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PubblicatoNicostrato Alfano Modificato 11 anni fa
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TESTO UNICO SICUREZZA D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 TITOLO IV
A cura geom. Giuseppe Carlo Redaelli Mercoledì, 16 luglio 2008
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Dopo anni di discussioni, conferenze, seminari, proposte fatte dai vari governi si è arrivati ad avere un unico testo sulla sicurezza sul lavoro. Il Testo Unico Sicurezza da una parte semplifica alcune procedure/adempimenti e dall’altra migliora alcune tra le principali norme sulla sicurezza. Sono state abrogate le vecchie norme degli anni 50 … DPR 547/164/303. Anche la direttiva cantieri in Italia recepita con il D.Lgs. 494/96 è stata abrogata, così come il decreto sulla cartellonistica, sulle vibrazioni, ecc… e riscritta nel D.Lgs. 81/08 titolo IV. Il testo è sicuramente perfezionabile, ma presenta alcuni vantaggi, aspetti positivi e altri aspetti che meritano di essere approfonditi.
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art. 88 campo di applicazione Comma 1) il presente capo contiene disposizioni specifiche relative alle misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili quali definiti all’articolo 89, comma 1, lettera a. art. 89 definizioni 1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si intendono per: a.) cantiere temporaneo o mobile, di seguito denominato: “cantiere” qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell’allegato X.
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Il contesto di base del decreto legislativo 494/96, PER LE DEFINIZIONI, non è mutato salvo quanto riguarda la figura del responsabile dei lavori e per il coordinatore per l’esecuzione dei lavori. Pur rimanendo la facoltà di nomina da parte del committente, il responsabile dei lavori coincide con il progettista per la fase di progettazione dell’opera e con il direttore dei lavori per la fase di esecuzione dell’opera. il coordinatore della sicurezza per l’esecuzione è chiamato ad una diretta verifica dell’attuazione di quanto è previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza. art. 89 definizioni comma 1 lettera c) responsabile dei lavori: soggetto incaricato dal committente, della progettazione o del controllo dell’esecuzione dell’opera; tale soggetto coincide con il progettista per la fase di progettazione dell’opera e con il direttore dei lavori per la fase di esecuzione dell’opera. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il responsabile dei lavori è il responsabile unico del procedimento; comma 1 lettera f) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell’opera, di seguito denominato coordinatore per l’esecuzione dei lavori: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell’esecuzione dei compiti di cui all’art. 92, che non può essere il datore di lavoro delle imprese esecutrici o un suo dipendente o il responsabile dei servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato;
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art. 89 definizioni Comma 1 i) impresa affidataria: impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell’esecuzione dell’opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi. vengono introdotti con l’art. 97 nuovi obblighi a carico del datore di lavoro dell’impresa affidataria la quale è chiamata a vigilare: - sulla sicurezza dei lavori affidati; - sull'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento; - coordinare gli interventi finalizzati all’attuazione delle misure generali di sicurezza; - verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della loro trasmissione al coordinatore per l'esecuzione.
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Impresa titolare del contratto di appalto con il committente TESTO UNICO SICUREZZA D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 TITOLO IV Soggetto per conto del quale l’opera viene realizzata COMMITTENTE IMPRESA AFFIDATARIA Lavoratori autonomi L’APPALTO Impresa subappaltatrice Lavoratori autonomi Imprese esecutrici Lavoratore artigiano senza dipendenti Impresa subappaltatrice Lavoratori autonomi Impresa subappaltatrice Lavoratori autonomi Possesso di capacità organizzative, disponibilità forza lavoro, macchine ed attrezzature per la realizzazione dell’opera
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art. 89 definizioni comma 1 l) idoneità tecnico-professionale: possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento alla realizzazione dell’opera. IMPRESA AFFIDATARIA ED IMPRESE ESECUTRICI/SUBAPPALTATRICI Riferimenti dal Codice Civile: Titolo II - Capo I – Del lavoro nell’impresa art – Imprenditore – E’ imprenditore chi esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi. LAVORATORE AUTONOMO Riferimenti dal Codice Civile: Titolo III - Capo I – Del lavoro autonomo art – Contratto d’opera – Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente …
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art. 90 obblighi del committente o del responsabile dei lavori comma 3. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l’impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione.
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art. 90 obblighi del committente o del responsabile dei lavori comma 9. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un’unica impresa: lettera a) verifica l’idoneità tecnico-professionale dell’impresa affidataria, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui allegato XVII. Nei casi di cui al comma 11, (lavori privati non soggetti a permesso di costruire) il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del: certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall’allegato XVII;
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art. 90 obblighi del committente o del responsabile dei lavori comma 9. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un’unica impresa: lettera b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denuncie dei lavoratori effettuate all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. Nei casi di cui al comma 11, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del documento unico di regolarità contributiva e dell’autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato;
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art. 90 obblighi del committente o del responsabile dei lavori comma 9 lettera c) trasmette all’amministrazione competente, prima dell’inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio di attività, il nominativo delle imprese esecutrici dei lavori unitamente alla documentazione di cui alle lettere a) e b). L’obbligo di cui al periodo che precede sussiste anche in caso di lavori eseguiti in economia mediante affidamento delle singole lavorazioni a lavoratori autonomi, ovvero di lavori realizzati direttamente con proprio personale dipendente senza ricorso all’appalto. In assenza del documento unico di regolarità contributiva, anche in caso di variazione dell’impresa esecutrice dei lavori, l’efficacia del titolo abilitativo è sospesa,
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art. 90 obblighi del committente o del responsabile dei lavori COSA CAMBIA COMMA 10) Si introduce un altro caso di sospensione dell’efficacia del titolo abilitativo all’esecuzione dell’intervento: assenza del piano di sicurezza e coordinamento o del fascicolo tecnico degli interventi ulteriori o della notifica preliminare, quando previsti. L’organo di vigilanza in tali casi comunica l’inadempienza all’amministrazione concedente il titolo.
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art. 90 obblighi del committente o del responsabile dei lavori COSA CAMBIA COMMA 11) Viene introdotta una ulteriore distinzione tra opere pubbliche (soggette anche al D.Lgs. 163/06) e i lavori privati, prevedendo in favore di questi ultimi una semplificazione, salvo quelli soggetti a permesso di costruire. La semplificazione consiste nel venir meno dell’obbligo di designazione del coordinatore per la progettazione, fermi restando l’obbligo di nomina di quello per l’esecuzione in ipotesi di pluralità di imprese, il quale curerà direttamente la redazione del PSC e la predisposizione del fascicolo di sicurezza di cantiere. Analogamente, sugli stessi presupposti, è semplificata la documentazione che il committente/responsabile dei lavori deve acquisire dall’impresa esecutrice, ai sensi del medesimo art. 90, comma 9, lettera a) (idoneità) e b) (regolarità contributiva e contrattuale).
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art. 97 obblighi del datore di lavoro dell’impresa affidataria Comma 3 lettera b) verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l’esecuzione.
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art. 99 Notifica preliminare
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PSC: Per quanto riguarda la redazione dei piani all’art. 100 sono state riportate le disposizioni già contenute nell’art. 12 del D.Lgs. 494/96, salvo che per i contenuti minimi e l’indicazione della stima dei costi della sicurezza, definiti all’allegato XV. Il PSC diventa sempre più un documento progettuale, più orientato a risolvere problemi organizzativi ed interferenziali; È costituito da: una relazione tecnica; prescrizioni correlate alla complessità dell’opera; determinazione delle fasi critiche per ridurre i rischi; stima dei costi della sicurezza; tavole esplicative di progetto relative ad aspetti di sicurezza con minimo una planimetria ed una tavola degli scavi; oltre quanto previsto allegato XV.
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PSS è il piano sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento redatto dall’appaltatore quando non previsto il PSC e contiene gli stessi elementi del PSC di cui al punto dell’allegato XV con esclusione della stima dei costi della sicurezza. POS è redatto da ciascun datore di lavoro dell’impresa affidataria e delle imprese esecutrici, come previsto al punto dell’allegato XV.
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Coordinatore – titolo abilitativo In merito ai requisiti professionali del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori - art. 98 del Testo Unico - i titoli di studio e professionali dei coordinatori sono stati attualizzati rispetto all’art.10 del D.Lgs. 494/96, e i contenuti e le modalità dei corsi di qualificazione professionale sono stati definiti nell’allegato XIV. LAUREA MAGISTRALE O SPECIALISTICA classi LM4-LM20-LM35-LM69-LM73-LM74 oltre attestazione da parte di datori di lavoro o committenti comprovante attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno un anno; LAUREA ORDINARIA classi L7-L8-L9-L17-L23 oltre attestazione da parte di datori di lavoro o committenti comprovante attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno due anni; DIPLOMA geometra – perito industriale o agrario o agrotecnico oltre attestazione da parte di datori di lavoro o committenti comprovante attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno tre anni; ATTESTATO di frequenza a corso specifico con verifica dell’apprendimento finale.
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art. 101 Obblighi di trasmissione cantiere deve essere dotato di recinzione art. 111 Obblighi del datore di lavoro Il datore di lavoro dispone affinché sia vietato assumere e somministrare bevande alcoliche e superalcoliche ai lavoratori addetti ai lavori in quota. art. 119 Pozzi, scavi e cunicoli Nei pozzi e nei cunicoli deve essere prevista una adeguata assistenza all’esterno …………………… tali da permettere il recupero del lavoratore privo di sensi.
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art. 109 Recinzione di cantiere Il cantiere deve essere dotato di recinzione art. 111 Obblighi del datore di lavoro Il datore di lavoro dispone affinché sia vietato assumere e somministrare bevande alcoliche e superalcoliche ai lavoratori addetti ai lavori in quota. art. 119 Pozzi, scavi e cunicoli Nei pozzi e nei cunicoli deve essere prevista una adeguata assistenza all’esterno …………………… tali da permettere il recupero del lavoratore privo di sensi.
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SEZIONE V – PONTEGGI FISSI art. 138 Norme particolari Comma 2 – E’ consentito un distacco delle tavole del piano di calpestio dalla muratura non superiore a 30 centimetri. SEZIONE IV – PONTEGGI E IMPALCATURE IN LEGNAME art. 122 Ponteggi ed opere provvisionali … si fa riferimento al punto dell’allegato XVIII: Le tavole devono essere assicurate contro gli spostamenti e ben accostate tra loro e all’opera in costruzione; è tuttavia consentito un distacco dalla muratura non superiore a 20 centimetri soltanto per la esecuzione di lavori di finitura.
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TABELLA APPLICAZIONE TITOLO IV IMPRESE UOMINI GIORNO PERMESSO DI COSTRUIRE NOTIFICA PRELIMINARE NOMINA CSP E PSC NOMINA CSE 1 impresa < 200 u/g SI / NO NO >= 200 u/g SI più imprese
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art. 90 VERIFICHE Committente o Responsabile dei Lavori IN PRESENZA DI PERMESSO DI COSTRUIRE CCIAA DURC DOMA VTP POS Impresa affidataria SI Subappaltarici Lavoratori autonomi NO SI ridotta
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art. 90 VERIFICHE Committente o Responsabile dei Lavori IN ASSENZA DI PERMESSO DI COSTRUIRE CCIAA DURC DOMA VTP POS Impresa affidataria SI SI autocert. Subappaltarici autocert. Lavoratori autonomi NO ridotta
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CAMPO DI APPLICAZIONE Cantieri in cui operano più imprese Cantieri: LL. PP. e soggetti a permesso di costruire Cantieri: privati non soggetti a permesso di costruire Redazione Notifica Preliminare Nomina CSP redazione PSC e FT Nomina CSE Nomina CSE redazione PSC e FT
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SANZIONI PRINCIPALI SOGGETTO ADEMPIMENTI SANZIONE AMMINISTRATIVA Committente o RL / RUP Mancata designazione del CSP e CSE Ammenda da € a € Mancata VTP come da allegato XVII Ammenda da € a € 5.000 CSE Mancata verifica; mancato coordinamento; mancata verifica del POS … Ammenda da € a € Datore di lavoro – impresa affidataria o subappaltatore Mancata redazione del POS; mancata adozione delle misure di cui allegato XIII; mancata adozione del PSC Preposti – capo cantiere Non evidenzia le parti di ponteggio ammalorate … Ammenda da € 500 a € 2.000
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IN CONCLUSIONE Nella mia introduzione iniziale citavo aspetti positivi e aspetti meritevoli di approfondimento. Aspetti positivi: Avere a disposizione un unico testo sulla sicurezza; Avere normato la funzione dei preposti prevedendone apposito percorso formativo; Avere migliorato la formazione dei lavoratori con funzione di RLS e dei datori di lavoro che svolgono direttamente il compito di RSPP; L’introduzione della delega delle funzioni; Il riconoscimento dei modelli organizzativi aziendali; L’introduzione di requisiti, nell’allegato XVII, che le imprese esecutrici operanti nei cantieri devono possedere; La revisione del sistema sanzionatorio.
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IN CONCLUSIONE Aspetti da approfondire:
L’affidamento al progettista e al DL l’incarico di Responsabile dei Lavori … già impegnate sul fronte energetico, acustico, architettonico, strutturale, ecc… potranno ottemperare altrettanto positivamente nella sicurezza? - Commento al comma 11 dell’art. 90, : 1) il primo capoverso del comma 11 dell’art. 90, nei lavori privati, prevede che solo i lavori soggetti a permesso di costruire sono sottoposti alla nomina del coordinatore della sicurezza; 2) il secondo capoverso del comma 11 art. 90 recita che si applica in ogni caso quanto disposto all’art. 92 comma 2; l’art. 92 comma 2 rinvia all’art. 90 comma 5; l’art. 90 comma 5 rinvia a comma 4 il quale rinvia al comma 3; il comma 3 prevede che nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese…il committente…o il responsabile dei lavori…designa il coordinatore per la progettazione.
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IN CONCLUSIONE ASPETTI DA MIGLIORARE PER IL SETTORE DELLE COSTRUZIONI:
Creare filtri di acceso e di permanenza delle imprese nel mercato delle costruzioni; Passare da sistema di aggiudicazione dei lavori pubblici da massimo ribasso a offerta economicamente più vantaggiosa.
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IN CONCLUSIONE PER IL COMMITTENTE:
È indispensabile una reale verifica dell’idoneità tecnico-professionale delle imprese esecutrici e di esclusione dalle gare di appalto; PER I PROFESSIONISTI: Considerare il progetto dell’opera e il progetto della sicurezza un progetto integrato;
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IN CONCLUSIONE PER LE IMPRESE:
Predisporre piani di finanziamento agevolati per le piccole imprese, permettendo sgravi fiscali e contributivi in funzione di un andamento favorevole degli infortuni; Costruire un percorso formativo obbligatorio minimo per tutte le figure del settore
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IN CONCLUSIONE IN FINE PER GLI ENTI DI VIGILANZA:
Maggiore frequenza delle ispezioni rivolte alle imprese che continuano a perseverare nelle violazioni delle norme; Comprendere che il CSE non è il dominus della sicurezza, ma considerarlo una figura professionale che opera in concreto con limitati poteri.
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A cura geom. Giuseppe Carlo Redaelli Mercoledì, 16 luglio 2008
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