia acconsentito alla divulgazione delle informazioni in questione; -alla tutela dell'ambiente e del paesaggio, cui si riferisce l'informazione, come nel caso dell'ubicazione di specie rare.


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